Legge sulla polizia
                            1  Legge  sulla   polizia  (LPol)  1  (del  12  dicembre  1989)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  24  febbraio  1987  n.    3198  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  TITOLO   I  Norme   generali  sulla  polizia  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  1  1  La  polizia  cantonale  è    un  servizio    pubblico  con    il   compito    di  tutelare  la  sicurezza  e    di  mantenere  l’ordine   legalmente  costituito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   polizia  cantonale  in    particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  previene   e,  per  quanto  possibile  impedisce  le  infrazioni,  mediante  l’informazione  e   il controllo,  le  accerta  e   le    denuncia  alle  autorità  competenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  indaga  sui  reati    di  propria  iniziativa    o    su  denuncia  e    svolge    l’attività  di  polizia    giudiziaria  su  mandato  del  Ministero  pubblico    e    delle    autorità  giudiziarie,    conformemente  alle    norme  della  procedura  penale.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  assicura  con  mezzi  proporzionati  l’esecuzione    delle  decisioni    amministrative  e  giudiziarie,  emesse  dalle  autorità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  protegge  l’incolumità   delle  persone  e   l’integrità  dei  beni  pubblici  e privati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  coordina   i  primi  interventi  in    caso   di    incidenti  e di catastrofi  e   presta  assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    competenze  delle  polizie   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  può  sottoscrivere  accordi  di collaborazione  con  enti   pubblici   o   privati  in    materia  di  soccorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di  Stato   può  delegare  a   organi  pubblici   con   compiti   di  sicurezza,   segnatamente  al  corpo  delle  guardie  di  confine  e  alla    polizia    ferroviaria,  funzioni    di  controllo,  di  accertamento  e    di  polizia  giudiziaria  su  oggetti  di competenza  dell’autorità  giudiziaria  penale  relativi  a reati  minori;  il   magistrato  può  servirsi  degli  organi   pubblici  con  compiti  di  sicurezza  per  l’assunzione  di  informazioni  o   mezzi   di  prova  per  il   tramite  della  polizia  cantonale  incaricata   del  coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Subordinazione
                            Art.  2  5  1  Tutti  gli  agenti  della  polizia  cantonale    fanno  parte  di  un  unico  corpo,  subordinato    al  Consiglio  di    Stato,  che  ne  dispone  attraverso  il Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività    di  polizia  giudiziaria  è    esercitata    sotto  la  vigilanza    e  secondo  le  istruzioni    del  Ministero  pubblico  e   delle  autorità  giudiziarie  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio    di  Stato    stabilisce  per  regolamento,    d’intesa  con  il  Ministero    pubblico,    le  competenze  e  l’organizzazione  all’interno  della  polizia:  a)  per  l’applicazione  delle  istruzioni  del  Ministero   pubblico  e   delle  autorità  giudiziarie;  b)  per  l’esecuzione  dei  mandati;  c)  per  l’informazione  tempestiva  delle   autorità  penali  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coercizione  fisica  Art.  3  1  La  coercizione  fisica  è    autorizzata  per  adempiere  i   compiti  di  polizia    solo  quando  è  proporzionata  allo  scopo  e alle  circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolo  modificato   dalla  L   14.4.2014;  in    vigore  dal  13.6.2014  -  BU  2014,   294.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            N.  modificato  dalla  L 20.4.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,   250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   introdotto  dalla  L 21.9.2010;  in    vigore   dal  12.11.2010  -  BU  2010,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   250.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            2  Essa  deve   cessare   immediatamente  quando  la    resistenza  è piegata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  alle  armi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  autorizzati  Art.  4  1  La  polizia,  di    regola,  presta   servizio  armata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    ricorso  alle  armi  dev’essere  proporzionato    allo  scopo  ed    alle  circostanze;  esso    è    autorizzato  esclusivamente  quale  mezzo  estremo  di    difesa  o   di    coercizione,  se altri  mezzi  disponibili  non   bastano:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  quando,  in  modo  imminente  e  pericoloso,  la  vita  di  un    agente  è  minacciata  oppure  l’agente    è  minacciato  o   aggredito  nella  sua   integrità  fisica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  quando,  in  modo  imminente    e    pericoloso,  la  vita  di  altre  persone  è    minacciata  oppure  altre  persone  sono  minacciate  o   aggredite  nella   loro  integrità   fisica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  per  permettere  alla  polizia  di  assolvere  un  dovere  di  servizio  sufficientemente    importante.    Le  seguenti  fattispecie  sono  considerate  doveri   di    servizio  sufficientemente   importanti:  a)  quando  persone  che  hanno  commesso   o sono   seriamente  indiziate  di aver  commesso  un  grave  reato  cercano  di sottrarsi  con  la fuga   alla  cattura  o   allo  stato  di    detenzione;  b)  quando  da  informazioni    ricevute  o   da  constatazioni  proprie,  l’agente  di  polizia  può  dedurre  che  una  persona  che  tenta  di  sottrarsi  con  la  fuga  alla  cattura  costituisce  un  pericolo  grave  ed  imminente  per  la vita   o   la    salute   di    altre  persone;  c)  per  liberare  ostaggi;  d)  per  impedire    reati  gravi  ed  imminenti  contro  istallazioni    dalle    quali  deriverebbero    pericoli  o  pregiudizi  importanti   per  la    collettività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impiego    dell’arma  è    preceduto  dall’avvertimento  “polizia,  alt  o    sparo”  se  scopo  e    circostanze    lo  permettono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
                            Art.  5  Gli  agenti  che  intervengono   senza  uniforme   debbono  dichiarare   spontaneamente  la    propria  appartenenza  alla  polizia;   in    tutti  i  casi,  se  richiesti,  devono  legittimarsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  6  1  Nei  casi  di particolare  urgenza  e   gravità  ogni  persona   sul  luogo  è   tenuta  a dare  manforte  agli  agenti  di    polizia,  con  il   loro  consenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chiunque  sia  ufficialmente  autorizzato  all’esercizio  di  una  professione    è  tenuto  a    prestare  la  sua  opera  per  legittimi  interventi   di    polizia  che  richiedono   speciali  conoscenze  e   capacità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   Stato  risponde   dei  danni  causati   o   subiti  nell’esercizio  di questi  doveri  come  per  i propri  funzionari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fermo  e   arresto  provvisorio  6  Art.  7  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  agenti,  nell’adempimento  dei  loro  compiti,  possono    fermare  una  persona  e,  se  necessario,  tradurla  al  posto  di  polizia    nei  casi,    secondo  le  modalità  e    per  la  durata  previsti  dalla  procedura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    regolamento  stabilisce  quali    agenti  siano  competenti  a  prolungare  oltre  le  tre  ore  l’arresto  provvisorio  in    caso  di contravvenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fermo  in  materia  di  estradizione  Art.  7a  8  1  In  materia  di  estradizione,  la  polizia  cantonale  esegue    il   fermo  degli  stranieri    ricercati  e  l’estradizione  conformemente  alle   istruzioni   dell’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  vi    sia  pericolo    nel    ritardo,  essa  è   competente    per  la  perquisizione  dell’estradando,    nonché  per  il   sequestro  dei   mezzi   di    prova  e   del  provento  del  reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   magistrato   competente  deve  essere  informato  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  dell’identità  Art.  7b  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  agenti,   nell’adempimento  degli  altri   compiti  di ordine  pubblico,   possono   esigere  da   ogni  persona  interpellata   che  giustifichi  la    propria   identità.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   20.4.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU   2010,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   250.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dalla   L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la persona  non  è in    grado  di giustificare  l’identità  e l’accertamento  appare  necessario,  può  essere  condotta  in  un    posto  di  polizia  per  il   tempo  strettamente  necessario  all’identificazione,  comunque  inferiore  a   24  ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Custodia  di  polizia  Art.  7c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  polizia  cantonale  può  porre  provvisoriamente  sotto  custodia:  a)  persone  che  mettono    in  pericolo  sé  stesse  o    che  possono    rappresentare  un  pericolo  per  la  sicurezza  di    terzi  ;  b)  persone  che,    per  il   loro  comportamento,  perturbano  la  sicurezza  e    l’ordine  pubblico    in  modo  grave  ed  imminente;  c)  persone  al  fine  di  garantire  l’esecuzione  di  una    decisione  di  consegna,    di  traduzione    forzata,  di  allontanamento,  di respingimento  o   di    espulsione,   ordinata   dall’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    persona    presa  in  custodia  va  informata  sul  motivo  del  provvedimento  e,  se  le  circostanze  lo  consentono,  deve  esserle  fornita  l’opportunità    di  informare  una  persona  di  sua  fiducia.  Per  persone  minorenni  o   interdette  deve  essere  informato  il   rappresentante  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   persona  può  essere  trattenuta  in custodia  di  polizia  per  il   tempo  necessario,  tuttavia  al  massimo  per  24  ore.  La  misura  deve   essere   disposta  dall’ufficiale  di    polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  la  misura  della  custodia    di  polizia    è   dato  ricorso    al  giudice  dei  provvedimenti  coercitivi  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  giorni  dalla  messa  in  custodia.  Il    ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  e  si  applica  il  codice  di  procedura  penale  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   persona  presa   in custodia   deve   essere  sottoposta  a   visita  medica  se  lo richiede   espressamente,  come  pure   se  le sue   condizioni  psico-fisiche  appaiono   alterate  o altri  motivi  lo impongano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La    persona    presa  in  custodia  ha  il    diritto  di  farsi  assistere  da  un  patrocinatore.  Il    picchetto    è  assicurato  dal  servizio  del  picchetto  degli  avvocati  della  prima  ora  predisposto   per  le difese  in  ambito  penale.  Vale   per  analogia  quanto  disposto  dall’art.  135  del  codice  di    procedura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  costi,  inclusi  quelli  per    l’intervento  del  patrocinatore,  vengono,  di  regola,  addossati    alla    persona  posta  sotto  custodia.  La  decisione  sui  costi  può  essere  impugnata  alla  Corte  dei  reclami  penali  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  giorni  dalla  notifica  della   decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trattenuta  e   consegna  di  minorenni  Art.  7d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  La  polizia  cantonale,  se  disposto  dall’ufficiale,  può  trattenere  minorenni  per  procedere    al  più  presto,  di  regola    entro  24  ore,  alla  loro  riconsegna  a    chi    ne    detiene  la  custodia  o  all’autorità  di  protezione  dei   minori   competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  identificazione  Art.  8  1  Misure  di  identificazione    quali  fotografie  e   impronte  possono  essere    prese  sulle  persone  indiziate,  o   per  necessità   di raffronto  con  tracce  relative   ad  un  crimine  o   ad  un   delitto,   oppure  in    caso  di  dubbia  identità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   richiesta  dell’interessato  rivelatosi  estraneo,  tali   misure  di    identificazione  devono  essere  distrutte  al  termine  dell’inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Perquisizioni
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  agenti  perquisiscono  in modo  adeguato  alle  circostanze  le    persone:  -  arrestate   o   da  incarcerare;  -  indiziate  di    detenere   il   provento  o   gli  strumenti  di reato;  -  indiziate  di    portare   armi  o   per  analoghi  motivi  di sicurezza;  -  se necessario  per   accertarne   l’identità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   perquisizione  deve  avvenire  ad  opera  di un  funzionario  del  medesimo  sesso,   salvo  che   lo    esiga   la  sicurezza  immediata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  agenti,  nell’adempimento  dei  loro  compiti,  possono  perquisire  veicoli  e   contenitori  suscettibili  di  contenere  oggetti  di provenienza  delittuosa  o   atti   a   commettere  reati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allontanamento  e divieto   di  rientro  in  ambito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  violenza  domestica
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            11  Art.  introdotto  dalla  L   10.12.2018;   in vigore  dal  5.2.2019  –   BU  2019,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  9a  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ufficiale  di  polizia  può  decidere    l’allontanamento    per  dieci  giorni  di  una  persona  dall’abitazione  comune  e  dalle  sue  immediate  vicinanze,  come  pure    vietarle  l’accesso  a   determinati  locali  e  luoghi,  se  lei  rappresenta  un  serio  pericolo  per  l’integrità    fisica,    psichica  o   sessuale  di  altre  persone  facenti  parte  della   stessa  comunione   domestica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   polizia  cantonale  si    fa consegnare  dalla   persona  allontanata  le chiavi   dell’abitazione  e   la  invita  a  designare  un  recapito.  La  persona   allontanata  ha  la  possibilità  di  prendere  con   sé  gli effetti  personali  strettamente  necessari  per  la    durata   dell’allontanamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   polizia  cantonale  informa  la vittima  e la    persona  allontanata  sui  centri   di    consulenza  e   sostegno  e  sulle  offerte  di  terapia.    La  vittima  viene  informata  anche  sulla  possibilità  di  rivolgersi  entro  il   termine  della  misura  dell’allontanamento,  al  giudice,  affinché  la  stessa    possa  essere  prolungata    e    possano  essere  pronunciate  altre  misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ufficiale  di    polizia  comunica  per  iscritto  entro  24  ore  alla  persona  allontanata  la    decisione  indicante  i  motivi  dell’allontanamento,  i   luoghi  del  divieto  e  le  conseguenze  dell’inosservanza  delle    decisioni  dell’autorità.  Copia  della  decisione  viene    trasmessa  immediatamente  alle  altre  persone  coinvolte  e  all’Ufficio  dell’assistenza   riabilitativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   decisione  di    allontanamento   e   divieto   di    rientro  può  essere  contestata,  entro  3 giorni  dalla  notifica,  davanti  al  pretore,  il quale  la esamina  sulla  base  degli  atti  e può  ordinare  un   dibattimento  orale.   Egli  decide  entro  3   giorni.  Sono  applicabili  per  analogia   gli articoli  261  e seguenti  del  codice   di procedura  civile  del  19  dicembre    2008.  Gli  atti    vengono    notificati    alla  persona  allontanata  per  il   tramite    della  polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’Ufficio    dell’assistenza  riabilitativa  prende  immediatamente  contatto  con  la  persona  allontanata;  se  quest’ultima  non  desidera  consulenza  la    documentazione   ricevuta  viene  distrutta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La     polizia  comunale     è   tenuta  a  trasmettere  indilatamente  alla  polizia  cantonale     copia  della  documentazione  concernente  i  suoi  interventi   in    ambito  di    conflitti  domestici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Sono  riservati  i  disposti  previsti   dal   Codice  di    procedura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registrazioni  audio  e   video
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            per  l’identificazione   dei  veicoli  Art.  9b  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  polizia  può    effettuare    registrazioni  audio  e  video    mediante  apparecchi  di  lettura  automatica  e    di  riconoscimento  delle    targhe  dei  veicoli,  per  l’identificazione    di  veicoli  nell’ambito    di  operazioni  di ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   registrazioni  devono  essere  distrutte  dopo  cento  giorni,  riservato  il   capoverso  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   registrazioni  possono  essere   comunicate  solo   alle  autorità  di  perseguimento  penale,   alle  autorità  giudiziarie  che  trattano  il   caso    e   negli    altri  casi  fissati    nella  legge    sulla    protezione  dei  dati    personali  elaborati  dalla  polizia  cantonale  e dalle   polizie  comunali  del  13  dicembre  1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   disciplina  i  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  il resto,   sono  applicabili  la  legge  sulla  protezione   dei  dati   personali   del  9 marzo  1987  e la  legge  sulla  protezione  dei  dati  personali  elaborati    dalla    polizia  cantonale  e  dalle  polizie    comunali  del  13  dicembre  1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registrazioni  audio  e   video
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a   supporto  operativo  Art.  9c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  polizia  può    effettuare  registrazioni  audio  e   video,  mediante  apparecchi  tecnici  fissi  e  mobili  che  permettono  l’identificazione  di  persone,  allo  scopo  di  garantire,  nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali,  la    sicurezza  e   il   mantenimento  dell’ordine  pubblico,  di    prevenire  e   reprimere  atti  illeciti  e  di  preservare  l’integrità  di persone  o   beni  nei  seguenti  ambiti:  a)  manifestazioni  di  massa,  segnatamente    sportive  o  di  piazza,    se  esiste  un    rischio  oggettivo  che  possano  essere  commessi  atti  violenti  contro  persone  o cose;  b)  durante  interventi  di  polizia,  quando    esiste  un  rischio  oggettivo  per    l’incolumità  delle    persone  e  degli  agenti  di    polizia   coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impiego   degli  apparecchi  tecnici  di ripresa   deve   essere   idoneo  e   proporzionato  allo   scopo,  oltre  che  riconoscibile  mediante  misure  adeguate.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.   modificato  dalla   L   16.10.2017;  in    vigore  dal  1.2.2018  - BU  2017,  457;  precedenti  modifiche:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            607;  BU  2010,   318;   BU  2012,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            14  Art.  introdotto  dalla  L   29.11.2011;   in vigore  dal  1.3.2012  - BU  2012,  77.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  dati    registrati  possono  essere    elaborati  solo  per  le  finalità  indicate    al  capoverso  1  e    per  scopi  formativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  non  sono  estratte,  le  registrazioni  devono  essere  cancellate  automaticamente    entro  7   giorni.    Se  sono  estratte,  esse  devono   essere  distrutte  entro  100  giorni,  riservata  la  loro  trasmissione  secondo  i  cpv.  5   e   6   e   l’eventuale  loro  utilizzazione  per  la formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    registrazioni  possono  essere  trasmesse,  spontaneamente  o  su  richiesta  motivata,    solo  alle  autorità  competenti  nell’ambito  di procedure  penali,  civili,  amministrative  e   disciplinari  e   negli  altri  casi  fissati  nella  Legge  sulla  protezione  dei    dati  personali  elaborati  dalla    polizia  cantonale    e   dalle    polizie  comunali  del  13  dicembre  1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Queste    autorità  possono  elaborare  le  registrazioni  solo    nella    misura    in  cui    risultano  idonee  e  necessarie  quali  mezzi  di    prova  secondo  la    procedura   applicabile;  le    registrazioni  sono  distrutte   al    più  tardi  con  la    scadenza  del  termine   di    prescrizione  o con  la crescita  in    giudicato   della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   Consiglio   di    Stato  disciplina  i  particolari,  segnatamente  le    condizioni  e   le modalità  di    conservazione,  utilizzazione  e  distruzione  dei  dati,  come  pure  le  misure  tecniche  e    organizzative  per  garantire    la  protezione  e   la    sicurezza  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Per  il resto  sono  applicabili  la  legge   sulla   protezione  dei  dati  personali  del  9   marzo  1987  e la  legge  sulla  protezione  dei  dati  personali  elaborati    dalla    polizia  cantonale  e  dalle  polizie    comunali  del  13  dicembre  1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fonti  confidenziali  Art.  9d  15  Per  raccogliere    informazioni  utili  allo  svolgimento  dei  propri  compiti,  la  polizia    cantonale  può,  garantendone  la confidenzialità,  far   ricorso   alle   rivelazioni  di fonti  confidenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Osservazione  preventiva  Art.  9e  16  1  Per    prevenire    e  impedire  dei  crimini  e  dei  delitti,  l’ufficiale  di  polizia    cantonale    può  disporre,  con    preavviso  annotato  a   giornale,  che  la  polizia  cantonale  osservi    discretamente  persone,  cose  e   luoghi  liberamente  accessibili,  alle  seguenti  condizioni:  a)  in base  a   indizi   concreti  si può  ritenere   che   potrebbe   essere  commesso  un  crimine  o un  delitto;   e  b)  altre  misure  d’inchiesta  risulterebbero  vane  o   eccessivamente  difficili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito    di  un’osservazione  preventiva,  gli  agenti  della  polizia  cantonale    possono  utilizzare,  nei  luoghi  liberamente  accessibili,   dei  dispositivi   tecnici  al    fine  di:  a)  ascoltare  o   registrare  delle  conversazioni;  b)  effettuare  delle   registrazioni  video;  c)  localizzare  persone  o   cose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   prosieguo  di  un’osservazione  preventiva  oltre  un  mese  necessita  di un’autorizzazione  da  parte  del  Ministero  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  art.  141  e   283   del  codice  di    procedura   penale   svizzero  sono  applicabili  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indagine  in  incognito   preventiva  Art.  9f  17  1  Prima  dell’apertura  di    una  procedura  penale,   al    fine   di riconoscere  ed  impedire  dei  reati,  la  polizia  cantonale  può  disporre  un’indagine  in    incognito,  alle  seguenti  condizioni:  a)  in base  a   sospetti   si    può  ritenere   che  sta  per  essere  commesso  un  crimine  o   un  delitto;  b)  la gravità  o   la particolarità  del  reato  giustifica  un’indagine  in incognito;  e  c)  le  informazioni  raccolte  in  precedenza  non  hanno  dato  esito  positivo,  altre  misure    d’inchiesta  risulterebbero  eccessivamente    difficili    o    onerose  da  attuare,  oppure  risulterebbero  vane  o  non  sufficienti  a garantire  risultati   adeguati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    prosieguo    di  un’indagine  in  incognito  preventiva  oltre  un  mese  necessita  di  un’autorizzazione    del  Ministero  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  agenti    impiegati  nelle    indagini  in  incognito    non    dispongono    di  un’identità  fittizia;    la  loro  vera  identità  e   funzione,  se necessario,  figurano  negli  atti  procedurali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  art.  141  e   298a-298d   del  codice   di    procedura  penale   (CPP)   sono  applicabili   per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inchiesta  mascherata   preventiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  introdotto  dalla  L   10.12.2018;   in vigore  dal  5.2.2019  –   BU  2019,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            17  Art.  introdotto  dalla  L   10.12.2018;   in vigore  dal  5.2.2019  –   BU  2019,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  9g  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alfine  di  impedire  o   prevenire    la  commissione  di  crimini    o   delitti  e   prima    di  un’eventuale  apertura  di  un  procedimento  penale,  il   Comandante  della    polizia  cantonale  può  disporre  un’inchiesta  mascherata  preventiva  alle   seguenti  condizioni:  a)  in base  ad  indizi  concreti   si    può  ritenere  che   potrebbe  venir  commesso  un  crimine  o   un  delitto  ai  sensi  dell’art.  286  cpv.  2   del  codice   di    procedura  penale  svizzero   oppure  per  prevenire   sommosse  ai  sensi  dell’art.    260  del  codice  penale  svizzero  o  gravi    infrazioni  alla  legge    federale  sulla  circolazione  stradale   del  19  dicembre   1958   (LCStr);  b)  la gravità  o   la particolarità  del  reato  giustifica  l’inchiesta  mascherata   preventiva;   e  c)  le indagini  già  svolte   non  hanno  dato   esito  positivo   oppure  altre  misure   d’inchiesta  risulterebbero  eccessivamente  difficili    o  onerose    da  attuare,  sproporzionate,    vane  o  non  sufficienti  a  garantire  risultati  adeguati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    polizia  cantonale  può  avvalersi,  per    gli  impieghi  di  inchieste  mascherate  preventive,    di  terze  persone  anche  se  prive  di    formazione  professionale   in materia  di    polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’avvio  di  un’inchiesta  mascherata  preventiva  è   sottoposta  all’approvazione     del  giudice  dei  provvedimenti  coercitivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  art.    141,  151  e  285a-298  del  codice  di  procedura  penale  (CPP)  sono    inoltre  applicabili    per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costituzione  di identità  fittizie  Art.  9h  19  1  Il  giudice  dei  provvedimenti  coercitivi,  su  proposta   del  comandante  della  polizia  cantonale  e  nell’ambito  di  un’inchiesta  mascherata  preventiva,  può  assegnare  un’identità  fittizia    all’agente  infiltrato,  a   terze  persone  e alla  persona  di contatto,   allo  scopo  di    garantirne  l’anonimato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’identità  fittizia  può  essere  allestita  anticipatamente:  a    questo  scopo  il   comandante  della    polizia  cantonale  può  disporre  l’allestimento  di  documenti  fittizi    o  l’alterazione    di  documenti  come  pure  l’impiego  di altro  materiale   soggetto   ad  autorizzazione  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impieghi  e    l’identità  fittizia  degli    agenti  infiltrati  sono  strettamente    confidenziali  e    non  possono  essere  rivelati.  Chi  contravviene  a   queste  disposizioni  incorre  in sanzioni  disciplinari  e/o  penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segnalazioni  ai    fini  della  sorveglianza  discreta  Art.  9i  20  La  polizia  cantonale,  in applicazione  e   conformemente  alle  condizioni  di cui   agli  art.  33   e   34  dell’Ordinanza  sulla  parte  nazionale  del  Sistema  d’informazione  di  Schengen  (N-SIS)    e    sull’ufficio  SIRENE  (Ordinanza  N-SIS),  può  segnalare  persone,  veicoli,  natanti,  aeromobili  e   container  ai  fini    di  una  segnalazione  discreta  o   di    un  controllo  mirato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse,  recupero   spese  e ricompense
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  10  1  La  polizia  interviene  gratuitamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  provoca  interventi  straordinari  o   ingiustificati  o   per  sua   colpa   e   chi  usufruisce   degli  accertamenti  di  polizia  a   fini  privati   può  essere  tenuto  al pagamento  di tasse  a   copertura   dei  costi  nei  casi   previsti  da  regolamento;  le  spese    della  polizia    per  intervento  ed  inchiesta  nei  procedimenti    penali  e  di  contravvenzione  sono   attribuite   e percepite  dall’autorità   che  pronuncia  sulla  colpevolezza,  secondo  le  rispettive  norme  di    procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2a  Contro  le    tasse  prelevate  dalla  polizia  cantonale  è dato  ricorso  al Consiglio  di Stato,  le    cui  decisioni  sono  impugnabili   davanti  al Tribunale  cantonale  amministrativo.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chi,  in  determinati  casi,  contribuisce  alla    prevenzione  di  reati  e  alla    identificazione  o  all’arresto  dei  loro  autori  può  essere  indennizzato   o   ricompensato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  costi  per  prestazioni    dipendenti  da  libero  impegno    contrattuale  possono  essere    integralmente  recuperati.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  introdotto  dalla  L   10.12.2018;   in vigore  dal  5.2.2019  –   BU  2019,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Art.  introdotto  dalla  L   10.12.2018;   in vigore  dal  5.2.2019  –   BU  2019,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dalla  L   10.12.2018;   in vigore  dal  5.2.2019  –   BU  2019,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 14.4.2014;   in    vigore  dal   13.6.2014  -  BU  2014,   294.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  introdotto  dalla  L 2.12.2008;  in vigore  dal  27.1.2009  - BU  2009,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            24  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.4.2014;  in vigore  dal  13.6.2014  - BU  2014,  294.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasporto  detenuti  Art.  10a  25  1  Il  Consiglio    di  Stato  può    trasferire  a  privati    il  compito  di  provvedere  al  trasporto  intercantonale  dei  detenuti  e alla  relativa   sorveglianza   dei  detenuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   modalità,  che  devono  rispettare  i  diritti   e   la dignità  umana  delle   persone  trasportate,  sono   stabilite  da  contratti  o   accordi   separati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  contro  la    violenza  in  occasione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  manifestazioni  sportive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  10b  26  1  L’ufficiale  della  polizia  cantonale  è   competente:  a)  a  vietare    a    una  persona  di  accedere,  in  determinati  orari,    a    un’area  esattamente  delimitata    in  prossimità  di una  manifestazione  sportiva;  b)  a obbligare  una   persona   a   presentarsi  alla   polizia   in    determinati  orari;  c)  a sottoporre   una  persona  a un  fermo  preventivo  di    polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Pretore,  su  proposta   dell’ufficiale  della   polizia  cantonale,  è competente   a sottoporre  una  persona  a  un  fermo  preventivo  di  polizia  nel  caso  in  cui  la  misura  copra    un    periodo  temporale  superiore  a  10  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  competente  definisce  i  confini  delle   singole  aree   vietate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È    competente  il   Pretore  del    luogo  di  residenza  della    persona  interessata    o    in  cui  si  temono    atti  violenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  in    materia  di    autorizzazione   di manifestazioni  sono   adottate  dalla   polizia  cantonale.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  10c  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  i  provvedimenti   adottati  dall’ufficiale  di  polizia  ai  sensi  dell’art.  10b  cpv.  1   lett.   a)  e  b)  è   dato  ricorso  al  Dipartimento  competente,  le  cui    decisioni  possono  essere  impugnate  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la    misura  del  fermo   preventivo   di    polizia  è   dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le decisioni  della  polizia  cantonale   in    materia  di    autorizzazione   di manifestazioni  è   data   facoltà  di  ricorso  al  Consiglio  di  Stato;  il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo,  salvo  diversa  decisione  dell’autorità  di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  contro  la    violenza  in  altre  manifestazioni  Art.  10d  30  1  L’ufficiale  della  polizia    cantonale  è   competente  a  adottare  le  misure  indicate    nell’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10b  capoverso  1,  qualora  sia  necessario   per  prevenire   atti  violenti   o   danni  alle  persone  o   alle  cose  in  altre  manifestazioni;  per  l’adozione  di    queste  misure  sono  applicabili   per  analogia  i  criteri   in    materia  di  violenza  in    occasione  di    manifestazioni  sportive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’articolo  10b  capoversi  2  e   4   e   l’articolo    10c  sono  applicabili  per  analogia;    l’area  vietata  è  stabilita  dall’ufficiale  della  polizia  cantonale  nella  decisione  sul  divieto  di    accesso  all’area.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricerca  e   salvataggio  di  persone  disperse  Art.  10e  31  1  L’ufficiale  di  picchetto  della  polizia   cantonale  è competente   a ordinare  la sorveglianza  del  traffico  delle  telecomunicazioni  allo  scopo   di ritrovare  una  persona  dispersa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  d’approvazione    dell’ordine    di  sorveglianza,    e    garante    della  successiva  distruzione    degli  elementi  raccolti,  è il giudice   dei  provvedimenti   coercitivi.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  con  le    autorità   estere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  introdotto  dalla  L   20.12.2000;   in vigore  dal  16.2.2001  - BU  2001,  40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L 2.12.2008;  in  vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,  47;  precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                203.
                            27  Cpv.  introdotto  dal  DL  15.4.2013;  in    vigore  dall’11.6.2013  - BU  2013,  266.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Art.  introdotto  dalla  L   19.2.2008;   in    vigore  dall’11.4.2008  - BU  2008,  203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  introdotto  dal  DL  15.4.2013;  in    vigore  dall’11.6.2013  - BU  2013,  266.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  introdotto  dalla  L   2.12.2008;   in    vigore  dal  27.1.2009  - BU  2009,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dalla  L 2.12.2008;  in  vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,  47;  precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore   dal  10.8.2012   - BU  2012,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  10f  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  polizia  cantonale  è    competente,    nei  limiti    delle    disposizioni  federali  e  cantonali,    per  presentare  e   per  evadere  in proprio   nome  richieste  di    informazioni  per  autorità  di polizia  estere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    polizia  cantonale,  nei  limiti  delle  disposizioni  federali  e    cantonali,  cura  i  rapporti  con    gli  enti  internazionali  di    polizia  e con  la    polizia   dei  paesi  stranieri,  particolarmente   nell’ambito  frontaliero.  TITOLO  II  Organizzazione  della   polizia  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            Art.  11  34  1  La  polizia  cantonale  è  composta  dallo    Stato  Maggiore,    dalla  Polizia    Giudiziaria,  dalla  Gendarmeria  (con  compiti  di    Polizia  Mobile   e   Polizia   di    Prossimità)  e   dai  Servizi  Generali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    corpo    di  polizia  cantonale  è   istruito  ed    organizzato  così  da    poter  funzionare  anche    come  organo  militare,  segnatamente  nell’impiego  di    reparti  e   nella   condotta  in situazioni  d’emergenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  funzionari    tecnici  e  amministrativi  integrati  nell’organizzazione  del  corpo  secondo  la  pianta  organica  dei  dipendenti  dello  Stato,  non  si    applicano  le  disposizioni  per  gli  agenti  di  polizia,  riservati  analoghi  diritti   e   doveri  connessi  con  le    funzioni  svolte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficiali
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ufficiali  sono  funzionari  dirigenti  del  corpo  che     assicurano,  in  particolare,  il  coordinamento  tra  gendarmeria  e   polizia   giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   comandante  del  corpo  risponde,  nei  confronti  del  direttore   del  Dipartimento,   per  il funzionamento  e  la  disciplina  del  corpo;  egli  assicura,  con  la    cooperazione   degli  altri   ufficiali,  la direzione  del  corpo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gendarmeria
                            Art.  13  36  1  La  gendarmeria    comprende  aiutanti,  sergenti  maggiori,  sergenti,  caporali,  appuntati  e  gendarmi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    gendarmeria  presta  servizio  di  regola  in  uniforme    e    opera  prevalentemente  tramite  il   contatto  locale  con  la    popolazione  (polizia  di    prossimità)  e l’intervento  rapido   (polizia  mobile).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polizia  giudiziaria  37  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  polizia  giudiziaria  comprende    commissari  e    ispettori,  oltre  ai  responsabili  definiti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   polizia  giudiziaria  svolge  prevalentemente  compiti  investigativi  in abiti  civili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Distribuzione  nel  territorio  Art.  15  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  comando  ha  sede  nel   distretto   di Bellinzona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    polizia    giudiziaria,  oltre    ad  una  sede  principale    per  le  sezioni  specialistiche,  dispone    di  sedi  nei  distretti  di    Mendrisio,  Lugano,  Locarno  e   Bellinzona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Almeno  un  posto  di  polizia    di  prossimità  ha  sede  in  ciascuno  dei  distretti    di  Mendrisio,  Lugano  e  Locarno,  compreso  il   distretto  di  Vallemaggia,  rispettivamente  nei  distretti  di  Bellinzona  e    Riviera,  compresi  i  distretti  di Blenio   e   Leventina.  Altri  posti  locali  possono  essere  istituiti  secondo   il bisogno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  garantire  la  permanente  prontezza  di  intervento  reparti  di  polizia    mobile  hanno  sede  nei  pressi  degli  svincoli  autostradali   di Bellinzona  per  il   Sopraceneri  e   di    Lugano  per  il   Sottoceneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  ufficiali  operano  su tutto  il   territorio  cantonale  secondo  la    specializzazione  dei  compiti  garantendo  il  coordinamento  tra  le unità,  in    particolare  tra  polizia  mobile,  polizia   di    prossimità   e   polizia  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  introdotto  dalla  L   20.4.2010;   in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010.   250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dalla  L   6.12.2000;  in vigore   dal  1.1.2002  -  BU  2001,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Art.  modificato  dalla  L   6.12.2000;  in vigore   dal  1.1.2002  -  BU  2001,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L 16.3.2011;  in  vigore  dal  1.9.2015  -  BU  2012,  252;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                381.
                            37  Nota  marginale  modificata  dalla   L 6.12.2000;   in    vigore  dal   1.1.2002  -  BU  2001,   381.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            39  Art.  modificato  dalla  L   6.12.2000;  in vigore   dal  1.1.2002  -  BU  2001,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  TITOLO  III  Statuto  dell’agente  di polizia   cantonale  - formazione   permanente
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto  d’impiego  degli    agenti  di  polizia  è   regolato  dalla  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato    e   dei  docenti;  l’onere  complessivo  delle  ore  di  lavoro  corrisponde  a   quello  dei  funzionari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti  sono  tenuti   alla   particolare  disciplina  richiesta   dal  servizio  di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  agenti    esercitano  i  compiti    di  polizia    anche  fuori  dai  turni  di  servizio,    quando  le  circostanze  lo  richiedono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    funzione  di  agente  di  polizia,  anche  se  svolta  a  tempo  parziale,  esclude    ogni  altra    attività  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  degli  ufficiali  Art.  17  40  1  Gli  ufficiali  sono    assunti  per  pubblico  concorso,  aperto    ad  agenti  di  gendarmeria    o  di  polizia  giudiziaria  e   a candidati  esterni  con   titolo  accademico  o   con  altra   formazione  adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nessuna  delle  categorie  di provenienza  deve  essere  rappresentata   in numero  preponderante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  degli  aspiranti  gendarmi  Art.  18  1  Possono  concorrere  quali  aspiranti  gendarmi  i  candidati   che:  a)  hanno    concluso  con  successo  una  formazione  professionale  o  scolastica  determinata  dal  Consiglio  di    Stato;  b)  adempiono  i  requisiti  di    età,   costituzione  fisica  e   altri  previsti  dal  bando   di    concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esame  di ammissione  è sostenuto  davanti  ad  una  commissione  nominata  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  presso   la polizia  giudiziaria  Art.  18a  43  L’assunzione   presso   la    polizia  giudiziaria   può   avvenire:  a)  per  concorso  interno  ed  esame  fra  gli  agenti  idonei  della    polizia  cantonale  con    l’obbligo  di  frequentare  la Scuola   di polizia  giudiziaria;  b)  per  concorso  pubblico,  ossequiati  i  requisiti   pubblicati  nel  relativo  bando,  secondo  i  criteri   definiti  nel  regolamento,  con  l’obbligo  di  frequentare  la  Scuola  cantonale  di  polizia  e  conseguire  l’attestato  federale  di agente  di    polizia;  c)  per  concorso  pubblico  quale  specialista  in  possesso    di  un  titolo  accademico  o   di  un    diploma  in  specializzazioni  di interesse  per   la    polizia  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  cantonale  di  polizia  44  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Una  Scuola  cantonale  di  polizia  è    organizzata    nell’ambito  della  polizia    cantonale  ed    è  diretta  da  un  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   decide:  -  l’ammissione  alla   scuola,  visti  i  risultati  dell’esame;  -  il licenziamento  immediato  dalla  scuola   per  inidoneità;  -  la retribuzione  e   in genere   lo    statuto  degli   aspiranti  durante  la    scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomine
                            Art.  20  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  nomina  a gendarme   avviene  al termine  della  Scuola   cantonale  di    polizia,   conclusa  con  il  conseguimento  dell’attestato  professionale    federale  per  agente  di  polizia  e  dopo  aver  portato  a  termine  con   successo  il   periodo  pratico  di    introduzione  alla  professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dalla  L   6.12.2000;  in vigore   dal  1.1.2002  -  BU  2001,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  modificato  dalla  L   22.2.2016;  in    vigore  dal  15.4.2016  -  BU  2016,   202.
                        
                        
                    
                    
                    
                42
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   22.2.2016;   in vigore  dal  15.4.2016  - BU  2016,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  introdotto  dalla  L   22.2.2016;   in    vigore  dal  15.4.2016  - BU  2016,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.2.2016;   in    vigore  dal   15.4.2016  -  BU  2016,   202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv.  modificato  dalla  L   22.2.2016;  in    vigore  dal  15.4.2016  -  BU  2016,   202.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
381.
10
                            2  La   nomina   in    polizia  giudiziaria:  a)  degli    ispettori  assunti  per  concorso  interno    tra  gli  agenti  idonei  della  polizia  cantonale    avviene  dopo  aver  assolto  con  successo  la    Scuola   di    polizia  giudiziaria;  b)  degli   ispettori  assunti  per  concorso  pubblico  avviene  al  termine  della   Scuola   cantonale   di polizia  conclusa  con  il  conseguimento  dell’attestato  professionale    federale  per  agente  di  polizia  e   dopo  aver  portato  a termine  con   successo  il periodo  pratico  di    introduzione  alla   professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli   specialisti  ai sensi   dell’art.  18a  lett.   c   viene   da  subito  conferita  la    nomina  nella  polizia   giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  permanente  Art.  21  La  formazione  permanente  e, ove  occorre,  la specializzazione  costituiscono   un  obbligo  per  ogni  agente.   Ad  esse  si    provvede   con  corsi  e   periodi  di formazione   all’interno   e   all’esterno  del  corpo   di  polizia,  compreso  il   servizio  presso  polizie  di altri  Cantoni  e di    altri  Stati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promozioni  e   trasferimenti  Art.  22  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  grado  è    attribuito  agli  ufficiali  con  l’assunzione  o  tramite  promozione,    conformemente  alla  pianta  organica   e alle  funzioni  assunte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  gendarmeria    e  nella  polizia  giudiziaria  le  promozioni  avvengono  secondo    gli  esami  superati,  i  corsi  di  formazione  frequentati,  l’idoneità,    il  merito  e  l’anzianità    di  servizio;  la  pianta  organica  determina  il   grado  massimo   al    quale  si    può  accedere  per  ciascuna   funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    funzioni  che  comportano  trasferimenti  o  possibilità  di  promozione  sono  offerte    di  regola  a  concorso  interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   trasferimento  periodico  di    sede  o di servizio  può  essere   prescritto,  particolarmente  nei  primi  anni  di  carriera,  allo   scopo  di    migliorare  l’esperienza  degli  agenti  e   la funzionalità  del  lavoro  della  polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  nella  gestione  del   personale  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  regolamento  determina  le  attribuzioni    del  Dipartimento  e   del  comandante    in  materia  di  gestione  del  personale,   di regola  come  istanza  non  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   delega   può  estendersi  alle  decisioni  disciplinari  di    prima  istanza  nei  casi  meno   gravi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fine  del   rapporto  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Gli  agenti  che  lasciano  di  propria    volontà  il  corpo    nei  due  anni  successivi    alla    Scuola  cantonale  di    polizia  possono  essere  tenuti  al    rimborso  dei  costi  dell’istruzione.  TITOLO   IIIA  49  Rimedi  di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  24a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è   dato     ricorso  al   Tribunale  cantonale  amministrativo.  TITOLO  IV  Polizie  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’esercizio  delle    funzioni  di  polizia  locale    i   Municipi  si  avvalgono    degli    agenti  della  polizia  comunale;  ad  essi  si    applicano  gli  art.  3, 4,    5,    7b,  e   9   della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Art.  modificato  dalla  L   6.12.2000;  in vigore   dal  1.1.2002  -  BU  2001,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla  L   22.2.2016;  in vigore   dal  15.4.2016  -  BU  2016,   202.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Titolo   introdotto   dalla  L   2.12.2008;  in    vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,   21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  introdotto  dalla  L   2.12.2008;   in    vigore  dal  27.1.  2009  -  BU  2009,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
250.
                            11  Art.  26  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  26a  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  27  ...  54  Art.  27a  ...  55  TITOLO   IVA  56  Altri  statuti  del  personale  di  Polizia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agente  di  custodia  armato  Art.  27b  57  1  Gli  agenti  di    custodia  armati  della   polizia  cantonale  hanno   le    seguenti  competenze:  a)  gestione  delle  persone  in    stato  di    detenzione  all’esterno  delle  Strutture  carcerarie;  b)  trasporto   dei  detenuti  nel  cantone,  da  e verso   altri  cantoni  nonché  all’estero;  c)  piantonamenti  durante  i  processi    e   i  ricoveri  in  strutture  ospedaliere  o  altri  luoghi  di  detenzione  temporanea,  esterni  alle   Strutture  carcerarie;  d)  gestione  dei  detenuti   nell’ambito  dei  compiti   attribuiti   alla  polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  dell’arma   è   autorizzato:  a)  nei   casi   di    cui  all’art.  4 cpv.  2   cifre  1   e   2;  b)  quando  persone  pericolose  o che  hanno  commesso  o   sono  indiziate  di    aver  commesso  un  grave  reato  e   che  sono   sotto   la    loro   custodia,  tentano  di    fuggire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistente  di  polizia  Art.  27c  58  1  Gli  assistenti   di polizia  hanno  in    particolare  le    seguenti  competenze:  a)  controllo  e    gestione  del  traffico,  compresa  l’intimazione    e  l’incasso  di  multe  nell’ambito  della  circolazione  stradale   e l’avvio  di procedure   ordinarie;  b)  supporto  nei  compiti  attribuiti  agli  agenti  e   definiti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  assistenti   di    polizia  non   sono   armati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ausiliario  di polizia  Art.  27d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ausiliari  di    polizia  hanno  le seguenti  competenze:  a)  controllo  e   gestione   del   traffico   ai sensi  della  legislazione  cantonale  sulla  circolazione  stradale;  b)  disciplinamento   del  traffico,  limitatamente  a   segnalazioni  manuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  ausiliari  di    polizia  non  sono  armati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi
                            Art.  27e  60  1  Gli  agenti  di  custodia   armati,  gli  assistenti  di  polizia   e gli  ausiliari  di polizia,  sono  tenuti  al  lavoro  a   turni  nonché  alla  particolare  disciplina   richiesta  dalla  loro   funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  seguono  un’apposita  formazione  sotto   l’egida   del  Centro  regionale  di formazione  di    polizia.  TITOLO  V  Disposizioni   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.    abrogato  dalla    L  16.3.2011;    in  vigore    dal  1.9.2015  -  BU  2012,    252;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                250.
                            53  Art.    abrogato  dalla    L  16.3.2011;    in  vigore    dal  1.9.2015  -  BU  2012,    252;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                250.
                            54  Art.  abrogato  dalla  L 16.3.2011;  in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2012,   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.    abrogato  dalla    L  16.3.2011;    in  vigore    dal  1.9.2015  -  BU  2012,    252;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                381.
                            56  Titolo   introdotto   dalla  L   14.4.2014;  in    vigore  dal  13.6.2014  -  BU  2014,   294.
                        
                        
                    
                    
                    
                57
                            Art.  introdotto  dalla  L   14.4.2014;   in    vigore  dal  13.6.2014  - BU  2014,  294.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  introdotto  dalla  L   14.4.2014;   in    vigore  dal  13.6.2014  - BU  2014,  294.
                        
                        
                    
                    
                    
                59
                            60  Art.  introdotto  dalla  L   14.4.2014;   in    vigore  dal  13.6.2014  - BU  2014,  294.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Norme  esecutive  Art.  28  Il   Consiglio  di Stato   emana  le    norme  necessarie  per  l’esecuzione  di    questa  legge.  Art.  29  ...  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Legge  speciale  Art.  30  62  La  protezione  dei  dati  personali   nell’ambito   delle  attività  di    polizia  è   disciplinata  dalla  legge  sulla  protezione  dei    dati  personali  elaborati    dalla    polizia  cantonale    e  dalle    polizie  comunali    del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.12.1999.  Art.  31  ...  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  transitorie  Art.  32  64  Il  Consiglio  di  Stato,  entro  tre  anni   dall’entrata  in vigore  della  presente  legge,  rende  conto  delle  sperimentazioni    fatte  e    propone  gli  adattamenti  di  legge    necessari  all’integrazione    tra  polizia  cantonale  e   polizie  comunali   nello  svolgimento   dei  compiti  di    polizia  di    prossimità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  33  1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del   diritto  di  referendum,  la  presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   fissa   la    data  dell’entrata  in    vigore.  65  Pubblicata  nel   BU  1990  ,  57.  N.B.  Norma  transitoria:  BU  2012  ,  252,   359   (3-17  luglio  2012)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  sprovvisti  di  un    corpo  di  polizia    strutturato,  entro  3    anni  dall’entrata    in  vigore  della  legge  sulla  collaborazione  fra  la    polizia  cantonale  e   le    polizie   comunali  sono  tenuti   a:  a)  dotarsi  di    un  corpo  di    polizia  comunale   strutturato,   oppure  b)  sottoscrivere  una  convenzione  con  il comune  polo  o con  un  comune  appartenente  alla   medesima  regione  provvisto  di un  corpo  di    polizia   strutturato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   il   medesimo   periodo  i  corpi   di polizia   comunali   non  strutturati  sono   soppressi,  con   facoltà   per   i  comuni  interessati  di attribuire   i  loro   agenti  ai    corpi  di polizia   strutturati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  art.  9a  cpv.    2,  10  cpv.  3,  13  cpv.  3   e  4,  25  cpv.    2   e   art.  26-27a  della    legge    sulla  polizia    del  12  dicembre  1989  permangono  applicabili  limitatamente  a   quelle   situazioni  in cui   il   Consiglio  di    Stato  non  abbia  ancora  avallato,  tramite  ratifica,  la    capacità  dei  comuni  di assolvere  le competenze  di    polizia  che  il  regolamento  riserva  loro  (art.    3    della  legge  sulla  collaborazione  fra    polizia  cantonale  e  le  polizie  comunali),  e,  per  i  comuni  polo,  di  adempiere  alle  competenze  di  coordinamento  sul  piano    regionale  (art.  6   della   legge  sulla  collaborazione  fra  polizia  cantonale  e le    polizie  comunali).  In  ogni  caso   gli  art.  9a  cpv.   2,  10  cpv.  3,  13  cpv.  3 e   4, 25  cpv.  2 e art.  26-27a  della  legge   sulla   polizia  sono  abrogati  tre  anni  dopo  l’entrata  in    vigore  della   legge  sulla  collaborazione  fra  polizia   cantonale   e le  polizie  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  abrogato  dalla  L 6.12.2000;  in    vigore  dal  1.1.2002   -  BU  2001,   381.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art.  modificato  dalla  L   6.12.2000;  in vigore   dal  1.1.2002  -  BU  2001,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  abrogato  dalla  L 6.12.2000;  in    vigore  dal  1.1.2002   -  BU  2001,   381.
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            65  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1990  -  BU  1990,  57.