Regolamento sulla protezione civile
Regolamento sulla protezione civile (RPCi) (del 3 giugno 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi), 1 decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Dipartimento competente
(art. 2 cpv. 1 LPCi) Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’applicazione della legge sulla protezione civile e emana le necessarie direttive.
Competenza cantonale Art. 2 2 1 Il Dipartimento è competente per: a) e il coordinamento di tutti gli enti che si occupano dell’applicazione delle in materia di protezione civile; b) quadriennale per l’istruzione cantonale e regionale per quanto di competenza del c) minimo dei militi da istruire; d) minime per ogni formazione; e) per le attrezzature, l’equipaggiamento e i veicoli di valenza cantonale e ne coordina acquisti; f) per la realizzazione, il rinnovo e l’equipaggiamento di rifugi e impianti; g) ai Comuni per la realizzazione dei rifugi pubblici; h) dei sistemi d’allarme e dei rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali il singolo Comune. Il Dipartimento può delegare tale compito alle Regioni; 3 i) del controllo dei dati delle persone tenute a prestare il servizio di protezione civile; j) di chiamata in servizio dei militi e le modalità riguardanti le sanzioni disciplinari nei confronti; k) e i requisiti tecnici supplementari per i rifugi e gli impianti da realizzare, rinnovare equipaggiare; l) riguardanti le sanzioni in materia di edilizia di protezione civile.
2 Il Dipartimento esercita le proprie competenze considerando in particolare le necessità delle Regioni. Capitolo secondo Organizzazione della protezione civile
Regioni di protezione civile
a. Comprensorio
Art. 3 1 Il Cantone è suddiviso in un distaccamento cantonale e sei comprensori di protezione civile regionali (Regioni di protezione civile) nelle forme previste dalla legge. 4
2 I comprensori delle Regioni di protezione civile sono i seguenti: a) TreValli: Distretti di Riviera, Leventina e Blenio; b) Bellinzonese: Distretto di Bellinzona, escluso il Comune di Isone; 5 c) Locarno e Vallemaggia: Distretti di Locarno e Vallemaggia;
1 Ingresso modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
2 Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
3 Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 185.
4
Cpv. modificato R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
5 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
d) Lugano-Campagna: Circoli della Magliasina, Sessa, Breno, Capriasca, Taverne e escluso il Comune di Muzzano, Comuni di Cadempino, Cureglia, Lamone e Isone;
6 e) Lugano-Città: Comuni di Lugano e Muzzano, Circoli di Paradiso e Vezia, esclusi i di Cadempino, Cureglia e Lamone; 7 f) Mendrisiotto: Distretto di Mendrisio e Circolo del Ceresio.
3 Le Regioni suddividono il loro territorio tenendo conto delle direttive federali e cantonali.
b. Compiti Art. 4 8 La Regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato quanto previsto dall’art. 7, e in particolare: a) la realizzazione e il rinnovo degli impianti secondo la pianificazione cantonale, in con il Dipartimento; b) gli impianti e, su accordi regolati in apposite convenzioni con il singolo Comune, i rifugi e i sistemi d’allarme, giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. h, seconda frase;
9 c) dal profilo tecnico la realizzazione e il rinnovo delle costruzioni di protezione civile, le direttive federali e cantonali; d) e promuove i quadri e gli specialisti secondo le direttive federali e cantonali di civile; e) a disposizione il personale necessario per l’istruzione, la cui organizzazione è definita da convenzione con il Cantone; f) e pubblica gli avvisi di chiamata per i servizi di istruzione (rapporti, corsi, esercizi); g) sulla base delle direttive del Dipartimento, le formazioni di intervento; h) tempestivamente al Dipartimento ogni infrazione alle prescrizioni federali e cantonali materia; i) il collaudo dei rifugi obbligatori; j) al Dipartimento i dati della pianificazione e attribuzione per la gestione dei rifugi (PIAT); k) periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti le direttive federali e cantonali; l) le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, il servizio di picchetto; m) nel contesto di un intervento d’urgenza pianificato, il tempo di servizio del personale dell’Organizzazione di PCi e ne dà comunicazione al Dipartimento unitamente richiesta di autorizzazione. Ad intervento concluso, la Regione fornisce al Dipartimento un del tempo di servizio effettivamente prestato.
c. Collaborazione con gli altri partner della protezione della popolazione Art. 5 A favore degli altri enti, in particolare per i partner della protezione della popolazione, essa esegue i preparativi e svolge anche le seguenti attività: - allestimento posti comando e sale di condotta, messa a disposizione di aiuti alla e addetti stampa; - collaborazione nella gestione dell’evacuazione, allestimento e gestione di centri supporto a strutture socio-sanitarie; - beni culturali: collaborazione e supporto tecnico; - messa a disposizione di formazioni in base alle richieste dei partner e alla tipologia - messa a disposizione e gestione di materiale, costruzioni protette e infrastrutture di sussistenza e trasporti in generale; - compiti: messa a disposizione di militi o formazioni specialistiche per compiti specifici.
d. Rapporto annuale Art. 6
1 La Regione presenta al Dipartimento un rapporto annuale sull’attività svolta.
2 Il Dipartimento ne fissa le modalità e i contenuti.
Comuni: compiti Art. 7 1 Il Comune è competente per: a) con il Dipartimento il piano delle realizzazioni dei rifugi e curarne l’aggiornamento; 10
6 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
7 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
8 Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
9
Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 185.
10 Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
b) e gestire i rifugi pubblici; c) con la Regione per la realizzazione degli impianti sulla base delle pianificazioni e regionale; d) con la Regione e il Cantone nell’allestimento della pianificazione della gestione dei fornendo i necessari dati e documenti.
2 Le attribuzioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere affidate alle Regioni con un accordo tra le parti.
3 Al Comune sono inoltre assegnati i compiti seguenti: a) la popolazione in tempo di pace; b) ogni modifica o variante effettuata dal proprietario nella realizzazione progetto di costruzione per il quale è stata rilasciata la licenza edilizia; 11 c) al Dipartimento tutte le notifiche concernenti gli interventi edili che i proprietari di intendono effettuare; 12 d) al Dipartimento ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile; 13 e) la sospensione dei lavori in caso di mancato tempestivo versamento dei contributi
14 f) al Dipartimento ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile.
Conferenza dei Presidenti e dei Comandanti delle Regioni di protezione civile Art. 8 15 1 Il Dipartimento e le Regioni costituiscono la Conferenza dei Presidenti e dei Comandanti delle Regioni di protezione civile.
2 La Conferenza è presieduta dal Direttore del Dipartimento e si riunisce almeno una volta all’anno per discutere temi di portata generale.
Commissione cantonale di protezione civile (CCPCi) Art. 9
16
1 Il Dipartimento nomina una Commissione cantonale di protezione civile per l’esame di problemi generali e ne definisce compiti e competenze.
2 La Commissione cantonale è composta dal Capo sezione del militare e della protezione della popolazione e dai Comandanti delle Regioni di protezione civile. Capitolo terzo Militi e istruzione
Volontari e naturalizzati Art. 10 1 Il Dipartimento, sentito il parere della Regione interessata, decide in merito all’incorporazione quale volontario nella protezione civile. L’incorporazione è concessa quando necessaria per completare gli effettivi o per garantire esigenze particolari. 17
2 I naturalizzati a partire dal 24° anno di età sottostanno agli obblighi di protezione civile. 18
3 La decisione d’incorporazione è subordinata all’apprezzamento medico, obbligatorio per tutti i candidati, che si svolge al Centro di reclutamento.
Proscioglimento anticipato
(art. 11 LPCi) Art. 11 Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.
Disposizioni dipartimentali Art. 12 19 Il Dipartimento emana le necessarie disposizioni per l’istruzione, l’equipaggiamento e le attrezzature speciali, conformemente alle prescrizioni delle norme federali.
Istruzione
(art. 15 LPCi)
11 Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
12
Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
13 Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
14 Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
15 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
16 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
17 Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
18
Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
19 Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
Art. 13
20
1 L’istruzione dei militi incorporati nella protezione civile si compone dei seguenti moduli: – – complementare; – quadri; – 21
2 Non esiste il diritto ad accedere automaticamente all’istruzione specialistica.
3 Il Dipartimento stabilisce i contenuti dell’istruzione e ne sorveglia l’esecuzione.
Cambiamenti di funzione e di incorporazione Art. 14 1 Il Dipartimento, sentita la Regione interessata, modifica la funzione iniziale del milite fino al termine di un’eventuale seconda istruzione di base. 22
2 Il cambiamento di Regione avviene per decisione delle Regioni interessate, con comunicazione al Dipartimento. Capitolo quarto Formazioni specialistiche e di intervento Art. 15 ... 23
Costi
Art. 16 24 1 I costi per il finanziamento di quanto previsto dall’art. 48 cpv. 1 LPCi sono ripartiti tra Regioni e Cantone dando priorità alle formazioni di primo intervento.
2 I costi per l’impiego ordinato dalla Regione di protezione civile sono a carico di quest’ultima, quelli ordinati dal Cantone o da altre Regioni, al di fuori del comprensorio regionale sono, per principio, a carico di chi ha ordinato l’intervento; in casi eccezionali, il Cantone può assumersi tali oneri.
Partecipazioni agli Stati maggiori (SM) Art. 17 25 I militi della protezione civile possono essere chiamati, previo accordo tra le istanze cantonali e regionali interessate, per il tramite dell’organo responsabile della convocazione in seno all’appartenenza del milite, a far parte dello Stato maggiore cantonale di condotta, dello Stato maggiore regionale di condotta o dello Stato maggiore degli Enti di Primo Intervento.
Stato maggiore della protezione civile Art. 18 26 Se le circostanze operative lo giustificano, il Cantone può fare capo alle Organizzazioni regionali di protezione civile per la gestione dell’evento o per l’organizzazione di esercitazioni; questo Stato maggiore può essere completato con elementi dei partner. Capitolo quinto Costruzioni protette
Zone di valutazione Art. 19
1 La raccolta dei dati e la determinazione delle zone di valutazione sono aggiornate di regola ogni cinque anni. 27
2 Le zone di valutazione possono essere in casi eccezionali estese oltre i confini comunali se attraverso questa operazione si ottiene una compensazione ottimale dei posti protetti.
3 Il fabbisogno di posti protetti nelle zone di valutazione è coperto quando esiste un posto protetto completo a disposizione di ogni abitante con dimora fissa secondo le normative federali.
Sistemazione, equipaggiamento e infrastrutture dei rifugi
20 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
21
Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
22 Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87; precedente modifica: BU 2013,
561.
23 Art. abrogato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
24 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
25 Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
26
Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
27 Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
Art. 20
28
1 I proprietari di immobili e locatari devono sistemare i rifugi ed equipaggiarli con il della popolazione.
2 I proprietari di immobili e locatari devono tollerare infrastrutture ed attrezzature, in particolare gli impianti tecnici d’allarme.
Sopralluoghi
Art. 21 1 I proprietari e i possessori di immobili sono tenuti a consentire sopralluoghi effettuati da funzionari cantonali e regionali così come da militi della protezione civile per il controllo dei rifugi e dei sistemi d’allarme. 29
2 Le persone che effettuano il controllo devono essere in possesso di un documento di legittimazione.
3 Il proprietario dell’immobile deve essere preventivamente avvisato e può presenziare al sopralluogo; lo stesso informa l’eventuale possessore.
30
Raggruppamento di rifugi Art. 22 Per assicurare entro un congruo termine la realizzazione di rifugi collettivi, il proprietario è tenuto a fornire una garanzia finanziaria per l’importo pari al costo di realizzazione del rifugio, ritenuto comunque che la garanzia deve ammontare almeno alla somma dei contributi sostitutivi corrispondenti ai posti protetti da realizzare.
Collaudo
Art. 23 1 Per l’esecuzione del collaudo il Dipartimento fissa una tassa da versare alla Regione che effettua il collaudo. 31
2 Se il collaudo deve essere ripetuto poiché la costruzione non ottempera le condizioni tecniche stabilite dalla legislazione e dalle prescrizioni in materia, la tassa è nuovamente dovuta.
3 Se il collaudo non può essere eseguito per impedimenti causati dal proprietario, l’ente incaricato fattura le spese.
Controlli periodici Art. 24 Le Regioni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti e la loro conformità con le esigenze tecniche minime stabilite dalla federale.
Rifugi pubblici o impianti di protezione in edifici privati Art. 25
1 Con il consenso del Dipartimento, i Comuni e le Regioni possono realizzare costruzioni protette, in particolare rifugi pubblici, in edifici privati.
2 In tale caso l’ente pubblico sottoscrive con il privato una convenzione che ne regola la proprietà, l’uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento.
Rifugi pubblici per più Comuni Art. 26 1 In zone particolarmente carenti in posti protetti il Dipartimento promuove la collaborazione tra Comuni per la realizzazione congiunta di uno o più rifugi pubblici.
2 In tal caso viene sottoscritta una convenzione che ne regola la proprietà, l’uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento.
Soppressione di rifugi Art. 27 32
1 Gli eventuali sussidi cantonali e comunali devono essere restituiti se il rifugio non adempie i requisiti minimi richiesti dalle normative federali.
2 I proprietari sono tenuti al versamento di un contributo sostitutivo pari ai posti soppressi se il rifugio non adempie i requisiti minimi richiesti.
Tasse
Art. 28 1 La tassa della decisione di esonero e di riesame è dovuta dal titolare del permesso di costruzione e è incassata dal Cantone.
28 Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
29 Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
30 Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
31
Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
32 Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
2 Il Cantone, per le decisioni riguardanti proprie iniziative edili, è esonerato dal pagamento della tassa
3 La tassa per ogni collaudo è dovuta dal proprietario dell’immobile alla Regione che ne esegue il collaudo. Capitolo quinto bis
... 33 Art. 28a ... 34 Capitolo sesto Contributi sostitutivi
Ammontare e Incasso
(art. 35 cpv. 1 LPCi) Art. 29 35 1 Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi sostitutivi.
2 Il Dipartimento fissa all’inizio di ogni anno i contributi sostitutivi a dipendenza del numero dei posti protetti obbligatori dei rifugi e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
3 La fatturazione e l’incasso dei contributi sono compito del Cantone. 36
4
... 37
Impiego
(art. 36 LPCi) 38 Art. 30 1 L’impiego dei contributi sostitutivi deve essere approvato e autorizzato dal Dipartimento, il quale tiene il controllo dei contributi sostitutivi incassati, conservati e spesi.
2 La domanda di impiego dei contributi sostitutivi deve essere inoltrata dalla Regione al Dipartimento corredata di tutta la documentazione necessaria, in particolare delle offerte per le opere edili o di acquisto. La Regione deve comprovare il rispetto delle norme sulle commesse pubbliche. 39
3 Il Dipartimento effettua gli accertamenti necessari e formula il suo preavviso per l’utilizzo dei contributi sostitutivi. Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, il Dipartimento informa il richiedente. 40
4 Il versamento dei contributi sostitutivi è condizionato dal rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dei cpv. 2 e 3.
41
Altri impieghi Art. 31 42 Il Dipartimento definisce le priorità sull’impiego dei contributi sostitutivi per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC.
Utilizzo dei fondi
33
Capitolo abrogato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87; precedente modifica: BU 2013,
561.
34 Art. abrogato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
35 Norma transitoria introdotta dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
Norma transitoria dell’articolo 29
Riversamento dei contributi sostitutivi decisi fino al 31 dicembre 2013
1
I Comuni riversano alle Regioni, al più tardi entro il 30 giugno 2017, i contributi sostitutivi in giacenza
decisi fino al 31 dicembre 2011; il riversamento può avvenire in rate annuali di almeno un quarto
dell’importo, con scadenza alla fine di giugno.
2 I Comuni riversano alle Regioni i contributi sostitutivi in giacenza decisi tra il 1° gennaio 2012 e il 31
dicembre 2013; il riversamento ha luogo entro il 30 giugno 2014. Per gli anni seguenti fino al conguaglio
del 2018, il riversamento avrà luogo ogni anno entro il 30 giugno.
3 Le Regioni riversano al Cantone i contributi sostitutivi decisi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013;
il riversamento, di cui al cpv. 2, ha luogo entro ogni 30 luglio.
36
Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
37 Cpv. abrogato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
38 Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
39 Cpv. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
40 Cpv. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
41 Cpv. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
42
Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87; precedente modifica: BU 2013,
561.
Art. 31a
43
1 Per i rifugi pubblici e il rinnovo dei rifugi obbligatori, i fondi sono prelevati a) conto contributi sostitutivi della Regione di PCi versati nel Comune dove è ubicato il rifugio; b) Fondo contributi sostitutivi del Cantone dall’importo disponibile del Comune dove è ubicato rifugio; c) conto contributi sostitutivi della Regione di PCi dall’importo disponibile in percentuale di quei con un grado di copertura superiore al 100%; d) Fondo contributi sostitutivi del Cantone dall’importo disponibile; e) mezzi propri del Comune interessato.
2 Per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC a favore di una Regione, i fondi sono prelevati sussidiariamente: 44 a) conto contributi sostitutivi della Regione dall’importo disponibile in percentuale di quei con un grado di copertura superiore al 100%; b) dal fondo del Cantone dall’importo disponibile; c) mezzi propri della Regione interessata.
3 Per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC a favore del Cantone, i fondi sono prelevati sussidiariamente:
45 a) Fondo contributi sostitutivi del Cantone dall’importo disponibile; b) mezzi propri del Cantone.
Modalità di impiego dei contributi sostitutivi Art. 32 46 I contributi sostitutivi sono versati al beneficiario al termine delle prestazioni riconosciute, dietro fattura e liquidazione finale controllata e approvata.
Sussidio per interventi Art. 32a 47 1 Chi effettua degli interventi in un rifugio pubblico o impianto per l’utilizzo in tempo di pace inoltra una domanda scritta al Dipartimento per l’ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione, il rimodernamento o la trasformazione di detta struttura.
2 La domanda, corredata dalla dovuta documentazione deve essere inoltrata prima dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Dipartimento.
3 Il sussidio è concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi.
Sussidio per acquisti Art. 32b 48 1 La Regione può inoltrare una domanda scritta al Dipartimento per l’ottenimento di un sussidio cantonale per l’acquisto dell’equipaggiamento o di materiale di valenza cantonale.
2 La domanda, corredata dalla dovuta documentazione deve essere inoltrata prima che la spesa venga sottoposta per autorizzazione al Consorzio di PCi.
3 Il sussidio è concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi.
4 Il sussidio non viene concesso per i costi di manutenzione, aggiornamento, collaudi, certificazioni o stoccaggio.
5 La vendita o la messa fuori uso del materiale acquistato tramite sussidio cantonale deve essere autorizzato dal Dipartimento.
Rimedi di diritto Art. 33 49 Contro le decisioni in materia di contributi sostitutivi è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Capitolo settimo Surrogazione
Inadempienza del Comune e della Regione
43
Art. introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
44 Frase modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
45 Frase modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
46 Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
47 Art. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
48 Art. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
49
Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87; precedente modifica: BU 2014,
115.
Art. 34 1 In caso di inadempienza del Comune o della Regione nell’esecuzione delle misure termine.
2 Se tale termine scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie.
3 Gli oneri sono a carico dell’ente inadempiente.
Inadempienza dei privati Art. 35 1 In caso di inadempienza di un privato nell’esecuzione delle misure ordinate in materia di costruzioni di rifugi, del loro equipaggiamento ed arredamento e della loro manutenzione, il Dipartimento fissa un congruo termine per la realizzazione delle misure correttive.
2 Se il termine assegnato scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie.
3 Le spese sono a carico del proprietario.
4 Se la realizzazione del rifugio non è più possibile, il proprietario è tenuto a versare al Cantone il contributo sostitutivo e l’eventuale multa. 50
5 Rimane riservato il procedimento penale. Capitolo ottavo Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 36 Sono abrogati: - del 1° febbraio 1994 sulla protezione civile; - esecutivo del 23 marzo 2004 sulla protezione civile.
Entrata in vigore Art. 37 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2008. Pubblicato nel BU 2008 , 320.
50 Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
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