Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (del 15 aprile 2020) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – lo stato di necessità dichiarato con la risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 dal di Stato per tutto il territorio del Cantone Ticino, poi prorogato con risoluzioni n. 1648
27 marzo 2020 e n. 1826 del 15 aprile 2020; – atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell’articolo 7 della legge epidemie del 28 settembre 2012; – atto delle previsioni attuali sull’evoluzione dell’epidemia causata dal coronavirus (COVID- secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane; – l’impatto della situazione di emergenza sulle attività economiche e la necessità di in via temporanea alcune norme procedurali per agevolare le attività economiche; – l’articolo 40 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012, decreta: Art. 1 1 In deroga all’articolo 39 capoverso 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre (RLCPubb/CIAP), sono ammesse dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2021, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale. Art. 2 ... 2 Art. 3-3a ... 3 Art. 4
1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. 4
2 Esso non si applica alle procedure di aggiudicazione già aperte al momento della sua entrata in vigore.
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3 ... 6 Pubblicato nel BU 2020 , 139.
1 Art. modificato dal DE 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 33; precedente modifica: BU 2020,
173.
2 Art. abrogato dal DE 13.5.2020; in vigore dal 18.5.2020 - BU 2020, 173.
3 Art. abrogati dal DE 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 33; precedente modifica: BU 2020, 173.
4 Entrata in vigore: 17 aprile 2020 - BU 2020, 139.
5 Cpv. modificato dal DE 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 33; precedente modifica: BU 2020,
173.
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Cpv. abrogato dal DE 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 33; precedente modifica: BU 2020,
173.
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