Legge sullo sviluppo territoriale
Legge sullo sviluppo territoriale (LST) 1 (del 21 giugno 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309 del Consiglio di Stato; – il rapporto 1° marzo 2011 n. 6309R della Commissione speciale pianificazione del decreta: TITOLO I Disposizioni generali
Scopo
Art. 1 1 Questa legge disciplina lo sviluppo territoriale del Cantone, definendo principi, strumenti e procedure di pianificazione, conformemente alla legge federale sulla pianificazione del territorio.
2 Essa mira in particolare a: a) un uso misurato del suolo ed uno sviluppo sostenibile; b) insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività economiche; c) soluzioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente; d) lo spazio non costruito per l’agricoltura e lo svago; e) il paesaggio in quanto bene comune.
Livelli di pianificazione e competenze Art. 2
1 La pianificazione del territorio si suddivide in pianificazione cantonale, di competenza del Cantone e locale, di competenza dei Comuni.
2 I Comuni possono svolgere compiti di pianificazione intercomunale, adottando proprie modalità di collaborazione.
3 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sullo sviluppo territoriale e può istituire commissioni consultive in ambiti settoriali specifici; esso disciplina per regolamento i dettagli della legge.
Obbligo di pianificare e coordinamento Art. 3 1 Cantone e Comuni elaborano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza territoriale e ne coordinano contenuti e procedure.
2 Il Cantone assicura in particolare il coordinamento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni confinanti, delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni comunali fra loro.
3 Se i Comuni non adempiono al loro obbligo di pianificare, il Cantone può adottare misure sostitutive.
Informazione
Art. 4 1 I piani previsti da questa legge sono pubblici.
2 Nel corso dell’elaborazione di tali piani, Cantone e Comuni informano la popolazione riguardo agli scopi ed allo svolgimento della procedura.
Partecipazione
Art. 5 1 Cantone e Comuni garantiscono una tempestiva informazione e partecipazione della popolazione e delle persone interessate alla pianificazione; se essa comporta effetti territorialmente limitati o concerne aspetti settoriali, può essere circoscritta agli interessati. 2
2 La partecipazione è garantita di principio mediante pubblico deposito degli atti, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati; questo periodo ognuno può presentare osservazioni o proposte pianificatorie. 3
3 La procedura può essere delegata ad altri enti.
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Titolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
2 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
3 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Tecnici qualificati Art. 6 I piani previsti da questa legge sono elaborati da tecnici che dispongono delle qualifiche stabilite dal Consiglio di Stato.
Geodati
Art. 7 4 Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani d’utilizzazione adottati, pubblicati e approvati in forma di geodati. TITOLO II Strumenti della pianificazione territoriale Capitolo primo Piani Sezione 1 Piano direttore cantonale
Definizione
Art. 8 1 Il piano direttore cantonale stabilisce le grandi linee dell’organizzazione del territorio cantonale in un’ottica di sviluppo sostenibile e assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale.
2 E sso è coordinato con il Rapporto sugli indirizzi, le linee direttive ed il piano finanziario.
Componenti
Art. 9
1 Il piano direttore si compone di obiettivi pianificatori cantonali, schede e piani.
2 Esso è accompagnato da un rapporto esplicativo, di carattere indicativo.
Contenuti
Art. 10
1 Gli obiettivi pianificatori esprimono gli orientamenti del Cantone e le sue scelte prioritarie.
2 Le schede, strutturate in indirizzi, misure e compiti, ed i piani specificano gli obiettivi pianificatori e indicano le modalità e i tempi per l’attuazione. Procedura d’approvazione
Informazione e partecipazione Art. 11 1 Nel corso dell’elaborazione di obiettivi pianificatori, schede di dato acquisito e piani ogni persona fisica o giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.
2 Gli atti e la documentazione sono depositati per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni.
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Obiettivi pianificatori cantonali Art. 12 1 Il Consiglio di Stato elabora gli obiettivi pianificatori cantonali.
2 Il Gran Consiglio li adotta con decreto legislativo.
Schede e piani
a) dati acquisiti Art. 13 1 Il Consiglio di Stato elabora le schede di dato acquisito ed i piani.
2 Esso li adotta e li fa pubblicare per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni.
3 Contro il contenuto di schede e piani, i Comuni e gli enti regionali di sviluppo che sono particolarmente toccati e hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione degli stessi possono presentare ricorso al Gran entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. 6
4 Il Consiglio di Stato trasmette al Gran Consiglio i ricorsi con le sue osservazioni, entro tre mesi; questo li decide in via definitiva entro sei mesi, ma al più tardi entro un anno dalla scadenza del termine di ricorso.
4 Art. reintrodotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2013,
547.
5 Cpv. abrogato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
6 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
b) risultati intermedi e informazioni preliminari Art. 14
1 Il Dipartimento elabora le schede di risultato intermedio e informazione preliminare ed i piani.
2 Il Consiglio di Stato li adotta.
Entrata in vigore Art. 15 1 Gli obiettivi pianificatori entrano in vigore con l’adozione del Gran Consiglio.
2 Le schede di dato acquisito ed i piani entrano in vigore con la loro crescita in giudicato; quelle di risultato intermedio ed informazione preliminare con l’adozione del Consiglio di Stato.
3 Gli obiettivi, le schede ed i piani sono in seguito trasmessi al Consiglio federale per approvazione.
Effetti
Art. 16
1 Il piano direttore vincola le Autorità e gli enti regionali per lo sviluppo.
2 Tutti gli atti pianificatori in contrasto con il piano direttore devono essere a questo conformati entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato e i Municipi garantiscono, con le misure di salvaguardia della pianificazione, che non vengano intrapresi atti pianificatori o interventi in contrasto con le previsioni del piano.
Verifica e modifiche Art. 17 1 Il piano direttore ha una durata indeterminata; esso è riesaminato globalmente, di regola ogni dieci anni, e se necessario rielaborato.
2 Esso può essere adattato, in particolare in caso di mutate circostanze o di nuovi compiti, o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore; la procedura è quella prevista per l’adozione.
3 Gli aggiornamenti del piano sono decisi dal Consiglio di Stato e comunicati all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Sezione 2 Piano regolatore
Principio
Art. 18 1 I Comuni adottano un piano regolatore.
2 Essi possono preliminarmente elaborare studi di base che prospettano visioni ed indirizzi della pianificazione futura.
3 I Comuni uniformano il piano regolatore alla pianificazione d’ordine superiore e lo coordinano con i piani regolatori dei Comuni vicini.
4 Più Comuni possono adottare un piano regolatore intercomunale.
Definizione e componenti Art. 19 1 Il Piano regolatore stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo; esso è commisurato alla capacità finanziaria del Comune.
2 Il Piano regolatore si compone dei seguenti documenti vincolanti: a) delle zone, b) dell’urbanizzazione, corredato dal programma d’urbanizzazione, c) edilizio.
3 Esso è accompagnato da un rapporto di pianificazione, di carattere indicativo.
Piano delle zone Art. 20 1 I l piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone.
2 Possono essere delimitate in particolare le seguenti zone: – per l’abitazione, – per il lavoro, – degli spazi liberi, – per il tempo libero, – per scopi pubblici, – – per estrazioni o discariche, – agricola, – di protezione, – forestale,
– di riserva, – senza destinazione specifica.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce la definizione delle zone.
4 Sono ammesse le zone miste e le sovrapposizioni di zona, se conformi agli scopi e ai principi della pianificazione del territorio.
Piano dell’urbanizzazione Art. 21 7 Il piano dell’urbanizzazione stabilisce i vincoli dell a rete delle vie di comunicazione (strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici, ecc.) con le relative linee d’arretramento.
Programma d’urbanizzazione Art. 22
1 Il programma d’urbanizzazione stabilisce i comprensori da urbanizzare con la rete delle vie di comunicazione, con la rete di smaltimento delle acque, con la rete e le infrastrutture per l’approvvigionamento idrico e di energie, nonché i termini entro i quali realizzare l’urbanizzazione, tenendo conto dell’evoluzione edilizia del Comune e dello stato dell’urbanizzazione esistente. 8
2 Esso vincola unicamente le Autorità.
Regolamento edilizio Art. 23 1 Il regolamento edilizio comprende le norme di diritto comunale in materia edilizia; in particolare quelle relative al piano delle zone e al piano dell’urbanizzazione.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli.
Rapporto di pianificazione Art. 24
1 Il rapporto di pianificazione informa: a) analisi, sugli obiettivi e sulla giustificazione delle scelte, b) si sia tenuto conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio (art. 1 e 3 federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979, LPT), dei suggerimenti dalla popolazione (art. 4 cpv. 2 LPT), dei piani settoriali e delle concezioni della (art. 13 LPT), del piano direttore (art. 8 LPT) e delle altre esigenze poste dal federale, in particolare la ponderazione degli interessi (art. 3 ordinanza sulla del territorio del 28 giugno 2000, OPT) e la protezione dell’ambiente (art. 47 c) costi delle opere e le relative modalità di finanziamento, come pure sulle priorità di
2 Esso ha valore indicativo. Procedura ordinaria
Elaborazione e esame preliminare Art. 25
1 Il Municipio elabora il piano regolatore, comunicando l’avvio dei lavori al Dipartimento ed ai Comuni confinanti.
2 Nel caso di una revisione del piano regolatore e di una variante con domanda di dissodamento o di compenso agricolo, il Municipio sottopone al Dipartimento un piano d’indirizzo per una verifica d’ordine generale; negli altri casi l’esame preliminare è facoltativo.
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3 Il Dipartimento si esprime sulla conformità del piano d’indirizzo con la pianificazione direttrice, la legislazione federale e cantonale e sul coordinamento con le pianificazioni dei Comuni vicini.
Informazione e partecipazione Art. 26
1 Il Municipio informa la popolazione riguardo al progetto di piano.
2 Ogni cittadino attivo ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.
3 Il Municipio esamina osservazioni e proposte nell’ambito dell’elaborazione del piano.
Adozione e pubblicazione Art. 27 1 Il Consiglio comunale o l’Assemblea adottano il piano regolatore.
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Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
8 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
9 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
2 Il Municipio lo pubblica per un periodo di trenta giorni previo avviso, trasmesso anche tramite lettera
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3 Contestualmente alla pubblicazione, esso trasmette al Consiglio di Stato gli atti relativi al piano regolatore.
Ricorso al Consiglio di Stato Art. 28
1 Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
2 È legittimato a ricorrere: a) cittadino attivo nel Comune, b) altra persona o ente particolarmente toccato che abbia un interesse degno di protezione o alla modificazione del piano. 11
3 Si applicano inoltre le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm) relative al ricorso al Consiglio di Stato.
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Approvazione
Art. 29 1 Il Consiglio di Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano regolatore; oppure nega l’approvazione.
2 Quando si impone una modifica che coinvolge il diritto comunale, esso rinvia gli atti al Comune, affinché vi provveda ripetendo la procedura ordinaria; il Consiglio di Stato indica quando si può prescindere dall’esame preliminare o applicare la procedura semplificata .
3 La decisione del Consiglio di Stato è intimata al Comune, ai ricorrenti e ai proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla risoluzione ed è pubblicata nella sua parte dispositiva.
Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo Art. 30 1 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione.
2 Sono legittimati a ricorrere: a) b) ricorrenti, per le medesime domande presentate davanti al Consiglio di Stato, 13 c) altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle decise dal Consiglio di Stato.
3 Per i motivi di ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 14
Entrata in vigore Art. 31
1 Il piano regolatore entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
2 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Effetti
Art. 32
1 Il piano regolatore ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.
2 Con l’entrata in vigore del piano regolatore è concesso al Comune il diritto di espropriazione segnatamente per l’acquisizione delle superfici e degli altri diritti necessari alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano.
Verifica e modifiche Art. 33 15 1 Il Municipio verifica almeno ogni quindici anni il piano regolatore e decide in merito alla necessità di revisione o di adeguamento.
2 La sua decisione è trasmessa al Consiglio di Stato, che la verifica dal profilo della legalità e dell’adeguatezza. Se non condivide la decisione comunale, il Consiglio di Stato ha la facoltà di rifiutare l’approvazione di ulteriori varianti, come pure di adottare le misure dell’art. 3 cpv. 3 LST.
3 Il Piano regolatore può inoltre essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze. Procedura semplificata
10 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
11 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
12 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
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Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
14 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.
15 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Principio
Art. 34
16 Possono essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che: a) in misura minima una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo; b) correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche; c) una superficie di terreno non superiore a 3000 mq oppure d) di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la delle strade.
Procedura
Art. 35 17 1 Il Municipio elabora la modifica.
2 Esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati, il Municipio adotta e pubblica la modifica per trenta giorni presso la cancelleria comunale.
3 Contro la modifica è dato ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 28.
4 Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato per approvazione ed evasione degli eventuali ricorsi.
5 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi dell’art. 30.
6 La modifica entra in con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Urbanizzazione
Procedura del programma d’urbanizzazione Art. 36
1 Il Municipio elabora il programma d’urbanizzazione, coordinandolo con il piano finanziario, e lo pubblica per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale; durante questo periodo ogni interessato può presentare osservazioni.
2 Il Municipio adotta il programma d’urbanizzazione.
3 Il programma d’urbanizzazione è modificato in caso di mutate circostanze.
Realizzazione dell’urbanizzazione Art. 37 1 Il Comune realizza l’urbanizzazione nei termini stabiliti dal programma d’urbanizzazione.
2 I proprietari contribuiscono al finanziamento secondo le leggi speciali.
Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione Art. 38 Se l’urbanizzazione della zona edificabile non è realizzata nei termini previsti dal programma d’urbanizzazione, i proprietari fondiari possono (art. 19 cpv. 3 LPT): a) da sé all’urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati, stabilendo con il per contratto di diritto pubblico segnatamente le modalità d’esecuzione dei lavori, il di proprietà sulle opere, le condizioni per l’allacciamento dei vicini, il riscatto delle opere il trasferimento di diritti e obblighi all’ente pubblico, b) i costi dell’urbanizzazione, stabilendo con il Comune mediante contratto di diritto segnatamente l’importo da anticipare, il rimborso del capitale anticipato e l’interesse
Anticipo dell’urbanizzazione Art. 39 1 I proprietari fondiari possono chiedere al Comune di realizzare le opere d’urbanizzazione prima dei termini stabiliti dal programma d’urbanizzazione, anticipando tutte le spese.
2 Mediante contratto di diritto pubblico con il Comune va stabilito almeno il rimborso del capitale anticipato. Norme d’interesse cantonale o sovracomunale
Vincoli per opere sovracomunali
16 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
17 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Art. 40 1 Il Consiglio di Stato può far iscrivere nel piano regolatore vincoli per l’esecuzione di smaltimento delle acque o dei rifiuti o impianti per la produzione di energia e zone per il tempo libero.
2 Il piano regolatore indica i vincoli costituiti a favore del Cantone o di altri enti pubblici.
Spazio riservato alle acque Art. 41 18 Lo spazio riservato alle acque giusta la legislazione federale in materia di protezione delle acque è delimitata dal piano delle zone.
Superfici idonee all’avvicendamento delle colture Art. 41a
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1 Il censimento raccoglie le informazioni relative alle superfici in zona agricola che presentano le caratteristiche pedologiche e morfologiche tali da adempiere ai requisiti delle superfici per l’avvicendamento delle colture secondo l’art. 26 OPT e il Piano settoriale delle superfici idonee all’avvicendamento delle colture.
2 Esso è allestito dal Consiglio di Stato e costantemente aggiornato.
Regolamento cantonale posteggi privati
a) scopo e contenuti Art. 42 1 Allo scopo di migliorare le condizioni di mobilità e di qualità dell’ambiente, il Cantone e mana un regolamento che determina il numero dei posteggi sui fondi privati.
2 Il Consiglio di Stato lo elabora, sentita una commissione consultiva; esso è applicato dai Comuni interessati alle nuove costruzioni, alle riattazioni ed ai cambiamenti di destinazione; fanno eccezione le costruzioni destinate all’abitazione.
3 Esso stabilisce il fabbisogno massimo di riferimen to, il numero dei posteggi privati necessari e il numero dei posteggi privati da realizzare, in base alle norme dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), tenuto conto delle circostanze locali e in particolare della qualità del trasporto pubblico e del livello dell’inquinamento ambientale.
b) verifica periodica Art. 43
1 Il Consiglio di Stato ne verifica periodicamente i parametri del regolamento e l’elenco dei Comuni interessati; li adatta, se del caso, sentita la commissione consultiva.
2 Il regolamento abroga tutte le norme comunali che definiscono il fabbisogno di posteggi privati; restano riservate disposizioni più restrittive a tutela dei nuclei o per motivi di mobilità e protezione dell’ambiente. Sezione 3 Piano d’utilizzazione cantonale
Definizione e componenti Art. 44
1 Il piano d’utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo per aree d’interesse cantonale o sovracomunale.
2 Il piano d’utilizzazione promuove l’attuazione degli obiettivi pianificatori del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d’interesse cantonale o sovracomunale.
3 Esso si compone di norme e piani ed è accompagnato da un rapporto di pianificazione, di carattere indicativo.
Procedura
a) adozione Art. 45
1 Il Dipartimento elabora il piano d’utilizzazione, dandone preventiva comunicazione al Gran Consiglio, ai Comuni e agli enti regionali per lo sviluppo interessati.
2 Il progetto di piano è depositato per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni interessati; durante questo periodo ogni cittadino attivo in quei Comuni ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.
3 Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni, adotta il piano e lo trasmette al Gran Consiglio per approvazione.
b) approvazione e pubblicazione Art. 46 1 Il piano di utilizzazione è approvato dal Gran Consiglio.
18 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
19 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
2 Il Dipartimento lo pubblica, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati.
Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo Art. 47 1 Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
2 Il ricorso è proponibile contro: a) del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento, b) inesatto o incompleto dei fatti, c) del provvedimento pianificatorio.
3 Sono legittimati a ricorrere: a) interessati, b) cittadino attivo nei Comuni interessati, c) altra persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione.
Entrata in vigore Art. 48
1 Il piano d’utilizzazione entra in vigore con l’approvazione del Gran Consiglio.
2 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
3 Il Dipartimento fa menzionare a registro fondiario per ogni singola particella l’esistenza del piano d’utilizzazione.
Effetti
Art. 49 1 Il piano d’utilizzazione cantonale ha gli stessi effetti del piano regolatore.
2 Il piano d’utilizzazione è prevalente rispetto al piano regolatore; questo decade nella misura in cui si trova in contrasto con il piano d’utilizzazione, oppure se il piano d’utilizzazione disciplina l’uso del suolo in modo esclusivo.
Verifica e modifiche Art. 50
1 Il piano d’utilizzazione è sottoposto a verifica, di regola ogni dieci anni.
2 Esso può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura d’adozione.
Procedura semplificata Art. 50a 20 1 Possono essere sottoposte a procedura semplificata le modifiche ai sensi dell’art. 34 LST.
2 Il Dipartimento elabora la modifica; esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati la trasmette al Consiglio di Stato, che la approva.
3 La modifica è annunciata dal Dipartimento almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani e pubblicata per trenta giorni.
4 Contro il contenuto della modifica è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, si applica per analogia l’art. 47.
5 La modifica entra in con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Sezione 4 Piano particolareggiato
Definizione e scopo Art. 51 Il piano particolareggiato stabilisce nel dettaglio scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando lo richiedono obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, oppure la realizzazione di costruzioni d’interesse pubblico.
Procedura d’approvazione Art. 52 1 Per le componenti, la procedura e gli effetti fanno stato le norme relative al piano regolatore.
2 Nei casi in cui il piano regolatore prevede gli obiettivi, la destinazione e i parametri della pianificazione particolareggiata, il piano particolareggiato può essere adottato con la procedura semplificata (art. 35). 21
20 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
21 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire Art. 53
1 Il piano particolareggiato vale quale autorizzazione a costruire se definisce il progetto di costruzione nel dettaglio di una domanda di costruzione.
2 Devono essere adempiute le seguenti condizioni: a) da approvare devono esser presentati in modo separato dal piano particolareggiato, principio secondo le prescrizioni delle relative procedure d’autorizzazione a costruire, b) relativa alla domanda di costruzione non soggiace alla procedura di né all’esame preliminare, ma deve essere allegata per conoscenza al piano c) l’adozione del piano particolareggiato da parte del Legislativo comunale, il Municipio alla pubblicazione del medesimo unitamente alla documentazione relativa alla di costruzione, d) di Stato approva il piano particolareggiato, decide i ricorsi, e rilascia l’autorizzazione costruire con decisione globale. Esso decide i ricorsi contro l’uno e l’altra, 22 e) le varianti di progetto che configurano una modifica di secondaria importanza del piano si applica la procedura semplificata (art. 35), 23 f) varianti di progetto sono decise in base alle relative procedure d’autorizzazione a
3 Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli.
Tasse di rilascio Art. 53a 24
1 Per l’esame dei piani particolareggiati quale autorizzazione a costruire, al Cantone e al Comune spetta in parti uguali una tassa del 2 ‰ della spese prevista, ritenuti un minimo di 300 franchi e un massimo di 15’000 franchi.
2 Il Municipio e il Dipartimento prelevano inoltre tasse, ciascuno a copertura delle proprie prestazioni e spese per pubblicazioni, perizie, misurazioni, ecc, in aggiunta alle tasse stabilite nel capoverso precedente. Sezione 5 Piano di quartiere
Definizione e scopo Art. 54
1 Il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore.
2 Il piano di quartiere si compone di una relazione tecnica, di piani e di un modello del progetto.
3 Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di quartiere nonché i requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi.
Procedura d’approvazione Art. 55
1 Il piano di quartiere segue la procedura della domanda di costruzione che può essere presentata dai proprietari che detengono i due terzi della superficie soggetta a piano di quartiere; le m odifiche minori possono essere presentate da un solo proprietario.
2 Il piano di quartiere approvato mantiene la sua validità fino a quando il piano regolatore da cui dipende resta in vigore.
3 Per l’attuazione del piano di quartiere i detentori dei due terzi della superficie possono chiedere al Consiglio di Stato il conferimento del diritto d’espropriazione giusta l’art. 3 cpv. 1 della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. Sezione 6 Piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire 25
Principio
Art. 55a
26
1 Il piano cantonale con autorizzazione a costruire costituisce lo strumento per pianificare e autorizzare la costruzione di edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale.
22 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
23 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
24
Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
25 Sezione introdotta dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
26 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
2 È riservata la legge sulle strade del 23 marzo 1983.
Procedura
Art. 55b 27 1 Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio alla procedura d’approvazione del piano.
2 Per la procedura d’approvazione del piano si applicano per analogia gli articoli da 17 a 23 e 25, 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983; in subordine quelle della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.
3 Il piano deve rendere chiaramente comprensibili la natura e l’estensione delle opere oggetto di approvazione; il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) stabilisce la forma, il contenuto e gli altri dettagli. Capitolo secondo Salvaguardia della pianificazione
Misure
Art. 56 Sono misure di salvaguardia della pianificazione: a) di pianificazione, b) sospensiva, c) edilizio.
Zona di pianificazione
a) definizione e scopo Art. 57 1 La di pianificazione è stabilita per comprensori esattamente delimitati, se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all’uso del territorio o conflitti con principi pianificatori.
2 Il Consiglio di Stato, in particolare, stabilisce zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l’adeguamento delle pianificazioni locali.
b) componenti Art. 58 La zona di pianificazione si compone di un piano che ne delimita il comprensorio e di una scheda descrittiva che ne stabilisce i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata.
c) adozione Art. 59 1 La zona di pianificazione è adottata dal Municipio, sentito il Dipartimento, oppure dal Consiglio di Stato, sentiti i Municipi interessati.
2 Essa è pubblicata, previo avviso, per un periodo di trenta giorni presso i Comuni interessati.
d) entrata in vigore e proroga Art. 60 1 La zona di pianificazione entra in vigore con la pubblicazione.
2 Essa resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo; comunque non oltre cinque anni, riservata una possibilità di proroga.
3 Il Consiglio di Stato può concedere una proroga della zona di pianificazione di due anni al massimo, per fondati motivi; la proroga soggiace alla procedura d’adozione.
e) effetti Art. 61 1 La zona di pianificazione è vincolante per ognuno.
2 Al suo interno nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione.
3 Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente.
Decisione sospensiva Art. 62 1 Il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.
2 Il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull’oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura d’espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o il piano particolareggiato non sono stati pubblicati, o il piano d’utilizzazione cantonale non è stato adottato.
27 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Blocco edilizio Art. 63
1 Dalla data di pubblicazione del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui all’articolo 27 e sino all’approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all’articolo 45 e sino all’approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano.
2 Il blocco edilizio decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione.
Ricorsi
Art. 64 1 Contro la zona di pianificazione e la sua proroga è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Sono legittimati a ricorrere: a) persona che dimostri un interesse degno di protezione, b) contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato.
3 Contro le decisioni di sospensione o di blocco edilizio è dato ricorso ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE). Capitolo terzo Edificabilità dei fondi Sezione 1 Principio e eccezioni
Autorizzazione edilizia Art. 65 1 L’edificazione o trasformazione di costruzioni è permessa solo con l’autorizzazione dell’Autorità.
2 L’autorizzazione è rilasciata solo se: a) sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e b) è urbanizzato.
3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale, cantonale e comunale.
4 Competenza e procedura sono disciplinate dalle leggi speciali.
Eccezioni nelle zone edificabili
a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto Art. 66 1 È permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto.
2 Possono essere autorizzate trasformazioni a condizione che: a) col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico e quello vicini e b) costruzioni non conformi alla zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), le trasformazioni siano da esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre disposizioni del piano
3 Il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva.
4 In caso di grave contrasto con la destinazione di zona può essere ordinata la cessazione dell’uso.
b) deroghe Art. 67
1 In situazioni eccezionali e se l’osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di zona o a singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini.
2 Il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva.
Eccezioni di diritto federale fuori delle zone edificabili Art. 68 Nei seguenti casi il rilascio di un’autorizzazione per l’edificazione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di costruzioni è disciplinato dal diritto federale: a) ad ubicazione vincolata (art. 24 LPT), b) di destinazione senza lavori di trasformazione (art. 24a LPT), c) accessorie non agricole (art. LPT), d) esistenti non conformi alla destinazione della zona (art. 24c LPT), e) utilizzate a scopi commerciali non conformi alla destinazione della zona (art. 37a
Eccezioni di diritto cantonale fuori delle zone edificabili
a) edifici abitativi agricoli ed edifici e impianti degni di protezione
(art. 24d LPT) Art. 69 1 In edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza può essere autorizzata un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli ai sensi dell’art. 24d cpv. 1 LPT.
2 Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata istituita una apposita protezione in via pianificatoria secondo l’art. 20 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. cpv. 2 LPT).
3 In tutti i casi devono essere adempiute le condizioni dell’art. 24d cpv. 3 LPT.
b) edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio
(art. 39 OPT) Art. 70 1 Il piano direttore designa i comprensori con abitati tradizionalmente sparsi nei quali l’insediamento duraturo dev’essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicabile del territorio ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 OPT.
2 Può essere autorizzata, siccome d’ubicazione vincolata, la modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 OPT; il piano direttore indica i criteri secondo i quali va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici tipici ai sensi di tale norma. Devono essere adempiute le condizioni dell’art. 39 cpv. 3 OPT.
3 All’interno dei paesaggi ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 OPT il piano regolatore designa in particolare i rustici meritevoli di conservazione.
c) eccezioni di diritto cantonale Art. 70a 28 Il piano di utilizzazione cantonale può limitare o escludere l’applicazione degli art. 24c cpv. 2 e 3 LPT e 37a LPT.
Menzione a registro fondiario Art. 71
29 L’autorità competente per la restrizione fa menzionare sul fondo interessato a registro fondiario: a) di un’azienda accessoria non agricola (art. 24b LPT); b) risolutive alle quali soggiacciono le autorizzazioni; c) di ripristino dello stato legale. Sezione 2 I generatori di traffico
Definizioni
Art. 72 1 Sono grandi generatori di traffico le costruzioni che generano un traffico giornaliero medio di visitatori, nei giorni di apertura di almeno 1000 movimenti, segnatamente: – commerciali (centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets), – turistici attrezzati, – di svago intensive, – multisala.
2 Per le costruzioni commerciali con una superficie utile lorda di almeno 1500 m2 vige la presunzione che configurino un grande generatore di traffico; è conferita facoltà all’istante di dimostrare mediante stima del traffico indotto che la costruzione genera un traffico giornaliero medio inferiore a 1000 movimenti.
3 Costruzioni commerciali che singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore di traffico, possono essere considerati tali se tra loro sussiste una connessione funzionale e congiuntamente generano un traffico giornaliero medio superiore a 2000 movimenti.
Indirizzi pianificatori Art. 73 1 Il piano direttore stabilisce la politica cantonale dei grandi generatori di traffico e definisce in particolare: a) potenzialmente idonee per i grandi generatori di traffico,
28 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
29 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
b) della pianificazione delle utilizzazioni nei comparti per grandi generatori di traffico nei centri dei poli urbani, c) per il resto del territorio cantonale, d) per l’insediamento a titolo d’eccezione di tali impianti fuori dai comparti stabiliti.
2 Nei comparti per grandi generatori di traffico la pianificazione delle utilizzazioni definisce almeno: a) del comparto con le attività consentite e i parametri edificatori, b) urbanistico, c) di traffico medio che il comparto può generare nei giorni di apertura, d) adeguato allacciamento alla rete viaria, e) nella rete dei trasporti pubblici con un servizio commisurato all’affluenza di f) dei posteggi.
3 Nei centri dei poli urbani la pianificazione delle utilizzazioni: a) dove sono ammessi i grandi generatori di traffico, b) favorisce la collocazione nel contesto di concentrazioni d’attività commerciali, amministrative produttive ben servite dal trasporto pubblico, c) agli indirizzi del cpv. 2.
Regime d’autorizzazione Art. 74 1 La costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è ammessa unicamente nei comparti per grandi generatori di traffico e nei centri dei poli urbani che la pianificazione dell’utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore.
2 L’autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è rilasciata: a) è conforme ad una zona ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 o cpv. 3 e b) il proprietario assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica; gli oneri sono stabiliti edilizia o da un contratto di diritto pubblico.
3 L’autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico stabilisce che l’allacciamento alla rete viaria e l’integrazione nella rete dei trasporti pubblici siano realizzati al più tardi con l’entrata in esercizio dell’impianto.
Eccezioni per grandi generatori di traffico Art. 75
1 Al di fuori dei comparti per grandi generatori di traffico e dei centri dei poli urbani che la pianificazione dell’utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore può eccezionalmente essere autorizzata la costruzione di singoli grandi generatori di traffico di tipo non commerciale se: a) dell’utilizzazione adempie le condizioni dell’articolo 73 cpv. 2, b) risponde a importanti bisogni d’interesse cantonale o di sviluppo regionale.
2 In questo caso il proprietario del terreno assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica. TITOLO III Strumenti di politica fondiaria e promozionale Capitolo primo Contratti
Contratti di diritto pubblico Art. 76
1 Cantone e Comuni possono stipulare contratti di diritto pubblico se: a) di un margine di apprezzamento riguardo all’oggetto del contratto, b) contrattuale risulta la più adatta, c) del contratto non viola norme legislative.
2 Per i Comuni la competenza di contrarre è disciplinata dalla legge organica comunale. Capitolo secondo Politica fondiaria Sezione 1 Ricomposizione particellare
Definizione e scopo Art. 77 1 La ricomposizione particellare consiste in un riordino dei fondi, in modo da dar loro configurazione e superficie adatte all’edificazione prevista dal piano.
2 Essa ha lo scopo di migliorare e razionalizzare l’uso del suolo edificabile e di concretizzare gli
Procedura
Art. 78 1 La ricomposizione particellare è attuata mediante gli strumenti e le procedure della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT).
2 Essa può concernere tutta la zona edificabile o sue parti; il piano regolatore ne stabilisce il perimetro.
3 I principi su cui si fonda la permuta generale (art. 83a LRPT) sono definiti nella procedura di approvazione del piano regolatore. Sezione 2 Acquisizione di terreni e zona edificabile d’interesse comunale
Acquisizione di terreni Art. 79 30
1 Cantone e Comuni possono acquistare terreni da destinare ad uso pubblico o a scopi d’interesse pubblico.
2 Il Cantone può concedere ai Comuni un contributo per l’acquisto e la sistemazione di terreni lungo le rive dei laghi e dei fiumi, da destinare a uso pubblico.
3 Il contributo può ammontare: a) al 70% delle spese per l’acquisto di terreni destinati alla realizzazione o al di passeggiate o sentieri a lago definiti dal piano direttore; b) al 50% negli altri casi.
4 Le condizioni del contributo cantonale sono stabilite all’art. 116.
Zona edificabile d’interesse comunale
a) definizione e scopo Art. 80 Il Comune può delimitare zone edificabili d’interesse comunale (ZEIC), nelle quali mette a disposizione delle persone fisiche o giuridiche che adempiono i requisiti legali terreni destinati alla residenza primaria o all’attività di produzione non intensiva di beni, al fine di realizzare gli obiettivi di s viluppo socio-economico del piano regolatore.
b) acquisizione Art. 81 Il Comune acquisisce i terreni necessari in via contrattuale o mediante espropriazione, al valore precedente l’attribuzione alla zona edificabile d’interesse comunale.
c) assegnazione di terreni destinati alla residenza primaria Art. 82 1 Il Comune assegna il terreno destinato alla residenza primaria alle persone fisiche che ne fanno richiesta.
2 Esse devono adempiere le seguenti condizioni: a) o essere state domiciliate nel Comune per almeno cinque anni o esserne originarie, b) mantenere durevolmente il domicilio nel Comune, c) a costruire la propria abitazione entro il termine stabilito dal regolamento della zona d’interesse comunale, d) essere proprietari di un edificio o terreno edificabile nel Comune o in quelli confinanti.
d) assegnazione di terreni destinati ad aziende Art. 83 1 Il Comune assegna il terreno destinato ad aziende alle persone fisiche o giuridiche che ne fanno richiesta.
2 Esse devono adempiere le seguenti condizioni: a) il domicilio o la sede nel Comune o volerli costituire durevolmente, b) a costruire la propria azienda entro il termine stabilito dal regolamento della zona d’interesse comunale, c) essere proprietari di un edificio o terreno edificabile nel Comune o in quelli confinanti.
e) estensione della cerchia degli assegnatari Art. 84 1 Se interessi di sviluppo comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia dei destinatari dei terreni per la residenza primaria: a) la cerchia di persone fisiche di cui all’art. 82 cpv. 2 lett. a, oppure
30 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
b) in particolare persone giuridiche (segnatamente cooperative), che si impegnino costruire, entro il termine stabilito dal regolamento della zona edificabile d’interesse edifici d’appartamenti destinati alla residenza primaria.
2 Se interessi di sviluppo comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia dei destinatari dei terreni per le aziende.
f) forma e prezzo di assegnazione Art. 85
1 L’assegnazione dei terreni avviene mediante contratto di compravendita o costituzione di diritto di superficie; in ambo i casi il Comune è esentato dall’obbligo del pubblico concorso ai sensi dell’articolo 180 della legge organica comunale.
2 Il Comune stabilisce per regolamento il prezzo di alienazione, rispettivamente il canone per il diritto di superficie, tenuto conto dei costi di acquisizione dei terreni, delle spese di riordino fondiario, progettazione ed urbanizzazione, dedotti eventuali sussidi.
g) diritto di recupera e di prelazione Art. 86 1 Il Comune ha un diritto di recupera sul terreno assegnato in caso di inosservanza delle condizioni d’assegnazione.
2 Il Comune ha anche un diritto di prelazione sui terreni assegnati.
3 L'esercizio del diritto di recupera e prelazione avviene al prezzo di assegnazione del terreno, aumentato, se del caso, del plusvalore del capitale investito nell’immobile.
4 I diritti di recupera e di prelazione, di regola della durata di almeno 10 anni, sono menzionati a registro fondiario.
h) regolamento della zona edificabile d’interesse comunale Art. 87 Il regolamento disciplina e dettaglia: a) dei terreni, b) riordino fondiario, c) di assegnazione dei fondi, d) il prezzo d’assegnazione e le condizioni di pagamento, e) dell’esercizio del diritto di recupera e prelazione e il calcolo del plusvalore. Sezione 3 Garanzia della disponibilità di terreni edificabili 31
Termine per l’edificazione
a) principio Art. 87a 32 Il Comune può prevedere a piano regolatore luoghi strategici per lo sviluppo insediativo ai sensi del piano direttore con l’obbligo per i proprietari di costruire entro un determinato termine.
b) attuazione Art. 87b
33
1 Le condizioni e i tempi di costruzione sono stabiliti in un contratto di diritto pubblico ai sensi dell’art. 76 LST concluso tra il Comune e il proprietario.
2 In caso di mancato accordo, al Comune è conferito il diritto di espropriazione ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, da far valere entro due anni dalla chiusura della negoziazione.
c) inadempimento Art. 87c 34 In caso di inadempimento del contratto entro il termine fissato, al Comune spetta il diritto di espropriazione ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 da far valere entro due anni dal termine fissato dal contratto di diritto pubblico. TITOLO IV Finanziamento della pianificazione Capitolo primo 35 Norme generali
31 Sezione introdotta dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
32 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
33
Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
34 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
35 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
Principio
Art. 88 Il Cantone ed i Comuni finanziano, nell’ambito delle rispettive competenze, l’elaborazione e l’attuazione dei piani previsti da questa legge.
Contributo cantonale Art. 89 Il Cantone può partecipare alle spese della pianificazione locale: a) ad un massimo del 30% per i piani regolatori intercomunali e per i piani regolatori di Comuni b) ad un massimo del 50% per una pianificazione che dipende da progetti di valenza o cantonale.
Condizioni del contributo Art. 90 1 Il contributo cantonale è stabilito in base alla capacità finanziaria dei Comuni.
36
2 Per il calcolo del contributo sono computati tutti i costi effettivi necessari alla revisione della pianificazione locale.
3 Il contributo è subordinato alla disponibilità dei relativi crediti.
Contributo comunale Art. 91 1 I Comuni possono essere chiamati a partecipare alle spese: a) di schede comprensoriali della pianificazione direttrice, sino ad un massimo del b) ed attuazione di piani di utilizzazione cantonali, sino ad un massimo del 50%.
2 Sentiti i Comuni interessati, il contributo comunale è stabilito dal Gran Consiglio per le schede e dal Consiglio di Stato per i piani di utilizzazione cantonali, in base al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.
3 Contro le decisioni sul contributo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo secondo 37 Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione
Principio
Art. 92
38 I vantaggi e gli svantaggi rilevanti derivanti dalla pianificazione sono oggetto di compensazione.
Compensazione di vantaggi rilevanti 39 Art. 93
40
1 È considerato vantaggio rilevante soggetto a contributo l’aumento di valore di un terreno superiore a fr. 30’000.– che deriva: a) sua assegnazione alla zona edificabile; b) una modifica di un piano d’utilizzazione che comporta un aumento di almeno 0,2 punti di sfruttamento o di almeno 1,5 punti dell’indice di edificabilità; c) un cambiamento di destinazione che ingenera un plusvalore importante.
2 L’aumento di valore di un terreno sino a fr. 30’000.– è esente da contributo.
Contributo di plusvalore Art. 94 41 1 Il contributo è dovuto dal proprietario del terreno e ammonta: a) del plusvalore nei casi di assegnazione del terreno alla zona edificabile, b) del plusvalore: – casi modifica di un piano d’utilizzazione che comporta un aumento di almeno 0,2 punti di sfruttamento o di almeno 1,5 punti dell’indice di edificabilità, oppure – casi di cambiamento di destinazione che ingenera un plusvalore importante.
2 Il plusvalore corrisponde alla differenza di valore del terreno prima e dopo la misura pianificatoria.
Procedura
36 Cpv. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.
37 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
38 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
39 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
40
Art. modificato dalla L 21.1.2019; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 107; precedenti modifiche: BU 2015,
40; BU 2017, 308.
41 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
Art. 95
42
1 Il contributo di plusvalore è stabilito mediante estimo peritale a cura del Comune di
2 Il Municipio incarica un perito di stabilire, per ogni terreno, il plusvalore ed il contributo; esso notifica ai proprietari dei terreni interessati la decisione sul contributo, con l’indicazione dei rimedi di diritto.
3 Contro la decisione sul contributo è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro trenta giorni dalla notificazione; contro la decisione del Tribunale di espropriazione è dato ricorso entro trenta giorni al Tribunale cantonale amministrativo.
4 Per la procedura si applicano gli articoli 37 ss. della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996.
Esenzione
Art. 96 43 La Confederazione, il Cantone, i Comuni, le loro istituzioni autonome e gli altri enti pubblici non soggiacciono al contributo, relativamente ai loro beni amministrativi.
Esigibilità e prelievo Art. 97 44
1 Il contributo di plusvalore è esigibile al momento della costruzione o della vendita del terreno.
2 Esso è prelevato dal Comune di situazione del terreno ed indicizzato secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo; il regolamento disciplina i dettagli.
3 Il diritto di riscossione del contributo si prescrive in dieci anni dalla sua esigibilità.
Titolarità e impiego 45 Art. 98
46
1 I proventi del contributo di plusvalore sono ripartiti fra Comune di situazione del terreno e il fondo cantonale ai sensi dell’art. 98a nella misura del 50% ciascuno.
2 Essi sono destinati a misure di sviluppo territoriale qualificate, in particolare interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio o ad indennità d’espropriazione materiale.
3 Il Comune di situazione del terreno ed il Cantone allestiscono periodicamente un rapporto.
Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto Art. 98a 47 1 È istituito un fondo cantonale per lo sviluppo centripeto allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni nei casi previsti dall’art. 98 cpv. 2.
2 Il fondo ha una dotazione iniziale versata dal Cantone ed è alimentato con i proventi del contributo di plusvalore ai sensi dell’art. 94.
3 Eventuali aumenti della dotazione iniziale del fondo sono decisi dal Parlamento in funzione dell’andamento delle entrate e delle uscite.
4 I Comuni beneficiano di un contributo del 50% proveniente dal fondo cantonale quale partecipazione ai costi derivanti da indennità di espropriazione materiale per dezonamenti o riduzioni di parametri edilizi. Le ulteriori condizioni d’accesso al fondo sono specificate tramite RLst.
Rapporti con altri tributi Art. 99 48 1 Nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari il contributo di plusvalore è detratto dall’utile immobiliare come costo d’investimento.
2 Restano riservati i contributi di miglioria e di costruzione.
3 Il contributo pagato dal proprietario in base all’articolo 11 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 è detratto dal plusvalore.
Garanzia
Art. 100 49
1 A garanzia del contributo sussiste, a carico del terreno che beneficia dell’aumento di valore, un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero.
2 Si applicano gli articoli 183 - 183e della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911.
42
Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
43 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
44 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
45 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
46 Art. modificato L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2015,
40.
47
Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
48 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
49 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
Indennizzo di svantaggi rilevanti Art. 101 50
1 È considerato svantaggio rilevante soggetto a piena indennità ogni restrizione della proprietà equivalente a espropriazione.
2 Si applica la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. TITOLO V Paesaggio Capitolo primo Obiettivi e principi
Obiettivi
Art. 102 51 Il paesaggio cantonale va rispettato, tutelato e valorizzato, garantendone in particolare la varietà, la qualità e il carattere.
Indirizzi
Art. 103 52 Le schede di piano direttore esprimono gli indirizzi generali e particolari di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Principi operativi Art. 104 53 1 Le attività d’incidenza territoriale vanno armonizzate con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio.
2 Le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. Capitolo secondo Misure Sezione 1 Misure di tutela
Paesaggi con contenuti e valori importanti
a) classificazione e inventari Art. 105
54
1 I paesaggi con contenuti e valori importanti sono oggetto di tutela; essi sono classificati in oggetti d’importanza nazionale, cantonale o locale.
2 Il Cantone elabora l’inventario dei paesaggi d’importanza cantonale, i quali vanno per quanto possibile conservati nelle loro caratteristiche.
3 I Comuni rilevano i paesaggi d’importanza locale nella procedura di pianificazione dell’utilizzazione.
b) istituzione della tutela Art. 106 55 Gli strumenti della pianificazione territoriale stabiliscono contenuti e modalità della tutela. Sezione 2 Misure di valorizzazione
Progetto di paesaggio
a) contenuti Art. 107 56 1 Il progetto di paesaggio programma interventi mirati di valorizzazione del paesaggio.
2 Esso è di tipo comprensoriale o locale.
3 Il Consiglio di Stato definisce le modalità di elaborazione ed attuazione del progetto.
b) ripartizione dei compiti Art. 108 57
1 I Comuni, che possono costituirsi in associazione aperta ad altri enti pubblici, persone giuridiche o privati, o i Patriziati per il progetto di paesaggio locale, fungono di regola da promotori.
50 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
51 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
52 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
53 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
54 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
55
Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
56 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
57 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
2 Essi coinvolgono la popolazione locale nell’elaborazione del progetto.
3 Il Cantone fornisce consulenza ai promotori, coordina i progetti di paesaggio comprensoriali e verifica la conformità dei progetti di paesaggio locali; eccezionalmente può fungere da promotore.
Applicazione del principio dell’inserimento ordinato ed armonioso Art. 109 58
1 Il Cantone applica il principio dell’inserimento ordinato ed armonioso nell’esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano: a) edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25 LPT), b) le rive dei laghi, nonché i paesaggi e gli insediamenti d’importanza federale e
59 c) edificabili, se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo.
2 I Comuni applicano, per il resto, il principio dell’inserimento ordinato e armonioso nell’esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano la zona edificabile; essi possono richiedere il parere del Cantone. Sezione 3 Commissione del paesaggio
Commissione del paesaggio Art. 110
60
1 Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione del paesaggio quale organo consultivo.
2 Essa è composta da sette a nove membri nominati dal Consiglio di Stato.
3 Nella Commissione sono rappresentati i settori interessati alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio.
Compiti
Art. 111 61 La Commissione del paesaggio si esprime nei casi previsti dal regolamento o su richiesta del Consiglio di Stato. Capitolo terzo Finanziamento
Principio
Art. 112 62 Il Cantone e i Comuni finanziano, nell’ambito delle rispettive competenze, misure di tutela e di valorizzazione del paesaggio, beneficiando dei sussidi in base alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
Misure di tutela
a) oggetti d’importanza nazionale e cantonale Art. 113 63 1 Il Cantone finanzia misure di tutela di oggetti d’importanza nazionale e cantonale.
2 Per gli oggetti d’importanza cantonale i Comuni, dopo essere stati sentiti, possono essere chiamati a partecipare alla spesa in base alla loro capacità finanziaria, sino ad un massimo del 25%; il contributo è stabilito dal Consiglio di Stato.
b) oggetti d’importanza locale Art. 114 64 I Comuni finanziano misure di tutela di oggetti d’importanza locale, cui il Cantone può partecipare accordando contributi sino ad un massimo del 50% della spesa.
Misure di valorizzazione Art. 115 65 1 I Comuni finanziano l’elaborazione del progetto di paesaggio comprensoriale, cui il Cantone può contribuire nella misura del 50% della spesa.
58
Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
59 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
60 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
61 Art. modificato L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2015,
40.
62 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
63
Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
64 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
65 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
2 L’attuazione delle misure decise nel quadro del progetto di paesaggio è finanziata in base alle leggi
3 Il Cantone può eccezionalmente finanziare misure di valorizzazione di oggetti meritevoli, con un contributo massimo del 50% della spesa.
Condizioni del contributo cantonale Art. 116
1 Sino ad un importo di fr. 500.000.–, il contributo cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato. 66
2 Esso è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla copertura proveniente da altre fonti, alla partecipazione della Confederazione ed alla disponibilità dei relativi crediti. TITOLO VI Norme transitorie e finali 67
Procedure in corso Art. 117 68
1 Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore.
2 Le procedure semplificate ai sensi dell’art. 35 approvate dal Dipartimento al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa del 21 giugno 2021, sono concluse in applicazione del diritto anteriore.
Tecnici qualificati Art. 118 69 Per il riconoscimento della qualifica di tecnici restano riservati i diritti acquisiti.
Geodati
Art. 119 70 I Comuni si devono dotare di piani regolatori in forma di geodati digitali il 1° gennaio
2025.
Adeguamento alla legge Art. 120
71 I Comuni devono adattare i loro piani regolatori alla presente legge entro il 1° gennaio
2025.
Piano di quartiere facoltativo Art. 121 72 1 Le norme d’attuazione di piano regolatore in vigore o già adottate e pubblicate dal legislativo, che contemplano un piano di quartiere facoltativo ed enunciano chiari requisiti di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica vanno uniformate al nuovo diritto entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato.
2 Le domande di piano di quartiere facoltativo pubblicate prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa del 19 ottobre 2009 sono decise in base al diritto previgente.
Contributo di plusvalore Art. 122 73 La compensazione di vantaggi rilevanti si applica alle misure pianificatorie dell’art. 93 adottate dal Legislativo comunale dopo l’entrata in vigore degli articoli 92 - 101 LST.
Entrata in vigore
66 Cpv. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40; precedente modifica: BU
2014, 14.
67 Titolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
68
Art. modificato L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2015,
40.
69 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
70 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedenti modifiche: BU 2013,
547; BU 2015, 40.
71 Art. modificato L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2015,
40.
72 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
73 Art. introdotto dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
Art. 123
74
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge ed il suo allegato esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 75 Pubblicata nel BU 2011 , 525.
74 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
75 Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2011, 525.
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