Regolamento sulle supplenze dei docenti (406.160)
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Regolamento sulle supplenze dei docenti

Regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio 1996 (stato 17 febbraio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 82 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995, decreta:
Campo d’applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.
2 Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.
Supplenza interna Art. 2 1 Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.
2 Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.
Criteri di scelta Art. 3 1 Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità.
2 A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita. 1
3 La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.
4 Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali. 2

Competenza

Art. 4 1 L’assunzione del supplente compete al direttore dell’Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali.
2 Le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d’Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all’art.
3. 3

Retribuzione

Art. 5 1 I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito: a) franchi nelle scuole dell’infanzia senza refezione; b) franchi nelle scuole dell’infanzia con refezione e nelle scuole elementari. La stessa si applica agli operatori della differenziazione curricolare (scuola media) e agli (scuola media); c) franchi nelle scuole professionali di base senza titolo specifico o con terziario B. La tariffa si applica agli operatori pedagogici per l’integrazione (scuole speciali); 4 d) franchi nelle scuole medie, nelle scuole speciali, nelle scuole professionali di base con o master, nelle scuole specializzate superiori senza titolo specifico o con terziario La stessa tariffa si applica ai docenti di sostegno pedagogico (scuole comunali), agli logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti (scuole speciali) e docenti di strumentale (scuole medie superiori);
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1 Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.
2 Cpv. introdotto dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.
3 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
4 Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.
5 Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.
e) franchi nelle scuole medie superiori e nelle scuole specializzate superiori con bachelor master.
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2 La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.
Diritto suppletorio e incarico Art. 6 7
1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.
2 Nel caso di supplenze continuate dello stesso docente superiori a 16 settimane, il rapporto d’impiego, a partire dalla 17a settimana, è trasformato dall’autorità di nomina in rapporto di incarico, senza pubblicazione del pubblico concorso. Le prime 16 settimane mantengono forma di supplenza a tutti gli effetti. 8
3 Rimane riservata l’applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell’art. 11 cpv. 2 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.
Norme finali Art. 7 1 Questo regolamento abroga il regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.
2 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996. Pubblicato nel BU 1996 , 59.
6 Cpv. modificato dal R 18.1.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 14; precedenti modifiche: BU 2005,
273; BU 2009, 371; BU 2015, 82; BU 2020, 22 e 127.
7 Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.
8 Cpv. modificato dal R 11.3.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 82.
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