Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (173.100)
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Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) (del 15 marzo 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 12 agosto 1994 n. 4279 del Consiglio di Stato e il rapporto 9 febbraio 1995 n. 4279 R della Commissione della gestione e delle finanze, decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo I Campo d’applicazione
Impiegati e docenti Art. 1
1 La presente legge regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica: a) agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, sue aziende e dei suoi istituti (detti in seguito “impiegati”); b) e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali in seguito “docenti”).
2 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.
3 Dove i comuni sono consorziati per l’istituzione delle loro scuole, le competenze affidate ai Municipi dalla presente legge si applicano per analogia alla Delegazione consortile e le norme riferite ai docenti comunali si applicano per analogia ai docenti consortili. 1 Capitolo II 2 Funzione dell’Amministrazione cantonale

Funzione

Art. 1a 3 L’Amministrazione cantonale, sulla base della Costituzione e della legge: a) esecutive le decisioni del Consiglio di Stato e applica le direttive dei Direttori di b) supporto, assistenza e consulenza tecnica al di Stato e ai Direttori di per l’adozione delle decisioni politiche; c) servizi e prestazioni di qualità e in modo efficiente al cittadino, ad enti e associazioni e ad altri enti pubblici. Capitolo III 4 Politica del personale
Obiettivi e strumenti Art. 1b 5
1 Lo Stato promuove la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei propri servizi; a tale scopo: a) una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi collettivi e individuali; b) le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli obiettivi, collettivi e che ha loro posto; c) lo sviluppo professionale dei titolari delle funzioni pubbliche; d) attrattiva la funzione pubblica così da stimolare una collaborazione durevole di personale e) il sistema di indicatori relativo al carico di lavoro degli impiegati; f) indagini periodiche sul clima di lavoro e sulla soddisfazione dell’utenza;
1 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.
2 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
3 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
4 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
5 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
g) laddove possibile, l’impiego a tempo parziale.
2 Il Governo stabilisce obiettivi annuali di gestione da declinare nei singoli dipartimenti grazie a un sistema di indicatori che ne permetta la valutazione. 6

Principi

Art. 1c
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1 La politica del personale, definita e attuata dal Consiglio di Stato, è subordinata al rispetto dei compiti istituzionali e alle disponibilità finanziarie dello Stato. Lo Stato impiega il suo personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile, e persegue lo scopo di avvicinare l’Amministrazione al cittadino.
2 Essa tende in particolare a: a) attrattivo l’impiego presso l’Amministrazione; b) le esigenze dei collaboratori, promovendo nel contempo il loro sviluppo la motivazione, il coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza; c) lo sviluppo delle capacità gestionali dei funzionari dirigenti; d) un trattamento salariale adeguato a tutti i dipendenti; e) le pari opportunità tra donna e uomo; f) le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro integrazione; g) la protezione della personalità e della salute nonché la sicurezza del personale sul di lavoro; h) il promovimento di un atteggiamento rispettoso dell’ambiente sul posto di lavoro; i) le premesse per l’istituzione di posti di tirocinio e di formazione; l) un’informazione adeguata del personale.
3 Il datore di lavoro promuove una gestione per obiettivi e applica un sistema di valutazione periodica per il personale.
Consultazione delle organizzazioni del personale Art. 1d 8
1 Il Consiglio di Stato informa il personale e le sue organizzazioni in merito alla politica del personale.
2 Consulta il personale, tramite le sue organizzazioni: a) di procedere a modifiche delle leggi e dei regolamenti che definiscono le condizioni di del personale; b) di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale; c) questioni legate alla sicurezza sul lavoro e per i provvedimenti sull’igiene del lavoro; d) questioni relative alla formazione del personale.
3 Le organizzazioni del personale e singoli dipendenti possono prendere posizione e presentare proposte su questioni professionali o concernenti l’Amministrazione cantonale in generale.
Dotazione di personale Art. 1e 9 1 Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dell’Amministrazione cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato nell’ambito del piano dei posti autorizzati (PPA).
2 Il fabbisogno di personale nominato o incaricato del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti viene stabilito da queste autorità giudiziarie d’intesa con il Consiglio di Stato.
2bis Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dai Servizi del Gran Consiglio è stabilito dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d’intesa con il Consiglio di Stato.
3 Il fabbisogno di personale ausiliario viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato; quello del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, da queste autorità giudiziarie d’intesa con il Consiglio di Stato; quello dei Servizi del Gran Consiglio, dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d’intesa con il Consiglio di Stato. Capitolo IV 10 Assunzione e gestione del personale
6 Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

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Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
8 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
9 Art. modificato dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127; precedente modifica: BU 2013,

317.

10 Capitolo modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedente modifica: BU
2012, 297.
A. Norme generali
I. Autorità competente Art. 2
1 Il conferimento della nomina e dell’incarico è di competenza: a) Consiglio di Stato per gli impiegati dell’amministrazione cantonale, per i docenti delle scuole e per i docenti di competenza cantonale attivi nelle scuole comunali (docenti di pedagogico, docenti delle unità scolastiche differenziate, docenti di lingua e docenti di appoggio delegati);
11 b) Municipio per i docenti comunali; 12 c) Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti per i propri
13 d) Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran
14 e) presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran
15
2 È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l’incarico del personale ausiliario e dei supplenti.
II. Nazionalità, domicilio e sede di servizio Art. 3
1 Le persone nominate devono godere dell’esercizio dei diritti civili. 16
2 A giudizio del Consiglio di Stato la nomina può essere subordinata al domicilio effettivo in Svizzera o nel Cantone.
3 Il Consiglio di Stato designa le funzioni legate all’esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera. 17
4 A ogni dipendente è assegnata una sede di servizio, se prevista dalla funzione.
III. Docenti comunali Art. 4 Per le scuole comunali l’incarico e la nomina di docenti di nazionalità straniera o di docenti in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da altri Cantoni o da istituti esteri sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
IV. Persone disabili Art. 5 18 Il Consiglio di Stato si adopera per garantire ai dipendenti e ai candidati disabili o con problemi sociali pari opportunità. Art. 5a
19
1 Il Consiglio di Stato promuove l’assunzione di persone disabili o con problemi sociali, favorendone la reintegrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2 Esso prende i necessari provvedimenti per adeguare l’ambiente professionale alle esigenze dei suoi dipendenti disabili o con problemi sociali, segnatamente per quanto concerne la sistemazione dei locali di lavoro, l’equipaggiamento, l’orario di lavoro e le possibilità di perfezionamento professionale. Art. 5b 20 Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità il candidato disabile o con problemi sociali può esigere che l’autorità di nomina gli esponga per iscritto le ragioni di tale decisione.
V. Mobilità interna
11 Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2015,

127.

12 Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2012,

297.

13 Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55.
14 Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127.
15 Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127.

16

Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
17 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
18 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
19 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2002,

195.

20 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
Art. 6
21
1 Il Consiglio di Stato promuove la mobilità interna tenendo conto delle esigenze del personale e di quelle di servizio.
2 I Servizi centrali del personale organizzano e coordinano la mobilità interna e l’attività professionale esterna, prevista dall’art. 55 della presente legge, sentiti i funzionari dirigenti o le istanze competenti.
3 Per i dipendenti, gli scambi possono essere autorizzati dall’autorità di nomina quando vi sia l’accordo tra i dipendenti ed i rispettivi funzionari dirigenti. Per i docenti comunali, gli scambi sono possibili per accordo tra i docenti e le rispettive autorità di nomina.
4 ...
5
...
B. Nomina
I. In generale

1. definizione

Art. 7 La nomina è l’atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto a tempo indeterminato e assegnato ad una funzione.

2. presupposti

Art. 8 22 1 La nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando di concorso.
2 In presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare dei docenti.
3 Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell’autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti.
4 La nomina può essere subordinata all’esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia dell’autorità di nomina che attesti l’idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre.
3. somme di riscatto Art. 9 23 Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto nella misura massima del 50%, se la nomina è nell’evidente suo interesse. Il pagamento a favore dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino avviene mediante versamento unico al momento dell’assunzione.
4. grado d’occupazione Art. 10 24 1 La nomina avviene a orario completo o parziale, ritenuto che il grado di occupazione non può essere inferiore alla metà dell’orario completo.
2 Il Cantone favorisce l’impiego a tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). La nomina a orario parziale, se richiesta, deve essere concessa quando le esigenze di servizio lo permettono; alle stesse condizioni l’autorità di nomina può concedere riduzioni d’orario ai dipendenti già in servizio.
3
... 25
4 Il lavoro ripartito ( job sharing) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa può essere ammesso.
5 Al docente cantonale già nominato può essere concesso di ridurre il grado di occupazione a meno della metà dell’orario completo, conservando lo statuto di nomina nella corrispondente misura ridotta, ritenuto che può essergli chiesto per ogni nuovo anno scolastico di optare tra riprendere a metà tempo oppure perdere la nomina.
6 In caso di pensionamento parziale il dipendente mantiene la nomina per il grado d’occupazione residuo.

5. scuole

21 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2002,

195.

22 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 1.
23 Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637; precedente modifica: BU 2012,

297.

24 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
25 Cpv. abrogato dalla L 13.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 69.
Art. 11 1 Nelle scuole cantonali la nomina è data per grado e ordine scolastico.
2 Un docente può essere nominato anche quando le condizioni siano adempiute cumulando gradi d’occupazione, assicurati in modo duraturo, in diversi gradi e ordini scolastici.
3 Per il passaggio dall’incarico alla nomina dei docenti cantonali viene allestita una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
4 D’intesa tra i Municipi, può essere nominato il docente che raggiunge la metà dell’orario completo solo sommando gli incarichi a tempo indeterminato alle dipendenze di più comuni.

II. Concorso

1. in generale

Art. 12 26 1 La nomina ha luogo in base ad un concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata minima di 15 giorni.
2 In caso di urgenza, la durata del concorso può essere ridotta ad un minimo di 8 giorni dalla pubblicazione.
3 Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna l’autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti.
4 In casi eccezionali l’autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso e procedere direttamente all’assunzione, ma ne deve dare una volta all’anno informazione alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio; nel caso di assunzione diretta di docenti comunali, l’autorità di nomina deve informare i rispettivi Legislativi consortili e comunali.

2. documentazione

Art. 13 1 I candidati presentano la candidatura, se non specificato altrimenti, in forma elettronica completa dei documenti indicati nel bando di concorso. 27
2 ...
28
3 I requisiti di idoneità, di attitudine psicofisica o di preparazione possono essere accertati, a giudizio dell’autorità di nomina, mediante esame.
4 I concorsi per i docenti comunali sono coordinati dall’autorità cantonale.
3. preavviso di assunzione Art. 14 1 Il preavviso di assunzione all’intenzione dell’autorità di nomina è formulato: a) i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita scolastico;
29 b) i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal competente; 30 c) gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e servizi centrali del personale. 31
2 Se la competenza di conferire la nomina è stata delegata al Dipartimento delle istituzioni giusta l’art. 17a della presente legge, il preavviso di assunzione è formulato dal Tribunale di appello, dal Ministero pubblico e dalle altre Magistrature permanenti; in questo caso, esso ha per principio carattere vincolante quanto alla persona prescelta. 32
C. Incarico

I. Definizione

Art. 15 33
1 L’incarico è l’atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto per un periodo determinato.
2 L’incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina. Il bando di concorso indica la durata dello stesso.
26 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
27 Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
28 Cpv. abrogato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
29 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2013,

357.

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Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2012,

1.

31 Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
32 Cpv. reintrodotto dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedente modifica: BU 2012,

297.

33 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
3 L’incarico può essere rinnovato.
4 La durata complessiva dell’incarico non può superare 3 anni; rimangono riservati i casi di cui all’art.
16.
II. Casi di applicazione Art. 16 L’incarico è conferito in luogo della nomina: a) il grado di occupazione è inferiore al 50%; b) il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi; c) in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di d) nelle scuole comunali è istituito a titolo provvisorio e non è occupato da un nominato; e) un posto si rende vacante nel corso dell’anno scolastico; f) 34 g) il personale in formazione compreso quello in apprendistato. h) l’assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto. 35
III. Procedura Art. 17 36
1
...
2 Nei casi dell’art. 16 lett. a), b) e d), segnatamente per i docenti incaricati annualmente, si può prescindere dalla procedura di concorso per rinnovare l’incarico ai dipendenti che hanno dato buona prova e che confermano la loro disponibilità entro un termine assegnato.
Competenze delle autorità giudiziarie Art. 17a 37 1 Per l’esercizio delle competenze che spettano all’autorità di nomina, il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento delle istituzioni o anche delegare le loro competenze in settori specifici a tale Dipartimento; queste competenze delegate vengono definite dal Consiglio di Stato, su proposta del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, con apposito regolamento.
2 Le autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato; il Consiglio della magistratura vigila sull’osservanza di quest’obbligo. Capitolo V 38 Regime del rapporto d’impiego
A. In generale
Periodo di prova Art. 18 1 I primi sei mesi di servizio sono considerati di prova. Per i docenti il periodo di prova è di un anno scolastico. 39
1bis Per il personale in formazione compreso quello in apprendistato il periodo di formazione non è considerato quale periodo di prova. I primi sei mesi, a contare dall’entrata in funzione al termine della formazione del personale di cui all’art. 16 lett. g), sono considerati di prova. 40
2 Se la prova non è soddisfacente, l’autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all’interessato con preavviso di un mese; la disdetta deve essere motivata.
3 Analogo diritto di disdetta spetta all’interessato.
4 Nei casi dubbi, l’autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di un anno. 41
Trasferimento e assegnazione ad altra funzione
34 Lett. abrogata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
35 Lett. introdotta dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

36

Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
37 Art. introdotto dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.
38 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
39 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
40 Cpv. introdotto dalla L 11.3.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 219.
41 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
Art. 18a
42
1 Se le esigenze di servizio lo richiedono, l’autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio ad un’altra, nell’ambito della stessa funzione, o da una funzione ad un’altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede.
2 Se il dipendente viene trasferito nel settore di un’altra autorità di nomina, l’autorità fino a quel momento competente decide il trasferimento d’intesa con la nuova autorità di nomina, sentiti, laddove esistono, i servizi del personale.
3 Il dipendente dev’essere sentito.
4 La decisione di trasferimento dev’essere motivata e comunicata tempestivamente all’interessato.
5 Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione.
B. Rapporti speciali
I. Collaboratori personali Art. 19
43 Il rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è legato al mandato elettorale degli stessi ed è disciplinato da uno specifico regolamento.
II. Personale ausiliario Art. 20 1 Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile è assunto quale personale ausiliario.
44
2 Il rapporto d’impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 319 segg. CO) ed è disciplinato da un apposito regolamento. Capitolo VI
45 Valutazione periodica
Valutazione periodica Art. 21 46 1 L’operato e il potenziale di sviluppo del dipendente devono essere valutati annualmente dal proprio superiore gerarchico.
2 Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari con apposito regolamento.
3 Di principio se al collaboratore si conferma per il secondo anno consecutivo una valutazione insufficiente, allora l’Autorità di nomina verifica la possibilità di offrire un’altra funzione più semplice o, in assenza di alternative, si dà avvio alla procedura di disdetta. Capitolo VII 47 Doveri del dipendente
A. Doveri di servizio
I. In generale Art. 22
1 I dipendenti agiscono in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività lavorativa; durante il tempo di lavoro non possono occuparsi di attività estranee alla funzione. 48
2 Essi svolgono coscienziosamente i compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio alla collettività.
3 Essi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dal Consiglio di Stato e sono disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale.
4 I dipendenti si aiutano e si sostituiscono vicendevolmente nel loro servizio.

II. Comportamento

Art. 23 1 Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata.
2 Egli si comporta con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i superiori ed i colleghi.
42 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

43

Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
44 Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.
45 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
46 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.
47 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
48 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
III. Funzionari dirigenti Art. 24
1 I funzionari dirigenti organizzano, dirigono, coordinano e verificano il lavoro dei loro collaboratori.
2 Essi contribuiscono a promuovere ed attuare tutti i provvedimenti atti a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni del loro servizio, assicurandone il corretto funzionamento.
IV. Docenti Art. 25 Al docente è vietato ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell’allievo; sono in ogni caso vietate le percosse.
B. Occupazioni accessorie Art. 26 49
1 Per l’esercizio di un’occupazione accessoria rimunerata, anche se temporanea, occorre l’autorizzazione preventiva dell’autorità di nomina.
2 Il dipendente non può esercitare un’occupazione accessoria rimunerata o non rimunerata che sia incompatibile con la funzione o che vi arrechi pregiudizio, che comprometta l’adempimento dei doveri di servizio o che costituisca concorrenza nel campo professionale.
3 L’autorità di nomina può subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione temporanea del grado di occupazione.
C. Cariche pubbliche Art. 27 50
1 Per esercitare una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso dall’autorità di nomina.
2 Il permesso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell’esercizio della funzione; l’autorità di nomina può far dipendere il permesso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.
3 ...
4 Rimangono riservati i casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.
D. Divieto di accettare doni Art. 28 1 È vietato ai dipendenti di chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d’ufficio.
2 Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il dipendente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.
E. Segreto d’ufficio Art. 29 1 È vietato al dipendente divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere, per le circostanze o in virtù d’istruzioni speciali.
2 Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
F. Attività private dopo la cessazione del rapporto d’impiego Art. 29a 51
1 Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già trattato in precedenza come dipendenti dello Stato.
2 In questi casi, l’autorità competente invita gli interessati a designare un altro rappresentante.
G. Deposizione in giudizio Art. 30 1 Senza il permesso dell’autorità di nomina non è lecito al dipendente asportare documenti d’ufficio né deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o delle sue funzioni.
2 Il permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
3 L’autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico.
H. Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali Art. 31 1 Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti nell’esercizio della funzione o in relazione con quest’ultima, appartengono allo Stato: a) essi siano il prodotto dell’attività o degli obblighi di servizio del dipendente;
49 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
50 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
51 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
b) essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali; c) in caso di mandati o di attività accessorie, l’autorità se ne sia riservata la proprietà.
2 Nel caso in cui il bene immateriale ha notevole importanza economica o appartiene allo Stato secondo il cpv. 1 lett. c), il dipendente ha diritto ad una equa indennità.
3 Nello stabilire l’indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio dello Stato e se siano stati impiegati impianti o materiali d’esercizio dello Stato.
I. Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione Art. 31a 52 1 Il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o all’autorità di nomina i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione; nel caso di segnalazione al suo superiore o all’autorità di nomina, l’obbligo di denuncia incombe ad essi; sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
2 Il dipendente ha il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione.
3 La segnalazione deve essere indirizzata all’autorità di nomina o al servizio da essa designato; per quanto riguarda i dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati, la segnalazione deve essere indirizzata al Consiglio della magistratura.
4 La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.
5 Il dipendente che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.
6 Il Gran Consiglio riceve annualmente un resoconto, dalle diverse autorità di nomina, sulle denunce e segnalazioni ricevute ai sensi dei capoversi 1 e 3. Capitolo VIII 53 Violazione dei doveri di servizio
A. Sanzioni disciplinari
I. In generale Art. 32 54 1 Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari: a) b) sino a fr. 3’000.--; c) dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo; d) dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi.
2 ...
3 ... 55
4 Sono riservate le disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria, in altre leggi e nei regolamenti speciali.

II. Commisurazione

Art. 33 Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell’estensione e dell’importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.
III. Autorità competenti Art. 34
56
1 L’autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti da essa nominati o incaricati.
2 Essa può delegare tale competenza alle istanze subordinate limitatamente alle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 32 cpv. 1.
3 La competenza a infliggere sanzioni disciplinari ai docenti comunali spetta ai Municipi. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.
4...
52 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48 e 49; precedenti modifiche: BU
2010, 253; BU 2018, 69 e 337.
53 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
54 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
55 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.
56 Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedenti modifiche: BU 2012,
297; BU 2015, 241.
Art. 35 ... 57
B. Inchiesta disciplinare
I. In generale Art. 36 1 Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.
2 Al dipendente deve essere data conoscenza dell’accusa mossagli e dei risultati dell’inchiesta; egli può farsi assistere da un procuratore.
3 Tutte le sanzioni devono essergli comunicate per iscritto e motivate, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
4 L’inchiesta disciplinare può essere congiunta con l’accertamento ai fini dell’azione contro il dipendente ai sensi degli art. 13-28 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

II. Competenza

Art. 37 58
1 L’inchiesta disciplinare è condotta dall’autorità competente per infliggere le sanzioni.
2 Tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate.
3 Nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, l’inchiesta disciplinare può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.
C. Sospensione in caso d’inchiesta Art. 38 59 1 Se l’interesse dell’Amministrazione o dell’inchiesta lo esige, l’autorità di nomina ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata avviata un’inchiesta disciplinare.
2 La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3 I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione. 60
D. Prescrizione, termini e abbandono Art. 39
1 La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.
2 La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all’interessato entro un mese dalla chiusura dell’inchiesta.
3 Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di abbandono.
E. Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria Art. 40
61 Il procuratore pubblico notifica all’autorità di nomina, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione. Capitolo IX 62 Diritti del dipendente
A. Stipendio Art. 40a 63 I dipendenti percepiscono, per l’attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dalla legge sugli stipendi e dai regolamenti.
B. Vacanze
57 Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
58 Art. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

59

Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 – BU 2015, 241; precedente modifica: BU
2012, 297.
60 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.
61 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.
62 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
63 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

I. Impiegati

1. In generale

64 Art. 41
1 Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue: a) da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti; b) sino a 20 anni compiuti e a contare dall’anno in cui compiono 50 anni di età; c) a contare dall’anno in cui compiono 60 anni
2 In deroga a quanto stabilito al cpv. 1, il Consiglio di Stato ha la facoltà di determinare con apposito regolamento le vacanze di quegli impiegati che svolgono attività di tipo particolare.
2. casi particolari Art. 42 1 Quando i giorni festivi ufficiali e i pomeriggi liberi designati dall’art. 73 cpv. 1 cadono in un periodo di vacanza, all’impiegato è concesso di compensarli con giorni di vacanza, sempreché non coincidono con sabati o domeniche liberi.
2 Chi entra in servizio nel corso dell’anno civile o chi lo interrompe temporaneamente a seguito dell’ottenimento di un congedo non pagato o per altra analoga circostanza, ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio
3 Il diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.
4 ... 65
3. in caso di assenze Art. 43 1 Quando le assenze per servizio militare obbligatorio, protezione civile svizzera obbligatoria, servizio civile sostitutivo svizzero, malattia o infortunio senza colpa dell’impiegato superano i due mesi nel corso dell’anno civile, il periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente a tale eccedenza, fermo restando il diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato almeno tre mesi. 66
2 Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità.

II. Docenti

Art. 44
1 Le vacanze dei docenti sono effettuate durante il periodo di chiusura degli istituti scolastici secondo il calendario scolastico.
2 Durante la chiusura degli istituti, ai docenti può essere richiesta la presenza in sede o altrove, due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell’istituto, aggiornamento e attività professionali.
3 ... 67
C. Protezione delle donne in gravidanza Art. 45
68 Le donne in gravidanza possono essere occupate solo nell’orario normale e possono assentarsi mediante semplice avviso.
D. Congedi pagati Art. 46
69
1 I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati: a) affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 12 giorni lavorativi nei limiti definiti dal regolamento è concesso il cumulo dei giorni di congedo su un determinato di membri dei comitati; b) affari pubblici al massimo 12 giorni lavorativi all’anno; c) il volontariato sociale, per il volontariato svolto nelle colonie e per il congedo gioventù di cui
329e CO, al massimo 8 giorni lavorativi all’anno; d) l’attività di sportivo d’élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni all’anno; e) matrimonio e unione domestica registrata 8 giorni consecutivi; f) malattia grave del coniuge, del partner registrato, del convivente, dei figli, della madre e del previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni lavorativi all’anno; 70
64 Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
65 Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

66

Cpv. modificato dalla L 5.12.2000; in vigore dal 9.2.2001 - BU 2001, 31.
67 Cpv. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002,

104.

68 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
69 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
70 Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.
f bis ) il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al dieci giorni lavorativi all’anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi, massimo 10 giorni lavorativi all’anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal evento nell’anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni; 71 g) decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente o di figli 5 giorni lavorativi; 72 h) decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi; i) 73 i bis ) gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un’indennità di assistenza sensi degli art. 16n-16s LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato una volta sola o a giorni;
74 l) nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi paternità); 75 m) decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di del partner registrato o del convivente, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e
1 giorno lavorativo; 76 n) trasloco 1 giorno lavorativo.
2 I congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni all’anno.
3 Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo.
4 Ai docenti può essere accordato fino ad un massimo di 3 giorni di congedo per affari personali a condizione che le ore d’insegnamento perse siano ricuperate nel corso dell’anno scolastico.
5 È considerato convivente la persona che vive sotto lo stesso tetto intrattenendo una relazione di coppia sentimentale, stabile e duratura.
77
6 Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.
78
E. Congedo maternità, parentale e allattamento Art. 47 79 1 In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le
16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.
2 Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell’ambito di questo congedo, 2 settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.
3 La dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell’anno scolastico.
4 Nei limiti stabiliti dal cpv. 3, il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.
5 Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.
F. Congedo per adozione Art. 48 80 1 In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del
50%, per un massimo di 4 settimane.
71 Lett. introdotta dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.

72

Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.
73 Lett. abrogata dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74; precedente modifica: BU 2018,

69.

74 Lett. introdotta dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.
75 Lett. modificata dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74; precedente modifica: BU 2018,

69.

76

Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241; precedente modifica: BU 2012,

418.

77 Cpv. introdotto dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.
78 Cpv. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.
79 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
80 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
2 In caso di adozione, il dipendente può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi, estensibile per i docenti fino al termine dell’anno scolastico.
3 I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono dipendenti dello Stato. In questo caso essi possono comunque ripartirsi liberamente il periodo di congedo.
G. Congedo per aggiornamento e perfezionamento Art. 49 81 1 Ai dipendenti possono essere concessi congedi pagati o non pagati per l’aggiornamento e il perfezionamento professionale secondo le modalità definite dal regolamento.
2 ...
H. Congedi non pagati Art. 50 82 1 L’autorità di nomina può concedere al dipendente nel corso della carriera un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d’impiego.
2 In casi eccezionali, l’autorità di nomina può prolungare la durata complessiva di un congedo parziale sino a 6 anni.
I. Attestato di servizio 83 Art. 51
1 A ogni dipendente che lascia il servizio viene rilasciato un attestato che indica la natura e la durata del rapporto d’impiego e si pronuncia sulle sue prestazioni e sulla sua condotta.
2 A richiesta esplicita del dipendente, l’attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto d’impiego.
L. Diritti sindacali 84 Art. 52 1 I dipendenti hanno il diritto di affiliarsi ad organizzazioni sindacali.
2 È ammessa l’esplicazione di attività sindacali sul posto di lavoro compatibilmente con i doveri relativi alla funzione e con le esigenze del servizio.
M. Protezione della sfera personale Art. 52a
85
1 I dipendenti hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica.
2 A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Consiglio di Stato adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.
N. Conciliazione Art. 53 86
1 Ogni dipendente al quale viene prospettata la disdetta del rapporto d’impiego al di fuori del periodo di prova può sottoporre il suo caso, entro un termine di 15 giorni, alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato; il regolamento ne stabilisce composizione e funzionamento.
2 La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 15 giorni, un’udienza di conciliazione ed a comunicare al più presto all’autorità di nomina se le parti hanno raggiunto un accordo.
3 Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all’esperimento di conciliazione conformemente alla legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico del 24 giugno
2010.
87
4 L’avvio di una procedura di conciliazione esclude l’altra.
5 Durante la fase di conciliazione, la procedura di disdetta rimane sospesa; sono in ogni caso riservati i disposti dell’art. 60a cpv. 3. Capitolo X 88 Formazione professionale
81 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
82 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
83 Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

84

Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
85 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
86 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2004,

32.

87 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.
88 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
A. Perfezionamento professionale Art. 54 89
1 Il Consiglio di Stato promuove lo sviluppo delle risorse umane; esso organizza, a tale scopo, la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento professionale dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze della pubblica amministrazione e dei dipendenti stessi.
2 Il Consiglio di Stato può subordinare la frequenza di corsi di perfezionamento professionale alla continuazione del rapporto d’impiego per un determinato periodo.
3 Il regolamento definisce le modalità di recupero dei costi in caso di scioglimento del rapporto d’impiego prima della scadenza del periodo, a richiesta o per colpa del dipendente.
4 Le funzioni che richiedono particolare preparazione possono essere messe a concorso preliminare interno; i prescelti conservano durante la formazione lo statuto precedente e non hanno diritto alla nomina nella nuova funzione.
B. Attività professionale esterna Art. 55 1 Il Consiglio di Stato favorisce e può prescrivere, sentito il dipendente, attività lavorative presso altri enti, allo scopo di completare o di aggiornare le sue competenze professionali.
2 Il Consiglio di Stato decide quali prestazioni debbano essere versate dallo Stato nei singoli casi, in modo tale da integrare lo stipendio e/o la previdenza professionale.
3 Il dipendente ha diritto di restare affiliato all'istituto di previdenza del Cantone Ticino e mantiene il suo statuto. Capitolo XI 90 Previdenza e assicurazioni
A. Previdenza professionale Art. 56 91 1 I dipendenti dello Stato sono affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino secondo le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.
2 Per le categorie che non sottostanno alla presente legge, nella misura in cui i requisiti minimi previsti dalla legge federale sulla previdenza professionale sono dati, valgono le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.
B. Assicurazione contro gli infortuni Art. 57 Lo Stato assicura tutti i dipendenti contro i rischi dell’infortunio professionale e non professionale e delle malattie professionali, secondo la legislazione federale. Capitolo XII 92 Cessazione del rapporto d’impiego
A. Cessazione del rapporto d’impiego Art. 58
93 La cessazione del rapporto d’impiego avviene per: a) dell’incarico; b) c) d) durante il periodo di prova; e) f)
B. Dimissioni Art. 59 1 Il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con il preavviso di tre mesi.
2 Per i funzionari dirigenti il preavviso è di sei mesi.
3 Su richiesta dell’interessato, l’autorità di nomina può ridurre questi termini.
4 Il rapporto d’impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto; le eccezioni sono stabilite dal regolamento.
94

89

Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
90 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
91 Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.
92 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
93 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
94 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
C. Disdetta

I. Presupposti

Art. 60 95
1 L’autorità di nomina può sciogliere il rapporto d’impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi.
2 Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi.
3 Sono considerati in particolare giustificati motivi: a) del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento limiti di età; questa disdetta, nel caso di necessità di scelta tra più dipendenti, viene nei confronti di quelli che hanno i requisiti e le qualifiche individuali inferiori o il numero di anni di servizio; restano riservate eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia di altre fondate ragioni, a definitivo giudizio dell’autorità di nomina; b) per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza; c) o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; d) l’inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio; e) di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile; f) ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell’art. g) circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede l’autorità di nomina possa continuare il rapporto d’impiego nella stessa funzione o in altra adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti; h) meno del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei funzionari dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un direttore di Dipartimento confronti di un direttore di Divisione.
4 In caso di gravi violazioni dei doveri di servizio, assolutamente inconciliabili con la funzione esercitata, l’autorità di nomina può disdire immediatamente il rapporto d’impiego.
5 Le decisioni di disdetta concernenti i docenti comunali devono essere ratificate dal Dipartimento competente, il quale ha la facoltà di proporre tale misura all’autorità di nomina; se la disdetta viene pronunciata su proposta del Dipartimento la ratifica è superflua. 96
6
...

II. Procedura

Art. 60a 1 La procedura di disdetta è condotta dall’autorità di nomina, che può delegare tale competenza ad istanze subordinate; nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, la procedura di disdetta può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni. 98
2 Il dipendente dev’essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore.
3 Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello stipendio, se l’interesse dell’Amministrazione o della procedura lo esige.
4 La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
5 I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.
III. Prestazioni dello Stato
99 Art. 61
1 Le prestazioni a cui il dipendente ha diritto in caso di disdetta sono stabilite dalla legge sugli stipendi.
95 Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU
2012, 297.
96 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.
97 Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU
2012, 297.
98 Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.
99 Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
2 Sono inoltre applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino. 100
IV. Piano sociale 101 Art. 62 1 In caso di disdette per soppressione di posti o funzioni, quando le conseguenze legalmente previste in materia di pensionamento e liquidazione risultino inadeguate alle circostanze, l’autorità di nomina elabora, d’intesa con le organizzazioni dei dipendenti, un piano sociale.
2 Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.
3 I dipendenti ai quali è stata data disdetta per soppressione del posto, senza altri motivi loro imputabili, hanno diritto di priorità, a parità di requisiti, nei concorsi per nuovi posti indetti entro quattro anni dalla medesima autorità di nomina. 102 Art. 63 ... 103
D. Limite di età Art. 64 104
1 Il rapporto di impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni.
2 Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino. 105
3 Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni: a) gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età; b) i docenti il 31 agosto.
4 Per sciogliere il rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59.
5 Il rapporto d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell’incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età. Capitolo XIII
106 Contestazioni relative al rapporto d’impiego
A. Ricorso al Consiglio di Stato Art. 65 107 Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.
B. Ricorsi Art. 66 108 1 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 109
3 Il ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello, del Ministero pubblico o delle altre Magistrature permanenti.
4 Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo.
5 Rimane riservata l’applicazione dell’articolo 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata. 110
100 Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.

101

Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
102 Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.
103 Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
104 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
105 Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.
106 Titolo del capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

107

Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
108 Art. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedenti modifiche: BU 2009,
23; BU 2012, 297.
109 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472; precedente modifica: BU
2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55.
110 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
Art. 67 ... 111 Art. 68 ...
112 TITOLO II Disposizioni speciali per gli impiegati
A. Onere di lavoro Art. 69
1 L’orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali; sono riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d’urgenza e quelle decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.
2 Il lavoro notturno a turni è compensato nella misura del 10% in tempo libero o in denaro secondo le modalità stabilite dal regolamento.
B. Lavoro straordinario

I. Definizione

Art. 70 È considerato lavoro straordinario quello che, ad esclusione dei casi di supplenza, adempie le seguenti condizioni cumulative: a) il normale orario settimanale, b) al di fuori della normale fascia oraria, c) o giustificato dal proprio superiore.

II. Obbligo

Art. 71
113
1 Il lavoro straordinario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere ricuperato, in linea di principio, nella forma del congedo.
2 Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello previsto dalla legge, l’impiegato è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le regole della buona fede.
3 Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla
4 sono compensate unicamente nella forma del congedo. 114
4 Il lavoro straordinario non può in ogni caso superare le 150 ore annuali.
C. Mansioni integrative Art. 72 Se ragioni di servizio lo esigono, all’impiegato possono essere assegnate, nel limite dell’orario normale di lavoro, oltre alle mansioni derivanti dall’atto di nomina, altre mansioni o incarichi senza che gli sia dovuto compenso alcuno.
D. Chiusura degli uffici Art. 73
1 Gli uffici governativi sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti; lo sono pure il pomeriggio delle vigilie di Natale e di Capodanno, al mattino del mercoledì delle Ceneri e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato.
2 Il pomeriggio delle vigilie dei giorni festivi riconosciuti, l’onere lavorativo giornaliero è ridotto di un’ora. 115
E. Alloggio di servizio e uso dei posteggi Art. 74 1 Per determinate funzioni può essere imposto al dipendente l’obbligo di risiedere nell’abitazione di servizio.
2 ... 116
3 Le norme per l’assegnazione ai dipendenti degli alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi, da dedurre dallo stipendio, come pure le indennità sostitutive in caso di mancata assegnazione degli appartamenti di servizio, sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante regolamento. 117
4 ... 118
111 Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
112 Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 23.
113 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2012,

78.

114 Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.
115 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
116 Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
117 Cpv. modificato dalla L 8.11.2005; in vigore dal 1.2.2006 - BU 2006, 27.
118 Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
F. Uniformi ed equipaggiamento Art. 75
1 Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l’equipaggiamento personale obbligatori. 119
2 In caso di equipaggiamento utile ma non obbligatorio, lo Stato può partecipare alla spesa d’acquisto fatta dal dipendente.
G. Commissioni del personale
I. In generale Art. 76 1 Per agevolare la cooperazione tra gli organi dirigenti e il personale e interessare il personale all’organizzazione razionale del servizio, per decisione dei dipendenti interessati possono essere istituite delle Commissioni del personale nei diversi settori dello Stato, nelle sue aziende e nei suoi istituti.
2 Il Consiglio di Stato, sentite le organizzazioni del personale, emana le norme particolari per l’istituzione delle Commissioni.
3 Le Commissioni rappresentano i dipendenti di fronte agli organi dirigenti del rispettivo servizio.
4 I dipendenti delle unità lavorative interessate eleggono al loro interno i membri delle Commissioni ed i loro supplenti.

II. Attività

Art. 77 L’attività delle Commissioni del personale è di carattere consultivo; esse danno il loro parere in particolare per quanto concerne: a) e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del e alla definizione degli obiettivi; 120 b) circa le istituzioni per il benessere del personale, l’istruzione professionale e gli c) di carattere generale concernenti il personale del servizio rispettivo; d) relativi all’applicazione della presente legge. 121 TITOLO III Disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati
122
A. Onere di servizio dei docenti Art. 78 123 L’onere di servizio dei docenti, oltre alle lezioni, comprende tutte le attività attinenti all’insegnamento, alla formazione continua, alla conduzione delle classi e dell’istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola.
B. Onere di insegnamento dei docenti Art. 79 124 1 Nelle scuole dell’infanzia, elementari e speciali, l’orario settimanale d’insegnamento dei docenti a tempo pieno corrisponde all’intero orario settimanale di lezione per gli allievi, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.
2 Nelle scuole medie e postobbligatorie, l’orario settimanale d’insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato tramite un regolamento in ore-lezioni, da un minimo di 24 a un massimo di 28. Per quei docenti che svolgono attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni, esso può essere esteso o può essere applicato l’orario settimanale di cui all’art. 69 cpv. 1. Art. 79a ... 125
C. Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati
119 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
120 Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
121 Lett. introdotta dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

122

Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
123 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
124 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2004,

245.

125 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002,

104.

Art. 79b
126
1 L’orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è quello di cui all’art. 69 cpv.
1; le vacanze durante l’anno scolastico sono quelle di calendario, mentre quelle estive sono dal 1° luglio al 15 agosto.
2 Il Consiglio di Stato definisce esaustivamente nei regolamenti scolastici quali siano gli operatori sottoposti a questo statuto lavorativo, inteso che gli altri mantengono quello degli impiegati dello Stato. Art. 80 ... 127
D. Attribuzione agli istituti Art. 81
128
1 Il Consiglio di Stato attribuisce il personale docente e gli operatori scolastici specializzati ad ogni istituto scolastico cantonale sulla base del numero di allievi, dei piani di studio e delle necessità di gestione dell’istituto, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.
2 L’istituto provvede all’equa ripartizione delle ore-lezione e degli altri compiti tra i suoi docenti.
3 Il Consiglio di Stato può inoltre riservare una dotazione di risorse per compiti generali che interessano più istituti.
E. Supplenze 129 Art. 82
1 I docenti delle scuole cantonali sono tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di 3 ore di lezione settimanali.
2 Le norme che regolano le supplenze nelle scuole sono stabilite da regolamento.
F. Direttori e vicedirettori
130 Art. 83 1 Ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali si applicano le disposizioni valide per i funzionari dirigenti.
2 Essi adeguano il proprio orario di lavoro e le vacanze alle esigenze dell’istituto scolastico da loro diretto.
E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio Art. 83a 131 La funzione di docente di una scuola cantonale con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento è compatibile con la carica di deputato al Gran Consiglio. TITOLO IV Protezione dei dati 132
Sistemi d’informazione Art. 84
133
1 I Servizi centrali del personale e l’unità amministrativa competente per la gestione amministrativa dei docenti comunali sono gli organi responsabili dell’elaborazione dei dati necessari alla gestione del personale e degli stipendi. Essi gestiscono sistemi d’informazione e di documentazione informatizzati per: a) delle candidature ai concorsi pubblici; b) e l’amministrazione del personale; c) di statistiche.
2 Gli organi responsabili accedono ai dati elaborati nei sistemi d’informazione in funzione delle necessità per l’adempimento dei rispettivi compiti di gestione del personale.
3 I sistemi d’informazione possono contenere in particolare dati relativi alla candidatura, alla carriera professionale, alle procedure amministrative, agli stipendi, alla gestione delle presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla sfera
126 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2012,

297.

127 Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
128 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
129 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

130

Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
131 Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 294; precedenti modifiche: BU
2002, 102; BU 2009, 23.
132 Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
133 Art. reintrodotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337; precedente modifica: BU
2012, 297.
familiare, allo stato di salute, alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle procedure e sanzioni disciplinari e penali.
4 Il Centro sistemi informativi e il Servizio informatica dell’Istituto delle assicurazioni sociali garantiscono la gestione e la sicurezza tecnica dei sistemi d’informazione.
Digitalizzazione dei documenti cartacei Art. 84a
134 Gli organi responsabili possono digitalizzare e riprendere nei sistemi d’informazione i documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all’originale cartaceo. In seguito, l’originale cartaceo può essere distrutto.
Trasmissione sistematica di dati Art. 84b
135
1 Gli organi responsabili possono trasmettere regolarmente, se del caso tramite procedura di richiamo, i dati personali necessari all’adempimento dei seguenti compiti legali: a) dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione delle unità e del personale attribuiti; b) dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione amministrativa docenti; c) di previdenza del Cantone Ticino, per la gestione della previdenza professionale degli d) unità amministrative responsabili del recupero di sussidi e della contabilità analitica; e) sistemi informativi e al Servizio informatica dell’Istituto delle assicurazioni sociali, per sviluppo e il mantenimento di sistemi informativi contenenti dati dei dipendenti.
2 È riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi.
Trasmissione puntuale di dati Art. 84c 136 Gli organi responsabili possono trasmettere, in singoli casi, dati personali ad organi pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per l’adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto, libero e informato.
Altre elaborazioni di dati Art. 84d 137 1 Gli organi responsabili possono elaborare dati del personale per scopi che esulano da quelli previsti all’art. 84 cpv. 1, se ciò è necessario per l’adempimento di compiti legali o in garanzia d’interessi legittimi dei dipendenti o dell’Amministrazione pubblica.
2 Le autorità o il servizio di cui all’art. 31a cpv. 3 possono elaborare i dati necessari per l’esame della segnalazione. 138
Dati personali relativi alla salute Art. 84e 139
1 Il Servizio medico del personale dell’Amministrazione cantonale, come pure il servizio corrispettivo dello IAS per la propria unità amministrativa, sono gli organi responsabili dell’elaborazione dei dati personali sulla salute dei dipendenti, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico.
2 Essi possono comunicare agli organi di cui all’art. 84 cpv. 1 unicamente le conclusioni attinenti all’idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata dell’inabilità lavorativa e eventuali altre conclusioni necessarie all’assunzione e alla gestione del rapporto d’impiego.
Sorveglianza sul posto di lavoro Art. 84f 140
1 Non è ammesso l’impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole e in tempo reale della sfera privata o personale dei dipendenti sul posto di lavoro.
2 La violazione di norme comportamentali sull’uso delle risorse informatiche, o il relativo sospetto, va costatato tramite una sorveglianza non nominativa dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti.
134 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

135

Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
136 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
137 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
138 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48.
139 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
140 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
3 È ammessa l’analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite sistemi di sorveglianza, in caso di costatazione o di relativi sospetti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2.
4 Il servizio responsabile della sicurezza adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.
5 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei dipendenti.
Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso Art. 84g 141
1 L’accesso all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in caso di decesso o scomparsa di un dipendente pubblico è disciplinato mediante regolamento.
2 Contro le decisioni sulle richieste di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
Conservazione dei dati Art. 84h 142 1 I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine della procedura di assunzione, ad eccezione della lettera di candidatura e dei dati anagrafici ivi contenuti che, in quanto corrispondenza indirizzata al datore di lavoro, sono conservati per un anno.
2 I dati personali dei dipendenti possono essere conservati dieci anni dalla fine del rapporto d’impiego. Altri dati possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del dipendente.
3 Sono conservati per una durata di trenta anni ai fini di un’eventuale riassunzione i dati anagrafici, l’allocazione organizzativa, la funzione ricoperta, l’entrata in servizio e le mutazioni nella carriera del dipendente.
4 I dati del personale possono essere conservati in forma anonimizzata a scopo statistico.
Diritto suppletivo Art. 84i 143 Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Disposizioni esecutive Art. 84j 144 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente i diritti e le modalità di accesso ai sistemi d’informazione tramite procedura di richiamo, la digitalizzazione dei documenti cartacei, le modalità di conservazione, le misure di sicurezza dei dati e la procedura di analisi dei dati sull’utilizzo dell’infrastruttura elettronica secondo l’art. 84f. TITOLO V Disposizioni transitorie, abrogative e finali
A. Disposizioni transitorie Art. 85 1 Con l’entrata in vigore della presente legge gli attuali rapporti di nomina con scadenza quadriennale o sesennale divengono automaticamente rapporti di nomina a tempo indeterminato (art. 7).
2 I rapporti d’incarico dei dipendenti dello Stato soggetti alla presente legge saranno adeguati alla medesima al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore.
3 Ai dipendenti che usufruiscono di un alloggio di servizio sono garantiti i diritti acquisiti fino all’entrata in vigore della presente legge.
B. Disposizioni abrogative Art. 86 La presente legge abroga la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987. Sono inoltre abrogati gli art. 32, 80bis, 81, 84, 123 e 157 della legge della scuola del 29 maggio 1958, l’art. 7 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973,
141 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018,

337.

142 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018,

337.

143 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018,

337.

144 Art. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86.
l’art. 8 della legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 e gli art. 8 e 9 della legge cantonale di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911.
C. Diritto suppletorio Art. 87 Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio. IL CONSIGLIO DI STATO ordina La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e le modifiche del 15 marzo 1995 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre
1954 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore: a) i dipendenti di cui all’art. 1 lett. a) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e docenti (LORD), al 1° gennaio 1996; b) i dipendenti di cui all’art. 1 lett. b) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e docenti (LORD), al 1° settembre 1995; Norme transitorie Le modifiche della legge sull’ordinamento degli impiegati dello e dei docenti (LORD) si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della presente legge. Pubblicata nel BU 1995 , 237 e 297.
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