Legge sull’esercizio dei diritti politici
                            Legge  sull’esercizio  dei  diritti   politici  (LEDP)  (del  19  novembre  2018)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  20  aprile  2016  n. 7185  del   Consiglio   di Stato;  visto  il  rapporto  20  settembre  2018  n.  7185R  della  Commissione  speciale  Costituzione  e  diritti  politici;  visto  il   rapporto  aggiuntivo   13  novembre  2018  n.    7185RA  della  Commissione  di    redazione,  decreta:  TITOLO   I  di  applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione;  definizione  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  si    applica   alle   votazioni  e   alle  elezioni   popolari  cantonali  e   comunali,  all’esercizio  del  diritto  di  iniziativa    e   di  referendum  in  materia  cantonale  nonché    alla  domanda  di  revoca  del  Consiglio   di    Stato  e   del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si    applica   alle  votazioni  popolari  federali,  all’elezione  del  Consiglio  nazionale  e all’esercizio  del  diritto  di    iniziativa  e   di    referendum  in    materia  federale,  riservate  le disposizioni  della  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   votazione  o   elezione  cantonale  ai    sensi   della  legge  quella  che  ha  luogo   nell’intero  Cantone   o   nel  Circolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   presente  legge  si    applica  anche  alle  votazioni  consultive,  riservate  le    leggi  speciali.  TITOLO  II  Diritti  politici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  materia  comunale  Art.  2  Ha  diritto   di    voto  in    materia  comunale:  a)    cittadino    svizzero    di  diciotto  anni  compiuti,  domiciliato  da    tre  mesi    in  un    Comune  del  b)    cittadino  ticinese  all’estero  di  diciotto  anni  compiuti  il  cui  Comune  di  voto  ai  sensi  della  federale   è nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  materia  cantonale  Art.  3  Ha  diritto   di    voto  in    materia  cantonale:  a)   cittadino  svizzero  di    diciotto  anni   compiuti,   domiciliato   da  cinque   giorni   in    un   Comune  del  b)    cittadino  ticinese  all’estero  di  diciotto  anni  compiuti  il  cui  Comune  di  voto  ai  sensi  della  federale   è nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  in  materia  federale  Art.  4  Ha  diritto   di    voto  in    materia  federale:  a)   cittadino   svizzero  di    diciotto  anni  compiuti   con  domicilio  politico  in    un  Comune  del  Cantone,  sia   in possesso  dei  diritti  politici  e   non  li eserciti  in    nessun   altro  Cantone;  b)   cittadino   svizzero  all’estero  di  diciotto   anni  compiuti  il cui   Comune   di voto   ai sensi   della  federale   è nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catalogo  elettorale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  tiene  il   catalogo  elettorale  degli  aventi  diritto  di  voto  in  materia  federale,  cantonale  e   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    catalogo    elettorale  è   tenuto  in  forma    elettronica  ed  è   costantemente    aggiornato  fino    al  quinto  giorno  prima  di    ogni  votazione   o   elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  aventi  diritto  di voto  nel   Comune  hanno  diritto  di    consultare   il   catalogo   elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    regolamento  disciplina    la  forma,  il   contenuto,  i  modi  di  consultazione    e    la  conservazione  del  catalogo  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  iscrizione   e   radiazione  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avente  diritto   di    voto  è   iscritto  nel  catalogo  elettorale  del  Comune  di    domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    cittadino  svizzero  all’estero  è  iscritto  nel  Comune  di  voto  determinato  secondo    la  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nessun  cittadino  può   essere   radiato  dal  catalogo  elettorale  di    un  Comune  se  non  risulta   iscritto  in  quello  di    un  altro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dell’iscrizione   e   della  radiazione  viene   data   comunicazione  scritta  al    cittadino  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  cambiamento   di domicilio  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  di    cambiamento   di    domicilio,   il termine  di    attesa  per   l’acquisto  del  diritto  di voto  in  materia  comunale  e   cantonale  decorre   dal  giorno   in  cui  il   cittadino  si    annuncia  al  Municipio  del  Comune  dove  intende  domiciliarsi  sottoscrivendo  la    notifica  di arrivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   cittadino  che  cambia  domicilio  nel  Cantone,  durante  il   termine  di    attesa  esercita  il   diritto  di voto  nel  Comune   del  precedente  domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pubblicazione  Art.  8  Il   Municipio,  riservata   la    delega   ai servizi  dell’amministrazione   comunale,  pubblica:  a)  elettorale  aggiornato  al 31  dicembre  ogni  anno   durante   tutto  il mese  di gennaio,   negli  di  apertura  della    cancelleria    comunale,  con  avviso    all’albo    comunale;  la  pubblicazione  i  cittadini  che  acquisiscono  il diritto   di    voto  nell’anno   per  il   quale   il   catalogo  è   allestito;  b)   variazione  del  catalogo  elettorale  per  un  periodo   di quindici  giorni  all’albo   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  eleggibilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elezioni  cantonali  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  elezioni  cantonali  è   eleggibile  ogni  cittadino  svizzero  di    diciotto  anni  compiuti;  sono  riservate  le norme  sull’ineleggibilità  e   sull’esclusione   dai  diritti  politici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’eletto  non  domiciliato   in  un  Comune   del  Cantone  deve  prendervi  domicilio  entro  tre   mesi  dalla  pubblicazione  dei  risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   mancato  rispetto  del  termine   comporta  la decadenza  dalla  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  elezioni  comunali  Art.  10  Nelle  elezioni  comunali  è  eleggibile  ogni    cittadino  svizzero  di  diciotto  anni  compiuti  domiciliato  da  tre  mesi   nel  Comune;  sono   riservate  le    norme  sull’ineleggibilità   e sull’esclusione   dai  diritti  politici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ineleggibilità
                            Art.  11  1  È  ineleggibile  il   cittadino  condannato  alla  pena  detentiva  o  alla    pena    pecuniaria  per  crimini  o    delitti  contrari  alla  dignità  della  carica;  la  disposizione  non    si  applica  all’elezione  del  Consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’accertamento  dell’ineleggibilità  sono  determinanti   le  condanne  che  figurano  nell’estratto  del  casellario  giudiziale  ai sensi  dell’articolo  371  del  Codice   penale  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   o, nelle  elezioni  comunali,  il Municipio  decide   sull’ineleggibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esclusione  dai  diritti   politici  Art.  12  Sono  escluse  dai  diritti  politici  le  persone  che  a  causa  di  durevole  incapacità  di  discernimento  sono  sottoposte  a   curatela  generale  o   sono  rappresentate  da  una  persona  che   hanno  designato  con   mandato  precauzionale.  TITOLO  III  Esercizio  del   diritto  di  voto  Capitolo  primo  Luogo   di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  13  1  Il  cittadino  esercita  il   diritto  di  voto  nel  Comune    di  domicilio  nel  caso    di  cittadino  svizzero  all’estero,    nel  Comune  di  voto  definito  dalla    legislazione  federale,    riservate  le  eccezioni  stabilite  dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  attribuisce   l’avente   diritto   di    voto  a   un  ufficio  elettorale;  esso   può  consentire  l’esercizio  del  diritto   di  voto  in  un  altro  ufficio  elettorale,  purché,  nel  caso   siano  istituiti   circondari  elettorali,  il  voto  sia  computato   nel  circondario  elettorale  cui  è   attribuito  l’avente   diritto  di    voto.  Capitolo   secondo  Convocazione  delle  assemblee
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  per   le    votazioni   o   le elezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  cantonali  e federali  Art.  14  1  Il  Consiglio   di    Stato  convoca  le assemblee  dei  Comuni   mediante  decreto  pubblicato  nel  Foglio  ufficiale:  a)  le    votazioni,  al più   tardi  trenta  giorni  prima   del  giorno  della   votazione;  b)  le    elezioni,  al    più  tardi  sessanta  giorni  prima  del   giorno  dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   decreto  indica  lo    scopo   della  convocazione  e   la    data  delle  operazioni  di    voto  e,    in    caso  di    elezione,  il  numero    dei  candidati  da  eleggere  e   il  termine  di  presentazione  delle  proposte    di  candidati  e   la  documentazione  da  depositare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Municipio  pubblica  all’albo  comunale  almeno  trenta  giorni  prima  del  giorno    della    votazione    o  dell’elezione  la    data,   l’ora  e il luogo  delle   operazioni  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  mesi  di luglio  e di    agosto  non  possono  avere  luogo  elezioni  o   votazioni   in materia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di    Stato  fissa   la    data  di convocazione  delle  assemblee  coordinandola  con   altre  votazioni  o  elezioni;  di    regola  alle  elezioni  non  vengono  abbinate   votazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  comunali  Art.  15  1  Il  Municipio  convoca  l’assemblea   mediante  risoluzione   da   pubblicare  all’albo   comunale:  a)  le    votazioni,  al più   tardi  trenta  giorni  prima   del  giorno  della   votazione;  b)  le    elezioni,  al    più  tardi  sessanta  giorni  prima  del   giorno  dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   risoluzione  indica   lo scopo  della  convocazione,  la data,  l’ora,   il   luogo   delle  operazioni  di voto  e,  in  caso  di    elezione,  il   numero  dei  candidati  da  eleggere,   il   termine  di    presentazione  delle   proposte  di  candidati  e   la    documentazione  da  depositare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  mesi  di luglio  e di    agosto  non  possono  avere  luogo  elezioni  o   votazioni   in materia  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Municipio  fissa    la  data    di  convocazione    dell’assemblea  coordinandola  con    altre  votazioni    o  elezioni;  di    regola   alle  elezioni  non   vengono   abbinate  votazioni.  Capitolo   terzo  Locali   di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Edifici  e   locali  di voto  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  operazioni   di  voto  e   di    spoglio   si    svolgono  nella  sede  del  Municipio  o in altri  edifici  pubblici  designati  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   ufficio  elettorale  deve  disporre  di    almeno  una  cabina  e   di un’urna  di    voto.  Capitolo  quarto  Materiale   di voto
                        
                        
                    
                    
                    
                Preparazione
                            Art.  17  1  L’autorità  competente  per  la votazione  o   l’elezione  prepara   il   materiale  di voto  e se ne  assume  i  costi,   riservato   il   capoverso  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   materiale  di    voto  messo  a   disposizione  dal  Cantone   è pagato  da   questo;  le    spese  di invio   sono  assunte  dal  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  votazioni,  il   materiale  di  voto  comprende    le  schede  e  i   testi  posti    in  votazione  con  le  spiegazioni,  le    quali  devono  essere   redatte  in    modo  succinto   e   oggettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nelle  elezioni,   il   materiale  di    voto  comprende   le schede  e   le istruzioni  sulle  modalità  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di    Stato   e   il   Municipio  custodiscono  il   materiale   di    voto  in modo  sicuro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato   può  emanare  ulteriori   prescrizioni  sul  materiale   di    voto  e   sulla  sua  custodia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Invio
                            Art.  18  1  La  cancelleria  comunale    invia  al  domicilio  di  ogni  avente    diritto  di  voto  il   materiale    di  voto  in modo  che  questo  lo  riceva  al minimo   tre  e   al  massimo  quattro   settimane  prima  del   giorno  della  votazione  o dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  elezione  del  Sindaco  o  di  turno  di  ballottaggio,  il   termine  minimo    del  capoverso  1  è  ridotto  a   dieci   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  quinto  Operazioni  di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giorni  e   orari  di  voto  Art.  19  1  Le  operazioni  di voto  hanno  luogo  la    domenica  dalle  ore   10.00   a   mezzogiorno;  gli  uffici  elettorali  possono  essere  aperti  a   partire  dal  giovedì  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   stabilisce   i  giorni  e   gli  orari  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   può  fissare  degli  orari  minimi  di    apertura  degli   uffici  elettorali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  ai    locali  di  voto  Art.  20  1  Durante  le  operazioni  di  voto,  l’accesso  ai  locali  di  voto  è   consentito  solo  agli  aventi  diritto  di    voto   per  il tempo  necessario  per   esercitare   il loro   diritto,   ai    membri  degli  uffici  elettorali,   ai  loro  ausiliari  e   ai    delegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  locali  di    voto  e   negli  accessi  ad  essi  è   vietata  qualsiasi  attività  di propaganda.  Capitolo  sesto  Esercizio  del  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voto  di  persona   all’ufficio   elettorale  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avente  diritto  di    voto,  prima  di    deporre   di    persona  la    scheda  nell’urna,  presentandosi  all’ufficio  elettorale,  dichiara   e,  se  necessario,  documenta  la    propria   identità  e   consegna   la    carta  di  legittimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  elettorale  provvede  affinché  vi    sia  a disposizione  sufficiente  materiale  di  voto  e   affinché  l’elettore  possa  compilare  la    scheda  in    una  cabina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voto  accompagnato  Art.  22  L’avente  diritto   di    voto  che  per  evidente  incapacità  fisica  non  è   in grado  di    esprimere  il  voto  da   solo   può  essere  autorizzato  dall’ufficio  elettorale  a   farsi  accompagnare  in    cabina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voto  per  corrispondenza  Art.  23  1  Il  voto  per  corrispondenza   è   esercitato  mediante  l’invio  alla   cancelleria  comunale  delle  schede  votate,  riposte  nelle  apposite   buste,   e   della   carta  di    legittimazione  compilata  e   firmata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    voto  per  corrispondenza  può  essere  esercitato  anche  consegnando    la  busta    alla  cancelleria  comunale  o,    laddove  il   Comune  la    prevede,  deponendola  nella  cassetta  delle   lettere  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voto  elettronico  Art.  24  1  Il  Consiglio  di  Stato  può,  con  l’autorizzazione  del  Consiglio  federale  e   d’intesa  con    i  Comuni  interessati,  ammettere  la  sperimentazione  del  voto  elettronico,    limitandola  sotto  il  profilo  territoriale,  temporale   e   materiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   voto   elettronico  è ammesso  se  sono  prese  tutte  le misure   efficaci   e   adeguate  volte  a garantire  che:  a)  partecipare   allo  scrutinio  soltanto  gli  aventi  diritto  di voto   (controllo   della  legittimazione  voto);  b)  avente  diritto   di    voto   disponga  di un  solo  voto  e possa  votare  soltanto   una  volta  (unicità  voto);  c)    non  possano    intercettare,    modificare    o    deviare  in  modo  sistematico    ed  efficace    voti  per  via  elettronica  (garanzia  dell’espressione  fedele  e sicura  della  volontà  popolare);  d)    non    possano  venire  a    conoscenza    del  contenuto  di  voti    espressi  per  via  elettronica  del   voto);  e)   essere   escluso  qualsiasi  abuso  sistematico  (scrutinio  conforme  alle  norme).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni  emanate  dalla  Confederazione  in  materia  di  voto  elettronico  si  applicano  per  analogia  anche  alle  votazioni  e elezioni  del  diritto  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  emana  le  norme  di  applicazione.    Esso  può  derogare  alle  disposizioni  della  presente  legge  laddove  necessario  tenere  conto  delle  particolarità  del  voto  elettronico  e   delle  disposizioni  federali.  Capitolo   settimo  Espressione   del  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                Votazioni
                            Art.  25  Il   voto  si    esprime   con   la    formula  «sì»  o   «no»  nelle  lingue  nazionali;   nel  caso  di    votazioni  con  domanda  sussidiaria  o   varianti,  il regolamento   ne  disciplina  le    modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elezioni
                            a)  in  generale  Art.  26  1  L’elettore  vota  apponendo  una    croce  nella  casella  che    affianca  il   nome    dei  candidati  prescelti  e,  nelle  elezioni  con  il sistema  proporzionale,  nella  casella  che  affianca  la    denominazione  della  lista;   la    scheda   intestata  è   valida  anche  se  non  è   espresso  alcun  voto  preferenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  scheda  il   numero    massimo  dei  voti    che  l’elettore  può  esprimere    è  uguale    al  numero  dei  seggi  da  attribuire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  con  il   sistema  proporzionale  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  il   voto  espresso  a favore  di una  lista,   è   attribuito  un  voto  a tutti  i  candidati  di    questa  lista;  nel  caso  di    scheda   non  intestata,  per  ogni   voto  preferenziale  espresso,  viene  attribuito  un  voto  non  emesso   alla  lista   di    appartenenza  del  candidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elettore  può  rinunciare   ad  attribuire   il voto  alla   lista;   in    questo  caso   la    scheda  è   valida  purché  sia  espresso  almeno  un  voto  preferenziale  a   un  candidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   scheda  intestata   a   più  liste   è   valida  e considerata  quale  scheda  senza  intestazione   purché  sia  espresso  almeno  un  voto  preferenziale  a   un  candidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  in una   scheda  intestata  a   una   lista  il numero   di    voti  preferenziali  supera  il numero  massimo,   i  voti  preferenziali  sono  annullati.  TITOLO   IV  Uffici  elettorali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e funzionamento  Art.  28  1  L’ufficio  elettorale  si   compone  di    un  presidente,  di due  membri  e di    tre   membri  supplenti,  designati  dal  Municipio  avuto  riguardo  della    rappresentanza  dei  gruppi  politici  tra    gli  iscritti  nel  catalogo  elettorale    comunale;  in  caso  di  necessità  il  Municipio  può  fare    capo    a    funzionari  del  Comune,  anche  se  non  iscritti  nel  catalogo  elettorale  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  le operazioni  di    voto  devono  essere   presenti   almeno  due  membri  dell’ufficio  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   cariche  sono   obbligatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  disciplina   il funzionamento  dell’ufficio   elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero;  ufficio  elettorale  principale  Art.  29  1  Il  Municipio  fissa,  risoluzione   da  pubblicare  all’albo  comunale   almeno  trenta  giorni  prima   dell’elezione  o della  votazione,  il numero  e   la    composizione   degli  uffici   elettorali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  elezioni  con   spoglio   cantonale  il numero   degli  uffici  elettorali  è   stabilito  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  Comuni  con  più  uffici,   il Municipio  designa  l’ufficio  elettorale  principale  cui  incombe  di    stabilire  il  risultato  complessivo  del  Comune  e   di    modificare  eventuali  manifesti   errori  di    conteggio  dei  voti,  ripetendo,  qualora   fosse  necessario,   lo spoglio   delle   schede.
                        
                        
                    
                    
                    
                Delegati
                            Art.  30  1  In  caso  di    elezione,   i  proponenti  di ciascuna  lista  o   candidatura  hanno  diritto  di designare  un  delegato  che  partecipa  alle  attività  dell’ufficio  elettorale  e un  supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    votazione,  il   diritto  è   conferito  ai    comitati   di    sostegno   costituitisi  per   l’occasione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   nome   del   delegato  e   del  supplente  deve  essere  notificato  al    presidente  dell’ufficio   elettorale  per  il  tramite  del   Municipio  al    più  tardi  dieci   giorni   prima  del  giorno  della   votazione   o   dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Può   essere  designato  quale   delegato   chi  è   iscritto   nel  catalogo  elettorale  nel  Comune;   in caso   di  elezione  o   votazione   cantonale,  può  essere  designato  quale  delegato  chi  ha   diritto  di    voto  in materia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  delegati  hanno  diritto    di  rilevare  eventuali    irregolarità  e  di  far    figurare  nel  verbale  le  loro  osservazioni  e   contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  31  1  L’ufficio  elettorale  dirige    i  lavori  preparatori  e  le  operazioni    di  voto  e  di  spoglio    nel  Comune,  assicura   la    regolarità  di    tali  attività,   custodisce  il materiale  di    voto  in modo  sicuro,   decide  sulle  questioni  che  gli  vengono  sottoposte  dai  delegati   e   si    pronuncia   sulla  validità  delle  schede;   le  decisioni  sono  prese  a maggioranza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  elettorale   può  delegare  i  lavori  preparatori   a   funzionari  del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficio  elettorale    tiene    il  verbale  delle    operazioni  di  voto  e  di  spoglio  e    allestisce    l’elenco  dei  votanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservate  le    competenze  degli  uffici  cantonali   di spoglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’ufficio  elettorale  può  chiedere,  per  il mantenimento  dell’ordine,   l’assistenza  degli  uscieri  e   degli  agenti  comunali  e se  necessario  della   polizia  cantonale.  TITOLO  V  Spoglio   e accertamento  del  risultato
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  votazioni,   nelle  elezioni   con   il sistema  maggioritario  e nelle  elezioni  del  Consiglio  nazionale  lo    spoglio  è effettuato  dal  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  altri  casi   lo    spoglio   è   effettuato  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dal  momento   in    cui  rientrano  le buste  di    trasmissione,  l’ufficio  elettorale  le può  aprire  per  registrare  l’avente  diritto   di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    mattina  della  domenica  del  voto,  l’ufficio  elettorale  può  aprire  le  buste  di  voto  contenenti  le  schede  e,    quando  prescritto,  numerare  le schede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lo   spoglio  avviene  a   porte  chiuse  da  mezzogiorno  della  domenica  del  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato   può  emanare  disposizioni  sulle   operazioni  di    spoglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  dell’ufficio   elettorale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  nelle  votazioni  e nelle   elezioni  con  spoglio   comunale  Art.  33  1  Dopo  la chiusura  delle   operazioni  di voto,  a)  elettorale:  –  effettua   lo spoglio  delle  schede;  –  adotta  le    decisioni  di sua   competenza;  –  stabilisce  i  risultati;  –  redige  il   verbale  delle  operazioni  di    voto  e   di    spoglio;  –  consegna  il   verbale  e il   materiale   di    voto  al    Municipio;  b)  elettorale  principale,  sulla  base   dei   verbali  degli  uffici  elettorali:  –  stabilisce  il   risultato  complessivo  nel  Comune;  –  redige  il   verbale;  –  stabilisce  la    graduatoria   dei  candidati   e   proclama   gli eletti;  –  nel  caso  di  elezioni  e  votazioni  federali  e   cantonali,  comunica  immediatamente  i  risultati  nelle  modalità  stabilite  dalla  Cancelleria   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    votazioni  comunali  e di    elezioni  comunali  con  il  sistema  maggioritario,   l’ufficio  elettorale  ordina  la    pubblicazione   dei  risultati  all’albo   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri   casi  di votazione  o   elezione  con  spoglio  comunale,   trasmette   un   esemplare  originale  del  verbale  all’autorità  designata  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  è designato  un   ufficio   elettorale  principale,   questo  si    occupa  della  comunicazione   dei  risultati  alla  Cancelleria  dello  Stato  e   delle   incombenze  dei  capoversi  2 e   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nelle   elezioni  con  spoglio  cantonale  Art.  34  1  L’ufficio  elettorale  conta  le    schede,  verificandone   la corrispondenza   con   il   numero   degli  elettori,  le    numera,  segnala  le    schede  non  regolari   e   redige  il verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  elettorale  trasmette  un  esemplare    originale  del  verbale,  l’elenco  dei  votanti    e   le  schede  votate  all’autorità  cantonale   competente  per   lo    spoglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  esemplare  originale  del  verbale  viene   trasmesso  al    Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e compiti  dell’ufficio  cantonale  di  spoglio  Art.  35  1  Gli  uffici  cantonali  di  spoglio  si  compongono  di  un  presidente,  che  deve  essere  un  magistrato  dell’ordine  giudiziario,  e di due  membri;   il   Consiglio  di  Stato  fissa  il   numero  degli   uffici  cantonali  di    spoglio  e ne   designa  i  componenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  candidati  non  possono  far  parte   degli   uffici   di spoglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficio  cantonale  di spoglio:  –  i  verbali  degli  uffici  elettorali;  –   lo    spoglio   delle  schede;  –  il   verbale  delle  operazioni  di    spoglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   ogni   altra  modalità  di    funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36  Ad  eccezione  dei   casi  di  competenza   dell’ufficio  elettorale  (art.   33  cpv.   2)  e   dell’Ufficio  cantonale  di    accertamento  (art.  37  cpv.  1),  il   Consiglio   di Stato:  –  i  risultati;  –   elezioni  stabilisce  la    graduatoria  dei  candidati   e   proclama  gli  eletti;  –  le    credenziali;  –  i  risultati   nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  cantonale  di  accertamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  37  1  Nei  casi  di  votazione  sulla  domanda    di  revoca    del  Consiglio  di  Stato,  di  elezioni    con  spoglio  cantonale    e  di  elezione  complementare    del  Consiglio  di  Stato,    l’Ufficio    cantonale    di  accertamento  è   costituito  alla   sede  del  Governo  da  tre  giudici  e uno  o più  supplenti   del  Tribunale  di  appello  da  esso  designati  e   fa    capo   al personale  indicato  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    composizione  dell’Ufficio  cantonale  di  accertamento  è   pubblicata  nel  Foglio  ufficiale    almeno  trenta  giorni  prima  dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    elezione,  i  proponenti  di ciascuna   lista   hanno  diritto  di    designare  un  delegato  che  assiste  alle  attività  dell’ufficio  e un  supplente;  il   rappresentante  della  lista  notifica  il   nome  del  delegato   e del  supplente  all’Ufficio  cantonale  di    accertamento  al    più  tardi  dieci  giorni  prima  del  giorno  dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  delegati  hanno  diritto    di  rilevare  eventuali    irregolarità  e  di  far    figurare  nel  verbale  le  loro  osservazioni  e   contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  Art.  38  L’Ufficio  cantonale  di    accertamento:  –  sulle  operazioni   di spoglio;  –  sulle  questioni  che  gli  vengono  sottoposte  dagli  uffici  cantonali   di spoglio  e   dai  delegati;  –  i  risultati;  –  il   verbale  delle  operazioni  di    spoglio;  –    elezioni  con  il   sistema  proporzionale    esegue  la  ripartizione  dei  seggi  tra  le  liste    e   tra    i  elettorali;  –  la    graduatoria   dei  candidati   e   proclama   gli eletti;  –   elezioni  cantonali  e   nella   votazione  sulla   revoca  del  Consiglio  di Stato  pubblica   i risultati  Foglio   ufficiale;  –   elezioni  comunali  ordina  la pubblicazione  dei  risultati   all’albo  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Computo  dei   voti  nelle  elezioni  con  il   sistema  proporzionale  Art.  39  1  Per   ogni   lista  è   calcolato  il numero   di    voti,  costituito  dalla   somma  dei  voti  emessi  e dei  voti  non  emessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  voti   emessi   sono  costituiti  dalla   somma:  –   voti   preferenziali  espressi  a favore  dei  candidati  della  lista;  –   voti   attribuiti   a   tutti  i  candidati   della  lista  sulla  scheda  intestata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  voti   non  emessi  sono  costituiti  dalla  somma:  –   voti  preferenziali  spettanti  alla   lista  che   non  sono  stati  espressi;  per  le    liste  incomplete,  cioè  un  numero  di candidati   inferiore  al    numero  degli  eleggendi,  ai    fini   del  computo   dei  voti  non  viene  considerato  inoltre,  per  ogni  scheda,  il numero  dei  candidati  che  non  sono  stati  –   voti   attribuiti   alla   di    appartenenza  del  candidato  votato  sulla  scheda  non  intestata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  ogni  candidato   è   calcolato  il numero   di    voti,  costituito  dalla  somma:  –   voti   preferenziali  attribuiti  al    candidato;  –   voti   attribuiti   al    candidato  sulle  schede  intestate   alla   sua  lista  di    appartenenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    scheda    ha    valore  pari    al  doppio  del  numero    dei  seggi;  il   valore  della    scheda  non  intestata  è  ridotto  del  numero  dei  voti  non  espressi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Schede  non  computabili  Art.  40  Le  schede  bianche  e   le  schede  nulle    non  sono    computabili  per  la  determinazione  del  risultato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nullità  delle  schede  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  nulle   le    schede  che:  a)  segni  di    riconoscimento  o   recano  espressioni  estranee   alla   votazione   o   all’elezione;  b)   sono  ufficiali;  c)   illeggibili;  d)   compilate  o modificate  non  a   mano;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)   voto  per  corrispondenza  sono   contenute  in    buste  di    trasmissione  non  ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  elezioni  con  il sistema   maggioritario   sono  inoltre  nulle  le    schede  che:  a)  il   nome  di persona  che  non  è tra  i  candidati;  b)  un  numero  di candidati  superiore  al    numero  degli  eleggendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  elezioni  con    il   sistema  proporzionale  sono  inoltre  nulle  le  schede  non    intestate,  sulle  quali  non  è   espresso  alcun  voto  preferenziale  o   è   espresso  un   numero  di voti  preferenziali  superiore   a  quello  dei  seggi  da  attribuire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’elezione   del  Consiglio  nazionale  è   considerato  nullo  il   voto  espresso  mediante  l’inserimento  di  più  schede   nella  busta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Non   sono  considerate  ai    fini   dello   spoglio   le schede:  a)   all’ufficio   elettorale   dopo  la chiusura  delle  operazioni  di    voto;  b)  per  corrispondenza  non  accompagnate  dalla  carta  di    legittimazione  compilata  e firmata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  dei  risultati  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pubblicazione  dei   risultati  nel  Foglio   ufficiale  e   all’albo  comunale  comprende:  a)   votazioni  e nelle  elezioni:  –  il   numero   degli  aventi  diritto  di    voto;  –  il   numero   dei  votanti;  –  il   numero   delle  schede  valide,   nulle  e   bianche;  b)   votazioni:  –  il   numero  di    «sì»  e   di    «no»  e,  nel  caso  di    domanda  o   di domanda  con   varianti,   il  numero  di    voti   espressi  per  ciascuna  proposta  e   di    quelli  «senza   risposta»;  c)   elezioni  con  il   sistema  maggioritario:  –  il  numero  di voti   corrispondente   alla  maggioranza  assoluta  e   il  numero  di voti   necessario  per  l’ammissione  al    turno  di    ballottaggio;  –  il   numero   dei  voti   ottenuti  da  ciascun  candidato  e   gli  eletti;  d)   elezioni  con  il   sistema  proporzionale:  –  il   numero   delle  schede  intestate   a   ciascuna  lista  e   delle  schede  non  intestate;  –  il   numero   dei  voti   emessi  e non   emessi   ottenuti   da  ciascuna  lista;  –  il   quoziente  elettorale  e   il   calcolo  della   ripartizione;  –  il   numero   dei  seggi   ottenuti  da  ciascuna  lista;  –  la    ripartizione  dei  seggi  nei  circondari   elettorali;  –  la    graduatoria  dei  candidati  con  il numero   dei  voti  ottenuti;  –  gli  eletti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  elezioni  con  il   sistema  proporzionale,  sono  inoltre  pubblicati  per  l’intero    Cantone    e,  nelle  elezioni  comunali,  per  l’intero   Comune:  –  ogni  lista,    il    numero  delle  schede  valide,  suddivise  in  schede  invariate,    variate    con  espresse  solo  a   candidati   della   lista  prescelta,   variate   con  preferenze   a candidati  lista  prescelta  e   di altre  liste,  variate  con   preferenze  espresse  solo  a candidati  di    altre  liste;  –  ogni   lista,  il   numero  dei  voti  preferenziali  attribuiti  a ogni  altra  lista  e ricevuti  da  ogni  altra  –  ogni   candidato,  il   numero   dei   voti   preferenziali   ottenuti  dalla   propria  e   da   ogni  altra  lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II   Consiglio  di    Stato   può  inoltre   prevedere   che  siano  pubblicati  in    particolare:  –   di    nullità  delle  schede;  –   di    votanti  suddiviso  per  il modo  di esercizio  del  voto;  –   degli  Svizzeri   all’estero  aventi  diritto  di    voto  e   votanti;  –  di  voto  nel    caso  di  iniziativa    popolare  con  controprogetto  o   di  domanda  con
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  l Consiglio di Stato stabilisce il modo di pubblicazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  e   distruzione  del  materiale  di voto  Art.  43  1  Nelle  elezioni  con  spoglio  cantonale  il   materiale  di  voto  è   conservato   dal  Consiglio  di  Stato  o   dall’autorità  da  questo  designata  e nelle  votazioni   e   nelle  elezioni   con  spoglio   comunale  dal  Municipio;  il   materiale  di voto  deve  essere   conservato  in  modo   sicuro  e tenuto  a disposizione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avente  diritto  di voto   non   ha  diritto  di    esaminare  il materiale  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   materiale  di    voto,  che  comprende   i  dati  elaborati  in forma  elettronica,  è distrutto   dopo  la crescita  in  giudicato  dei  risultati;  i  verbali  sono   conservati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   può  emanare  disposizioni  sulla   conservazione  e   sulla  distruzione.  TITOLO   VI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezioni  Capitolo  primo  Presentazione  delle   proposte  di  lista  e di  candidatura
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  44  1  Nelle  elezioni    è   prescritta  la  presentazione  della  proposta    di  lista  e   di  candidatura;  la  proposta  deve   indicare  a   quale  elezione   si    riferisce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  elezioni   con   il   sistema  proporzionale   ogni  proposta  deve  recare  una  denominazione  che   la  distingua  dalle   altre  o   da  partiti  esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  elezioni  con  il sistema   maggioritario   l’indicazione  della  denominazione   è   facoltativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   proposte   di    lista   e di candidatura   depositate  non  possono  più  essere   completate   o   modificate,  riservate  le eccezioni  stabilite  dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proponenti
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  proposta  deve  essere  firmata:  a)  le    elezioni  comunali:  –  da  cinque  elettori  nei  Comuni   fino  a trecento  elettori;  –  da  dieci  elettori  nei  Comuni  con  oltre  trecento  fino  a   mille  elettori;  –  da  venti  elettori  nei  Comuni  con   oltre  mille   fino  a   diecimila  elettori;  –  da  trenta   elettori  nei  Comuni  con  oltre   diecimila  elettori;  b)  le  elezioni    del  Consiglio  degli  Stati,  del  Gran  Consiglio  e  del  Consiglio  di  Stato  e    della  da  cinquanta  elettori;  c)  ogni   altra  elezione  da  trenta  elettori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proponenti  devono  firmare  la  proposta  e   indicare   di  proprio  pugno   il   cognome,  il   nome,  la data  completa  di    nascita  e il   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  elettore  non   può  firmare  più  di    una  proposta,  né  ritirare  la    sua  firma  dopo  il   deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  un  elettore  ha  firmato  più    di  una  proposta    il  suo  nome  è  mantenuto  sulla    prima  proposta  depositata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentanza  dei  proponenti  Art.  46  1  Il  primo  proponente  è    il   rappresentante  autorizzato  ad  agire  e    firmare    in  nome  dei  proponenti  e   a   ricevere  le    comunicazioni  ufficiali,   riservate  le eccezioni  stabilite  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   secondo  proponente  è il   supplente  del  primo   proponente  e   rappresenta   i proponenti   se  il   primo  proponente  è   impedito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Candidature
                            Art.  47  1  Nessuna    proposta    può  contenere  un  numero  di  candidati    superiore  a  quello  degli  eleggendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  candidati  devono   essere  unicamente  designati   con  cognome,  nome,  data  di nascita  e domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla   proposta  devono  essere   uniti  i  seguenti  documenti  in    originale:  –  di accettazione  firmata  dal  candidato;  –  del  casellario   giudiziale  nelle   elezioni  cantonali  ai    sensi  dell’articolo  1   capoverso  3 e  del  Municipio;  il   regolamento  disciplina  i  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   medesimo   candidato  non   può  essere  proposto  da  più  liste;   un  candidato   non  può  figurare  tra  i  proponenti  della  propria  o di    un’altra  lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  un   candidato   è   proposto  da  più  liste   o   figura  tra  i  proponenti  di un’altra  lista,  la sua   candidatura  è  stralciata  da  tutte  le liste  e il   suo  nome  è   stralciato  dai  proponenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  un   candidato  figura   tra  i  proponenti  della  propria  lista,  il suo   nome  è   stralciato  dai  proponenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deposito  della  proposta  Art.  48  1  La  proposta  di    lista  o   di    candidatura  deve  essere  depositata  in    originale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  proposta  viene  rilasciata   una  dichiarazione  attestante  l’ora,  la    data  e   il  numero  progressivo  del  deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’atto  del  deposito   è dovuta  una  cauzione   in contanti  di:  –  franchi  per  le    proposte  che  richiedono  dieci  firmatari;  –  franchi  per  le    proposte  che  richiedono  venti  e   trenta  firmatari;  –  franchi  per  le    proposte   che  richiedono   cinquanta  firmatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nelle  elezioni  con  il   sistema  proporzionale   la    cauzione  è   restituita  se la    lista   ottiene  almeno  il   due  per  cento  dei  voti  validi   o   se  un   suo  candidato  è   eletto  o   se l’elezione  avviene   in  forma   tacita  o   è  prorogata;  nelle  elezioni   con  il   sistema  maggioritario  la cauzione  è   restituita  se  il   candidato  è   stato  eletto  o se  è   ammesso  al    turno  di ballottaggio  o   se  l’elezione   avviene   in    forma  tacita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  della   proposta  Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato   o,    nelle  elezioni  comunali,  il  Sindaco  esamina  le    proposte  e assegna  al  rappresentante    dei  proponenti    un  termine  fino  alle    ore  18.00  del  giorno    in  cui  esse  diventano  definitive:  a)  modificare  denominazioni  che  si    prestano  a   confusione;  b)  stralciare  candidati  eccedenti;  c)  depositare   la cauzione  e   ogni  documento  prescritto   dalla  legge;  d)  rimediare  a   semplici  vizi  formali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    mancata  correzione  della  proposta  o  il  mancato  deposito  dei  documenti  prescritti  o    della  cauzione  da  parte  del  rappresentante  dei  proponenti  entro   il   termine  assegnato   comporta  lo stralcio  della  stessa.   L’imperfetta   designazione  di un  candidato   o   il   mancato  deposito   dei  documenti  che   lo  riguardano  entro  il   termine  assegnato  e   nella  forma  prescritta   dalla  legge  comporta  solo  lo    stralcio  dello  stesso.  Se  la  proposta  contiene  un  numero  di  candidati  superiore,  l’autorità    competente    ne  stralcia  gli  ultimi  eccedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni  adottate  sulla  base  dei  capoversi  1 e   2   sono  considerate  notificate   al    momento  del  loro  deposito  nella    Cancelleria    dello  Stato  o,  nelle  elezioni  comunali,  nella  cancelleria  comunale;  una  copia  è  notificata    al  rappresentante  dei  proponenti  per  iscritto  o,  con  il   suo    consenso,  in  forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  candidati  stralciati  d’ufficio    non  possono  essere  sostituiti;  sono  riservate  le  disposizioni  dell’elezione  del  Consiglio  nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nelle  elezioni  con  il   sistema  proporzionale,  nel  caso  di presentazione   di    una  sola  proposta  con   un  numero  di    candidati  inferiore  ai    seggi  da  attribuire,  tre  quinti  dei  proponenti  possono  completare  la  proposta  entro   il   termine  di quindici  giorni;  devono  essere   allegati  i  documenti  di    cui  all’articolo   47  capoverso  3;  se  la    proposta  non  è completata,  è fissata  una  nuova  data  secondo   la    procedura  per  l’elezione  prorogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritiro  di  proposte   e   candidati  Art.  50  I  tre  quinti  dei   proponenti  o il loro  rappresentante  a   ciò  espressamente   autorizzato,  con  il  consenso  dei  candidati,  possono  dichiarare   per  iscritto  di    ritirare  la    proposta  o   ridurre   il  numero  dei  candidati  unicamente  per    permettere  l’elezione  tacita,  entro  le  ore  18.00    del  secondo  lunedì  successivo  alla  scadenza  del  termine  di    deposito  delle   proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Liste  e   candidature  Art.  51  1  Le  proposte  di  lista    e   di  candidatura  diventano  definitive  alle    ore  18.00    del    secondo  lunedì  successivo  a   quello  di    deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   proposte  definitive   prendono  il nome  di    liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  o, nelle   elezioni  comunali,   il Municipio  determina  mediante   sorteggio  l’ordine  di  successione  delle  liste  e,    nel  caso  di    elezione  con  il sistema  maggioritario,  delle   candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    elezioni  contemporanee,   alla  lista  è   attribuito  lo    stesso  rango  per  ogni  elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’ordine   di  successione  dei  candidati  di  ogni  lista  è   stabilito  dai   proponenti   con   la  presentazione  della  proposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato  può  emanare  disposizioni  di    esecuzione  e   prevedere  eccezioni  ai    capoversi  3-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  delle   liste  e delle  candidature  Art.  52  1  Le  liste  e   le  candidature,  comprendenti    i  nomi  dei  proponenti,  sono  pubblicate  dalla  Cancelleria  dello  Stato    nel  Foglio  ufficiale  o,  nel  caso  di  elezioni  comunali,    dal  Sindaco  all’albo  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  possono  essere  pubblicate  in    forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  di  applicazione  Art.  53  Il   Consiglio  di Stato   disciplina  le    modalità   della  presentazione   delle  proposte   e stabilisce  il  luogo   e   il   termine  per   il deposito.  Capitolo   secondo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  tacita  Art.  54  1  Se  il   numero  dei  candidati  è   pari  a   quello   dei  seggi  da  assegnare,  tutti  i  candidati  sono  proclamati  eletti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  elezioni   con  il  sistema  maggioritario,   i  candidati   sono  proclamati   eletti   anche  se  il loro   numero  è  inferiore  a   quello   dei  seggi  da  assegnare;  in    questo  caso,  è   indetta   un’elezione  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   proposte  di    liste  e di    candidati,  la proclamazione  dell’elezione  e la    revoca   dell’assemblea  sono  pubblicate  all’albo  comunale  nel   caso  di    elezioni  comunali  e nel  Foglio  ufficiale  negli   altri  casi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  prorogata  Art.  55  1  Se  non  sono  depositate  candidature  o   se,  nelle  elezioni  con  il   sistema  proporzionale,   il  numero  dei  candidati   è   inferiore  a   quello  dei  seggi  da   assegnare,  l’elezione  è annullata  e il Consiglio  di  Stato  o,    nelle  elezioni   comunali  con  il sistema  maggioritario,  il   Municipio  fissa   una  nuova  data  l’elezione  e   il termine  di    presentazione  delle   proposte;  per  il  resto  si applicano   le    norme  delle  elezioni  generali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il nuovo  termine  di    presentazione   delle  proposte  trascorre   infruttuosamente,   il  Consiglio  di    Stato  adotta  le    misure   necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Facoltà  di  designazione   dopo  la ripartizione  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  a una   lista  è assegnato  un  numero   di    seggi  superiore  a   quello  dei  suoi  candidati,   i  tre  quinti  dei   proponenti  della  lista  hanno  la    facoltà  di completarla  fino  al    numero  di seggi  che  le    sono  stati  attribuiti  entro  dieci  giorni   dalla  pubblicazione  dei  risultati;  la  proposta  di  completazione  deve  essere  depositata  con   la dichiarazione  di accettazione  e,  nei   casi  previsti  dalla   legge,  l’estratto  del  casellario  giudiziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pubblicazione  delle  proposte  e   la    proclamazione  degli  eletti   è   effettuata  dal  Consiglio  di    Stato  o,  nelle  elezioni  comunali,   dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  le    proposte  non  sono  state  completate  o   lo    sono  state  solo  in parte,  per  i seggi  ancora  vacanti  è  indetta  un’elezione  complementare  da  parte  del  Consiglio  di    Stato   o,  nelle  elezioni  comunali,  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Candidati  eletti  e   subentranti  Art.  57  1  Fra  i   candidati  della  lista  sono  eletti,  nei  limiti    dei  seggi  assegnati  alla    lista    o    al  circondario  elettorale,   coloro  che  hanno  ottenuto   il numero  maggiore  di    voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  parità   di voti  determinante  per  l’elezione  e in  caso   di  parità  di  voti   tra   i subentranti,  la  graduatoria  è   stabilita  per  sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dimissioni  e rinuncia  al    subingresso  Art.  58  L’eletto  che  si    dimette  o che  rinuncia  alla  carica   per  l’esercizio  del  diritto  di opzione   e   il  candidato  che   rinuncia   al    subingresso  perdono  il diritto  di subentrare   per  l’intero  periodo  di    elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Subingresso
                            a)  nelle  elezioni   con  il   sistema  proporzionale  Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  di  vacanza  carica  con  elezione  con    il    sistema  proporzionale  è  proclamato  eletto  il   primo  dei   candidati  subentranti,   a   meno  che   depositi  la    dichiarazione  di rinuncia  entro  il   termine  di    dieci  giorni  dalla  notifica  del  subingresso;  sono  riservate  le norme  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non  vi  sono  subentranti,  tre  quinti    dei  proponenti  possono  presentare    una  proposta  di  candidatura  nelle  forme   previste  per  la    presentazione  di proposte   nel  caso   di elezioni  generali  entro  il  termine   di    trenta  giorni  fissato  al    rappresentante  della  lista  dal  Consiglio  di    Stato  o,  nelle  elezioni  comunali,  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di    candidati  attribuiti   a   un  circondario,  si    applicano  per  analogia  i capoversi  1 e 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  i  proponenti  non   fanno  uso  della   facoltà  di  designazione  il   Consiglio  di Stato  o,  nelle   elezioni  comunali  secondo  l’articolo  62,  il Municipio  indice  un’elezione  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nelle   elezioni  con  il   sistema  maggioritario  Art.  60  Nel  caso  di    vacanza  in    una  carica  con  elezione  con  il   sistema  maggioritario,  il Consiglio  di  Stato  o,    nelle  elezioni   comunali,  il Municipio  indice   un’elezione  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  complementare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  con  il   sistema  proporzionale  Art.  61  1  Ha  luogo  con  il   sistema  proporzionale  l’elezione  complementare  di  due  o   più  membri  delle  autorità   elette  con  il   sistema  proporzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    elezioni  complementari  si    tengono  secondo  le  norme  delle  elezioni    generali,    con  le  seguenti  variazioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  elezioni,    il  quoziente  elettorale  è    il   numero  intero  immediatamente    superiore  al  della    divisione  della    somma  dei    voti  di  tutte  le  liste    per  il   numero    dei  seggi  da  aumentato  di uno;  b)  la    ripartizione  dei  seggi  si    applica  l’articolo   71;  c)   sono  istituiti  circondari   elettorali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  con  il   sistema  maggioritario  Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ha  luogo  con  il   sistema  maggioritario  l’elezione   complementare:  a)  membro  delle  autorità  elette  con  il sistema   proporzionale;  b)   membri   di autorità  elette  con  il sistema  maggioritario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   elezioni  complementari  si    tengono  secondo  le    norme  delle  elezioni  generali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   data  delle  elezioni   complementari  comunali  con  il   sistema  maggioritario   è   fissata  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maggioranza  assoluta  Art.  63  1  La  maggioranza    assoluta  equivale    al  numero  di  voti    che    raddoppiato  dà  un  totale  superiore  di    almeno   un’unità   a quello  delle   schede  valide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  eletti  i   candidati  che  hanno  ricevuto  un    numero    di  voti  pari    o    superiore  a    quello    della  maggioranza  assoluta;  se  la  maggioranza    assoluta  è   stata  raggiunta  da  un  numero  di  candidati  superiore  a   quello  dei  seggi  da  assegnare,  sono    eletti  i  candidati  che  hanno  ottenuto  il  numero  maggiore  di    voti,  finché  tutti   i  seggi   sono  stati   assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripetizione  delle  operazioni  di  voto  con  il   sistema   della  maggioranza   relativa  Art.  64  1  Nelle  elezioni  con  il  sistema  maggioritario,  non    tutti  i  seggi  sono  stati  assegnati    al  primo  turno,  le    operazioni  di    voto  sono  ripetute  la    quarta  domenica  successiva   con  il   sistema   della  maggioranza  relativa   (turno  di    ballottaggio).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   avvisa   mediante   pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  e,  nelle  elezioni  comunali,  il  Municipio  mediante  pubblicazione  all’albo  comunale  gli aventi  diritto   di voto  sulla  ripetizione  delle  operazioni  di voto   e   sui  candidati  che  vi    partecipano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  elezioni  con  il   sistema  della   maggioranza  relativa  sono  eletti  i candidati  che  hanno   ottenuto  il  numero  maggiore  di    voti,  finché  tutti  i  seggi  sono  stati  assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  candidati  che  al  primo  turno  non  ottengono  un  numero  di  voti  pari    almeno  al  cinque  per  cento  delle  schede   valide  sono  esclusi  dal  turno  di    ballottaggio;  se  risulta  ammesso  al turno  di    ballottaggio  un  numero   di candidati   non  superiore  a quello  dei  seggi  da  assegnare,  questi  candidati  sono  eletti  e  gli eventuali  ulteriori  seggi  sono  attribuiti  nel  turno  di ballottaggio,  al quale  sono  ammessi  tutti  gli  altri  candidati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  nella   seconda  operazione  di voto   si    constata  parità  di    voti  decisiva   per  l’elezione  fra  due   o   più  candidati,  l’elezione  è determinata  per  sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritiro  di  candidature  prima   della  ripetizione  delle  operazioni  di  voto  Art.  65  1  Nelle  elezioni   con  il   sistema  maggioritario  il candidato,   tre   quinti  dei  proponenti  di    una  lista  o   il   loro   rappresentante   a   ciò  espressamente  autorizzato  possono   depositare  la    comunicazione  del  ritiro  della   candidatura  entro   le    ore  18.00   del  giovedì  successivo  alla  domenica  delle   operazioni  di  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   numero   dei  candidati  rimanenti   non  è   superiore  a quello  dei  seggi  da   assegnare  si applicano  le  disposizioni  dell’elezione  tacita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decesso  di  un   candidato  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  un  candidato  decede  prima  che  le    liste  diventino  definitive,  il   suo   nome   è   stralciato.  Entro  il   momento  in  cui  le  liste  diventano  definitive,  i  tre    quinti  dei    proponenti    o   il   rappresentante  della  lista  possono  presentare  un  candidato   sostituto,   con  la    dichiarazione  di    accettazione  e,    quando  prescritto,  l’estratto  del  casellario  giudiziale;   se  vi    sono  vizi  le nuove  candidature  sono   stralciate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  un   candidato  decede   dopo  che   le    liste   sono  divenute  definitive,   il   suo  nome  è   stralciato   solo  se  richiesto  dai   tre  quinti  dei   proponenti  o dal  rappresentante  della  lista,  purché  i lavori  di    stampa  del  materiale  di    voto  lo    permettano;  in    questo  caso  non  è   ammessa  la    sostituzione   del  candidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Queste   disposizioni  si    applicano  per  analogia  anche  alle  elezioni  con   il sistema  maggioritario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  carica  delle  persone  elette  Art.  67  1  Gli  eletti  assumono   la carica  al    momento  del  rilascio  della   dichiarazione  di    fedeltà   alla  Costituzione  e   alle   leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  momento  dell’entrata  in    carica  dei  membri  di    un’autorità  di    nuova  elezione,  quelli  uscenti  cessano  la  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    disposizioni  speciali.  Capitolo   terzo  Elezione   del   Gran  Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione
                            Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  somma  dei  voti  di    tutte  le    liste  è   divisa  per  novanta.  Se   il   risultato   non  è   un  numero  intero,  esso  è   approssimato  al    numero  intero  superiore.  Il   numero  ottenuto  costituisce  il   quoziente  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   liste   che   non  hanno  raggiunto  il quoziente   non   partecipano  alla   ripartizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  prima    ripartizione,  a    ciascuna  lista    sono  assegnati    tanti  seggi    quante  volte    il   quoziente  elettorale  è   contenuto  nel  totale  dei  suoi  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  seconda  ripartizione,  i  seggi  non  ancora   assegnati  sono  attribuiti   alle  liste  le maggiori  frazioni.  La  maggiore   frazione  è costituita  dal  numero  di voti  della  lista  meno  il   numero  dei  seggi  già  assegnati  moltiplicato  per   il   quoziente  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di parità  di frazione,   il seggio  è   assegnato  alla  lista   che  ha  ottenuto  il numero  maggiore  di  voti;  se  le    liste   a   parità  di frazione  hanno  pari  voti,  il   seggio  è attribuito  per  sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  seggi  non   assegnati  nella  prima  e   nella  seconda  ripartizione  sono  attribuiti   alle  liste   con  il   numero  maggiore  di    voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentanza  regionale  Art.  69  1  Al  fine  di  garantire  una  rappresentanza    regionale,  le  liste    possono  suddividere  le  candidature  in circondari  elettorali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  stabiliti  i seguenti  circondari:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  di    Mendrisio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  di    Lugano;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  di    Vezia,  Capriasca  e   Taverne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  di    Agno,  Magliasina,   Sessa,  Breno,  Ceresio   e Paradiso;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  di    Locarno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  di    Vallemaggia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  di    Bellinzona;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  di    Riviera;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  di    Blenio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  di    Leventina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  circondario   elettorale   è   calcolato  il   numero  di    voti,  costituito   dai  voti   emessi   e   non  emessi  a  favore  della  lista   nelle  schede  votate  nel  circondario  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    somma  dei  voti  di  tutti    i  circondari    è   divisa  per  il   numero  dei  seggi    assegnati    alla  lista.  Se  il  risultato  non   è   un  numero  intero,  esso  è approssimato  al    numero  intero   superiore.  Il   numero  ottenuto  costituisce  il quoziente   elettorale  per  la    ripartizione  dei  seggi  tra   i  circondari  della   lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nella  prima  ripartizione,  a   ciascun  circondario  sono  assegnati  tanti  seggi  quante  volte  il   quoziente  elettorale  è   contenuto  nel  totale  dei  suoi  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nella  seconda  ripartizione,   i  seggi  non  ancora  assegnati  sono  attribuiti:  a)   il  numero  dei   seggi  sia   pari  o   superiore  al numero  dei  circondari  della  lista,   ai circondari  pur  non  avendo  raggiunto  il quoziente,  hanno  raccolto   un  numero  di    voti  pari   almeno  a   un  del  quoziente  elettorale;  b)  liste  aventi  le  maggiori  frazioni;  la  maggiore  frazione  è   costituita  dal  numero    di  voti  del  meno   il numero   dei   seggi  già  assegnati  moltiplicato   per  il   quoziente  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’articolo  68   capoversi  5 e   6   è   applicabile  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rilascio  delle  credenziali  Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  credenziali  sono  rilasciate   dall’Ufficio   cantonale  di accertamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  subingresso    o    di  elezione  complementare  con  il   sistema  maggioritario,  esse  sono  rilasciate  dall’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio.  Capitolo  quarto  Elezione   del  Consiglio  di  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione
                            Art.  71  1  La  somma    dei  voti  di  tutte    le  liste  è   divisa    per  sei.  Il   numero  intero  immediatamente  superiore  al    risultato  della  divisione  costituisce  il quoziente  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  prima    ripartizione,  a    ciascuna  lista    sono  assegnati    tanti  seggi    quante  volte    il   quoziente  elettorale  è   contenuto  nel  totale  dei  suoi  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  ripartizioni  successive,  i  seggi  non   ancora  assegnati   vengono  attribuiti  alle  liste   secondo   la  procedura  seguente   finché  tutti  i  seggi   sono   stati  attribuiti:  a)   dei   voti   della  lista  è   diviso  per  il numero  dei  seggi  già  assegnatile,  aumentato   di    uno;  b)  che  ottiene  il   maggiore  quoziente  ottiene  il   seggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di parità  di quozienti,   il seggio  è   assegnato  alla  lista  con  il numero  maggiore  di voti;  in    caso  di  ulteriore  parità,   il   seggio   è attribuito  per   sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà  e   rilascio  delle  credenziali  Art.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  candidati  eletti  nel  Consiglio  di  Stato  rilasciano  la  dichiarazione  di  fedeltà    alla  Costituzione  e   alle  leggi   firmando   l’attestato  che  viene   loro  consegnato   dal  presidente  del   Tribunale  di  appello  entro  otto  giorni  dalla  pubblicazione  dei  risultati  o,  in  caso  di  subingresso,  deposito  dell’accettazione  del  subingresso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con    il   rilascio    della  dichiarazione  di  fedeltà  gli  eletti  entrano    in  carica    e  gli  uscenti    cessano  la  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   credenziali  sono   rilasciate  dall’Ufficio  cantonale   di    accertamento  o,  in    caso  di subingresso,  dal  presidente  del   Tribunale  di    appello.  Capitolo  quinto  Elezione  dei  deputati  al Consiglio  degli  Stati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  elezione  Art.  73  1  I  deputati  al    Consiglio  degli   Stati   sono  eletti  dal  popolo  ogni  quattro  anni  con   il   sistema  maggioritario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elezione  ha  luogo  in  un  circondario  unico  costituito  dall’intero  Cantone,  contemporaneamente  all’elezione  dei  deputati  al Consiglio  nazionale.  Capitolo  sesto  Elezione   dei  giudici  di pace  e   dei  loro  supplenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  elezione  Art.  74  I  giudici  di  pace  e   i  giudici  di  pace  supplenti  sono  eletti    dal  popolo  nel  comprensorio  corrispondente  alla  loro   giurisdizione,  con  il   sistema  maggioritario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Data  dell’elezione  Art.  75  Le  elezioni  dei  giudici  di    pace  e   dei  loro  supplenti  hanno  luogo  ogni  dieci   anni  entro  il   30  aprile,  in    una   data  fissata  dal  Consiglio   di Stato.  Capitolo   settimo  Elezione   del  Consiglio  comunale  e   del  Municipio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  del  Consiglio   comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ripartizione  Art.  76  1  La  somma  dei  voti  di    tutte   le    liste   è divisa   per  il   numero  dei  seggi  da  assegnare.  Se   il  risultato  non   è   un  numero  intero,  esso  è approssimato  al    numero  intero   superiore.  Il   numero  ottenuto  costituisce  il quoziente   elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   liste   che   non  hanno  raggiunto  il quoziente   non   partecipano  alla   ripartizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  prima    ripartizione,  a    ciascuna  lista    sono  assegnati    tanti  seggi    quante  volte    il   quoziente  elettorale  è   contenuto  nel  totale  dei  suoi  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  seconda    ripartizione,  i   seggi    non  ancora  assegnati  vengono    attribuiti  alle    liste    aventi  le  maggiori  frazioni.  La  maggiore  frazione  è   costituita  dal  numero  di    voti  della  lista  meno   il   numero   dei  seggi  già  assegnati  moltiplicato  per  il quoziente   elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di parità  di frazione,   il seggio  è   assegnato  alla  lista   che  ha  ottenuto  il numero  maggiore  di  voti;  se  le    liste   a   parità  di frazione  hanno  pari  voti,  il   seggio  è attribuito  per  sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  seggi  non   assegnati  nella  prima  e   nella  seconda  ripartizione  sono  attribuiti   alle  liste   con  il   numero  maggiore  di    voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  circondari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  77  1  Al  fine  di garantire  una  rappresentanza   locale,  se  il regolamento  comunale   lo    prevede,  nell’elezione  del  Consiglio    comunale    le  liste  possono    suddividere  le  candidature    tra    i  circondari  elettorali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  circondari  devono   essere  stabiliti  nel  regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   ripartizione  dei   seggi   tra   i  circondari   avviene  secondo  la procedura  dell’articolo  69   capoversi  3-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  del  Municipio:  ripartizione  Art.  78  1  La  somma    dei  voti  di  tutte  le  liste    è  divisa  per  il   numero  dei  seggi  da  assegnare,  aumentato  di    uno.  Il   numero  intero  immediatamente  superiore  al risultato  della   divisione   costituisce  il  quoziente  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  prima    ripartizione,  a    ciascuna  lista    sono  assegnati    tanti  seggi    quante  volte    il   quoziente  elettorale  è   contenuto  nel  totale  dei  suoi  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  ripartizioni  successive,  i  seggi  non   ancora  assegnati   vengono  attribuiti  alle  liste   secondo   la  procedura  seguente   finché  tutti  i  seggi   sono   stati  attribuiti:  a)   dei   voti   della  lista  è   diviso  per  il numero  dei  seggi  già  assegnatile,  aumentato   di    uno;  b)  che  ottiene  il   maggiore  quoziente  ottiene  il   seggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di parità  di quozienti,   il seggio  è   assegnato  alla  lista  con  il numero  maggiore  di voti;  in    caso  di  ulteriore  parità,   il   seggio   è attribuito  per   sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Designazione  dei  membri  supplenti  del  Municipio  Art.  79  1  Se  i  supplenti  sono  più  di  due,  le  cariche  di  membro    supplente  del  Municipio  sono  assegnate  alle  liste    proporzionalmente  ai  voti  ottenuti    nell’elezione  del  Municipio,  applicando  per  analogia  l’articolo   78.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  supplenti  sono   due,  i  seggi   sono  assegnati  alla   lista  che  ha  ottenuto  la maggioranza  assoluta  dei  voti;   se  ciò  non  è il caso,  i  seggi   sono  assegnati  alle   due   liste   che  hanno  conseguito  il   numero  maggiore  di    voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di    elezione   tacita,  la    ripartizione  è   effettuata  per   analogia  sulla  base  dei  seggi  assegnati  alle  liste;  nel   caso  in cui   le  liste  hanno  pari  diritto  e non  vi    è   accordo  tra  i proponenti   delle  liste,  i  seggi  sono  attribuiti  per   sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  E  ntro   cinque   giorni   dalla   pubblicazione   dei   risultati,   tre   quinti   dei   proponenti   o   il   loro  r  appresentante  a  ciò  espressamente  autorizzato  designano  i  nomi  dei  membri  supplenti  del  M  unicipio spettanti alla lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  N  el  caso  di  vacanza,  tre  quinti  dei  proponenti  o  il  rappresentante  autorizzato  ai  sensi  del  c  r  appresentante della lista dal Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  entro  il termine  fissato  non  viene   fatto   uso  del  diritto  di    designare   i  membri  supplenti,  tale  diritto  è  assegnato,  secondo  i  medesimi  principi  dei   capoversi  precedenti,  alle   altre  liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà  e   rilascio  delle  credenziali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Consiglio  comunale  Art.  80  1  I  candidati  eletti  nel  Consiglio  comunale    rilasciano  la  dichiarazione  di  fedeltà  alla  Costituzione  e   alle  leggi  firmando  l’attestato  che  viene  loro  consegnato  dal  presidente  del  Consiglio  comunale  nella  seduta  costitutiva  o   in    una  seduta  successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    credenziali  dei    membri  del  Consiglio  comunale    sono  rilasciate  dall’Ufficio  cantonale    di  accertamento;  in  caso  di  subingresso    o   di  elezione    complementare  con    il   sistema  maggioritario,  esse  sono  rilasciate  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Municipio  Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  candidati   eletti  nel  Municipio  rilasciano  la  dichiarazione  di  fedeltà  alla   Costituzione  e  alle  leggi   firmando   l’attestato  che   viene   loro  consegnato  dal  giudice   di  pace  entro  otto  giorni  dalla  pubblicazione  dei  risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con    il  rilascio    della  dichiarazione  di  fedeltà  gli  eletti  entrano  in  carica    e  gli  uscenti,  compresi    il  Sindaco  e   i  membri  supplenti   del  Municipio,  cessano  la    funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   credenziali  dei  membri  del  Municipio  sono  rilasciate   dall’Ufficio   cantonale   di  accertamento;   in  caso  di    subingresso  o di    elezione   complementare   con  il sistema  maggioritario,   esse   sono  rilasciate  dal  giudice   di    pace.  Elezione  del  Sindaco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Data  e   sistema  di  elezione  Art.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Sindaco  viene  eletto   fra  i  membri  del  Municipio  con  il   sistema  maggioritario,  la quarta  domenica  successiva  a quella  fissata  per   l’elezione  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso    di  elezione  tacita  del  Municipio,    l’elezione  del  Sindaco  ha  luogo    la  domenica  in  cui  è  fissata  l’elezione  per   il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  dell’assemblea  Art.  83  1  L’avviso  di convocazione   dell’assemblea  con  l’indicazione  della  data   dell’elezione  e del  termine  per  la    presentazione  delle  proposte  di    candidati  è pubblicato  all’albo  comunale  con  i risultati  dell’elezione  del  Municipio  o,  nel   caso  di    elezione  tacita,  con  la pubblicazione  del  nome  degli  eletti;  l’articolo  15  capoverso  1   lettera  b     non  è   applicabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   proposte  di    candidatura   alla  carica  di Sindaco  devono  essere   depositate  entro  le ore  18.00   del  giovedì  successivo   all’elezione  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di elezione   tacita  del  Municipio,  le proposte  di    candidatura   devono  essere   depositate  entro  le  ore  18.00  del  lunedì   successivo  alla  pubblicazione  degli  eletti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    proposte  di  candidatura    diventano  definitive  alle  ore  18.00    del  lunedì    successivo  al  giorno  di  deposito;  entro  questo  termine  possono  essere  depositate  la    dichiarazione  di rinuncia  e il   ritiro  della  candidatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nell’elezione   del   Sindaco   non  è dovuta  la cauzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sindaco  ad  interim  Art.  84  1  Prima  dell’elezione  del  Sindaco  le sue  funzioni  sono  assunte  dal  membro  del   Municipio  che  ha   ottenuto  il   numero  maggiore  di    voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di    parità  di    voti   tra  due  o   più  membri  del  Municipio  e   in caso   di    elezione  tacita,  le    funzioni  sono  assunte  dal  Sindaco  in  carica  nel  precedente  quadriennio  se  figura    fra  gli  eletti    e,  in  caso  contrario,  dal  membro    più  anziano  per  carica,  subordinatamente  per  età.  Se    tutti  i  membri    del  Municipio  sono  di nuova  elezione,  le    funzioni   di    Sindaco  sono   assunte   dal  membro  più  anziano  per  età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà  e   rilascio  delle  credenziali  Art.  85  1  Il  candidato    eletto  alla  carica  di  Sindaco  rilascia  la  dichiarazione    di  fedeltà  alla  Costituzione  e   alle  leggi  firmando   l’attestato   consegnatogli  dal  giudice  di    pace  entro   otto  giorni  dalla  pubblicazione  dei  risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   credenziali  sono  rilasciate   dal  giudice  di    pace.  Capitolo  nono  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incompatibilità  per   parentela  Art.  86  1  Se  risultano  contemporaneamente   eletti  sulla  medesima  lista   o   su liste   diverse  due  o  più  candidati  in grado   di parentela  incompatibile,   è   proclamato  eletto   quello   che  ha  ottenuto  il numero  maggiore  di    voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  parità  di  voti,  l’elezione  viene  determinata  per  sorteggio  dal  Consiglio  di  Stato  o  dall’Ufficio  cantonale  di    accertamento  o,    nelle  elezioni  comunali,  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  in  occasione   di un  subingresso  o   di  un’elezione  complementare  risulta  eletto   un  candidato  in  grado  di    parentela  incompatibile  con  una  persona  già  in    carica,  rimane  in    carica  quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  risultano  eletti   un  candidato  alla  carica  principale  e   un  candidato   a   quella  di    supplente  in grado  di  parentela   incompatibile,  entra  in    carica  il   primo,  anche  se eletto  in    un’elezione  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   candidato  escluso  viene  inserito  come  primo  subentrante  della   lista  dei  non   eletti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Qualora  l’incompatibilità  sopraggiunga  successivamente,  si applicano  per  analogia  i  capoversi  1-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Sono  riservati  gli ulteriori  casi  di    incompatibilità  per   parentela   previsti  nelle  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incompatibilità  per   funzione  Art.  87  1  Nell’elezione  del  Gran  Consiglio,  l’eletto  o    il   subentrante  che    occupa  una  funzione  incompatibile  o l’eletto  nel  caso  in    cui   l’incompatibilità  sopraggiunga  successivamente  decade   dalla  carica  sei  mesi  dopo  l’accertamento  dell’incompatibilità,  a    meno    che  questa  nel  frattempo  sia  caduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  i  casi  di    incompatibilità  per   funzione   previsti  nelle  leggi   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incompatibilità  per   carica  e   diritto  di  opzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  88  1  L’autorità  che   rilascia  le credenziali  fissa  all’eletto  che  occupa  una  carica   incompatibile  un  termine  di    cinque  giorni  per  depositare   alla  Cancelleria  dello   Stato  o   alla  cancelleria   comunale   la  dichiarazione  di    esercizio  del  diritto  di    opzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’eletto  non   opta,  si    ritiene  abbia  rinunciato   alla   carica   o   alle  cariche  di più  recente   elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   rilascio  della  dichiarazione  di    fedeltà   alla   Costituzione  e   alle  leggi  equivale  ad   opzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà  alla   Costituzione   e   alle   leggi  Art.  89  L’eletto  a   una  carica  secondo  la  presente  legge  rilascia  la dichiarazione  di  fedeltà  alla  Costituzione  e    alle  leggi  e    firma  l’attestato    che    gli  viene  consegnato    dall’autorità  designata,  del  seguente  tenore:  «Mi  impegno  sul  mio  onore  a   osservare  fedelmente   le Costituzioni   federale  e cantonale  e   le    leggi  e  ad  adempiere  coscienziosamente  tutti  i  doveri  del  mio   ufficio»  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  dei   contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  obbligo   di notifica  Art.  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  partiti  politici  cantonali  e   le  loro  sezioni  notificano  alla   Cancelleria  dello  Stato  entro  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  gennaio  il   nome  dei  singoli  donatori  e   l’ammontare  dei   contributi  eccedenti  complessivamente  l’importo  di  10’000  franchi  ricevuti  nel  corso  dell’anno  precedente;  per  sezioni    si  intendono  in  particolare  le  associazioni    riconosciute  dal  partito  o   che  hanno  un    rapporto  stretto  con  lo  stesso,  nonché  i  suoi  organi  territoriali  sovracomunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  candidati  alle  elezioni   cantonali  notificano  alla  Cancelleria  dello   Stato  il nome  dei  singoli  donatori  e  l’ammontare  dei  contributi   eccedenti  complessivamente   l’importo  di    5’000   franchi  entro  il   termine  di  tre  giorni  da  quando  le liste  e   le  candidature  sono   divenute   definitive;   se il contributo  è   versato  dopo  tale  momento,  il   termine  di    tre  giorni   decorre   dal  momento  del  versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  comitati  di sostegno  per  una  votazione  cantonale   notificano  alla   Cancelleria  dello   Stato  il   nome  dei  singoli  donatori    e  l’ammontare  dei  contributi  eccedenti  complessivamente  l’importo  di  5’000  franchi  entro  il  termine  di  tre  giorni    dalla  pubblicazione  del  decreto  di  convocazione    nel  Foglio  ufficiale;  se  il   contributo  è   versato  dopo  tale  momento,  il   termine  di    tre   giorni  decorre  dal  momento  del  versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Cancelleria  dello  Stato  pubblica  le    notifiche  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  capoversi  1-3  si  applicano  per  analogia    anche  ai  partiti    politici    comunali    e  alle  loro  sezioni,  ai  candidati  alle  elezioni  comunali  e ai comitati   di    sostegno  per   una  votazione  comunale;  le notifiche  sono  comunicate  alla   cancelleria   comunale,  la    quale  le pubblica  all’albo  comunale  per  un   periodo   di  quindici  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sanzioni  Art.  91  1  Chi  contravviene  all’obbligo  di  notifica    è    punito  con    la  multa  fino    a    10’000    franchi,  riservato  il   capoverso  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    partito  politico  cantonale    o  la  sua  sezione  che    contravviene  all’obbligo  di  cui    all’articolo  90  capoverso  1   viene  privato  in tutto   o   in    parte  del  contributo  versato  al    suo  gruppo  parlamentare  sulla  base  della  legge  sul   Gran  Consiglio  e sui  rapporti  con  il   Consiglio  di Stato   del  24  febbraio  2015;   se  il  partito  politico  non  beneficia  del  contributo  al  gruppo  parlamentare,  è applicabile  il capoverso  1.  La  decisione  è    di  competenza  dell’Ufficio  presidenziale    del  Gran  Consiglio,  la  cui  decisione  è  impugnabile  davanti   al Tribunale  cantonale  amministrativo;  è applicabile   la legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riservato  il   capoverso  2,  nel  caso  dell’articolo  90  capoversi  1-3  il   perseguimento    incombe  al  Consiglio  di    Stato;  è applicabile  la    legge  di procedura   per  le    contravvenzioni  del  20   aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  dell’articolo  90  capoverso  5   il   perseguimento   incombe   al  Municipio;  sono  applicabili  gli  articoli  145  e   seguenti  della  legge  organica  comunale  del  10  marzo  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  di  campagne  da  parte  degli  enti  pubblici  Art.  92  1  Il  Consiglio  di  Stato  e  gli  enti  cantonali  di  diritto  pubblico    informano    entro  tre  giorni  mediante  comunicazione    pubblica    sulla  decisione    di  versamento  di  qualsiasi  contributo  per  il  finanziamento  della  campagna  di    una  votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  e   gli enti  comunali  di    diritto  pubblico  informano  entro   tre  giorni  mediante  pubblicazione  all’albo  comunale  sulla  decisione  di  versamento  di  qualsiasi  contributo  per  il   finanziamento    della  campagna  di una  votazione.  TITOLO   VII  Iniziativa   popolare
                        
                        
                    
                    
                    
                Promotori
                            Art.  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda   di iniziativa  popolare   deve   essere   presentata  alla  Cancelleria  dello  Stato  da  almeno  cinque  e al    massimo  venti  promotori  che  costituiscono  il comitato  di    iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   primo  promotore  è   il rappresentante  dei  promotori   autorizzato  ad  agire  e   firmare  in    loro   nome  e  a  ricevere   le    comunicazioni   ufficiali,  riservate  le    eccezioni  stabilite  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  della   domanda  Art.  94  1  La  Cancelleria   dello  Stato  accerta  se la    domanda  corrisponde  alle  esigenze   formali  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  o   il   contenuto   dell’iniziativa   sono  incompleti  o   si prestano   a confusione,  la Cancelleria  dello  Stato  assegna   al    rappresentante  un  termine  di    dieci  giorni  per  la    correzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    mancata   correzione  o   quando   il   titolo  o il   contenuto  dell’iniziativa  sono  contrari  all’ordine  pubblico,  la    domanda  è   respinta  con  decisione   della  Cancelleria  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la  domanda  di  iniziativa  adempie  i  requisiti,  la  Cancelleria  dello  Stato  la  pubblica  nel  Foglio  ufficiale,  indicando  i  nomi  dei  promotori   e   fissando  il   periodo  di raccolta   delle  firme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È   riservato  l’esame  di ricevibilità  da  parte  del  Gran
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  della  lista  Art.  95  1  La  lista  delle  firme   deve  contenere  le    seguenti   indicazioni:  a)   del  Comune  nel  quale  i  firmatari  della  lista   hanno  diritto  di    voto;  b)  e   il testo  dell’iniziativa;  nel  caso  di    iniziativa   presentata   nella  forma  elaborata,   anziché  il  può  essere  riportato  un  breve  riassunto;  c)  della  data  di    pubblicazione  della  domanda  di iniziativa  nel  Foglio  ufficiale;  d)   clausola  di ritiro  incondizionato  a   favore  dei  promotori;  e)  dei  promotori,  indicando  il loro   rappresentante;  f)  con  una  pena   detentiva  sino  a   tre  anni   o   con  una  pena  pecuniaria   di    chi   commette  reati  di  corruzione  elettorale   (art.  281  Codice   penale  svizzero)   o di  frode  elettorale  (art.   282  penale   svizzero).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   lista   che   non  adempie  i  requisiti  del  capoverso  1   è nulla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Apposizione  della  firma  Art.  96  1  L’avente  diritto  di    voto  appone  la    propria  firma  autografa  accanto   alle   sue   generalità,  le  quali  devono   figurare   scritte  a   mano  e   leggibili  su  una  lista  intestata  al    proprio   Comune  di    domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avente  diritto  di  voto  incapace   di scrivere   può  fare  iscrivere  il   proprio  nome   e cognome  da  una  persona  di sua  scelta.  Questi  firma  in    suo  nome  e   mantiene  il silenzio  sul   contenuto  delle  istruzioni  ricevute;  in    questo  caso   nella  colonna   «firma  autografa»,   iscrive  in    stampatello  il   proprio  nome  con  l’indicazione  «per   ordine»   e appone  la propria  firma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli   può   firmare   una   sola  volta  la    stessa  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chiunque  contravviene  a   quanto   prescritto  dal  capoverso  3   è   punito  dalla  Cancelleria   dello   Stato  con  una  multa   fino  ad   un  massimo  di    1’000  franchi,  riservate   le    sanzioni  previste   dal  Codice  penale  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta  delle  firme  Art.  97  1  La  raccolta  delle  firme  è   libera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  promotori  possono  depositare  le  liste  nelle  cancellerie  comunali    affinché  vengano  messe  a  disposizione  dei  cittadini,   nelle  ore  di apertura  della  cancelleria  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   cancelleria  comunale  annuncia  entro  il   giorno  successivo  l’avvenuto  deposito,  nonché  gli  orari  di  apertura  della  cancelleria  comunale,   mediante  pubblicazione  all’albo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’uso  del  suolo  pubblico  per  la    raccolta  organizzata   delle  firme   richiede   l’autorizzazione  preventiva  del  Municipio,  che  stabilisce   le    condizioni  di tempo  e   di luogo  per  la    raccolta.  L’uso  del  suolo  pubblico  a  tale  scopo,  come  pure  il   rilascio  della  necessaria    autorizzazione,  sono  esentati  da    qualsiasi  emolumento  e   sono  favoriti  in specie  in    occasione  di    votazioni  o   elezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   firme  apposte  non   possono  essere  ritirate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestazione  di  validità   delle  firme  Art.  98  1  Il  funzionario  del  Comune:  a)  la    validità  delle   firme  depositate  entro   il  termine,   apposte  dai  cittadini  iscritti  nel  Comune  diritto  di voto  in materia  cantonale;  b)  gli  spazi  non  riempiti  da  firme;  c)  il   numero  di    firme  valide;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  alla  Cancelleria   dello   Stato   le irregolarità  constatate  in    occasione  dell’attestazione   del  di    voto;  e)   le    firme  già   vidimate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   nulla:  a)  illeggibile;  b)  di    persona  non  identificabile;  c)  ripetuta;  d)  di    stessa  mano;  e)  che  riporta  il   nome  o   la    firma  non  manoscritta;  f)  di    persona  non  iscritta  nel  catalogo  elettorale;  g)  senza  la    firma  autografa;  h)  che  riporta  la data   di nascita  errata;  i)  già  stralciata  al    momento  del  deposito  della   lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   lista   e   le    firme  senza   l’attestazione  comunale  sono  nulle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  per  la    consegna  delle  liste  Art.  99  1  Le  liste   con  le firme  devono  essere  depositate  dai  promotori  alla  Cancelleria  dello  Stato  o  presso  le  cancellerie  comunali  entro  le  ore  18.00  dell’ultimo    giorno  valido    per  la  raccolta  delle  firme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Municipio  trasmette  entro    cinque  giorni  direttamente    alla  Cancelleria  dello  Stato  le  liste  consegnate  entro  le ore   18.00  dell’ultimo   giorno   utile  per  la    raccolta  delle  firme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   liste  depositate  dopo  le ore   dell’ultimo  giorno  valido   per  la    raccolta  delle  firme  sono  nulle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  del  risultato  Art.  100  1  La  Cancelleria  dello  Stato,  entro  trenta  giorni  dalla    scadenza  del  termine  di  raccolta  delle  firme,  accerta  se  la    domanda  di    iniziativa  ha  raggiunto  il   numero  prescritto   di    firme  valide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può   procedere  presso   l’interessato  a   controlli   dell’effettiva  personale  sottoscrizione  della  lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  del  risultato  Art.  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cancelleria  dello  Stato   pubblica  nel  Foglio  ufficiale  il   risultato  della   domanda.  Se  la  domanda  è   riuscita,   trasmette   gli  atti  al  Gran  Consiglio;  se  il   numero  delle  firme  non  è raggiunto,  dichiara  la    domanda  non   riuscita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  dei  promotori  la  Cancelleria    dello  Stato  è   tenuta  a   mettere  loro  a  disposizione  per  visione  le    liste  con  le    firme  stralciate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Trattandosi  di  una  domanda  per  la riforma   totale  della  Costituzione,  il   Consiglio  di Stato  fissa  la  data  della  votazione  preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricevibilità
                            Art.  102  Il   Gran  Consiglio   esamina  preliminarmente  la ricevibilità   della  domanda,  verificandone  la  conformità  al diritto  superiore,  l’unità  della  forma  e   della  materia  e l’attuabilità  entro  un  anno  dalla  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  del  risultato  della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritiro  della  domanda  Art.  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda   di iniziativa  per  la revisione   totale  della  Costituzione  può  essere  ritirata  fino  al  giorno  della  pubblicazione  del  decreto  di    convocazione   nel  Foglio   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    domanda    di  iniziativa    legislativa  e    la  domanda  di  iniziativa  per  la  revisione  parziale  della  Costituzione  possono  essere  ritirate  fino  a dieci  giorni   dopo  la pubblicazione   nel  Foglio  ufficiale  della  decisione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   dichiarazione  di    ritiro  deve  essere  sottoscritta  dalla  maggioranza  assoluta  dei  promotori   aventi  ancora  diritto  di    voto   e depositata  entro  le    ore  18.00  del  giorno  di    scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   ritiro   dell’iniziativa  è pubblicato  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziativa  costituzionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  riforma  totale  Art.  104  1  Se  la  domanda  di  iniziativa    chiede  la  riforma  totale  della  Costituzione,  il   Consiglio  di  Stato  dovrà  sottoporre  preliminarmente  e   contemporaneamente  al    popolo  il quesito,   se  intende   o no  rivedere  la  Costituzione  e,  in  caso  affermativo,  se  il   progetto    debba  essere    elaborato  dal  Gran  Consiglio  o   da   una  Costituente,  la    quale   in    tale  caso  sarà   eletta  con  le norme  stabilite  per  l’elezione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Gran  Consiglio   o la  Costituente  allestisce   il progetto  di  riforma   totale  entro  il termine  di  cinque  anni  dalla  pubblicazione  dei  risultati  della  votazione  preliminare  nel   Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  riforma  parziale  Art.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di  iniziativa  può  essere  presentata    in  forma  di  proposta  generica    o    di  progetto  elaborato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la domanda   di    iniziativa  per  l’adozione   o   per   la modifica  o   abrogazione   di    più  articoli   riguarda  materie  differenti,   ciascuna   di    queste  dovrà  formare  oggetto  di    una  domanda  particolare  di iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Cancelleria    dello    Stato  trasmette  la  domanda  di  iniziativa  al  Gran  Consiglio  e   al  Consiglio  di  Stato  contemporaneamente  alla  pubblicazione  del  risultato  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  comunica  entro  due  mesi    se  intende  esprimersi    con    un    rapporto  entro  un  termine  di    nove  mesi  dalla  pubblicazione  nel  Foglio   ufficiale  del  risultato   della  domanda   di    iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  procedura  Art.  106  1  Se  l’iniziativa  è   presentata  in  forma  generica,  il  Gran  Consiglio  elabora  il  progetto  di  riforma  parziale   nel   senso   della  domanda,  avvalendosi  della  collaborazione  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Gran   Consiglio  può  contrapporre  al progetto  di    iniziativa  popolare  un   proprio  progetto  sulla  stessa  materia,  da   sottoporre  contemporaneamente  alla  votazione  popolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’iniziativa  è presentata   in    forma  elaborata   e   il Gran  Consiglio  aderisce  al progetto,  esso  viene  sottoposto  alla  votazione  popolare  per  l’accettazione  o il rifiuto.  Se   non  vi   aderisce,   il  Gran  Consiglio  può  elaborare  un  proprio  progetto  sulla    stessa  materia,  da    sottoporre  alla    votazione  popolare  contemporaneamente  a   quello  dei  promotori  dell’iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   può  chiedere  una  seconda  lettura  sul  controprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  ogni  caso,   il   Gran   Consiglio  dovrà  elaborare  un  progetto  nel  senso  della  domanda  di    iniziativa,  dichiarare  di    accogliere  o   di    respingere  la domanda  o   di    opporvi  un  suo   controprogetto  entro  diciotto  mesi  dalla  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  del  risultato  della  domanda  di iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   decisioni  del  Gran  Consiglio  sono  pubblicate  nel  Foglio  ufficiale  a cura  del  Consiglio   di Stato,  entro  otto  giorni,  con  l’indicazione  della  data  della  votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziativa  legislativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  modalità  Art.  107  1  L’iniziativa  può  essere  presentata   in forma  di    proposta  generica  o di progetto  elaborato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   domanda  di    iniziativa  deve  comprendere  un  solo  oggetto.  Se  la    domanda  si riferisce   a   materie  diverse,  ciascuna  di    esse  deve  essere  oggetto  di    un’iniziativa  distinta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Cancelleria    dello    Stato  trasmette  la  domanda  di  iniziativa  al  Gran  Consiglio  e   al  Consiglio  di  Stato  contemporaneamente  alla  pubblicazione  del  risultato  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  comunica  entro  due  mesi    se  intende  esprimersi    con    un    rapporto  entro  un  termine  di    nove  mesi  dalla  pubblicazione  nel  Foglio   ufficiale  del  risultato   della  domanda   di    iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  Art.  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  la  domanda  di  iniziativa  popolare    non    è    accolta    dal  Gran  Consiglio,  essa  viene  sottoposta  al voto   popolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    domanda  di iniziativa  è   presentata  in    forma   generica,  il Gran  Consiglio  elabora  un   progetto  nel  senso  della  domanda,  avvalendosi  della  collaborazione   del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualunque  sia  la    forma   della  domanda  di    iniziativa,   il  Gran  Consiglio  può  raccomandarne  al    popolo  l’accettazione  o   la reiezione  oppure  proporgli  di    adottare  un  suo   controprogetto  sulla  stessa  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   può  chiedere  una  seconda  lettura  sul  controprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  ogni   caso,   il   Gran   Consiglio  deve  pronunciarsi  entro  diciotto  mesi  dalla  pubblicazione   nel  Foglio  ufficiale  del  risultato  della  domanda  di    iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ritiro  Art.  109  1  Non  si  procede  a  votazione  quando  la  maggioranza  assoluta    dei  promotori  aventi  ancora  diritto  di    voto   ritira  la domanda  di    iniziativa  o quando  essa  è accettata  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservato  il   diritto  di    referendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  riforma  totale  della  Costituzione  Art.  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  votazione    preliminare  sulla  domanda  di  riforma  totale  della  Costituzione  deve  avvenire  entro  sessanta   giorni  dalla  pubblicazione  dei  risultati  della   raccolta  delle  firme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  votazione  sono   posti   i  quesiti  seguenti:  «Volete  la    riforma   totale  della  Costituzione?».  e   in caso  affermativo:  «Volete  che  il progetto  sia  elaborato  dal  Gran   Consiglio   o   dalla  Costituente?».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  maggioranza  si  pronuncia  in  favore  della  Costituente,    il   Consiglio    di  Stato  convoca  le  assemblee  per   l’elezione  della  Costituente  secondo  le    modalità  per  l’elezione  del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  riforma  parziale  della  Costituzione  e di  iniziativa  legislativa:  votazione  Art.  111  1  La  votazione  sulla  domanda  di riforma  parziale  della   Costituzione  e   sulla   domanda  di  iniziativa  legislativa   deve  aver  luogo  entro  sessanta  giorni  dalla  conclusione  delle  deliberazioni  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  all’iniziativa  popolare  il   Gran  Consiglio   contrappone  un  proprio   progetto,  i  cittadini  aventi  diritto  di  voto   devono  decidere,  in    un’unica  votazione,  se  preferiscono  l’iniziativa  o   il  controprogetto  rispetto  al  diritto  vigente;  hanno  pure  la    facoltà  di    accettare   o   respingere  entrambe  le    proposte   e   di    esprimere  la  loro  preferenza  nel  caso  in    cui  iniziativa   e controprogetto  vengano  accettati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   maggioranza  assoluta   è accertata  separatamente  per  ogni  domanda.  Non  è   tenuto   conto  delle  domande  lasciate   senza  risposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  risultano  accettati  sia    l’iniziativa  sia  il   controprogetto,  è  determinante  l’esito  della    domanda  sussidiaria.  Entra  in vigore  il testo  che,  secondo  le risposte  a   questa  domanda,  ha   raccolto   il  numero  maggiore  di    voti.  TITOLO  VIII  Referendum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  della  lista  Art.  112  La  lista  delle  firme  deve  contenere  le    seguenti  indicazioni:  a)   del  Comune  nel  quale  i  firmatari  della  lista   hanno  diritto  di    voto;  b)  dell’atto   contro  il   quale  il   referendum  è   proposto;  c)  con  data  e numero   del  Foglio  ufficiale,  nel  quale   il testo  è stato  pubblicato;  d)  con  una  pena   detentiva  sino  a   tre  anni   o   con  una  pena  pecuniaria   di    chi   commette  reati  di  corruzione  elettorale   (art.  281  Codice   penale  svizzero)   o di  frode  elettorale  (art.   282  penale   svizzero).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura:  norme   applicabili  Art.  113  1  La  raccolta  delle  firme,  l’attestazione  comunale,  l’accertamento   e   il   controllo  delle   firme  avvengono  nei  modi  e   nelle  forme  prescritti  per   le    iniziative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  motivi  di    nullità  delle  firme  sono  quelli  stabiliti  per  le    iniziative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non   è   ammesso  il ritiro  della  domanda  di    referendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  del  risultato  Art.  114  1  La  Cancelleria   dello  Stato   pubblica  nel  Foglio  ufficiale  il   risultato   della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il numero  prescritto  di    firme  non  è raggiunto,  la    domanda  è   dichiarata  non   riuscita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il numero  di firme  è   raggiunto,  il   Consiglio  di    Stato  fissa  la    data   della  votazione.  TITOLO   IX  Iniziativa  legislativa  e   referendum  dei  Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  115  1  La  presentazione  dell’iniziativa    legislativa  e  del  referendum  dei  Comuni  è  decisa  dall’Assemblea  comunale  o dal  Consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  comunale  può  delegare  la decisione  al    Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iniziativa
                            a)  presentazione   della   domanda  Art.  116  1  I  Comuni    che  intendono  proporre  un’iniziativa    legislativa  devono  depositare  il   testo,  firmato  da  almeno  tre  Comuni  promotori,  alla   Cancelleria  dello  Stato,   che   procede,  previo  esame  preliminare,  alla  pubblicazione  nel  Foglio   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  promotori  devono   designare  un  loro  rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    domanda  deve  contenere  una  clausola  di  ritiro    incondizionato    e  indicare  i  Comuni  promotori  autorizzati  a   presentare  la dichiarazione  di    ritiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  esame  della  domanda  Art.  117  Per  l’esame  della  domanda  valgono  le    disposizioni   dell’articolo  94.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deposito  delle  adesioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  118  Le  adesioni   dei   Comuni  devono  essere  depositate  alla  Cancelleria  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  disposizioni  Art.  119  1  Valgono  per  analogia  le    norme  sulle  iniziative   e   sui  referendum  popolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  stabilisce  le ulteriori  modalità.  TITOLO  X  Revoca  del  Consiglio  di  Stato  e   del  Municipio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presentazione  della  proposta  di  revoca  Art.  120  1  La  proposta  di revoca   del  Consiglio  di Stato  deve  essere   firmata  da  cinquanta   elettori;  essa  è   presentata  all’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio  ed   è   pubblicata  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   proposta   di    revoca  del  Municipio  deve  essere  firmata   dal  numero  di    elettori  prescritto  nell’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  capoverso  1   lettera  a  ;  essa  è presentata  al    Municipio  ed  è   pubblicata  all’albo  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    proposta    di  revoca  può  essere  motivata;  il   Consiglio  di  Stato  e   il  Municipio  hanno  il   diritto    di  pubblicare  ufficialmente   le proprie  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  della  lista  Art.  121  La  lista  delle  firme  deve  contenere  le    seguenti  indicazioni:  a)   della  domanda;  b)  della  data  di    pubblicazione  nel  Foglio   ufficiale  o all’albo  comunale;  c)  con  una  pena   detentiva  sino  a   tre  anni   o   con  una  pena  pecuniaria   di    chi   commette  reati  di  corruzione  elettorale   (art.  281  Codice   penale  svizzero)   o di  frode  elettorale  (art.   282  penale   svizzero).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deposito  delle  firme  Art.  122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  firme  della  domanda  di    revoca  del  Consiglio  di    Stato  e del  Municipio  devono   essere  depositate  alla  Cancelleria  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la domanda   di    revoca  del  Municipio,  nel  computo   del  numero  di firme   si tiene  conto  dei   cittadini  iscritti  nel  catalogo  elettorale  al  momento  della  pubblicazione  della    proposta    di  revoca    all’albo  comunale,  esclusi  i  cittadini  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  e   pubblicazione   del  risultato  della  domanda  Art.  123  1  L’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio   accerta   e pubblica  il   risultato  della  domanda  di  revoca  del  Consiglio  di    Stato  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Cancelleria   dello   Stato,  avvalendosi  della  collaborazione  della  cancelleria  comunale,  accerta  il  risultato  della  domanda  di    revoca   del  Municipio   e   ne  fa    eseguire  la pubblicazione  all’albo  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  articoli  100  e 101  sono  applicabili  per   analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Votazione
                            Art.  124  Il   Consiglio  di Stato   o il   Municipio  fissa   la data  della   votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  del  nuovo  Consiglio  di  Stato  o   Municipio  Art.  125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  la    domanda  di    revoca  del  Consiglio   di    Stato  è   accolta,   l’Ufficio  presidenziale   del  Gran  Consiglio  fissa  la    data  dell’elezione  e   convoca  le    assemblee;  l’elezione  ha   luogo  entro  tre  mesi   dalla  pubblicazione  del  risultato  della  votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    domanda  di revoca   del  Municipio  è   accolta,  il Consiglio  di Stato  fissa  la data  dell’elezione  e  il  Municipio  convoca  l’assemblea;  l’elezione  ha  luogo  entro  tre   mesi  dalla  pubblicazione   del  risultato  della  votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’elezione  del  Sindaco  si    applicano  gli  articoli  82  e   seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  della  carica  e periodo   di elezione  Art.  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  e   il Municipio  revocato  restano  in funzione  sino  all’entrata  in    carica  dei  nuovi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  nuovi  eletti   restano  in    carica  fino  allo   scadere  del   periodo  in    corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  127  Sono  applicabili  per  analogia   le norme  in    materia  di    referendum.  TITOLO   XI  Pubblicazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazioni
                            a)  in  generale  Art.  128  1  Le  pubblicazioni  del  Consiglio  di  Stato  e   dell’Ufficio  cantonale  di  accertamento  sono  effettuate  nel   Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    pubblicazioni  del  Municipio,  del  Sindaco  e  dell’ufficio  elettorale  sono  effettuate  all’albo  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    disposizioni  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nei  casi  di  urgenza  Art.  129  Nei  casi  di    urgenza,   il Consiglio   di    Stato  può  disporre  che   la    pubblicazione   determinante  sia  effettuata   con   altre  modalità.  TITOLO   XII  Termini  e   rimedi   di  diritto  Capitolo  primo  Termini
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
                            a)  in  generale  Art.  130  1  I  termini  stabiliti  dalla    presente  legge  non  possono  essere  né  interrotti  né  sospesi    né  prorogati;  non  vi    sono  ferie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  la legge  prescrive  il   deposito  di un  atto,   il termine   è   rispettato  quando  l’autorità  riceve   tale  atto  entro  le    ore  18.00  del  giorno  della  scadenza;  negli  altri  casi  si applicano  i principi  generali  della  procedura  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’ultimo  giorno  del  termine   scade  in    sabato,   in    domenica  o   in    un  giorno  ufficialmente  riconosciuto  come  festivo,   la    scadenza  del  termine  è   protratta  al    prossimo  giorno  feriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  termini   espressi  in giorni  non  viene  computato  quello  dell’intimazione,  della   pubblicazione   o del  fatto  per  cui  si    ricorre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nella   presentazione   delle  candidature  Art.  131  Le  proposte  di candidati,  le    modifiche  delle  proposte  medesime,  le notifiche  di    candidati,  nonché  le  dichiarazioni  di  ritiro    di  una  proposta  devono  essere  depositate  a    mano    all’autorità  o  all’ufficio  competente  entro  le    ore   18.00  del  termine  di    scadenza.  Capitolo   secondo  Rimedi   di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  il catalogo   elettorale  Art.  132  1  Ogni  cittadino    attivo  del  Comune  può  interporre  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  contro  il  catalogo  elettorale  federale,  cantonale  e    comunale  del  proprio    Comune  durante    il    periodo  di  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  del  Consiglio  di Stato  in materia  di catalogo   elettorale  cantonale   e   comunale  è  dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo   entro  il termine  di    quindici   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  gli  atti  della   procedura   preparatoria  Art.  133  1  Per   atti  della  procedura   preparatoria   si    intendono  quelli   compiuti  fino  alla   chiusura  delle  operazioni  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  ogni    atto  del  Municipio  o  del  Sindaco  o  di  un’istanza  subordinata    nella    procedura  preparatoria  delle  votazioni    o   elezioni  e   in  materia  di  iniziativa,  referendum  o   revoca    può  essere  interposto  ricorso  al Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  ogni    atto    del  Consiglio  di  Stato  o   di  un’istanza    subordinata  nella  procedura  preparatoria  delle  votazioni    o    elezioni    e  in  materia  di  iniziativa,  referendum  o    revoca    può  essere    interposto  reclamo  al Consiglio   di    Stato;  la decisione  su  reclamo   è   definitiva,  riservato  il   diritto   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato    in  materia  di  ineleggibilità  è  dato    ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   termine  è   di    tre  giorni  a   decorrere  da  quello   in cui   è stato  compiuto  l’atto   che  si   intende   impugnare  o  dalla  scoperta  del  motivo   di    impugnazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Tribunale  cantonale  amministrativo   o   il Consiglio   di  Stato,  previa  sommaria  indagine,  decreta  i  provvedimenti  d’urgenza,  riservato  il ricorso   secondo  l’articolo  134.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  i  risultati  delle  votazioni   e   delle   elezioni  Art.  134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  e  dell’Ufficio  cantonale    di  accertamento  sono  definitive,  riservato  il diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ricorsi  contro  le  decisioni  di  altre  autorità    devono  essere  inoltrati  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro  dieci  giorni   dalla  pubblicazione  dei  risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  ricorsi   contro  i  risultati  delle  elezioni  non  sospendono  l’entrata  in carica   delle  persone  elette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  le    votazioni   federali  e   le    elezioni  del  Consiglio  nazionale  Art.  135  I  ricorsi  contro  le  votazioni  federali  o   l’elezione  del  Consiglio  nazionale   devono   essere  inoltrati  al  Consiglio  di Stato  entro  tre  giorni  dalla  scoperta  del  motivo  di  impugnazione,  ma  al  più  tardi  il   terzo  giorno  dopo   la pubblicazione  dei   risultati  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impugnabilità  delle  decisioni  Art.  136  Il   Consiglio  di Stato   decide  in    modo  definitivo,  salvo  diversa   disposizione  della  legge.  TITOLO  XIII  Sanzioni   disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  disciplinari  Art.  137  1  Il  Consiglio  di    Stato  può  infliggere   multe  disciplinari  fino  a   un   massimo  di    5’000   franchi  ai  membri   del  Municipio  e   degli  uffici  elettorali  colpevoli   di inosservanza  della  presente  legge  e delle  norme  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   infrazioni  commesse  dagli  aventi  diritto  di voto  sono  punibili  dal  Consiglio  di Stato  con  una  multa  fino  a   un  massimo  di    1’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligatorietà  della  carica  Art.  138  1  Ogni  eletto   dal  popolo  a   una  carica   pubblica  ha   l’obbligo  di    accettarla,  a meno  che  non  vi  ostino   ragioni  di    salute   o   altri  motivi   giustificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato,  e il   Gran  Consiglio  per  l’elezione  del  Governo,  può  infliggere  una   multa  fino  a  un  massimo   di 5’000   franchi  all’eletto  o al subentrante  che  non  accetta  la  carica  senza   giustificati  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le decisioni  del   Consiglio  di    Stato   o   del  Gran  Consiglio  è dato   ricorso  al Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.  TITOLO  XIV  Strumenti  tecnici   e informatici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impiego  di  strumenti  per   le operazioni   di spoglio  Art.  139  Per  le  operazioni    di  spoglio,  il   Consiglio  di  Stato  può  prevedere    l’impiego  di  strumenti  tecnici  e informatici;  sono   riservate   le    disposizioni  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta  di informazioni  Art.  139a  1  1  La  Cancelleria   dello  Stato  raccoglie  dai   Comuni  le informazioni   in  merito  alla  riuscita,  alla  ricevibilità,  all’eventuale   ritiro  e   al risultato  della   votazione  di iniziative  popolari,  di referendum  e  delle  domande  di    revoca  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   informazioni  sono  pubblicate  gratuitamente  sulla  pagina  internet  del  Cantone.  TITOLO  XV  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  esecutive  Art.  140  Il   Consiglio  di Stato   emana  le    disposizioni  di    esecuzione  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  del  diritto  previgente  Art.  141  La  legge  sull’esercizio  dei  diritti   politici   del  7   ottobre  1998   è   abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  introdotto   dalla   L   8.11.2021;  in    vigore   dal  14.1.2022  - BU  2022,  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  142  1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto   di    referendum  e ricevuta   l’approvazione  della  Confederazione,  2  la presente   legge,  unitamente   al    suo  allegato,  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore.  3  Pubblicata  nel   BU  2019  ,  265.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Approvata  dalla  Cancelleria  federale:  il   30  aprile  2019  - BU  2019,   265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata   in vigore:  1° settembre  2019  -  BU  2019,  265.