Legge sul servizio medico nelle zone di montagna (805.100)
CH - TI

Legge sul servizio medico nelle zone di montagna

Legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont) (del 5 novembre 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 16 ottobre 1996 n. 4589 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 2 settembre 1997 n. 4589 R della Commissione speciale sanitaria, decreta: CAPITOLO I Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione Art. 1 1 Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.
2 Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge.
Servizio medico di montagna
a) convenzione Art. 2 1 Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.
2 Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.
3 Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.
b) condizioni, circoscrizione, effetto
della convenzione e verifica alla sua scadenza Art. 3
1 Il Consiglio di Stato: a) se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio; b) la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino; c) la circoscrizione.
2 La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.
3 Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento. CAPITOLO II Medico contraente, indennità e fatturazione
Medico contraente:
a) compiti Art. 4 Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.
b) indennità di picchetto Art. 5 1 Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.
2 L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.
Fatturazione del medico Art. 6 Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale.
Spesa sociale cantonale
Art. 7 1 Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale
2 Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal). CAPITOLO III Contenzioso e mezzi di impugnazione
Contestazioni tra medici e comuni Art. 8 1 Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).
Rimedi di diritto 2 Art. 9 3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. CAPITOLO IV Disposizioni penali, transitorie e finali

Contravvenzioni

Art. 10 È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.
Convenzioni in atto Art. 11 Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.
Entrata in vigore Art. 12 1 Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 4 Pubblicata nel BU 1998 , 51.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

3

Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
4 Entrata in vigore: 1° dicembre 1997 - BU 1998, 52.
Markierungen
Leseansicht