Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (del 29 maggio 1996) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto l’art. 60 della Legge 14 settembre 1976 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (denominata in seguito Lcpd); sentita la Commissione della Cassa e su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia d e c r e t a : Capitolo I Il rapporto di assicurazione Art. 1 ...
1 Salariati sottoposti all’assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP (art. 4 cpv. 4 Lcpd) Art. 1a
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1 I seguenti salariati sottostanno all’assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP: a) i salariati assunti con un mandato, ma assoggettati all’AVS con un rapporto di lavoro da dipendente; b) i dipendenti assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti. Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una durata superiore ai tre mesi. Il salario mensile riportato su base ann ua deve essere maggiore all’importo determinato dal Consiglio Federale in applicazione della LPP.
2 Il piano minimo LPP può essere: a) allestito dagli Organi della Cassa pensioni; b) demandato all’Istituto collettore tramite convenzione; c) demandato ad un assicuratore esterno, riconosciuto in materia di previdenza professionale (LPP/OPP), tramite convenzione. Ammissione per convenzione (art. 4 cpv. 2 Lcpd) Art. 2
1 Il Comitato della Cassa pensioni è competente a stipulare le convenzioni previste dall’art. 4. cpv. 2 Lcpd. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno 6 mesi.
2 L’affiliazione del datore di lavoro alla Cassa pensioni implica di regola l’assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbl igatoriamente alla Lcpd, a meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli assicurati assoggettati ad altre Istituzioni di previdenza. Le disposizioni dell’art. 7 OPP2 sono vincolanti.
3 Inizio e fine dell’assicurazione (art. 6 Lcpd) Art. 3
1 L’assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all’assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro.
2 L’assicurazione termina 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. In caso di immediata assunzione presso un nuovo datore di lavoro è competente la nuova Istituzione di previdenza. Riscatto (art. 6 Lcpd) Art. 4
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1 La somma di riscatto è calcolata sui valori validi alla data del l’assunzione o alla data della decisione di riscatto dell’assicurato. In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio dopo 6 mesi dall’affiliazione da parte del precedente Istituto di previdenza, il calcolo è eseguito alla data dell’incasso della prestazione di libero passaggio.
2 La somma di riscatto può essere: - la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza; - la partecipazione pattuita al momento del contratto d’assunzione fra l’assicurato ed il datore di la voro;
1 Art. abrogato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325; precedente modifica: BU 2001,
136.
2 Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
3 Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
- l’importo versato interamente dall’assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l’abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il ricupero de lle prestazioni versate in caso di divorzio (art. 22c LFLP).
3 Il pagamento della somma di riscatto avviene di regola alla data dell’inizio delle nuove garanzie d’assicurazione; esso può essere dilazionato fino al compimento dei 60 anni di età. Sono calcola ti l’interesse annuo del 5% ed il premio di copertura d’invalidità e del decesso corrispondente allo
0.5%, dalla data delle nuove garanzie d’assicurazione. Dopo i 60 anni il pagamento della somma di riscatto, più il premio rischio e gli interessi, avviene immediatamente.
4 Il periodo massimo d’assicurazione complessivo corrisponde a 14’400 giorni.
5 Possono riscattare giorni di assicurazione unicamente gli assicurati che a 60 anni o più hanno o avranno un periodo complessivo d’assicurazione inferiore a 14’400 giorni effettivi pieni senza rivalutazione. Il riscatto è calcolato sulla base dei 14’400 giorni.
6 Se l’ammontare della prestazione di libero passaggio è superiore alla somma di riscatto richiesta a 60 anni per l’ottenimento del massimo delle prestazioni, dopo 6 mesi ed in mancanza di istruzioni da parte dell’assicurato, l’eccedenza è trasferita all’Istituto collettore (art. 4 LFLP).
7 Il riscatto personale è ammesso nei limiti fissati dall’art. 79a LPP.
8 La somma di riscatto annua (360 giorni) è calcolata sullo stipendio assicurato o, se l’affiliato ha 48 anni o più, sullo stipendio determinante valido alla data del calcolo. Per i nuovi affiliati con più di 48 anni lo stipendio determinante equivale allo stipendio assicurato. I tassi di conversione e le mod alità di calcolo dello stipendio determinante, sono quelli stabiliti dall’art. 5 cpv. 3 e dall’art. 5a del presente regolamento (cfr. allegato no. 2). Conti individuali prestazioni di libero passaggio (art. 7 Lcpd) Art. 5
1 La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dalla Sezione 3 dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2).
2 Le norme previste dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili per analogia.
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5 L’ammontare della prestazione di libero passaggio in caso di uscita dalla Cassa op pure di prelievo secondo la LPP o la LFLP è calcolata sulla base della pensione di vecchiaia e della presunta pensione vedovile acquisite alla data del calcolo (art. 22 e 37 Lcpd) (cfr. allegato 1). I tassi di conversione sono i seguenti: Età Uomini Donne Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile
20 6.621 6.793
21 6.696 6.834
22 6.772 6.876
23 6.848 6.917
24 6.924 6.959
25 7.000 7.000
26 7.076 7.041
27 7.152 7.083
28 7.228 7.124
29 7.304 7.166
30 7.379 7.207
31 7.455 7.249
32 7.531 7.290
33 7.607 7.332
34 7.683 7.373
35 7.759 7.415
36 7.835 7.456
37 7.911 7.497
38 7.987 7.539
39 8.063 7.580
40 8.138 7.622
41 8.214 7.663
42 8.290 7.705
43 8.366 7.746
44 8.442 7.788
45 8.518 7.829
46 8.594 7.871
47 8.670 7.912
48 7.045 2.552 7.813 0.210
50 7.657 2.699 8.490 0.205
51 7.986 2.774 8.852 0.201
52 8.330 2.850 9.233 0.197
53 8.693 2.926 9.631 0.192
54 9.073 3.002 10.051 0.187
55 9.476 3.078 10.491 0.181
56 9.900 3.152 10.956 0.174
57 10.350 3.224 11.445 0.167
58 10.829 3.293 11.963 0.159
59 11.340 3.358 12.510 0.151
60 11.886 3.418 13.094 0.142
61 12.470 3.474 13.713 0.132
62 13.099 3.526 14.375 0.122
63 13.623 3.667 14.950 0.127
64 14.168 3.813 15.548 0.132
65 14.735 3.966 16.170 0.137
4 La prestazione di libero passaggio calcolata secondo il cpv. 3 non può essere inferiore agli importi stabiliti dall’art. 17 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la v ecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) e dall’art. 28 della LPP.
5 In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto risparmio - previdenza vinc olato, su indicazione dell’assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall’art. 7 cpv. 6 Lcpd.
6 Se l’avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi, la prestazione di libero passaggio viene versata all’Istituto collettore (art. 4 LFLP). Calcolo stipendio determinante (art. 7 cpv. 8 Lcpd) Art. 5a
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1 Per gli assicurati al 31 dicembre 1999 con 48 anni o più, il calcolo dello stipendio determinante avviene sulla media degli stipendi assicurati acquisiti al verificarsi dell’evento, più quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni conseguiti fra 48 anni e l’età al 31 dicembre 1999, e di quello acquisito al verificarsi dell’evento, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni (cfr. allegato no. 2).
2 Per gli assicurati che hanno compiuto 48 anni dopo il 31 dicembre 1999, il calcolo dello stipendio determinante avviene sulla media degli stipendi assicurati acquisiti al verificarsi dell’evento e di quello acquisito nel l’ultimo anno di affiliazione, moltiplicato per il numero degli anni mancanti al limite dei dieci anni (cfr. allegato no. 2).
3 Per gli assicurati iscritti alla Cassa pensioni dopo il 31 dicembre 1999, con 48 anni o più per i quali non è disponibile il peri odo completo di 10 anni, il calcolo dello stipendio determinante avviene sulla media degli stipendi assicurati acquisiti al verificarsi dell’evento, e di quello acquisito nell’ultimo anno di affiliazione moltiplicato per il numero degli anni mancanti al li mite dei 10 anni (cfr. allegato no. 2). Costituzione in pegno e prelievi anticipati (art. 7a Lcpd) Art. 6 1 L’assicurato può ovviare alla riduzione delle prestazioni per invalidità/decesso mediante un’assicurazione rischio privata di sua scelta. L’Amminist razione della Cassa pensioni assicura l’informazione.
2 L’assicurato può ridurre o annullare la riduzione delle prestazioni unicamente mediante il rimborso, previsto dalla Legge federale sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della p revidenza professionale. La riduzione o l’aumento del periodo possibile d’assicurazione in seguito a prelievi o rimborsi (per l’accesso alla proprietà d’abitazioni) non possono essere rivalutati.
3 Le modalità di calcolo per la modifica del periodo d’assicu razione sono uguali a quelle utilizzate per il calcolo della prestazione di libero passaggio previste dagli art. 5 e 5a del presente regolamento.
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4 In caso di limitata disponibilità di liquidità, la Cassa può differire il versamento del prelievo al massimo per 6 mesi, previo avviso all’Autorità di Vigilanza, in conformità all’art. 30c cpv. 7 LPP. La decisione è di competenza del Comitato.
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5 Per l’esecuzione delle pratiche relative alle procedure di prelievo e costituzione in pegno la Cassa preleva una tassa a parziale copertura delle spese amministrative.
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6 Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
7 Cpv. introdotto dal R 6.6 .2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
8 Cpv. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
interna.
10 Determinazione dello stipendio assicurato (art. 10 Lcpd) Art. 7
1 Lo stipendio annuale ai sensi dell’art. 10, cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto dall’art.
3 Lstip, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base dell’art. 7a cpv. 1 lett. a) e b) Lstip. Negli altri casi valgono per analogia gli stessi criteri per la determinazione dei s upplementi da aggiungere allo stipendio base.
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2 Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione.
3 Nei casi di invalidità parziale lo stipendio m inimo assicurato è ridotto in misura proporzionale.
12 Assicurati esterni (art. 11 Lcpd) Art. 8 1 Alla cessazione del rapporto di lavoro l’assicurato può chiedere il mantenimento del contratto di assicurazione con la Cassa se sono soddisfatti i limiti previs ti dall’art. 11 cpv. 1 Lcpd, a meno che ciò non comporti una doppia assicurazione previdenziale. Il datore di lavoro dell’assicurato deve comunicare per iscritto il suo accordo al pagamento del premio assicurativo a suo carico. La Fondazione di previdenza del datore di lavoro deve dichiarare l’esonero.
2 Gli assicurati esterni al 31 dicembre 1994 versano i contributi globali per il finanziamento delle seguenti prestazioni: a) vecchiaia a 65 anni (uomini) e a 62 anni (donne); b) invalidità; c) decesso. Lo stipendio assicurato viene adeguato alla sola evoluzione del rincaro in modo identico a quello degli altri assicurati. Per la disdetta valgono le disposizioni dell’art. 2, cpv. 1 del presente regolamento. Capitolo II I contributi Premio assicurativo globale (art. 12a Lcpd) Art. 9 In caso di necessità la Commissione della Cassa esamina e propone al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, l’ammontare del premio assicurativo globale, sulla base del bilancio attuariale e di stud i specialistici particolari di evoluzione della Cassa. Contributi (art. 12a Lcpd) Art. 10
1 La copertura per i rischi invalidità e decesso prevista dall’art. 12a cpv. 4 Lcpd cessa alla fine del mese di compimento del 20° anno di età.
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2 Sono esonerati dal p agamento del contributo assicurativo gli assicurati che raggiungono 60 anni di età e 40 anni di assicurazione pieni al 100%, a decorrere dal 1° del mese successivo l’adempimento di queste due condizioni.
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3 I contributi degli assicurati sono trattenuti mens ilmente sullo stipendio e vengono riversati alla Cassa pensioni, unitamente a quelli del datore di lavoro. I Comuni, i Consorzi e tutti gli altri Enti convenzionati con la Cassa versano i contributi globali (assicurato e datore di lavoro) entro 30 giorni d alla data di emissione del conteggio dei contributi. In caso di ritardo nei pagamenti la Cassa addebita un interesse annuo del 5%.
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4 In linea di principio la Cassa garantisce le prestazioni solo se i contributi globali sono pagati integralmente alle scaden ze stabilite o coperte da premio rischio. Congedi (art. 13 Lcpd) Art. 11
1 In caso di evento assicurativo (vecchiaia, invalidità, decesso) durante il congedo, la Cassa garantisce all’assicurato o ai suoi superstiti le prestazioni integrali (premio rischio obbligatorio), sino all’estinzione del diritto.
2 In caso di evento assicurativo (vecchiaia, invalidità, decesso) dopo la ripresa dell’attività, con il solo pagamento del premio rischio durante il congedo, il periodo di assicurazione sarà proporzionalmente ridotto.
3 Anni di assicurazione mancanti parziali o totali dovuti a congedo possono essere ricuperati mediante il pagamento del contributo totale (assicurato/datore di lavoro) su richiesta scritta
10 Cpv. introdotto dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2 008 - BU 2008, 671.
11 Cpv. modificato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
12 Cpv. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
13 Cpv. modificato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
14 Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
del congedo l’assicurato deve pagare gli interessi di mora.
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4 Dopo la fine del congedo la completazione della copertura assicurativa può avvenire solo tramite il versamento della somma di riscatto, calcolata secondo l’ art. 4 del presente regolamento.
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5 In caso di evento assicurato, il calcolo delle prestazioni (libero passaggio / invalidità / vecchiaia / anticipato / decesso) avviene alla data in cui si verifica l’evento.
18 Finanziamento del supplemento sostitutivo dell a rendita AVS/AI a) Modalità di finanziamento per i datori di lavoro (art. 14d Lcpd) Art. 11a
19 Il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro è calcolato secondo la seguente tabella. Età di pensionamento Fattore di moltip licazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI Uomini Donne
58 5.960 5.256
59 5.216 4.471
60 4.441 3.655
61 3.632 2.802
62 2.788 1.911
63 1.904 0.978
64 0.976 0.000
65 0.000 b) Modalità di finanziamento per gli assicurati (art. 14e Lcpd) Art. 11b
20 Il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico del beneficiario avviene secondo la seguente tabella. Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per il calcolo della riduzione permanente della pensione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI Uomini Donne
58 0.35734 0.33402
59 0.31841 0.28999
60 0.27624 0.24199
61 0.23041 0.18957
62 0.18047 0.13219
63 0.12587 0.06923
64 0.06596 0.00000
65 0.00000 c) Modalità di finanziamento per gli assicurati esterni (art. 14d e 14e Lcpd) Art. 11c
21 Gli affiliati alla Cassa ai sensi dell’art. 11 Lcpd comunicano per iscritto, al momento dell’inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI nel rispetto degli art. 14d e 14e Lcpd. Capitolo III Le prestazioni Inizio e fine delle prestazioni (art. 16 Lcpd) Art. 12
1 Se l’assicurato ha esaurito il suo diritto allo stipendio, la Cassa esamina d’ufficio, secondo l’art. 29 e 29a della Lcpd, se ricorrono i limiti per il pensionamento d’invalidità.
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2 Se l’invalidità non è totale o parziale il dipendente è considerato dimissionario, secondo l’art. 7 Lcpd. Pagamento della pensione
16 Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
17 Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
18 Cpv. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
19 Art. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
20 Art. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
21 Art. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
Art. 13
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1 Se la prestazione della Cassa è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l’art. 35a LPP.
2 Chi intenzionalmente induce la Cassa a paga re prestazioni cui non ha diritto, oppure incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente riscosse con un interesse composto del 5%. Rimane riservata l’azione penale.
3 La Cassa paga le pensioni una volta al mese e anticipa tamente, tramite conto corrente postale o bancario. L’ordine del pagamento deve essere consegnato alla posta in tempo utile, in modo che il pagamento possa avvenire al primo di ogni mese o al massimo entro il quinto giorno del mese. Sulle prestazioni della Cassa pensioni possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi arretrati o da salari versati in eccedenza. Le rendite mensili sono arrotondate nel modo seguente: per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quell i inferiori ai 50 centesimi al franco inferiore. Capitalizzazione della pensione (art. 17 cpv. 4 e 5 Lcpd) Art. 13a
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1 La domanda di capitalizzazione della rendita deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi prima dell’inizio del versamento della pensione. La capitalizzazione parziale della pensione di vecchiaia è calcolata sullo stipendio determinante secondo l’art. 22 cpv. 1 e secondo la norma transitoria B, cpv. 1 Lcpd.
2 In caso di capitalizzazione secondo l’art. 17 cpv. 4 e 5 Lcpd, l’importo corrisponde alla riserva matematica acquisita alla data del pensionamento.
3 I tassi di conversione sono i seguenti: Età Uomini Donne Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile
60 13.796 3.418 15.008 0.142
61 13.448 3.474 14.692 0.132
62 13.099 3.526 14.375 0.122
63 12.748 3.572 14.053 0.111
64 12.394 3.613 13.731 0.101
65 12.037 3.648 13.403 0.091
66 11.677 3.679 13.072 0.080
67 11.313 3.704 12.734 0.071
68 10.948 3.720 12.388 0.062
69 10.581 3.732 12.037 0.054
70 10.211 3.736 11.677 0.047
4 All’assicurato che ne fa richiesta deve essere garantito il versamento di un capitale pari almeno al
25% dell’avere di vecchiaia LPP acquisito al momento del pensionamento, in applicazione dell’art.
37 cpv. 2 LPP.
25 Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicura zioni sociali (art. 19 Lcpd)
26 Art. 14 1 Di regola le prestazioni secondo la Legge federale sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, sull’assicurazione contro gli infortuni o secondo la Legge federale sull’assicurazione militare sono preminenti .
2 La Cassa può riesaminare in ogni momento le condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante (situazione familiare, nascita, modifica o soppressione del diritto). L’avente diritto d eve fornire alla Cassa le informazioni su tutti i redditi conteggiabili.
3 La Cassa differisce il diritto alla pensione d’invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio
100% o all’indennità giornaliera per malattia o infortunio.
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4 La Cassa pensi oni, qualora anticipa integralmente le prestazioni statutarie, subentra nelle prestazioni garantite dall’assicurazione contro gli infortuni o dall’assicurazione militare.
5 Le disposizioni particolari previste dall’Ordinanza sulla previdenza professionale p er la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.
6 Lo stipendio lordo perso corrisponde all’ipotetico salario lordo al 100% che l’assicurato percepirebbe alla data dell’inizio del versamento delle prestazioni della Cassa o della loro ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.
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23 Art. modificato dal R 5.10.2 005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325; precedente modifica: BU
2001, 136.
24 Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
25 Cpv. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
26 Nota marginale modifica ta dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
27 Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
Salvaguardia delle prestazioni (art. 21 Lcpd) Art. 15 1 Se l’avente diritto non impiega la rendita per il suo sostentamento o quello delle persone a suo carico, o è provato che non è in grado di impiegare la pensione a questo scopo, e a causa di ciò egli e le persone a suo carico cadono interamente o in parte a carico dell’assistenza pubblica o privata, la Cassa può fare tutto il pagamento o parte di esso nelle mani di una terza persona qualificata o di un’Autorità che ha in confronto dell’avente diritto un obbligo legale o morale di mantenimento o di assistenza o che lo assiste continuamente.
2 Se l’avente diritto è sottoposto a tutela, la rendita è versata al tutore o a persone d a esso designate.
3 Le rendite pagate a una terza persona o a un’Autorità non possono essere compensate con crediti verso l’avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell’avente diritto o delle persone a suo carico.
4 A richiesta la terza persona, o l’Autorità che riceve la rendita deve allestire un rapporto alla Cassa pensioni sull’impiego delle rendite. Pensione di vecchiaia. Calcolo (art. 22 Lcpd) Art. 16 1 La sca la delle rendite è la seguente: Anni di assicurazione % dello stipendio assicurato
1 1.5%
2 3%
3 4.5%
4 6%
5 7.5%
6 9%
7 10.5%
8 12%
9 13.5%
10 15%
11 16.5%
12 18%
13 19.5%
14 21%
15 22.5%
16 24%
17 25.5%
18 27%
19 28.5%
20 30%
21 31.5%
22 33%
23 34.5%
24 36%
25 37.5%
26 39%
27 40.5%
28 42%
29 43.5%
30 45%
31 46.5%
32 48%
33 49.5%
34 51%
35 52.5%
36 54%
37 55.5%
38 57%
39 58.5%
40 60% La pensione è stabilita sulla base del periodo di assicurazione calcolato in giorni. Il periodo di assicurazione completo è di 14’400 giorni.
29
2 Il pensionamento per limite di età avviene d’ufficio, sulla scorta della risoluzione governativa di esonero dal servizio. L’interessato deve produrre l’atto di famiglia.
pensione è calcolata tenuto conto del periodo contributivo completo e della durata del periodo d’assicurazione proporzionale espresso in percentuale. Per gli assicurati al 31 dicembre 1994 il computo viene eseguito sull’arco d i 30 anni.
4 Al raggiungimento dei 60 anni l’assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività dipendente. In questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova Istituzione di previ denza.
5 Il dipendente che intende usufruire del pensionamento per vecchiaia fra i 60 anni di età e i 65 non compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all’Autorità di nomina, con copia all’Amministrazione della Cassa pensioni.
6 Per gli assicurati iscritti a lla Cassa pensioni dopo il 31 dicembre 1999, per i quali non sono disponibili gli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni, lo stipendio determinante è calcolato sulla media degli stipendi assicurati acquisiti alla data del pensionamento, e di quello acqui sito al 31 dicembre nel primo anno di affiliazione, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite dei 10 anni (cfr. allegato no. 2).
30 Collocamento a riposo anticipato (art. 23 Lcpd) Art. 17 1 Per il calcolo dello stipendio determinante valgono le d isposizioni dell’art. 16 del presente regolamento.
31
2 Il dipendente che intende usufruire della possibilità di collocamento a riposo anticipato deve inoltrare, nei termini previsti dal rapporto di lavoro, la richiesta all’Autorità di nomina con copia all’Am ministrazione della Cassa pensioni.
32 Pensione di invalidità (art. 25 Lcpd) Art. 18
33
1 Per stabilire il diritto al supplemento figli valgono le disposizioni in materia previste dalle norme AVS/AI e quelle dell’art. 40 Lcpd.
2 Per gli assicurati iscritti alla Cassa pensioni dopo il 31 dicembre 2004, per i quali non sono disponibili gli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni, lo stipendio determinante è calcolato sulla media degli stipendi assicurati acquisiti alla data del pensionamento, e di quello acquisit o al 31 dicembre nel primo anno di affiliazione moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite dei 10 anni. Capitalizzazione supplemento sostitutivo AVS/AI (art. 27 cpv. 5 Lcpd) Art. 18a
34 In caso di capitalizzazione delle rendite di poco conto è ca pitalizzato anche il supplemento sostitutivo AVS/AI e l’importo di diritto corrisponde alla riserva matematica acquisita alla data del pensionamento. I tassi di conversione sono i seguenti: Età Uomini Donne (AVS 64 anni) (AVS 63 anni)
60 4.441 3.655 2.805
61 3.632 2.802 1.912
62 2.788 1.911 0.979
63 1.904 0.978 0.000
64 0.976 0.000
65 0.000 Decisioni autonome della Cassa (art. 29 Lcpd)
35 Art. 19
36
1 La domanda di pensionamento per invalidità va inoltrata al Comitato. Di regola si attende l’esito degli accertamenti medici esperiti ai fini dell’assicurazione federale per l’invalidità. La domanda AI è obbligatoria per l’ottenimento delle prestazioni della Cassa pensioni.
2 Medici, personale sanitario ausiliario e altri specialisti possono esse re incaricati, a spese della Cassa, delle necessarie perizie sullo stato di salute e la capacità lavorativa dell’assicurato e sull’opportunità di determinate reintegrazioni.
3 Una citazione a comparire personalmente deve essere comunicata per iscritto all’a ssicurato, almeno 5 giorni prima della seduta del Comitato. Se l’assicurato ingiustificatamente non ottempera alla citazione, il Comitato può pronunciarsi fondandosi sugli atti.
30 Cpv. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
31 Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
32 Cpv. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
33 Art. modificato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
34 Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
35 Nota marginale modificata dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325; precedente modifica: BU 2001 , 136.
necessarie all’apprezzamento del caso.
5 La decisione deve essere notificata: a) all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale; b) all’Autorità competente; c) al medico fiduciario che ha steso il rapporto medico qualora chieda espressamente comunicazione della decisione; d) all’assicuratore LAINF o all’assicurazione militare, se pagano delle prestazioni all’assicurato; e) all’Ufficio cantonale dell’assicurazione federale per l’invalidità.
6 L’assicurato ha diritto alla pensione c alcolata secondo l’art. 25 Lcpd ed al supplemento sostitutivo calcolato secondo l’art. 27 Lcpd. La relazione con le disposizioni della Legge sull’assicurazione invalidità (LAI) é determinante per stabilire l’ammontare del supplemento sostitutivo.
37
7 In caso di concessione della rendita federale d’invalidità parziale o totale, il supplemento sostitutivo è compensato in misura proporzionale. Anticipo prestazioni d’invalidità (art. 29a Lcpd) Art. 19a
38 Per la procedura di accertamento dell’invalidità, il calcol o delle prestazioni e la compensazione del supplemento sostitutivo AVS/AI versato, valgono le disposizioni dell’art. 19 del presente regolamento. Pensione al coniuge super stite, al partner registrato su perstite e agli orfani (art. 35 Lcpd)
39 Art. 20 1 Il diritto e l’ammontare delle rendite al coniuge superstite, al partner registrato superstite e agli orfani è stabilito al momento del decesso.
40
2 Tuttavia e quale unica eccezione, il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto alla pensione, a contare dal giorno della nascita, alla condizione che la vedova era incinta alla morte del marito. Se il figlio nasce entro i 300 giorni seguenti la morte del marito, si presume che la vedova era incinta alla morte del marito. Pensione vedovile (art. 37 Lcpd) Art. 2 1 1 Per i pensionati al 31 dicembre 1994 la pensione vedovile è calcolata nella misura dei
2/3 della pensione di vecchiaia a 65 anni rispettivamente a 62 anni.
2 Per i pensionati prima del 1° novembre 1976 viene considerato il 40% dello stipendio assicurato. Rendita vedovile al coniuge su perstite e al partner registrato super stite (art. 38 Lcpd)
41 Art. 22
42
1 L’ex coniuge superstite e l’ex partner registrato superstite dell’assicurato(a) o del pensionato(a) devono comprovare direttamente alla Cassa il diritto a lle prestazioni, producendo la seguente documentazione: a) l’atto di famiglia o il certificato dell’unione domestica registrata; b) la sentenza di divorzio o la sentenza di scioglimento dell’unione domestica registrata; c) il documento attestante l’obbligo del versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell’ex coniuge o dell’ex partner registrato; d) le decisioni inerenti il diritto alla rendita AVS/AI; e) eventuale altra documentazione necessaria su richiesta della Cassa.
2 In caso di ricono scimento in favore dell’ex coniuge superstite o dell’ex partner registrato superstite di una rendita AVS/AI, prima del verificarsi dell’evento, quest’ultime vanno aggiunte alla pensione alimentare versata dal defunto per determinare le prestazioni della Ca ssa.
3 In ogni caso le prestazioni in favore dell’ex coniuge superstite o dell’ex partner registrato superstite non possono superare i 2/3 della pensione di vecchiaia del beneficiario primario. Pensione degli orfani (art. 40 Lcpd) Art. 23 1 Il diritto alla pensione orfani nasce in caso di decesso del padre o della madre. Per quanto non disciplinato dalla Lcpd e dal presente regolamento, per stabilire il diritto alla pensione d’orfano valgono le disposizioni in materia di rendita AVS/AI.
43
2 Per lo stesso orfan o non può essere assegnata una doppia pensione in particolare:
37 Cpv. modificato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005 - BU 2005, 325.
38 Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
39 Nota marginale modific ata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 699.
40 Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 699.
41 Nota marginale modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 699.
42 Art. modificato dal DE 4.12 .2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 699; precedente modifica: BU
2001, 136.
Lcpd sullo stipendio assicurato o determinante più alto; b) se uno dei coniugi o uno dei partne r registrati è deceduto e l’altro esplica attività lucrativa = prestazione art. 40 cpv. 1 Lcpd sullo stipendio assicurato o determinante più alto del defunto; c) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati è deceduto e l’altro è al beneficio di una ren dita della Cassa = prestazione secondo l’art. 40 cpv. 1 Lcpd se superiore a quella dell’art. 22 cpv.
4 Lcpd o dell’art. 25 cpv. 5 Lcpd.
44 Capitolo IV Amministrazione della Cassa Commissione della Cassa (art. 42 Lcpd) Art. 24 Può essere nominato membro o supplente della Commissione della Cassa qualsiasi cittadino svizzero o persona assicurata di condotta incensurata. Commissione della Cassa (art. 42 Lcpd) Art. 25
1 I membri e i supplenti della Commissione della Cassa che rappresentano il personale e i pens ionati sono eletti secondo il sistema proporzionale.
2 Hanno diritto di voto i pensionati beneficiari di rendita e gli assicurati secondo l’art. 4 della Lcpd.
3 La proposta dei candidati deve portare una denominazione che la distingua dalle altre e dev’esser e firmata da almeno dieci elettori.
4 Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni del Decreto esecutivo in vigore concernente la Commissione paritetica del personale. Commissione della Cassa (art. 42 Lcpd) Art. 26
1 La Commissione della Cassa si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del/della Presidente. Una convocazione straordinaria può essere chiesta dal/dalla Presidente o da almeno sette membri.
2 Le decisioni della Commissione della Cassa sono valide se sono presenti almeno sei rappresentanti dei datori di lavoro e sei rappresentanti del personale e dei pensionati.
3 In caso di impedimento, il membro è sostituito dal supplente. Il membro deve informare per tempo il supplente della sua assenza e ragguagliarlo sulle trattande pr eviste all’ordine del giorno.
4 ...
45 Comitato (art. 42a Lcpd) Art. 27
1 Il Comitato si riunisce tutte le volte che le esigenze lo richiedono, su convocazione del/della Presidente o su richiesta di almeno tre membri.
2 L’Amministratore ha diritto di voto cons ultivo. Il Capo ufficio amministrazione è il segretario amministrativo del Comitato.
3
...
46 Indennità Art. 27a
47
1 Le indennità dei membri e dei supplenti della Commissione della Cassa e del Comitato, come pure quelle degli esperti, sono stabilite dalla Comm issione della Cassa con apposito regolamento.
2 L’appartenenza dei dipendenti dello Stato alla Commissione della Cassa e al Comitato o la loro designazione quali esperti, non soggiace dell’autorizzazione dell’Autorità di nomina. Competenze della Commission e della Cassa (art. 43 Lcpd) Art. 28
48
1 La Commissione della Cassa fissa le modalità e le competenze di gestione del patrimonio della Cassa, mediante diretti ve interne separate.
2 In applicazione dell’art. 65b LPP e dell’art. 48e OPP2, le modalità ed il computo delle riserve per i rischi attuariali sono determinati mediante direttiva interna separata della Cassa pensioni. Competenze del Comitato (art. 43a Lcpd) Art. 29 1 Il Comitato investe il patrimonio della Cassa pensioni applicando le disposizioni e i principi previsti dalla LPP e delle relative Ordinanze. L’amministrazione di beni mobili ed immobili può essere affidata a terzi che offrano le necessarie garanzie.
44 Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 699.
45 Cpv. abrogato dal R 9.7.1997; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 363.
46 Cpv. abrogato dal R 9.7.1997; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 363.
47 Art. introdotto dal R.9.7.1997; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 363.
48 Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008 , 671; precedente modifica: BU
con i seguenti preavvisi: senza preavviso: per il pagamento delle rendite e per prelevamenti fino a 1 mio di franchi;
15 giorni: per prelevamenti da 1 a 5 mio di franchi;
30 giorni: per prelevamenti oltre i 5 mio di franchi. In casi particolari e a dipendenza della situazione di liquidità dello Stato, possono essere concordati preavvisi più brevi. Sull’avere in conto corrente lo Stato bonifica un interesse annuo del 4% fino a 3 milioni di franchi. Oltre i 3 milioni di franchi lo Stato non corrisponde interessi. Il conto corrente deve sempre presentare un saldo attivo per la Cassa pensioni.
3 L’abbandono di crediti inesigibili viene deciso dal Comitato. Capitolo V Disposizioni transitorie e finali Obbligo dell’informazione (art. 54 Lcpd) Art. 30 1 L’assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze esclusivi per il diritto e la determinazione delle prestazioni.
2 Essi devono in particolare informare la Cassa circa ogni cambiamento rilevan te per la determinazione del diritto alle prestazioni, ossia ogni cambiamento dello stato di salute, delle capacità al guadagno o al lavoro, delle necessità di aiuto e delle condizioni personali. Segreto d’ufficio (art. 59 Lcpd) Art. 31 1 Al momento della domanda di pensionamento l’assicurato, per quanto lo concerne, libera esplicitamente, i medici curanti dal loro segreto professionale verso i medici della Cassa e verso il Comitato.
2 Per gli atti messi a disposizione da terzi la consultazione è concessa so lo previo il loro consenso.
3 Nei casi di richieste di informazioni da parte del dipendente interessato o di contestazioni, il Comitato autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all’interessato o al medico curante, i contenuti del certifi cato o della perizia.
4 La Cassa non è tenuta a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di tribunali o autorità competenti a stabilire il diritto e l’ammontare delle prestazioni; in questi casi l’interessato libera esplici tamente la Cassa dal segreto d’ufficio. Art. 32 ...
49 Abrogazione, entrata in vigore (art. 64 e 65 Lcpd) Art. 33
1 È abrogato il regolamento 30 novembre 1977 della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollett ino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore il 1° gennaio 1996. Pubblicato nel BU 1996 , 155. Allegato
50
1 al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato Esempi di calcolo della prestazione di libero passaggio (a rt. 5 cpv. 3 Rcpd) Assicurato(a) A - con età inferiore a 48 anni al verificarsi dell’evento Evento assicurato = 30.06.2005 Data di nascita = 15.06.1965 Entrata CPDS = 01.07.1990 Periodo di assicurazione = 01.07.1990 - 30.06.2005 5400 giorni Stipendio assicurato 30.06.2005 = fr. 65'000. -- Età al 30.06.2005 = 40 anni Tasso di conversione al 30.06.2005 = Uomo = 8.138 Donna = 7.622 % pensione di vecchiaia acquisita per 1 anno di assicurazione = 1.5% Modalità di calcolo prestazione di libero passaggio - % pensione di vecchiaia acquisita = 1.5% x 5400 giorni = 22.5%
360 Pensione di vecchiaia acquisita
22.5% di fr. 65'000. -- = fr. 14'625. -- Valore prestazione di libero passaggio al 30.06.2005 Uomo fr. 14'625. -- x tasso di conversione 8.138 = fr. 119'018. --
49 Art. abrogato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 136.
Allegato 1 al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato Assicurato(a) B - con età superiore a 48 anni al verificarsi dell’evento Evento assicurato = 30.06.2005 Data di nascita = 15.06.1955 Entrata CPDS = 01.07.1990 Periodo di assicurazione = 01.07.1990 - 30.06.2005 5400 giorni Stipendio assicurato = fr. 65'000. -- Stipendio determinante = fr. 62'300. -- Età al 30.06.2005 = 50 anni Tassi di conversione = - pensione vecchiaia: Uomini = 7.657 Donne = 8.490 - presunta pensione vedovile: Uomini = 2.699 Donne = 0.205 % pensione di vecchiaia acquisita per 1 anno di assicurazione = 1.5% Modalità di calcolo prestazione di libero passaggio - % pensione di vecchiaia acquisita = 1.5% x 5400 giorni = 22.5%
360 - % presunta pensione vedovile = 2/3 della prestazione di vecchiaia acquisita = 15% Pensione di vecchiaia acquisita
22.5% di fr. 62'300. -- = fr. 14'018. -- Presunta pensione vedovile acquisita
15% di fr. 65'000. -- = fr. 9'750. -- Valore prestazione di libero passaggio al 30.06.2005 Uomo: fr. 14'018. -- x tasso di conversione 7.657 = fr. 107'335. -- fr. 9'750. -- x tasso di conversione 2.699 = fr. 26'315. -- Totale = fr. 133'650. -- Donne fr. 14'018. -- x tasso di conversione 8.490 = fr. 119'013. -- fr. 9'750. -- x tasso di conversione 0.205 = fr. 1'999. -- Totale = fr. 121'012. -- Allegato 2 al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato Esempi di calcolo dello stipendio determinante I. Stipendio determinante per il calcolo della prestazione di libero passaggio Art. 5a cpv. 1 Rcpd Assicurato A - Iscritto alla Cassa pensioni prima del
01.01.2000 con il compimento dei 48 anni prima del
01.01.2000 Evento assicurato = 30.06.2005 Data di nascita = 10.06.1950 Iscrizione CPDS = 01.07.1990 Anni acquisiti al 30.06.2005 = 2000+2001+2002+2003+2004+2005 = 6 anni Anni acquisiti al 31.12.1999 = 48 + 49 anni = 2 anni Anni non acquisiti al 30.06.2005 = 10 anni - 8 anni = 2 anni Totale = 10 anni Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100% - - Stipendi assicurati acquisiti al 30.06.2005 (6 anni) = fr. 60'000+61'000+62'000+63'000+64'000+65'000 = fr. 375'000. -- - - Stipendi assicurati acquisiti al 31.12.1999 (2 anni) = fr. 59'000 x 2 anni - - Stipendi assicurati non acquisiti = fr. 118'000. -- al 30.06.2005 (2 anni) = fr. 65'000 x 2 anni = fr. 130'000. -- = fr. 623'000. -- Stipendio determinante al 30.06.2005 = fr. 623'000 : 10 = fr. 62'300. -- Art. 5a cpv. 2 Rcpd Assicurato B - Iscritto alla Cassa pensioni prima del
31.12.1999 con il compimento dei 48 anni dopo il
01.01.2000 Evento assicurato = 30.06.2005 Data di nascita = 10.06.1954 Iscrizione CPDS = 01.07.1990 Compimento 48 anni = 10.06.2002 Anni acquisiti al 30.06.2005 = 2002+2003+2004+2005 = 4 anni Anni non acquisiti al 30.06.2005 = 10 anni - 4 anni = 6 anni Totale = 10 anni Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100% - Stipendi assicurati acquisiti al 30.06.2005 (4 anni) = fr. 62'000+63'000+64'000+65'000 = fr. 254'000. -- - Stipendi assicurati non acquisiti al 30.06.2005 (6 anni) = fr. 65'000 x 6 anni = fr. 390'000. -- = fr. 644'000. -- Stipendio determinante al 30.06.2005 = fr. 644'000 : 10 = fr. 64'400. --
Art. 5a cpv. 3 Rcpd Assicurato C - Iscritto alla Cassa pensioni dopo il
31.12.1999 con 48 anni già compiuti alla data di iscrizione alla Cassa Evento assicurato = 30.06.2005 Data di nascita = 10.06.1948 Iscrizione CPDS = 01.06.2001 Anni acquisiti al 30.06.2005 = 2001+2002+2003+2004+2005 = 5 anni Anni non acquisiti al 30.06.2005 = 10 anni - 5 anni = 5 anni Totale = 10 anni Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100% - Stipendi assicurati acquisiti al 30.06.2005 (5 anni) = fr.
61'000+62'000+63'000+64'000+65'000 = fr. 315'000. -- - Stipendi assicurati non acquisiti al 30.06.2005 (5 anni) = fr. 65'000 x 5 anni = fr. 325'000. -- = fr. 640'000. -- Stipendio determinante al 30.06.2005 = fr. 644'000 : 10 = fr. 64'000. -- II. Stipendio determinante per il calcolo della pensione di vecchiaia e anticipata Norma transitoria B cpv. 1 Lcpd Assicurato D - Iscritto alla Cassa pensioni prima del
01.01.2000 con il compimento dei 48 anni prima del
01.01.2000 Evento assicurato = 30.06.2005 Data di nascita = 10.06.1945 Iscrizione CPDS = 01.07.1970 Compimento 48 anni = 10.06.1993 Anni acquisiti al 30.06.2005 = 2000+2001+2002+2003+2004+2005 = 6 anni Anni non acquisiti al 31.12.1999 = 10 anni - 6 anni = 4 anni Totale = 10 anni Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100% - Stipendi assicurati acquisiti al 30.06.2005 (6 anni) = fr.
60'000+61'000+62'000+63'000+64'000+
65'000 = fr. 375'000. -- - Stipendi assicurati non acquisiti al 31.12.1999 (4 anni) = fr. 59'000 x 4 anni = fr. 236'000. -- = fr. 611'000. -- Stipendio determinante al 30.06.2005 = fr. 611'000 : 10 = fr. 61'100. -- Allegato 2 al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato Art. 22 cpv. 1 Lcpd Assicurato E - Iscritto alla Cassa pensioni dopo il
31.12.1999 con 48 anni non ancora compiuti alla data di iscrizione alla Cassa Evento assicurato = 01.07.2010 Data di nascita = 15.06.1952 Iscrizione CPDS = 01.01.2000 Compimento 48 anni = 15.06.2000 Anni acquisiti al 01.07.2010 =
2001+2002+2003+2004+2005+2006+20
07+2008+2009+2010 (10 anni periodo completo) Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100% - Stipendi assicurati acquisiti al 30.06.2010 (10 anni) = fr.
61'000+62'000+63'000+64'000+65'000+
66'000+67'000+68'000+69'000+70'000 = fr. 655'000. -- Stipendio determinante al 30.06.2010 = fr. 655'000 : 10 = fr. 65'500. -- Art. 16 Rcpd Assicurato F - Iscritto alla Cassa pensioni dopo il
31.12.1999 con 48 anni o più alla data di iscrizione alla Cassa Evento assicurato = 30.06.2005 Data di nascita = 10.06.1945 Iscrizione CPDS = 01.03.2001 Compimento 48 anni = 10.06.1993 Anni acquisiti al 30.06.2005 = 2001+2002+2003+2004+2005 = 5 anni Anni non acquisiti al 31.12.2001 = 10 anni - 5 anni = 5 anni Totale = 10 anni Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100% - Stipendi assicurati acquisiti al 30.06.2005 = fr.
61'000+62'000+63'000+64'000+65'000 = fr. 315'000. -- - Stipendi assicurati acquisiti al 31.12.2001 = fr. 61'000 x 5 anni = fr. 305'000. -- = fr. 620'000. -- Stipendio determinante al 30.06.2005 = fr. 620 000 : 10 = fr. 62'000. --
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