Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio
                            Decreto esecutivo  concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio  (del 18 ottobre 2017)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati il decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio del 5  aprile 2017 valido per l’anno 2017 e l’art. 14 della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di  protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie);  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione e genere di collocamento
Art. 1
                            1  È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono  sostenere  per  affidare  il  figlio  alla  cura  di  terzi  durante  l’esercizio  di  una  attività  lucrativa  oppure  durante l’assolvimento di una formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizio di un’attività lucrativa
Art. 2
                            1  È  considerata  attività  lucrativa  ogni  genere  di  attività  professionale  remunerata,  salariata  o  indipendente,  ai  sensi  della  legge  federale  sull’assicurazione  per  la  vecchiaia  e  per  i  superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono equiparate ad un’attività professionale remunerata, in particolare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Orari di collocamento e orari lavorativi
Art. 3
                            1  La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che  gli  stessi  corrispondono  agli  orari  lavorativi  o  di  formazione  dell’avente  diritto,  del  suo  coniuge  o  partner convivente, membri della sua unità di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attestazione è redatta per iscritto sull’apposito formulario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Strutture di accoglienza ammesse
Art. 4
                            La  spesa  è  rimborsata  se  il  figlio  è  accolto  presso  una  struttura  o  un  servizio  di  accoglienza complementare alla famiglia e alla scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della  legge per le famiglie che adempie i requisiti di sussidiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto
Art. 5
                            1  Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all’accesso  del figlio alla scuola dell’infanzia ma al massimo fino all’anno in cui il figlio compie i quattro anni se  egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell’infanzia in precedenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso alla scuola dell’infanzia
                            1  dell’anno  in  cui  il  figlio  può  accedere  alla  scuola  dell’infanzia  conformemente  alla  legge  sulla  scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  genitore  o  i  genitori  dimostrano  che  il  figlio  che  compie  i  tre  anni  entro  il  30  settembre,  per  il  quale  essi  chiedono  il  rimborso  della  spesa  di  collocamento,  non  può  accedere  alla  scuola  dell’infanzia.  Allo  scopo,  il  genitore  o  i  genitori  producono  una  dichiarazione  del  Comune  o  del  Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spesa di collocamento rimborsata
Art. 7
                            1  La  spesa  di  collocamento  rimborsata  ammonta  al  massimo  a  7.--  franchi  al  giorno,  rispettivamente 770.-- franchi al mese, rispettivamente 7'800.-- franchi all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento  del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella spesa di collocamento non sono comprese le spese per i pasti del figlio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta
Art. 8
                            1  Chi  intende  chiedere  il  rimborso  della  spesa  di  collocamento  del  figlio  presenta  una  richiesta  scritta  alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari,  corredata  dai  documenti che comprovano:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per   la   richiesta,   il   genitore   o   i   genitori   compilano   l’apposito   formulario,   corredato   dalla  documentazione necessaria all’accertamento:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
Art. 9
                            1  Il  rimborso  della  spesa  di  collocamento  del  figlio  deve  essere  richiesto  al  più  tardi  entro  tre  mesi  dall’emissione  della  relativa  fattura  di  collocamento  ma,  al  più  presto,  il  mese  successivo al mese di collocamento del figlio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  data  di  emissione  si  intende  la  data  nella  quale  la  fattura  è  stata  emessa  la  prima  volta  da  parte della struttura di accoglienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  restituzione  del  termine  è  accordata  se  l’assicurato,  per  giustificati  motivi,  non  ha  potuto  richiedere il rimborso in precedenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conteggio e decisione
Art. 10
                            1  La  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  emette  per  ogni  rimborso il relativo conteggio relativo al collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  genitore  che  intende  contestare  il  conteggio,  richiede  alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  per gli assegni familiari l’emissione di una decisione formale entro trenta giorni dalla ricezione del  conteggio medesimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità di rimborso
Art. 11
                            1  La spesa di collocamento è rimborsata al genitore che ne ha fatto richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il genitore non provvede a riversare il relativo importo alla struttura di accoglienza, questa può  chiedere  alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  il  versamento  diretto.  Sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di informare
Art. 12
                            Il  richiedente  comunica  ogni  cambiamento  della  situazione  economica  o  personale  dell’unità  di  riferimento  per  ogni  mese  di  collocamento  per  il  quale  chiede  il  rimborso,  rispetto  all’ultimo mese per il quale ha ricevuto un rimborso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicabilità delle leggi cantonali e federali
Art. 13
                            Al  rimborso  della  spesa  di  collocamento  del  figlio  sono  applicabili  le  disposizioni  della  legge  sull’armonizzazione  e  il  coordinamento  delle  prestazioni  sociali  del  5  giugno  2000  (Laps),  della  legge  sugli  assegni  di  famiglia  del  18  dicembre  2008,  della  legge  federale  sulla  parte  generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA), della LAVS e della legge  federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità  del 6 ottobre 2006 (LPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Organo di esecuzione
Art. 14
                            L’ordinamento  sul  rimborso  della  spesa  di  collocamento  del  figlio  è  applicato  dalla  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari,  alla  quale  spetta  la  determinazione  del diritto alla prestazione e il suo versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 15
                            Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è finanziato dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore e durata
Art. 16
                            Il  presente  decreto  esecutivo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi,  entra  in  vigore il 1° gennaio 2018 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2018.  Pubblicato nel BU  2017  , 353.