Decreto esecutivo concernente il sistema di tracciamento del COVID-19
                            Decreto   esecutivo  concernente  il   sistema   di  tracciamento  del COVID-19  (del  25  novembre  2021)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  articoli  58  e   59    della  legge  federale  sulla  lotta  contro    le  malattie  trasmissibili  dell’essere  umano  del  28   settembre  2012  (LEp);  visti  gli articoli  7,    8   e   9 dell’ordinanza   sui  provvedimenti  per  combattere   l’epidemia  di COVID-19  nella  situazione  particolare  del  23   giugno  2021  (ordinanza  COVID-19  situazione   particolare);  visto  l’articolo  40b  della  legge  sulla   promozione  della  salute   e il  coordinamento   sanitario  del  18  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989  (LSan),  decreta:  Art.  1  1  Il  presente  decreto  esecutivo  disciplina   il sistema  di    tracciamento  per   il   COVID-19   e   le  relative  elaborazioni  di    dati  personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  decreto  esecutivo  si applicano  le    disposizioni  della   legge  sulla  protezione  dei  dati  personali  del  9 marzo   1987.  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  del     medico  cantonale  (UMC)     è  l’organo  responsabile  del  sistema  di  tracciamento  per  il   COVID-19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  gestisce   la banca   dati  del  sistema  di    tracciamento   per  l’adempimento  dei  seguenti   scopi:  a)    in  modo  celere  ed  efficace  le  persone  confermate  positive  al  coronavirus  e  b)    in  modo  celere  ed  efficace  le  persone  che    sono  entrate  in  contatto  con  persone  al    fine  di individuarle  e   metterle  in quarantena;  c)  l’evoluzione    della  diffusione  del  COVID-19,  allo  scopo  di  contenerne  gli  ulteriori  e   non   sovraccaricare  le    strutture   mediche;  d)  i  dati  necessari    all’Ufficio  federale  della  sanità  pubblica  conformemente  all’articolo  59  e)  delle   statistiche   anonimizzate  relative  alle  persone  in    isolamento   e in quarantena,  al  di  comprendere  e    descrivere  l’andamento  epidemiologico  della  malattia,  di  emanare  le  raccomandazioni  o   direttive  e di    adottare  le    necessarie  misure   di contenimento  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’esecuzione  dei   compiti  di    cui   al    capoverso  2, l’UMC  si    avvale  di    un  servizio  di    tracciamento,  la  cui  composizione  è   tenuta  aggiornata  alle   necessità.  I  diritti  di  accesso  sono  attributi  dall’UMC  alle  singole  persone  autorizzate,    previa    sottoscrizione  di  una  convenzione  di  vincolo  al  segreto  medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   banca  dati   del  sistema  di    tracciamento  è   gestita   e conservata  presso   il  Centro   sistemi  informativi  (CSI)  per  conto  dell’UMC.  Non    possono  essere  esportate  copie    della    stessa  presso    altre  unità  amministrative  o   persone  impiegate  nel  servizio  di    tracciamento.  Art.  3  Il    sistema  per    il   tracciamento  contiene  dati  personali  necessari  all’adempi  mento  dei  compiti  legali   di    cui  all’articolo  58  LEp,  inclusi  dati  meritevoli  di    particolare  protezione,  segnatamente  relativi  allo  stato  di  salute,  di  persone  che  hanno  contratto  il   coronavirus  o    che  sono  entrate    in  contatto  con   esse.   Le   variabili  censite  nel  sistema  di    tracciamento  sono  elencate   nell’allegato.  Art.  4  1  Al  fine  di  permettere  lo  svolgimento    dei  compiti  di  cui  all’articolo    2,  il  Servizio  del  movimento  della  popolazione  trasmette   all’UMC  i  dati  necessari,  contenuti  nella   banca  dati  Movpop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    modalità  di  trasmissione  ed  elaborazione  dei  dati  in  questione  sono  disciplinate  da  una  convenzione  tra  il   Servizio  del  movimento   della  popolazione  e   l’UMC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    servizio  di  tracciamento    verifica  in  maniera  celere  ed    efficace    l’esattezza  dei  dati    ricevuti  dall’Ufficio  federale   della  sanità  pubblica  sulla  base  dei  dati  trasmessi   dal  Servizio  del  movimento  della  popolazione  e, se  del   caso,   procede  alla  loro  rettifica  e/o  completamento.  Art.  5  1  Al  fine  di esentare   dalla  quarantena  le persone  vaccinate  secondo  l’articolo  7   capoverso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  lettera  a   dell’ordinanza  COVID-19  situazione   particolare  del  23   giugno   2021,  gli  utenti  autorizzati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’unità  di  tracciamento    dei  contatti  dell’UMC  possono  accedere,    tramite    procedura  di  richiamo,  alla  banca  dati  delle   persone  vaccinate  in Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformemente   al    contratto   tra  il Cantone  Ticino  e   la    ditta  fornitrice  della   soluzione   informatica  per  la  gestione  dei  dati  sulle  vaccinazioni,   l’accesso   di    cui  al    capoverso  1   presuppone  l’autorizzazione  del  Cantone  alla  trasmissione  di    dati  a   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accesso  concerne   le  seguenti   categorie  di  dati  personali:  dati   anagrafici,  dati  di contatto  e   dati  riguardanti  la    vaccinazione  effettuata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    consultazione  della  banca  dati  avviene  singolarmente  per  ogni    persona  interessata,  tramite  portale  d’accesso  Internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  dati    di  cui    al  capoverso  3    sono  conservati,    non  anonimizzati,    nella  banca  dati    del  sistema  di  tracciamento  per  una   durata   massima  di    un  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   protezione  e   la    sicurezza  dei  dati   nell’ambito  dell’accesso  di    cui   al capoverso  1 sono  disciplinate  dal  contratto  tra  il   Cantone  Ticino  e   la    ditta  fornitrice  della  soluzione  informatica   per  la    gestione  dei  dati.  Art.  6  L’UMC,   per  il   tramite  del  CSI,  adotta  le    necessarie  misure   di sicurezza   tese   a   garantire  la  confidenzialità,  l’integrità  e   la    disponibilità  dei  dati.  Art.  7  1  I  dati  possono  essere  conservati   fino  alla   scadenza  del  presente   decreto  esecutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   loro  conservazione   ulteriore   in    forma  non  anonimizzata,  qualora   ritenuta  necessaria   in funzione  anche  di    indicazioni  che  dovessero   giungere   dalle   competenti   autorità  federali,  dovrà   essere  se  del  caso  stabilita  mediante  un  nuovo  decreto.  Art.  8  Il   presente  decreto  esecutivo  è    pubblicato  nel    Bollettino  ufficiale  delle  leggi,    entra  in  vigore  immediatamente  1  e   resta  in    vigore  fino  al    31  dicembre  2022.  Pubblicato  nel   BU  2021  ,  350.  Allegato  Variabili  censite  nel  sistema  di  tracciamento  Dati anagrafici  Cognome  Nome  Data di nascita  Età (parametro calcolato)  Sesso  NPA  Località  Indirizzo  Cantone  Nazione  Telefono  Email  Osservazioni  Rappresentante legale (eventualmente)  Cognome  Nome  Professione  Genere  Azienda  Datore lavoro e indirizzo  Medico curante  Cognome  Luogo misura  Luogo  Nome struttura  Genere struttura  Malattia  Priorità  Stato caso  Data test  Ora test  Data sintomi  Data contatto con positivo COVID  Via di trasmissione  Osservazioni  Contatto  Presa di contatto  Qualifica  Caso confermato  Relazione caso indice  Ultimo contatto con caso indice  Sintomi (sì/no)  Osservazioni  Ulteriori domande (sì/no)  Cardiopatia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  26  novembre  2021  -  BU  2021,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nome  Località  Misura  Genere misura  Data inizio  Data termine (parametro calcolato)  Variazione giorni  Durata misura  Osservazioni  Metodo invio  Diabete  Fumatore  Gravidanza  Settimana di gravidanza  Immunosoppressione  Ipertensione  Malattie respiratorie  Nessun gruppo a rischio  Nessuna malattia di base  Tumore