Decreto esecutivo concernente l’istituzione dell’Ufficio delle scienze forensi (317.110)
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Decreto esecutivo concernente l’istituzione dell’Ufficio delle scienze forensi

Decreto esecutivo concernente l’istituzione dell’Ufficio delle scienze forensi (del 13 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 182, 183, 251 e 253 del Codice di procedura penale, decreta: Art. 1 1 È istituito l’Ufficio delle scienze forensi.
2 Presso l’Ufficio delle scienze forensi operano in particolare i periti ufficiali ai sensi dell’ar-ticolo 183 capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 251, 252 e 253 del Codice di procedura penale.
3 La nomina dei periti e l’assegnazione dei mandati avvengono secondo quanto disposto dal Codice di procedura penale. Art. 2 1 L’Ufficio delle scienze forensi è un organo autonomo e indipendente che assicura le prestazioni richieste in favore delle preposte autorità giudiziarie.
2 L’autonomia e l’indipendenza dell’Ufficio delle scienze forensi si riferiscono segnatamente all’esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna direttiva o influenza da parte dell’esecutivo o del legislativo.
3 L’Ufficio delle scienze forensi è attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia. Art. 3 1 L’Ufficio delle scienze forensi si organizza al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni in favore delle preposte autorità giudiziarie.
2 L’Ufficio delle scienze forensi assicura in particolare la reperibilità continua 24 ore su 24,
7 giorni su 7, per consulti telefonici e interventi diretti in ambito di medicina forense.
3 I consulti telefonici sono forniti ai procuratori pubblici, al Magistrato dei minorenni, alla Polizia cantonale e ai medici specializzati in ispezioni legali.
4 Gli interventi diretti possono essere di natura urgente o programmata. In urgenza sono svolti sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri (o di parti di essi) o di reati contro la vita o l’integrità della persona così come visite improcrastinabili a viventi per ragioni di natura istruttoria. Gli interventi programmati possono essere ordinariamente esami necroscopici (con o senza prelievi di campioni biologici), visite su viventi laddove non vi sia il pericolo di una imminente alterazione della prova, verifica sulla natura umana di resti rinvenuti, pareri e perizie in tema di responsabilità medica, di infortunistica stradale, di lesioni personali e di ogni altra fattispecie medicolegale. Art. 4 Ai periti ufficiali presso l’Ufficio delle scienze forensi si applicano i motivi di ricusazione previsti dall’articolo 56 del Codice di procedura penale. Art. 5
1 I periti ufficiali sottostanno alla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).
2 Per la loro attività svolta in relazione ai mandati conferiti dalle preposte autorità del Cantone Ticino ai sensi del Codice di procedura penale non è dovuta alcuna ulteriore indennità. Art. 6 Il personale operante presso l’Ufficio delle scienze forensi sottostà all’obbligo del segreto d’ufficio conformemente al Codice penale svizzero e al Codice di procedura penale, garantito anche dopo la cessazione dell’attività in seno all’Amministrazione cantonale. Art. 7 Per quanto non regolato dal presente decreto esecutivo in relazione all’attività dei periti ufficiali operanti presso l’Ufficio delle scienze forensi, si applicano le disposizioni del Codice penale svizzero e del Codice di procedura penale. Art. 8 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° settembre 2022 e mantiene la sua validità fino all’entrata in vigore della riorganizzazione del settore della medicina legale. Pubblicato nel BU 2022 , 217.
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