Legge di espropriazione
                            1  Legge  di espropriazione  (dell’8 marzo 1971)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 9 luglio 1969 n. 1600 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Capitolo I  Norme fondamentali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione della legge
Art. 1
                            1  La  presente  legge  regola  l’occupazione  temporanea  o  l’acquisizione  della  proprietà  fondiaria, di diritti reali o di diritti personali relativi ai fondi in vista della attuazione di opere di interesse  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  legge  è  inoltre  applicabile  a  tutti  i  casi  in  cui  una  restrizione  legale  della  proprietà  abbia  conseguenze equivalenti a quelle di una espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
Art. 2
                            1  Il diritto d’espropriazione per opere di pubblica utilità spetta al Cantone nonché ai Comuni  nell’ambito della loro giurisdizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Cantone  può  conferire  il  diritto  di  espropriazione  agli  altri  enti  di  diritto  pubblico  ed  ai  Comuni  per  opere fuori della loro giurisdizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il conferimento del diritto d’espropriazione ad un ente privato può avvenire solo se il richiedente provi  l’esistenza di un interesse pubblico importante. Il conferimento può essere soggetto alla prestazione di  garanzie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 3
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato è competente a conferire il diritto d’espropriazione giusta i cpv. 2 e 3  dell’art.  2  ed  è  tenuto  a  sentire  il  preavviso  del  Municipio  del  Comune  ove  si  prevede  di  costruire  l’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I   ricorsi   devono   essere   proposti   entro   trenta   giorni   dall’intimazione,   rispettivamente   dalla  pubblicazione  della  risoluzione  sul  Foglio  ufficiale;  la  procedura  è  retta  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa del 24 settembre 2013.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo della espropriazione
Art. 4
                            Il diritto d’espropriazione può in particolare essere esercitato:  a)  per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione, l’ampliamento e l’esercizio di un’opera;  b)  per  l’estrazione  di  materiali  da  costruzione,  occorrenti  per  l’esecuzione  di  un’opera  di  pubblica  utilità, qualora non sia possibile ottenerli altrimenti che a condizioni particolarmente onerose;  c)  per il trasporto e il deposito del materiale necessario all’opera;  d)  per l’attuazione di misure necessarie alla tutela di determinati interessi pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34; precedente modifica: BU 1978,
125.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
2
                            e)  per  la  formazione  di  depositi  di  materiali  di  scavo  o  di  discariche  di  materiali  di  demolizioni  con  l’acquisto   della   proprietà   oppure   di   servitù   perpetue   o   temporanee;   in   quest’ultimo   caso,  l’espropriato può chiedere la estensione della espropriazione giusta l’art. 5.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Ampliamento a richiesta dell’espropriato
Art. 5
                            1  Qualora sia prevista un’espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità  economica  e  ciò  abbia  per  effetto  di  impedire  o  comunque  di  rendere  difficile  l’esercizio  dei  diritti  residui secondo la loro destinazione, l’espropriato può chiedere l’espropriazione totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’espropriato  che  ha  ottenuto  l’ampliamento  dell’espropriazione  può  rinunciarvi  entro  20  giorni  dalla  fissazione definitiva dell’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ampliamento a richiesta dell’espropriante
Art. 6
                            1  Qualora  sia  prevista  un’espropriazione  parziale  e  l’indennità  dovuta  per  il  deprezzamento  della  parte  residua  appaia  superiore  ad  un  terzo  del  valore  della  stessa,  l’espropriante  può  chiedere  l’espropriazione totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  richiesta  deve  essere  presentata  al  momento  della  discussione  sulla  indennità,  esigendo  una  duplice stima ossia una stima sia del valore venale, sia del deprezzamento della parte residua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’espropriante dovrà dichiarare la sua scelta entro 20 giorni dalla fissazione definitiva delle indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’espropriazione  totale  non  può  essere  concessa,  qualora  l’espropriato  rinunci  a  pretendere  la  frazione dell’indennità di deprezzamento superiore al terzo del valore della parte residua.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinuncia all’espropriazione
Art. 7
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro   3   mesi   dall’intimazione   del   giudizio   definitivo   sull’ammontare   dell’indennità  l’espropriante ha la facoltà di rinunciare all’espropriazione mediante la notifica scritta all’espropriato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale facoltà non è data qualora l’espropriante abbia ottenuto ed esercitato l’anticipata immissione in  possesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’espropriante è tenuto a rifondere agli interessati un’equa indennità per le spese giustificate avute in  corso di procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  domanda  va  proposta  entro  il  termine  perentorio  di  6  mesi  dalla  notifica  della  rinuncia  davanti  all’autorità di stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È  riservato  il  risarcimento  del  danno  derivante  dal  divieto  di  atti  di  disposizione  a  seguito  del  bando  d’espropriazione (art. 33 e 34).
                        
                        
                    
                    
                    
                Atti preparatori
Art. 8
                            5  1  Gli atti preparatori indispensabili alla progettazione di opere per le quali può essere chiesta  l’espropriazione,  quali  gli  accessi,  i  transiti,  i  rilievi  planimetrici,  i  picchettamenti,  le  misurazioni,  i  sondaggi  e  simili,  devono  essere  notificati  per  iscritto  al  proprietario  almeno  cinque  giorni  prima  d’essere  iniziati  e  non  possono  essere  eseguiti  contro  la  sua  volontà  senza  l’autorizzazione  del  Consiglio di Stato. Sono riservati i casi nei quali, per il carattere eccezionale degli atti preparatori e per  la  loro  particolare  e  grave  incidenza  sui  diritti  dell’espropriato,  deve  essere  aperta  una  procedura  espropriativa.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per l’esecuzione degli atti preparatori è inoltre necessaria l’autorizzazione preventiva del Consiglio di  Stato, qualora il diritto d’espropriazione a’sensi dell’art. 2 cpv. 2 e 3 non sia stato ancora conferito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I danni derivanti dagli atti preparatori devono essere integralmente risarciti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’istanza  di  risarcimento  va  proposta  davanti  al  Tribunale  di  espropriazione  entro  un  anno  dal  compimento degli atti preparatori.  Capitolo II  Indennità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Lett. introdotta dalla L 13.3.1991; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 23.
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                Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
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Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
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                Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 9
                            L’espropriazione ha luogo mediante piena indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Natura della indennità
Art. 10
                            1  L’indennità deve essere di regola corrisposta in denaro sotto forma di capitale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ente  espropriante  può  sostituire  in  tutto  o  in  parte  la  prestazione  in  denaro  con  un’equivalente  prestazione in natura segnatamente nei seguenti casi:  a)  per la razionale rettifica dei confini;  b)  per la sostituzione dei beni già destinati ad uso pubblico;  c)  per garantire l’esercizio di un’azienda agricola;  d)  per mantenere le vie di comunicazione o le condotte;  e)  per compensare diritti d’acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  prestazioni  in  natura  possono  essere  imposte  all’espropriato  solo  se  i  suoi  interessi  o  quelli  di  eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assegnazione  di  un  fondo  a  titolo  di  indennità  in  natura  non  può  tuttavia  essere  imposta  senza  il  consenso  dell’espropriato  e  dei  creditori  aventi  diritti  di  pegno  sul  fondo  espropriato,  i  cui  crediti  non  siano rimborsati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elementi della indennità
Art. 11
                            L’indennità  deve  comprendere  tutti  i  pregiudizi  derivanti  all’espropriato  in  seguito  alla  estinzione o alla limitazione dei suoi diritti e segnatamente:  a)  l’intero valore venale del diritto espropriato;  b)  nel  caso  di  espropriazione  parziale  di  un  fondo  o  di  più  fondi  economicamente  connessi  inoltre,  l’importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito;  c)  il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso  ordinario delle cose, come conseguenza dell’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione del valore venale
Art. 12
                            1  Nella  stima  del  valore  venale  si  deve  tener  conto  della  possibilità  di  un  miglior  uso  del  fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non è tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera dell’espropriante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’espropriazione  libera  l’espropriato  da  oneri  speciali,  il  corrispettivo  di  tali  oneri  deve  essere  dedotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Asportazione di parti costitutive
Art. 13
                            Fino  all’entrata  in  possesso  dell’espropriante  l’espropriato  può  asportare  o  rivendicare  l’asportazione  delle  parti  costitutive  e  degli  accessori  del  fondo,  per  i  quali  non  viene  indennizzato,  purchè  ciò  sia  possibile  senza  pregiudizio  per  il  diritto  espropriato.  In  caso  di  disaccordo  decide  inappellabilmente il presidente del Tribunale d’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Computo dei diritti e degli oneri
Art. 14
                            1  Nella stima del valore venale di un fondo si deve tener conto delle servitù attive e passive  attinenti al fondo nel momento del deposito dei piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  nel  registro  fondiario  sono  annotati  diritti  di  prelazione,  ricupero  o  compera,  dal  valore  venale  è  dedotto  l’importo  dell’indennità  da  corrispondere  ai  titolari  di  tali  diritti  in  conformità  all’art.  16  cpv.  1,  qualora e nella misura in cui al riconoscimento di quei diritti e della relativa indennità corrisponda una  svalutazione del fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  titolari  di  diritti  di  pegno  immobiliare  o  di  oneri  fondiari  antecedenti  per  grado  ai  diritti  sopra  menzionati  possono  chiedere,  qualora  e  nella  misura  in  cui  subiscano  un  pregiudizio,  che  non  sia  tenuto conto di quelli inscritti o annotati senza il loro consenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per i diritti di usufrutto è applicabile l’art. 17 della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Computo in caso di espropriazione parziale
Art. 15
                            Nel  caso  di  espropriazione  parziale  si  dovrà  tener  conto  anche  del  danno  derivante  dalla  perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che la frazione residua avrebbe con  ogni probabilità conservato senza l’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
Indennità per servitù e per diritti personali
Art. 16
                            1  I titolari delle servitù espropriate e i titolari di diritti personali annotati nel registro fondiario  vengono  integralmente  risarciti  dal  danno  derivante  dalla  limitazione  o  dalla  estinzione  dei  loro  diritti  (art. 56) nella misura che non vi si oppongano le pretese dei titolari di diritti di grado anteriore (art  .  14  cpv. 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  conduttori  e  gli  affittuari  possono,  anche  se  i  loro  diritti  non  sono  annotati  nel  registro  fondiario,  chiedere il risarcimento del danno loro derivante dalla estinzione anticipata dei contratti conclusi prima  dell’inizio della procedura espropriativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per i diritti di usufrutto è applicabile l’art. 17 della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti di pegno immobiliare, oneri
fondiari e usufrutti Surrogazione
Art. 17
                            1  Verso  i  titolari  di  diritti  di  pegno  immobiliare,  di  oneri  fondiari  e  di  usufrutti  risponde,  in  luogo della cosa espropriata, l’indennità dovuta al proprietario, in conformità del Codice Civile. I titolari  anzidetti sono legittimati a far valere a titolo proprio le loro pretese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli usufruttuari possono inoltre pretendere a titolo proprio il risarcimento del danno loro derivante dalla  sottrazione dell’oggetto dell’usufrutto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esclusione della indennità
Art. 18
                            Pretese  derivanti  da  atti  di  disposizione  illeciti  o  abusivi  compiuti  durante  il  bando  di  espropriazione  senza  il  consenso  dell’espropriante  o  pretese  create  al  solo  scopo  di  ottenere  un  risarcimento non danno diritto a nessuna indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Momento determinante
per la valutazione dell’indennità
Art. 19
                            Ai   fini   della   valutazione   dell’indennità   di   espropriazione   è   determinante   il   momento  dell’anticipata  immissione  in  possesso  (art.  51).  Se  non  v’è  presa  di  possesso  anticipata,  sarà  determinante   il   momento   dell’emanazione   della   decisione   di   stima   da   parte   del   Tribunale  d’espropriazione.  Capitolo III  Pubblicazione degli atti
                        
                        
                    
                    
                    
                Inizio della procedura espropriativa
Art. 20
                            8  1  L’Ente  esecutore  di  un’opera  per  la  quale  è  dato  il  diritto  d’espropriazione  dà  inizio  alla  procedura mediante la pubblicazione degli atti e la loro trasmissione al Tribunale di espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Tribunale  ne  ordina  la  pubblicazione  presso  la  Cancelleria  dei  comuni  ove  è  previsto  di  eseguire  l’opera. Copia degli atti viene depositata presso l’Ufficio dei registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto degli atti
Art. 21
                            Gli atti d’espropriazione devono comprendere:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  una relazione sull’opera;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un progetto del quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione e il costo dell’opera;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  un  piano  dal  quale  risultino  la  situazione  dei  fondi  toccati  dall’espropriazione  e  le  eventuali  rettifiche di confini;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  una tabella d’espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di  essi  i  titolari  dei  diritti  espropriandi,  la  natura  di  tali  diritti,  la  qualità  degli  immobili  e  la  superficie  oggetto di espropriazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le offerte di indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi speciali
Art. 22
                            Se  la  pubblica  utilità  è  già  stata  sanzionata  in  precedenza  sulla  base  di  norme  speciali  il  presidente  del  Tribunale  d’espropriazione  può  autorizzare  l’espropriante  a  presentare  solo  una  relazione succinta sull’opera e un progetto di massima senza l’indicazione dei costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 159.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Picchettamenti e modinature
Art. 23
                            1  Prima  della  pubblicazione  degli  atti,  le  modificazioni  dello  stato  dei  luoghi  conseguenti  all’opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente   del   Tribunale   d’espropriazione   può   esonerare   l’espropriante,   completamente   o  parzialmente, dagli obblighi suddetti, quando si tratti di espropriazioni di interi fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  un  interessato  ne  faccia  richiesta,  il  presidente  del  Tribunale  d’espropriazione  può  ordinare  all’espropriante  di  stabilire  dei  profili,  quando  non  riesca  altrimenti  facile  di  rendersi  conto  delle  conseguenze che derivano dall’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata dell’esposizione
Avviso e termine per le notificazioni
Art. 24
                            1  Gli  atti  rimangono  esposti  presso  le  Cancellerie  dei  Comuni  interessati  per  la  durata  di  trenta giorni a far tempo dalla data della pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Viene  preliminarmente  pubblicato  un  avviso  nel  quale  si  rende  noto  il  periodo  di  esposizione,  si  indicano   gli   atti   esposti   e   si   diffidano   gli   interessati   a   notificare   per   iscritto   al   Tribunale   di  espropriazione, entro il termine stesso:  a)  le opposizioni all’espropriazione;  b)  le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani;  c)  le domande d’ampliamento dell’espropriazione;  d)  le pretese d’indennità.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’avviso  deve  richiamare  l’attenzione  sulle  norme  degli  art.  26  e  33  cpv.  1  della  presente  legge,  dei  quali sarà citato il testo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale e all’albo comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Avviso personale
Art. 25
                            1L’avviso prescritto dall’art. 24 deve essere intimato ai titolari di diritti espropriandi figuranti  nei pubblici registri o altrimenti noti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’avviso personale deve essere unito un estratto della tabella d’espropriazione concernente i fondi e  i diritti del destinatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni  decorre dall’intimazione dell’avviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conduttori ed affittuari
Art. 26
                            Ricevuto l’avviso di espropriazione, i locatori di stabili o terreni espropriati hanno l’obbligo di  darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo  termine utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Omissione della pubblicazione
Art. 27
                            1  Se  trattasi  di  occupazione  temporanea  oppure  se  l’espropriazione  concerne  un  numero  limitato  di  persone,  tutte  note,  e  i  diritti  da  espropriare  sono  di  poca  importanza,  è  sufficiente  l’intimazione dell’avviso personale e dell’estratto della tabella di espropriazione agli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   può   pure   prescindere   dalla   pubblicazione   in   caso   di   parziale   modifica   dei   piani   dopo   la  pubblicazione  degli  atti,  come  pure  in  caso  di  espropriazioni  necessarie  ai  fini  della  manutenzione  di  opere pubbliche esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Competente   ad   autorizzare   l’omissione   della   pubblicazione   è   il   presidente   del   Tribunale  d’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notificazione delle richieste dell’espropriato
Art. 28
                            10  1  Le  opposizioni  all’espropriazione,  le  domande  di  modificazione  dei  piani  e  le  pretese  d’indennità dei titolari dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione devono essere notificate per iscritto ed  in due copie al Tribunale di espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                            10     Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1978,
                        
                        
                    
                    
                    
                125.
6
                            2  L’opposizione  all’espropriazione  e  la  domanda  di  modificazione  dei  piani  devono  essere  motivate;  esse non dispensano dalla notificazione delle pretese per l’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti non soggetti a notificazione
Art. 29
                            1  Non  è  necessaria  la  notificazione  da  parte  dei  titolari  di  diritti  di  pegno  e  di  oneri  fondiari  gravanti un fondo espropriando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  notificazione  dei  diritti  d’usufrutto  è  necessaria  solo  qualora  al  titolare  derivi  un  danno  dalla  sottrazione del fondo oggetto dell’usufrutto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stima d’ufficio
Art. 30
                            Qualora  i  diritti  da  espropriare  siano  accertati  nella  rispettiva  tabella  o  siano  notori,  essi  vengono stimati d’ufficio anche se non sono stati notificati da parte degli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notificazioni tardive
Art. 31
                            1  Le  richieste  notificate  tardivamente  (art.  24  e  25)  sono  tenute  in  considerazione  solo  se  l’inosservanza del termine non sia imputabile al richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   notificazioni   tardive   devono   essere   fatte   al   più   tardi   entro   trenta   giorni   dalla   cessazione  dell’impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le opposizioni all’espropriazione non possono in nessun caso essere presentate ad opera iniziata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pretese d’indennità tardive
Art. 32
                            1  Le  pretese  d’indennità  possono  essere  presentate  anche  dopo  il  termine  d’esposizione  e  dopo la procedura di stima:  a)  se l’interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell’impossibilità di far valere la  pretesa;  b)  se  l’interessato  prova  di  aver  saputo  solo  più  tardi  dell’esistenza  di  un  suo  diritto,  o  se  l’espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti;  c)  se si manifesta nel corso della costruzione dell’opera o dopo il compimento della stessa un danno  che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto di notificare pretese di indennità tardiva è perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del  diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Bando di espropriazione
Art. 33
                            1  Dal  giorno  della  pubblicazione  del  deposito  degli  atti  (art.  24),  rispettivamente  dal  giorno  dell’intimazione  dell’avviso  personale  in  caso  di  omissione  della  pubblicazione  (art.  27)  non  sono  più  consentiti,  ai  titolari  dei  diritti  di  cui  è  chiesta  l’espropriazione,  atti  di  disposizione  tali  da  rendere  più  gravosa l’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’espropriante  è  legittimato  a  chiedere  la  menzione  della  pubblica  utilità  e  l’annotazione  di  una  restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario, provando l’avvenuto deposito degli atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Danno derivante dal bando
Art. 34
                            1  L’espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando di espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esistenza e l’importanza del danno vengono stabilite insieme con l’indennità di espropriazione.  Capitolo IV  Autorità e procedura di stima
                        
                        
                    
                    
                    
                Tribunale di espropriazione:
                            organizzazione  11  Art. 35  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituito  il  Tribunale  di  espropriazione,  con  sede  a  Lugano  e  avente  giurisdizione  sull’intero territorio del Cantone; esso è presieduto da un magistrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Tribunale è composto dal presidente, da due supplenti e da dodici periti, eletti dal Gran Consiglio.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  requisiti  di  elezione  del  presidente  e  dei  supplenti  corrispondono  a  quelli  fissati  dall’art.  17  cpv.  1  della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria; è eleggibile quale perito ogni cittadino  attivo del Cantone, ad eccezione dei membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità  giudiziarie  e  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  cantonali  e  federale;  i  periti  devono  appartenere  ai  diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  Tribunale  di  espropriazione  sono  assegnati  un  segretario  giurista  e  un  segretario,  nominati  dal  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            15  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Tribunale  di  espropriazione  giudica  con  tre  membri:  il  presidente  e  due  periti  da  esso  designati.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il collegio giudicante viene costituito per ciascuna procedura mediante decreto presidenziale.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora si manifesti presso il Tribunale di espropriazione un aggravio di lavoro di carattere durevole,  tale da pregiudicarne la regolare attività e da non garantire l’evasione delle procedure pendenti entro  un termine ragionevole, il presidente può devolverne una parte ai supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  emana  un  regolamento  circa  le  ulteriori  supplenze  e  l’organizzazione  in  genere  del Tribunale di espropriazione; fissa pure per regolamento le indennità per i supplenti e i periti.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze del Tribunale  21  Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Tribunale di espropriazione decide:  22  a)  sulle indennità d’espropriazione;  b)  sulle domande di ampliamento dell’espropriazione;  c)  sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani;  d)  sulle   domande   di   risarcimento   derivanti   da   rinuncia   all’espropriazione   e   del   bando   di  espropriazione;  e)  sul risarcimento dei danni derivanti da atti preparatori;  f)  sull’immissione anticipata, in possesso e sulle richieste relative;  g)  su tutte le altre questioni che la legge federale deferisce al suo giudizio.  23  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecutività delle decisioni sull’immissione anticipata in possesso è regolata dall’art. 53  24  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze del presidente
Art. 38
                            1  Il presidente del Tribunale di espropriazione decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  a)  sulla proponibilità di notificazioni tardive;  b)  sull’esenzione dall’obbligo di pubblicazione degli atti d’espropriazione;  c)  sulle domande di retrocessione e le richieste relative;  d)  la chiusura della procedura di stima nei casi dell’articolo 43;  e)  su tutte le altre questioni che la legge deferisce al giudizio del presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presidente,  qualora  lo  ritenga  utile,  può  sostituire  la  propria  competenza  con  quella  del  collegio  giudicante a’ sensi dell’art. 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei casi di cui alle lettere b) e d) la decisione è definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14     Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258; precedente modifica: BU 2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
15
                            Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Cpv. abrogato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; introdotto dalla L 25.2.1985 - BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1985, 167.
                            21    Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Frase modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Lett. modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1978,
                        
                        
                    
                    
                    
                125.
                            24    Cpv. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Frase modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
Espropriazione materiale
Art. 39
                            1  Le  pretese  derivanti  da  vincoli  che  configurano  gli  estremi  dell’espropriazione  materiale,  devono  essere  fatte  valere  entro  il  termine  di  10  anni  dal  giorno  in  cui  è  entrato  in  vigore  il  provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese  26  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all’ente a favore del quale la restrizione legale  della  proprietà  è  stata  sancita.  Può  essere  validamente  sostituita  da  una  notificazione  diretta  al  Tribunale d’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove le pretese siano in tutto o in parte contestate il presidente del Tribunale d’espropriazione è tenuto  su richiesta di una delle parti ad avviare la procedura di stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Tribunale  d’espropriazione  decide  se  ricorrono  gli  estremi  dell’espropriazione  materiale  e,  dato  il  caso, sull’indennità d’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il pagamento d’indennità per espropriazione materiale è menzionato a registro fondiario  27  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Inizio della procedura di stima
Art. 40
                            La procedura di stima viene avviata dal presidente del tribunale con la citazione per avviso  pubblico ad una udienza di conciliazione non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Udienza di conciliazione
Art. 41
                            1  All’udienza  di  conciliazione  vengono  citati  l’espropriante  e  gli  espropriati.  In  caso  di  mancata comparsa di un espropriato, la citazione viene ripetuta una sola volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’avviso  pubblico  di  citazione  si  avvertono  i  titolari  noti  di  diritti  di  pegno  immobiliare,  di  oneri  fondiari  e  di  usufrutti  che  potranno  prender  parte  alla  discussione  sull’indennità  e  che  -  in  caso  di  mancata comparsa - gli accordi conclusi in sede di conciliazione saranno vincolanti per loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  interessati  che  compaiono  come  rappresentanti  di  una  comunione  espropriata  o  i  terzi  che  rappresentano un espropriato devono presentare una procura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Discussione verbale
Art. 42
                            1  All’udienza si discutono le opposizioni all’espropriazione, le domande di modificazione dei  piani e le pretese d’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dell’udienza sarà steso un verbale indicante le parti comparse e le loro dichiarazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accordi - Requisiti
Art. 43
                            1  Ogni accordo tra ente espropriante ed espropriato intervenuto dopo il deposito degli atti di  espropriazione per essere valido deve essere stipulato in forma scritta e comunicato al presidente del  Tribunale  d’espropriazione,  che  ne  fa  annotazione  in  un  apposito  registro  e  chiude  la  procedura,  riservato il cpv. 1 dell’articolo 44.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una   comunicazione   scritta   dell’espropriato,   diretta   al   tribunale   di   espropriazione,   di   adesione  incondizionata alle offerte d’indennità allegate ai piani di espropriazione (art  .  21) vale come accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli accordi conclusi all’udienza di conciliazione vengono inclusi nel verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accordi - Effetti
Art. 44
                            1  Un accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti  a  cui  esso  provoca  una  perdita,  solo  se  gli  stessi  ne  sono  stati  informati  personalmente  mediante  avviso  del  presidente  del  tribunale  e  se  non  hanno  chiesto  a  quest’ultimo,  entro  il  termine  di  trenta  giorni, che la procedura di stima segua il suo corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni accordo concluso dopo il deposito dei piani d’espropriazione rimane soggetto alla disciplina della  presente legge segnatamente per quanto attiene all’esecuzione ed ha forza di decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione della procedura di stima
Art. 45
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se l’udienza di conciliazione non permette di togliere una opposizione all’espropriazione o  una  domanda  di  modifica  dei  piani,  la  procedura  di  stima  rimane  sospesa  limitatamente  al  caso  del  ricorrente fino alla decisione di tali questioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27    Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28    Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se è da prevedere che l’opposizione possa essere accolta o che si giunga a notevoli modificazioni del  piano,  che  interessano  altri  espropriati,  l’udienza  di  conciliazione  può  essere  sospesa  totalmente  o  parzialmente fino a che le opposizioni siano composte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  sospensione  può  essere  negata  se  la  pubblica  utilità  è  già  stata  sanzionata  in  una  precedente  procedura in base a norme speciali (art  22).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  decreto  di  sospensione  è  definitivo;  il  Tribunale  d’espropriazione  e,  in  sede  di  ricorso  il  Tribunale  cantonale amministrativo, lo possono tuttavia revocare su richiesta dell’ente espropriante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La decisione sull’indennità di espropriazione può solo essere emanata se esiste un giudizio definitivo  sull’opposizione alla espropriazione e sulla domanda di modifica dei piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti contestati
Art. 46
                            1  Ove  sia  contestata  l’esistenza  o  il  contenuto  del  diritto  su  cui  si  fonda  una  determinata  pretesa, il Tribunale d’espropriazione assegna all’espropriante un termine per introdurre azione avanti  il giudice civile, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine stesso il diritto si riterrà  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora fosse concessa l’anticipata immissione in possesso o se una delle parti ne facesse richiesta,  il Tribunale d’espropriazione procede alla stima eventuale del diritto contestato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  valutazione  definitiva  dell’indennità  di  espropriazione  con  oggetto  il  diritto  contestato  è  determinante,  in  deroga  all’art.  19,  la  data  della  intimazione  del  giudizio  civile  di  ultima  istanza.  Gli  interessi dal giorno dell’anticipata immissione in possesso sono però conteggiati sull’indennità stimata  come al cpv. 2 del presente articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La contestazione di un diritto non sospende la procedura di stima con oggetto le altre pretese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzione. Massima ufficiale
Art. 47
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Tribunale d’espropriazione ha facoltà indagatoria nell’assunzione delle prove. L’istruzione  è diretta dal presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Tribunale non è vincolato dalle domande di prova delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scambio di allegati scritti
Art. 48
                            1  Il  presidente  del  Tribunale  d’espropriazione  può  ordinare  che  le  parti  procedano  a  uno  scambio di allegati per l’esposizione delle loro ragioni e l’indicazione dei mezzi probatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La posizione di attore spetta all’espropriante, salvo nel caso di espropriazione materiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  della  decisione  il  Tribunale d’espropriazione  tiene  un’udienza  finale  di  discussione  orale  tra  le  parti, con facoltà di presentare delle conclusioni scritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intimazione della decisione
Art. 49
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  del  Tribunale  d’espropriazione  deve  essere  motivata  e  notificata  alle  parti.  Nel fissare l’importo dell’indennità, il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle  parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intimazione deve avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
Art. 50
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  Tribunale  d’espropriazione  o  del  suo  presidente  è  dato  ricorso  al  Tribunale cantonale amministrativo, il quale apprezza liberamente il fatto e il diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono eccettuate le decisioni espressamente dichiarate come definitive dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione e secondo le norme  della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  32  Capitolo V  Anticipata immissione in possesso
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            29    Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
Art. 51
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’espropriante  può  chiedere  l’immissione  in  possesso  prima  della  stima  e  prima  del  pagamento  dell’indennità,  qualora  renda  verosimile  che  un  ritardo  nell’inizio  dei  lavori  sarebbe  di  pregiudizio all’opera. Fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei  piani  non  sia  stata  presa  alcuna  decisione  esecutiva,  l’immissione  in  possesso  può  essere  tuttavia  data  solo  nella  misura  in  cui  non  abbiano  a  sorgere  danni  irreparabili  qualora  esse  venissero  successivamente ammesse.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza deve essere inoltrata al Tribunale di espropriazione e non potrà essere accolta se non dopo  un sopralluogo e udito l’espropriato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è  accordata  sempre  che  la  presa  di  possesso  non  impedisca  di  esaminare  la  domanda  d’indennità  o  che  questo  esame  possa  essere  reso  possibile  da  disposizioni  ordinate  dal  Tribunale d’espropriazione (fotografie, schizzi, ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Acconti, garanzie e interessi
Art. 52
                            1  L’espropriato  ha  il  diritto  di  chiedere,  a  sua  scelta,  il  versamento  di  adeguati  acconti  o  la  prestazione di garanzie. In casi particolari gli acconti e le garanzie possono essere combinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entità degli acconti e delle garanzie è stabilita dal Tribunale d’espropriazione con prudente riguardo  alla presumibile indennità di espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dalla   data   dell’anticipata   immissione   in   possesso   decorrono   gli   interessi   al   saggio   usuale  sull’indennità definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecutività
Art. 53
                            35  I  decreti  relativi  all’anticipata  immissione  in  possesso  sono  immediatamente  esecutivi,  ma  appellabili   al   Tribunale   cantonale   amministrativo;   il   presidente   dell’autorità   di   ricorso   ne   può  sospendere l’esecutività in via provvisionale.  Capitolo VI  Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Esigibilità della indennità
Art. 54
                            1  L’indennità  d’espropriazione  diventa  esigibile  decorsi  venti  giorni  dalla  sua  fissazione  definitiva. A partire da questa data è dovuto l’interesse legale di mora sull’indennità stessa. È riservato  quanto è detto all’art. 52, cpv. 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se a tale data non è ancora compiuta la misurazione definitiva, sarà pagato un importo pari al 90%  dell’indennità determinata in base alle misure risultanti dai piani depositati, salvo restando l’esito della  misurazione definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  interessi  cessano  di  decorrere  dal  momento  in  cui  la  somma  è  stata  messa  a  disposizione  degli  aventi diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento dell’indennità
Art. 55
                            1  Le indennità d’espropriazione per un diritto reale limitato costituito sopra un fondo e per il  deprezzamento  di  frazioni  residue  devono  essere  versate  agli  aventi  diritto  dall’ente  espropriante,  tramite l’Ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  indennità  per  altri  pregiudizi  e  quelle  assegnate  ai  conduttori  o  affituari  possono  essere  versate  direttamente agli aventi diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti del pagamento
Art. 56
                            1  Mediante    il    pagamento    dell’indennità    l’espropriante    acquista    il    diritto    oggetto  dell’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo  accordo  contrario  tra  gli  interessati,  i  diritti  reali  limitati  e  i  diritti  personali  annotati  a  registro  fondiario  gravanti  il  fondo  espropriato  si  estinguono  col  pagamento  dell’indennità,  anche  qualora  non  siano stati notificati in sede di pubblicazione degli atti. Resta riservata ai titolari di tali diritti la facoltà di  chiedere l’espropriazione tardiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35    Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione al registro fondiario
Art. 57
                            1  L’iscrizione  a  registro  fondiario  dell’acquisto  del  diritto  avviene  dopo  il  versamento  dell’indennità e la misurazione definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale  iscrizione  può  essere  ordinata  dal  presidente  del  Tribunale  d’espropriazione  anche  prima  della  misurazione   definitiva,   se   l’espropriante   dimostra   un   interesse   e   offre   sufficienti   garanzie   per  l’adempimento delle proprie prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione
Art. 58
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’indennità al proprietario espropriato non può essere versata se non con il consenso dei  titolari di diritti reali limitati o diritti personali annotati sul medesimo fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  mancanza  di  accordo  tra  gli  interessati  l’Ufficio  del  registro  fondiario  deferisce  la  decisione  delle  contestazioni al Tribunale di espropriazione il quale decide inappellabilmente. Fino a che essa non sia  stata emanata, la ripartizione rimane sospesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fino  alla  decisione  delle  contestazioni  l’indennità  rimane  depositata  presso  la  Banca  dello  Stato,  fruttando interessi al saggio usuale, salvo diverso accordo tra le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aggiornamento del registro fondiario
Art. 59
                            Effettuata  la  ripartizione  l’ente  espropriante  provvede  a  proprie  spese  alle  necessarie  modificazioni,  cancellazioni,  rettifiche  o  annullamenti  dei  titoli  di  pegno  presso  i  competenti  uffici  dei  registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 60
                            Non   possono   essere   richieste   tasse   di   mutazione   della   proprietà   in   seguito   ad  espropriazione,  eccettuati  i  casi  di  espropriazione  promossi  da  un  ente  privato;  possono  essere  riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell’espropriante.  Capitolo VII  Retrocessione di diritti espropriati
                        
                        
                    
                    
                    
                Presupposti
Art. 61
                            1  L’espropriato  che  non  vi  abbia  rinunciato  con  dichiarazione  scritta  può  pretendere  la  retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità  di deprezzamento, nei seguenti casi:  a)  quando, decorso il termine di 5 anni dall’acquisto da parte dell’espropriante, il diritto in questione  non sia stato utilizzato allo scopo previsto;  b)  quando  il  diritto  espropriato  in  vista  dell’ampliamento  futuro  di  un’opera  non  sia  stato  utilizzato  a  tale scopo entro il termine di 10 anni dall’acquisto;  c)  quando  il  diritto  espropriato  venga  alienato  o  adibito  ad  uno  scopo  diverso  da  quello  per  cui  l’espropriazione è stata concessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora sia stato chiesto ed ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione, il diritto alla retrocessione può  essere esercitato solo in rapporto all’intero oggetto dell’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservate le norme sull’attuazione dei piani regolatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
Art. 62
                            1  La  retrocessione  del  diritto  espropriato  può  essere  richiesta  dall’espropriato  o  dai  suoi  eredi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove sia espropriata soltanto una parte di un fondo o una servitù prediale, l’espropriato o i suoi eredi  possono  pretendere  la  retrocessione  soltanto  se  siano  ancora  proprietari  della  parte  residua  o  del  fondo dominante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Alienazione o diversa destinazione
dell’oggetto dell’espropriazione
Art. 63
                            1  Qualora l’espropriante intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso  da quello per cui l’espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la  retrocessione.   Se   questi   si   oppone   alle   intenzioni   dell’espropriante,   deve   fare   corrispondente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36    Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            notificazione  all’espropriante  stesso  o  al  Tribunale  di  espropriazione  entro  30  giorni  dall’avviso.  La  mancata notificazione equivale a rinuncia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’espropriante è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla omissione della notificazione qualora  essa abbia per conseguenza l’impossibilità di far valere giustificati diritti giusta le norme del presente  Capitolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opposizione all’alienazione
Art. 64
                            In  caso  di  opposizione  all’alienazione  l’ente  espropriante  deve  concedere  la  retrocessione  del diritto espropriato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opposizione a diversa destinazione
Art. 65
                            1  L’opposizione può essere rimossa, se l’espropriante prova che la diversa destinazione non  lede gli interessi dell’espropriato e se la nuova opera è manifestamente d’interesse pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presidente  del  Tribunale  d’espropriazione  decide  inappellabilmente  sull’opposizione.  Se  l’accoglie,  l’espropriante  è  tenuto  a  iniziare  entro  6  mesi  una  nuova  procedura  di  espropriazione  o  altrimenti  a  concedere la retrocessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
Art. 66
                            1  Nel  caso  dell’art.  61  cpv.  1  lett.  a)  e  b)  il  diritto  di  chiedere  la  retrocessione  si  prescrive  entro un anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  dell’art.  61  cpv.  1  lett.  c)  il  diritto  si  prescrive  invece  entro  un  anno  dal  momento  in  cui  l’avente  diritto  ne  ha  avuto  conoscenza,  e  in  ogni  caso  in  cinque  anni  dall’alienazione  o  dalla  diversa  destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 67
                            La  domanda  di  retrocessione  è  inoltrata  al  Tribunale  d’espropriazione.  Il  presidente  del  Tribunale convoca le parti ad una udienza di conciliazione e, in caso di mancato accordo, decide sulla  domanda stessa e sull’importo da restituire, riservato l’art. 38 cpv. 2.  Capitolo VIII  Disposizioni diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 68
                            37  Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza sul Tribunale di espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento d’esecuzione
Art. 69
                            Il Consiglio di Stato emana un regolamento d’esecuzione della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme generali di procedura
Art. 70
                            38  Per  quanto  la  presente  legge  non  dispone  diversamente,  è  applicabile  la  legge  sulla  procedura amministrativa del 24 settemrbe 2013.  Art. 71  ...  39
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione di prestazioni in natura
Art. 72
                            L’esecuzione   di   prestazioni   in   natura   e   di   misure   reali   ordinate   dal   Tribunale  d’espropriazione  o  pattuite  tra  le  parti  viene  attuata  secondo  la  procedura  esecutiva  del  Codice  di  procedura civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese di procedura e ripetibili
                            37    Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 1978,
                        
                        
                    
                    
                    
                125.
                            39    Art. abrogato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art. 73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  di  procedura  di  regola  sono  interamente  a  carico  dell’ente  espropriante,  che  è  tenuto a versare all’espropriato un’equa indennità a titolo di ripetibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  le  pretese  dell’espropriato  fossero  manifestamente  infondate  o  esagerate  il  Tribunale  d’espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili.  Capitolo IX  Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedure pendenti
Art. 74
                            1  Le  procedure  pendenti  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  sono  proseguite  secondo la legge precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  criteri  di  determinazione  dell’indennità  e  tutte  le  altre  disposizioni  della  presente  legge  sono  applicabili  anche  alle  espropriazioni  in  corso,  in  quanto  non  sia  già  stata  effettuata  la  convocazione  davanti alla Commissione distrettuale d’espropriazione (art. 32 della legge precedente).
                        
                        
                    
                    
                    
                Unificazione dei Tribunali di espropriazione
                            Art. 74a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Entro tre mesi dall’entrata in vigore della riforma che istituisce il Tribunale di espropriazione  unificato, il Gran Consiglio procede all’elezione del Presidente, dei supplenti e dei periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni abrogate
Art. 75
                            1  Con la presente legge è abrogata la legge di espropriazione del 16 gennaio 1940, salvo il  Capitolo VI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il termine di 10 anni di cui all’art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per  tutti i vincoli preesistenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Modificazioni di leggi esistenti
Art. 76
                            Gli  articoli  2  del  decreto  legislativo  sulla  protezione  delle  bellezze  naturali  e  del  paesaggio  del 16 gennaio 1940; 23 e 24 della legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle  rive  dei  laghi  del  20  novembre  1961;  14  e  16  della  legge  sulla  costruzione,  sulla  manutenzione  e  sull’uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:  A. Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali  e del paesaggio  Art. 2  42  B. Legge sulla delimitazione delle acque pubbliche  e la protezione delle rive dei laghi  Art. 23  43  Art. 24  44  delle strade cantonali  Art. 14  45  Art. 16  46  Art. 77  47  L’art.  1  cifra  3  della  legge  sugli  onorari  dei  magistrati  del  9  novembre  1954  è  modificato  come segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Art. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41    Cpv. introdotto dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42    Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43    Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44    Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                45
                            Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46    Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47    Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
Entrata in vigore
Art. 78
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.  48  Pubblicata nel BU  1971  , 460.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48    Entrata in vigore: 1° aprile 1972 - BU 1971, 460.