Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
                            1  Legge  sulla  promozione  della  salute  e   il coordinamento   sanitario  (Legge  sanitaria,   LSan)  1  (del   18  aprile  1989)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  16  settembre  1986  n.    3083  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  TITOLO   I  Principi   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  1  1  Questa    legge    definisce  i   principi  generali  applicabili  al  settore  sanitario  e    stabilisce  le  disposizioni  di    polizia   sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    leggi  speciali,  il   diritto  federale,  nonché  le convenzioni   intercantonali  e   internazionali  in  materia   sanitaria   con  effetto  normativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  2  1  Lo  Stato  promuove  e   salvaguarda  la  salute    della  popolazione  quale  bene  fondamentale  dell’individuo  e  interesse    della  collettività  nel  rispetto  della  libertà,    dignità  e    integrità    della  persona  umana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  esso  promuove,  in  modo  coordinato,  favorendo  l’assunzione  della  responsabilità  individuale  e   collettiva  dei  cittadini,  la prevenzione   delle  malattie,  il   mantenimento  ed   il ricupero   della  salute  di  tutti  i  cittadini  senza  distinzione    di  condizione    individuale  e   sociale.    Esso    crea  le  premesse  affinché  siano  garantite  prestazioni,  servizi  ed  interventi  di  qualità    a    costi  economici  e    finanziari  sopportabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’attuare   questi  scopi  lo    Stato  si   avvale   della  collaborazione  dei  Comuni,  di    altri  Enti  pubblici   nonché  di  persone  fisiche  e giuridiche   di    diritto  privato,  in    particolare  degli  operatori  sanitari   e degli  Ordini  delle  arti  sanitarie,   promuovendo   la    solidarietà   a livello  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi
                            Art.  3  Nei  limiti  dell’articolo  4,  gli  scopi  previsti  dall’articolo  2  sono  in  particolare  conseguiti  mediante:  a)  la protezione  delle  libertà  individuali  dei  pazienti   e della  loro  integrità  psicofisica;  b)  l’educazione   e   la    promozione  della  salute  della  popolazione  nonché  la    prevenzione  e   la    lotta   alle  malattie  trasmissibili;  c)  la salvaguardia  delle  condizioni   indispensabili  al    mantenimento  della  salubrità  dell’ambiente   di vita  in  generale,   abitativo,  scolastico,  di    svago  e di lavoro  in    particolare;  d)  la  promozione  della  diagnosi  precoce    delle  malattie    curabili  e    delle    affezioni  in  età  prescolare  nonché  la    lotta  alle   malattie  sociali,   a   quelle  di    larga  diffusione   e   alle  tossicodipendenze;  e)  la diagnosi  e   la cura  degli  stati  di    morbilità  e   di    invalidità  nonché  la riabilitazione;  f)  la vigilanza   sull’esercizio  delle   professioni  sanitarie  e   sull’attività   dei  servizi  e   delle  strutture  sanitari  nonché  la    vigilanza  sulla   produzione,  il  commercio,  la distribuzione   e   la vendita  al    pubblico  di    agenti  terapeutici;  g)  il promovimento  delle  cure   extraospedaliere   e   dei  servizi  a   domicilio;  h)  la formazione  professionale  di    base  e   continua  di    operatori  sanitari;  i)  l’adozione  di    provvedimenti  d’urgenza   per  fronteggiare  situazioni   di    emergenza  sanitaria;  l)  l’istituzione  di    un  sistema  informativo  coordinato   di    statistica   sanitaria;  m)  la diffusione  delle  cure   palliative  verso  il   malato  cronico  e terminale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolo  modificato   dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            n)  la promozione  e   il   favorimento  della  ricerca   clinica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  o)  la promozione  e   il   favorimento  della  cultura  della   donazione  d’organi.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento,  principi  pianificatori  e   criteri  di sussidiamento  4  Art.  4  5  1  Per   conseguire  gli  scopi  di questa  legge  lo    Stato  assicura  il   coordinamento  degli  strumenti  e  delle  risorse  disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso,  nei   limiti  dei  cpv.  3, 4 e   5 di    questo  articolo,  può  sussidiare,  partecipare  alla   gestione   e, ove   ve  ne  sia  necessità,   gestire  in modo  autonomo  servizi  e   strutture  sanitari,   di prevenzione,  di  diagnosi,  di  cura,  di    riabilitazione,  di ricerca  e   di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  sussidi  sono  concessi  per  la    copertura  totale  o   parziale   del  disavanzo,   fino  ad   un  massimo  del  75%  della  spesa  riconosciuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  è competente  per  le    decisioni  che  comportano   una  spesa  unica  fino  ad  un  importo  massimo  di    1'000'000  di    franchi  o   una  spesa  annua  fino  ad  un  importo  di    250'000  franchi   per  almeno  quattro  anni.  Importi  superiori  sono  di    competenza  del  Gran  Consiglio.  È   riservato  l’art.  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   limite   di    sussidiamento  del  75%  della  spesa,  previsto  dal  cpv.  3, non   si    applica  nei  casi  di attività  o di  iniziative  d’interesse  generale,  di  competenza    dello    Stato  in  base  al  cpv.  2    ma  che  sono  svolte    o  realizzate  da  altri   enti  pubblici  o da  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nella  gestione  autonoma   dei   servizi  e delle   strutture   e   nella  commisurazione  dei  sussidi  secondo  i  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,  3   e   4,    si    deve  tener  conto   in    particolare:  a)  dei   bisogni  sanitari  effettivi   della  popolazione;  b)  della    disponibilità    attuale  e   a  medio    termine  di  operatori  sanitari,  di  servizi  e   di  strutture    sanitari  pubblici,  d’utilità   pubblica  e   privati  sia  a   livello   regionale,  sia  cantonale  e   nazionale  nonché  delle  risorse  autoterapeutiche  della   popolazione;  c)  delle   possibilità  di coordinamento   e   di  integrazione  territoriale  e   funzionale  dei  servizi  e   strutture  esistenti  in    particolare  di quelli   gestiti  o sussidiati  dallo  Stato;  d)  dei   mezzi   finanziari   a   disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il    Consiglio    di  Stato  deve  segnatamente  stabilire  nelle  linee    direttive    le  priorità    d’intervento,  ottimalizzando,  per   l’insieme  delle  scelte  e   per  ciascuna  di    esse,  il  rapporto  tra  i costi  ed   i benefici  sanitari  per  la  collettività.  Esso    tiene  conto  delle  pianificazioni  settoriali,  assicura    il   coordinamento  con    la  pianificazione  cantonale  e   procede  alla   verifica  periodica  della  necessità  degli  interventi.  TITOLO  II  Diritti  individuali
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  5  1  Ogni  persona  ha  diritto  a prestazioni   sanitarie  scientificamente  riconosciute.  Esse  dovranno  essere  adeguate  alla  esigenza  di  cura  nel  rispetto  dei  principi  della    libertà,  dignità    e  integrità    della  persona  umana   e tenere   conto  del  criterio   di efficacia  sanitaria  e del  principio  dell’economicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le disposizioni  del  diritto  penale  concernenti  le    misure  terapeutiche  e d’internamento,  le  disposizioni  del  diritto  civile  concernenti  la privazione  della  libertà  a   scopo  d’assistenza   e   le    disposizioni  in  materia   di    immunizzazione  e di lotta  alle   malattie  trasmissibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
                            a)  generalità  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  operatore  sanitario,  nell’ambito  delle    proprie  competenze  professionali,    è    tenuto  a  informare  il  paziente  sulla    diagnosi,  il   piano  di  cura,  i  possibili  rischi  nonché    su  eventuali  trattamenti  alternativi  scientificamente  riconosciuti.  L’informazione  deve  essere  data   in    modo  chiaro  ed  accessibile  al  paziente   e   tenere  conto,  in specie  nella  comunicazione   della  diagnosi,  della  sua   personalità.  Solo   nel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lett.   introdotta   dalla   L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001   -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lett.   introdotta   dalla   L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001   -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  modificato  dalla   L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  - BU  2001,  189;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                33.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal   1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  caso  l’informazione  possa  essere    suscettibile  di  portare  grave    pregiudizio    allo  stato  psicofisico  del  paziente  o   compromettere  l’esito   della   cura,  essa  deve  essere  data  ad   una  persona  prossima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  incapace  di  discernimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  paziente  è  incapace  di  discernimento    l’informazione  deve  essere  data    alla  persona  di  fiducia  designata  dal  paziente,  al  rappresentante  legale  del  paziente  minorenne   o   alle  persone  con  diritto  di  rappresentanza  ai sensi  dell’art.  378  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  cartella  sanitaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    paziente  ha  la  facoltà,  previa  domanda  scritta  e    nei  limiti  di  tempo  stabiliti  all’art.  67    cpv.  4,  di  consultare  presso  ogni  operatore    sanitario,  servizio  o   altra  struttura  sanitaria    la  parte  oggettiva  della  cartella  sanitaria   e   gli altri  documenti  sanitari  oggettivi   che  lo    concernono  come   pure   di    ottenerne  copia.  La  cartella  sanitaria  deve  essere  tenuta   conformemente  alle  disposizioni  dell’art  .  67.  Il   paziente  ha  la  facoltà  di  chiedere  la  correzione  di  eventuali    errori    dei  dati  e    delle  informazioni    oggettive  che    lo  concernono.  È   riservato  il   cpv.  4   di    questo   articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’operatore  sanitario   non  è tenuto   a   portare  a conoscenza  o a   mettere  a disposizione  del  paziente   le  informazioni  sanitarie  pervenutegli  da  parte  di  terzi  (ad  esclusione  dei  dati  oggettivi  di  analisi  di  laboratorio,  di    accertamenti   radiologici  o   altri)   nonché  le osservazioni  personali.  In    caso  di contestazione  è  data  facoltà  di denuncia  alla  Commissione   di vigilanza   prevista   dall’articolo  24.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  generalità  e   qualifiche  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   paziente   ha  il   diritto  di    conoscere  le    generalità  e le    qualifiche  professionali   di ogni  operatore   sanitario  che  partecipa  o   interviene  nella  cura  o   nel  trattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consenso  informato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  persone  capaci   di  discernimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  7  10  1  Riservato  l’art.  5    cpv.    2,  il  consenso  informato  del  paziente    capace  di  discernimento,  maggiorenne  o   minorenne,    è   necessario  per  qualsiasi    prestazione    sanitaria  (preventiva,  diagnostica,  terapeutica,  riabilitativa)   propostagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riservati  i  casi   di cui   all’art.  16  CC  la    capacità  di    discernimento  è   presunta   nei  minorenni   che   hanno  compiuto  il   sedicesimo  anno  di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consenso  di    cui  al    cpv.  1   può  essere  espresso   anche  in    modo   tacito  per  atti  concludenti  nel  caso  di  prestazioni  sanitarie  non  invasive  o   che  non  comportano  un  rischio  rilevante  per  il   paziente  o che   non  sono  suscettibili   di    invadere  la    sua  sfera   intima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  direttive  anticipate  e mandato  precauzionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  8  12  1  Chi  è   capace   di    discernimento  può,   in direttive  vincolanti,  designare   i  provvedimenti  medici  ai  quali  accetta  o  rifiuta    di  essere    sottoposto    nel  caso  in  cui  divenga  incapace  di  discernimento    e/o  designare  una  persona  fisica  che  discuta  i  provvedimenti   medici  con  il medico  curante  e   decida  in suo  nome  nel  caso  in    cui   divenga  incapace  di    discernimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  riguardo  fanno  stato  gli  articoli  370   e   seguenti  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  persone  incapaci  di discernimento  Art.  8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  paziente  incapace  di    discernimento   si    applicano,  direttamente  o per  analogia,  gli articoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            377  e   seguenti  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  nelle  situazioni  d’urgenza  possono  essere  presi    i  provvedimenti  conformi  alla  volontà  presumibile  e   agli  interessi  della  persona  incapace   di discernimento  (art.   379  CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Dimissioni
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal   1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.   modificato  dalla   L   19.12.2000;  in    vigore  dal   13.7.2001   - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato   dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            11  Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  paziente  capace  di    discernimento   può  revocare  in    ogni  tempo  il  proprio  consenso  e   quindi  interrompere  una  cura,   rifiutare  prestazioni  sanitarie  o   dimettersi   da   una  struttura   stazionaria.  Rimane  riservato  l’art.  5 cpv.   2 di    questa  legge.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  all’interruzione,   al    rifiuto   o   alla  dimissione  ostano   motivi  di    ordine  sanitario  che   possono  mettere  in  pericolo  la    salute   del  paziente  o   di    terzi,  il paziente,  su  richiesta  del  o degli  operatori   sanitari  interessati,  è  tenuto   a   liberarli   per  iscritto  da  ogni   responsabilità.  Art.  10  ...  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricerca  e   sperimentazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Comitato  etico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  10a  17  1  Il  Consiglio  di  Stato,  dopo  consultazione    degli  Ordini  e   delle    associazioni  degli  operatori  sanitari  interessati,  nomina   il   Comitato  etico  incaricato  di esaminare  e   di approvare  i  progetti  di    ricerca  ai  sensi  della   legge  federale  concernente  la    ricerca   sull’essere  umano  (LRUm).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comitato  etico   è   pure  competente  per  esaminare  e   approvare  la ricerca  condotta  su embrioni  in    vitro  secondo  la legge  federale  concernente  la    ricerca   sulle   cellule  staminali  embrionali  (legge  sulle  cellule  staminali,  LCel).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nessuna  ricerca  sulle    malattie    dell’essere  umano,    nonché  sulla  struttura  e   sulla  funzione    del    corpo  umano  può  essere  avviata  nel  Cantone  senza  l’approvazione  del  Comitato  etico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Comitato  è   composto  di    almeno  nove  membri  e   può  avvalersi  della  consulenza  di    esperti   e di    periti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Commissione  di  ricorso  18  Art.  10b  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le    decisioni  del  Comitato   etico  è   ammesso   il ricorso  dell’istante,  entro  30   giorni  dalla  notifica,  ad   una   speciale   Commissione  di ricorso;  la    procedura  è scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  è composta  da  un  esperto  di    etica  e da  due  docenti  universitari  di    specialità  mediche,  che  vengono   designati  dal  Consiglio  di Stato   di  volta  in  volta,   dopo  la  ricezione  della   dichiarazione  di  ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  decisione  presa,  la    Commissione  di    ricorso   può  prelevare,  oltre  le    spese,   una  tassa  fino   ad  un  massimo   di 5000   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  le    decisioni   della   Commissione  è dato  ricorso   al    Tribunale  cantonale  amministrativo.  Art.  11  ...  20  Art.  12  ...  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medicina  della   procreazione  Art.  13  22  1  Il  Consiglio  di  Stato    designa  le  autorità  cantonali  competenti    per  l’applicazione  della  legislazione  federale  in materia  di    procreazione  con  assistenza  medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.   abrogato  dalla   L 11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            16  Nota  marginale  modificata  dalla   L   11.12.2017;   in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271;   precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato   dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
18
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.   modificato  dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;  precedenti  modifiche:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189;  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.   abrogato  dalla   L 11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            21  Art.   abrogato  dalla   L 11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            22  Art.  reintrodotto  dalla  L   22.6.2005;  in vigore   dal  19.8.2005  -  BU  2005,   261;   precedente  abrogazione:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  delle  autorità  competenti  ai  sensi  del  cpv.  1    è    dato    ricorso  diretto  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sterilizzazione  volontaria  a   fini   contraccettivi  Art.  14  23  1  Riservati    l’art.  122  del  Codice  Penale  Svizzero  e   la  Legge    federale  sulle    condizioni    e  le  procedure  per  praticare  le  sterilizzazioni,  sono    applicabili    le  direttive    dell’Accademia  svizzera  delle  scienze  mediche   in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sterilizzazioni  praticate  su  una  persona  interdetta  o   permanentemente  incapace  di discernimento  devono  essere  notificate  da  chi  le ha  eseguite  al    Medico  cantonale  nel  termine  di    30  giorni.  Art.  15  ...  24
                        
                        
                    
                    
                    
                Autopsie
                            Art.  16  1  L’autopsia  può   essere   effettuata  se:  a)  il defunto   non  aveva  manifestato  un’opposizione;  b)  le persone  prossime   non   vi    si    oppongono  espressamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   persone  prossime  possono  ottenere  una  copia  del  parere  autoptico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Medico  cantonale  può  ordinare  l’autopsia   quando  sussistono  fondati  motivi  dell’esistenza  di    malattie  trasmissibili  o dubbi  sulla  causa  della   morte.   Sono   riservate   le decisioni  dell’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  sanitarie  Art.  17  1  Le  prestazioni  sanitarie  devono  essere  date  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dagli  articoli  5   e   64.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  gli  operatori  sanitari    non  possono  subordinare  la  concessione  o  l’esecuzione  di  prestazioni  sanitarie  urgenti  a   condizioni  assicurative,  sociali,  religiose,  di    nazionalità  o   altre  dei  pazienti.  Sono  riservate   le disposizioni   dell’articolo  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiezione  di  coscienza  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nessun  operatore  sanitario  può   essere  tenuto  ad   effettuare  o   partecipare   a   prestazioni  o  terapie  incompatibili  con  le  proprie  convinzioni    etiche  o    religiose.  Tuttavia  egli  non  può,    con    la  sua  obiezione,  compromettere   l’esecuzione  di prestazioni  o   terapie  non  contrarie  alla   legge   da  parte  della  struttura  sanitaria  ove  egli  opera.  È   riservato  il capoverso  4   di    questo   articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obiettore    non  può  essere  oggetto  di  discriminazione,  punizione  o   penalità.  Egli  deve    segnalare  la  propria  posizione  di obiettore  prima  di una  eventuale  assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’obiettore   deve  in    ogni  caso   dare  al    paziente  le    informazioni  necessarie  per  l’ottenimento,  tramite  altri  operatori  sanitari,  delle  prestazioni  rifiutate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  grave  e   imminente   pericolo  per  la salute  del   paziente  l’operatore  sanitario  obiettore  è,  se  richiesto,  comunque   tenuto  a   dare  la    sua  collaborazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strutture  sanitarie   stazionarie  Art.  19  1  I  diritti  e   le libertà  individuali  dei  pazienti  delle  strutture  sanitarie  stazionarie  possono   essere  limitati  solo  per  motivi  di ordine  medico   o organizzativo   prevalenti.   In  particolare  i pazienti  hanno  diritto  all’assistenza  spirituale,  all’accompagnamento   alla  morte  e alla   presenza  delle  persone  prossime.  La  degenza  non  deve  privare  il   paziente  di    alcun   diritto  civile  e   costituzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  restrizioni  concernenti  le    visite  devono  essere   fondate  unicamente  su motivi  sanitari  e/o  organizzativi  prevalenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alle    restrizioni    delle    libertà  di  movimento  come  pure  alle  restrizioni  di  tutte  le  libertà  personali  delle  persone  incapaci  di  discernimento  in  istituti  di  accoglienza  e    cura  si  applicano,  direttamente  o    per  analogia,  gli  articoli   383   e   seguenti  CC.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segreto  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L   16.10.2006;  in vigore   dal  15.12.2006  - BU  2006,   518;  precedente   modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            24  Art.   abrogato  dalla   L 11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            25  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  20  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  segreto  professionale   ha  lo scopo  di    proteggere  la    sfera  privata   del  paziente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   operatore  sanitario  è tenuto,  nell’interesse  del   paziente,  al    segreto  professionale.  I funzionari   e i  privati  che    sono    a  conoscenza  di  segreti  sanitari  sono  considerati  ausiliari  conformemente    alle  disposizioni  dell’articolo   321,  cpv.   1   del  Codice  Penale  Svizzero  e   quindi  soggetti   all’obbligo  del  segreto  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’operatore  sanitario  è liberato  dal  segreto  professionale  con   il consenso  del  paziente  o per  decisione  del  Medico  cantonale.  Quest’ultimo  si    pronuncia    solo  su  richiesta  scritta    del  detentore    del  segreto  e  dopo  aver   sentito  il   paziente  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   segreto  professionale  non  può   essere  opposto  all’autorità  di vigilanza  qualora   le    informazioni  siano  chieste  ai fini  dell’espletamento  dei  propri  compiti  d’ispezione  e   vigilanza.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Non   soggiacciono  all’obbligo  del  segreto  professionale:  a)  le denunce  obbligatorie  previste  dall’articolo  68;  b)  le dichiarazioni  e gli  annunci  obbligatori   alle   autorità,  segnatamente  quelli   concernenti  le malattie  trasmissibili  previste   da  leggi,  regolamenti   e ordinanze  federali  e   cantonali;  c)  le testimonianze  obbligatorie  conformemente  al    diritto  penale;  d)  la raccolta  e   la comunicazione  di dati  statistici,   epidemiologici,  di    morbilità  o altri  in    conformità  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            321a  del  Codice   penale   svizzero;  e)  le segnalazioni  inerenti   ai    casi  in    cui  vi   sia  un  fondato  sospetto  di    prescrizione   o   dispensazione  non  adeguata  di stupefacenti  e   sostanze   psicotrope  che  costituiscono   un   reato  ai    sensi  dell’art.  20   della  legge  federale  sugli   stupefacenti   del   3 ottobre  1951.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sono  riservati  gli articoli  6 cpv.  1   e   2   e   16   cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Denuncia  e   legittimazione  29  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  violazione  dei  diritti   stabiliti  da  questo  Titolo   è   denunciabile   alla   Commissione   di vigilanza  prevista  dall’articolo  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    denuncia    può  essere  presentata  dall’interessato,    dal  suo    rappresentante  legale  e    da    ogni  altra  persona,  nell’interesse  del  paziente  danneggiato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con   la  denuncia  viene  dato  avvio  a   un  procedimento  disciplinare  nei  confronti  dell’operatore   o   della  struttura  sanitari  denunciati,  oppure  nei  confronti   di    entrambi.  31  TITOLO  III  Organizzazione  e autorità   competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  22  1  Il  Consiglio  di    Stato:  a)  esercita  l’alta  vigilanza  sull’esecuzione  della   legge;  b)  assicura  il   coordinamento  di  tutta    la  politica  sanitaria    verificandone  in  particolare  la  compatibilità  con  gli scopi,  gli obiettivi   e   i  mezzi  di questa  legge;  c)  adotta  le    decisioni  che  la    legge  gli  conferisce;  d)  emana  i  regolamenti   di    applicazione  della   legge,  sentito   preliminarmente  l’avviso  degli   Ordini   delle  arti  sanitarie;  e)  approva  gli  statuti  ed  i  regolamenti  degli   Ordini  professionali  di diritto  pubblico;  32  f)  designa  il   Dipartimento  33  competente  (detto  di    seguito  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    competenze  conferite  ad  altre  istanze  da  leggi   speciali  cantonali  e federali  o   da  norme  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  reintrodotto  dalla  L    11.12.2017;    in  vigore    dal    25.3.2021  -  BU  2018,    271  e    366,  BU  2021,  161;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2009,  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Lett.  introdotta   dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  25.3.2021  - BU  2018,  271  e   366,  BU  2021,   161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Lett.  modificata  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Con  DE  22.11.1989,  modificato  dal  DE  12.3.2002,    è   stato  designato    il   Dipartimento  della  sanità  e   della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            socialità  -  BU  1989,  293;  BU   2002,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di Stato,  ove  le    circostanze  lo    richiedono,  ha  la    facoltà  di    istituire  commissioni  consultive   di  coordinamento,  di    studio,   di    controllo  o di ispezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   disciplina  tramite  Regolamento  la    procedura  relativa  all’interruzione  non  punibile  della  gravidanza  secondo  gli  art.  119  e 120  CPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  23  1  Il  Dipartimento  cura   l’esecuzione  di questa  legge  e dei  regolamenti  nonché   delle  altre  leggi,  regolamenti,  convenzioni  e   ordinanze  federali,   intercantonali  e   cantonali  in materia  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate    le  competenze  che  la  legislazione  in  materia  sanitaria  federale,  intercantonale  o  cantonale  attribuisce  al    Consiglio   di Stato  o   ad  altre  autorità  e   istanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  è   coadiuvato  nelle  sue  funzioni:  a)  dal   Medico,  dal  Batteriologo,  dal  Patologo,  dal  Chimico,  dal  Farmacista  e dal  Veterinario  cantonali,  nonché  dai  medici   delegati  e   scolastici;  b)  dai    servizi    e   strutture  sanitari  dello  Stato,  dalle  commissioni  nonché  dalle    altre  istanze  tecniche,  consultive  o   di    coordinamento   decise   dal  Consiglio   di    Stato  o   previste  da  questa   legge   o   da  leggi  speciali;  c)  dai   Comuni   e da  altri  Enti  pubblici  che   operano  in    campo   sanitario;  d)  dagli   Ordini  professionali;  35  e)  dalle   persone  fisiche   o giuridiche  di    diritto  privato  previste   dell’articolo  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Dipartimento,  nel  conseguimento  degli  obiettivi    previsti  dalla    legge,    assicura  il   coordinamento  e  promuove  l’integrazione    territoriale  e/o  funzionale  dei  servizi,  delle  strutture  e    delle  prestazioni    dei  diversi  settori  d’intervento  direttamente  dipendenti  o convenzionati  o   sottoposti  a   vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  competenze  Art.  24  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  di    vigilanza  accerta  la    fondatezza  delle   denunce  previste   dall’art.  21  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e   2.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può:  a)  proporre  al    Consiglio  di    Stato  l’ammonimento;  b)  proporre  al    Consiglio  di    Stato  l’applicazione  delle  sanzioni  previste   dagli  art.  95  e   seguenti;  c)  proporre  al    Consiglio  di    Stato  la revoca  dell’autorizzazione  al    libero   esercizio   della  professione,  ai  sensi  dell’art.   59.  Le  sanzioni  alle  lettere  b) e   c)    sono  cumulabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  può  inoltre  proporre  la    pubblicazione  delle  decisioni  di    revoca   dell’autorizzazione  al  libero  esercizio  della  professione,  a   spese  del  denunciato  se  l’interesse  pubblico  o   quello  del  paziente  leso  lo richiedono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Commissione  si  avvale    della    collaborazione  degli  Ordini  e  delle  associazioni    professionali  degli  operatori  sanitari   o   di periti  e consulenti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  composizione  38  Art.  25  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione   di vigilanza   è   nominata  dal  Consiglio  di    Stato  e   si compone  di    almeno  5  membri  e   dei  relativi  supplenti.  Ne  fanno  parte   di diritto   un  Magistrato  dell’Ordine  giudiziario  che  la  presiede,  il   Medico  cantonale,   un  rappresentante  dei   pazienti  e   uno  degli  operatori  sanitari.  Fra  i  membri  della  Commissione  deve  essere  assicurata  una  adeguata   rappresentanza  femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    rappresentante    degli  operatori  sanitari    può  essere  designato    di  volta  in  volta    dalle  associazioni  professionali  interessate,   su  invito  del  presidente,  a   dipendenza  del  caso  da  esaminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di    Stato  stabilisce  per  regolamento  le    modalità  di    composizione  e di    funzionamento   della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,   508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Lett.  modificata  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2018;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Medico  cantonale  Art.  26  40  1  Il  Medico  cantonale  vigila    sulla  salute  pubblica,  sull’esercizio  delle  arti  sanitarie    e  sull’esecuzione  dell’interruzione  della  gravidanza.    Egli  ha    segnatamente  le  competenze  attribuitegli  dalla  legislazione  federale  e   cantonale  nonché  dalle  disposizioni    esecutive  del  Consiglio  di  Stato  in  materia  sanitaria.   Coordina  l’attività  dei  medici  delegati  e   scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Medico  cantonale  è l’autorità  competente  a ricevere   gli  annunci   a   fini   statistici  di ogni  interruzione  della  gravidanza  secondo  l’art.   119   cpv.  5   del  Codice  penale  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può  delegare  ad  altre  unità  amministrative  e agli   Ordini   e   Associazioni  professionali  (in  tal  caso  considerati  ausiliari  del  Medico  cantonale)    determinati  compiti  nell’ambito  della  vigilanza  sanitaria.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medici  delegati  Art.  27  42  1  Il  medico  delegato:  a)  vigila  sulle  condizioni  igienico-sanitarie  del  circondario  di cui   è   responsabile;  b)  esegue  le    prestazioni  di    polizia  sanitaria   previste   dalla  legge  e   dai  regolamenti;  c)  presta  la    sua  opera   per  compiti  di    medicina  legale  e   ufficiale;  d)  collabora   con  il   Medico  cantonale  in    ogni  settore  della  salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  stabilisce    i   circondari    e  designa    i   medici  delegati,    previo  pubblico  concorso,  mediante  conferimento  di appositi  mandati   di    diritto  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   mandato  è   conferito   in base  agli  art.  394  e   seguenti  del  CO   e   determina  i  compiti  e la    retribuzione   del  medico  delegato.  La  durata  del   mandato  è,    di    regola,  di    quattro  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medici  e   dentisti  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  28  44  1  Il  medico  scolastico:  a)  vigila  sulle  condizioni  igienico-sanitarie    degli    istituti  scolastici    di  cui  è    responsabile  e  collabora  all’attuazione  della   prevenzione  primaria;  b)  esegue  le    prestazioni  di    medicina  scolastica  previste   dalla  legge  e   dai  regolamenti;  c)  collabora   con  il   Medico  cantonale  e il   medico  delegato  in    ogni  settore  della   salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   medico  dentista  scolastico  vigila  sulla  profilassi  dentaria  negli   istituti  scolastici  di    cui   è   responsabile  e,  in    particolare,  esegue  le    cure  dentarie  e   sorveglia  l’attività  dell’operatore/trice  di    prevenzione  dentaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  medici  ed    i  dentisti  scolastici  sono  designati    dal  Consiglio  di  Stato  in  analogia    a    quanto  previsto  dall’art.  27  cpv.   2 e   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    medico  scolastico    può    assumere    totalmente  o    parzialmente  la  funzione  di  medico  delegato    del  circondario  di    cui  è titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
                            Art.  29  1  I  Comuni  hanno  le competenze  espressamente   loro   attribuite  da   questa  legge   o   da  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compete  inoltre  ai    Comuni:  a)  vigilare  sull’osservanza   delle  leggi  e   regolamenti   in    materia  sanitaria  e   denunciare  al    Dipartimento  le  trasgressioni  che  comportano  sanzioni  non   di competenza   comunale;  b)  collaborare   con  il   Medico   cantonale  e   i  medici  delegati  e   scolastici   nell’ambito  di    ogni  settore   della  salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  possono   inoltre:  c)  promuovere   in modo  autonomo  o   d’intesa  con  il   Dipartimento  provvedimenti   di  prevenzione  e   di  educazione  sanitaria   della  popolazione;  d)  partecipare    all’attuazione  dei  provvedimenti  sociosanitari  in  grado  di  rispondere  ai  bisogni  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dalla  L   16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,   508;   precedenti   modifiche:  BU  1995,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35;  BU   2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordini  e   associazioni  degli  operatori  sanitari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  30  46  1  Gli  operatori   sanitari  possono  riunirsi  in    Ordini  e   associazioni   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  in    particolare   istituiti  i  seguenti  Ordini  professionali  quali  corporazioni  di diritto  pubblico:  a)  Ordine  dei  medici;  b)  Ordine  dei  medici   dentisti;  c)  Ordine  dei  farmacisti;  d)  Ordine  dei  medici   veterinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di  modifiche  di  norme  legislative  o   esecutive  riguardanti  il   settore  sanitario  o   dell’adozione  di  importanti  provvedimenti  di portata  generale,  è   richiesto   l’avviso  degli  Ordini   e   delle  associazioni   degli  operatori  sanitari   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  di  interesse   generale  Art.  30a  47  1  Gli  Ordini  previsti  all’articolo  precedente  collaborano  con  lo  Stato  nella  tutela  della  salute  della  popolazione  e   per  l’esecuzione  dei  compiti   previsti  dalla  legislazione  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare,   gli  Ordini  dei  medici,  dei  dentisti,  dei  farmacisti  e dei  veterinari   organizzano  il   servizio  sanitario  di    picchetto,  segnatamente  notturno  e   festivo,  di base  e,    eventualmente,  specialistico.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato,   tramite   regolamento,   delega  agli  Ordini  altri   compiti  generali  e   particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  enti  o   persone  49  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato,  nell’adempimento   dei  compiti   attribuitigli,  collabora  con  altri   enti  di diritto  pubblico  o  privato  e    con  persone  che  operano  nel  campo  della  protezione  e    del  promovimento    della  salute  quando  i  bisogni  e gli  obiettivi  della   politica  sanitaria  cantonale  lo richiedano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    modalità    della  collaborazione  sono  stabilite    tramite  speciali    convenzioni  che    indicano    in  modo  particolare  il   campo    d’attività,  le  funzioni  di  pubblico    interesse  attribuite,  i   criteri    e    le  modalità  di  sussidiamento  ed  il   grado  di    autonomia.  TITOLO  IV  Prevenzione  e promozione  della  salute  CAPITOLO  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Nozione
                            Art.  32  È   considerato   preventivo  ogni   provvedimento  inteso:  a)  a promuovere  la    responsabilità,  l’informazione  e   le conoscenze  dei  cittadini   nella   salvaguardia  della  salute  individuale  e   collettiva;  b)  a diminuire  l’incidenza  di    una  malattia  nella  popolazione   riducendo  i rischi  di    apparizione  di    nuovi  casi;  c)  a diminuire  lo    sviluppo   di    una  malattia  nella  popolazione  riducendone  la diffusione   e   la durata;  d)  a diminuire   lo sviluppo  delle  invalidità   croniche   della  popolazione  riducendo  al    minimo  le invalidità  funzionali  conseguenti  alla  malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti
                            Art.  33  Lo  Stato  promuove,  sostiene  e   attua  la    prevenzione  tramite:  a)  il promovimento  di studi   epidemiologici   sulla   diffusione  e   l’incidenza  delle  malattie  e   dei  fattori  di  rischio  nella  popolazione;  b)  l’educazione   alla  salute  della  popolazione;  c)  la promozione  dell’immunizzazione  volontaria  e   la    lotta   alle  malattie   trasmissibili;  d)  la protezione  sanitaria   della  popolazione  scolastica;  incidenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            f)  l’adozione  di misure   atte   a   valutare   l’efficacia  degli   interventi  preventivi,  diagnostici,  terapeutici  e  riabilitativi  proposti  e/o  attuati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preferenza  indigena  Art.  33a  51  Nell’assunzione    del  personale,  gli  enti  attivi  nella  prevenzione  e    promozione    della    salute  finanziati  con    contratto  di  prestazione  ed  in  ragione  della  disponibilità  di  personale    con  determinati  requisiti  professionali   in ambito  sociale  o   sanitario,  a parità  di    requisiti  e   qualifiche  e   salvaguardando  gli  obiettivi  aziendali,  danno  la  precedenza    alle    persone  residenti,  purché  idonee    a   occupare  il  posto    di  lavoro  offerto.  Essi  tengono  in    debita   considerazione  candidature  di chi  si    trova  in    disoccupazione  o   al  beneficio  dell’assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rispetto  del   contratto  collettivo  di lavoro  Art.  33b  52  La  sottoscrizione   di    un  contratto   di prestazione  con   i  servizi   che  assicurano  i  provvedimenti  ai  sensi  dell’art.  33  è    subordinata,  nella    misura  in  cui  i  rapporti  di  impiego    non  sono  disciplinati  da  normative  di  diritto    pubblico,  alla  verifica  del  rispetto  delle  condizioni  di  lavoro  usuali  del  settore  da  comprovare  tramite  l’attestazione  di adesione  a   un  contratto   collettivo  di    lavoro  (CCL)  o,    nel  caso   in cui  l’istituto  non  ne    avesse    sottoscritto  uno,  la  certificazione  emanata  dalla  commissione  paritetica  del  settore  che,    come  da  mandato  conferito  dal  Consiglio    di  Stato,  attesti    la  conformità  dei  contratti  individuali.  CAPITOLO   II  Educazione   alla  salute
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  34  1  L’educazione  alla  salute  deve  favorire  l’autonomia  e    l’assunzione  della  responsabilità  personale  nella  salvaguardia   della   salute  individuale   e   collettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  ha  lo    scopo  di dare  alla  popolazione   le    conoscenze  e   le    competenze  idonee  a   scegliere   un   modo  di  vita  sano  e  a  valutare    criticamente  l’esistenza  di  pericoli  per  la  salute  nonché  ad    utilizzare  convenientemente  le    risorse  individuali  e   collettive  atte  al    promovimento  e   al    mantenimento  della   salute  e  segnatamente  l’automedicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti,  coordinamento  e   collaborazione  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  è   l’istanza   competente  a   promuovere  e   coordinare  gli  interventi,  i  programmi  e  le azioni  di    educazione   per  la salute  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  collabora  con  gli altri   Dipartimenti  e segnatamente  con   quello  della  pubblica   educazione   per  gli  interventi  nel  settore    scolastico.  L’educazione  per  la  salute  deve  essere  integrata  nella  formazione  prescolastica  e   scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programma  d’intervento  Art.  36  Il   Dipartimento   presenta   ogni   anno  al Consiglio  di Stato  per  approvazione  un   programma,  accompagnato  dal  preventivo,  degli  interventi   previsti  per  l’anno  successivo.  CAPITOLO   III  Protezione  sanitaria  A.  Salubrità  dell’ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pericolo  imminente  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ove   sia   accertato  e documentato  un   imminente  grave   e   non  altrimenti   evitabile  pericolo  per  la  salute,  il   Consiglio  di Stato  può  decidere  ogni   provvedimento  indispensabile,   in    particolare:  a)  il divieto,  la    sospensione,   l’annullamento  o la chiusura   temporanea  o definitiva  di    attività,  esercizi,  manifestazioni  e   processi  produttivi;  b)  il  divieto  temporaneo  o    definitivo  di  vendita  di  sostanze,  prodotti,  derrate    alimentari,  utensili,  apparecchiature;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  introdotto  dalla  L   24.6.2019;   in    vigore  dal  1.7.2020  -  BU  2020,   201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  introdotto  dalla  L   9.12.2019;   in    vigore  dal  1.4.2020  -  BU  2020,   101.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  c)  il trasferimento  e   lo sgombero  coatti,  temporanei   o   definitivi,  di    popolazione  e animali;  d)  il  divieto    di  accesso,  di  transito,  di  passaggio  o    di  circolazione  temporaneo    o    definitivo    in  aree  pubbliche  o private;  e)  l’inabitabilità  e   l’inagibilità   di costruzioni  ed  edifici  privati   e   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    competenze  di    polizia  sanitaria   dei  Comuni  previste  dalla  Legge  organica  comunale,  come  pure   le    disposizioni  riguardanti  l’organizzazione  del  Servizio  sanitario  coordinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Salubrità  dell'ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  vigilanza  54  Art.  38  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vigilanza    sulla  salubrità    dell’ambiente  di  vita,  abitativo,    di  studio,  di  svago  e   di  lavoro  incombe  in    prima  istanza   ai    Comuni,  che  si    avvalgono  della  collaborazione  dei  medici  delegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento   può  in    ogni  caso  intervenire  d’ufficio   o   su  istanza   degli  interessati  per  tutelare   la    salubrità  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  abitabilità,  agibilità  Art.  38a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  Dipartimento  compete  il riconoscimento   della  abitabilità  e   dell’agibilità  degli  edifici  di    uso  pubblico  e   collettivo,  ai    Municipi  di    tutte  le    altre  costruzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   riconoscimento  può  essere  revocato  in ogni  momento,  se  non  risultano  soddisfatte   le condizioni   per  la  sua   concessione  e   se  sussiste  una  situazione   di pericolo  per  la    salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  costruzioni  nuove   e   esistenti  Art.  38b  57  1  Il  Consiglio   di Stato  stabilisce  le norme  ed  i  requisiti  di  igiene  per  le  nuove  costruzioni,   le  ricostruzioni,  le riattazioni  e gli  ampliamenti  di    edifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  promuove  l’eliminazione   delle  barriere   architettoniche  che  ostacolano  la    mobilità  delle  persone  invalide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Balneabilità
                            a)  principio  Art.  38c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  tutela  della   salute  dei  bagnanti,  la qualità  dell’acqua   delle  spiagge   e   delle  piscine  di uso  pubblico  o  collettivo    deve  essere  periodicamente    verificata  per  accertarne  le  condizioni    igienico  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    acque  inquinate,  impure  o   comunque  pericolose   per  la    salute,  la    balneazione  deve  essere  vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  stabilisce  i  requisiti  igienico-sanitari  per   la    balneabilità   delle  acque,  i  provvedimenti  da  adottare  per  la    tutela  della   salute   dei  bagnanti  e   le    autorità  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acqua  potabile  Art.  39  1  Ogni  edificio   adibito  ad  abitazione  dev’essere   allacciato  a   spese  del  proprietario  ad  una  rete  di  distribuzione  d’acqua  potabile  con  l’impianto   di almeno  un  rubinetto   per  ogni  famiglia  che   vi risiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento  assicura  la vigilanza  sugli  acquedotti  nonché  sulle   modalità  di distribuzione  per   il tramite  dei  competenti  servizi  tecnico-sanitari,    che,  segnatamente,    provvedono  ai  controlli  batteriologici  e  chimici  dell’acqua    potabile  nonché  alla  tenuta    del  casellario  tecnico-sanitario    delle    acque  potabili  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cimiteri.  Sepoltura,  trasporto  di  salme  62
                        
                        
                    
                    
                    
                54
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                56
                            Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Cpv.  abrogato   dalla  L   22.6.1994;   in vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Cpv.  abrogato   dalla  L   22.6.1994;   in vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Cpv.  modificato  dalla  L   22.6.1994;  in    vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  40  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Deve  essere  assicurata  la    sepoltura  o   la    cremazione  di    tutte  le    persone  morte   nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   Comune  deve  disporre  di    un  cimitero.  Con  l’autorizzazione  del   Dipartimento   possono  essere  creati  cimiteri   che  servono  a più  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio    di  Stato    è  competente  per  disciplinare  il    trasporto,    la  sepoltura,  la  cremazione  e  l’esumazione  delle  salme   cosi  come  gli  interventi   praticati   su  di esse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  emana  disposizioni  di  polizia    mortuaria  e    cimiteriale  e    disciplina    l’attività  delle  imprese  di pompe  funebri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  riservate  le    leggi  speciali,  il   diritto  federale,  nonché  le convenzioni   intercantonali  e   internazionali  in  questa  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esercizio  di  imprese  di  pompe  funebri  Art.  40a  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esercizio  di  imprese  di  pompe  funebri,    con    sede  o  attività  nel  Cantone,  è  sottoposto  all’autorizzazione  del  Dipartimento,  che  ne  decide  pure  la revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è   subordinata  ai seguenti  requisiti  minimi  richiesti  al titolare   dell’impresa  o,  nel  caso  di  persone  giuridiche,  a chi  è responsabile   della   società,  che   devono:  a)  avere  l’esercizio  dei  diritti  civili;  b)  essere  in    possesso  di    un  diploma  riconosciuto;  c)  essere  degno  di    fiducia;  d)  non   essere   gravato  da  attestati  di    carenza   beni,  provvisori  o   definitivi  o   certificati  equipollenti;  e)  dimostrare    di  avere  una  copertura  assicurativa    per    la  responsabilità  civile,    estesa    anche  ai  dipendenti;  f)  dimostrare   di disporre  di    locali  e   attrezzature   adeguate  per  l’esercizio  dell’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce  mediante  regolamento  le    modalità  relative   alla  concessione  e   alla   revoca  dell’autorizzazione.  B. Malattie  trasmissibili  65  Art.  40b  66  Il  Consiglio  di    Stato   è   competente   per  l’applicazione   della  legge   federale  sulla  lotta  contro  le  malattie  trasmissibili  dell’essere  umano   (legge  sulle   epidemie)  e delle  relative   ordinanze  ed  emana   le  necessarie  disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vaccinazioni
                            Art.  41  1  Lo  Stato  promuove  l’immunizzazione  volontaria  della  popolazione  dalle   malattie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo    scopo  di  limitare  la  diffusione  delle    malattie    trasmissibili  il   Consiglio  di  Stato,  su  proposta    del  Medico  cantonale,  può  ordinare  vaccinazioni    obbligatorie  locali,  regionali  o    per  l’intero    territorio    del  Cantone  quando  la    salvaguardia  della  salute  pubblica  lo    impone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  coattivi  Art.  42  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Medico  cantonale  può  ordinare  al    paziente  infettivo  o   contagioso  e   alle  persone  che  hanno  avuto  con  lui  contatto,    misure  di  profilassi,    di  cura,  di  isolamento,    di  controllo,    di  disinfezione  e  di  restrizione  della  libertà  personale.  Egli  può  parimenti  vietare   al    paziente   l’esercizio   di    determinate  attività  e  professioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il paziente   non  dà  seguito  alle  misure  previste  dal  capoverso  precedente,  il   Medico  cantonale   può  disporre  provvedimenti  coattivi  segnatamente  l’isolamento  obbligatorio.  Egli  può  avvalersi  della  forza  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni    medico  autorizzato  ha  la  facoltà    di  imporre  in  via    provvisionale  al  paziente    contagioso  provvedimenti  coattivi,  dandone  immediata    comunicazione  al  Medico  cantonale    che    si  pronuncerà  giusta  il   capoverso  1 di    questo  articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                63
                            Art.  modificato   dalla  L 27.11.2012;  in vigore   dal  1.5.2015  - BU  2015,  128;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            64  Art.  reintrodotto  dalla   L   27.11.2012;  in    vigore   dal  1.5.2015  -  BU   2015,  128;   precedenti   modifiche:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189;  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Titolo   modificato  dalla  L   11.12.2017;   in vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Art.  modificato  dalla  L   2.12.2008;  in vigore   dal  27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   paziente  e   le    altre   persone  toccate  dalla   misura  hanno  la    facoltà  di    ricorrere  contro  i provvedimenti  del  Medico  cantonale  al Tribunale  cantonale  amministrativo.  Il   ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieti  generali  Art.  43  1  Al  fine  di    prevenire  la    diffusione  di    malattie  trasmissibili,  il   Medico  cantonale  può  vietare   o  limitare  manifestazioni,  chiudere  scuole   o altri  stabilimenti  pubblici  e   aziende  private,  vietare   l’accesso  a  determinati  edifici  e   l’uscita  dagli  stessi  come  pure  stabilire  divieti  di balneabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Medico  cantonale   può  subordinare,  alla  presentazione  di    certificati  di    vaccinazione,  l’ammissione  a  scuole,  colonie,  case  per  bambini  o  altri  istituti,  l’occupazione  in  strutture  sanitarie,    nell’industria  alimentare  e   alberghiera,  l’esercizio  di  attività  a   contatto  con    il   pubblico  o   particolarmente  esposte  a  pericolo  di    contagio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  si    avvale  della  collaborazione  dei  Comuni,  dei  delegati  e   della  forza   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  le decisioni  del   Medico  cantonale  è   data  facoltà  di    ricorso  al    Tribunale   cantonale   amministrativo.  Il  ricorso   non   ha   effetto   sospensivo.  C.  Protezione   sanitaria   nella  scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  medicina   scolastica  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  medico   scolastico  vigila  sulla  salubrità  e   sicurezza  delle  scuole,  degli  istituti   di    educazione,  delle  scuole  dell’infanzia  pubbliche  e   private  del  proprio  circondario.  La   vigilanza  si estende:  a)  agli  scolari,   agli  insegnanti  e   agli  inservienti;  b)  agli  edifici,  ai locali,   ai  servizi  e   agli   arredamenti  scolastici,  alle  mense   e   ai  dormitori   nonché   alle  strutture  sportive  e   ricreative  annesse.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  allievi  di    tutti  gli  ordini  di scuola  come  pure  i  docenti,  i  supplenti  e   gli  inservienti   possono   beneficiare  delle  visite   e   prestazioni  del  medico   scolastico  stabilite   dalla  legge  e dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  servizio  dentario  scolastico  Art.  45  1  Il  servizio  dentario  scolastico  ha  lo    scopo  di promuovere  la    prevenzione  e   la    cura   dentaria  degli  allievi  delle  scuole  elementari   e   medie,  pubbliche  e   private,  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organizzazione  e  la  vigilanza  del    servizio  è  affidata  al  Dipartimento.    Esso  si  avvale  della  collaborazione  dell’Ordine  dei  medici   dentisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  dentari  comunali   e consortili  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  servizi  dentari  scolastici     comunali  e  consortili     sono  riconosciuti  nel  quadro  dell’organizzazione  cantonale;  essi    godono  delle  stesse  facilitazioni  previste    per  il   servizio    cantonale  purché  le    prestazioni   date  corrispondano   a   quelle  previste  dalla  legge  e dai  regolamenti  di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  e   i  Consorzi  devono  nominare  con  pubblico  concorso  i medici  dentisti  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  medicina   scolastica  70  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni  partecipano,  secondo  la  loro  forza  finanziaria,  nella  misura  minima  del  20%  e  massima  del   70%  alle  spese  per  le    visite   e le prestazioni   dei  medici  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   ripartizione  dell’onere  a   carico  dei  Comuni  è fatta   tenendo  conto   della  popolazione  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  servizio  dentario  scolastico  Art.  47a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  di  prevenzione  e    di  cura  ad  opera  del  servizio  dentario  scolastico  sono  fatturate  secondo    tariffe  agevolate  stipulate  tra  il   Consiglio  di  Stato  e   l’Ordine  dei  medici  dentisti  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  si    assume  i  costi  delle  prestazioni  di    prevenzione  eseguite   dai  medici  dentisti  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  partecipano  ai costi  delle  prestazioni   di    prevenzione  secondo  la    loro  forza   finanziaria,  in    base  alla  legge  sulla  perequazione  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Cpv.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Nota  marginale  modificata  dalla   L 29.1.2007;   in    vigore  dal   1.9.2007  -  BU  2007,   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  modificato  dalla  L   29.1.2007;  in vigore   dal  1.9.2007  -  BU  2007,  513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Art.  introdotto  dalla  L   29.1.2007;   in    vigore  dal  1.9.2007  -  BU  2007,   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            4  La   ripartizione  dell’onere  a   carico  dei  Comuni   è   fatta   tenendo  conto  degli  allievi  curati  domiciliati  in    ogni  singolo  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Cantone  anticipa  i  costi    delle  prestazioni    di  cura  dentaria,  che  recupererà  poi  integralmente  dai  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   famiglie  possono  essere  chiamate  dai  Comuni   ad  assumere  i costi  per  le cure   dentarie.  In questo  caso,  i  nuclei  familiari   a reddito  modesto   hanno  il diritto  di ottenere   un  contributo   dai   Comuni  alle  spese  di  cura  in    misura  proporzionale   al reddito   imponibile;  il Consiglio  di Stato  elabora,  a   titolo  indicativo,  una  tavola  dei  contributi.  D.  Malattie  di    rilevanza  sociale,   di larga  diffusione,   tossicodipendenze  e comportamenti  pericolosi  per  la    salute
                        
                        
                    
                    
                    
                Nozione
                            Art.  48  Sono  in  particolare  considerate     malattie  di  rilevanza  sociale,  di   larga     diffusione,  tossicodipendenze  e comportamenti  pericolosi  per  la    salute:  a)  le affezioni   congenite   ed  ereditarie;  b)  le affezioni  e i  problemi  sanitari  legati  all’ambiente  sociale  di    vita   e di    lavoro   e   al    comportamento,  segnatamente  la bronchite  cronica,  il diabete,  il  reumatismo,   le affezioni  tumorali,  cardiocircolatorie,  psichiche,  l’alcolismo,  il tabagismo,   la    farmacodipendenza   e   le altre  tossicomanie;  c)  le   affezioni  conseguenti  alla  modifica  della     struttura  della  popolazione,  segnatamente  all’invecchiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti
                            Art.  49  73  1  Lo  Stato   promuove,  collaborando   con  ordini   e   associazioni  degli  operatori   sanitari,   nonché  con  altri  enti,   associazioni   o persone  interessate,  la lotta  contro  le    malattie   di    rilevanza  sociale   o   di larga  diffusione,  le tossicomanie  e i  comportamenti  pericolosi   per  la    salute  tramite   l’educazione  sanitaria  della  popolazione  in    generale  e dei  gruppi  sottoposti   a rischi   particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  proposta    del  Dipartimento  il  Consiglio    di  Stato  può  sostenere  e    partecipare    all’attività  di  enti  e  associazioni  di    diritto   pubblico  e   privato  che  si    occupano   di    prevenzione  e   riabilitazione  nel  campo   delle  malattie  sociali  di    larga  diffusione,   delle   tossicomanie   e   dei  comportamenti  pericolosi  per   la    salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  può  parimenti  attuare,    su  proposta  del  Dipartimento,  azioni  di  profilassi  per    la  diagnosi  precoce  delle  affezioni  curabili  limitatamente  ai  gruppi  a    rischio  e  nel  rispetto  delle  libertà  individuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio   di Stato  può   adottare,  su proposta  del  Dipartimento,  misure  e provvedimenti  atti  a   prevenire  gli  infortuni  e    a    salvaguardare  l’incolumità  pubblica.  Essi  devono    essere    conformi  al  principio  della  proporzionalità.  È   riservato  il   diritto  federale  e   speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  misure  74  Art.  50  1  Il  Consiglio  di    Stato  può  imporre  restrizioni  e   divieti,   oltre  a   quelli   previsti  dagli  articoli  49   e  seguenti  della  legge,    alla  pubblicità,    al  consumo  e   alla  vendita  di  bevande  alcoliche,  tabacco,  agenti  terapeutici  e   altre   sostanze  che  creano   dipendenza   nel  rispetto   delle   disposizioni  costituzionali  e   della  legislazione  federale,  intercantonale   e   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservato  l’articolo  93  cpv.   3 di questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consumo  di bevande   alcoliche  Art.  51  75  1  Nei  commerci  e  nei  negozi  del  Cantone  è    vietata  la  vendita  e  il  consumo    di  bevande  alcoliche:  a)  alle  persone  di    età   inferiore  ai    18   anni;  b)  alle  persone  che  si    trovano  in    stato   di    ebrietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  parimenti  vietati:  a)  l’acquisto  di    bevande  alcoliche  destinate  a persone  inferiori   ai    18  anni  o   in stato  di    ebrietà;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato   dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;   precedente  modifica:  BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                122.
                            15  b)  gli  incentivi    al  consumo  di  alcolici    di  cui  all’art.  25  della  legge  sugli  esercizi    alberghieri  e    sulla  ristorazione  del   1° giugno   2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    distribuzione  e  la  vendita  di  alcol    tramite    distributori  automatici  è  autorizzata  unicamente  a  condizione  che  il   rispetto  del  divieto   sancito  dal  cpv.   1   sia  garantito   da  adeguate   misure  di    controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consumo  di tabacco   e   altre   sostanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  generalità  Art.  52  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  considerato  atto  dannoso  alla  salute  imporre  l’aspirazione  del  fumo  della  combustione  del  tabacco  o   di    altre  sostanze   a   un  non  fumatore  in    luogo  chiuso  di    uso  pubblico  o   collettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato,  nel  rispetto  delle  libertà   individuali,  promuove  l’informazione  alla   popolazione  sugli  effetti  nocivi   del  fumo   attivo  e   passivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  divieti  e obblighi  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce  per  regolamento  i  luoghi  e   gli  spazi  pubblici   e di    uso  pubblico   o collettivo  ove  è   vietato  fumare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  protezione  dei  giovani  Art.  52a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  distribuzione    e   la  vendita  di  tabacco    e   dei  suoi  derivati    a  giovani  minori  di  18  anni    è  vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    personale    di  vendita    è    tenuto  a    controllare  l’età  del  cliente,  esigendo  la  presentazione  di  un  documento  di    identità  ufficiale,  qualora  vi    fossero  dubbi  sull’età  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   distribuzione  e   la vendita  di    tabacco  e   dei  suoi  derivati  tramite  distributori  automatici   è   autorizzata  unicamente  a   condizione  che  il   rispetto  del  divieto   sancito   dal  cpv.  1   sia  garantito  da   adeguate   misure  di  controllo.  TITOLO  V  Operatori  sanitari  Capitolo  I  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  e vigilanza  81  Art.  53  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esercizio    nel    Cantone  di  un’attività  sanitaria  relativa    a  pazienti    umani  o  animali  è  sottoposto  ad   autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  viene  rilasciata  agli  operatori  sanitari   di    cui  all’art.   54,  fatte  salve  le    eccezioni  previste  dalla  legge  o   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualsiasi  tipo  di attività  sanitaria  è   in    ogni   caso  sottoposto  a vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  è  competente  per    l’applicazione  delle  leggi    federali  concernenti  le  professioni  sanitarie.  Esso  può   inoltre  disciplinare  per  regolamento  l’attività  degli  operatori  sanitari   previsti  dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  e   proteggere  e   riconoscere   i  diplomi  e   titoli  degli  operatori  sanitari  previsti  dall’art.  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’operatore  autorizzato  è   tenuto  ad  esporre   in    modo  ben  visibile  nel  proprio   ambulatorio  il   certificato  di  libero  esercizio  rilasciato  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di dichiarazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  prestatori  di  servizi  transfrontalieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                77
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Cpv.  abrogato   dalla  L   12.10.2005;  in    vigore  dal  12.4.2006  - BU  2006,  145  e   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Cpv.  abrogato   dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Art.  modificato   dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
16
                            Art.  53a  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  prestatori  di servizi  ai  sensi  dell’art.   1   della  legge  federale  sull’obbligo  di  dichiarazione  e  sulla  verifica  delle  qualifiche  professionali  dei  prestatori  di  servizi  in  professioni  regolamentate  del  14  dicembre  2012  (LDPS)  possono  esercitare   la propria   attività  sanitaria  nel  Cantone   per  al    massimo  90  giorni  per  anno  civile    con  un  nulla    osta,  previa  verifica  delle    qualifiche    professionali,    e    secondo  le  disposizioni  di    quest’ultima  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Laddove  la  competenza  di  regolamentazione    delle  qualifiche  di  una  professione  sanitar  ia  spetta  al  C  antone,  il  Dipartimento  verifica  le  qualifiche  professionali  dei  prestatori  di  servizi.  Se  la  qualifica  p  rofessionale  attestata  presenta  una  differenza  sostanziale  rispetto  ai  requisiti  per  l’esercizio  della  p  rofessione validi nel Cantone, tale da nuocere alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la possibilità  d  i  dimostrare,  segnatamente  mediante  una  prova  attitudinale,  di  avere  acquisito  le  conoscenze  e  le  c  ompetenze mancanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   nulla  osta   è   rilasciato  alle  medesime  condizioni  del   libero  esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prestatori  di  servizi   residenti  in  altri   Cantoni  Art.  53b  84  1  Gli  operatori   sanitari   che   dispongono   di un’autorizzazione   al  libero  esercizio  della  propria  attività  in    un   altro  Cantone  possono  esercitare   la    propria  attività  sanitaria  nel   Cantone  per  al    massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  giorni  per  anno  civile   con   un   nulla   osta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   restrizioni  e   gli oneri  legati  alla  loro  autorizzazione   si    applicano   pure  a   tale   attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  sono  tenuti  a informare  in    anticipo  le autorità  competenti  mediante  dichiarazione  scritta  corredata  da  una  copia    autenticata    dell’autorizzazione  di  libero  esercizio  rilasciata  dal  Cantone    di  residenza,  dall’attestato  originale  di  good  professional   standing  dell’autorità  competente  del  Cantone  di residenza  e  dell’eventuale  ulteriore  documentazione  stabilita  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari   abilitati  a   esercitare  sotto  la    propria  responsabilità  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  definizioni  85  Art.  54  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  operatori  sanitari  abilitati    a  esercitare    sotto  la  propria  responsabilità  professionale,  a   titolo  indipendente  o   dipendente,  e   possono   quindi   ottenere  il   libero  esercizio  secondo  questa  legge   le    persone  qualificate  nelle  professioni   di:  a)  medico,  medico  dentista,  medico  veterinario,  farmacista,  chiropratico,  osteopata,  psicologo  attivo  in  ambito  sanitario,  psicoterapeuta;  b)  levatrice,  infermiere,  fisioterapista,  logopedista,  psicomotricista,  ergoterapista,  dietista,  odontotecnico,  droghiere,    optometrista,    ottico,    podologo,  estetista,    massaggiatore  medicale,  arteterapeuta,  fisioterapista  per  animali,  naturopata  con  diploma  federale,  terapista  complementare  con  diploma  federale,  igienista  dentale,  audioprotesista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  può  completare  l’elenco  di    cui   al    cpv.  1   con  ulteriori  professioni  laddove  ciò  appaia  giustificato  in    virtù  dei  relativi  percorsi   formativi  e   quadri  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            b)  autorità   competente  87  Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  è   l’autorità  competente  a   concedere  l’autorizzazione  per  l’esercizio   di  una  professione  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’esercizio  sotto  la  responsabilità  professionale  di  un  altro  operatore  sanitario  autorizzato  delle  professioni  previste  dall’art.  54    lett.  b)  si  applicano    le  disposizioni  dell’art.  58    e   le  eventuali  direttive  emanate  dal  Dipartimento.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    norme  particolari  previste  per   gli  operatori  di    cui  agli   art.  62   e   63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  requisiti  90
                        
                        
                    
                    
                    
                83
                            Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                85
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  modificato   dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            87  Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  è   concessa  alle   persone  che:  a)  sono   titolari  di    un  diploma,  di    un  attestato   o   di    un  certificato  di    un   istituto  universitario   o di una  scuola  svizzeri  riconosciuti   o   di altri  titoli   dichiarati   equipollenti;  b)  sono   degne  di    fiducia;  c)  possiedono   i  requisiti  psichici   e   fisici  necessari  all’esercizio  della  professione;  d)  hanno    assolto    un  periodo  di  pratica  di  due  anni,  laddove  ciò  è  previsto    dai  regolamenti  di  applicazione  della   presente  legge.  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  inoltre  richiesti:  a)  la padronanza  della  lingua  italiana;  92  b)  una    copertura  assicurativa  sufficiente  per  eventuali  danni    cagionati    nell’ambito  dell’attività  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  le    circostanze   lo    esigono   l’autorità  competente   al    rilascio  dell’autorizzazione  può  chiedere,  prima  di  concedere  il   libero  esercizio  di  una  professione    sanitaria,  l’assolvimento  di  un  periodo  di  pratica  professionale  quale  operatore  sanitario  dipendente.  È   riservato  il   diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di  Stato  può  precisare  mediante  regolamento  i  requisiti  di  cui   ai  cpv.  1   e 2;  esso   può  in  particolare  prevedere  l’obbligo  di    dimostrare   la    padronanza  della  lingua  italiana  mediante  il  superamento  di  un  esame  specifico.  Eccezioni  al  cpv.  2    lett.    a)  sono  possibili    temporaneamente  per  coloro  che  esercitano  sotto  sorveglianza  specialistica,  nella  misura  in    cui   ciò  si    impone  per  garantire  l’assistenza  ai  pazienti,  non  sia  stato  possibile  trovare  una  persona  in  grado  di  comprovare    tali  competenze  linguistiche  e   sia  garantita  la sicurezza   dei   pazienti.  In  questi  casi   le conoscenze  linguistiche  richieste  dovranno  tuttavia  essere  acquisite  entro  un  anno.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  le  condizioni  previste  per  la  sua    concessione  non  sono  soddisfatte    l’autorizzazione  è   rifiutata  o  revocata;  ove  le  circostanze  lo  esigono    la  decisione    può  essere  resa  immediatamente  esecutiva  a   titolo  cautelativo.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sono  riservate  le    disposizioni  federali  applicabili  agli  operatori  sanitari   soggetti   alle  leggi   federali.  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  documentazione  Art.  56a  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  requisiti  di    cui   all’art.  56  sono  documentati:  a)  dal   diploma,  dall’attestato  o   dal  certificato  di    capacità;  b)  dall’estratto  del  casellario  giudiziale  completo  rilasciato  dalle  competenti  autorità  dei  luoghi  in cui  l’istante  ha   risieduto  e   lavorato   nei  cinque  anni  precedenti  l’istanza;  c)  dal  good  professional  standing   rilasciato  dalle   competenti   autorità  dei   luoghi   in    cui  l’istante  è   stato  attivo  nei   cinque  anni   precedenti   l’istanza;  d)  dall’autocertificazione  compilata  sui  moduli   dell’autorità  competente;  e)  da   un   certificato  medico  di idoneità.  È riservato   l’art.   60;  f)  dagli   attestati  scolastici  o   certificati  rilasciati  conformemente  al    portafoglio   europeo  delle   lingue;  g)  dal   certificato  d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  ulteriori  accertamenti  da  parte  dell’autorità  competente,  sia  mediante  coinvolgimento  dell’istante,  sia  mediante  contatto   diretto  con  altre   autorità  o   con   i datori  di lavoro  dell’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  eccezione  98  Art.  57  99  1  Se  l’interesse    pubblico    o  circostanze  eccezionali  lo  richiedono,    il   Consiglio  di  Stato  può  autorizzare  all’esercizio   dipendente  o   indipendente   di    una  professione   sanitaria,   operatori  in    possesso  di  diplomi,  attestati  o   certificati  diversi  da  quelli  previsti  dall’art.  56   ma  comunque   ritenuti  idonei.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di    concedere   l’autorizzazione  il Consiglio  di    Stato  sente  l’avviso  dell’Ordine  e   dell’associazione  professionale  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                92
                            Cpv.  modificato  dalla   sentenza  del  12  maggio  2020  del  Tribunale  federale;   in    vigore  dal  24  luglio  2020  -  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  245;  precedenti   modifiche:  BU   2018,   271   e   366.
                        
                        
                    
                    
                    
                93
                            Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271  e 366;   BU  2020,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            3  L’autorizzazione  è limitata   nel  luogo  e   nel  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   esercizio  dipendente   sotto  la    responsabilità  di  terzi  100  Art.  58  1  Se  sono  ossequiate  le  disposizioni  di  questo  articolo  è  presunta  l’autorizzazione  degli  operatori  delle   professioni  previste  dall’art.   54  lett.  b),  se l’operatore  in questione   non  esercita   sotto  la  propria  responsabilità  professionale.  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’operatore  sanitario  titolare  oppure  la  direzione    sanitaria  o   amministrativa  di  un    servizio  o  struttura  sanitari  autorizzati,  prima    di  assumere  un  operatore  in  forma  dipendente  che  non  necessita  di  autorizzazione  del  Dipartimento,     deve  procedere     alla  verifica  delle  condizioni  e  dei  requisiti  conformemente  alle  disposizioni  dell’art.   56  cpv.  1 lett.  a),  b)  e c),  cpv.  2 e cpv.  4 e dell’art.  59.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  verifica  dei  requisiti    il    titolare  o  la  direzione    possono    avvalersi  della    collaborazione  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   titolare  e   la    direzione  sanitaria  o   amministrativa   sono  tenuti  in    ogni  tempo  a   mettere  a disposizione  del  Dipartimento,   per   ogni  operatore  sanitario  dipendente,  i documenti  previsti  dall’articolo  56a.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   Dipartimento  può,  ove   le circostanze  lo richiedono,  sottoporre  all’autorizzazione  prevista  dall’art.  55  cpv.  1   anche   operatori  sanitari   dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  operatori  in  formazione  Art.  58a  106  1  Gli  operatori    sanitari    in  formazione  devono  disporre    dei  diplomi,  attestati    o  certificati  adeguati  ed  esercitano    sotto  la  sorveglianza    e  la  responsabilità  del  titolare    o   dell’operatore  sanitario  superiore  in    possesso  del  libero  esercizio   e   di    un’adeguata  esperienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è limitata   nel  luogo  e   nel  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  può   stabilire  il   numero   massimo  di persone   ammesse  alla  formazione  per  responsabile  o  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  misure  disciplinari  107  Art.  59  108  1  In  caso  di  violazione   degli   obblighi   professionali,  delle  prescrizioni  della  presente  legge   o  delle  sue  disposizioni  d’esecuzione,  l’autorità  di vigilanza   può  ordinare   le    seguenti   misure  disciplinari:  a)  un   avvertimento;  b)  un   ammonimento;  c)  una   multa  fino  a 20’000  franchi;  d)  un   divieto   di    libero  esercizio   della  professione  per  sei   anni   al    massimo  (divieto  temporaneo);  e)  un   divieto  definitivo  di    libero  esercizio  della   professione   per  l’intero   campo   d’attività  o   per  una  parte  di  esso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    misure  disciplinari    di  cui  al  cpv.  1  sono  pronunciate  dal  Dipartimento,  sentito    l’avviso  della  Commissione  di  vigilanza    prevista    dall’art.    24,  salvo    nei  casi  di  infrazione    alle    disposizioni  sulla  pubblicità,  sull’obbligo  di  partecipare  ai  servizi  di  emergenza,  sull’obbligo  di   aver  concluso  un’assicurazione  di    responsabilità  civile  e   nei  casi  di esercizio  abusivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservata  la    possibilità   di    delega  di    competenze   decisionali  agli  Ordini   professionali  di diritto  pubblico,  in  applicazione  dell’art.  26  cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ove  le  circostanze  lo  esigono    il  Dipartimento    può    sospendere  immediatamente,  a  titolo  cautelativo,  l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nell’ambito    del  procedimento  disciplinare  è   pure  ammesso  l’interrogatorio  della  parte;  al  riguardo  si  applicano  per  analogia   gli  articoli  142-146   del  codice   di    procedura  penale  del  5 ottobre  2007,   ritenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Nota  marginale   modificata  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                101
                            Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                103
                            Cpv.  abrogato  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Cpv.  abrogato  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Nota  marginale   modificata  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,   271;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   2009,  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  che  le  autorità  amministrative    incaricate  della  vigilanza  sono  parificate  alle  autorità  penali  e  gli  interrogatori  possono  essere  effettuati  anche  dai  loro  collaboratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  provvedimenti  e   le sanzioni  pronunciati  in    virtù   del  presente  articolo   o delle  disposizioni  federali  sono  comunicate  agli  Ordini    professionali  e    possono  essere  pubblicati    sul  Foglio    ufficiale.  Nei  casi    di  particolare  gravità  possono  parimenti   essere   comunicati   alle  strutture  o   servizi  sanitari   autorizzati  nella  misura  in cui  si   tratti  di    potenziali  datori  di    lavoro.  In    ogni  caso,  i  motivi   della  misura  disciplinare  possono  essere  trasmessi   unicamente  nel  singolo   caso  di comprovata  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)   durata  109  Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  al  libero   esercizio  delle   professioni  di  cui  all’art.   54   cpv.  1 è   per  principio  valida  fino  al    compimento  del  settantesimo  anno  di    età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   in  seguito  rinnovata  ogni  due  anni  previo    accertamento  dell’idoneità  psicofisica  all’esercizio  della  professione  da   parte   del  Medico   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  decade  indipendentemente    dall’età,  previo  accertamento  formale  impugnabile,  nei  casi  in cui  non   ne   viene   fatto  uso  per  due  anni  consecutivi.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)   iscrizione  all’albo  112  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori    sanitari  ammessi  al  libero  esercizio  sono  iscritti  d’ufficio  nell’albo  tenuto    ed  aggiornato  periodicamente  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’albo   è   pubblicato  per  esteso  periodicamente   sul  sito  internet  dell’Amministrazione   cantonale.  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari   non   abilitati  a esercitare   sotto  la    propria  responsabilità  professionale  114  Art.  62  115  1  Non  è   soggetta   ad  autorizzazione  l’attività  degli  operatori   sanitari  non  elencati   all’art.  54   e  che,  a   titolo   oneroso  o gratuito,  distribuiscono   prestazioni  o   attuano  terapie  quali  operatori   dipendenti  sotto  la    responsabilità  professionale  di    un  operatore,  servizio,  ambulatorio   o   struttura  autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’operatore  sanitario  titolare   oppure  la    direzione   sanitaria  o amministrativa  di un   servizio,   ambulatorio  o  struttura  sanitari   autorizzati,  prima  di assumere   un   operatore  in    forma  dipendente che non necessita di  a  utorizzazione del Dipartimento deve accertarsi che l’operatore in questione sia in possesso del diploma,  s  vizzero o riconosciuto, confacente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezioni  a   quanto  previsto  dal  cpv.  2   possono  essere  autorizzate  dal  Dipartimento   previo  preavviso  dei  rispettivi   Ordini  o Associazioni   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  operatori  sanitari  non  abilitati  a   esercitare  sotto  la  propria  responsabilità    professionale    possono  dispensare  e/o  attuare,   nell’ambito   dell’ambulatorio,  del  servizio  o   della   struttura   sanitaria,   prestazioni  e  terapie  prescritte  da  operatori  sanitari    autorizzati,  nei  limiti  delle  proprie    capacità  e  conoscenze  collaudate  ed  in    quelli  stabiliti  dal  competente   operatore  sanitario  prescrittore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’operatore  non  abilitato  a  esercitare  sotto  la  propria    responsabilità  professionale  è  sottoposto,  nell’esercizio  delle  attività  previste    dal    cpv.    4    a    tutte  le  pertinenti  disposizioni  di  questa  legge  e    dei  regolamenti;  egli  può  inoltre  essere  sanzionato  ai  sensi    dell’art.    59  ed  essere    oggetto  di  un  divieto  d’esercizio  della  professione   per  mancato  ossequio  dei  requisiti  all’art  56  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Terapisti  complementari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  autorizzazione  116  Art.  63  117  1  È  considerato  terapista  complementare  ai  sensi  di  questa    legge  chi  è  in  possesso  della  relativa  autorizzazione  cantonale  ed  esercita  la    sua  attività  a titolo   indipendente.   Gli   articoli  63-63c  non  si  applicano    al  «naturopata  con  diploma  federale»    e  al  «terapista    complementare  con    diploma  federale».  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109    Nota  marginale   modificata  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                110
                            Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Cpv.  introdotto   dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                112
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Nota  marginale   modificata  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Nota  marginale   modificata  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  1.3.2004   -  BU  2001,  189   e   BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  1.3.2004  - BU  2001,  189  e   BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118   Cpv.   modificato  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            2  L’autorizzazione  d’esercizio   è rilasciata  dal  Dipartimento  alle  persone  che:  a)  hanno   superato   l’apposito  esame  cantonale;  b)  godono  di    buona   reputazione;  c)  godono  di    buona   salute  psichica   e   fisica;  d)  dispongono  di    locali  idonei  all’attività  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    terapista  complementare  è  subordinato,  nell’esercizio  della    sua  attività,  a  tutte    le  pertinenti  disposizioni  di    questa  legge.  Si  applicano  in particolare   anche  il Titolo  II   e l’art.  59.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  esame  Art.  63a  119  1  L’esame  di  terapista  complementare  è    volto  a  verificare    le  conoscenze  del  candidato  relative  ai    fondamenti  del  suo  agire,  con  particolare  attenzione  alla   sicurezza  dell’intervento   sul  paziente  e  al    riconoscimento  dei  propri  limiti   di    competenza.   Il   Consiglio   di    Stato  ha  la    facoltà  di estendere  l’esame  anche  a   materie  specifiche  nell’ambito   delle  terapie  complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Unitamente  alla  domanda  di    ammissione   all’esame  il   candidato  è tenuto  a   trasmettere  al Consiglio  di  Stato  la  documentazione    relativa  alla    sua  formazione  e   ad    indicare  il   tipo  di  prestazioni  che    intende  dispensare,  così  come   eventuali  attrezzature  e   apparecchiature  che   intende  utilizzare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce   mediante  regolamento  le ulteriori  modalità  relative  all’ammissione,  allo  svolgimento  e   alla  valutazione  dell’esame   cantonale.  Esso  può   segnatamente:  a)  esentare  del  tutto  o   parzialmente  dall’esame   i  terapisti  che   hanno   superato   un  esame   analogo  in  altri  Cantoni   o che  sono  in    possesso   di    un  diploma  riconosciuto   dal  Cantone  o   dalle  Associazioni  professionali  cui   è   stato   delegato  tale  compito;  b)  subordinare  l’ammissione  all’esame   alla  prova  di    aver  effettuato  una  formazione  pratica   nel  campo  d’attività  prescelto  dal  candidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  le    tasse  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  limiti   di competenza  a dare  le prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aa)  in  generale  Art.  63b  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  terapista  complementare    è  tenuto    a    limitare  le  sue    prestazioni    e/o  terapie    ai  campi  d’attività  indicati  all’autorità   sanitaria.  Egli  è   in    particolare  tenuto  a:  a)  informare  il    paziente  in  modo  chiaro  e    comprensibile    della  sua  qualifica    prima  di  dare    una  prestazione  o   attuare  una  terapia,   in    modo  tale  da  escludere  qualsiasi  confusione  con  gli  operatori  sanitari  di    cui  all’art.  54;  b)  indirizzare all’operatore sanitario competente il paziente il cui stato di salute lo richiede;  c)  compilare,  per   ogni  paziente,  una   cartella   sanitaria  ai sensi  dell’art.  67;  d)  informare  il   Consiglio  di  Stato  di ogni  mutamento  concernente  la  sua   formazione   o le prestazioni  e/o  terapie  applicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   non   può:  a)  effettuare  interventi   chirurgici  e/o  ostetrici;  b)  effettuare  iniezioni  e prelievi  di sangue;  c)  effettuare  punzioni   di    ogni  genere  e   tipo;  d)  trattare  malattie   veneree   e   trasmissibili;  e)  utilizzare  apparecchiature  ionizzanti;  f)  prescrivere,   utilizzare  o vendere   apparecchiature   destinate  all’uso   da  parte  dei  medici;  g)  prescrivere   e   somministrare   medicamenti,  ad  eccezione  dei  prodotti   appartenenti   alle   categorie  D  ed  E in    base  alle   convenzioni  intercantonali   di    cui  all’art.   92,  di    quelli  autorizzati   dal  Dipartimento  e  dei  medicamenti  di medicina  omeopatica  ed   antroposofoca  notificati  come  vendibili  senza  ricetta  medica  in    base   alle   convenzioni  intercantonali  di    cui  all’art.  92;  h)  offrire  prestazioni  rientranti  nel  campo  di    competenza  del  «naturopata  con   diploma  federale»  e   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  i)  distogliere   il   paziente  da  cure  e   prestazioni   scientificamente  riconosciute.  122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Medico  cantonale  può  accordare  eccezioni  in    casi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121    Lett.  introdotta  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122    Lett.  introdotta  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            bb)  i  terapisti  in  possesso  di  un   diploma   riconosciuto  Art.  63c  123  1  Il  terapista  complementare  in  possesso  di  un    diploma    riconosciuto  è   tenuto  a  rispettare  i  limiti  delle  conoscenze   acquisite   mediante  la formazione  e   comprovate  dal  diploma  o   certificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  stabilire  delle  deroghe   all’art.  63b  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Guaritori
                            Art.  63d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  «guaritori»,  secondo  questa  legge,  tutte  le    persone  che,  senza   disporre   di  un’autorizzazione  per   l’esercizio  di  una  qualsiasi  professione  prevista   da   questa   legge,  distribuiscono  e/o  attuano,    occasionalmente  o    con    regolarità,  prestazioni  di  tipo    sanitario  o    terapie    comunemente  accettate  dalla  tradizione  locale  e   popolare  a   pazienti  che  lo    richiedono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   guaritore:  a)  deve   godere   di    buona  reputazione  e   di    buona  salute  psichica  e   fisica;  b)  deve   disporre  di    locali  idonei  all’attività   svolta;  c)  può   dispensare   unicamente  prestazioni   e terapie  non   invasive  e   non  pericolose,   per   la    loro   stessa  natura,  all’incolumità  del  paziente  e  non  può  distogliere  il    paziente    da  cure  e  prestazioni  scientificamente  riconosciute;  d)  deve   comunicare  al Dipartimento  le sue  generalità,  il tipo   di    prestazioni  dispensate   e   il   luogo   in    cui  esercita  l’attività;  e)  prima  di  dare   una   prestazione  e/o  attuare  una  terapia  è tenuto   ad  informare  il   paziente   in modo  chiaro  e  comprensibile  della  qualifica  così  da  escludere    qualsiasi  confusione    con    gli  operatori  sanitari  di    cui  all’art.  54  e   i  terapisti  complementari  autorizzati;  f)  non    può  utilizzare  attrezzature  e   apparecchiature  meccaniche,  a   corrente  forte    e   debole  o   che  emettono  radiazioni   ionizzanti  ed  altre   assimilabili;  g)  non   può  prescrivere,  consigliare  o somministrare  medicamenti;  h)  non   può  fare  alcuna   pubblicità;  i)  non   può  ricevere  alcun  compenso   né   rimborso   spese  per  le proprie   prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  mancato    ossequio    ai  requisiti  e   vincoli  di  cui  al  cpv.  2   l’autorità  di  vigilanza  sanitaria  può  vietare  al    guaritore  la dispensazione  delle  proprie   prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Levatrici
                            Art.  63e  125  Nel  caso  di  parto  domiciliare,  le  levatrici  sono  autorizzate   a somministrare  e   a   dispensare  medicamenti  sottoposti    a   ricetta  medica,  nella  misura  in  cui    il  parto  sia  sotto  la  responsabilità  di  un  medico  che  dispone  del  libero   esercizio  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  professionali  126  Art.  64  127  1  Gli  operatori   sanitari  sono  tenuti  al    rispetto  degli  obblighi  professionali  previsti  dalle  relative  disposizioni  federali    per  l’attività  sotto  la  propria  responsabilità    professionale,    mentre  agli    operatori  sanitari  non   disciplinati   a   livello  federale  si    applicano  per  analogia  gli  obblighi   professionali   di cui   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  della  legge  federale  sulle  professioni  mediche  universitarie  del  23  giugno  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  operatori  sanitari    che  esercitano  sotto    la  propria  responsabilità  professionale  devono    disporre  di  locali  all’esercizio  della  propria  attività  nel  Cantone,  quantomeno    di  un  locale  sicuro  ove  conservare  gli  eventuali  medicamenti  e le cartelle  sanitarie  cartacee  e/o  un  sistema   informatico  sicuro  per  la  documentazione    sanitaria  in  formato  elettronico,  riservato  l’art.  67  cpv.  4.  Essi  sono  tenuti  a  notificare  all’autorità  competente  ogni  cambiamento   di attività   o   indirizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può  disciplinare  ulteriormente  gli  obblighi  professionali  degli  operatori   sanitari.   Egli  può  in particolare  fare   riferimento   a   disposizioni  emanate  da  associazioni  professionali  di    diritto  pubblico  o  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128
                        
                        
                    
                    
                    
                123
                            Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  Art.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,   271;  precedente  modifica:  BU   2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                95.
                            125    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126    Nota  marginale   modificata  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128    Nota  marginale   modificata  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  65  129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ambulatorio     di  un  operatore  sanitario  autorizzato  all’esercizio  indipendente  della  professione  è   identificato  dalle  generalità   e dalle   qualifiche  del  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  studi  e    ambulatori    collettivi,  gestiti  in  forma  associativa    o  organizzati    nella    forma  di  persona  giuridica  commerciale,  la  responsabilità  professionale  degli    operatori  sanitari  che    vi  operano  è  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autonomia  professionale   degli  operatori  sanitari  associati  o   dipendenti  deve  essere   garantita.  A  questo  scopo  il   Dipartimento  può  verificare  e,  se  necessario,  fare  modificare  i  relativi  contratti  associativi  e   di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di presenza  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ambulatorio    di  un  operatore  sanitario  autorizzato  all’esercizio  indipendente    può  essere  aperto  al    pubblico  solo  se  il   titolare   è   in    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  le  circostanze  lo  richiedono  il  Dipartimento  può  consentire,  per  brevi    periodi,  eccezioni  segnatamente  quando  un  altro  operatore  autorizzato  nella  medesima  specialità  è   presente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cartella  sanitaria  Art.  67  1  Ad  eccezione  dell’assistente  farmacista  e    dell’odontotecnico,  ogni    operatore    sanitario  ai  sensi  dell’art.    54  attivo  nel  settore  ambulatoriale,  come  pure    ogni  responsabile  sanitario  di  servizi    o  strutture  sanitarie  che   esegue  prestazioni   o   attua  terapie  è   tenuto  a compilare,  per  ogni  paziente,  una  cartella  sanitaria  nella   quale   devono   essere  almeno  indicati:  a)  le generalità;  b)  il tipo  di    trattamento   eseguito;  c)  le prestazioni  effettuate;  d)  le date  di    inizio   e di    conclusione  del  trattamento  nonché  la data  di ogni  consultazione.  Egli  deve,  nell’ambito  del  rispettivo  campo  d’attività,  indicare  sulla  cartella  sanitaria  la    diagnosi  e,    se  ne  ha  facoltà,   gli  agenti  terapeutici   prescritti.  È   riservato  l’art.  11  cpv.  6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    informazioni  di  cui    all’art.  6  cpv.    4  possono  essere  menzionate  su  un  documento  separato  dalla  cartella  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  intervento  chirurgico,   oltre  alle  informazioni  di    cui  al    cpv.  1   di    questo  articolo,   devono   essere  documentate  le    informazioni  cliniche  e   tecniche  sull’intervento,  nonché  le    generalità   del  o   degli  operatori  e  dell’anestesista,    delle    altre  persone  coinvolte  nell’intervento,  nonché  il   genere,    la  durata  e  l’ora  dell’intervento  chirurgico  e   dell’anestesia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3a  La  cartella  sanitaria  del  paziente   deve  menzionare  il   tipo  o   il genere  di    sperimentazione  e   ricerca  cui  egli  è   stato  sottoposto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    cartella  e  gli  altri  documenti  sanitari    devono  essere  conservati  per  almeno  dieci  anni  dalla  conclusione  del  trattamento.  È  riservato  il    diritto  del  paziente  ad    accedere  alla    cartella  sanitaria  conformemente  all’art.  6 cpv.  3   e   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di segnalazione  da   parte  di operatori  sanitari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132  Art.  68  133  1  Ogni  operatore  sanitario  è  tenuto    ad  informare  il   Dipartimento  e    il   Medico  cantonale  di  qualunque  fatto  che  possa   mettere   in    pericolo  la salute   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    ha  l’obbligo  di  informare  rapidamente  entro  un    massimo  di  30    giorni  il  Ministero  pubblico,  direttamente  o per   il   tramite  del   Medico   cantonale,  di    ogni  caso  di    morte  per  causa  certa  o   sospetta  di  reato  venuto  a   conoscenza  in    relazione   con  l’esercizio  della  propria   funzione   o   professione.  134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                130
                            Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131    Cpv.  introdotto   dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                132
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  Cpv.  modificato  dalle  sentenze  del  18   marzo   2021  del  Tribunale  federale;   in  vigore  dal  25.3.2021  -  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  271  e   366,  BU  2021,  161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135  Cpv.  annullato  dalle  sentenze  del  18  marzo  2021  del  Tribunale  federale  - BU  2018,  271  e   366,  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161;  precedente  modifica:  BU  2012,  366.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di segnalazione  da   parte  di direzioni  amministrative  e   sanitarie  Art.  68a  136  1  Chiunque   diriga  una  struttura   o servizio  sanitari  ha  l’obbligo  di informare   rapidamente  entro  un  massimo   di    30  giorni  il   Ministero  pubblico,  direttamente  o per  il   tramite  del  Medico  cantonale,  di    ogni  caso  di  reato   di  cui  all’art.   68  cpv.   2   e 3   perpetrato  da  un  proprio  dipendente  o   collaboratore   di  cui  è  venuto  a   conoscenza  in    relazione  con   funzione  e   professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   è   parimenti  tenuto   a informare  immediatamente   il  Dipartimento  se  l’assunzione  o la    collaborazione  con  un  operatore  sanitario  è stata   rifiutata  o se  il contratto  è   stato  revocato,  rescisso   o non   rinnovato  per  violazione  degli  obblighi  professionali,  delle  prescrizioni  della   presente   legge  o   delle   sue   disposizioni  d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di segnalazione  da   parte  del  Ministero   pubblico  Art.  68b  137  Il  Ministero  pubblico  notifica  al  Dipartimento,  al  più  presto  ma  al  massimo  entro  tre  mesi  dall’apertura  dell’istruzione,   l’esistenza  di    un  procedimento  penale  nei  confronti  di    operatori  sanitari,  ad  eccezione  dei  casi  senza   rilevanza  per  l’esercizio  dell’attività  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  d’urgenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  picchetti  138  Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutti  gli  operatori  sanitari  sono  tenuti,  in  situazioni  d’urgenza    o  di  catastrofe,  a    dare  le  prestazioni  necessarie  nell’ambito  delle  loro   competenze  professionali   e   della  loro   formazione  specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  medici,  i   dentisti,  i   farmacisti  ed  i   veterinari,  sono    tenuti  ad    assicurare    i   servizi  di  picchetto,  segnatamente  notturno  e   festivo,  di    base  e, eventualmente,  specialistico  organizzati  dagli   Ordini   a   livello  regionale  e   locale  in    conformità  all’art.  30a  cpv.   2.  140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’esplicare  questa  funzione  gli  Ordini  possono  adottare  le    misure  atte  a   questo  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  Ordini  sono  autorizzati   a   riscuotere  un  contributo  sostitutivo  dagli   operatori   sanitari   esonerati  dal  servizio  di    picchetto   in virtù   delle  disposizioni  di    applicazione  di    cui  al    cpv.  3.    Il   contributo  sostitutivo   può  corrispondere  al    minimo   a   100  franchi  e al massimo   a 1000  franchi  per  giorno  di picchetto   esonerato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  Art.  69a  142  1  Se  gli Ordini   non  organizzano  i  servizi   di  picchetto  previsti   dall’art.  30a  cpv.  2   secondo   le  necessità  della  popolazione,  il Dipartimento  può  disporre   i provvedimenti  necessari  per  garantire  detti  servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le  circostanze    lo  richiedono  il   Dipartimento  può  estendere  questo  obbligo    ad  altre  associazioni  professionali  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Medico  cantonale,  sentito  l’avviso  degli   Ordini  associazioni  professionali  interessate,  può,   per  motivi  di    salute,  età  avanzata   o altri,  dispensare  un   operatore  dal  partecipare   ai    servizi  di    picchetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicità  e   comparaggio  143  Art.  70  144  1  Ogni  operatore  sanitario  deve  praticare     esclusivamente  una  pubblicità  oggettiva  e  corrispondente  all’interesse  generale,  non  ingannevole   né  invadente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   deve  tutelare,  nel  collaborare  con  membri   di    altre   professioni  sanitarie,   esclusivamente   gli interessi  dei  pazienti   e   operare  indipendentemente   da  vantaggi  finanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare  è   vietata  ogni  forma  di  contratto    o   accordo  tra  operatori  sanitari  che  limiti  la  libertà  di  scelta  del  paziente  o che  lo    esponga  a   uno  stato  di    dipendenza.  Sono  parimenti  vietati   accordi  o   contratti  con  laboratori  di    analisi,  farmacie,  altre  strutture   sanitarie  o   aziende  che  espongono  l’operatore  sanitario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  25.3.2021  -  BU  2018,   271  e 366,   BU  2021,   161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                138
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                140
                            Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  Cpv.  reintrodotto   dalla   L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018   - BU  2018,  271;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                305.
                            142    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143    Nota  marginale   modificata  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  Art.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,   271;  precedente  modifica:  BU   2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
24
                            a   obblighi  e   situazioni  di    dipendenza   incompatibili  con  la dignità  professionale  o   con  l’interesse   sanitario  o  economico  del  paziente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservati  i   contratti  con  gli  assistenti  e  quelli  per  l’assolvimento  di  periodi    di  pratica    e  perfezionamento  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titoli  di  studio  esteri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145  Art.  71  146  1  L’operatore  sanitario  che  ha  conseguito  un  titolo  di    studio  in uno  Stato  dell’Unione  europea  ha  il    diritto  di  usare  il  titolo  di  studio  dello    Stato  membro  d’origine,  ed    eventualmente    la  sua  abbreviazione,  nella  lingua   dello  Stato  membro   d’origine   a   condizione  che  il   titolo   sia  seguito  da  nome  e  luogo  dell’istituto   o   della   giuria  che  l’ha  rilasciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   titolo  di  studio  dello  Stato  membro  d’origine  può  essere  confuso    con    un  titolo  che    in  Svizzera  richiede  una  formazione  complementare,   non  acquisita  dal  beneficiario,  il  Consiglio  di Stato  può  imporre  a  quest’ultimo  di    usare  il   titolo  di    studio  dello   Stato   membro  d’origine  in    una   forma   adeguata  che   esso  gli  indicherà,  obbligandolo  in  particolare  a   indicare  la  sigla,  posta  tra  parentesi,  dello  Stato  membro  d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze,  sostituzioni  Art.  72  147
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  operatore  sanitario  autorizzato  può,  in  caso  di  impedimento  a  tempo  pieno  e    per  principio  per  un  massimo  di sei   mesi,  farsi  sostituire  nell’esercizio  della  propria  attività,   notificando  la  sostituzione  al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   supplenza  di    cui  al    cpv.  1   è   eccezionalmente  ammessa  in    caso   di    assenza  a tempo  parziale  se  la  stessa  è    dovuta  a  malattia  dell’operatore    sanitario  titolare  o  dei  suoi  parenti  stretti,  a    maternità,  al  servizio  militare  o   ad  attività  di    insegnamento  accademico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    supplente  deve  essere  in  possesso  del  libero    esercizio  e,  se  è    richiesto  per  il   rilascio    del  libero  esercizio,  di    un  titolo  di perfezionamento  uguale  o   affine  a quello  dell’operatore   impedito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Dipartimento,  sentito  l’Ordine,  può  autorizzare  la  supplenza  da  parte  di  operatori    che    non  sono  in  possesso  del    libero  esercizio,    ma  che  hanno  concluso  la  formazione  di  base  e    si  trovano  in  fase  avanzata  di    un  percorso   di    perfezionamento   uguale  o affine   a quello  dell’operatore   impedito.  Capitolo  II  Disposizioni  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Medici
                            a)  medicamenti  e   altri  agenti  terapeutici  Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai  medici  è vietata  la vendita  o   la dispensazione  all’utenza  di medicamenti   e   degli  agenti  terapeutici  previsti  dall’art.  89.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  i  casi  d’urgenza  e   la  dispensazione    da  parte  dei  medici  veterinari  di  medicamenti  di  prescrizione  veterinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  le    circostanze  lo    richiedono,  il   Dipartimento   può  autorizzare  la    dispensazione   di    medicamenti  e di  agenti  terapeutici    da  parte  dei  medici    e  negli    ambulatori  degli  istituti  ospedalieri  se  il   disservizio  per  l’utenza  è   manifesto  e   documentato   o   per  fare  fronte  a   esigenze  particolari  nell’interesse  dei  pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ambulatori  secondari  Art.  74  149  La  gestione  di  ambulatori  secondari  soggiace  all’autorizzazione  del  Dipartimento.  Tali  ambulatori  possono   essere  aperti  all’utenza   solo  se  il titolare  è   presente.  Art.  75  ...  150
                        
                        
                    
                    
                    
                Farmacisti
                            a)  esclusività
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145    Nota  marginale   modificata  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148    Cpv.  modificato  dalla  L 19.12.2000;  in vigore   dal  13.7.2001   -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150    Art.  abrogato  dalla   L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151  La  dispensazione  e la    vendita  al    pubblico   dei  medicamenti,  delle  specialità  farmaceutiche   e  delle  specialità  di  banco    è  permessa  ai  soli  farmacisti  ad    eccezione    dei  prodotti  la  cui  vendita  è  consentita  anche  nelle  drogherie  e   di    quelli  di libera  vendita  secondo   il   diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  collaboratori  farmacisti  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  farmacista  responsabile  di    una  farmacia  può  avere   quali  dipendenti  uno  o   più  farmacisti  o  assistenti  farmacisti,  in    possesso  dell’autorizzazione  rilasciata  ai    sensi  degli  art.  56  e 57.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Regolamento  disciplina   le    condizioni  e   le modalità  d’assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Odontotecnici
                            Art.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prestazioni   di    odontotecnica  possono  essere  eseguite   solo  su ordinazione  o   sulla  base   di  un’impronta  fornita  da  un  medico  dentista  autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’odontotecnico  è   proibito  qualsiasi  intervento  o   semplice  manipolazione  nella   bocca  del  paziente.  TITOLO  VI  Strutture  e   servizi   sanitari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nozione  e   vigilanza  Art.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  strutture  sanitarie  secondo  questa  legge  gli  immobili,  i  locali,  i  vani  o   gli  ambienti,  anche  mobili:  a)  ove    sono    distribuite  o  attuate,  a   pazienti  degenti  o   ambulanti  e   ad  animali  prestazioni    sanitarie  diagnostiche  e  terapeutiche  in  vista  della  promozione,    della    protezione,  del  mantenimento  o  del  ristabilimento  della  salute;  b)  ove   hanno  luogo  attività  di    produzione,   di    commercio  o   di distribuzione  di medicamenti  e   specialità  farmaceutiche,  agenti  terapeutici,  principi    attivi,  materiale  e  attrezzature  sanitarie,  prestazioni  analitiche,  di  accertamento  diagnostico    o   terapeutiche,  come  pure    di  ogni    altro  bene  o   servizio  assimilabile;  c)  ove   hanno  luogo  attività   di    ricerca  o   didattiche,  di insegnamento  e di apprendimento  di conoscenze  teoriche  o   pratiche  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  esercita  la    vigilanza  sulle  strutture,   e   sulle  attività  previste   dal  cpv.  1   e sui  servizi  che,  pur  non   disponendo  di    una   struttura  o di    attrezzature   fisse,  offrono   le    medesime  prestazioni  al domicilio  degli  utenti  (servizi  di assistenza  e   cura  a   domicilio).  Esso  può  segnatamente  imporre  l’adozione  di  tutti  i  provvedimenti  e  le  misure    atte    a  garantire    le  premesse  di  sicurezza    per  i   pazienti,  di  qualità  delle    prestazioni,  dei  beni  e    dei  servizi    distribuiti,  commerciati  o   prodotti  nonché   la    validità  dei  diplomi   e   dei  certificati  distribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare  l’impiego   di    apparecchiature  tecnico-scientifiche  a tecnologia  avanzata  o   che  impiegano  radiazioni  ionizzanti  è    autorizzato  solo  se  è    accertata  e  documentata    la  disponibilità  di  operatori  qualificati  e   competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  responsabili  delle  strutture  e    dei  servizi    che  distribuiscono  prestazioni  sanitarie  o    attuano    terapie  devono  tenere,   per   ciascun   paziente,  la    cartella  sanitaria  prevista   dall’art.  67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ospedali,  cliniche,  case  di  cura,  altre  strutture   assimilabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  autorizzazione  Art.  80  155  1  Per   l’esercizio  di  un  ospedale,  di  una  clinica,   di  un  cronicario,   di  un   convalescenziario,  di  una  casa  di cura  o di    riposo  per  anziani,  di    un  istituto  di    riabilitazione  e   in    genere  per  ogni  altra   struttura  che  distribuisca  prestazioni  sanitarie  a   pazienti  degenti  è necessaria   l’autorizzazione  del  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le  circostanze  lo  richiedono,  il  Consiglio    di  Stato    può  sottoporre    ad    autorizzazione  anche  altre  strutture  e   servizi   previsti  dall’art.  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151  Art.  modificato  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  - BU  2006,   518;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            152    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153    Titolo  modificato  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            3  L’autorizzazione  è   concessa  se  sono  ossequiati   i  requisiti  di    cui   all’art.  81   di    questa   legge.  È   riservato  il  cpv.  2   dell’art.  102.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  deve  menzionare  il campo  d’attività,  i  limiti  e   le condizioni  che  ne  hanno   determinato  la  concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  requisiti  Art.  81  1  La  concessione     dell’autorizzazione  d’esercizio  è  subordinata  all’accertamento  della  disponibilità  di    una  direzione  sanitaria  e amministrativa,   di    un  numero   adeguato  di    operatori   sanitari,  di  strutture,  servizi  e attrezzature  sanitarie,   e di un’organizzazione  interna   atti  a garantire  le    premesse   di  sicurezza  dei  pazienti,   di    qualità  delle   prestazioni  e   delle  cure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   disponibilità  di    cui   al cpv.  1   sarà  determinata  dall’indirizzo  e   dal  genere  d’attività,   dal  numero,  dall’età  e  dal   grado  di dipendenza   degli  ospiti  nonché  dal  tipo  di    casistica  curata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato,  può,  in  ogni  tempo,  chiudere  o    limitare  l’attività  di  strutture    sanitarie  che  non  rispettano  le condizioni  che  hanno  determinato   l’autorizzazione  ed  i requisiti  necessari  ad   un  regolare  esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Dipartimento  stabilisce    il   numero  minimo    di  posti  di  formazione  per  categoria  professionale    per  responsabile  o   servizio  di    ogni  singolo  istituto  proporzionato  alla  dimensione  e   ai volumi  di prestazioni  dello  stesso.  157
                        
                        
                    
                    
                    
                Statistiche
                            Art.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Allo   scopo  di    disporre   delle   basi  statistiche   necessarie  alla   conoscenza  della  distribuzione  e  dell’incidenza  delle  malattie  e   dei  fattori  di rischio  nella  popolazione   nonché  alla   valutazione   dei  bisogni  sanitari,  alla  elaborazione  della  pianificazione   ed   alla  definizione  delle  priorità  d’intervento,  come  pure  allo  scopo  di  disporre  delle  informazioni    indispensabili  all’organizzazione  del  servizio    sanitario  coordinato  e   in  caso  di  catastrofe,    le  strutture  sanitarie    previste  dall’art  .  80  sono    tenute  a   mettere  a  disposizione,  su richiesta  e secondo  modalità   stabilite  dal  Dipartimento,   i  dati   statistici  sul  movimento  degli  ospiti,  sulla  classificazione  delle    malattie,  sul    numero  e  il  tipo  di  prestazioni,  sul  numero  e    le  qualifiche  del  personale  impiegato,   sul  numero   dei  letti,  sulla  dotazione  di attrezzature  e sui   costi   totali  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  la    siuazione   epidemiologica  lo    richiede  il Consiglio  di    Stato,  sentito  l’avviso  del  Medico  cantonale,  può  estendere  questo   obbligo  anche  a   operatori  sanitari  previsti  dall’art.  54.
                        
                        
                    
                    
                    
                Farmacie
                            158  Art.  83  159  1  L’apertura  al    pubblico  di una  farmacia  è   subordinata  ad   un’autorizzazione  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è concessa  se:  a)  il responsabile  sanitario   è   un  farmacista  autorizzato  all’esercizio  indipendente  della   professione;  b)  è accertata  l’idoneità  dei  locali,  dell’arredamento  e   dello  strumentario  in  conformità  alle  esigenze  della  farmacopea  elvetica   e   del   regolamento   d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  farmacista  responsabile  non  proprietario     deve  essere  garantita  l’indipendenza  necessaria  all’assunzione  della  responsabilità  sanitaria  della   farmacia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durante  le    ore  di    servizio   deve   essere  presente  costantemente   in    farmacia   il   responsabile  sanitario  o  un  altro  farmacista   o assistente  farmacista  autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    preparazione  di  medicamenti  può  essere  eseguita  solo  da    un  farmacista  o    da  un  assistente  farmacista  autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    Consiglio  di  Stato  può  in  ogni    tempo  chiudere  una  farmacia    quando    le  condizioni    ed    i  requisiti  necessari  ad  un  regolare  esercizio   non   sono  più  ossequiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Drogherie  161
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157    Cpv.  introdotto   dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2018,   271  e BU  2021,   161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158    Nota  marginale   modificata  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161    Nota  marginale   modificata  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  84  162
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  drogherie  secondo  questa  legge  i  negozi  che,  diretti  da   un  droghiere,  vendono  agenti  terapeutici  la  cui  vendita    è   consentita    nelle    drogherie    oppure    in  tutti  i  commerci,  conformemente  alle  disposizioni  intercantonali   e   federali  in    materia.  163
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apertura  al    pubblico  di    una  drogheria  è   subordinata  ad  un’autorizzazione  del  Dipartimento.  L’autorizzazione  è concessa   se:  a)  il  responsabile  sanitario  è    un  droghiere  ammesso  all’esercizio  sotto  la  propria  responsabilità  professionale;  b)  è accertata  l’idoneità  dei  locali,  dell’arredamento  e   dello  strumentario  in  conformità  alle  esigenze  della  farmacopea  elvetica   e   del   regolamento   d’esecuzione.  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  le    ore  di    servizio   deve  essere  costantemente  presente   in drogheria  il   responsabile  sanitario  o  un  altro  droghiere   autorizzato.  165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato    può  in  ogni  tempo  chiudere  una  drogheria  quando  le  condizioni  ed  i  requisiti  necessari  ad  un  regolare  esercizio   non   sono  più  ossequiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  166
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Laboratori  d’analisi  sanitarie  Art.  85  1  Per   l’esercizio  di    un  laboratorio   privato  di    analisi  sanitarie,  è   necessaria  l’autorizzazione   del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è concessa  dopo  verifica:  a)  dei    diplomi,  dei    certificati  di  specializzazione  e  di  pratica  nonché    dell’estratto  del  casellario  giudiziale  della   persona  responsabile  della  conduzione  tecnico-scientifica  del  laboratorio;  b)  della   disponibilità  e delle  qualifiche  del  personale  dipendente;  c)  dei   locali,  dell’arredamento   e   dello   strumentario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  menziona  il   campo  di    attività  e   le    altre  condizioni  alle  quali   essa   è   concessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  le    condizioni  stabilite  nell’autorizzazione  non  fossero  rispettate  o   quando   le    circostanze  lo esigono  il  Consiglio  di    Stato  può,  in ogni  tempo,  revocare   temporaneamente   o definitivamente  l’autorizzazione  come  pure   limitare  il   campo  di    attività  di un  laboratorio  di    analisi  sanitarie.  167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  laboratori,  compresi  quelli   degli  ambulatori  medici  delle  strutture  sanitarie,   possono   essere   sottoposti  a  controlli  ufficiali  di qualità.  Art.  86  ...  169  Art.  87  ...  170
                        
                        
                    
                    
                    
                Fabbricazione
                            Art.  88  171  Il  Consiglio  di  Stato  è    competente    per  rilasciare  l’autorizzazione  per  la  fabbricazione  di  medicamenti  dichiarati  di    competenza  cantonale  ed  a   disciplinarne  le    condizioni.  TITOLO   VII  Agenti  terapeutici  Art.  89  ...  172
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                167
                            Cpv.  modificato  dalla  L 19.12.2000;  in vigore   dal  13.7.2001   -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                169
                            Art.  abrogato  dalla   L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  - BU  2006,  518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170  Art.   abrogato  dalla  L   16.10.2006;  in vigore   dal  15.12.2006  2006,  518;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            171  Art.  modificato  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  - BU  2006,   518;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            172  Art.   abrogato  dalla  L   16.10.2006;  in vigore   dal  15.12.2006  2006,  518;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
28
                            Vigilanza  - autorizzazione  Art.  90  173  Il  Consiglio   di    Stato  è   competente  per   l’applicazione   della   Legge  federale  sui   medicamenti  e  i  dispositivi  medici  (Legge  sugli  agenti  terapeutici)  ed  emana  le    necessarie   disposizioni.  Art.  91  ...  174  Art.  92  ...  175  Art.  93  ...  176  TITOLO   VIII  Tasse,   procedure  e   contravvenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  94  177
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’istruzione  delle  pratiche  amministrative  legate    ai  compiti  previsti  da    questa    legge,  come  pure   per  compiti  speciali  di    visita,  di controllo,  di    ispezione  e   di    consulenza  da  parte  delle   istanze  previste  dalla   legge  sono  percepite   tasse  e   spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    tasse  devono    essere  commisurate    all’entità    e   al  costo  reale  della  prestazione  fornita  ritenuto  un  minimo  di 200  franchi  e un  massimo   di    5000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di    Stato  stabilisce  con  regolamento  l’ammontare  e   la modalità  di pagamento  delle   singole  tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  178  Art.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  infrazioni   alle  disposizioni  di questa  legge  e   dei  regolamenti  d’applicazione  sono  punite  con  la multa  fino  a   centomila   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   infrazioni   intenzionali  gravi  sono   punite   con  la    multa  fino  a   cinquecentomila  franchi.  180
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   complicità,  il   tentativo  e   l’istigazione  sono  punibili,   così  come  l’omissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   contravvenzioni   ai  sensi  del   capoverso  1   sono  decise  dal  Consiglio  di Stato;  le  infrazioni  ai sensi  del  capoverso  2   sono   di    competenza  della  magistratura  penale.  182
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    autorità  amministrative  di  vigilanza  istituite  dalla  presente    legge  e    dai  relativi  regolamenti  per  il  perseguimento  e   il   giudizio   delle  contravvenzioni  dispongono  dei  poteri   del  pubblico  ministero  ai    sensi  dell’art.  357   del  Codice  federale  di    procedura  penale  del  5   ottobre  2007.  183
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persone  giuridiche  Art.  95a  184  Se  una  contravvenzione,  punibile   con  la    multa  ai    sensi  dell’art.   95  cpv.  1,    è   commessa  nella  gestione  d’affari  di    una  persona  giuridica,   di una  società  in nome  collettivo   o   in accomandita,  di    una  ditta  individuale  o di    una  comunità  di    persone  senza  personalità  giuridica  e   la    determinazione   delle  persone  punibili  esige   provvedimenti  d’inchiesta   sproporzionati   all’entità  della  multa,   si    può  prescindere   da  un  procedimento  contro  dette  persone   e, in loro   vece,   condannare  al  pagamento  della  multa  la  persona  giuridica,  la    società  in nome  collettivo  o   in    accomandita  o   la    ditta  individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Infrazioni  in  materia   di  alcol  e tabacco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173    Art.  modificato  dalla  L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174  Art.   abrogato  dalla  L   16.10.2006;  in vigore   dal  15.12.2006  2006,  518;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            175    Art.  abrogato  dalla   L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  - BU  2006,  518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176  Art.   abrogato  dalla  L   16.10.2006;  in vigore   dal  15.12.2006  2006,  518;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            177    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                178
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180    Cpv.  modificato  dalla  L 27.11.2006;  in vigore   dal  1.1.2007  -  BU  2007,  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  25.3.2021   -  BU  2018,   271  e   366,  BU  2021  161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182    Cpv.  modificato  dalla  L 27.11.2006;  in vigore   dal  1.1.2007  -  BU  2007,  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183    Cpv.  introdotto   dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            184    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  95b  185
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’importo  minimo  per  le    contravvenzioni   relative  alle  disposizioni  in    materia  di    consumo  di  bevande  alcoliche   ai sensi  dell’art.  51  e   al    consumo  di tabacco   e altre  sostanze  ai sensi  dell’art.  52   è  fissato  a   200   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  punibili:  a)  il titolare   dello  spaccio  o   chi  lo    sostituisce;  b)  l’avventore   quando   non  si   attiene  ai    divieti  stabiliti   dalla  presente  legge  o   alle  ingiunzioni   del  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  contravventore   non  domiciliato  in  Svizzera  può   essere   chiesto   deposito  cauzionale  proporzionato  alla  gravità  dei  fatti   oppure  un’altra  garanzia   adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Confisca  e   devoluzione  Art.  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  può  ordinare  la  confisca    o   la  distruzione    di  attrezzi,  merci  o   di  qualunque  cosa  mobile  che  ha  costituito   oggetto   di contravvenzione   o   che   è   servita  a commetterla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  oggetti  confiscati   sono   devoluti  allo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  vantaggi  pecuniari  illeciti   sono   devoluti   allo   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  misure,  spese  Art.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di    contravvenzione  il  Dipartimento  ordina  tutte   le misure  atte  a far  cessare  uno  stato  di  fatto   contrario  alla   legge,  segnatamente  la    chiusura  di strutture  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  può  addebitare  al  contravventore  la  totalità  o    parte  delle  spese  che  si  sono    rese  necessarie  per  accertare  o   documentare  la  contravvenzione,  segnatamente  le  spese  d’ispezione,    di  analisi,  di    perizie,  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  l’articolo  56  della  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013.  186
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
                            Art.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187  I  procedimenti  disciplinari  e   contravvenzionali  in    virtù  della   presente  legge  si    prescrivono   nei  termini  previsti  dall’art.  46  della  legge  federale  sulle  professioni  mediche    universitarie  del  23  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  misure  188  Art.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  funzionari    previsti  dall’art.  23  cpv.  3    lett.  a)  hanno  in  ogni  tempo  durante    l’esercizio,  accesso  ai locali  dove   si    esercita  un’attività  sottoposta  a   vigilanza  ed  agli   stabilimenti  annessi.  Al  fine  di    accertare  una  contravvenzione,   possono  procedere  ad   ogni  altra  indagine   ritenuta   necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  possono  ordinare  con  effetto  immediato   le    misure  provvisionali   ed  i provvedimenti  che   si rendono  necessari  per  acquisire   le    prove,  per  evitare  la sottrazione  di eventuali  profitti   illeciti  e   per  prevenire   o  far  cessare   una  situazione  di    pericolo   grave  e imminente   per  la    salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato,  può    attribuire  anche  ad  altri    funzionari  le  competenze  previste  ai  capoversi  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  99a  190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento,  del  Medico  cantonale,  degli  Ordini    professionali  di  diritto  pubblico  o   di    altre  autorità  amministrative   è   dato  ricorso  al    Consiglio  di Stato,  le    cui  decisioni  sono  impugnabili  davanti  al Tribunale  cantonale  amministrativo,  a meno  che  la legge   preveda  il  ricorso  diretto  a  questa  autorità  giudiziaria.  191
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  contro  le decisioni  di    cui   all’art.   37  cpv.   1,  contro  le decisioni   di revoca   a   titolo  cautelativo   di  autorizzazioni  all’esercizio  e    contro  le  decisioni  di  chiusura  a  titolo    cautelativo    di  strutture    e    servizi  sanitari  non   ha  effetto   sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistenza  amministrativa
                        
                        
                    
                    
                    
                185
                            Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  475.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188    Nota  marginale   modificata  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190    Art.  introdotto  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal  27.1.2009   -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  99b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192  Le  autorità  del  Cantone  e   dei  Comuni,  anche  se  vincolate   dal   segreto  d’ufficio,  comunicano  al    Dipartimento,  su richiesta  scritta  e   motivata,  le informazioni  necessarie  per  l’esame   delle  istanze  di  autorizzazione  e   nell’ambito  della  vigilanza  sanitaria.  Il   Consiglio   di    Stato  ne   disciplina  i  particolari.  TITOLO  IX  Disposizioni  transitorie   e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordini  delle   arti  sanitarie  Art.  100  Entro  un  anno  dall’entrata  in  vigore    di  questa  legge    gli  Ordini    delle  arti  sanitarie,    istituiti  secondo  l’art.  30,  devono    presentare    al  Consiglio  di  Stato  per  approvazione  gli  statuti,  le  norme  deontologiche  e   i  regolamenti  interni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari  Art.  101  Gli  operatori   sanitari   che  all’entrata  in    vigore   di    questa   legge   hanno  compiuto   il   settantesimo  anno  di  età  sono  tenuti  a   chiedere,  entro  un  anno,  il  rinnovo  dell’autorizzazione  conformemente  alle  disposizioni  dell’art.  60.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strutture  sanitarie  Art.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  strutture    sanitarie  non  al  beneficio  di  autorizzazione  d’esercizio    conformemente  alla  Legge  sanitaria  del  18  novembre  1954  devono  chiedere  l’autorizzazione  prevista   dall’art.   80   entro  due  anni  dalla  data  d’entrata  in    vigore   di questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  i  primi  cinque  anni  dall’entrata  in    vigore  di    questa  legge,  l’autorizzazione  di    cui  all’articolo   80  cpv.  1   è   concessa  solo  se la    struttura   non  distoglie  mezzi  e   risorse  indispensabili  al conseguimento  degli  obiettivi  della  politica  sanitaria  segnatamente  nel    campo  ospedaliero  e    dell’assistenza  alle  persone  anziane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droghisti  e   drogherie.  Autorizzazione  Art.  102a  193  1  L’uso  delle  denominazioni  «droghiere»   e   «drogheria»   è riservato  agli   operatori  ed   ai  locali  commerciali  autorizzati   rispettivamente  ai    sensi  degli  articoli  54  e   seguenti  e   84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            194
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    denominazioni  «droghista»  e   «drogheria»,  al  di  fuori  dei  casi    previsti  dal  cpv.    1,  devono  essere  abbandonate  entro  tre   anni  dall’entrata  in vigore  di    questa   modifica  legislativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  droghisti  residenti   nel  Cantone  e   che,  all’entrata   in vigore  di questa  legge,  gestiscono   una  drogheria  ed  intendono  continuare  ad  esercitare  la  professione    facendo    uso    delle  denominazioni  sopraccitate,  devono  presentare   al    Dipartimento   le istanze   d’autorizzazione,  previste   dagli  art.  54   e seguenti  e   dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84,  entro  un  anno  dall’entrata   in    vigore   di questa  modifica  legislativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Regolamento  d’applicazione  stabilisce  i  requisiti  e i  termini  per  l’adeguamento  dei  locali  commerciali  adibiti  a   drogheria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Terapisti  complementari.  Autorizzazione  Art.  102b  195  I  guaritori  ai sensi  del  diritto  previgente  che  sono  in grado   di  comprovare  un’attività  di  almeno  10  anni  possono  continuare  a    svolgere    la  loro  attività  nel  rispetto  dei  limiti  di  competenza  previgenti  per  un  periodo  massimo  di    3   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imprese  di  pompe  funebri.  Autorizzazione  Art.102c  196  L’art.  40a   cpv.  2   lett.  b) non  è   applicabile   alle  imprese  di    pompe   funebri  già  autorizzate  secondo  il regolamento   previgente.  Tuttavia,   se  dovesse   cambiare  il   titolare  dell’impresa,  questi  dovrà  conformarsi  alla  nuova   disposizione  entro  5   anni  dall’entrata  in    funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistenti  farmacisti,  audioprotesisti,  terapisti  complementari,  guaritori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            194    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            196    Art.  introdotto  dalla  L 27.11.2012;  in    vigore  dal  1.5.2015  -  BU  2015,   128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  102d  197
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  autorizzazioni  di    libero  esercizio   rilasciate  agli  assistenti  farmacisti  prima  dell’entrata  in  vigore  della   modifica  dell’11  dicembre   2017  conservano  la    loro  validità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  audioprotesisti    residenti  nel  Cantone  e  che,  all’entrata  in  vigore  della    modifica    dell’11    dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  sono  attivi  a titolo  indipendente   sono  autorizzati  se  presentano  l’istanza  di autorizzazione  entro  tre  mesi  dall’entrata  in    vigore  della   modifica  di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  terapisti  complementari   autorizzati  conformemente  all’art.  63   segg.   previgenti  all’entrata   in    vigore   della  modifica  dell’11  dicembre  2017  e   attivi   nei  settori  di    competenza   del  «naturopata  con   diploma  federale»,  del  «terapista  complementare   con  diploma  federale»   e   dell’arteterapeuta  possono  continuare   a   svolgere  la  loro  attività  nel  rispetto  delle   disposizioni  previgenti  se  avevano   segnalato   al  Consiglio  di Stato  tali  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  guaritori   notificati  al  Dipartimento  conformemente  all’art.  63d  lett.  b)  previgente  all’entrata  in vigore  della  modifica  dell’11    dicembre  2017  possono  continuare  a  svolgere    attività  nel  rispetto  delle  disposizioni  previgenti  per   un  periodo  massimo   di    5   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari   non   abilitati  a esercitare   sotto  la    propria  responsabilità  professionale  Art.  102f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            198  L’obbligo   di    cui  all’art.  62  cpv.  2 si    applica  al    personale   assunto  dopo  l’entrata  in vigore  della  modifica  di legge   dell’11  dicembre  2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  linguistiche  Art.  102g  199  Gli  operatori  che  all’entrata   in    vigore  della  modifica  di legge  dell’11  dicembre  2017  sono  autorizzati  a   esercitare  una   professione   sanitaria  dovranno  acquisire   le    competenze   linguistiche  di cui  all’art.  56  cpv.  2   lett.   a)  entro  due  anni   dall’entrata  in    vigore  della  precitata  modifica   di    legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
                            Art.  102h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  Ai    procedimenti  disciplinari  e  contravvenzionali  in  virtù  della  presente  legge  relativi  a  fatti  commessi   prima  dell’entrata   in    vigore  della   modifica   di    legge   dell’11  dicembre   2017  si applicano  i  termini  di    prescrizione   previgenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti  di applicazione  Art.  103  I  regolamenti   di applicazione,   le    ordinanze,   i  decreti   e   le prescrizioni  del  Consiglio   di    Stato  e  del  Dipartimento  emanati    giusta    la  Legge  sanitaria    del  18  novembre    1954  rimangono  in  vigore,  per  quanto  non  in  contrasto  con  questa  legge,  fino  all’adozione    della    nuova  regolamentazione  esecutiva  stabilita  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  104  Trascorsi    i  termini  per  l’esercizio  del    diritto  di  referendum  il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  l’entrata  in    vigore.  201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogate  Art.  105  Con  l’entrata  in vigore  di    questa  legge   è   abrogata  la    Legge  sanitaria  del  18  novembre   1954  e  ogni  altra   disposizione  legislativa  od  esecutiva  cantonale  contraria  o   incompatibile.  Pubblicata  nel   BU  1989  ,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            197    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            198    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            199    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271  e 366,  BU  2020,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201    Entrata  in vigore:   1. luglio  1989  -  BU  1989,  177.