Legge sul notariato
                            Legge  sul notariato  (del 26 novembre 2013)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzioni del notaio
Art. 1
                            1  Il notaio è un pubblico ufficiale incaricato di ricevere e conservare tutti gli atti per i quali  la legge o la volontà delle parti richiedono la forma autentica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esercita inoltre le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli svolge la propria funzione in modo indipendente, sotto la vigilanza del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  l’esercizio  del  notariato,  occorre  l’iscrizione  nel  registro  dei  notai,  previo  ottenimento  del  certificato di capacità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Qualità di notaio
Art. 2
                            La qualità di notaio è conferita dal Tribunale di appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza territoriale
Art. 3
                            Gli atti pubblici stesi nel territorio del Cantone o riguardanti diritti reali relativi a fondi siti  nel  Cantone,  sono  di  esclusiva  competenza  di  un  notaio  ammesso  all’esercizio  nel  Cantone  Ticino;  sono  riservate  le  competenze  del  segretario  comunale  giusta  l’articolo  19  della  legge  di  applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) e la relativa regolamentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma degli atti pubblici
Art. 4
                            Tutti  gli  atti  pubblici  ricevuti  da  un  notaio  ticinese,  soggiacciono  alla  presente  legge  quanto alla forma e alla competenza.  TITOLO II  Doveri del notaio
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri del notaio
Art. 5
                            1  Le dichiarazioni e le pattuizioni ricevute nella forma autentica devono essere rese alla  presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati personalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli  deve  vegliare  affinché  nessuna  parte  venga  indotta  a  stipulare  diversamente  da  quanto  realmente voluto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
Art. 6
                            1  Il notaio informa le parti sulla natura, sul contenuto e sulla portata giuridica dell’atto e  fornisce le necessarie spiegazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rende  nota  la  possibilità  di  notificare  le  disposizioni  di  ultima  volontà  al  registro  centrale  dei  testamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segreto professionale
Art. 7
                            Il  notaio  è  titolare  del  segreto  professionale.  Deve  serbare  il  segreto  su  quanto  è  pervenuto  a  sua  conoscenza  nell’esercizio  del  suo  ministero  e  nell’espletazione  delle  attività  connesse a quest’ultimo e sugli affari conclusi con il suo intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 8
                            Il notaio, nell’esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alle norme di responsabilità della  presente  legge  e  del  diritto  civile  e  penale.  Egli  risponde  civilmente  anche  dell’opera  dei  suoi  collaboratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligatorietà dell’ufficio
Art. 9
                            Il notaio è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia richiesto, riservati i casi di  esclusione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
Art. 10
                            1  Il  notaio  deve  astenersi  da  qualsiasi  pubblicità,  salvo  gli  avvisi  usuali  destinati  ad  informare il pubblico dell’apertura o del cambiamento di uno studio notarile, come pure di accordi  di collaborazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  regolamento  determina  le  modalità  di  presentazione  del  notaio  tramite  siti  informatici,  e  l’uso  della corrispondenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Imparzialità
Art. 11
                            1  Il notaio deve salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le disposizioni in materia di ricusazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diligenza
Art. 12
                            Il notaio deve usare la massima diligenza nell’espletare le proprie funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione continua
Art. 13
                            Il  notaio  è  tenuto  ad  assicurare  in  modo  regolare  la  propria  formazione  professionale  nelle modalità stabilite dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valori e atti
Art. 14
                            1  Il  notaio  custodisce  in  modo  separato  dal  proprio  patrimonio  le  somme  di  denaro,  le  carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento; restano  riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il notaio deve poter documentare in ogni momento i movimenti di fondi effettuati per conto terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all’avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto  l’onorario del notaio.  TITOLO III  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Ordine dei notai
Art. 15
                            1  L’Ordine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, del quale  fanno obbligatoriamente parte i notai iscritti nel registro cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ordine  dei  notai  adotta  uno  statuto,  nel  quale  definisce  la  propria  organizzazione;  lo  statuto  è  sottoposto alla Commissione per il notariato per l’approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ordine  dei  notai  promuove  la  dignità  e  l’esercizio  corretto  della  professione  e  viene  coinvolto  dallo Stato, in particolare, per:  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro le decisioni e gli atti normativi dell’Ordine dei notai è dato ricorso alla Commissione per il  notariato nel termine di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione per il notariato
I. Composizione
Art. 16
                            1  La Commissione per il notariato si compone di tre membri e tre supplenti nominati dal  Tribunale di appello per il periodo di due anni:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Tribunale di appello cura il segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Competenze vigilanza
Art. 17
                            1  La Commissione per il notariato esercita la vigilanza sui notai e sugli archivi notarili; in  particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e)  f)  g)  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presidente  può  decidere  i  casi  non  controversi  di  cui  alle  lettere  a),  b),  e  c);  l’interessato  può  domandare  entro  trenta  giorni  il  riesame  della  decisione  presidenziale  alla  Commissione  per  il  notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione esaminatrice
Art. 18
                            1  La Commissione esaminatrice è competente per la tenuta degli esami.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione per il notariato stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice e ne  designa i membri per un periodo di due anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’esame  scritto  e  orale  di  ogni  singolo  candidato  essa  siede  nella  composizione  di  quattro  magistrati a tempo pieno, di cui almeno tre giudici ordinari del Tribunale di appello, e di tre notai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di disciplina notarile
I. Composizione
Art. 19
                            1  La Commissione di disciplina notarile esercita il potere disciplinare sui notai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  compone  di  tre  membri  e  di  tre  supplenti  e  si  avvale  di  uno  o  piú  segretari  cui  può  essere  delegata l’istruttoria, designati dalla Commissione per il notariato per un periodo di due anni tra i  notai iscritti nel registro cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  ricusa  valgono  per  analogia  le  disposizioni  del  Codice  di  procedura  civile  (CPC);  la  Commissione  di  disciplina  decide  sulla  ricusa  senza  il  membro  ricusato  e  completandosi  con  i  supplenti. Se è ricusata l’intera Commissione di disciplina notarile, la Commissione per il notariato  ne costituisce una straordinaria, scegliendo tra i notai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Commissione di disciplina si organizza liberamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Competenze
Art. 20
                            1  La commissione è competente a:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione di disciplina notarile informa la Commissione per il notariato sulle segnalazioni  alle autorità penali a carico di notai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO IV  Esercizio della professione e cauzione notarile  Capitolo primo  Qualità di notaio
                        
                        
                    
                    
                    
                Certificato di capacità
Art. 21
                            1  Per  conseguire  il  certificato  di  capacità  è  necessario  aver  assolto  la  pratica  notarile,  essere in possesso del certificato di capacità di avvocato e aver superato l’esame di abilitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento stabilisce requisiti e modalità per l’ammissione alla pratica notarile, nonché per lo  svolgimento dell’esame di abilitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti per l’iscrizione nel registro dei notai
Art. 22
                            1  Il candidato in possesso del certificato di capacità, che intende esercitare il notariato,  deve presentare istanza di iscrizione nel registro dei notai alla Commissione per il notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per essere iscritto, il candidato deve:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commissione  per  il  notariato,  accertata  l’esistenza  dei  requisiti  che  precedono,  iscrive  il  richiedente nel registro cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
Art. 23
                            1  La funzione di notaio è incompatibile:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  notaio  non  può  associarsi  o  interessare  nelle  sue  funzioni  persone  che  si  trovano  in  stato  di  incompatibilità con l’esercizio del notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al notaio è permesso l’esercizio dell’avvocatura; può associarsi o lavorare in rapporto di impiego  dipendente esclusivamente con altro notaio o avvocato; eserciterà tuttavia la sua funzione sotto la  propria responsabilità personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Commissione per il notariato può esaminare d’ufficio e in ogni momento se ricorrono motivi di  incompatibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tabellionato
Art. 24
                            Il  regolamento  stabilisce  le  caratteristiche  e  le  modalità  di  tenuta  del  tabellionato  notarile.  Capitolo secondo  Cessazione del notariato
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi di cessazione
Art. 25
                            Il notaio termina la sua funzione:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
Art. 26
                            1  La  Commissione  per  il  notariato  revoca  dalla  funzione  il  notaio  contro  il  quale  si  verifica un caso di cessazione (art. 25), se non vi è rinuncia volontaria, e procede alla radiazione  dal registro.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  per  il  notariato  può  inoltre  revocare  dalla  funzione  il  notaio  che  per  provata  infermità,    debolezza    di    mente    o    sopraggiunta    manifesta    incapacità,    non    adempie  convenientemente ai doveri del suo ufficio e mette in pericolo gli interessi delle persone che fanno  ricorso alla sua opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  revoca,  in  questo  caso,  non  sarà  pronunciata  se  non  quando  una  formale  ingiunzione  di  cessare l’esercizio sia rimasta senza effetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  procedimento  di  radiazione  avviene  d’ufficio  o  su  segnalazione.  La  commissione  di  disciplina  notarile, l’Ordine dei notai nonché gli Uffici di esecuzione e fallimenti segnalano alla Camera per il  notariato   eventuali   motivi   di   cessazione,   impregiudicato   l’obbligo   di   notifica   da   parte  dell’interessato. Valgono per analogia le norme procedurali previste in materia disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza di riammissione
Art. 27
                            Il  notaio  può  presentare  istanza  presso  la  Commissione  per  il  notariato  per  essere  riammesso nel registro, quando siano venuti meno i motivi che hanno determinato la cessazione,  salvo il caso di divieto definitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riammissione
Art. 28
                            3  Salvo  i  casi  di  cui  all’articolo  25  lettere  a),  f),  g),  i),  la  riammissione  può  essere  accordata una sola volta. Essa non viene concessa se non alla condizione:  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione
Art. 29
                            I  decreti  concernenti  la  facoltà  di  esercitare  il  notariato,  devono  essere  pubblicati  sul  Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti della cessazione o sospensione
Art. 30
                            1  In  caso  di  cessazione  o  sospensione,  il  notaio  designa  un  collega,  possibilmente  del  medesimo  distretto  di  residenza,  per  la  conservazione  dei  rogiti  e  per  l’espletamento  degli  atti  in  sospeso. In caso di inadempienza entro un congruo termine, da fissarsi dalla Commissione per il  notariato, la stessa procederà direttamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il notaio deve consegnare il suo tabellionato alla Commissione per il notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza
Art. 31
                            1  In  caso  di  temporaneo  impedimento,  segnatamente  malattia,  prolungata  assenza,  od  obblighi legali, il notaio dovrà farsi sostituire, per il compimento di tutti gli atti che gli incombono, da  altro notaio da lui designato, possibilmente nel distretto di sua residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Perdurando  l’impedimento,  e  quando  il  notaio  non  abbia  provveduto  convenientemente  a  farsi  sostituire, la designazione del supplente, ad istanza di chi ha interesse o d’ufficio, verrà fatta dalla  Commissione per il notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  notaio  supplente  ha  il  diritto  agli  onorari  stabiliti  dalla  tariffa  per  gli  atti  e  operazioni  da  lui  compiuti; egli deve fare menzione dell’incarico ricevuto in ogni atto che compie in tale sua qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il regolamento ne stabilisce le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
Art. 32
                            1  Il notaio che, dopo la cessazione o la sospensione, prosegue nell’esercizio, incorre in  una sanzione disciplinare, riservata l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  atti  compiuti  dopo  la  pubblicazione  sul  Foglio  ufficiale  della  cessazione  o  della  sospensione  sono nulli.  Capitolo terzo  Assicurazione responsabilità civile e cauzione notarile
                        
                        
                    
                    
                    
                Assicurazione responsabilità civile e cauzione
Art. 33
                            1  A  garanzia  della  responsabilità  che  può  incorrere  nell’esercizio  del  ministero  e  delle  attività  ad  esso  connesse,  il  notaio  è  tenuto  a  concludere  un’assicurazione  sulla  responsabilità  civile  professionale,  dell’importo  minimo  di  un  milione  di  franchi.  Egli  è  tenuto  a  comunicare  immediatamente  all’autorità  di  vigilanza  qualsiasi  modifica  intervenuta  nell’ambito  della  copertura  assicurativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  garanzia  della  copertura  delle  imposte  di  bollo,  il  notaio  è  tenuto  a  prestare  una  cauzione  a  favore dello Stato, dell’importo minimo di franchi 100’000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  regolamento  fissa  le  condizioni  di  copertura  dell’assicurazione  sulla  responsabilità  civile  professionale  nonché  le  modalità  e  le  condizioni  della  cauzione,  come  pure  il  relativo  esercizio  e  svincolo.  TITOLO V  Degli atti notarili  Capitolo primo  Principi generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione degli atti pubblici
Art. 34
                            1  Gli  atti  pubblici  devono  essere  pubblicati  alla  contemporanea  presenza  del  notaio,  delle parti e, dove la legge lo richieda, dei testimoni e dell’interprete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pubblicazione  concerne  l’intero  testo  dell’atto  e  degli  inserti  e  avviene  mediante  lettura  a  chiara  e  alta  voce  da  parte  del  notaio  o  mediante  lettura  personale  delle  parti;  se  le  parti  comparenti non comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il genere di pubblicazione dev’essere menzionato nell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I testimoni e l’interprete devono essere maggiorenni, conosciuti dal notaio, e avere l’esercizio dei  diritti civili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per i testimoni e l’interprete fanno stato i motivi di esclusione previsti per il notaio all’articolo 48,  sia nei confronti delle parti che del notaio.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per i testimoni che intervengono negli atti di disposizioni a causa di morte e di vitalizio, è riservata  la disciplina prevista dal CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Identità delle parti
Art. 35
                            1  Il notaio deve indicare la generalità delle parti a lui note come previsto dall’articolo 38,  dichiarando di conoscerle, nel testo dell’atto.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’identità  delle  persone  non  note  deve  essere  certificata  mediante  la  presentazione  di  un  documento ufficiale, di cui viene fatta menzione nell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comparente cieco, sordo o sordomuto
Art. 36
                            1  Se  un  comparente  è  cieco,  due  testimoni  dovranno  espressamente  attestare  che  il  cieco, dopo udita la lettura dell’atto, ha dichiarato loro e al notaio che l’atto riflette la sua precisa  volontà, firmando in sua vece.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se è completamente sordo, dovrà leggere e firmare egli stesso l’atto alla presenza dei testimoni e  del notaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sordomuto  potrà  essere  parte  in  un  atto  notarile  solo  quando,  essendo  capace  di  leggere  e  scrivere,  prima  di  apporvi  la  sua  firma,  scriva  sul  documento  che  lo  ha  letto  e  che  vi  contiene  la  precisa sua volontà contrattuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tutte queste circostanze devono apparire da espresse menzioni nell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Firma dell’atto
Art. 37
                            1  Tanto le parti quanto i testimoni, l’interprete e il notaio firmano l’atto originale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le parti che dichiarano di non sapere o di non poter firmare l’atto appongono, quando ne siano in  grado, una croce od altro segno a mano. Il notaio fa menzione delle loro dichiarazioni e dei motivi  addotti come impedimento a firmare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento disciplina le modalità di firma dell’atto e dei suoi inserti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto dell’atto
Art. 38
                            1  Il pubblico istromento deve contenere:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A libera scelta delle parti e del notaio, il pubblico istromento può iniziare con le parole «Nel Nome  del Signore».
                        
                        
                    
                    
                    
                Intervento di un rappresentante
a) in generale
Art. 39
                            1  Se nel pubblico istromento è stipulato un negozio a mezzo di un rappresentante o in  nome di una persona giuridica o di una società, nell’atto deve essere compiutamente indicato non  solo il rappresentato, ma anche il rappresentante; il notaio deve chiedere sia prodotta la prova del  rapporto di rappresentanza e ne farà menzione nell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Analogamente  si  deve  procedere,  se  taluno  agisce  in  base  a  un  potere  di  disposizione  su  patrimonio altrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  per  disposizione  legale  è  necessaria,  per  la  stipulazione  di  un  negozio,  una  speciale  autorizzazione, anche questa deve essere prodotta per iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  documenti  concernenti  la  rappresentanza  o  un’autorizzazione  devono  essere  autenticati,  a  meno  che  non  provengano  da  un  pubblico  ufficio,  e  devono  essere  allegati  all’istromento  come  inserti.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) nei negozi immobiliari
Art. 40
                            1  Di regola, non dev’essere chiesta agli organi iscritti di società commerciali o di società  cooperative   l’attestazione   circa   la   formazione   interna   della   volontà   (estratti   dei   verbali   di  assemblee generali o di sedute del Consiglio di amministrazione) per quel che concerne i negozi  immobiliari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  procuratori  devono  produrre  in  ogni  caso  la  prova  dell’autorizzazione  speciale  giusta  l’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            459 capoverso 2 CO, ai fini di poter alienare o vincolare proprietà fondiaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I rappresentanti di associazioni, fondazioni e corporazioni di diritto pubblico devono legittimare la  propria facoltà di rappresentanza mediante produzione delle risoluzioni degli organi competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) mancata presentazione della procura
Art. 41
                            1  Su  richiesta  delle  parti,  il  notaio  può  rogare  l’istromento  anche  se  fanno  difetto  i  documenti di cui ai precedenti due articoli; dovrà tuttavia menzionarne la mancanza nell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  potranno  poi  essere  direttamente  trasmessi  all’Ufficio  dei  registri  competente  a  iscrivere  il  rapporto  giuridico  di  cui  trattasi,  previa  estrazione  di  una  copia  autentica  che  sarà  riposta nell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Locale notarile
Art. 42
                            1  Il notaio deve disporre nel luogo di residenza di un locale consono all’attività notarile e  alla dignità della funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola  riceve  gli  atti  pubblici  nel  proprio  studio,  nello  studio  di  un  altro  notaio  o  negli  uffici  di  una pubblica amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lingua dell’atto
Art. 43
                            1  Gli  atti  ricevuti  dal  notaio  nella  forma  del  pubblico  istromento  devono  essere  stesi  in  lingua italiana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I testamenti pubblici, i  contratti successori  e i vitalizi possono essere stesi anche in altra lingua,  limitatamente all’indicazione di ultima volontà o della volontà contrattuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  altri  atti  pubblici  come  pure  i  pubblici  istromenti  destinati  a  un  Ufficio  del  Registro  di  commercio  per  il  quale  non  fa  stato  la  lingua  italiana  possono  essere  interamente  stesi  anche  in  altra lingua, purché il notaio, le parti e i testi la conoscano.
                        
                        
                    
                    
                    
                Parte che non conosce la lingua dell’atto, altra lingua
Art. 44
                            1  Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana (o altra  lingua),  dovrà  obbligatoriamente  essere  allegata  all’originale  dell’istromento,  quale  inserto,  una  fedele  e  completa  traduzione  sottoscritta  dalle  parti,  dal  notaio  e  dagli  eventuali  testimoni  e  interpreti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  notaio  può  provvedere  personalmente  alla  traduzione,  se  conosce  sufficientemente  la  lingua  delle parti o di una di esse, altrimenti farà intervenire un interprete, che deve possedere i requisiti  prescritti per i testimoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di discrepanza fa stato il testo in lingua italiana.
                        
                        
                    
                    
                    
                Annotazioni e postille non sottoscritte
Art. 45
                            Le  annotazioni  e  le  postille  mancanti  delle  firme  o  che  altrimenti  contravvengono  alle  prescrizioni   relative,   si   hanno   per   non   fatte,   e   per   non   interlineate   le   parole   mancanti  dell’annotazione analoga.
                        
                        
                    
                    
                    
                Atti da trascrivere nei pubblici registri
a) obblighi del notaio
Art. 46
                            Nel ricevere gli atti pubblici concernenti rapporti giuridici che devono essere iscritti nei  registri, il notaio è in obbligo di verificare se sussistano le condizioni richieste per la loro iscrizione,  descrivere  l’oggetto  in  modo  preciso  e  stendere  le  clausole  conformemente  alle  prescrizioni  regolanti la tenuta e il funzionamento del registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) richiesta di iscrizione
Art. 47
                            Il notaio è presunto mandatario delle parti per le iscrizioni degli atti nei pubblici registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieto di prestare il ministero
a) in generale
Art. 48
                            1  Il notaio non può prestare il suo ministero:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il notaio non può inoltre allestire atti relativi alle assemblee generali di persone giuridiche, se egli  prende parte al voto, o se vi interviene come rappresentante legale o contrattuale a nome di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle  legalizzazioni  di  firme,  né  alle  dichiarazioni di conformità; tuttavia il notaio non può legalizzare la propria firma o quelle di un atto  al quale egli ha aderito per iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) In caso di asta pubblica
Art. 49
                            1  In  caso  di  asta  pubblica,  i  motivi  di  esclusione  menzionati  al  precedente  articolo  riguardano unicamente il rapporto fra il notaio e il proprietario del bene oggetto dell’asta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Inoltre egli non può essere aggiudicatario o rappresentante di questi nella vendita da lui rogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) In caso di atti riguardanti enti pubblici
Art. 50
                            Se l’atto interessa un Comune, un’azienda comunale, un Patriziato o una Parrocchia, il  fatto di essere membro delle rispettive amministrazioni impedisce al notaio di rogare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di rifiutare il ministero
Art. 51
                            Il notaio deve rifiutare il suo ministero quando:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Osservanza delle leggi
Art. 52
                            Il  notaio  deve  vegliare  che  siano  osservate  e  osservare  egli  stesso  le  leggi  federali  e  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nullità dell’atto
Art. 53
                            6  Oltre  i  casi  di  nullità  espressamente  contemplati  dalla  presente  legge  o  da  altre  leggi,  sono nulli:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Conservazione
Art. 54
                            Il regolamento prescrive le modalità di conservazione degli atti originali.  Capitolo secondo  Delle copie di prima e ulteriore edizione
                        
                        
                    
                    
                    
                Copie di atti pubblici
a) rilasciate alle parti
Art. 55
                            1  Il  notaio  in  esercizio  ha  diritto  di  rilasciare  copie  degli  atti  rogati  e  di  percepire  gli  emolumenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rilascia a ciascuna parte interessata una copia autentica (di prima edizione) degli istromenti e atti  fra  vivi,  con  l’indicazione  della  parte  che  la  riceve;  su  richiesta  il  notaio  può  rilasciare  un’unica  copia  autentica  per  piú  parti  o  non  rilasciarne.  Se  richiesto  dalle  parti,  potrà  rilasciare  copie  di  ulteriore edizione, specificandolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sull’originale fa annotazione delle copie rilasciate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nelle  copie  destinate  al  creditore  di  istromenti  di  obbligazione  ipotecaria  al  portatore,  si  deve  indicare se la copia è di prima o di altra edizione. Una copia di seconda o ulteriore edizione potrà  essere rilasciata solo seguendo identica procedura come quella prevista dall’articolo 56.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il regolamento disciplina l’allestimento di copie in forma elettronica.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                b) a terze persone
Art. 56
                            1  Il notaio può rilasciare copia o estratto di atti notarili a terze persone, solo nel caso in  cui  la  Commissione  per  il  notariato  su  istanza  del  terzo  o  dell’autorità  interessata,  ne  ordinasse  l’estrazione dopo aver verificato la legittimità dei motivi della richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  margine  all’originale  e  nella  dichiarazione  di  autenticità  della  copia,  il  notaio  menzionerà  la  circostanza del rilascio della copia, indicando altresí la data dell’ordine del tribunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formalità degli atti
Art. 57
                            Il regolamento disciplina le formalità degli atti notarili, le variazioni e l’allestimento delle  copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Copia difforme dall’originale
Art. 58
                            Se  la  copia  non  è  estratta  secondo  le  norme  relative,  essa  non  ha  carattere  di  autenticità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rubriche
Art. 59
                            Il notaio deve tenere separatamente le rubriche relative agli istromenti ed ai brevetti. Il  regolamento determina le modalità.  Capitolo terzo  Delle disposizioni a causa di morte
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma
Art. 60
                            La forma delle disposizioni a causa di morte e del vitalizio è retta dalle norme del CC e  dalla LAC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ostensione dell’originale e rilascio di copie a terzi
Art. 61
                            Il notaio non può né ostendere l’originale, né rilasciare copie di testamento di persona  vivente se non al testatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione dei testamenti
a) di persona domiciliata nel cantone
Art. 62
                            Il  notaio  che  ha  ricevuto  o  è  depositario  di  un  testamento  pubblico  od  olografo,  alla  morte  del  testatore,  deve  procedere  alla  pubblicazione  davanti  al  pretore  competente  del  luogo  dell’aperta successione, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) di persona domiciliata all’estero
Art. 63
                            1  La  pubblicazione  di  testamenti  ricevuti  o  depositati  presso  un  notaio  ticinese  da  persone domiciliate all’estero al momento del loro decesso, può essere fatta dal notaio davanti alla  pretore  della  propria  residenza  notarile;  l’effetto  materiale  della  pubblicazione  è  retto  dalla  legge  che disciplina la successione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  testatore  è  cittadino  ticinese,  la  pubblicazione  avverrà  davanti  al  Pretore  competente  del  luogo di attinenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  testatore  è  cittadino  di  un  altro  Cantone,  il  notaio  trasmette  il  testamento  all’autorità  competente del luogo di attinenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta di consegna dell’originale da
parte di autorità confederata o estera
Art. 64
                            1  Nel  caso  in  cui  l’autorità  confederata  od  estera  del  luogo  dell’aperta  successione  dovesse  richiedere,  d’ufficio  o  a  istanza  degli  eredi,  la  consegna  dell’originale  del  testamento,  l’istanza  dovrà  essere  rivolta  alla  Commissione  per  il  notariato,  la  quale  autorizzerà  il  notaio  alla  trasmissione, dopo avere accertata la competenza dell’autorità richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  spossessarsi  dell’originale,  il  notaio  ne  estrae  una  copia  conforme;  della  consegna  è  fatta menzione nella rubrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  notaio  è  tenuto,  malgrado  la  consegna  dell’originale,  ad  insinuare  all’archivio  notarile  la  copia  del testamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca del testamento mediante distruzione
Art. 65
                            1  Su  richiesta  del  testatore  o  dei  contraenti,  il  notaio  rimette  loro  l’originale  del  testamento pubblico o del contratto successorio, dopo formale revoca, in vista della sua materiale  distruzione  seduta  stante,  della  quale  il  notaio  farà  debita  constatazione  tramite  brevetto  firmato  anche dalle parti. Una copia autentica del brevetto verrà conservata in luogo dell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dell’avvenuta  soppressione  e  revoca  verrà  fatta  menzione  nella  finca  delle  osservazioni  della  rubrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo dei decessi
Art. 66
                            1  Il notaio veglia che le disposizioni a causa di morte rogate o depositate presso di lui,  possano essere rese note all’autorità competente al momento dell’apertura della successione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   procede   in   particolare   alla   notifica   della   disposizione   presso   il   registro   centrale   dei  testamenti, se cosi richiesto dal disponente.  Capitolo quarto  Dei brevetti
                        
                        
                    
                    
                    
                Atti per brevetto
Art. 67
                            1  Possono essere fatti per brevetto:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  brevetto  dev’essere  interamente  steso  dal  notaio  o  da  persona  di  sua  fiducia;  deve  portare  la  data ed è firmato, se del caso, dalle parti interessate, dal notaio e dagli eventuali testi e interprete,  con le indicazioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettere a)-c).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  non  deve  essere  prodotto  a  un  pubblico  ufficio,  l’originale  dell’atto,  di  regola,  è  consegnato   alle   parti.   Le   parti   possono   chiedere   l’estrazione   di   altri   esemplari   conformi  all’originale, di cui sarà fatta menzione nel testo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autentica di firma
Art. 68
                            1  Il  notaio  certifica  l’autenticità  delle  firme  e  dei  segni  a  mano  degli  incapaci  a  firmare,  nei soli casi:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Mancando nel testo la dichiarazione dell’autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento disciplina la confezione e la legalizzazione di firme digitali.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                Certificazioni su documenti privati
Art. 69
                            Il notaio ha qualità per certificare su di un documento privato:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Certificato di conformità
9
                            Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                a) premesse
Art. 70
                            1  Il notaio ha qualità per certificare conformi agli originali le copie di atti estratti, inserti e  altri  documenti  presso  di  lui  depositati,  come  pure  di  protocolli  di  autorità,  di  partite  di  libri  commerciali o altri documenti esibitigli, a richiesta di chi vi ha legittimo interesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali certificati di conformità valgono unicamente ad attestare l’identità delle copie con gli originali,  ma non si estendono alla veridicità delle enunciazioni e all’autenticità delle sottoscrizioni apparenti  negli originali stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) collazione
Art. 71
                            1  Il  notaio  richiesto  di  simili  attestazioni  deve  dichiarare  espressamente  di  avere  collazionato  personalmente  la  copia  confrontandola  con  l’originale,  e  indicare  sommariamente  lo  stato di quest’ultimo e quale parte sia stata riprodotta (pagine, foglio, eccetera).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento disciplina la certificazione di atti in forma elettronica.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbali a distanza e certificazione elettronica
Art. 72
                            13  I processi verbali di assemblee generali o consigli di amministrazione, possono essere  validamente rogati a distanza nei limiti stabiliti dal diritto federale. Il regolamento fissa le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inventari giudiziali, ivisioni e offerte di pagamento
Art. 73
                            Il  notaio  stende  gli  inventari,  gli  atti  concernenti  divisioni  e  le  offerte  di  pagamento  a  norma della procedura civile; può redigere verbali diretti a constatare la realtà di fatti materiali da  lui accertati, salvo che la legge riservi tali constatazioni ad altre autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazioni giurate
Art. 74
                            L’autore  di  una  dichiarazione  scritta  può  confermarla  dietro  giuramento  in  presenza  di  un  notaio  dopo  averla  sottoscritta,  quando  le  leggi  estere  o  svizzere  lo  richiedano  per  rendere  operante un atto; questi appone alla dichiarazione un’attestazione relativa alla sottoscrizione e al  giuramento da parte del comparente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Documenti pubblici
Art. 75
                            Il notaio effettua la notificazione di cui all’articolo 350 CPC e ne tiene la registrazione;  l’originale dell’atto è depositato presso il notaio.  Capitolo quinto  Dei protesti cambiari
                        
                        
                    
                    
                    
                Presentazione della cambiale
Art. 76
                            1  Al notaio spetta di levare i protesti cambiari a norma degli articoli 1034 e seguenti CO.  Le interpellanze alle persone fisiche o a rappresentanti di quelle giuridiche contro le quali è levato  il protesto devono essere fatte personalmente dal notaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  vietato  al  notaio  di  servirsi  di  altre  persone,  o  anche  di  limitarsi  a  muovere  le  interpellanze  e  ricevere le risposte a mezzo del telefono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma
Art. 77
                            L’atto  di  protesto  è  dispensato  dalle  formalità  degli  atti  pubblici,  dall’iscrizione  nelle  rubriche e dall’insinuazione all’archivio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conservazione delle copie
Art. 78
                            1  Ogni  notaio  deve  conservare  le  copie  dei  protesti,  disposte  in  ordine  cronologico  e  numerate, firmandole e munendole del segno del tabellionato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le copie possono essere trascritte in un apposito registro.  TITOLO VI  Dell’archivio notarile, delle insinuazioni allo stesso e della conservazione degli atti  Capitolo primo  Archivio notarile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Art. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                Atti da insinuare
Art. 79
                            1  Il  notaio  è  tenuto  ad  insinuare  all’archivio  notarile  del  distretto  della  sua  residenza  principale, una copia autentica degli atti ricevuti sotto forma di pubblico istromento, entro il 15 del  mese successivo a quello della ricevuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  testamento  pubblico  di  persona  vivente  viene  notificato  all’archivio  con  un  atto  contenente  la  data,  il  numero  di  rubrica  e  l’indicazione  trattarsi  di  testamento  di  persona  vivente;  la  copia  integrale  viene  insinuata  soltanto  dopo  la  morte  del  testatore  e  la  lettura  e  pubblicazione  del  testamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Della  distruzione  o  della  revoca  del  testamento  sarà  fatta  semplice  ed  immediata  notifica  all’archivio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Queste  disposizioni  si  applicano  anche  all’istromento  di  deposito  di  un  testamento  olografo,  previsto dall’articolo 79 LAC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  contratti  successori  e  di  vitalizio,  sono  soggetti  all’obbligo  di  insinuazione  all’archivio  fin  dal  momento della loro stipulazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Qualora  contratti  contengano  anche  disposizioni  di  ultima  volontà,  dovrà  essere  insinuato  all’archivio notarile solo un estratto di tali atti, indicando che le clausole omesse sono disposizioni  di ultima volontà.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mancata o tardiva insinuazione
a) in generale
Art. 80
                            1  L’istromento  pubblico  produce  i  suoi  effetti  legali  anche  in  difetto  di  insinuazione  all’archivio; tuttavia il notaio è passibile di una multa di 50 franchi per ogni atto non insinuato e per  ogni  mese  di  ritardo,  da  applicare  dall’archivista,  riservata  facoltà  di  ricorso  alla  Commissione  di  disciplina notarile entro il termine di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il ritardo supera i tre mesi o in caso di ingiustificate recidive da parte del notaio, l’archivista fa  rapporto alla Commissione di disciplina notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) in caso di deficienze
Art. 81
                            Viene  considerata  come  tardiva  insinuazione  della  copia  all’archivio,  il  fatto  che  il  notaio, invitato dall’archivista a rimediare a qualche deficienza della copia prodotta, ritarda senza  giustificato motivo oltre i 15 giorni a riparare la deficienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio di copie da parte dell’archivista
Art. 82
                            1  L’archivista non può rilasciare copia di istromenti insinuati all’archivio ed appartenenti  al  rogito  di  notai  in  esercizio  o  dei  quali  essi  sono  depositari,  senza  un’autorizzazione  della  Commissione  per  il  notariato,  che  l’accorda  soltanto  quando  sia  constatata  l’impossibilità  di  ottenere la copia dal notaio rogato o depositario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può rilasciare copia o estratti di istromenti i cui originali si trovano in deposito presso l’archivio a  coloro  che  giustificano  un  legittimo  interesse  a  ottenerli.  Lo  Stato  percepisce  gli  onorari  stabiliti  dalla tariffa per le copie di ulteriore edizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni presso l’archivio
Art. 83
                            L’archivista è tenuto a fornire notizie a chi giustifichi un legittimo interesse nei confronti  di  un  notaio  non  piú  in  esercizio,  per  sapere  dove  possa  ottenere  la  copia  di  un  determinato  istromento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sorveglianza
Art. 84
                            Gli archivisti notarili sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità di nomina che applica  le sanzioni disciplinari previste dalla LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Archiviazione
Art. 85
                            14  Il regolamento stabilisce le modalità di archiviazione, compresa l’archiviazione in forma  elettronica.  Capitolo secondo  Conservazione dei rogiti dei notai che cessano dall’esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietà dei rogiti
                            14    Art. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86
                            1  Le  rubriche,  gli  atti  originali  ricevuti  dal  notaio  e  gli  allegati  relativi,  sono  di  sua  proprietà. Il notaio deve assicurarne il deposito e la conservazione con la massima cura e non è  autorizzato per nessuna ragione a spossessarsene.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I rogiti e le rubriche sono dichiarati esclusi dal fallimento e dal pignoramento e sono inalienabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano riservati gli obblighi di archiviazione derivanti da altre leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Depositario
Art. 87
                            1  In  caso  di  morte  del  notaio,  i  suoi  eredi  e,  in  caso  di  cessazione  dell’esercizio  del  notariato,  il  notaio  stesso,  designeranno  un  altro  notaio,  il  quale  riceve  gli  atti  in  custodia,  cura  il  rilascio delle copie e il compimento degli obblighi inerenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando non avvenga la designazione del depositario, malgrado una diffida a farla entro quindici  giorni, la Commissione per il notariato la fa direttamente, oppure ordina il deposito dei rogiti presso  l’Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro dei depositi del Tribunale
Art. 88
                            1  Del  deposito  dei  rogiti  viene  tenuto  apposito  registro  presso  la  Commissione  per  il  notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  ogni  trapasso  di  rogiti  e  di  ogni  designazione  di  notaio  supplente  o  depositario  viene  data  pubblica  notizia  mediante  pubblicazione  sul  Foglio  ufficiale  a  cura  della  Commissione  per  il  notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica della morte di un notaio
Art. 89
                            Gli  eredi di un notaio  defunto  e  gli  ufficiali  dello  stato civile  del  luogo di decesso  sono  tenuti a notificare prontamente alla Commissione per il notariato la morte del notaio.  TITOLO VII  Onorari e spese del notaio
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffa
Art. 90
                            Il  limite  massimo  dell’onorario  e  delle  spese  che  spettano  al  notaio  è  stabilito  dalla  tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Onorari e spese superiori alla tariffa
a) principio
Art. 91
                            Il notaio che esige onorari superiori a quelli legali o rimborsi di spese superiori a quelle  realmente sopportate, è obbligato alla retrocessione e va soggetto a una sanzione disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) reclamo
Art. 92
                            1  Contro gli onorari e le spese richieste dai notai per gli atti indicati nella tariffa notarile è  dato reclamo entro 30 giorni dalla notificazione alla Commissione di disciplina notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procedura di reclamo è gratuita. Non si assegnano ripetibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con  l’approvazione  data  dalla  Commissione  di  disciplina  notarile,  la  parcella  acquista  forza  esecutiva,  ai  sensi  dell’articolo  80  della  legge  federale  sull’esecuzione  e  sul  fallimento.  La  Commissione  di  disciplina  notariale  verifica  in  ogni  caso  che  gli  onorari  e  le  spese  non  siano  manifestamente iniqui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Surrogazione
Art. 93
                            1  Il notaio è surrogato nei diritti dello Stato verso le parti debitrici per le tasse e spese da  lui anticipate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le parti sono debitrici solidali nei suoi confronti per il pagamento degli onorari e il rimborso delle  tasse e delle spese concernenti l’atto notarile compiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   notaio,   prima   di   ricevere   un   atto,   può   chiedere   alle   parti   un   deposito   della   somma  approssimativamente  occorrente  al  pagamento  degli  onorari  delle  tasse  e  delle  spese  effettive  dipendenti dall’atto stesso.  TITOLO VIII  Disciplina del notariato
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispettori notarili
Art. 94
                            1  Per  la  vigilanza  sui  notai  la  Commissione  di  disciplina  notarile  si  avvale  di  ispettori  notarili, designati fra i membri dell’Ordine dei notai dalla Commissione per il notariato, che ne fissa  il numero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le ispezioni hanno per scopo di verificare la corretta applicazione delle norme regolanti l’attività  notarile; gli ispettori trasmettono i loro rapporti alla Commissione di disciplina notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Valgono i motivi di esclusione previsti dal CPC, con facoltà del notaio interessato di sollevare altri  motivi  importanti,  quali  segreti  professionali,  segreti  di  affari  o  potenziali  conflitti  di  interesse;  la  cognizione dei motivi in materia spetta alla Commissione per il notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Viene  prelevata  una  tassa  per  l’ispezione,  tra  i  200  e  i  2’000  franchi,  a  carico  del  notaio  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Commissione per il notariato emana il regolamento sulle ispezioni notarili e fissa la tassa per  l’ispezione, provvedendo all’incasso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’attività degli ispettori è sottoposta alla vigilanza della Commissione per il notariato; le violazioni  commesse  dagli  ispettori  notarili  ai  propri  doveri  d’ufficio  sono  punite  con  le  sanzioni  disciplinari  dell’ammonimento,  della  multa  fino  a  20’000  franchi  o  della  destituzione;  le  sanzioni  possono  essere cumulate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Apertura del procedimento
Art. 95
                            1  Il   procedimento   disciplinare   è   avviato   dalla   Commissione   di   disciplina,   su  segnalazione  degli  ispettori  notarili,  di  terzi,  di  autorità,  dell’Ordine  dei  notai  o  su  domanda  del  notaio stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, non ha qualità di parte  nel procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, al segnalante possono essere addossate le  spese della procedura; in tal caso egli è legittimato a interporre ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prove
Art. 96
                            La  Commissione  di  disciplina  su  richiesta  o  d’ufficio  può  ordinare  la  produzione  di  incarti o di documenti e sentire testimoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure disciplinari
Art. 97
                            1  La Commissione di disciplina notarile può infliggere le seguenti misure disciplinari:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  multa  può  essere  cumulata  con  la  sospensione  dall’esercizio  del  notariato  o  con  il  divieto  definitivo di esercitare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di  ogni  pena  disciplinare  applicata  sarà  data  comunicazione  alla  Commissione  per  il  notariato,  che  la  iscrive  in  un  apposito  registro;  è  facoltà  della  Commissione  di  disciplina  di  ordinare  la  pubblicazione delle sue decisioni sul Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commisurazione delle misure disciplinari
Art. 98
                            1  Nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza  del  fatto,  l’intensità  del  dolo,  il  grado  della  colpa,  nonché  le  possibili  conseguenze  derivanti  dalle  mancanze e in genere il comportamento del notaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  notaio  può  essere  esentato  dalla  pena  ove  debba  comunque  essere  stralciato  dal  registro  o  rinunci all’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procedura disciplinare di regola decade; può essere aperta o continuata se vi è un interesse  preminente all’accertamento della violazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione d’ufficio
Art. 99
                            Le  decisioni  della  Commissione  di  disciplina  notarile  sono  trasmesse  all’Ordine  dei  notai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
Art. 100
                            1  L’azione  disciplinare  si  prescrive  in  un  anno  dal  giorno  in  cui  la  Commissione  di  disciplina notarile è venuta a conoscenza dei fatti contestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la  violazione  delle  regole  professionali  costituisce  reato,  il  termine  di  prescrizione  più  lungo  previsto dal diritto penale si applica anche all’azione disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cancellazione delle misure disciplinari
Art. 101
                            1  L’avvertimento,  l’ammonimento  e  la  multa  sono  cancellati  dal  registro  cinque  anni  dopo essere stati pronunciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  sospensione  dall’esercizio  del  notariato  è  cancellata  dal  registro  dieci  anni  dopo  la  fine  della  sua validità.  TITOLO IX  Rimedi giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
Art. 102
                            1  Contro   le   decisioni   della   Commissione   per   il   notariato,   della   Commissione  esaminatrice   e   della   Commissione   di   disciplina   è   dato   ricorso   al   Tribunale   cantonale  amministrativo nel termine di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I ricorsi in materia cautelare non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria dell’autorità  di ricorso.  TITOLO X  Disposizione penale
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizio abusivo della professione
Art. 103
                            Chi senza adempiere i requisiti della presente legge, oppure abusando della qualifica di  notaio,  esercita  la  professione  di  notaio,  oppure  avvalendosi  del  titolo  di  notaio  o  in  altro  modo  suscita l’impressione presso terzi di essere autorizzato all’esercizio della professione di notaio nel  Cantone Ticino, è punito con la multa fino a 100’000 franchi.  TITOLO XI  Disposizioni varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 104
                            Alle  procedure  in  prima  istanza  e  su  ricorso  è  applicabile  la  legge  di  procedura  per  le  cause amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione di decisioni
Art. 105
                            L’iscrizione  nel  registro  cantonale,  la  rinuncia  all’iscrizione  e  la  radiazione  dei  notai  sono pubblicate sul Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure cautelari
Art. 106
                            1  Se un notaio è oggetto di apertura di un procedimento penale, oppure se contro di lui  è  pendente  un  procedimento  di  radiazione  dal  registro  cantonale,  o  ancora  in  pendenza  delle  azioni  di  accertamento,  la  Commissione  per  il  notariato  può  sospenderlo  a  titolo  cautelare  dall’esercizio della professione, in attesa della decisione definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  per  il  notariato  può  adottare  anche  altre  misure  cautelari  per  la  tutela  degli  interessi dei clienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per tutto il periodo di sospensione il notaio deve consegnare il tabellionato e designare un notaio  per la conservazione dei suoi rogiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  decisione  di  sospensione  provvisionale  dev’essere  comunicata  agli  ufficiali  dei  registri;  essa  va pubblicata sul Foglio ufficiale se le circostanze lo esigono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica di procedimenti penali contro un notaio
Art. 107
                            1  Le  autorità  e  i  funzionari  notificano  senza  indugio  alla  Commissione  di  disciplina  le  violazioni  delle  disposizioni  della  presente  legge  e  delle  norme  di  applicazione  e  delle  norme  deontologiche di cui hanno avuto conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  procuratore  pubblico  notifica  alla  Commissione  per  il  notariato,  entro  tre  mesi  dall’apertura  dell’istruzione,  l’esistenza  di  un  procedimento  penale  contro  un  notaio  eccetto  i  casi  senza  rilevanza per la funzione; essa trasmette inoltre alla commissione un esemplare della decisione o  della sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autenticazione di firme da parte delle
Cancellerie di tribunali
Art. 108
                            1  Le Cancellerie del Tribunale di appello e delle Preture possono dichiarare l’autenticità  delle firme e dei sigilli dei notai ai fini delle legalizzazioni consolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  tali  dichiarazioni  è  percepita  una  tassa  analoga  a  quella  applicata  dalla  Cancelleria  dello  Stato per le postille.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
a) Fissazione
Art. 109
                            1  La  tassa  per  le  decisioni  della  Commissione  per  il  notariato,  della  Commissione  esaminatrice e della Commissione di disciplina è fissata tra 100 e 5’000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può emanare una tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Incasso
Art. 110
                            Ogni autorità è legittimata a incassare le tasse, le spese e le multe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni di esecuzione
Art. 111
                            1  Il  Consiglio  di  Stato,  sentiti  il  Tribunale  di  appello  e  l’Ordine  dei  notai,  emana  le  disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare:  –  –  –  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  per  il  notariato,  sentiti  il  Tribunale  di  appello  e  l’Ordine  dei  notai,  emana  le  norme  per  la  tenuta  del  registro  cantonale  dei  notai  e  dell’elenco  dei  praticanti,  compresa  la  procedura  di  iscrizione  e  di  radiazione,  il  regolamento  della  Commissione  esaminatrice,  quello  degli esami, il regolamento sulle ispezioni notarili e il regolamento della Commissione di disciplina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ordine  dei  notai  può  emanare  norme  deontologiche,  che  valgono  quali  regole  professionali;  esse sono sottoposte al Consiglio di Stato per l’approvazione.  TITOLO XII  Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 112
                            I  procedimenti  disciplinari  pendenti  al  momento  dell’entrata  in  vigore  della  legge  sono  deferiti alle autorità previste dalla stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzia
Art. 113
                            16  I  notai  devono  adeguarsi  alle  nuove  disposizioni  in  materia  di  assicurazione  sulla  responsabilità  civile  professionale  e  di  garanzia  entro  un  anno  dall’entrata  in  vigore  della  legge  (art. 33).
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme abrogate
Art. 114
                            La legge del 23 febbraio 1983 sul notariato è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 115
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  e  ottenuta  l’approvazione  dell’autorità  federale,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Pubblicata nel BU  2015  , 147.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 147.