Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misur... (216.320)
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Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale

Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (del 13 marzo 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell’8 novembre 2005, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Campo d’applicazione Art. 1 Il presente regolamento si applica ad ogni rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (MU), da parte dei servizi competenti ai sensi dell’art. 60 LMU.
Natura degli emolumenti Art. 2 Gli emolumenti comprendono: - tassa di base, da intendere come una partecipazione agli investimenti iniziali comprendenti raccolta dei dati e l’infrastruttura; - tassa di funzionamento, che costituisce una partecipazione ai costi ricorrenti inerenti alla a disposizione costante dei dati e alla loro distribuzione.
Tassa di base Art. 3 1 La tassa di base è dovuta per il rilascio di estratti relativi ad almeno un intero comune o sezione di comune (unità MU) ed è composta da: a) contributo unico, da versare una tantum , in occasione della prima richiesta di un’unità MU; b) contributo complementare, associato ad ogni richiesta successiva della stessa unità MU.
2 Il contributo unico è fissato per ogni unità MU in funzione della dimensione del file originale in formato INTERLIS, mentre il contributo complementare è composto da un montante fisso.
Tassa di funzionamento Art. 4 La tassa di funzionamento è dovuta ad ogni richiesta di estratti ed elaborazioni della MU e comprende: a) dei costi di disbrigo per la preparazione e la fornitura degli estratti; b) partecipazione ai costi di gestione, comprendenti l’ammortamento dei mezzi informatici e le spese per la manutenzione dei sistemi di pubblicazione e di distribuzione dei dati.
Ripartizione degli emolumenti Art. 5 La tassa di base è versata al Cantone, mentre la tassa di funzionamento è versata al servizio che fornisce gli estratti o le elaborazioni della MU.
Tipo di estratti ed elaborazioni Art. 6
1 Si distinguono i seguenti tipi di estratti ed elaborazioni: Tipo A: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi ad almeno un’unità MU. Si rilascia l’intera unità MU interessata ad ogni richiesta di estratti con superficie maggiore di 140 ha. Tipo B: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi a superfici minori o uguali a 140 ha e inferiori ad un’unità MU. Tipo C: dati digitali del livello «altimetria», comprendenti i dati originari del modello digitale del terreno (MDT) e le elaborazioni standard e speciali. Tipo D: estratto del piano corografico (cartaceo o digitale) ed estratto digitale del piano di base della MU (PB-MU). Tipo E: altri estratti ed elaborazioni della MU.

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Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedenti modifiche: BU
2012, 135; BU 2013, 118.
Tipo di utente Art. 7
1 Sono definiti utenti permanenti (UP) coloro che richiedono estratti ed elaborazioni del tipo A secondo l’art. 6 e che sottoscrivono con la Divisione dell’economia un accordo della durata di almeno un anno per accedere regolarmente ai dati aggiornati di tale comparto. 2
2 Sono definiti utenti occasionali (UO) tutti gli altri richiedenti di estratti ed elaborazioni della MU.
Obbligo degli emolumenti ed eccezioni Art. 8 3 1 Per tutti gli utenti permane l’obbligo del pagamento di un emolumento.
2 ...
3 I servizi delle amministrazioni comunali sono esonerati dal pagamento della tassa di base che colpisce gli estratti ed elaborazioni di tipo A, a condizione che le richieste riguardino la loro giurisdizione e siano utilizzati esclusivamente per scopi interni o per forniture nell’ambito di mandati esterni affidati a terzi riguardanti la loro giurisdizione.
4 Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (di seguito: Ufficio) ai servizi dell’Amministrazione federale (ad eccezione delle aziende La Posta e FFS) è dovuta unicamente la tassa di funzionamento relativa ai costi di disbrigo. 4
5 Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tutti i tipi dell’Ufficio ai servizi dell’Amministrazione cantonale non è dovuto alcun emolumento. 5
6 Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A e B agli istituti scolastici, per utilizzazione a scopo didattico, sono dovuti unicamente i costi di estrazione ed elaborazione calcolati a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (tabella dei prezzi a regia per lavori nella misurazione ufficiale, categoria D).
6 Capitolo secondo Diffusione dei dati, controllo
Diffusione dei dati Art. 9
7 Il rilascio di estratti ed elaborazioni del tipo A e B ai servizi dell’Amministrazione cantonale, rispettivamente del tipo C e D ad ogni utente, sono di esclusiva competenza dell’Ufficio.

Attestato

Art. 10 8 Con ogni fornitura di estratti o di elaborazioni della MU, gli ingegneri geometri revisori e l’Ufficio sono tenuti a rilasciare un attestato sul relativo standard di qualità e sullo stato d’aggiornamento. Sull’attestato devono figurare le indicazioni del comune o delle zone interessate (coordinate minime e massime), il destinatario e la data di emissione. L’attestato è accompagnato dalle disposizioni per le limitazioni d’uso degli estratti o delle elaborazioni rilasciati.
Controllo, abuso Art. 11 9 In caso di utilizzazione abusiva degli estratti o delle elaborazioni della MU, l’Ufficio fattura d’ufficio gli emolumenti, includendo le spese amministrative. Capitolo terzo Tariffe
Rilascio di dati del tipo A
2 Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.
3 Art. modificato dal R 3.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 135.
4 Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU
2014, 526.

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Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU
2014, 526.
6 Cpv. introdotto dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.
7 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526; precedente modifica: BU 2012,

135.

8 Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU
2014, 526.
9 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526.
Art. 12 1 Gli UP pagano la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU richiesta. comparto interessato. 10
2 Gli UO che necessitano dati del tipo A secondo l’art. 6 pagano, alla prima richiesta, la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU. Il pagamento dell’emolumento garantisce loro un unico accesso ai dati. Per richieste successive della stessa unità MU sono dovuti soltanto il contributo complementare e la tassa di funzionamento.
3 L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella: Emolumento UP UO Tassa base (contributo unico) fr 320.00/unità MU + fr 190.00/MB fr 320.00/unità MU + Fr 190.00/MB Tassa base (contr. complementare) fr 50.00/unità MU/anno fr 50.00/unità MU Tassa funzionamento (gestione + disbrigo) fr 300.00/unità MU/anno fr 300.00/unità MU
Rilascio di dati del tipo B Art. 13 1 Gli UO che necessitano dati del tipo B secondo l’art. 6 riguardanti estratti di superficie fino a 16 ha compresi, pagano unicamente una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo.
2 Gli UO che necessitano dati del tipo B riguardanti estratti di superficie maggiore di 16 ha e fino a
140 ha compresi, pagano una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo più una partecipazione ai costi di gestione commisurata alla superficie.
3 L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella: Emolumento UO Tassa funzionamento (costi disbrigo) Tutti gli estratti fr 160.00 Tassa funzionamento (costi gestione) Supplemento per superfici maggiori di
16 ha e minori o uguali a 140 ha fr 1.00/ ha
Rilascio di dati del tipo C Art. 14 11
1 Di regola, le forniture dei dati del tipo C sono eseguite per settori rettangolari di 1’312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25’000.
2 L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella: Privati ed enti pubblici fr. / ha Istituti scolastici fr. / ha originari punti grezzi 0.80 0.20 regolare punti 2x2m 0.80 0.20 standard punti elaborati 1.00 0.25 regolare pixel 2x2m 0.80 0.20 regolare pixel 1x1m 0.80 0.20 di livello 1m 0.80 0.20 di livello 10m 0.50 0.15 pixel 1x1m 0.50 0.15
3 Per richieste di perimetri particolari, di dimensione diversa dal settore normale, ai costi unitari per ettaro è applicato un supplemento di 100 franchi per privati ed enti pubblici, rispettivamente di 25 franchi per istituti scolastici. La superficie minima dell’ordinazione è di un ettaro.
4 Per richieste di elaborazioni speciali (altri formati o altri prodotti), ai costi fissati ai cpv. 2 e 3 è applicato un supplemento calcolato a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (tabella dei prezzi a regia per lavori nella misurazione ufficiale, categoria D).
5 Agli emolumenti di cui al cpv. 2 è applicato un ribasso in funzione della quantità di settori interessati così definito:
10 Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.

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Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU
2012, 135.
6 I prezzi ribassati per istituti scolastici di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.
7 Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l’esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.
Rilascio di dati del tipo D
a) piano corografico Art. 15 12 1 Gli estratti del piano corografico sono rilasciati per foglio. L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella: Supporto Privati ed enti pubblici fr. / foglio Istituti scolastici fr. / foglio Cartaceo, prima copia 36.00 8.00 Cartaceo, copie successive 11.00 8.00 Film 50.00 12.00 Digitale 60.00 20.00
2 Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l’esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.
3 I prezzi ribassati per istituti scolastici sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.
b) piano di base 13 Art. 15a 14 1 Gli estratti del piano di base della MU (PB-MU) sono rilasciati per settori rettangolari di
1’312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25’000 . L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella: Scala Privati ed enti pubblici fr. / sedicesimo Istituti scolastici fr. / sedicesimo Digitale 1:5’000 b/n o colori
60.00 20.00 Digitale 1:10’000 b/n o colori
50.00 16.00
2 Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l’esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.
3 I prezzi ribassati per istituti scolastici sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.
Rilascio di dati del tipo E
12 Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedenti modifiche: BU
2012, 135; BU 2013, 118.
13 Nota marginale introdotta dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.

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Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU
2013, 118.
Art. 16 15 Per gli altri estratti o elaborazioni della MU il servizio che li fornisce preleva gli emolumenti in base alla tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002. Art. 16a ... 16 Capitolo quarto Riscossione degli emolumenti
Incasso, bonifico al Cantone e spese amministrative Art. 17 1 Per forniture agli UP, l’Ufficio fattura e riscuote la tassa di base, mentre la tassa di funzionamento è fatturata e riscossa dal servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni. 17
2 Per forniture agli UO il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni fattura e riscuote gli emolumenti a suo favore (tassa di funzionamento) e quelli a favore del Cantone (tassa di base).
3 Annualmente, il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni allestisce un elenco delle forniture e provvede a bonificare al Cantone la tassa di base per gli UO, detratto un indennizzo per le spese amministrative pari al 4% dell’importo complessivo da bonificare.
18 Capitolo quinto Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 18 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 19 Pubblicato nel BU 2007 , 102.

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Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU
2013, 118.
16 Art. abrogato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2013,

118.

17 Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU
2014, 526.

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Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.
19 Entrata in vigore: 16 marzo 2007 - BU 2007, 106.
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