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Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti

Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 10 luglio 2001 (3 febbraio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 2 della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997, decreta:
Comprensori e settori Art. 1
1 Il territorio del Cantone è organizzato secondo i seguenti 5 comprensori in cui operano altrettante Commissioni regionali dei trasporti (CRT): a) distretto di Mendrisio e Comuni del distretto di Lugano sino al ponte diga di Melide; b) distretto di Lugano, esclusi i Comuni a sud del ponte diga di Melide e compreso di Isone; c) distretti di Locarno e Vallemaggia; d) distretto di Bellinzona, senza il Comune di Isone; e) Valli: distretti di Leventina, Blenio e Riviera. 1
2 Nei comprensori dove i Comuni sono troppo numerosi per essere rappresentati tutti nella CRT, vengono costituiti i Settori di trasporto (Settore), formati dai rispettivi Comuni, dalle Associazioni dei Comuni (Associazione) e dagli Enti regionali per lo sviluppo (ERS). 2
3 Ogni Settore costituisce di regola una propria Assemblea ed è rappresentato nella CRT con un numero proporzionale di membri.
4 È data facoltà ai diversi Settori di costituire un’unica Assemblea.
Assemblea del settore
a) composizione e funzionamento Art. 2 1 L’Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Comune del Settore, designato dal Municipio e scelto tra i propri membri.
2 Dove il Settore coincide con un solo Comune, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono assunti dal Municipio.
3 Dove il Settore coincide con due Comuni, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono assunti dai rispettivi Municipi, rappresentati entrambi da due Municipali. 3
4 L’Assemblea si costituisce di regola entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali e delibera a maggioranza semplice. 4
b) compiti Art. 3 L’Assemblea ha il compito di: a) il proprio Presidente; b) i suoi rappresentanti nella CRT; c) i problemi connessi alla mobilità del Settore e proporre la priorità degli interventi; d) i rapporti sottoposti dalla CRT; e) al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.
Associazione dei Comuni come Settore
a) funzionamento Art. 4
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1 Se il comprensorio dell’Associazione dei Comuni coincide con quello del Settore, l’Associazione può assumere i compiti e le funzioni dell’Assemblea del Settore per i Comuni che la costituiscono.
2 Gli organi dell’Associazione deliberano secondo i propri statuti.
1 Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137; precedente modifica: BU 2016,

421.

2 Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

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Cpv. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.
4 Cpv. introdotto dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.
5 Art. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
b) compiti Art. 5 L’Associazione ha il compito di:
6 a) i suoi rappresentanti nella CRT entro due mesi dal rinnovo dei propri organi; 7 b) i problemi connessi alla mobilità del Settore e proporre le priorità degli interventi; c) i rapporti sottoposti dalla CRT; d) al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.
Commissioni regionali dei trasporti
a) composizione Art. 6 8
1 CRT del Mendrisiotto composta da 17 membri, in rappresentanza dei 15 Comuni e dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB): a) 2 membri b) Bissone, Brusino Arsizio, Coldrerio, Riva San Vitale, Stabio, Balerna, Breggia, Castel Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo, Val Mara: un membro ciascuno, per totale di 14 membri c) regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB): 1 membro 9
2 CRT del Luganese composta da 15 membri, in rappresentanza di 5 Settori di trasporto: a) 3 membri b) Centrale: Muzzano, Collina d’Oro, Grancia, Melide, Morcote, Paradiso, Sorengo e Vico
3 membri c) Nord: Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Savosa, Porza Vezia: 3 membri d) Agno, Aranno, Alto Malcantone, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Magliaso, Manno, Miglieglia, Neggio, Novaggio, Pura, Tresa e Vernate: 3 membri 10 e) di Lugano: Bedano, Capriasca, Gravesano, Isone, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Origlio, Capriasca e Torricella-Taverne: 3 membri 11
3 CRT del Locarnese composta da 17 membri, in rappresentanza di 9 Settori di trasporto e dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM): a) 3 membri b) Est: Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia e Tenero-Contra: 2 membri 12 c) Centro: Brione s/Minusio, Minusio, Muralto e Orselina: 3 membri d) di Verzasca: 1 membro 13 e) di Onsernone: 1 membro
14 f) dei Comuni della Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia: 1 membro g) della Melezza: Centovalli e Terre di Pedemonte: 1 membro h) Ovest: Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona: 3 membri i) 1 membro l) regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM): 1 membro
4 CRT del Bellinzonese composta da 9 membri, in rappresentanza dei Comuni sottoelencati: – 5 membri – 1 membro – 1 membro – Antonino: 1 membro – 1 membro. 15
5 CRT delle Tre Valli composta da quattro membri, di cui almeno tre dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV), in rappresentanza dei distretti di Leventina, Blenio e Riviera. 16
6 Frase modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
7 Lett. modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
8 Art. modificato dal R 12.10.2016; in vigore dal 14.10.2016 - BU 2016, 421; precedenti modifiche: BU
2004, 217; BU 2010, 181; BU 2014, 184.
9 Cpv. modificato dal R 1.2.2023; in vigore dal 3.2.2023 - BU 2023, 26.
10 Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.
11 Cpv. modificato dal R 8.5.2018; in vigore dal 11.5.2018 - BU 2018, 175.
12 Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.
13 Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

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Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.
15 Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137.
16 Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137.
b) designazione dei rappresentanti nella CRT Art. 7 17
1 I Municipi dei Comuni con più rappresentanti nella CRT designano almeno uno di essi tra i propri membri.
2 I delegati dei Settori di trasporto formati da due Comuni sono scelti di regola tra i Municipali dei Comuni che ne fanno parte e rappresentano l’intero Settore.
3 I delegati dei Settori di trasporto formati da più Comuni sono scelti tra i Municipali dei che ne fanno parte e rappresentano l’intero Settore.
4 I delegati delle Associazioni dei Comuni devono di regola far parte di un esecutivo comunale.
5 I Consigli direttivi degli Enti regionali per lo sviluppo designano i loro rappresentanti, delegando almeno un membro che, di regola, deve far parte di un esecutivo comunale. 18
c) funzionamento Art. 8
1 La CRT si costituisce entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
2 Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
3 La CRT può nominare al suo interno un Comitato organizzativo.
d) compiti Art. 9 1 I compiti della CRT sono: a) il proprio Presidente e vice-presidente; b) il progetto di Piano cantonale dei trasporti (PCT) relativo agli aspetti regionali la valutazione dei costi, le priorità e la chiave di riparto intercomunale); c) se incaricata dal Dipartimento del territorio, il progetto di PCT relativo agli aspetti d) al Consiglio di Stato l’offerta di trasporto, conformemente all’art. 10 della legge sui pubblici; e) i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (art. 37 cpv. 1 sui trasporti pubblici); f) una valutazione dei costi necessari all’attuazione delle opere previste dal PCT e cronologia temporale degli interventi; g) l’organizzazione interna e le modalità d’informazione; h) il coordinamento e l’integrazione delle procedure speciali rese necessarie dal PCT; i) con il Cantone nel coordinamento delle procedure attuative; l) tutti i Comuni della CRT verso l’esterno per tutti i temi concernenti il suo campo
2 A tal fine la CRT deve preventivamente: a) i problemi, stabilire le priorità ed allestire un programma di lavoro e relativo secondo modalità e procedure proprie; b) sentita l’Autorità cantonale, l’opportunità di formare uno o più gruppi tecnici composti operatori incaricati di elaborare gli studi pianificatori necessari; rappresentanti dei Servizi competenti dell’Amministrazione cantonale, della Confederazione, dei Comuni, degli Enti regionali per lo sviluppo (ERS), delle Imprese di trasporto ed altri Enti interessati;
19 c) e coordinare l’avanzamento dei lavori degli operatori; d) la fattibilità delle proposte elaborate, ricercando l’adesione dei Comuni e del Cantone consultando Enti e Associazioni; e) ed adottare i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione; f) e coordinare l’informazione dell’opinione pubblica.
3 La CRT designa un organo incaricato della revisione dei conti.
Ruolo dell’Autorità cantonale Art. 10 Il Consiglio di Stato, tramite i propri Servizi competenti: a) nel quadro dei gruppi tecnici all’elaborazione del PCT; b) il coordinamento con gli altri Piani regionali dei trasporti e con il livello interregionale;

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Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.
18 Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
19 Lett. modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
c) ed approva il programma di lavoro proposto dalla CRT ed assicura la quota di cantonale per gli studi di base e l’elaborazione del PCT; d) partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei Settori di e) definitivamente eventuali divergenze.
Finanziamento delle CRT Art. 11 1 Le spese di funzionamento delle CRT e della sua Segreteria sono a carico dei Comuni membri, che su proposta della rispettiva CRT, se le ripartono consensualmente.
2 In caso di disaccordo decide definitivamente il Consiglio di Stato in base alla loro popolazione.
Durata in carica delle CRT e dei loro membri Art. 12
1 Le CRT restano in funzione a tempo indeterminato.
2 La durata in carica dei loro membri, sempre rieleggibili, coincide con quella della legislatura comunale, ritenuto che i singoli membri restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
Norma abrogativa Art. 13 Le convenzioni già sottoscritte per la costituzione delle Commissioni intercomunali dei trasporti sono abrogate e vengono sostituite dal presente regolamento.
Entrata in vigore Art. 14
1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 20
2 È abrogato il regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 12 giugno 2001. Pubblicato nel BU 2001 , 210.
20 Entrata in vigore: 13 luglio 2001 - BU 2001, 210.
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