Regolamento della legge cantonale sulle foreste (921.110)
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Regolamento della legge cantonale sulle foreste

Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo) (del 22 ottobre 2002) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998 d e c r e t a : CAPITOLO I Disposizioni generali
Servizio forestale (art. 2 LCFo)

a) Competenze

Art. 1

1 L’esecuzione della legislazione federale e cantonale sulle foreste è delegata alla Sezione forestale (in seguito Sezione), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate dal presente regolamento ad altri organi.
2 Alla Sezione compete in particolare: a) b) c) 1 d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) l’emanazione delle necessarie direttive d’applicazione.

b) Collaborazione

3 La Sezione collabora con i servizi competenti o le associazioni di categoria: a) b) c) d) e)

c) Organizzazione

Art. 2

1 La Sezione è composta dall’ispettorato forestale cantonale (IFC) con uffici specializzati, da un servizio decentralizzato formato dagli uffici forestali di circondario (in seguito: circondari) e da un’azienda demaniale.
2 I circondari sono suddivisi in settori forestali, l’azienda demaniale in una squadra per la gestione del bosco demaniale e una per la gestione del vivaio cantonale.
3 L’organizzazione territoriale come pure la ripartizione dei compiti e delle competenze all’interno della Sezione è regolata da specifiche direttive.
1 Lett. modificata dal R 11.7.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.
4 Il caposezione, i capi dei circondari e i forestali di settore prestano giuramento dinanzi al Capo

d) Direttive

Art. 3

1 La Sezione emana in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h)
2 La Sezione forestale emana le direttive entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
3 Il Consiglio di Stato approva le direttive emanate dalla Sezione. CAPITOLO II Conservazione del bosco
A. Accertamento (art. 4 LCFo)

I. Accertamento puntuale

Art. 4

1 La domanda d’accertamento va presentata alla Sezione e deve contenere: - - - -
2 La Sezione istruisce la pratica.
3 Previo annuncio sul Foglio ufficiale la Sezione deposita il risultato dell’accertamento presso le Cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni. Il Municipio comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può fare opposizione alla Sezione durante il periodo di consultazione.
4 La Sezione decide sulla domanda . La decisione di accertamento è intimata all’istante, agli opponenti e al Municipio.
5 La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
6 I costi dell’accertamento sono a carico dell’istante.

II. Delimitazione bosco-zona edificabile

Art. 5

1 Il Municipio fa accertare il limite del bosco che confina o confinerà in futuro con la zona edificabile provvedendo al coordinamento della procedura. I piani contenenti il limite del bosco devono essere firmati da un ingegnere forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale.
2 La Sezione verifica il limite del bosco accertato e lo trasmette al Municipio.
3 Previo annuncio sul Foglio ufficiale ed agli albi comunali il Municipio pubblica il risultato dell’accertamento ed espone i piani per un periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può presentare opposizione entro
15 giorni dal termine della pubblicazione alla Sezione tramite il Municipio.
4 La Sezione istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il limite del bosco.
5 Il Municipio tiene conto del limite del bosco accertato nell’ambito del piano regolatore.
6 Il Municipio pubblica il limite del bosco accertato in concomitanza con la pubblicazione della revisione o della variante del piano regolatore ai sensi dell’art. 27 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst). Il Consiglio di Stato approva il piano regolatore con il limite del bosco.
2
7 La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
8 Il limite del bosco cresciuto in giudicato viene definitivamente riportato graficamente nei piani regolatori. Nei Comuni dotati di misurazione ufficiale (del tipo MU93) tale limite è inserito, a cura del geometra revisore, nel livello “limite legale del bosco”.
2 Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.

III. Accertamento nell’ambito di

un raggruppamento terreni

Art. 6

1 Prima dell’elaborazione del progetto particolareggiato ai sensi dell’art. 16 della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) il Municipio fa accertare il carattere forestale dei fondi.
2 L’accertamento del bosco cresciuto in giudicato secondo la procedura prevista dall’art. 5 del presente regolamento è vincolante per il progetto di nuovo riparto dei fondi.
B. Dissodamento (art. 5 LCFo)

I. Procedura

3 Art. 7 4
1 La domanda di dissodamento deve essere presentata alla Sezione e deve contenere almeno: - - - - - -
2 La domanda di dissodamento e i documenti annessi devono essere firmati da un ingegnere forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale.
3 La Sezione verifica la documentazione e provvede, previo avviso sul Foglio ufficiale, alla pubblicazione degli atti per la durata di trenta giorni e comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti.
4 Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di dissodamento può presentare opposizione alla Sezione entro il termine di pubblicazione.
5 Il Dipartimento decide sulla domanda di dissodamento e notifica la decisione all’istante, agli opponenti e al Municipio. La decisione di dissodamento può essere impugnata giusta l’art. 42 LCFo.
6 La decisione di dissodamento stabilisce i termini di validità dell’autorizzazione medesima.

II. ...

Art. 8

... 5

III. ...

Art. 9

... 6

IV. ...

Art. 10

... 7
V. Dissodamenti a scopo agricolo 8 Art. 11 9 1 I dissodamenti a scopo agricolo possono essere concessi se indispensabili alla gestione aziendale e se contribuiscono alla cura e alla salvaguardia del paesaggio rurale.
2 I dissodamenti a scopo agricolo hanno validità limitata (temporanei) e deve essere iscritta a Registro fondiario la menzione che alla cessazione dell’attività agricola il fondo ridiventa bosco.
3 Per la procedura vale l’art. 7. Art. 12 ...
10
3 Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.

4

Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
5 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
6 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
7 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73; precedente modifica: BU 2006,

179.

8 Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.

9

Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
10 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.

C. Distanza dal bosco: definizione, deroghe

e distanze minime inferiori (art. 6 LCFo)
I. Definizione 11 Art. 13 12 La distanza dalla foresta è misurata in maniera orizzontale dalla costruzione al limite del bosco accertato secondo le direttive cantonali per l’accertamento del bosco e del suo margine del 16 gennaio 2007.
II. Deroghe (art. 6 cpv. 1 LCFo) Art. 13a 13 1 Per le costruzioni possono essere concesse deroghe alla distanza minima dal bosco solamente in presenza di comprovate necessità di carattere oggettivo, tenendo segnatamente conto delle caratteristiche del fondo, dell’andamento del limite del bosco e, nella zona edificabile, di un’utilizzazione razionale secondo i parametri di zona.
2 La Sezione, appurata la necessità della deroga, formula l’avviso vincolante considerando le esigenze di conservazione, di cura e di utilizzazione del bosco: in particolare va tenuto conto del valore ecologico del bosco, del pericolo d’incendio, delle possibilità di taglio e d’esbosco e della sua accessibilità.
3 Non possono essere concesse deroghe, segnatamente: a) b)
III. Distanze minime inferiori (art. 6 cpv. 2 LCFo) Art. 13b 14 1 Sono definite costruzioni minori o accessorie quelle costruzioni, o parti di costruzione, che di regola per ingombro e destinazione non arrecano pregiudizio alla conservazione, alla cura e all’utilizzazione del bosco.
2 Le costruzioni minori o accessorie possono sorgere fino a 6 m, rispettivamente 2 m, dal limite del bosco secondo quanto indicato nell’allegato.
3 La Sezione stabilisce caso per caso l’appartenenza o meno delle costruzioni minori o accessorie ai gruppi indicati nell’allegato. Essa può inoltre escludere l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 2 LCFo in casi suscettibili di pregiudicare seriamente le funzioni del bosco.
IV. Responsabilità (art. 6 cpv. 1 e 2 LCFo) Art. 13c 15 In caso di autorizzazione in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 e 2 LCFo è esclusa la responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla foresta o dalla sua gestione.
D. Contributo finanziario (art. 8 LCFo)
Importo forfettario 16 Art. 14 17 L’ammontare del contributo finanziario è fissato in fr. 20.- per ogni mq di dissodamento definitivo.

E. Contributo di compensazione

(plus valore, art. 9 LCFo)

Art. 15

1 Il contributo di compensazione equivale alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva e il valore di stima ufficiale della superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi di compenso di cui all’art. 14.
2 Non si prelevano contributi per vantaggi a seguito di dissodamenti a scopo agricolo ai sensi dell’art. 11 RLCFo.
3 Si può prescindere dal prelevamento del contributo per vantaggi derivanti da dissodamenti per opere pubbliche.
4 Il contributo di compensazione è definito nella decisione di dissodamento ed è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.
11 Nota marginale modificata dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
12 Art. modificato dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
13 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
14 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
15 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.

16

Nota marginale modificata dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
17 Art. modificato dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
5 L’importo è destinato al finanziamento di misure volte al mantenimento e alla valorizzazione delle
F. Limitazioni d’accesso (art. 10 LCFo) Art. 16 1 La Sezione può limitare l’accesso al bosco nei seguenti casi: a) b) c) d) e)
2 Sono ammesse limitazioni di accesso al bosco per la protezione di sorgenti ed impianti militari.
G. Manifestazioni in bosco (art. 11 LCFo)

I. Definizione

Art. 17

1 Sono manifestazioni soggette ad autorizzazione, gli avvenimenti sociali o sportivi in bosco che, per numero di partecipanti, spettatori o impiego di mezzi tecnici, possono provocare un impatto pregiudizievole sull’ecosistema forestale.
2 Sono soggette ad autorizzazione, segnatamente: a) b) c) d)

II. Procedura di approvazione

Art. 18

1 La Sezione formula un preavviso vincolante all’indirizzo dell’autorità che autorizza le manifestazioni di cui all’articolo 17 RLCFo, e meglio: a) b) c)
2 Per manifestazioni cantonali la Sezione può esprimere il suo preavviso vincolante sulla base di un calendario annuale.
3 In ogni caso il Municipio è tenuto ad informare i proprietari e la popolazione tramite la pubblicazione agli albi comunali. Art. 19 1 La Sezione rilascia l’autorizzazione per le manifestazioni di cui all’art. 18 let. c) previste sul territorio di più Comuni.
2 La domanda dev’essere presentata almeno tre mesi prima della manifestazione alla Sezione che provvede alla sua pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 15 giorni.
3 Gli interessati possono presentare osservazioni al Municipio durante il periodo di pubblicazione.
4 La Sezione decide dopo avere sentito i Municipi.
5 La decisione può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.

III. Condizioni

Art. 20

Le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 RLCFo possono essere assoggettate a condizioni particolari quali: a) b) c) d)
H. Utilizzazioni dannose (art. 14 LCFo)

I. Definizione

Art. 21

Sono considerate utilizzazioni dannose in particolare: a) b) c) d)

II. Deroghe

Art. 22

1 Le utilizzazioni dannose sono vietate. Può essere concessa una deroga qualora fossero adempiute le seguenti condizioni: a) b) c)
2 La Sezione rilascia un’autorizzazione eccezionale o un preavviso vincolante nell’ambito della procedura direttrice.
3 Possono essere concesse deroghe segnatamente per: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
4 La pascolazione di cui alla let. a) deve essere definita e delimitata nel piano di gestione.
L. Alienazione e frazionamento (art. 15 LCFo) Art. 23
1 La Sezione preavvisa all’indirizzo dell’autorità competente l’alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico.
2 La Sezione preavvisa all’indirizzo dell’autorità competente il frazionamento di fondi boschivi o di fondi che confinano con il bosco tenendo conto degli articoli 75 e 101 della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT). CAPITOLO III Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi

A. Protezione dai pericoli naturali

e dagli incendi (art. 16 LCFo)

I. In generale

Art. 24

1 ... 18
2 La Sezione promuove adeguate misure di prevenzione contro gli incendi di bosco.
3 I boschi con particolare funzione protettiva e quelli situati nei bacini imbriferi dei torrenti sono definiti secondo le direttive federali e cantonali in materia.
4 La gestione continua del bosco persegue il mantenimento o il ripristino della copertura, della stabilità e della rinnovazione boschiva. Essa è attuata attraverso il monitoraggio continuo, la pianificazione e l’esecuzione di misure selvicolturali.

II. Misure di protezione e prevenzione dai

pericoli naturali

Art. 25

1 La protezione della vita umana e dei beni materiali considerevoli dai pericoli naturali è attuata attraverso i provvedimenti previsti dall’art. 17 OFo, in particolare tramite: a) b) c) d) e)
18 Cpv. abrogato dal R 11.7.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.

III. Sistemi di preallarme

Art. 26

1 Se la situazione lo esige i Comuni, in collaborazione con la Sezione, istituiscono servizi di preallarme e provvedono alla posa e alla gestione di stazioni di misurazione.
2 Sulla scorta dei piani delle zone soggette a pericoli naturali i Comuni elaborano i piani di evacuazione. In casi di pericolo incombente provvedono all’evacuazione ed allo sbarramento delle zone a rischio.

IV. Misure di prevenzione dagli incendi di bosco

Art. 27

1 La prevenzione dagli incendi è attuata tramite l’esecuzione di opere tecniche, in particolare: a) b) c) d)
2 Se sussiste il pericolo d’incendio il personale giurato della Sezione può imporre lo spegnimento di fuochi all’aperto su tutto il territorio cantonale.

V. Incendi di bosco

Art. 28

1 La Sezione comunica l’inizio e la fine del pericolo d’incendio e di divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 (RaLLI).
2 La Sezione organizza il picchetto forestale in base alle direttive e il picchetto dei mezzi di spegnimento aereo in base alla Convenzione del 25 maggio 2000 tra il Dipartimento del territorio e le ditte ticinesi di elicotteri per la lotta contro gli incendi di boschi in Ticino mediante elicotteri. Essa collabora con i Centri di Soccorso ai sensi degli art. 12 e 14 RaLLI durante le operazioni di spegnimento.
3 La Sezione allega un rapporto incendi alle fatture dei Corpi pompieri e dei mezzi di spegnimento prima del pagamento da parte del Cantone.
B. Interventi urgenti (art. 17 LCFo) Art. 29 La Sezione garantisce la consulenza ai Comuni, ai Patriziati e ai Consorzi e autorizza gli interventi immediati e urgenti di ripristino che la situazione richiede.
C. Accertamento dei pericoli naturali (art. 18 LCFo) Art. 30 L’accertamento dei territori esposti a pericoli naturali avviene mediante i piani delle zone soggette a pericoli naturali previsti dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990. CAPITOLO IV Gestione del bosco
A. Strade forestali (art. 13 LCFo)

I. Definizione di strada forestale

Art. 31

1 È definita strada forestale una via di trasporto consolidata, asfaltata o in fondo naturale, che non supera di regola le norme di larghezza e di pendenza longitudinale definite dalla Confederazione.
2 Essa può essere utilizzata in qualsiasi momento per scopi forestali con automezzi ammessi dalla Legge sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 e relative ordinanze e può soddisfare anche le necessità di trasporto di altri settori, in particolare per l’accesso a opere di premunizione e a impianti d’approvvigionamento d’interesse pubblico.

II. Definizione di pista forestale

Art. 32

È definita pista forestale una via di trasporto non consolidata che può essere percorsa unicamente da mezzi forestali ed agricoli.

III. Reti stradali forestali

Art. 33

I piani di rete stradale forestale, approvati tecnicamente dalla Sezione, sono integrati nel piano forestale cantonale.

IV. Categorie di utenti

Art. 34

1 Autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LCFo per la circolazione con veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate sulla base di un regolamento d’uso allestito dal proprietario ed approvato dal Consiglio di Stato.
2 Il proprietario della strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti: a) b) c)
3 Il proprietario della strada esegue i controlli e segnala gli abusi alla Sezione.

V. Manutenzione

Art. 35

Il proprietario della strada forestale stabilisce sulla base delle spese di manutenzione effettive, la tassa giornaliera o annuale per l’utilizzo dell’infrastruttura forestale. Gli importi devono essere definiti nel regolamento d’uso di cui al precedente art. 34 RLCFo.

VI. Segnaletica

Art. 36

La procedura e la competenza per la segnaletica sulle strade forestali è retta dalla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre
1985 (LACS) e dal Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLACS).

VII. Barriere

Art. 37

Se non prevista dal progetto di costruzione della strada forestale, la posa di barriere è retta dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
B. Gestione (art. 19 LCFo) Art. 38
1 La gestione del bosco consiste negli interventi selvicolturali, nella costruzione di infrastrutture di allacciamento e di trasporto, nel miglioramento delle condizioni di proprietà, nella conservazione della capacità produttività della stazione e nella salvaguardia della biodiversità.
2 Essa viene definita nell’ambito della pianificazione forestale.
C. Taglio di piante in bosco 19 Art. 39 20 1 Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva al circondario competente. Dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che non è proprietario del bosco deve presentare l’accordo scritto del proprietario.
2 Il circondario rilascia un’autorizzazione scritta corredata da eventuali clausole accessorie e marca le piante da tagliare (martellata). Con l’autorizzazione di taglio, il circondario offre assistenza e consulenza selvicolturale.
3 Il circondario controlla l’esecuzione a regola d’arte del taglio e l’adempimento di eventuali condizioni poste con l’autorizzazione. Nel caso d’inadempienza il circondario può sospendere il taglio.

D. Taglio raso

Art. 40

Il taglio raso ai sensi dell’articolo 20 OFo è permesso nei boschi che s’intendono gestire a ceduo e per la rinnovazione di specie eliofile a condizione che le funzioni del bosco non vengano compromesse.
E. Piano forestale cantonale

I. Contenuto

Art. 41

1 Il piano forestale cantonale definisce gli aspetti d’interesse pubblico legati al bosco e definisce gli obiettivi, le strategie e le priorità della gestione forestale cantonale.
2 Il piano forestale cantonale contiene: a) b)

19

Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
20 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
c) d) e) f)

II. Procedura di approvazione

3 Il piano forestale cantonale e i relativi approfondimenti vengono elaborati dalla Sezione con il coinvolgimento dei proprietari, dei Comuni e dei beneficiari delle funzioni del bosco. La Sezione coinvolge i servizi cantonali interessati e informa il pubblico.
4 Il progetto di piano forestale cantonale o parti di esso sono pubblicati previo avviso sul Foglio ufficiale presso gli Uffici forestali di circondario per un periodo di 30 giorni. Durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni alla Sezione. Su proposta del Dipartimento il Consiglio di Stato evade le osservazioni e approva definitivamente il piano o parti di esso.

III. Modifiche

5 Il piano forestale cantonale è aggiornato periodicamente. Importanti modifiche sono sottoposte alla procedura di approvazione di cui al cpv. 4. La Sezione decide sulla necessità di un aggiornamento del piano forestale cantonale.
F. Piano di gestione (art. 21 LCFo)

I. In generale

Art. 42

1 Il piano di gestione considera i contenuti della pianificazione di ordine superiore e: a) b) c)
2 Un piano di gestione deve essere allestito nei seguenti casi: a) b) c) d)
3 Il piano di gestione è allestito da uno o più proprietari di bosco (promotore). In caso di mancato adempimento dell’obbligo di allestire un piano di gestione, la Sezione può sostituirsi al promotore o negargli la concessione di autorizzazioni di eseguire lavori in bosco.

II. Procedura di approvazione

4 Previo avviso sul Foglio ufficiale, il piano di gestione è depositato per un periodo di 30 giorni presso gli Uffici forestali di circondario interessati. Durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni alla Sezione.
5 Il Consiglio di Stato evade le osservazioni e approva il piano di gestione, sentiti gli Uffici cantonali interessati. La decisione di approvazione del piano di gestione è pubblicata sul Foglio ufficiale.
6 La decisione può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.

III. Effetti

7 Il piano di gestione è vincolante per il proprietario e per colui che ha ricevuto per delega il suo bosco in gestione.
8 Il periodo di validità di un piano di gestione non può superare i 20 anni.
G. Delega della gestione (art. 22 LCFo) Art. 43 1 I proprietari possono delegare la gestione del bosco per motivi finanziari o operativi nel seguente ordine di priorità: a) b) c)
2 La delega della gestione del proprietario a terzi deve avvenire sulla base di un contratto ratificato dalla Sezione che definisce pure i vincoli. Resta riservato l’obbligo di allestimento di un piano di gestione da parte del gestore.
3 L’obbligo di tollerare la gestione è impartito dal Consiglio di Stato dopo un’adeguata informazione del proprietario.
H. Riserve forestali (art. 23 LCFo) Art. 44 Le riserve forestali sono definite e istituite in base a un concetto elaborato dalla Sezione e approvato dal Consiglio di Stato.

I. Riserve genetiche

Art. 45

1 La Sezione predispone un catasto cantonale delle riserve genetiche e dei popolamenti da seme.
2 Il Vivaio forestale cantonale assicura la conservazione e la propagazione del materiale di riproduzione caratteristico del Sud delle Alpi proveniente dalle riserve genetiche e dai popolamenti da seme.
L. Bosco di particolare pregio (art. 24 LCFo) Art. 46
1 Sono considerati boschi di particolare pregio i boschi menzionati nell’ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN), come pure i boschi golenali, le selve gestite e i lariceti subalpini pascolati.
2 Nelle selve gestite, i frutti appartengono al proprietario o al gestore delle piante.
3 Il proprietario o il gestore di una pianta di castagno situata in una selva gestita può limitare la raccolta pubblica delle castagne dal 1° luglio al giorno di San Martino (11 novembre).
4 La segnalazione del divieto compete al proprietario o al gestore.

M. Rilievi dei danni causati dalla selvaggina

(art. 25 LCFo)

Art. 47

1 La Sezione rileva periodicamente lo stato della rinnovazione nel bosco sul territorio cantonale e i danni forestali causati dalla pressione degli ungulati selvatici.
2 Il Regolamento di applicazione alla legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e i piani di abbattimento degli ungulati selvatici devono tenere conto dello stato di rinnovazione del bosco, specialmente di quello con particolare funzione protettiva.
3 Laddove la necessità e lo stato di rinnovazione del bosco lo esigono, la Sezione elabora dei concetti regionali di prevenzione dei danni causati dagli ungulati selvatici. CAPITOLO V Provvedimenti promozionali
A. Formazione obbligatoria (art. 26 cpv. 2 LCFo)
21 Art. 48 22
1 La Sezione, nell’ambito delle proposte annuali di formazione continua, coordina le domande e le offerte e organizza i corsi obbligatori e gli esami di competenza allo scopo di prevenire gli infortuni e aumentare la sicurezza degli addetti all’abbattimento di alberi, in collaborazione con le organizzazioni forestali e gli enti formatori certificati.
2 I corsi vertono su aspetti tecnici e di sicurezza sul lavoro, secondo le raccomandazioni del gruppo di lavoro della divisione foreste dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), della Sezione concernente la sicurezza sul lavoro della SUVA, dell’Economia forestale Svizzera (EFS) di Soletta e del Centro di competenza SPIA e agriss per il mantenimento e la protezione della salute, la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura e nei settori affini.
3 Gli enti formatori devono essere certificati “Eduqua” e accreditati, con i capicorso e gli istruttori dei corsi, dagli organi della Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale (CQF).
4 La Confederazione e il Cantone accordano aiuti finanziari unicamente se i responsabili dei corsi sono riconosciuti dalla Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale.
5 Sono offerti i seguenti corsi modulari: a) b)
6 A dipendenza delle necessità la Sezione o enti formatori certificati possono organizzare altri corsi riguardanti la sicurezza sul lavoro.
7 La partecipazione ai corsi di abilitazione E28 e E29 (e/o il superamento dei relativi esami di competenza) è obbligatoria per le seguenti categorie di persone: a) b)

21

Nota marginale modificata dal R 14.9.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 473.
22 Art. modificato dal R 14.9.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 473.
c) ³
8 Sono esonerati dalla procedura di abilitazione: a) b) c) d) ³ di
9 La Sezione preavvisa le domande di esonero all’attenzione della Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale che rilascia i certificati di competenza.
10 La Sezione verifica il rispetto delle disposizioni riguardanti i certificati di competenza per l’abilitazione a lavori di abbattimento alberi. In caso di provata inadempienza può essere disposta la sospensione dal lavoro.
11 La necessità di un certificato di competenza per l’abilitazione a lavori di abbattimento deve essere menzionata negli atti di appalto.
B. Indagine, ricerca e informazione (art. 27 LCFo) Art. 49 1 La Sezione coordina e pianifica i rilievi cantonali e regionali riguardanti lo stato del bosco ticinese e ne decide la periodicità.
2 La Sezione promuove e sostiene ricerche a orientamento pratico svolte da terzi, a condizione che sia comprovato un interesse specifico per il bosco ticinese.
3 La Sezione, nell’ambito delle sue competenze, realizza e promuove progetti di informazione destinati alla popolazione, ai proprietari di bosco, alle scuole e alle autorità.
C. Uso del legno (art. 28 LCFo) Art. 50 Nell’ambito della promozione e dell’utilizzazione del legno indigeno, la Sezione sostiene prioritariamente progetti di interesse generale per opere di edilizia pubblica e di sviluppo del settore energetico come pure progetti di ingegneria naturalistica.
D. Sussidi cantonali e federali (art. 30 LCFo) Art. 51 La Sezione verifica gli effetti dei progetti forestali come pure l’efficacia degli interventi e ne assicura la gestione finanziaria.
E. Provvedimenti sussidiabili (art. 30 LCFo) 23 Art. 52
24
1 Il Cantone sussidia i costi di cui all’art. 30 cpv. 1 LCFo nella misura in cui sono riconosciuti negli accordi programmatici stipulati con la Confederazione.
2 Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone può continuare a sussidiare i costi di un prodotto elencato all’art. 30 cpv. 1 LCFo anche qualora, a seguito di una modifica del relativo accordo programmatico, gli stessi non venissero più riconosciuti dalla Confederazione.
3 Per i provvedimenti sussidiati dal Cantone ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 LCFo sono riconosciuti i seguenti costi: a) potenziamento dell’infrastruttura forestale esistente; b) c)

23

Nota marginale modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.
24 Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.
F. Mutuo di investimento
1 Confederazione.
2 Al mutuo hanno accesso solo gli enti pubblici, le imprese e le aziende forestali.
3 La concessione a una persona giuridica di diritto privato è subordinata alla presentazione di una garanzia commisurata o pari al mutuo richiesto.
4 Nella concessione dei crediti si terrà conto dell’importanza delle opere, dell’ammontare dell’investimento e della situazione finanziaria degli Enti esecutori. CAPITOLO VI Disposizioni varie
A. Collaborazione e deleghe (art. 34 LCFo) Art. 54 L’ente a cui vengono delegati compiti riguardanti la formazione continua forestale deve essere riconosciuto dalle competenti istanze federali o cantonali di certificazione eduQua o di certificazione equivalente.
B. Risarcimento (art. 41 LCFo) Art. 55 1 L’autorità che decide sul reato decide anche sull’importo del risarcimento.
2 Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato. CAPITOLO VII Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 56

1 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore in data 1° gennaio 2003.
2 L’entrata in vigore degli articoli 21 e 22 (utilizzazioni dannose) come pure degli articoli 41 (piano forestale cantonale) e 42 (piano di gestione) del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste è sospesa fino all’ottenimento dell’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. 25 Pubblicato nel BU 2002 , 351. ALLEGATO
26 (art. 13b)

1. In generale, costruzioni minori o accessorie di altezza massima 3 m (laddove la parte

eventualmente interrata è computata nell’altezza), possono sorgere fino a 6 m dal limite del bosco,

secondo quanto riportato a titolo esemplificativo nell’elenco seguente:

a) b) c) d) e) f)

25

Approvazione federale: 23 dicembre 2002; entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 2.
26 Allegato art. 13b introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
g) h) i) j)

2. In generale, costruzioni minori o accessorie di altezza massima 1,50 m (laddove la parte

eventualmente interrata è computata nell’altezza) possono sorgere fino a 2 m dal limite del bosco,

secondo quanto riportato a titolo esemplificativo nell’elenco seguente:

a) b) c) d) e) f) g) skate park , pumptrack , piste per go-kart e simili; h) i) j) k) l) m) pozzi perdenti e fosse digestive; il limite d’altezza di 1,50 m non si applica; n)
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