Regolamento sul rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato
Regolamento sul rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato del 7 dicembre 1999 (stato 1° febbraio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 19 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995, decreta:
Campo d’applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento si applica ai collaboratori personali dei Consiglieri di Stato, che sono sottoposti direttamente al competente direttore del dipartimento.
2 Il rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è retto dal diritto pubblico.
Assunzione
Art. 2 Il Consiglio di Stato assume i collaboratori personali senza procedere a pubblico concorso, su proposta del competente direttore di dipartimento.
Durata del rapporto d’impiego Art. 3
1 Il rapporto d’impiego dei collaboratori personali è di durata determinata (incarico), stabilita dalla decisione di assunzione.
Stipendio
Art. 4
1 Il Consiglio di Stato stabilisce lo stipendio annuo dei collaboratori personali fra il minimo della classe 9 e il massimo della classe 16 della scala degli stipendi prevista dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017. 2
2 Nella definizione dello stipendio, il Consiglio di Stato tiene conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale di ogni collaboratore come pure dei compiti che gli sono assegnati.
Previdenza e assicurazione Art. 5 I collaboratori personali dei Consiglieri di Stato sono assicurati contro gli infortuni e sono affiliati alla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.
Compiti
Art. 6 1 Il direttore del dipartimento stabilisce gli oneri e i compiti.
2 I collaboratori personali non sono abilitati a prendere decisioni e a dare istruzioni.
Cessazione del rapporto d’impiego
a) per scadenza Art. 7 Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito dalla decisione di assunzione; in questo caso la disdetta è superflua.
b) per disdetta Art. 8 1 Il collaboratore personale e il Consiglio di Stato, su proposta del competente direttore di dipartimento, possono disdire il rapporto d’impiego durante il periodo di prova, senza indicazione dei motivi, con un preavviso di 7 giorni; il periodo di prova dura generalmente un mese e può essere prolungato di due mesi al massimo. 3
2 Lo stipendio è versato fino alla scadenza del termine di disdetta.
c) consensualmente Art. 9 Il rapporto d’impiego può esser sciolto in ogni momento, di comune accordo, secondo i termini convenuti.
1 Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
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Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
3 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
d) per estinzione Art. 10
1 Se il direttore del dipartimento competente lascia la carica, il rapporto di servizio dei suoi collaboratori personali si estingue alla fine del mese successivo, a meno che il nuovo direttore di dipartimento ne domandi il rinnovo.
2 Rimane riservato l’art.12 del presente regolamento.
e) altri casi Art. 11 1 Il rapporto d’impiego cessa in ogni caso alla fine del mese in cui la persona sottostante al presente regolamento ha compiuto il settantesimo anno di età.
2 Rimane inoltre riservato lo scioglimento del rapporto d’impiego per motivi gravi ai sensi dell’art. 60 cpv. 4 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. 4
Prestazioni dello Stato e dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino 5 Art. 12 1 Se il rapporto d’impiego si estingue allorché il competente direttore di dipartimento lascia la carica (art. 10), il collaboratore personale che non sia stato assunto in un’altra funzione al servizio dello Stato, delle sue aziende o dei suoi istituti ha diritto: 6 a) d’uscita ai sensi dell’art. 27 LStip calcolata sull’ultimo stipendio percepito; 7 b) liquidazione a titolo di indennità unica pari al massimo a quattro mesi di stipendio; c) prestazione di libero passaggio conformemente alle condizioni poste dal regolamento di previdenza del Cantone Ticino.
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2 In caso di cessazione del rapporto d’impiego per scadenza del termine d’incarico (art. 7) o per scioglimento consensuale (art. 9), il collaboratore personale ha diritto unicamente alla prestazione di libero passaggio. Il Consiglio di Stato può nondimeno decidere di versare una liquidazione conformemente al cpv. 1 lett. b.
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3 La persona sottostante al presente regolamento che, dopo lo scioglimento del rapporto d’impiego, rimane occupata in un’altra funzione al servizio dello Stato, delle sue aziende o dei suoi istituti non ha diritto alle indennità d’uscita e di liquidazione e viene immediatamente assegnata alla classe di stipendio prevista per la nuova funzione.
Collocamento
Art. 13 In caso di scioglimento del rapporto d’impiego di una persona sottostante al presente regolamento che intenda assumere un’altra funzione nell’ambito dell’amministrazione cantonale, lo Stato fa tutto il possibile per trovarle un altro lavoro adeguato alle sue capacità.
Altre disposizioni Art. 14 Ai collaboratori personali dei Consiglieri di Stato si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Norma transitoria Art. 15
1 I collaboratori personali già in carica vengono sottoposti al presente regolamento al momento della sua entrata in vigore.
2 Con l’entrata in vigore del presente regolamento i rapporti d’impiego dei collaboratori personali in funzione, che sono incaricati per un periodo determinato, divengono automaticamente rapporti d’impiego di durata indeterminata (art. 3).
Norma abrogativa Art. 16 Il presente regolamento abroga il regolamento sul rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato del 29 marzo 1995.
Entrata in vigore Art. 17 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 10
4 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
5 Nota marginale modificata dal R 7.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 572.
6 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
7 Lett. modificata dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
8 Lett. modificata dal R 7.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 572.
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Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 1.2.2023 - BU 2023, 2.
10 Entrata in vigore: 10 dicembre 1999 - BU 1999, 303.
Pubblicato nel BU 1999 , 305.
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