Regolamento del Servizio mobilità e scambi (400.170)
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Regolamento del Servizio mobilità e scambi

Regolamento del Servizio mobilità e scambi (del 6 luglio 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 71 della legge della scuola del 1° febbraio 1990, decreta:
Istituzione e compiti Art. 1
1 Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Servizio mobilità e scambi.
2 La mobilità e gli scambi comprendono: a) di allievi e persone in formazione del secondario I e II, individuali o di classe, con altre linguistiche della Svizzera; b) di minorenni e giovani con altre regioni linguistiche della Svizzera nel contesto della dello sport e del tempo libero; c) a distanza tra classi della scuola ticinese e classi di altre regioni linguistiche della o di altri Paesi; d) di docenti finalizzati ad esperienze di insegnamento in altre lingue; e) linguistici di allievi e persone in formazione con l’estero nel quadro di programmi svizzeri internazionali dedicati a questo scopo; f) di stage e pratica professionale in un’altra linguistica della Svizzera o in un estero durante la formazione professionale, quella terziaria o nel quadro della al mondo del lavoro; g) formativi e professionali in Svizzera e all’estero.
3 Il servizio è subordinato all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (di seguito UFCI) della Divisione della formazione professionale. Quest’ultimo è il partner di rifermento per la Divisione della formazione professionale e per la Divisione della scuola e si occupa: a) la mobilità e gli scambi di cui al cpv. 2; b) ai bandi di concorso nazionali e internazionali proposti nell’ambito del della mobilità e degli scambi; c) relazioni durature con gli omonimi servizi degli altri cantoni e di facilitare la di accordi intercantonali tra i servizi o di partenariati tra scuole; d) relazioni durature con la Confederazione e le sue strutture che si occupano di fondi per la mobilità e gli scambi; e) da interlocutore unico verso l’Agenzia Movetia, assicurando a livello cantonale la promozione e l’implementazione dei progetti promossi dall’agenzia stessa le scuole, gli insegnanti, gli allievi e le famiglie; f) relazioni durature con altre organizzazioni pubbliche internazionali attive negli e mobilità; g) al Dipartimento la stipulazione di accordi di collaborazione in ambito di mobilità e che implicano oneri per il Cantone; h) sotto la responsabilità dell’UFCI accordi di collaborazione in ambito di mobilità e che non implicano oneri per il Cantone; i) le relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro in Ticino e a livello nazionale possono sostenere le iniziative cantonali inerenti alla mobilità e agli scambi; j) momenti di sensibilizzazione, informazione e di consulenza in materia di mobilità scambi; plurilinguismo degli allievi; l) prima, durante e dopo il soggiorno i partecipanti ai progetti di mobilità gestiti dal m) la mobilità e gli scambi che coinvolgono il Ticino; n) i finanziamenti federali ed europei ottenuti dalla partecipazione a bandi di concorso; o) e proporre adeguamenti in relazione al quadro giuridico di riferimento in tema di e scambi.

Organizzazione

Art. 2 1 Il servizio è composto dai seguenti settori operativi: b) stage e formazione pratica, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. e) - durante la formazione professionale e terziaria; c) lingua e mobilità, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. f) - g) nel quadro transizione al mondo del lavoro.
2 Il responsabile del servizio: a) dirige e coordina l’attività, curando il miglioramento della qualità delle prestazioni e ai partecipanti e assicurando la corretta gestione dei finanziamenti; b) assicura le relazioni con gli istituti scolastici e le varie unità dipartimentali; c) nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati; d) cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri cantoni, con l’Agenzia Movetia, con le e i partner cantonali, nazionali e internazionali con cui collabora.

Sede

Art. 3 La sede del servizio è definita dal Dipartimento.

Collaborazione

Art. 4
1 Il servizio collabora segnatamente con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, la Divisione della scuola, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale, con il Centro delle risorse didattiche e digitali, con l’Ufficio degli aiuti allo studio.
2 Il servizio può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come conferenze o seminari.
Competenze decisionali in materia finanziaria Art. 5 Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue: a) del servizio fino a 2'000 franchi; b) UFCI per importi superiori a 2'000 franchi e fino a 10'000 franchi; c) per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi; d) del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi; e) di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
Entrata in vigore Art. 6 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente. 1 Pubblicato nel BU 2022 , 185.
1 Entrata in vigore: 8 luglio 2022 - BU 2022, 185.
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