Legge sulle strade (725.100)
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Legge sulle strade

Legge sulle strade 1 (del 23 marzo 1983) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali Campo di applicazione
1 La presente legge è applicabile alle strade pubbliche o aperte al pubblico.
2 I Comuni sono autorizzati a emanare norme complementari sugli oggetti di loro competenza.
3 Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali. 2 Definizione
1 Le strade sono aree utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza
2 Sono strade pubbliche quelle di proprietà del Cantone, dei Comuni, dei Consorzi e dei Patriziati.
3 Sono strade aperte al pubblico tutte quelle che, indipendentemente dai rapporti di proprietà,
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... 3 Delimitazione delle strade
4 1 Fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a
2 Sono inoltre considerate strade pubbliche le attrezzature d’importanza cantonale o regionale Attribuzioni generali a) strade cantonali 5
6 1 Il Cantone provvede alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle
2 Il Cantone può delegare ai comuni o ad altri enti pubblici, con il loro accordo, determinati compiti b) strade locali 7
1 Legge modificata e riordinata dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 436. Vedi inoltre il messaggio 11 febbraio 2003 n. 5361 e il rapporto 25 agosto 2005 n. 5361. Precedenti modifiche: vedi note in calce alla legge.
2 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
3 Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
4 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
5 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
6 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
7 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
8 1 I comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione, alla sistemazione e alla
2 Il Cantone può sostituirsi ai comuni o agli altri enti locali nell’adempimento dei loro compiti. Catasto delle strade
9 1 Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto delle strade cantonali.
2 Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto di strada
3 Esso è pubblico e ha soltanto un valore informativo. Concezione delle strade
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1 Le strade devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e con criteri
2 Devono in particolare essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera, delle persone e
3 Le strade devono inoltre essere correttamente inserite nel paesaggio e integrate negli spazi
4 Dev’essere verificata la compatibilità con le esigenze della protezione dell’ambiente,
5 Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti le norme tecniche emanate da enti intercantonali o
6 Nell’esecuzione di lavori importanti di sistemazione della rete di strade cantonali, di regola devono Distanza dalle strade
1 Le distanze dalle strade, da mantenere per la realizzazione di edifici o impianti, sono
2 Qualora le distanze non risultino stabilite secondo il precedente capoverso, i nuovi edifici o
3 Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici possono autorizzare a titolo precario la realizzazione di
4 L’autorizzazione a titolo precario è di regola rilasciata in modo coordinato con la licenza edilizia e Capitolo II Pianificazione delle strade Strade cantonali 12
13 1 Il piano cantonale dei trasporti previsto dalla legge sul coordinamento pianificatorio e
2 Strade locali 14
15 I comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nell’ambito del Piano
8 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
9 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
10 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
11 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
12 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
13 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
14 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
15 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
Informazione e partecipazione
1 Nell’ambito della pianificazione delle strade il Cantone e i comuni assicurano
2 Essi possono prescindere da questa fase in particolare quando non siano previsti cambiamenti Capitolo III Costruzioni delle strade A. Strade cantonali Competenze
17 1 La costruzione delle strade cantonali è di competenza del Consiglio di Stato.
2 Ai comuni e ad altri enti pubblici può essere delegato, con il loro accordo, la progettazione, la Progetto stradale
1 Il progetto stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare le strade
2 Il progetto stradale indica: il tracciato delle strade, l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni; le altre attrezzature e gli altri impianti previsti dall’art. 3.
3 Il progetto stradale è allestito dal Dipartimento con la collaborazione dei comuni interessati. Esso Salvaguardia della disponibilità dell’area stradale La disponibilità dell’area stradale può essere salvaguardata mediante le misure di Zona di riserva stradale
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1 Il Consiglio di Stato può destinare a strada le superfici necessarie per la futura
2 La zona di riserva stradale ha l’effetto di riservare definitivamente le superfici necessarie senza Finanziamento a) principio Il Cantone provvede al finanziamento della costruzione e della sistemazione delle strade b) contributo dei Comuni
1 I Comuni possono essere tenuti a contribuire alle spese quando dalle opere deriva loro
2
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16 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
17 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
18 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
19 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU
2011, 542.
20 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
21 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
22 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
3 L’ammontare del contributo comunale non può superare il 50% della spesa, dedotti eventuali
4 Il contributo è dovuto di regola a opera ultimata, sulla scorta della liquidazione finale approvata dal
5 Quando l’ammontare è di una certa importanza possono essere chiesti acconti, calcolati sulla c) contributi di miglioria
23 1 Nel caso in cui una nuova opera procuri dei vantaggi particolari il Cantone è tenuto a
2 Costituiscono segnatamente dei vantaggi particolari: la realizzazione di accessi a fondi privati; la costruzione di rotonde e altre sistemazioni stradali che favoriscono l’accesso ai fondi di terzi o che sono necessarie per rendere compatibile il traffico generato dalle opere di terzi con quello delle strade cantonali.
3 La procedura di approvazione della convenzione prevista dall’art. 14 cpv. 2 della legge sui c) ricorsi
1 Il Dipartimento notifica ai Comuni interessati il piano di riparto delle spese unitamente
2 Contro il piano di riparto delle spese i Comuni possono ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione d) stanziamento dei crediti ed evasione dei ricorsi
1 Il Gran Consiglio decide sui ricorsi e vota i crediti necessari nonché i relativi piani di
2 Se i crediti sono stanziati dal Consiglio di Stato, lo stesso è competente per decidere sui relativi Procedura d’approvazione del progetto stradale: avvio e diritto applicabile
1 Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio
2 La procedura d’approvazione del progetto stradale è retta dalle disposizioni della presente legge
3 Nel caso di progetti per cui è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente, per le
1. Procedura ordinaria a) esame preliminare
1 Il Dipartimento presenta al Consiglio di Stato il progetto stradale, accompagnato da: una relazione sull’opera; un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e l’eventuale rettifica dei confini; una tabella d’espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell’espropriazione; le offerte d’indennità; il programma di realizzazione.
2 Il Consiglio di Stato esamina se la documentazione è completa e se è allestita secondo le b) pubblicazione
1 Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio di Stato, il Dipartimento pubblica il progetto
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23 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
24 Cpv. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.
25 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
2 Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate
3 Preliminarmente è pubblicato un avviso sul Foglio ufficiale ed agli albi dei Comuni interessati, nel la pubblicazione del progetto stradale, l’elenco degli atti esposti e il periodo d’esposizione; la diffida agli interessati a notificare per iscritto al Consiglio di Stato, entro il termine d’esposizione:
4 La pubblicazione del progetto stradale ha gli effetti del bando d’espropriazione giusta gli art. 33 s. c) avviso personale
1 Ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti deve essere
2 Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le d) opposizioni
1 Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
2 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
3 L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.
4 Il diritto d’opposizione giusta il capoverso 1 è esercitato per il Comune dal Municipio. e) domande di natura espropriativa
1 Entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto
2 È riservata la facoltà di inoltrare al Consiglio di Stato domande tardive giusta gli art. 31 e 32 Lespr. f) esperimento di conciliazione Il Consiglio di Stato può sempre convocare gli interessati per un esperimento di g) approvazione del progetto stradale
1 Il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e decide simultaneamente sulle
2 Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione
2. Procedura semplificata
1 La procedura semplificata di approvazione del progetto stradale è applicata a: progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente e sul paesaggio; costruzioni e impianti che saranno rimossi entro tre anni al più tardi; casi di parziale modifica dei piani dopo la pubblicazione del progetto stradale che concernono pochi interessati chiaramente individuabili.
2 In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
3 Il progetto stradale non è pubblicato né depositato pubblicamente. Il Dipartimento può ordinare il
26 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
4 Il Dipartimento notifica il progetto stradale ai Comuni e ai proprietari interessati, sempre che non
5 In assenza di opposizioni nei trenta giorni dalla notifica e dalla pubblicazione dell’avviso, il
6 Negli altri casi esso trasmette l’incarto al Consiglio di Stato che decide sulle opposizioni e approva
7 Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.
3. Ricorso La decisione di approvazione del progetto stradale e le altre decisioni del Consiglio di
4. Acquisto del terreno
1 Quando l’acquisto dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del
2 Il Dipartimento trasmette al Tribunale d’espropriazione il progetto approvato, il piano dei fondi
3 Il Tribunale d’espropriazione può autorizzare l’anticipata immissione in possesso sulla base della
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4 Se è in corso un raggruppamento, lo Stato può chiedere l’attribuzione dei terreni necessari per Altri oneri comunali a) Immissione acque nelle canalizzazioni I comuni e gli altri enti pubblici devono tollerare nelle loro canalizzazioni lo scolo delle b) impianti di illuminazione
1 All’interno delle zone edificabili l’illuminazione delle strade è di regola compito dei
2 Il Cantone esegue gli impianti nell’interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone Sussidi ai Comuni ed altri Enti pubblici
1 Il Cantone può sussidiare, nei limiti di credito stanziati, la costruzione di opere di
2 La percentuale sussidiabile è determinata in funzione del vantaggio, dell’importanza dell’opera,
3 L’ammontare del credito disponibile per tali sussidi è stabilito dal Gran Consiglio in sede di B. Strade comunali Progetto stradale comunale
27 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
28 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
29 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
30 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
1 Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Municipio dà avvio alla
2 Il progetto stradale comunale indica quanto previsto all’art. 10 cpv. 2 lett. a e b.
3 Esso deve essere corredato dagli atti elencati all’art. 17 cpv. 1. Procedura a) principio
1 Oltre a quanto stabilito dagli art. da 32 a 35, si applicano per analogia gli art. 16 cpv. 2
2 Il Municipio sostituisce il Consiglio di Stato e rispettivamente il Dipartimento nelle competenze loro b) pubblicazione
1 Il Municipio pubblica il progetto stradale comunale presso la cancelleria comunale per
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2 Le richieste di cui all’art. 18 cpv. 3 lett. b devono essere notificate al Municipio. c) opposizioni
1 Non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani
2 Al Dipartimento è riconosciuta la facoltà di formulare opposizione. Si applica per analogia l’art. 7
3 Per l’esame del progetto stradale comunale il Dipartimento può prelevare una tassa d) approvazione del progetto stradale comunale Il Municipio approva il progetto stradale comunale e decide simultaneamente sulle e) ricorso
1 Contro la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e le altre decisioni
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
3 Il Dipartimento ha facoltà di ricorso. Migliorie
1 Le migliorie non necessitano di base pianificatoria e possono essere attuate
2 Sono migliorie gli interventi di adeguamento alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e
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36 Nella misura in cui il contenuto e l’approvazione dei progetti di altre strade pubbliche o
31 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
32 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU
2009, 79.
33 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
34 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
35 Lett. introdotta dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
36 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
Manutenzione delle strade Manutenzione a) Criteri
1 Le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti,
2 La manutenzione comprende in particolare la pulizia, il servizio invernale e la riparazione dei danni b) Oneri
1 La manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico incombe al proprietario,
2 Se un trasporto provoca un’usura anormale della strada, il proprietario può chiedere a chi
3 I Comuni possono, in via eccezionale, obbligare i privati a contribuire alla manutenzione di strade c) Oneri speciali dei Comuni
1 Delle strade cantonali situate all’interno delle zone edificabili i Comuni devono – alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale; – all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa; – alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi; – alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale; – alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.
2 I comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati
3 Il Cantone e i comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e Rapporti con il trasporto pubblico 38 I comuni e gli altri enti pubblici informano preventivamente e concordano con il Capitolo V Trasferimento e abbandono di strade Trasferimento a) Coattivo
1 Il Gran Consiglio può decretare il trasferimento al Cantone di strade pubbliche
2 b) Volontario
1 Il proprietario può chiedere al Cantone il trasferimento di una strada che sia divenuta
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2 La decisione, che può essere subordinata a condizioni e oneri, spetta al Gran Consiglio.
37 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
38 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
39 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
40 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
3 Se i presupposti per il trasferimento non sono dati per intero, il Gran Consiglio può concedere Abbandono
1 Il proprietario di una strada pubblica può deciderne l’abbandono.
2 La decisione dev’essere annunciata nel Foglio ufficiale e pubblicata negli albi comunali.
3 Le persone che dimostrano un interesse legittimo possono chiedere, entro sei mesi dalla
4 Se non è ceduta in proprietà a terzi conformemente al precedente capoverso, la strada entra a far
42 Capitolo Va Percorsi ciclabili 43 Pianificazione
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1 Il Cantone pianifica i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale o regionale
2 I percorsi ciclabili locali sono definiti dai piani regolatori comunali. Attuazione
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1 Di principio i percorsi ciclabili sono attuati sulle strade già esistenti e ritenute idonee.
2 L’attuazione dei percorsi ciclabili ha luogo tramite la posa della segnaletica definita dal diritto
3 Ove non fosse possibile o opportuno far capo alle strade già esistenti, l’ente pubblico competente
4 I percorsi ciclabili inseriti nel Piano cantonale dei trasporti sono attuati dal Cantone. L’autorità
5 I comuni attuano a loro spese i percorsi locali. Manutenzione
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1 La manutenzione dei percorsi ciclabili deve garantire la sicurezza dell’uso ed il valore
2 Essa comprende, oltre agli interventi elencati all’art. 37 capoverso 2, pure la manutenzione della
3 I comuni provvedono alla manutenzione di tutti i percorsi ciclabili fatta eccezione di quelli ubicati
4 Per la manutenzione relativa ai percorsi previsti nel Piano cantonale dei trasporti situati all’esterno Catasto dei percorsi ciclabili
41 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
42 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
43 Titolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
44 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
45 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
46 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
47 1 Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto dei percorsi ciclabili. I
2 Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto nonché la Capitolo VI Norme di polizia Uso delle strade a) A scopo di circolazione
1 L’uso delle strade pubbliche o aperte al pubblico a scopo di circolazione è regolato
2 Il Consiglio di Stato può vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade
3 I Comuni sono competenti a disciplinare la circolazione sulle strade comunali o consortili secondo b) Per altri bisogni
1 L’uso delle strade pubbliche per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito,
2 Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o concessione: la realizzazione, l’ampliamento o il cambiamento di destinazione dell’accesso a fondi privati; il deposito, anche temporaneo, di materiale; l’immissione di acque nelle canalizzazioni della strada; la posa di condotte aeree o sotterranee; l’occupazione con aree di cantiere; la posa di pannelli o insegne pubblicitarie; la realizzazione di opere o impianti, quali posteggi, pozzetti, camere e cabine.
3 Il permesso è subordinato all’obbligo dell’avente diritto di provvedere alle necessarie misure di
4 Mutando le circostanze, il proprietario della strada può modificare l’autorizzazione o la
5 Le tasse per l’uso speciale delle strade sono stabilite da una legge particolare e dai regolamenti
6 Per quanto non è espressamente disciplinato da questa legge, in relazione alle strade cantonali Chiusure di strade a) Nel periodo invernale
1 Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente le strade cantonali che rimangono chiuse
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2 La decisione sulla chiusura delle altre strade spetta al rispettivo proprietario, che ne darà notizia
3 La chiusura dev’essere motivata da ragioni economiche e di sicurezza del traffico.
4 Le strade chiuse al traffico devono essere tempestivamente segnalate col segnale di «Divieto b) Per lavori Le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è c) Per altri motivi
51 1 La chiusura di strade cantonali per altri motivi, quali gare, manifestazioni e feste, è
47 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
48 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
49 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
50 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
51 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
2 Per la chiusura delle strade locali l’autorizzazione è rilasciata dal Municipio dietro preavviso dei
3 In ogni caso la chiusura deve essere attuata conformemente alle norme sulla circolazione Accessi
1 La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione
2 Se la formazione è possibile su diverse strade, l’accesso deve di regola essere fatto su quella
3 Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell’interesse della
4 Qualora un accesso esistente comprometta la sicurezza della strada, l’ente pubblico titolare della
52 Scavi, edifici e impianti
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1 Chiunque intraprenda scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare la
2 Il Dipartimento o il Municipio possono prescrivere appropriate misure di protezione.
3 Le costruzioni lungo le strade devono essere realizzate e conservate in modo da non Ostacoli alla circolazione
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1 Sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all’interno delle linee di arretramento, è
2 Il proprietario della strada può esigere in ogni momento la rimozione degli ostacoli alla
3 Si possono tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano la strada o il fondo
... 57 Centri commerciali
1 La costruzione o l’ampliamento di centri commerciali aventi una superficie di vendita di la rete stradale di accesso è adeguata e dispone di una riserva di capacità sufficiente, tenuto segnatamente conto dell’incremento del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova
52 Cpv. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
53 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
54 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
55 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
56 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
57 Art. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
2 Quando il loro uso ha conseguenze analoghe sul traffico, le restrizioni del primo capoverso sono Capitolo VII Norme finali e transitorie Capitolo VII Vigilanza, disposizioni penali e rimedi giuridici 58 Vigilanza 59
1 Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione di questa legge.
2 In capo di omissioni da parte dell’autorità comunale, esso può, previa diffida, sostituirsi alle
3 Sono riservate le disposizioni della legge organica comunale e l’azione penale. Contravvenzioni
61 1 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa fino a 20’000 franchi.
2 Le infrazioni concernenti le strade cantonali sono perseguite dal Dipartimento. È applicabile la
3 Le altre infrazioni sono perseguite dal Municipio in base alla legge organica comunale. Ricorsi
1 Contro le decisioni del Dipartimento e degli organi comunali, consortili e patriziali è
... 62 Capitolo VIII 63 Disposizioni transitorie e finali Progetto stradale
64 La procedura del progetto stradale è applicabile anche in presenza di piani generali
... 65 Entrata in vigore
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 66
1983 , 133.
58 Titolo modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
59 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
60 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
61 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
62 Cpv. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
63 Capitolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
64 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
65 Art. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU
2006, 575.
66 Entrata in vigore: 1° luglio 1983 - BU 1983, 133. Entrata in vigore e riordino del 12 aprile 2006: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 446. Precedenti modifiche: BU 1989, 41; 1990, 365; 1994, 95; 1994, 317; 1995,
159; 1997, 185; 2003, 156.
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