Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio (874.120)
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Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio

Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio (del 18 ottobre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati il decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio del 5 aprile 2017 valido per l’anno 2017 e l’art. 14 della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); d e c r e t a :

Definizione e genere di collocamento

Art. 1

1 È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l’esercizio di una attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione.
2 Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a: a) b)

Esercizio di un’attività lucrativa

Art. 2

1 È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).
2 Sono equiparate ad un’attività professionale remunerata, in particolare: a) b) c)

Orari di collocamento e orari lavorativi

Art. 3

1 La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli orari lavorativi o di formazione dell’avente diritto, del suo coniuge o partner convivente, membri della sua unità di riferimento.
2 L’attestazione è redatta per iscritto sull’apposito formulario.

Strutture di accoglienza ammesse

Art. 4

La spesa è rimborsata se il figlio è accolto presso una struttura o un servizio di accoglienza complementare alla famiglia e alla scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie che adempie i requisiti di sussidiamento.

Diritto

Art. 5

1 Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento: a) b)
2 Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all’accesso del figlio alla scuola dell’infanzia ma al massimo fino all’anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell’infanzia in precedenza.

Accesso alla scuola dell’infanzia

1 dell’anno in cui il figlio può accedere alla scuola dell’infanzia conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996.
2 Il genitore o i genitori dimostrano che il figlio che compie i tre anni entro il 30 settembre, per il quale essi chiedono il rimborso della spesa di collocamento, non può accedere alla scuola dell’infanzia. Allo scopo, il genitore o i genitori producono una dichiarazione del Comune o del Consorzio.

Spesa di collocamento rimborsata

Art. 7

1 La spesa di collocamento rimborsata ammonta al massimo a 7.-- franchi al giorno, rispettivamente 770.-- franchi al mese, rispettivamente 7'800.-- franchi all’anno.
2 Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.
3 Nella spesa di collocamento non sono comprese le spese per i pasti del figlio.

Richiesta

Art. 8

1 Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, corredata dai documenti che comprovano: a) b) c)
2 Per la richiesta, il genitore o i genitori compilano l’apposito formulario, corredato dalla documentazione necessaria all’accertamento: a) b) c)

Termini

Art. 9

1 Il rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere richiesto al più tardi entro tre mesi dall’emissione della relativa fattura di collocamento ma, al più presto, il mese successivo al mese di collocamento del figlio.
2 Per data di emissione si intende la data nella quale la fattura è stata emessa la prima volta da parte della struttura di accoglienza.
3 La restituzione del termine è accordata se l’assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso in precedenza.

Conteggio e decisione

Art. 10

1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari emette per ogni rimborso il relativo conteggio relativo al collocamento.
2 Il genitore che intende contestare il conteggio, richiede alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’emissione di una decisione formale entro trenta giorni dalla ricezione del conteggio medesimo.

Modalità di rimborso

Art. 11

1 La spesa di collocamento è rimborsata al genitore che ne ha fatto richiesta.
2 Se il genitore non provvede a riversare il relativo importo alla struttura di accoglienza, questa può chiedere alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari il versamento diretto. Sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS.

Obbligo di informare

Art. 12

Il richiedente comunica ogni cambiamento della situazione economica o personale dell’unità di riferimento per ogni mese di collocamento per il quale chiede il rimborso, rispetto all’ultimo mese per il quale ha ricevuto un rimborso.

Applicabilità delle leggi cantonali e federali

Art. 13

Al rimborso della spesa di collocamento del figlio sono applicabili le disposizioni della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA), della LAVS e della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC).

Organo di esecuzione

Art. 14

L’ordinamento sul rimborso della spesa di collocamento del figlio è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, alla quale spetta la determinazione del diritto alla prestazione e il suo versamento.

Finanziamento

Art. 15

Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è finanziato dal Cantone.

Entrata in vigore e durata

Art. 16

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 1° gennaio 2018 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2018. Pubblicato nel BU 2017 , 353.
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