Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti
                            Legge  sull’ordinamento   degli  impiegati   dello   Stato e  dei   docenti  (LORD)  (del  15   marzo  1995)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  il  messaggio  12  agosto  1994  n.    4279  del  Consiglio  di    Stato  e il  rapporto  9 febbraio  1995  n.    4279  R  della  Commissione  della   gestione  e delle   finanze,  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali  Capitolo  I  Campo  d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impiegati  e   docenti  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  regola  i  rapporti   d’impiego   con  i  dipendenti  e   si applica:  a)  agli   impiegati,  agli  agenti  del   Corpo  di    polizia  e   agli  operai  al servizio  dello   Stato,  sue   aziende  e dei  suoi   istituti  (detti  in    seguito  “impiegati”);  b)  e   ai vicedirettori  delle  scuole  cantonali  e   ai docenti  delle   scuole  cantonali  e   comunali  in    seguito   “docenti”).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    denominazioni  professionali  utilizzate  nella  presente  legge    si  intendono  al  maschile    e    al  femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dove   i comuni   sono  consorziati  per  l’istituzione  delle   loro  scuole,  le    competenze  affidate  ai    Municipi  dalla  presente  legge    si  applicano  per  analogia  alla  Delegazione  consortile    e    le  norme  riferite  ai  docenti  comunali  si    applicano  per  analogia  ai    docenti   consortili.  1  Capitolo  II  2  Funzione  dell’Amministrazione   cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzione
                            Art.  1a  3  L’Amministrazione  cantonale,  sulla  base  della  Costituzione  e della  legge:  a)  esecutive  le  decisioni    del  Consiglio    di  Stato  e  applica  le  direttive    dei  Direttori    di  b)  supporto,  assistenza  e    consulenza    tecnica  al  di  Stato  e    ai  Direttori  di  per   l’adozione   delle   decisioni  politiche;  c)  servizi  e prestazioni  di    qualità  e   in modo  efficiente  al cittadino,   ad   enti   e associazioni  e   ad  altri   enti  pubblici.  Capitolo  III  4  Politica  del  personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiettivi  e   strumenti  Art.  1b  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato  promuove  la    qualità,   l’efficacia  e   l’efficienza  dei  propri   servizi;  a   tale   scopo:  a)  una  politica  del  personale  fondata  sul  conseguimento  di    obiettivi  collettivi   e   individuali;  b)    le  prestazioni    dei  propri  servizi    e    controlla  periodicamente  gli  obiettivi,  collettivi  e  che  ha  loro  posto;  c)  lo    sviluppo  professionale  dei  titolari   delle  funzioni  pubbliche;  d)  attrattiva  la    funzione   pubblica   così  da  stimolare  una  collaborazione  durevole  di    personale  e)  il   sistema  di indicatori  relativo   al    carico  di lavoro  degli   impiegati;  f)  indagini  periodiche  sul  clima  di    lavoro   e sulla  soddisfazione  dell’utenza;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dalla   L   22.9.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  348.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Capitolo  modificato  dalla   L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dalla   L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Capitolo  modificato  dalla   L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  introdotto   dalla   L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  laddove  possibile,  l’impiego  a tempo  parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Governo  stabilisce  obiettivi  annuali   di gestione  da  declinare  nei  singoli   dipartimenti  grazie   a un  sistema  di    indicatori  che  ne  permetta  la    valutazione.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  1c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  politica  del  personale,  definita  e    attuata  dal  Consiglio  di  Stato,  è  subordinata    al  rispetto  dei  compiti  istituzionali  e  alle  disponibilità  finanziarie  dello    Stato.  Lo  Stato  impiega    il   suo  personale  in  modo    adeguato,  economico  e    socialmente  responsabile,  e    persegue  lo  scopo  di  avvicinare  l’Amministrazione   al    cittadino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  tende   in    particolare   a:  a)  attrattivo  l’impiego  presso  l’Amministrazione;  b)     le   esigenze  dei     collaboratori,     promovendo  nel  contempo  il   loro  sviluppo  la motivazione,  il   coinvolgimento,   la    mobilità  e la    polivalenza;  c)   lo    sviluppo  delle  capacità  gestionali   dei  funzionari  dirigenti;  d)  un  trattamento  salariale   adeguato  a   tutti  i  dipendenti;  e)  le    pari   opportunità  tra  donna  e uomo;  f)  le    stesse   opportunità  ai disabili,  il   loro  impiego  e   la    loro  integrazione;  g)  la  protezione  della  personalità   e   della  salute  nonché  la  sicurezza  del  personale  sul  di lavoro;  h)  il   promovimento  di    un  atteggiamento  rispettoso  dell’ambiente  sul  posto   di    lavoro;  i)  le premesse   per  l’istituzione  di posti  di    tirocinio  e di    formazione;  l)  un’informazione  adeguata  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   datore  di lavoro  promuove   una   gestione  per   obiettivi  e   applica  un  sistema  di    valutazione  periodica  per  il   personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consultazione  delle  organizzazioni  del  personale  Art.  1d  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  informa   il   personale   e   le  sue  organizzazioni   in  merito   alla   politica  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Consulta  il   personale,   tramite  le    sue  organizzazioni:  a)  di  procedere  a modifiche  delle  leggi   e   dei  regolamenti  che  definiscono   le  condizioni   di  del   personale;  b)  di creare  o   modificare   sistemi  per  il   trattamento  di dati   che   riguardano  il   personale;  c)  questioni  legate  alla  sicurezza   sul  lavoro   e   per  i  provvedimenti  sull’igiene  del  lavoro;  d)  questioni  relative  alla  formazione  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    organizzazioni    del  personale  e    singoli    dipendenti  possono  prendere  posizione  e    presentare  proposte  su  questioni  professionali   o concernenti   l’Amministrazione   cantonale  in    generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dotazione  di  personale  Art.  1e  9  1  Il  fabbisogno  di  personale  nominato  o  incaricato    dell’Amministrazione  cantonale  è  stabilito  dal  Consiglio  di    Stato  nell’ambito   del   piano  dei  posti  autorizzati  (PPA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fabbisogno  di    personale   nominato   o   incaricato   del  Tribunale  di    appello,  del  Ministero  pubblico   e  delle  altre  Magistrature  permanenti    viene  stabilito    da  queste  autorità  giudiziarie  d’intesa    con  il  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Il    fabbisogno  di  personale  nominato  o    incaricato  dai  Servizi  del  Gran    Consiglio  è  stabilito  dall’Ufficio  presidenziale   del  Gran  Consiglio  d’intesa  con  il Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   fabbisogno  di    personale   ausiliario  viene  stabilito  annualmente  dal  Consiglio  di Stato;  quello  del  Tribunale  di    appello,  del  Ministero  pubblico  e delle   altre   Magistrature  permanenti,  da   queste   autorità  giudiziarie  d’intesa    con  il   Consiglio  di  Stato;  quello  dei  Servizi  del  Gran  Consiglio,  dall’Ufficio  presidenziale  del   Gran   Consiglio  d’intesa  con  il Consiglio  di    Stato.  Capitolo   IV  10  Assunzione  e   gestione   del  personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   23.1.2017;   in vigore  dal  1.1.2018  -  BU   2017,  89.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  introdotto   dalla   L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dalla   L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.   modificato  dalla  L   24.2.2015;  in    vigore   dal  17.4.2015  - BU   2015,   127;   precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                317.
                            10  Capitolo  modificato  dalla   L   7.5.2013;   in    vigore  dal  1.8.2013  - BU  2013,   317;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Autorità  competente  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  conferimento  della  nomina  e   dell’incarico  è   di    competenza:  a)   Consiglio  di    Stato   per  gli impiegati  dell’amministrazione  cantonale,  per  i  docenti  delle   scuole  e  per  i   docenti  di  competenza  cantonale  attivi  nelle  scuole  comunali    (docenti    di  pedagogico,  docenti  delle  unità  scolastiche    differenziate,  docenti  di  lingua  e  docenti  di appoggio   delegati);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  b)   Municipio  per   i  docenti  comunali;  12  c)   Tribunale   di appello,  del  Ministero   pubblico   e   delle   altre  Magistrature  permanenti   per   i propri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  d)   Gran  Consiglio,  su proposta  dell’Ufficio  presidenziale,  per  il   Segretario  generale   del  Gran
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  e)    presidenziale  del  Gran  Consiglio  per  gli  altri  dipendenti  dei  Servizi  del  Gran
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   di competenza  delle  autorità  di cui  alle  lett.   a),   b),  c) ed  e)  l’incarico  del  personale  ausiliario   e   dei  supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Nazionalità,  domicilio  e sede   di servizio  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  nominate   devono  godere  dell’esercizio   dei  diritti   civili.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   giudizio  del  Consiglio   di Stato  la nomina   può  essere  subordinata   al    domicilio  effettivo  in    Svizzera  o  nel   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio    di  Stato    designa    le  funzioni    legate    all’esercizio  della  pubblica  potestà  e   destinate  a  tutelare  gli  interessi  generali   dello  Stato  o di    altre  collettività  pubbliche  che  possono   essere   occupate  soltanto  da  persone  di    nazionalità  svizzera.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A   ogni  dipendente  è assegnata  una  sede   di servizio,  se  prevista  dalla  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Docenti   comunali  Art.  4  Per  le  scuole  comunali  l’incarico  e  la  nomina  di  docenti  di  nazionalità  straniera  o    di  docenti  in possesso  di    titoli  di    abilitazione   rilasciati  da  altri   Cantoni  o   da   istituti   esteri   sono  subordinati  all’autorizzazione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Persone   disabili  Art.  5  18  Il  Consiglio   di  Stato  si    adopera  per  garantire  ai  dipendenti  e ai  candidati  disabili   o   con  problemi  sociali  pari  opportunità.  Art.  5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di  Stato  promuove  l’assunzione   di  persone  disabili   o con   problemi  sociali,  favorendone  la    reintegrazione,   compatibilmente   con   le    esigenze  di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  prende  i  necessari  provvedimenti  per  adeguare  l’ambiente  professionale  alle  esigenze    dei  suoi  dipendenti  disabili  o   con   problemi  sociali,  segnatamente  per  quanto  concerne  la    sistemazione  dei  locali  di  lavoro,    l’equipaggiamento,  l’orario  di  lavoro  e  le  possibilità    di  perfezionamento  professionale.  Art.  5b  20  Se  ha  ragioni   fondate  di    sospettare  che  la    sua  candidatura   è   stata  respinta  a   causa  della  sua  disabilità    il   candidato    disabile  o   con  problemi    sociali  può    esigere    che    l’autorità  di  nomina  gli  esponga  per  iscritto  le ragioni  di    tale  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Mobilità  interna
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  modificata  dalla  L   22.9.2020;   in vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,   348;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                127.
                            12  Lett.  modificata  dalla  L   22.9.2020;   in vigore   dal  1.8.2020  - BU  2020,   348;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                297.
                            13  Lett.  modificata  dalla  L 17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2013  -  BU  2012,  297,  BU  2013,  317  e BU  2019,   55.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Lett.  modificata  dalla  L 24.2.2015;  in vigore   dal  17.4.2015  -  BU  2015,   127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dalla  L 24.2.2015;  in vigore   dal  17.4.2015  -  BU  2015,   127.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.   modificato  dalla   L   17.4.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,  297;  precedente  modifica:  BU   2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                195.
                            20  Art.  introdotto  dalla  L   17.4.2012;   in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  promuove  la  mobilità    interna  tenendo  conto    delle    esigenze  del  personale  e   di quelle  di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Servizi  centrali  del  personale  organizzano  e   coordinano   la    mobilità  interna  e l’attività   professionale  esterna,  prevista   dall’art.  55  della  presente  legge,  sentiti  i  funzionari  dirigenti  o le    istanze  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i   dipendenti,  gli  scambi  possono  essere  autorizzati  dall’autorità    di  nomina  quando  vi  sia  l’accordo  tra  i  dipendenti  ed  i  rispettivi   funzionari  dirigenti.  Per  i  docenti  comunali,  gli  scambi   sono  possibili  per  accordo   tra  i docenti  e   le    rispettive  autorità   di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Nomina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                1. definizione
                            Art.  7  La  nomina    è  l’atto  amministrativo    con    cui  il  dipendente  viene  assunto  a  tempo  indeterminato  e   assegnato  ad  una  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. presupposti
                            Art.  8  22  1  La  nomina    è  subordinata  ai  titoli  di  studio  e  ai  requisiti  di  età,  di  idoneità  e  di  preparazione  contemplati  nella  descrizione    della  funzione  individuale  e    pubblicati    nel  bando  di  concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  presenza  di    candidati  con  requisiti   di    idoneità  equivalenti,   la conoscenza  delle  lingue  nazionali,  del  territorio,  della  cultura  e   delle  istituzioni    del  Cantone  e   della    Confederazione  è  valutata  quale  titolo  preferenziale  per  la    nomina,  in    particolare  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    servizio  svolto    alle    dipendenze  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni    pubbliche  o   private  può  supplire,  a   giudizio   dell’autorità  di    nomina,   alla   carenza   di un  titolo  di    studio  o   di    altri  requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   nomina   può  essere  subordinata  all’esito  di    una  visita  preventiva  da  parte  di un  medico  di fiducia  dell’autorità  di nomina  che  attesti  l’idoneità   psicofisica  del  candidato  allo  svolgimento  della  funzione  per  la    quale   egli  concorre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    somme  di  riscatto  Art.  9  23  Lo  Stato  può    contribuire  al  pagamento  di  eventuali  somme  di  riscatto    nella    misura  massima  del  50%,   se  la nomina  è   nell’evidente   suo  interesse.  Il   pagamento  a   favore  dell’Istituto  di  previdenza  del  Cantone  Ticino  avviene  mediante  versamento   unico  al momento  dell’assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    grado  d’occupazione  Art.  10  24  1  La  nomina   avviene  a   orario   completo   o   parziale,  ritenuto  che  il   grado   di occupazione  non  può  essere   inferiore  alla  metà  dell’orario  completo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  favorisce  l’impiego   a   tempo  parziale,  con  pari  diritti  tra   chi   lavora   con  questa  formula  e  chi  lavora  a  tempo  pieno    (classe  di  stipendio,    indennità,  gratifiche,  riconoscimento    delle  ore  straordinarie,  promozioni,    aggiornamenti).    La  nomina  a   orario    parziale,  se  richiesta,  deve  essere  concessa  quando  le    esigenze   di servizio  lo    permettono;  alle  stesse  condizioni  l’autorità  di    nomina  può  concedere  riduzioni  d’orario   ai dipendenti   già  in servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    lavoro  ripartito  (  job    sharing)  quale    speciale  contratto  di  lavoro    mediante  il   quale    due  lavoratori  assumono  l’adempimento  di un’unica   ed  identica  obbligazione  lavorativa  può  essere   ammesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Al  docente  cantonale  già  nominato  può  essere  concesso  di    ridurre  il   grado   di occupazione  a   meno  della  metà  dell’orario    completo,  conservando  lo  statuto  di  nomina  nella    corrispondente  misura  ridotta,  ritenuto  che  può  essergli  chiesto  per  ogni  nuovo   anno  scolastico  di    optare  tra  riprendere  a  metà  tempo   oppure  perdere   la    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  In  caso  di  pensionamento  parziale  il  dipendente  mantiene  la  nomina  per  il   grado  d’occupazione  residuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. scuole
                            21  Art.   modificato  dalla   L   17.4.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,  297;  precedente  modifica:  BU   2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                195.
                            22  Art.  modificato  dalla  L   7.11.2011;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.   modificato  dalla   L   6.11.2012;   in    vigore  dal   1.1.2013  -  BU  2012,  637;  precedente  modifica:  BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                297.
                            24  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  abrogato   dalla  L   13.12.2017;  in    vigore  dal  1.3.2018  - BU  2018,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11  1  Nelle  scuole  cantonali  la    nomina   è data  per  grado  e ordine  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  docente   può  essere  nominato  anche   quando   le condizioni  siano  adempiute   cumulando  gradi  d’occupazione,  assicurati  in modo  duraturo,  in    diversi  gradi  e ordini  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il   passaggio  dall’incarico  alla  nomina  dei  docenti  cantonali  viene  allestita  una  graduatoria  in  base  ai    criteri  stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  D’intesa  tra   i  Municipi,  può  essere  nominato  il docente  che   raggiunge  la    metà   dell’orario  completo  solo  sommando   gli  incarichi  a   tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di    più  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Concorso
1. in generale
                            Art.  12  26  1  La  nomina  ha  luogo  in    base  ad  un  concorso  pubblicato  nel  Foglio  ufficiale  cantonale  per  la  durata  minima  di 15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  urgenza,  la  durata  del  concorso  può  essere  ridotta  ad    un  minimo  di  8    giorni  dalla  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  giustificati  motivi  e   per  favorire  la  mobilità  interna    l’autorità  di  nomina  può  prescindere    dalla  pubblicazione  del  concorso;   in  questo  caso  deve  indire  un  concorso   interno  aperto  unicamente  ai  propri  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  casi    eccezionali  l’autorità    di  nomina    può  prescindere  dalla    pubblicazione  del  concorso  e  procedere  direttamente  all’assunzione,  ma  ne  deve  dare  una  volta    all’anno    informazione  alla  Commissione  della  gestione  e   delle   finanze  del  Gran   Consiglio;  nel  caso   di  assunzione  diretta  di  docenti  comunali,  l’autorità   di    nomina  deve  informare  i  rispettivi  Legislativi   consortili  e   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. documentazione
                            Art.  13  1  I  candidati   presentano  la    candidatura,  se non  specificato  altrimenti,  in    forma  elettronica  completa  dei  documenti   indicati  nel  bando  di    concorso.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  requisiti  di    idoneità,  di    attitudine   psicofisica  o   di preparazione  possono  essere   accertati,   a   giudizio  dell’autorità  di nomina,  mediante  esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  concorsi  per  i  docenti  comunali  sono  coordinati   dall’autorità  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    preavviso  di  assunzione  Art.  14  1  Il  preavviso  di assunzione  all’intenzione  dell’autorità  di    nomina  è formulato:  a)  i   docenti  delle    scuole    comunali    dai  direttori  sulla  base    di  una  graduatoria  allestita  scolastico;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  b)  i  docenti  delle  scuole    cantonali  dai  direttori  sulla  base  di  una  graduatoria  allestita  dal  competente;  30  c)  gli impiegati   dai  Direttori  dei  Dipartimenti   interessati,  sentiti  i  rispettivi   funzionari  dirigenti  e  servizi  centrali  del  personale.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  competenza  di  conferire  la  nomina  è  stata  delegata  al  Dipartimento    delle  istituzioni    giusta  l’art.  17a   della   presente  legge,   il   preavviso  di    assunzione  è   formulato  dal  Tribunale  di    appello,   dal  Ministero  pubblico  e  dalle  altre  Magistrature  permanenti;  in  questo  caso,  esso  ha  per  principio  carattere  vincolante   quanto   alla  persona  prescelta.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Incarico
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
                            Art.  15  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’incarico    è   l’atto  amministrativo  con    cui    il   dipendente  viene  assunto  per  un    periodo  determinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incarico    è    conferito  secondo    i  presupposti    e    la  procedura  previsti  per  la  nomina.    Il   bando    di  concorso  indica  la    durata  dello   stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2018;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  abrogato   dalla  L   21.6.2018;   in vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Lett.  modificata  dalla  L   22.3.2016;   in vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,   250;   precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                357.
30
                            Lett.  modificata  dalla  L   22.3.2016;   in vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,   250;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                1.
                            31  Lett.  modificata  dalla  L 17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012   -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  reintrodotto   dalla  L   7.5.2013;  in    vigore  dal  1.8.2013  - BU  2013,  317;  precedente  modifica:  BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                297.
                            33  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’incarico   può  essere  rinnovato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   durata  complessiva  dell’incarico  non  può  superare   3   anni;  rimangono  riservati  i casi   di    cui  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Casi  di  applicazione  Art.  16  L’incarico  è   conferito  in    luogo  della   nomina:  a)  il   grado  di occupazione   è inferiore   al    50%;  b)  il   titolare  ha  ottenuto  un  congedo  o   è   occupato  con   altri  incarichi;  c)  in    difetto  di    concorrenti  idonei,  si    debba  ricorrere  a   candidati   sprovvisti   dei  requisiti   di  d)  nelle  scuole    comunali  è   istituito  a   titolo  provvisorio    e  non  è  occupato    da  un  nominato;  e)  un  posto  si    rende  vacante  nel  corso   dell’anno  scolastico;  f)  34  g)  il   personale  in formazione  compreso  quello   in apprendistato.  h)  l’assunzione  è vincolata  alla   durata   effettiva  di    un   progetto.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Procedura  Art.  17  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi    dell’art.  16  lett.  a),    b)  e   d),  segnatamente  per    i  docenti    incaricati    annualmente,    si  può  prescindere  dalla  procedura  di    concorso  per   rinnovare   l’incarico  ai    dipendenti  che  hanno  dato   buona  prova  e   che   confermano   la    loro  disponibilità  entro  un  termine  assegnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  delle  autorità   giudiziarie  Art.  17a  37  1  Per    l’esercizio  delle  competenze    che  spettano  all’autorità    di  nomina,  il   Tribunale  di  appello,  il   Ministero  pubblico  e   le  altre  Magistrature  permanenti  possono     avvalersi  della  collaborazione  del    Dipartimento  delle  istituzioni  o    anche  delegare  le  loro    competenze  in  settori  specifici  a   tale   Dipartimento;  queste   competenze  delegate   vengono  definite  dal  Consiglio   di    Stato,  su  proposta  del  Tribunale   di  appello,  del  Ministero  pubblico  e delle  altre  Magistrature  permanenti,  con  apposito  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   autorità  giudiziarie   devono  attenersi  ai    regolamenti  e   alle  direttive  sulla  gestione  del  personale  emanati  dal   Consiglio  di Stato;  il Consiglio   della  magistratura  vigila  sull’osservanza  di    quest’obbligo.  Capitolo  V  38  Regime  del  rapporto  d’impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodo  di prova  Art.  18  1  I  primi  sei  mesi  di    servizio  sono  considerati   di prova.  Per  i docenti  il   periodo  di    prova   è  di  un  anno  scolastico.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Per   il personale  in    formazione   compreso   quello   in apprendistato   il   periodo   di    formazione  non  è  considerato  quale  periodo  di  prova.    I  primi  sei    mesi,    a   contare  dall’entrata  in  funzione  al  termine  della  formazione  del  personale  di    cui   all’art.  16  lett.  g),   sono  considerati  di    prova.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  prova    non    è  soddisfacente,  l’autorità  di  nomina  può  dare  in  ogni    tempo  la  disdetta  all’interessato  con  preavviso   di    un  mese;  la disdetta  deve   essere   motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Analogo   diritto  di disdetta   spetta  all’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  dubbi,  l’autorità  di nomina  ha  la    facoltà  di    prolungare  il  periodo   di    prova  sino  a   un   massimo  di  un  anno.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  e assegnazione  ad  altra  funzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Lett.  abrogata  dalla  L 17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Lett.  introdotta   dalla  L   17.4.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  introdotto  dalla  L   7.5.2013;   in vigore   dal  1.8.2013  -  BU  2013,  317.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Capitolo   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.3.2014;  in vigore  dal  1.1.2014  - BU  2014,  219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  le esigenze  di    servizio  lo richiedono,  l’autorità  di    nomina  può  trasferire   i dipendenti  da  una  sede   di servizio  ad  un’altra,  nell’ambito   della   stessa   funzione,  o da   una  funzione  ad   un’altra  funzione  adeguata  nella  medesima  sede   di servizio  o in altra   sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   dipendente  viene  trasferito    nel  settore  di  un’altra  autorità  di  nomina,  l’autorità  fino    a    quel  momento  competente  decide  il   trasferimento    d’intesa  con  la  nuova    autorità  di  nomina,  sentiti,  laddove  esistono,   i  servizi  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dipendente  dev’essere  sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione   di    trasferimento  dev’essere  motivata  e   comunicata  tempestivamente  all’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    esigenze    del  dipendente  trasferito,    nella  misura  del  possibile,  devono    essere    tenute  in  considerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Rapporti  speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Collaboratori   personali  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Il  rapporto  d’impiego  dei  collaboratori  personali  dei  Consiglieri  di  Stato  è    legato  al  mandato  elettorale  degli  stessi  ed  è   disciplinato  da   uno   specifico  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Personale  ausiliario  Art.  20  1  Il  personale  stagista,  supplente,  avventizio  e  consimile  è    assunto    quale    personale  ausiliario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    rapporto  d’impiego  del  personale  ausiliario  è   retto    dal  diritto  privato    (art.    319  segg.  CO)  ed  è  disciplinato  da  un  apposito  regolamento.  Capitolo   VI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Valutazione   periodica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  periodica  Art.  21  46  1  L’operato  e il potenziale  di    sviluppo  del  dipendente  devono  essere   valutati  annualmente  dal  proprio  superiore  gerarchico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   disciplina  i particolari   con  apposito  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di  principio  se  al  collaboratore  si  conferma  per  il  secondo  anno  consecutivo  una  valutazione  insufficiente,  allora   l’Autorità   di    nomina  verifica  la possibilità   di offrire   un’altra  funzione  più  semplice  o,  in assenza  di    alternative,  si    dà  avvio  alla   procedura   di    disdetta.  Capitolo  VII  47  Doveri  del  dipendente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Doveri  di  servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dipendenti  agiscono    in  conformità  alle    leggi  e    agli  interessi  dello  Stato,    svolgendo  personalmente  il proprio  servizio  e   dedicandovi   la    loro  intera   attività  lavorativa;  durante   il   tempo  di  lavoro  non   possono  occuparsi   di attività  estranee  alla   funzione.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  svolgono  coscienziosamente  i  compiti  loro  affidati,   contribuendo  con   spirito  di  iniziativa  e   di  collaborazione  al    miglioramento  della  qualità  e   dell’efficienza  del  servizio  alla  collettività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  sono    tenuti  a    partecipare    ai  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  definiti  obbligatori    dal  Consiglio  di    Stato  e sono  disponibili  al    perfezionamento  e alla  riqualificazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  dipendenti  si    aiutano  e   si    sostituiscono  vicendevolmente  nel  loro  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Comportamento
                            Art.  23  1  Il  dipendente  deve  mostrarsi  degno  della  stima  e  della    fiducia  richieste  dalla  sua  funzione  pubblica  e  tenere    un    contegno  corretto  e   dignitoso  sia    nello  svolgimento  della  funzione  stessa  sia  nella   vita   privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   si    comporta   con  tatto  e cortesia  nelle  relazioni  con  il pubblico  e   verso  i  superiori   ed  i  colleghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dalla  L   17.4.2012;   in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dalla  L   7.5.2013;  in    vigore   dal  1.8.2013  - BU  2013,  317.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Capitolo   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46   Art.  modificato  dalla  L 23.1.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  89.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Capitolo   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Funzionari  dirigenti  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  funzionari  dirigenti    organizzano,  dirigono,  coordinano  e    verificano  il  lavoro  dei  loro  collaboratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  contribuiscono  a   promuovere   ed  attuare  tutti  i  provvedimenti  atti  a   migliorare  l’efficienza  e   la  qualità  delle  prestazioni  del  loro  servizio,   assicurandone  il   corretto  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Docenti  Art.  25  Al  docente  è  vietato  ricorrere    a    mezzi    di  correzione  lesivi  della  salute  e    della    dignità  dell’allievo;  sono  in ogni  caso  vietate   le percosse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Occupazioni  accessorie  Art.  26  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’esercizio  di    un’occupazione  accessoria  rimunerata,  anche   se temporanea,  occorre  l’autorizzazione  preventiva  dell’autorità  di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   dipendente  non  può  esercitare  un’occupazione   accessoria  rimunerata  o   non  rimunerata  che  sia  incompatibile  con  la  funzione    o    che  vi  arrechi  pregiudizio,  che    comprometta  l’adempimento  dei  doveri  di    servizio  o   che  costituisca  concorrenza  nel  campo  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  di  nomina  può  subordinare    il   rilascio  dell’autorizzazione    alla    riduzione  temporanea    del  grado  di    occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Cariche  pubbliche  Art.  27  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   esercitare   una  carica  pubblica  il dipendente  deve  ottenere  il   permesso   dall’autorità  di  nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    permesso  deve  essere  negato  quando  dalla  carica  pubblica    derivano  limitazioni  importanti  nell’esercizio  della  funzione;  l’autorità  di    nomina   può  far  dipendere  il   permesso  dal  trasferimento  ad  altra  funzione  o   dalla   riduzione   temporanea  del  grado  di occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Rimangono   riservati  i  casi   di    incompatibilità   stabiliti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Divieto  di  accettare  doni  Art.  28  1  È  vietato  ai dipendenti  di chiedere,  accettare  o   farsi  promettere,  per  sé  o   per  altri,   doni  o  altri   profitti,  per  atti  inerenti  ai    loro   doveri  e   competenze  d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vi  è   violazione  dei  doveri  di    servizio  anche  quando  un  terzo,  complice  il dipendente,  chiede,  accetta  o  si    fa    promettere  doni   o   profitti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Segreto  d’ufficio  Art.  29  1  È  vietato  al dipendente  divulgare   gli affari  di servizio   che  devono  rimanere  segreti   per  il  loro  carattere,  per  le    circostanze  o   in    virtù  d’istruzioni  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   obbligo  sussiste  anche  dopo  la cessazione   del  rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Attività  private  dopo  la cessazione  del  rapporto  d’impiego  Art.  29a  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dopo  la  cessazione    del  rapporto  d’impiego,  le  persone  che  intraprendono  un’attività  privata  dipendente  o   indipendente  non  possono  assumere  mandati   di rappresentanza  nell’ambito   di  pratiche  che   hanno  già   trattato  in    precedenza  come  dipendenti  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questi  casi,   l’autorità  competente  invita  gli  interessati  a   designare   un   altro  rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Deposizione  in  giudizio  Art.  30  1  Senza  il    permesso  dell’autorità  di  nomina  non  è  lecito  al  dipendente  asportare  documenti  d’ufficio  né  deporre  in    giudizio  come  parte,  teste  o perito  giudiziario  su  contestazioni   che  egli  conosce   in    virtù  della  sua   carica   o delle   sue  funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   permesso  è   necessario  anche  dopo  la cessazione  del  rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  può   essere   rifiutata   soltanto   se lo esige  un  preminente  interesse  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Diritti  sulle  opere,   sulle  invenzioni  e   su   altri  beni   immateriali  Art.  31  1  Tutti  i   diritti  sulle  opere,  sulle  invenzioni  e    su  altri  beni  immateriali,    ai  sensi  della  legislazione  federale  in materia  di proprietà   intellettuale,   costituiti  nell’esercizio  della   funzione  o in  relazione  con   quest’ultima,   appartengono  allo   Stato:  a)  essi   siano   il   prodotto  dell’attività  o   degli  obblighi  di servizio  del  dipendente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  introdotto  dalla  L   17.4.2012;   in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  essi   costituiscano  il   risultato  di    esperimenti  ufficiali;  c)  in    caso  di mandati  o   di    attività  accessorie,  l’autorità  se  ne   sia   riservata  la    proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso    in  cui  il  bene  immateriale  ha  notevole  importanza  economica  o    appartiene    allo  Stato  secondo  il   cpv.  1   lett.   c), il   dipendente  ha  diritto  ad  una  equa  indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nello  stabilire  l’indennità  si    deve  tener  conto  se  abbiano  cooperato  altre  persone  al servizio  dello  Stato  e   se  siano  stati  impiegati  impianti  o   materiali   d’esercizio   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Obbligo  di  denuncia,  diritto  di segnalazione   e protezione  Art.  31a  52  1  Il  dipendente  è  tenuto    a    denunciare  alle    autorità  di  perseguimento  penale,  ai  suoi  superiori  o    all’autorità  di  nomina  i  crimini    e    i  delitti    perseguibili  d’ufficio  che  constata  o  gli  sono  segnalati  nell’esercizio  della  sua  funzione;  nel  caso   di    segnalazione  al    suo  superiore  o   all’autorità  di  nomina,  l’obbligo   di denuncia  incombe  ad  essi;  sono  fatti  salvi   gli  obblighi   di  denuncia  previsti   da  altre  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    dipendente  ha  il   diritto  di  segnalare  altre    irregolarità  constatate  o  a  lui  segnalate  nell’esercizio  della  sua  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   segnalazione  deve  essere  indirizzata  all’autorità  di nomina  o al    servizio  da   essa   designato;  per  quanto  riguarda  i  dipendenti  delle    autorità  giudiziarie  oppure  nelle  quali    sono  attivi  magistrati,    la  segnalazione  deve  essere  indirizzata  al Consiglio   della   magistratura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   segnalazione  deve  essere   trattata   in    maniera   confidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   dipendente   che   in buona  fede  ha  sporto   denuncia,  ha  segnalato   un’irregolarità   o   ha  deposto  in  qualità  di    testimone   non  può  per  tale  motivo  essere  penalizzato  sul  piano   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Gran  Consiglio  riceve   annualmente  un   resoconto,  dalle   diverse  autorità  di nomina,  sulle   denunce  e  segnalazioni  ricevute  ai    sensi  dei  capoversi  1   e 3.  Capitolo   VIII  53  Violazione  dei  doveri  di servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Sanzioni  disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  32  54  1  Le  trasgressioni   ai    doveri  di    servizio  sono  punite  con  le    seguenti   sanzioni  disciplinari:  a)  b)   sino  a fr.  3’000.--;  c)  dello  stipendio  fino  ad  un  massimo  del  10%,  durante   un  anno  al massimo;  d)  dall’impiego  con  privazione  totale  o   parziale  dello   stipendio   fino   a   8   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservate  le  disposizioni  contenute  nella    legge  organica  giudiziaria,  in  altre  leggi  e  nei  regolamenti  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Commisurazione
                            Art.  33  Nello  stabilire    i  provvedimenti  disciplinari  si  tiene  conto  della  colpa,  dei  motivi,  della  condotta  precedente,  del  grado  e   della  responsabilità  del  dipendente  come  pure  dell’estensione  e  dell’importanza  degli   interessi  di    servizio  lesi  o   compromessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Autorità  competenti  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di  nomina  è   competente  a   infliggere  sanzioni  disciplinari  agli  impiegati  e  ai  docenti  da  essa  nominati   o   incaricati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può  delegare  tale  competenza  alle   istanze  subordinate   limitatamente  alle  sanzioni  di cui   alle  lettere  a) e   b)  dell’art.  32  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   competenza  a   infliggere  sanzioni  disciplinari  ai docenti  comunali  spetta  ai    Municipi.  Il   Consiglio  di  Stato  può  avocare  a sé questa   competenza,  dandone  al    Municipio  tempestiva  comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  modificato  dalla  L   13.12.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  - BU   2022,  48  e   49;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  253;  BU   2018,  69  e   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Capitolo   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  abrogato   dalla  L   7.5.2013;  in    vigore   dal  1.8.2013  -  BU  2013,   317.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dalla  L 22.9.2020;   in vigore  dal  1.8.2020   -  BU  2020,  348;   precedenti  modifiche:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            297;  BU  2015,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35  ...  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Inchiesta  disciplinare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  36  1  Nessuna   sanzione  disciplinare  può  essere  inflitta  senza   preventiva  inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  dipendente  deve  essere  data  conoscenza   dell’accusa  mossagli   e dei  risultati  dell’inchiesta;  egli  può  farsi  assistere   da  un   procuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tutte  le    sanzioni   devono  essergli  comunicate  per   iscritto  e   motivate,  con  l’indicazione  dei  mezzi  e  dei  termini  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’inchiesta  disciplinare  può  essere  congiunta  con  l’accertamento  ai  fini  dell’azione  contro  il  dipendente  ai    sensi  degli  art.  13-28  della  legge  sulla   responsabilità  civile  degli   enti   pubblici  e   degli  agenti  pubblici   del  24  ottobre   1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Competenza
                            Art.  37  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inchiesta  disciplinare  è   condotta  dall’autorità  competente  per  infliggere   le sanzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   competenza   può   essere  delegata  ad  istanze  subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  confronti  dei  dipendenti  del  Tribunale  di  appello,  del  Ministero    pubblico  e  delle  altre  Magistrature  permanenti,  l’inchiesta  disciplinare  può   essere   affidata   al    Dipartimento  delle   istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Sospensione  in  caso  d’inchiesta  Art.  38  59  1  Se  l’interesse   dell’Amministrazione  o   dell’inchiesta  lo  esige,   l’autorità  di  nomina  ha   la  facoltà  di  sospendere  anche  immediatamente  dalla    carica  oppure  trasferire    provvisoriamente  ad  altra  funzione  il   dipendente  nei  confronti  del  quale  è   stata  avviata  un’inchiesta  disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione  di    sospensione  provvisionale,   debitamente  motivata  e   con  l’indicazione  dei  mezzi  e  dei  termini  di  ricorso,    è  notificata  immediatamente    all’interessato.    Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Municipi,  sentito  l’Ispettorato    scolastico,    decidono  la  sospensione  dei  docenti  comunali.  Il  Consiglio  di  Stato  può    avocare  a  sé  questa  competenza,  dandone  al  Municipio  tempestiva  comunicazione.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Prescrizione,  termini  e   abbandono  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  facoltà  di  punire  disciplinarmente  si  prescrive  in  cinque  anni  a    decorrere  dalla  trasgressione;  in    presenza  di    un  procedimento  penale  riguardante  gli  stessi  fatti,  questo  termine  è  automaticamente  prorogato  fino  ad  un  anno  dalla   crescita  in    giudicato   della   decisione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    decisione  disciplinare    deve  essere  presa  e  comunicata  all’interessato  entro  un  mese  dalla  chiusura  dell’inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  i  presupposti  per   una   sanzione  disciplinare  non  sono  dati,  il   procedimento  formalmente  aperto  dev’essere  chiuso  con  una  decisione  di abbandono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Obbligo   di  notifica  dell’autorità  giudiziaria  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Il  procuratore   pubblico  notifica  all’autorità   di    nomina,  al    più  presto  ma  al    massimo  entro  tre  mesi  dall’apertura  dell’istruzione,  l’esistenza  di  un  procedimento  penale  a  carico  di  un  dipendente,  ad  eccezione  dei  casi   senza   rilevanza   per  la    funzione.  Capitolo   IX  62  Diritti   del   dipendente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Stipendio  Art.  40a  63  I  dipendenti  percepiscono,  per  l’attività  prestata,  lo stipendio,   i  supplementi  e le    indennità  previsti  dalla  legge  sugli   stipendi   e   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Vacanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogato  dalla  L 17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012   -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  modificato  dalla  L   7.5.2013;  in    vigore  dal   1.8.2013   -  BU  2013,  317.
                        
                        
                    
                    
                    
                59
                            Art.    modificato    dalla    L   25.3.2015;  in  vigore  dal  22.5.2015  –   BU  2015,    241;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Cpv.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   348.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore  dal   10.8.2012   - BU  2012,  364.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Capitolo   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  introdotto  dalla  L   17.4.2012;   in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Impiegati
1. In generale
                            64  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  impiegati  hanno  diritto  alle  seguenti   vacanze  annue:  a)  da  20  anni  compiuti  e   sino  a 49  anni   compiuti;  b)  sino  a 20  anni  compiuti  e a   contare  dall’anno   in    cui  compiono   50  anni  di    età;  c)  a contare  dall’anno  in    cui  compiono   60  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga  a   quanto  stabilito  al    cpv.  1,    il   Consiglio  di    Stato  ha  la facoltà  di    determinare  con  apposito  regolamento  le    vacanze   di    quegli  impiegati  che  svolgono   attività  di tipo   particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    casi  particolari  Art.  42  1  Quando  i  giorni  festivi  ufficiali  e   i  pomeriggi  liberi  designati   dall’art.  73  cpv.  1   cadono  in  un  periodo  di    vacanza,  all’impiegato  è   concesso  di    compensarli  con  giorni   di vacanza,  sempreché  non  coincidono  con  sabati  o   domeniche   liberi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  entra    in  servizio    nel  corso  dell’anno  civile  o  chi  lo  interrompe  temporaneamente    a  seguito  dell’ottenimento  di un   congedo  non  pagato  o   per  altra  analoga  circostanza,  ha  diritto  alle  vacanze  proporzionalmente  alla   durata  del  servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  alle   vacanze  si    estingue  il   31  agosto  dell’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    in caso  di  assenze  Art.  43  1  Quando  le  assenze  per  servizio  militare    obbligatorio,  protezione  civile  svizzera  obbligatoria,  servizio  civile  sostitutivo  svizzero,  malattia  o  infortunio  senza  colpa    dell’impiegato  superano  i  due  mesi  nel  corso  dell’anno  civile,   il periodo  delle  vacanze  è ridotto  proporzionalmente  a  tale  eccedenza,  fermo    restando    il  diritto    alla    metà  dei  giorni  di  vacanza  previsti,  se  ha    lavorato  almeno  tre   mesi.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  alle   vacanze  non   viene  ridotto  per   assenze  dovute  a congedo  pagato  di    maternità.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Docenti
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  vacanze    dei  docenti  sono    effettuate    durante  il   periodo  di  chiusura    degli    istituti  scolastici  secondo  il   calendario  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  la    chiusura  degli  istituti,  ai    docenti   può   essere  richiesta  la    presenza  in    sede  o   altrove,  due  settimane  prima  dell’inizio    dell’anno  scolastico    e  due  settimane  dopo  la  fine    per  riunioni,  organizzazione  del  lavoro,  esami,  altre   necessità   dell’istituto,  aggiornamento   e   attività  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Protezione  delle   donne  in  gravidanza  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Le  donne  in  gravidanza  possono  essere  occupate  solo  nell’orario  normale  e  possono  assentarsi  mediante   semplice  avviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Congedi  pagati  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dipendenti  possono  beneficiare  dei  seguenti  congedi  pagati:  a)  affari  sindacali    come  pure  per  la  formazione  sindacale,  al  massimo  12  giorni  lavorativi  nei  limiti  definiti  dal  regolamento  è   concesso    il   cumulo    dei  giorni  di  congedo    su  un  determinato  di membri  dei  comitati;  b)  affari   pubblici  al massimo  12   giorni  lavorativi  all’anno;  c)  il   volontariato   sociale,  per   il volontariato  svolto  nelle  colonie  e   per  il   congedo   gioventù   di    cui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            329e   CO,   al massimo  8   giorni   lavorativi  all’anno;  d)  l’attività   di    sportivo  d’élite,  come  pure  per  la    frequenza   dei  corsi  di Gioventù  e Sport  8   giorni  all’anno;  e)  matrimonio  e   unione   domestica  registrata  8   giorni  consecutivi;  f)  malattia  grave  del  coniuge,  del  partner  registrato,  del  convivente,  dei  figli,  della  madre  e   del  previa  presentazione  di    un   certificato   medico,  massimo  10  giorni   lavorativi  all’anno;  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Nota  marginale  modificata  dalla   L 17.4.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  abrogato   dalla  L   17.4.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                66
                            Cpv.  modificato  dalla  L   5.12.2000;  in    vigore  dal  9.2.2001  -  BU  2001,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Cpv.  abrogato  dalla  L   17.3.2009;  in vigore   dal  12.5.2009  - BU  2009,  203;  precedente  modifica:  BU   2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                104.
                            68  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Lett.  modificata  dalla  L 1.6.2021;  in    vigore   dal  6.8.2021   - BU  2021,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f  bis  )  il  tempo    necessario    all’assistenza    a   un  familiare  o  al  partner    con  problemi  di  salute,  al  dieci   giorni   lavorativi   all’anno  e   tre  giorni  lavorativi  per  evento,  salvo  per  malattia   di  in    età  inferiore  ai 15  anni,  per  il  quale  il  congedo   massimo  per  evento   è   di    5   giorni  lavorativi,  massimo  10  giorni   lavorativi   all’anno,   con  presentazione  di    un  certificato  medico  a   partire  dal  evento   nell’anno  o   in caso  di un  singolo   evento   che  duri   più  di    3   giorni;  71  g)  decesso  del  coniuge,  del  partner  registrato,  del  convivente  o di    figli   5   giorni  lavorativi;  72  h)  decesso  dei  genitori,  di fratelli  o   sorelle   3   giorni  lavorativi;  i)  73  i  bis  )  gravi  problemi   di    salute  di    un  figlio  dovuti  a   malattia  o infortunio  a   un’indennità  di    assistenza  sensi  degli  art.  16n-16s  LIPG,  al    massimo   di    14   settimane.  Il   congedo  può  essere   esercitato  una  volta  sola  o   a   giorni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  l)  nascita  di  figli    o    riconoscimento    di  figli  entro  6    mesi  dalla    nascita  10    giorni    lavorativi  paternità);  75  m)  decesso    di  nonni,  suoceri,  genero,  nuora,  cognati,  nipoti  e    zii  e    per  analoghi  gradi  di  del  partner  registrato  o  del  convivente,  per  matrimonio  di  figli,  fratelli,  sorelle    e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   giorno  lavorativo;  76  n)  trasloco  1 giorno  lavorativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  congedi  di cui  al    cpv.  1 lett.   a),  b),  c), d)  sono  concessi  compatibilmente  con   le    esigenze   di    servizio  e  non  possono  superare,   se cumulati,  un  limite   massimo  di    12   giorni  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  per  ragioni  di    servizio  il   dipendente  non  gode  di    una  o   più  feste  infrasettimanali,   egli  ha   diritto  entro  il   medesimo  mese  al    loro  ricupero   con  altrettanti  giorni  di    congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ai  docenti  può  essere  accordato   fino  ad  un  massimo  di    3 giorni  di    congedo  per  affari  personali   a  condizione  che  le ore   d’insegnamento  perse  siano  ricuperate  nel  corso  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È   considerato  convivente  la  persona  che  vive  sotto  lo  stesso  tetto   intrattenendo  una  relazione  di  coppia  sentimentale,  stabile  e   duratura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    congedo    di  assistenza    deve  essere  esercitato  entro  un  termine  quadro  di  18  mesi.  Il   termine  quadro  decorre  dal  giorno   per  il quale  è   versata  la    prima   indennità  giornaliera.  Se   entrambi  i  genitori  esercitano  un’attività  lucrativa,  ognuno  di loro  ha  diritto  a   un  congedo  massimo  di    sette  settimane.  Possono  concordare  una  ripartizione  diversa  del   congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Congedo   maternità,   parentale  e   allattamento  Art.  47  79  1  In  caso  di    maternità,  la    dipendente  ha  diritto   a un   congedo   pagato  di 16   settimane.   Le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  settimane  possono    comprendere,  dopo  la  14esima  settimana,  anche  un  periodo  di  lavoro    a  tempo  parziale,  almeno   del  50%,  per   un  massimo  di    4   settimane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   congedo  di maternità  inizia   al  più  tardi   al  momento  del  parto;   nell’ambito  di questo   congedo,   2  settimane  al    massimo  possono  essere  effettuate  prima  del  parto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   dipendente  può  beneficiare  in    caso  di    parto  di    un  congedo  non  pagato,  totale  o parziale,  per  un  massimo  di    9 mesi,  estensibile  per  le    docenti  fino  al termine   dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  limiti  stabiliti  dal  cpv.  3, il   congedo  può  essere  concesso  interamente  o   parzialmente   al    padre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   madri   allattanti  possono   usufruire  del  tempo  necessario  per   allattare,  in base  alla  legislazione  federale  sul  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Congedo  per  adozione  Art.  48  80  1  In  caso  di  adozione  di  minorenni  estranei  alla  famiglia,  il   dipendente,  per  giustificati  motivi,  ha  diritto  a   un  congedo  pagato  fino  a   un  massimo  di    16  settimane.   Le  16  settimane  possono  comprendere,  dopo   la    14esima  settimana,  anche  un  periodo  di    lavoro  a   tempo   parziale,  almeno  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50%,  per  un  massimo  di    4 settimane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Lett.  introdotta   dalla  L   26.1.2022;   in vigore  dal  1.7.2021  -  BU  2022,   74.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Lett.  modificata  dalla  L 1.6.2021;  in    vigore   dal  6.8.2021   - BU  2021,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Lett.  abrogata  dalla  L   26.1.2022;  in    vigore   dal  1.7.2021  -  BU  2022,  74;  precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                69.
                            74  Lett.  introdotta   dalla  L   26.1.2022;   in vigore  dal  1.7.2021  -  BU  2022,   74.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Lett.  modificata  dalla  L   26.1.2022;  in    vigore  dal  1.7.2021  -  BU  2022,   74;  precedente   modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                69.
76
                            Lett.  modificata  dalla  L   1.6.2021;  in    vigore   dal  6.8.2021  - BU  2021,  241;  precedente   modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                418.
                            77  Cpv.  introdotto  dalla  L 1.6.2021;  in    vigore  dal  6.8.2021   -  BU  2021,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Cpv.  introdotto  dalla  L 26.1.2022;  in vigore  dal  1.7.2021  - BU  2022,  74.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    adozione,  il dipendente  può  beneficiare  di    un   congedo,  totale  o parziale,  non  pagato  per  un  massimo   di 9   mesi,  estensibile  per  i  docenti  fino  al    termine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  congedi   pagati  e   non  pagati  non  sono   cumulabili  se  entrambi  i  genitori  sono  dipendenti   dello  Stato.  In  questo  caso  essi   possono  comunque  ripartirsi   liberamente  il periodo  di congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Congedo  per  aggiornamento  e   perfezionamento  Art.  49  81  1  Ai  dipendenti  possono  essere  concessi   congedi  pagati  o   non  pagati  per  l’aggiornamento  e  il   perfezionamento   professionale  secondo  le    modalità   definite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Congedi  non  pagati  Art.  50  82  1  L’autorità  di    nomina  può  concedere  al dipendente  nel  corso   della  carriera  un   congedo  totale  o parziale  con  deduzione   di    stipendio  e   relativi  supplementi  e   indennità,   conservando   per   un  periodo  massimo  di 3   anni  la validità  del  rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi    eccezionali,    l’autorità  di  nomina  può  prolungare  la  durata  complessiva  di  un    congedo  parziale  sino   a   6   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Attestato  di servizio  83  Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  ogni  dipendente  che  lascia   il servizio  viene   rilasciato  un  attestato  che  indica  la natura  e  la durata   del   rapporto   d’impiego  e   si    pronuncia  sulle  sue  prestazioni   e sulla  sua   condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A    richiesta  esplicita  del  dipendente,  l’attestato    deve  essere  limitato    alla  natura    e   alla  durata  del  rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L.  Diritti  sindacali  84  Art.  52  1  I  dipendenti  hanno  il diritto   di    affiliarsi  ad  organizzazioni  sindacali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    ammessa  l’esplicazione  di  attività  sindacali  sul    posto    di  lavoro  compatibilmente    con  i  doveri  relativi  alla   funzione   e con  le    esigenze  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            M.  Protezione  della  sfera  personale  Art.  52a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dipendenti  hanno  diritto  al  rispetto  della  loro  dignità  e    della  loro  integrità    fisica  e  psichica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A    tutela  della  loro    personalità,  segnatamente  in  materia    di  molestie  psicologiche    e    sessuali,  il  Consiglio  di    Stato  adotta  le    necessarie  misure  di    informazione  e di    prevenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.  Conciliazione  Art.  53  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  dipendente   al    quale  viene  prospettata   la    disdetta  del  rapporto  d’impiego  al    di fuori  del  periodo  di  prova  può  sottoporre  il   suo  caso,  entro  un  termine  di  15  giorni,  alla  Commissione  conciliativa  per  il   personale  dello  Stato;   il   regolamento   ne  stabilisce  composizione  e   funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  è tenuta  ad  indire,   entro  un  termine  di    15   giorni,   un’udienza   di conciliazione  ed  a  comunicare  al    più  presto  all’autorità   di    nomina  se  le    parti  hanno   raggiunto  un   accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   controversie  relative  a   discriminazioni   ai    sensi   della  legge   federale  sulla  parità   dei  sessi  del  24  marzo  1995  sottostanno   all’esperimento  di    conciliazione  conformemente  alla  legge   di    applicazione  della  legge  federale  sulla  parità    dei  sessi  nei  rapporti  di  lavoro    di  diritto  pubblico  del  24  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’avvio  di    una  procedura  di conciliazione  esclude   l’altra.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Durante  la fase  di conciliazione,  la procedura  di    disdetta  rimane  sospesa;  sono  in    ogni  caso   riservati  i  disposti  dell’art.  60a   cpv.   3.  Capitolo  X  88  Formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Nota  marginale  modificata  dalla   L 17.4.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                84
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 17.4.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  introdotto  dalla  L   17.4.2012;   in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.   modificato  dalla   L   17.4.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,  297;  precedente  modifica:  BU   2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                32.
                            87  Cpv.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore   dal  10.8.2012   - BU  2012,  364.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Capitolo   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Perfezionamento  professionale  Art.  54  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di  Stato  promuove  lo  sviluppo  delle  risorse  umane;  esso   organizza,  a tale  scopo,  la  formazione,  il   perfezionamento    e    l’aggiornamento  professionale  dei  dipendenti,  tenuto  conto  delle  esigenze   della  pubblica  amministrazione   e   dei  dipendenti   stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio    di  Stato    può  subordinare  la  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento  professionale  alla  continuazione  del  rapporto   d’impiego  per  un  determinato  periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento  definisce  le  modalità    di  recupero  dei  costi    in  caso  di  scioglimento    del    rapporto  d’impiego  prima  della  scadenza  del  periodo,  a   richiesta   o per  colpa  del  dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   funzioni  che  richiedono   particolare  preparazione   possono  essere   messe  a concorso   preliminare  interno;  i  prescelti  conservano  durante  la formazione   lo    statuto  precedente  e   non  hanno  diritto  alla  nomina  nella   nuova  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Attività  professionale  esterna  Art.  55  1  Il  Consiglio   di Stato  favorisce  e può  prescrivere,  sentito   il   dipendente,  attività   lavorative  presso  altri  enti,  allo  scopo  di    completare  o   di    aggiornare  le    sue   competenze  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di Stato  decide  quali  prestazioni  debbano  essere  versate  dallo   Stato   nei  singoli  casi,  in  modo  tale  da  integrare  lo    stipendio  e/o  la    previdenza   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dipendente  ha   diritto  di    restare  affiliato  all'istituto  di    previdenza  del  Cantone  Ticino   e   mantiene  il  suo  statuto.  Capitolo   XI  90  Previdenza  e   assicurazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Previdenza  professionale  Art.  56  91  1  I  dipendenti   dello  Stato   sono  affiliati  all’Istituto  di previdenza  del  Cantone   Ticino  secondo  le  disposizioni  del  relativo  regolamento  di    previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  categorie  che  non  sottostanno  alla    presente  legge,  nella  misura    in  cui  i  requisiti  minimi  previsti  dalla  legge  federale  sulla  previdenza  professionale  sono  dati,  valgono  le  disposizioni  del  relativo  regolamento   di    previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Assicurazione  contro  gli  infortuni  Art.  57  Lo  Stato  assicura    tutti    i   dipendenti  contro  i   rischi  dell’infortunio  professionale  e    non  professionale  e   delle  malattie  professionali,  secondo  la    legislazione  federale.  Capitolo  XII  92  Cessazione  del  rapporto  d’impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Cessazione  del  rapporto  d’impiego  Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  La  cessazione   del  rapporto  d’impiego   avviene  per:  a)  dell’incarico;  b)  c)  d)  durante  il   periodo  di    prova;  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Dimissioni  Art.  59  1  Il  dipendente  può  dimettersi  in    ogni   tempo  dalla  sua   carica,  per  la    fine  di    un  mese,  con  il  preavviso  di    tre  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  funzionari  dirigenti  il   preavviso  è   di    sei  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su  richiesta  dell’interessato,   l’autorità  di    nomina  può  ridurre   questi  termini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    rapporto  d’impiego  dei  docenti  cessa  di  regola  il   31    agosto;    le  eccezioni  sono  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94
                        
                        
                    
                    
                    
                89
                            Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Capitolo   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  modificato  dalla  L   6.11.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2012,  637.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Capitolo   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Cpv.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Disdetta
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Presupposti
                            Art.  60  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di  nomina  può    sciogliere    il  rapporto  d’impiego    per  la  fine  di  un  mese  con  il  preavviso  di    tre  mesi,  prevalendosi  di    giustificati   motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   termine  di    preavviso   nei  confronti  dei  dipendenti  con   almeno  15  anni  di    servizio  o 45   anni  di età  è  di 6   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerati  in    particolare  giustificati   motivi:  a)  del  posto  o   della  funzione  senza  possibilità  di trasferimento   o   di    pensionamento  limiti  di  età;    questa  disdetta,    nel  caso  di  necessità  di  scelta    tra    più  dipendenti,  viene  nei  confronti  di  quelli  che  hanno  i  requisiti  e   le  qualifiche    individuali    inferiori  o   il  numero  di anni   di servizio;  restano  riservate  eccezioni   a   dipendenza  degli   oneri  di    famiglia  di altre   fondate  ragioni,  a   definitivo  giudizio  dell’autorità   di nomina;  b)  per  malattia  o infortunio  che  si    protrae  per  almeno  18   mesi   senza  interruzione  o le  ripetute  di equivalente  rilevanza  per   la    loro  frequenza;  c)  o continue  inadempienze  nel  comportamento  o   nelle  prestazioni,  riferite  in particolare  mancato  raggiungimento   degli  obiettivi   previsti;  d)   l’inattitudine  o   la    mancanza  di    disponibilità  nello   svolgimento  del  proprio  servizio;  e)  di    disponibilità  ad  eseguire   un  altro  lavoro  ragionevolmente  esigibile;  f)   ingiustificato  di un   trasferimento  con  assegnazione   ad   altra  funzione  ai  sensi  dell’art.  g)  circostanza  oggettiva  o   soggettiva,  data  la    quale  non  si può  pretendere  in    buona  fede  l’autorità  di nomina  possa  continuare   il   rapporto  d’impiego  nella  stessa  funzione  o   in    altra  adeguata  e disponibile  nell’ambito   dei  posti  vacanti;  h)   meno  del  rapporto  di    fiducia  da  parte  del  Consiglio   di    Stato  nei  confronti  dei  funzionari  dipendono  direttamente  dal   collegio  governativo  o da  parte  di    un  direttore  di    Dipartimento  confronti  di un  direttore  di Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  gravi  violazioni  dei  doveri  di  servizio,  assolutamente    inconciliabili  con    la  funzione  esercitata,  l’autorità  di    nomina  può   disdire   immediatamente  il   rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  di  disdetta  concernenti  i  docenti  comunali  devono  essere   ratificate  dal  Dipartimento  competente,  il   quale  ha  la    facoltà  di    proporre  tale  misura   all’autorità  di nomina;   se  la disdetta   viene  pronunciata  su  proposta  del  Dipartimento  la    ratifica  è   superflua.  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura
                            Art.  60a  1  La  procedura  di  disdetta  è    condotta  dall’autorità  di  nomina,  che    può  delegare  tale  competenza  ad  istanze  subordinate;  nei  confronti  dei    dipendenti  del  Tribunale  di  appello,  del  Ministero  pubblico   e   delle  altre  Magistrature  permanenti,  la procedura   di    disdetta   può  essere  affidata  al  Dipartimento  delle  istituzioni.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   dipendente  dev’essere  sentito  e   può  farsi   assistere  da  un  patrocinatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  la    procedura   di disdetta,  il   dipendente  può  essere  sospeso  provvisoriamente   dalla  carica  e  privato  totalmente  o    parzialmente  dello    stipendio,  se  l’interesse  dell’Amministrazione  o    della  procedura  lo    esige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione  di    sospensione  provvisionale,   debitamente  motivata  e   con  l’indicazione  dei  mezzi  e  termini  di    ricorso,  è notificata  immediatamente   all’interessato.  Il   ricorso  non  ha   effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  Municipi,  sentito  l’Ispettorato    scolastico,    decidono  la  sospensione  dei  docenti  comunali.  Il  Consiglio  di  Stato  può    avocare  a  sé  questa  competenza,  dandone  al  Municipio  tempestiva  comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Prestazioni  dello  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  a cui  il dipendente   ha   diritto   in    caso   di    disdetta  sono  stabilite   dalla  legge  sugli  stipendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Art.  modificato  dalla    L   25.3.2015;  in  vigore  dal  22.5.2015  -  BU  2015,  241;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Cpv.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   348.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Art.  modificato  dalla    L   25.3.2015;  in  vigore  dal  22.5.2015  -  BU  2015,  241;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Cpv.  modificato  dalla  L   7.5.2013;  in    vigore   dal  1.8.2013  - BU  2013,  317.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Nota  marginale  modificata  dalla   L 17.4.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  inoltre  applicabili  le    disposizioni   del  regolamento  di    previdenza  dell’Istituto  di    previdenza   del  Cantone  Ticino.  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Piano  sociale  101  Art.  62  1  In  caso  di  disdette  per  soppressione    di  posti    o    funzioni,  quando  le  conseguenze  legalmente  previste  in materia  di    pensionamento  e liquidazione  risultino   inadeguate  alle  circostanze,  l’autorità  di    nomina  elabora,  d’intesa  con  le    organizzazioni  dei  dipendenti,  un   piano   sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    competenze  finanziarie   del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  dipendenti  ai  quali  è  stata  data  disdetta  per    soppressione  del    posto,  senza  altri  motivi  loro  imputabili,  hanno  diritto    di  priorità,  a    parità  di  requisiti,  nei  concorsi  per  nuovi  posti    indetti  entro  quattro  anni  dalla  medesima  autorità  di    nomina.  102  Art.  63  ...  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Limite   di età  Art.  64  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto   di    impiego  cessa  per  limite   d’età  fra  i  60  e i  65  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    dipendente  che  ha  compiuto  i  58  anni  di  età  ha  diritto  di  chiedere  il   collocamento  anticipato  secondo  il   regolamento  di    previdenza  dell'Istituto  di    previdenza  del  Cantone  Ticino.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   rapporto  d'impiego  cessa  in    ogni   caso  nell'anno  di    compimento  dei  65  anni:  a)  gli  impiegati  alla  fine   del  mese   in    cui  raggiungono  questo   limite  di    età;  b)  i  docenti  il   31  agosto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  sciogliere  il   rapporto    d’impiego  prima  del  compimento  dei  65    anni  di  età    devono  essere  osservati  i  termini  di preavviso  prescritti  dall’art.   59.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   rapporto  d’impiego  può  sussistere  oltre  i  65  anni  solo  a   titolo   eccezionale,  nella  forma   dell’incarico,  ritenuto  un  limite  massimo  di    70  anni   di    età.  Capitolo   XIII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Contestazioni  relative   al rapporto  d’impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Ricorso  al    Consiglio  di  Stato  Art.  65  107  Contro  le    decisioni  delle  istanze  subordinate  e dei  Municipi  è   dato   ricorso   al Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Ricorsi  Art.  66  108  1  Contro  le  decisioni    del    Consiglio  di  Stato    è  dato    ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  del  Tribunale  di  appello,  del  Ministero  pubblico  e    delle    altre  Magistrature  permanenti  è   dato  ricorso  alla  Commissione  di    ricorso  sulla  magistratura.  Sono  applicabili  le    norme  sul  ricorso  al    Tribunale   cantonale  amministrativo  secondo   la    legge   sulla  procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013.  109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    ricorso  alla  Commissione    di  ricorso  sulla  magistratura    è    dato  anche  contro  le  decisioni  del  Dipartimento  delle  istituzioni  prese  su  delega   del  Tribunale  di appello,   del  Ministero  pubblico  o delle  altre  Magistrature  permanenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   ricorso  contro   la    decisione  di disdetta  non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Rimane  riservata  l’applicazione  dell’articolo  91  della  legge  sulla   procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013  in    caso  di disdetta  ingiustificata.  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Cpv.  modificato  dalla  L 6.11.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  637.
                        
                        
                    
                    
                    
                101
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Cpv.  modificato  dalla  L 23.1.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  89.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103    Art.  abrogato  dalla   L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Cpv.  modificato  dalla  L 6.11.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  637.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106    Titolo  del  capitolo  modificato  dalla   L 17.4.2012;   in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                107
                            Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  Art.   modificato  dalla  L   7.5.2013;   in    vigore  dal   1.8.2013  -  BU  2013,   317;   precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23;  BU   2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  Cpv.  modificato  dalla    L   24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -   BU  2013,  472;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  297,  BU   2013,  317  e BU  2019,   55.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  67  ...  111  Art.  68  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  TITOLO   II  Disposizioni  speciali  per   gli  impiegati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Onere  di  lavoro  Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’orario  normale  di  lavoro  è    di  42  ore    settimanali;  sono  riservate    le  disposizioni  dei  regolamenti  speciali  e    di  azienda  per  determinate  categorie,  le  disposizioni  d’urgenza  e    quelle  decise  dal  Consiglio  di    Stato  per  circostanze  straordinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   lavoro  notturno  a   turni  è   compensato  nella  misura   del  10%  in    tempo  libero  o in denaro  secondo  le  modalità  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Lavoro  straordinario
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
                            Art.  70  È  considerato  lavoro  straordinario    quello    che,  ad  esclusione  dei  casi  di  supplenza,  adempie  le seguenti  condizioni   cumulative:  a)  il   normale  orario  settimanale,  b)   al    di fuori   della  normale  fascia  oraria,  c)  o   giustificato   dal  proprio  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Obbligo
                            Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  lavoro   straordinario  deve   rivestire  carattere  eccezionale  e   deve  essere  ricuperato,  in  linea  di    principio,  nella  forma  del  congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  le  circostanze    esigono    un  tempo  di  lavoro    maggiore  di  quello  previsto    dalla  legge,  l’impiegato  è   tenuto  a   prestare  ore  supplementari  nella  misura   in    cui  sia   in grado  di    farlo  e lo    si   possa  ragionevolmente  pretendere   da  lui  secondo  le    regole  della  buona   fede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   ore  di    lavoro  straordinario   effettuate  dagli   impiegati  iscritti  nelle   classi  di stipendio  superiori  alla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  sono  compensate   unicamente  nella  forma  del  congedo.  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   lavoro  straordinario   non   può  in    ogni   caso  superare  le    150  ore  annuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Mansioni  integrative  Art.  72  Se  ragioni  di  servizio  lo  esigono,    all’impiegato    possono  essere    assegnate,  nel  limite  dell’orario  normale    di  lavoro,  oltre  alle  mansioni  derivanti  dall’atto  di  nomina,    altre  mansioni  o  incarichi  senza  che  gli sia  dovuto  compenso  alcuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Chiusura  degli  uffici  Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  uffici   governativi  sono  chiusi   il   sabato,  la domenica  e i  giorni  festivi   riconosciuti;  lo  sono  pure  il   pomeriggio  delle  vigilie   di    Natale   e   di Capodanno,  al mattino  del  mercoledì  delle  Ceneri  e  in circostanze  particolari   per  disposizione  del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    pomeriggio  delle  vigilie  dei  giorni  festivi    riconosciuti,  l’onere  lavorativo    giornaliero  è  ridotto  di  un’ora.  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Alloggio   di  servizio   e   uso   dei  posteggi  Art.  74  1  Per    determinate  funzioni  può  essere  imposto    al  dipendente  l’obbligo  di  risiedere  nell’abitazione  di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   norme  per  l’assegnazione  ai dipendenti  degli   alloggi   di    servizio  e   per  il   calcolo  dei  compensi,   da  dedurre  dallo   stipendio,  come  pure  le indennità  sostitutive  in    caso   di    mancata  assegnazione  degli  appartamenti  di    servizio,   sono   stabilite  dal  Consiglio  di    Stato  mediante  regolamento.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  abrogato  dalla   L   17.4.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112    Art.  abrogato  dalla   L   2.12.2008;  in vigore   dal  27.1.2009   -  BU  2009,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  Art.   modificato  dalla  L   17.4.2012;  in vigore   dal   1.8.2012  -  BU  2012,   297;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                78.
                            114   Cpv.   modificato  dalla  L 23.1.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  89.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Cpv.  modificato  dalla  L 17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Cpv.  abrogato  dalla  L 17.4.2012;   in    vigore   dal   1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Cpv.  modificato  dalla  L 8.11.2005;  in    vigore   dal  1.2.2006  - BU  2006,  27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118    Cpv.  abrogato  dalla  L 17.4.2012;   in    vigore   dal   1.8.2012  -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Uniformi   ed  equipaggiamento  Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato  fornisce    gratuitamente  ai  propri    dipendenti  le  uniformi  e    l’equipaggiamento  personale  obbligatori.  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    equipaggiamento   utile  ma  non  obbligatorio,   lo Stato  può  partecipare  alla  spesa  d’acquisto  fatta  dal  dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Commissioni  del  personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  76  1  Per    agevolare    la  cooperazione    tra  gli  organi  dirigenti  e    il   personale    e  interessare    il  personale  all’organizzazione  razionale  del  servizio,  per  decisione   dei  dipendenti  interessati  possono  essere  istituite  delle   Commissioni  del  personale   nei  diversi  settori  dello   Stato,  nelle  sue   aziende  e  nei  suoi  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato,  sentite  le  organizzazioni  del  personale,  emana    le  norme  particolari  per  l’istituzione  delle  Commissioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Commissioni  rappresentano  i  dipendenti  di fronte  agli   organi  dirigenti  del  rispettivo  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  dipendenti  delle  unità   lavorative  interessate  eleggono  al    loro   interno   i membri   delle   Commissioni  ed  i  loro   supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Attività
                            Art.  77  L’attività  delle    Commissioni  del  personale  è   di  carattere    consultivo;  esse    danno  il  loro  parere  in    particolare  per  quanto  concerne:  a)  e  le  proposte  che  si  riferiscono    alla  semplificazione    e    al  miglioramento  del  e   alla   definizione  degli  obiettivi;  120  b)  circa  le istituzioni  per  il benessere  del  personale,  l’istruzione  professionale   e   gli  c)  di    carattere   generale  concernenti  il   personale  del  servizio  rispettivo;  d)  relativi   all’applicazione  della  presente  legge.  121  TITOLO  III  Disposizioni  speciali  per  i  docenti   e   gli   operatori   scolastici  specializzati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Onere  di  servizio   dei  docenti  Art.  78  123  L’onere  di  servizio  dei  docenti,  oltre  alle  lezioni,  comprende  tutte  le  attività  attinenti  all’insegnamento,  alla   formazione  continua,  alla  conduzione  delle   classi   e   dell’istituto,  nonché  alle  relazioni  con  le diverse  componenti  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Onere  di  insegnamento  dei  docenti  Art.  79  124  1  Nelle  scuole  dell’infanzia,  elementari  e   speciali,  l’orario  settimanale  d’insegnamento  dei  docenti  a  tempo  pieno  corrisponde  all’intero  orario  settimanale  di  lezione  per  gli  allievi,  conformemente  ai parametri  stabiliti  da  leggi   e regolamenti  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  scuole    medie  e    postobbligatorie,  l’orario  settimanale    d’insegnamento  a    tempo  pieno  di  ciascuna  categoria  di    docenti  è   fissato  dal  Consiglio  di    Stato  tramite  un  regolamento  in ore-lezioni,  da  un  minimo  di    24  a un  massimo  di    28.  Per   quei  docenti  che  svolgono  attività  dove  la    presenza  in  sede  prevale   sulla  preparazione  e   lo svolgimento   di lezioni,  esso  può  essere  esteso  o può  essere  applicato  l’orario  settimanale  di    cui   all’art.  69  cpv.  1.  Art.  79a  ...  125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Onere  di  lavoro  degli  operatori  scolastici   specializzati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119    Cpv.  modificato  dalla  L 17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Lett.  modificata   dalla   L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121    Lett.  introdotta  dalla  L 17.4.2012;   in    vigore   dal  1.8.2012   -  BU  2012,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                122
                            Titolo  modificato  dalla  L 22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  - BU  2016,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123    Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  Art.   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal   1.8.2016  -  BU  2016,   250;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            125  Art.  abrogato  dalla   L   17.3.2009;  in vigore   dal  12.5.2009   -  BU  2009,   203;  precedente  modifica:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                104.
                            Art.  79b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’orario  settimanale  degli  operatori  scolastici   specializzati  è   quello  di    cui  all’art.  69  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1;  le vacanze   durante   l’anno  scolastico   sono  quelle   di    calendario,   mentre   quelle   estive   sono  dal  1°  luglio  al    15  agosto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio    di  Stato  definisce  esaustivamente  nei    regolamenti  scolastici  quali    siano  gli  operatori  sottoposti  a   questo  statuto  lavorativo,  inteso    che  gli  altri  mantengono  quello  degli    impiegati    dello  Stato.  Art.  80  ...  127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Attribuzione  agli   istituti  Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  attribuisce  il personale  docente  e   gli  operatori  scolastici   specializzati  ad  ogni  istituto  scolastico  cantonale  sulla    base  del  numero  di  allievi,  dei  piani    di  studio  e    delle  necessità  di  gestione  dell’istituto,  conformemente    ai  parametri  stabiliti  da    leggi  e    regolamenti  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto   provvede  all’equa  ripartizione  delle   ore-lezione  e   degli  altri  compiti  tra   i  suoi  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  può  inoltre    riservare  una  dotazione  di  risorse  per  compiti    generali  che  interessano  più  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Supplenze  129  Art.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  delle  scuole  cantonali    sono  tenuti  a  supplire    gratuitamente  i  loro  colleghi  assenti  per  un  massimo   di 3   ore  di    lezione  settimanali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   norme  che  regolano  le supplenze  nelle   scuole  sono  stabilite  da   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Direttori  e   vicedirettori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  Art.  83  1  Ai  direttori  e ai vicedirettori  delle   scuole  cantonali  si    applicano  le    disposizioni  valide  per  i  funzionari  dirigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  adeguano  il   proprio  orario  di    lavoro  e   le    vacanze  alle  esigenze   dell’istituto  scolastico  da  loro  diretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Compatibilità  con  la    carica  di  deputato   al    Gran  Consiglio  Art.  83a  131  La  funzione    di  docente  di  una  scuola  cantonale  con    un  grado    di  occupazione  fino  al  cinquanta  per  cento   è   compatibile   con  la    carica  di    deputato  al Gran   Consiglio.  TITOLO  IV  Protezione  dei  dati  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistemi  d’informazione  Art.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Servizi  centrali  del  personale  e    l’unità    amministrativa  competente    per  la  gestione  amministrativa  dei  docenti   comunali  sono   gli  organi   responsabili  dell’elaborazione   dei  dati  necessari  alla  gestione     del  personale  e  degli     stipendi.  Essi  gestiscono  sistemi  d’informazione  e  di  documentazione  informatizzati  per:  a)  delle  candidature  ai concorsi   pubblici;  b)  e   l’amministrazione  del  personale;  c)   di statistiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  organi  responsabili  accedono  ai  dati  elaborati    nei  sistemi  d’informazione  in  funzione    delle  necessità  per   l’adempimento  dei  rispettivi  compiti   di    gestione  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  sistemi  d’informazione   possono  contenere   in    particolare   dati  relativi  alla  candidatura,  alla  carriera  professionale,  alle  procedure  amministrative,   agli  stipendi,   alla  gestione  delle  presenze  e assenze,  compresi  dati    personali  meritevoli  di  particolare  protezione,    segnatamente  relativi  alla  sfera
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  Art.   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal   1.8.2016  -  BU  2016,   250;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                297.
                            127    Art.  abrogato  dalla   L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128    Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129    Nota  marginale   modificata  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                130
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131  Art.  reintrodotto  dalla  L 19.11.2018;  in vigore  dal  1.9.2019  - BU  2019,   294;   precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002,  102;  BU   2009,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132    Titolo  modificato  dalla  L 21.6.2018;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  Art.    reintrodotto  dalla  L  21.6.2018;  in  vigore  dal  1.9.2018  -   BU  2018,  337;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            familiare,  allo  stato  di salute,  alle   valutazioni  sulle  prestazioni  e   sul   comportamento   professionali  e  alle  procedure  e   sanzioni   disciplinari  e   penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Centro    sistemi    informativi  e  il  Servizio  informatica  dell’Istituto  delle    assicurazioni    sociali  garantiscono  la    gestione  e la    sicurezza  tecnica  dei  sistemi  d’informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Digitalizzazione  dei  documenti  cartacei  Art.  84a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  Gli  organi  responsabili  possono  digitalizzare  e   riprendere  nei  sistemi  d’informazione  i  documenti  cartacei.  La    copia  digitale  del    documento,  con  le  necessarie  misure  di  sicurezza,    è  presunta  equivalente  all’originale  cartaceo.  In seguito,   l’originale  cartaceo  può  essere  distrutto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  sistematica   di  dati  Art.  84b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  organi     responsabili  possono  trasmettere     regolarmente,  se  del  caso  tramite  procedura  di    richiamo,   i  dati  personali  necessari  all’adempimento  dei  seguenti   compiti   legali:  a)  dirigenti  e  al  personale  espressamente  designato,  per  la  gestione    delle  unità  e   del  personale   attribuiti;  b)  dirigenti   e   al    personale  espressamente  designato,  per  la    gestione  amministrativa  docenti;  c)   di    previdenza   del  Cantone  Ticino,  per  la gestione  della  previdenza   professionale  degli  d)  unità   amministrative  responsabili  del  recupero  di    sussidi  e   della   contabilità  analitica;  e)  sistemi  informativi  e   al    Servizio   informatica   dell’Istituto   delle  assicurazioni  sociali,  per  sviluppo  e il   mantenimento   di    sistemi  informativi   contenenti  dati  dei  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  la    trasmissione  sistematica  di    dati  personali  secondo  altre  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  puntuale  di  dati  Art.  84c  136  Gli  organi  responsabili  possono  trasmettere,  in  singoli  casi,    dati    personali  ad  organi  pubblici  o a   privati  se  è previsto   dalla   legge,  se sussiste  una   necessità  per  l’adempimento  di    compiti  legali  o   se  la    persona  interessata  ha  dato  il   suo  consenso  scritto,  libero  e   informato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  elaborazioni   di  dati  Art.  84d  137  1  Gli  organi  responsabili  possono  elaborare  dati  del   personale  per  scopi  che   esulano   da  quelli  previsti   all’art.   84  cpv.   1,    se  ciò   è   necessario  per  l’adempimento  di compiti  legali  o   in    garanzia  d’interessi  legittimi  dei  dipendenti   o dell’Amministrazione  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   autorità  o   il  servizio  di    cui   all’art.  31a  cpv.   3   possono  elaborare  i  dati   necessari  per  l’esame   della  segnalazione.  138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dati  personali  relativi  alla  salute  Art.  84e  139
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Servizio  medico  del  personale  dell’Amministrazione  cantonale,  come  pure  il   servizio  corrispettivo  dello  IAS  per  la  propria     unità  amministrativa,  sono  gli  organi  responsabili  dell’elaborazione  dei    dati  personali    sulla  salute    dei  dipendenti,  in  particolare  quelli  relativi  alla  valutazione  della  loro  idoneità   lavorativa   e al loro  accompagnamento   medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  possono  comunicare  agli    organi    di  cui  all’art.    84  cpv.  1  unicamente  le  conclusioni  attinenti  all’idoneità  rispettivamente  inidoneità  lavorativa   della   persona   interessata,  al grado,  alla  causa  e alla  durata   dell’inabilità  lavorativa  e eventuali  altre  conclusioni   necessarie  all’assunzione   e  alla  gestione  del  rapporto   d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza  sul  posto  di lavoro  Art.  84f  140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Non  è   ammesso  l’impiego  di  sistemi  di  sorveglianza  nominativa,  durevole  e   in  tempo  reale  della  sfera  privata  o   personale  dei  dipendenti   sul  posto  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   violazione   di norme  comportamentali  sull’uso   delle  risorse  informatiche,  o il relativo   sospetto,  va  costatato  tramite   una   sorveglianza   non   nominativa  dei  dati  raccolti,  o   grazie  ad   indizi  fortuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134    Art.  introdotto  dalla  L 21.6.2018;   in    vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                135
                            Art.  introdotto  dalla  L 21.6.2018;   in    vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136    Art.  introdotto  dalla  L 21.6.2018;   in    vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137    Art.  introdotto  dalla  L 21.6.2018;   in    vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138    Cpv.  introdotto   dalla   L   13.12.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   48.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139    Art.  introdotto  dalla  L 21.6.2018;   in    vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140    Art.  introdotto  dalla  L 21.6.2018;   in    vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   ammessa  l’analisi  nominativa  puntuale   dei  dati  personali  raccolti  tramite  sistemi  di    sorveglianza,  in  caso  di  costatazione  o    di  relativi  sospetti  di  violazione  delle    norme  comportamentali  secondo  il   cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   servizio  responsabile  della  sicurezza  adotta  le misure   tecniche  e organizzative  necessarie  per  prevenire  gli  abusi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  sistemi   di    sorveglianza  o   di controllo,  se  sono  necessari   per  altre  ragioni,  devono  essere  concepiti  e  disposti  in    modo  da  non  pregiudicare  la    salute  e   la    libertà  di    movimento  dei  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  della   documentazione   del  dipendente  pubblico  deceduto  o   scomparso  Art.  84g  141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accesso    all’ufficio  e  alla    postazione  di  lavoro  elettronica  in  caso    di  decesso  o  scomparsa  di    un  dipendente  pubblico   è   disciplinato  mediante  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  sulle  richieste  di    accesso  ai    documenti   personali  o   privati   da   parte  di    terzi  è   dato  ricorso  alla  Commissione  cantonale  per  la protezione  dei  dati  e   la    trasparenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  dei  dati  Art.  84h  142  1  I  dati   dei  candidati  non   assunti  sono   eliminati   dopo  tre   mesi  dal  termine  della  procedura  di  assunzione,  ad  eccezione  della  lettera  di  candidatura  e   dei  dati  anagrafici  ivi  contenuti  che,  in  quanto  corrispondenza  indirizzata  al    datore  di lavoro,  sono  conservati  per  un   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati  personali  dei    dipendenti  possono    essere  conservati    dieci    anni  dalla  fine    del  rapporto  d’impiego.  Altri  dati  possono  essere   conservati  oltre   questo  termine  con   il   consenso   scritto,  libero  e  informato  del   dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  conservati  per   una   durata  di    trenta  anni  ai    fini   di    un’eventuale  riassunzione   i  dati  anagrafici,  l’allocazione  organizzativa,  la    funzione  ricoperta,   l’entrata  in    servizio  e le mutazioni  nella  carriera  del  dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  dati   del  personale  possono  essere  conservati  in    forma  anonimizzata  a scopo  statistico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletivo  Art.  84i  143  Rimangono  riservate  le disposizioni  della  legge  sulla  protezione  dei  dati   personali  del  9  marzo  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  esecutive  Art.  84j  144  Il  Consiglio   di    Stato  disciplina   i  particolari,   segnatamente  i  diritti   e   le modalità  di    accesso  ai  sistemi  d’informazione   tramite  procedura   di    richiamo,  la    digitalizzazione  dei  documenti  cartacei,  le  modalità  di  conservazione,  le  misure  di  sicurezza  dei  dati    e  la  procedura  di  analisi  dei  dati  sull’utilizzo  dell’infrastruttura  elettronica   secondo  l’art.  84f.  TITOLO  V  Disposizioni  transitorie,  abrogative  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Disposizioni  transitorie  Art.  85  1  Con  l’entrata   in vigore  della  presente  legge  gli  attuali  rapporti  di nomina  con  scadenza  quadriennale  o   sesennale    divengono  automaticamente  rapporti  di  nomina  a   tempo  indeterminato  (art.  7).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  rapporti   d’incarico  dei  dipendenti  dello  Stato  soggetti  alla  presente  legge  saranno  adeguati  alla  medesima  al    più  tardi  entro  un  anno  dall’entrata  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  dipendenti  che  usufruiscono  di    un  alloggio  di    servizio  sono  garantiti  i  diritti   acquisiti  fino  all’entrata  in  vigore  della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Disposizioni  abrogative  Art.  86  La  presente  legge  abroga  la  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello    Stato    e    dei  docenti  del   24   novembre  1987.  Sono  inoltre  abrogati  gli  art.   32,  80bis,  81,  84,  123  e 157  della   legge  della  scuola   del  29  maggio   1958,  l’art.  7   della   legge   sugli  onorari  dei  magistrati  del  14   maggio  1973,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  Art.   modificato   dalla  L 26.1.2022;   in    vigore  dal  8.4.2022   - BU   2022,   86;  precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                337.
                            142  Art.   modificato   dalla  L 26.1.2022;   in    vigore  dal  8.4.2022   - BU   2022,   86;  precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                337.
                            143  Art.   modificato   dalla  L 26.1.2022;   in    vigore  dal  8.4.2022   - BU   2022,   86;  precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                337.
                            144    Art.  introdotto  dalla  L 26.1.2022;   in    vigore   dal  8.4.2022   -  BU  2022,   86.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’art.  8   della  legge  generale    sul  registro  fondiario  del  2   febbraio  1933  e   gli  art.    8   e  9   della    legge  cantonale  di    attuazione   della  legge  federale  sull’esecuzione  e   sul   fallimento  dell’8   marzo  1911.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Diritto  suppletorio  Art.  87  Per  quanto  non  previsto  dalla    presente  legge,  si  applicano  le  disposizioni  del  Codice  delle  obbligazioni  quale  diritto  pubblico  suppletorio.  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  ordina  La  legge  sull’ordinamento   degli  impiegati  dello  Stato   e   dei  docenti  del  15   marzo  1995   e le    modifiche  del  15   marzo  1995  della  legge  sugli   stipendi  degli  impiegati  dello   Stato  e dei  docenti   del  5 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1954  sono  pubblicate  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  ed   entrano   in    vigore:  a)  i  dipendenti   di cui  all’art.  1   lett.  a)  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e  docenti  (LORD),  al 1° gennaio  1996;  b)  i  dipendenti   di cui  all’art.  1   lett.  b)  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e  docenti  (LORD),  al 1° settembre  1995;  Norme  transitorie  Le  modifiche  della    legge    sull’ordinamento  degli    impiegati  dello    e    dei  docenti  (LORD)  si  applicano  alle  procedure  avviate  dopo  l’entrata  in    vigore  della  presente  legge.  Pubblicata  nel   BU  1995  ,  237   e   297.