Regolamento della legge delle biblioteche
Regolamento della legge delle biblioteche (del 9 ottobre 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991, decreta: Capitolo primo Generalità
Dipartimento competente Art. 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991 e del presente regolamento.
Competenze finanziarie Art. 2 Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue: – o al responsabile CRB fino a 10'000 franchi; – per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi; – del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi; – di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
Ammissione al Sistema bibliotecario ticinese Art. 3 1 L’ammissione al Sistema bibliotecario ticinese (di seguito SBT) avviene tenuto conto della natura, della consistenza e dell’organizzazione del patrimonio librario e documentario del richiedente, nonché della sua disponibilità a mettere le proprie risorse al servizio del pubblico.
2 La biblioteca ammessa partecipa alle spese di amministrazione e di licenza dell’applicazione di gestione del catalogo e dei servizi in modo commisurato alle sue dimensioni, al volume di utenza e alle postazioni pubbliche messe a disposizione.
3 La domanda di ammissione è presentata al Dipartimento.
4 Sono prioritariamente ammissibili le biblioteche che contribuiscono alla pubblica lettura o che forniscono nuovi apporti a settori dell’informazione e della ricerca.
5 L’adesione è regolamentata con una convenzione che contempla gli apporti e gli impegni specifici.
6 Le biblioteche ammesse sono tenute a rispettare le regole comuni fissate dal SBT.
7 Le biblioteche ammesse sono tenute a far accedere ai loro beni e servizi gli utenti in possesso della Tessera Utente di legittimazioni per studenti (carta IoStudio) rilasciate dal Dipartimento o di una tessera equivalente rilasciata da consorzi di biblioteche svizzere che abilitano ai servizi.
8 Il Consiglio di Stato pubblica l’elenco delle biblioteche coordinate nel SBT.
Accesso all’informazione Art. 4 L’accesso all’informazione bibliografica e documentaria è adeguatamente favorito, in particolare con l’organizzazione a libero accesso, compatibilmente con le esigenze della conservazione e della natura della biblioteca. Capitolo secondo Le biblioteche pubbliche cantonali
Patrimonio bibliografico Art. 5 1 Ciascuna biblioteca pubblica cantonale mette a disposizione opere di consultazione (come enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi), fondi librari e documentari per le diverse discipline, secondo le caratteristiche di un istituto di cultura generale e di studio.
2 Si dota pure di un fondo per la promozione della pubblica lettura.
3 Persegue inoltre specializzazioni funzionali definite nei regolamenti di sede.
4 Ogni biblioteca partecipa al prestito interbibliotecario.
Direzione
Art. 6 La direzione delle biblioteche pubbliche cantonali è affidata a un direttore, il quale sovrintende al loro coordinamento assicurando in particolare la complementarità fra gli istituti. Capitolo terzo Le biblioteche specializzate e le biblioteche scolastiche
Basi legali Art. 7 Disposizioni legislative o esecutive specifiche definiscono le caratteristiche del patrimonio librario e documentario delle biblioteche specializzate e di quelle scolastiche, la loro organizzazione e il loro funzionamento. Capitolo quarto I servizi delle biblioteche pubbliche cantonali
Generalità
Art. 8 Possono far capo a tutti i servizi delle biblioteche pubbliche cantonali tutte le persone residenti in Svizzera in possesso dei documenti di cui all’art. 3 cpv. 7; la direzione può estendere l’accesso ai servizi anche a persone residenti all’estero.
Gratuità e costi del servizio Art. 9
1 La consultazione e il prestito di libri e riviste, di materiale audio e video (cd, dvd ecc.), di materiale digitale e di lettori eReader di proprietà delle biblioteche pubbliche cantonali sono gratuiti.
2 Possono essere soggette amministrative le altre prestazioni, in particolare: a) di banche dati di terzi che comportano un onere a carico della biblioteca; b) interbibliotecario con istituti al di fuori del Cantone, secondo gli accordi stabiliti in sede e internazionale; c) di documenti.
3 Il Dipartimento fissa l’importo dei contributi, le tariffe delle altre prestazione specifiche minori, le tasse amministrative e la modalità della riscossione.
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Prestito
Art. 10 1 Il regolamento di sede stabilisce l’organizzazione del prestito, tenendo presenti i criteri generali fissati dal SBT.
2 La direzione decide sulle opere escluse dal prestito e può delegare questa decisione ai responsabili di sede.
3 Il prestito dura di regola un mese ed è rinnovabile secondo i criteri generali fissati dal SBT; la direzione può, in casi particolari, limitarne la durata. I regolamenti di sede definiscono le questioni particolari.
4 Il prestito è personale; l’utente è responsabile dei materiali che gli sono affidati.
Ritardo e mancata restituzione 2 Art. 11
1 In caso di intempestiva o mancata restituzione del materiale prestato, la direzione applica i seguenti provvedimenti: a) di tasse amministrative; b) della Tessera Utente SBT; c) a tempo indeterminato dal prestito SBT.
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2 In caso di danneggiamento, di perdita e in genere di mancata restituzione del materiale, l’utente è tenuto al risarcimento secondo modalità definite dal Dipartimento. Capitolo quinto L’organizzazione delle biblioteche pubbliche cantonali
Regolamento di sede Art. 12 1 Ogni biblioteca pubblica cantonale è dotata di un proprio regolamento che contempla: a) organizzativa dell’istituto; b) d’uso della biblioteca; c) di apertura;
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Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.
2 Nota marginale modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.
3 Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.
d) delle prestazioni e delle tasse amministrative. 4
2 I regolamenti di sede sono approvati dal Dipartimento.
Organizzazione
Art. 13 1 L’organigramma di ogni biblioteca pubblica cantonale, tenuto conto delle diverse tipologie e situazioni locali, oltre al responsabile di sede che opera su incarico o delega della direzione può comprendere: a) e documentalisti diplomati; b) di biblioteca e gestori dell’informazione e della documentazione; c) scientifici; d) tecnico; e) amministrativo.
2 Per speciali fondi e servizi, all’istituto può essere assegnato personale specificamente qualificato e formato.
Compiti del direttore Art. 14
1 Al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali spetta la conduzione generale degli istituti nei loro aspetti culturali, tecnici e amministrativi.
2 In particolare sono di sua competenza la sovrintendenza: a) conservazione e all’accrescimento del patrimonio librario e documentario; b) al pubblico; c) cura delle attività delle biblioteche in rapporto al SBT; d) promozione delle attività culturali.
Compiti del responsabile di sede Art. 15 Il responsabile di sede ha i seguenti compiti: a) il funzionamento del servizio all’utenza, conformemente alle direttive del SBT; b) alla gestione corrente personale; c) con il consenso del direttore, alla gestione dei crediti assegnati e alla conservazione all’accrescimento del patrimonio librario e documentario dell’istituto; d) l’attività culturale della biblioteca; e) l’applicazione del regolamento di sede; f) per approvazione al direttore la programmazione annuale delle attività, il preventivo un rapporto di gestione con l’indicazione delle attività svolte e della contabilizzazione dei assegnati.
Commissioni esterne di consulenza Art. 16
1 Commissioni esterne di consulenza composte da 3 a 7 membri possono essere nominate dal Dipartimento per una o più biblioteche pubbliche cantonali; a esse è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
2 Esse sono convocate dal direttore, il quale ne presiede le sedute.
3 Le commissioni prestano consulenza al direttore, in particolare sulla politica delle acquisizioni e sugli orientamenti delle attività culturali.
Valorizzazione dei fondi speciali Art. 17 Per la valorizzazione dei fondi speciali il Dipartimento può affidare il compito alle commissioni esterne di consulenza o istituire commissioni specifiche.
Organizzazione delle attività culturali Art. 18 1 Le biblioteche pubbliche cantonali organizzano in proprio, promuovono e ospitano attività ed eventi culturali.
2 Esse possono prelevare un contributo non superiore a 300 franchi a parziale copertura delle spese di promozione riguardanti le attività culturali che si svolgono nelle rispettive sedi.
3 Il contributo è dovuto dagli enti o dalle persone ospitate ed è commisurato all’importanza dell’ente coinvolto.
4 Le biblioteche pubbliche cantonali possono mettere a disposizione i propri spazi per attività o riunioni di associazioni, società o altre organizzazioni, eccezionalmente per scopi commerciali,
4 Lett. modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.
prelevando una tassa non superiore a 500 franchi per mezza giornata commisurata alle finalità dell’attività o riunione e alle modalità di occupazione degli spazi.
5 Capitolo sesto Donazioni e scarti
Donazioni
Art. 19
1 Il Consiglio di Stato decide l’accettazione delle donazioni e ne determina la destinazione previo accertamento della qualità, della consistenza, degli oneri e dei vantaggi.
2 Per donazioni non vincolanti e non destinate a incidere sui costi complessivi o a condizionare la politica delle biblioteche pubbliche cantonali la decisione di accettazione è di competenza del direttore.
Scarti
Art. 20 Il direttore decide per i progetti volti al normale sfoltimento dei fondi di libri e di documenti non librari mediante vendita, donazione o distruzione. Capitolo settimo Il Sistema bibliotecario ticinese
Compiti
Art. 21 Il SBT, attraverso i suoi servizi e i suoi gruppi di lavoro, provvede in particolare: a) coordinare e aggiornare i programmi informatici per le biblioteche aderenti; b) e razionalizzare, definendone le norme, i servizi bibliotecari offerti dal sistema, il loro potenziamento nelle differenti regioni; c) ai consorzi e ai gruppi di lavoro nazionali e internazionali; d) le necessità di formazione e di aggiornamento professionale del personale delle e a predisporre le modalità di intervento; e) raccolta dei dati statistici; f) assicurare l’informazione verso l’esterno e verso l’interno; g) nuovi programmi nel campo della digitalizzazione e della didattica; h) all’autorità superiore le donazioni importanti.
Automazione
Art. 22 1 Nell’ambito dell’automazione l’adesione al SBT comporta il ricorso all’applicativo di gestione scelto dal sistema, nonché la partecipazione al catalogo automatizzato diretto dal SBT.
2 Eventuali eccezioni, se giustificate, sono regolate nell’ambito delle convenzioni di adesione.
3 La Tessera Utente SBT è emessa dal Sistema, il Dipartimento ne fissa il prezzo.
Formazione
Art. 23 Il Consiglio di Stato può istituire, sostenere o delegare corsi di formazione per il personale delle biblioteche.
Direzione SBT Art. 24
1 La direzione del SBT è attribuita al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali.
2 Il direttore del SBT provvede: a) seguito ai mandati indicati all’art. 21; b) l’attività biblioteconomica delle biblioteche pubbliche cantonali; c) l’attività dei Gruppi di lavoro di cui all’art. 25; d) la formazione continua del personale; e) i crediti assegnati al SBT; f) eventuali modifiche normative.
Servizi e gruppi di lavoro Art. 25
1 Sotto la presidenza del direttore SBT sono istituiti: a) dell’équipe centrale (Equipe SBT), composto da un bibliotecario del sistema e da un avente il compito di gestire il sistema automatizzato delle biblioteche del SBT, di la manutenzione e lo sviluppo e di implementare nuovi programmi informatici e Per la gestione delle attrezzature informatiche presenti nei vari istituti essa si avvale servizi del Centro sistemi informativi;
5 Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.
b) della formazione e dell’aggiornamento (GFA), composto da almeno 3 bibliotecari, il compito di sottoporre alla direzione SBT le proposte di formazione continua del
2 Il Dipartimento ne designa i membri e può istituire ulteriori gruppi di lavoro, segnatamente per il coordinamento delle regole di soggettazione e l’aggiornamento del soggettario, per il coordinamento delle regole di catalogazione o per altre esigenze di portata generale riguardanti il SBT.
Conferenza dei rappresentanti Art. 26 1 La Conferenza dei rappresentanti delle biblioteche aderenti al SBT è nominata dal Dipartimento.
2 Essa viene convocata dal direttore del SBT o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri per discutere di tutte le tematiche inerenti alla politica bibliotecaria, al SBT e all’attività delle biblioteche in genere; la Conferenza può formulare auspici e proposte all’indirizzo della direzione, della Divisione della cultura e degli studi universitari, del Dipartimento o del Consiglio di Stato.
3 La Conferenza si organizza secondo regole proprie sulla base di uno statuto ratificato dal Dipartimento. A essa è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
4 I costi della partecipazione ai lavori della Conferenza sono assunti dalle singole istituzioni rappresentate; il Cantone si assume i costi di segreteria. Capitolo ottavo Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 27 Il regolamento della legge delle biblioteche del 19 maggio 1993 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 28 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. 6 Pubblicato nel BU 2019 , 355.
6 Entrata in vigore: 15 ottobre 2019 - BU 2019, 355.
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