Regolamento della maturità professionale (415.120)
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Regolamento della maturità professionale

Regolamento della maturità professionale (del 1° luglio 2015) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002; – sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009; – della scuola del 1° febbraio 1990; – sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Campo d’applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento si applica ai corsi per il conseguimento della maturità professionale negli indirizzi stabiliti dall’ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno
2009 e in quelli di competenza cantonale.
2 Per quanto non definito dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento sulle scuole professionali del 1° luglio 2015.
Direzione generale Art. 2 La sovraintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulla maturità professionale è esercitata dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello (di seguito Dipartimento) per il tramite della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione), nel rispetto delle norme federali e delle direttive della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito SEFRI).
Organizzazione dei corsi Art. 3
1 La maturità professionale può essere frequentata in tutti gli indirizzi, parallelamente alla formazione professionale (MP1) o dopo aver conseguito un attestato federale di capacità (MP2).
2 L’istituzione o la soppressione di corsi di maturità professionale nelle diverse scuole, la forma nella quale essi sono offerti e i diversi indirizzi è decisa dal Dipartimento.
3 Oltre che a tempo pieno, la Divisione può autorizzare un’organizzazione dei corsi che favorisca la frequenza scolastica parallela all’esercizio di un’attività lavorativa. Capitolo secondo Ammissione e promozione
Ammissione ai corsi di maturità professionale MP1 Art. 4 1 Sono ammessi ai corsi di maturità professionale MP1 senza esame di ammissione: a) in formazione che dispongono della licenza della scuola media e adempiono ai criteri
42 cpv. 1 del regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016;
1 b) in formazione che dispongono della licenza di scuola media con al massimo non inferiore al 3 e con almeno una media di 4.5 nelle discipline obbligatorie tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educazione opzione capacità espressive e tecniche), ridotta di un decimo di punto per ogni corso frequentato; per le scuole medie di commercio la media deve essere almeno di 4.8 di due decimi di punto per ogni corso attitudinale frequentato.
2 Le scuole, salvo le scuole medie di commercio, possono organizzare esami di ammissione per le persone in formazione che non dispongono dei requisiti indicati al cpv. 1; gli esami comprendono prove scritte in italiano, tedesco e matematica.
3 L’esame di ammissione è superato quando la media dei risultati ottenuti nelle prove è almeno di 4 e vi è al massimo un’insufficienza non inferiore a 3.
1 Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 189.
4 Il Consiglio di Stato può prevedere ulteriori condizioni particolari per l’ammissione alle scuole professionali a tempo pieno.
5 I regolamenti degli studi elaborati per singole scuole o gruppi di scuole definiscono, sulla scorta delle condizioni di cui al cpv. 1, le modalità di ammissione su graduatoria.
Ammissione ai corsi di maturità professionale MP2 Art. 5 1 Per essere ammessi ai corsi di maturità professionale MP2 le persone in formazione devono certificare le competenze acquisite in base alle relative disposizioni emesse dalla Divisione per i diversi settori.
2 La Divisione stabilisce la forma e i contenuti del dossier personale, i termini di iscrizione al ciclo di formazione e la sede di attribuzione della persona in formazione.
3 L’ammissione alla MP2 è decisa dai responsabili della sede scolastica o di settore d’attribuzione sulla base del dossier e dell’esito di un eventuale colloquio.
Criteri di promozione Art. 6 1 La promozione al periodo successivo avviene quando la media complessiva delle discipline di maturità professionale, approccio interdisciplinare escluso, è almeno pari alla sufficienza, lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti. Nei cicli di formazione della MP2 della durata di due semestri il passaggio al secondo semestre avviene quando la media complessiva delle discipline di maturità professionale è almeno pari alla sufficienza e lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti.
2 Chi non soddisfa le condizioni di promozione: a) MP1 è promosso una prima volta in via provvisoria; la seconda volta è escluso dalla professionale; b) MP2 è escluso dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale.
3 La promozione provvisoria è concessa una sola volta nel corso dell’intera formazione e, dal momento che è stata concessa, viene indicata su tutte le pagelle.
4 La ripetizione dell’anno è ammessa una sola volta.
5 Se la persona in formazione non supera l’ultimo semestre del ciclo di formazione, è comunque ammessa agli esami. Capitolo terzo Insegnamento
Articolazione e programmi Art. 7 1 L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale comprende un ambito fondamentale, un ambito specifico e un ambito complementare.
2 Il Dipartimento approva i piani di sede per il ciclo di formazione e i modelli organizzativi per tutti gli indirizzi di maturità professionale.
3 Il Dipartimento può accordare alle scuole la facoltà di ampliare l’offerta nelle singole discipline.
4 L’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza sono compresi nella disciplina «storia e politica». Capitolo quarto Approccio interdisciplinare

Principi

Art. 8 1 Un decimo dell’insegnamento disciplinare e delle ore di studio di maturità professionale è dedicato all’approccio interdisciplinare.
2 Esso si compone dell’approccio interdisciplinare tematico e del progetto didattico interdisciplinare.
3 L’approccio interdisciplinare prepara le persone in formazione allo svolgimento di compiti complessi e al tipo di lavoro autonomo richiesti dalle scuole universitarie professionali.

Valutazione

Art. 9 1 L’approccio interdisciplinare è disciplina di maturità professionale ed è oggetto di una nota scolastica specifica, che si compone in parti uguali delle note finali delle sue due componenti.
2 La nota dell’approccio interdisciplinare non è considerata ai fini della promozione, ma è determinante ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale.
Approccio interdisciplinare tematico
Art. 10 1 L’approccio interdisciplinare tematico è dedicato allo sviluppo di competenze metodologiche e alla risoluzione di problemi ed è promosso ed esercitato nell’ambito di piccoli progetti, di prestazioni di trasferimento, di gestione di progetti e di comunicazione.
2 Esso si estende a tutti gli ambiti d’insegnamento (fondamentale, specifico e complementare) e prepara al progetto didattico interdisciplinare.
3 Esso è incentrato su un tema adatto, tratto dagli ambiti di apprendimento di due o più discipline, si ricollega agli interessi delle persone in formazione, è in relazione con il mondo del lavoro e coniuga aspetti contenutistici e metodologici delle discipline coinvolte.
4 Esso può essere organizzato nelle forme seguenti: a) didattica interdisciplinare: viene svolto durante le lezioni delle discipline coinvolte; b) progetti: viene svolto nel quadro di escursioni, mezze giornate tematiche, giornate a un progetto, laboratori o blocchi di lezione oppure in altri contesti idonei; c) autogestito: le persone in formazione ricevono assistenza attraverso colloqui o a distanza.
5 La direzione di istituto assicura le condizioni organizzative per lo svolgimento dell’approccio interdisciplinare tematico e ne dà comunicazione alle persone in formazione all’inizio dell’anno scolastico; la compresenza dei docenti non è necessaria.
Valutazione dell’approccio interdisciplinare tematico Art. 11
1 Per il calcolo della nota dell’approccio interdisciplinare tematico fanno stato almeno due note semestrali, ciascuna delle quali calcolata in base ad almeno due prestazioni interdisciplinari svolte nello stesso semestre. Per i corsi della MP2 della durata di due semestri, il calcolo della nota si basa su almeno tre prestazioni.
2 È compito dei singoli istituti disciplinare nei dettagli la valutazione dell’approccio interdisciplinare tematico informando adeguatamente le persone in formazione all’inizio del ciclo scolastico di maturità professionale.
Progetto didattico interdisciplinare Art. 12 1 Le persone in formazione realizzano un progetto didattico interdisciplinare che fa r iferimento al mondo del lavoro e coinvolge almeno due discipline di maturità professionale.
2 La sua elaborazione avviene sotto forma di progetto, individuale o di gruppo, e consiste in gran parte di lavoro autonomo.
3 Il progetto didattico interdisciplinare deve essere svolto entro la fine del primo semestre dell’ultimo anno di formazione. Nei corsi MP2 della durata di due semestri esso è svolto nel secondo semestre.
4 Di regola il tema del progetto didattico interdisciplinare è proposto dai docenti e sottoposto per approvazione alla direzione di istituto.
Struttura del progetto didattico interdisciplinare Art. 13 1 La struttura del progetto didattico interdisciplinare e la sua organizzazione sono definite all’inizio dell’attività dai docenti coinvolti.
2 Il progetto verte su una tematica comune e comprende parti approfondite individualmente ben riconoscibili.
3 L’elaborato scritto è strutturato in un unico documento, secondo le disposizioni particolari emanate dalla direzione dell’istituto. Le fonti di riferimento per testi e immagini devono essere esplicitamente dichiarate.
4 L’elaborato scritto può essere accompagnato da supporti audiovisivi, informatici, manufatti o fabbricazioni, mostre o altro.
5 Il prodotto finale del progetto può consistere in una produzione creativa o in una produzione tecnica, che include un elaborato scritto.
6 Il progetto didattico interdisciplinare è sempre accompagnato da una presentazione orale, che deve anche consentire la verifica della padronanza dei contenuti del progetto di ogni singola persona in formazione.
Valutazione del progetto didattico interdisciplinare Art. 14 1 La valutazione del progetto didattico interdisciplinare è concordata tra i docenti coinvolti.
2 Per la valutazione si applicano i criteri definiti nel programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale, segnatamente menzionati nell’allegato 3 dello stesso.
3 La nota del progetto comprende per almeno 2/3 la valutazione del processo di elaborazione e del prodotto e per al massimo 1/3 la valutazione della presentazione orale.
4 La nota 4 è raggiunta con il 60% dei punti ottenibili.
Capitolo quinto Esami di maturità professionale
Esami finali Art. 15 1 L’autorità d’esame della maturità professionale è la direzione di istituto.
2 Secondo le disposizioni federali, gli esami finali concernono, per tutti gli indirizzi, le discipline dell’ambito fondamentale: «italiano» (esame scritto e orale), «tedesco» (esame scritto e orale), «inglese» (esame scritto e orale) e «matematica» (esame scritto).
3 Essi concernono pure le discipline dell’ambito specifico a dipendenza dell’indirizzo, segnatamente: a) la maturità d’indirizzo Economia e servizi: «contabilità analitica e finanziaria» (esame e «economia e diritto» (esame scritto); b) la maturità d’indirizzo Tecnica, architettura e scienze della vita: «matematica» (esame e «scienze naturali» (esame scritto); c) la maturità d’indirizzo Natura, paesaggio e alimentazione: «scienze naturali» (esame d) la maturità d’indirizzo Creazione e arte: «creazione, cultura e arte» (esame scritto e pratico) «informazione e comunicazione» (esame scritto e pratico); e) la maturità d’indirizzo sanità e socialità: nel settore Sanità «scienze naturali» (esame scritto) «scienze sociali» (esame scritto e orale), mentre nel settore Lavoro sociale «economia e (esame scritto) e «scienze sociali» (esame scritto e orale).
Superamento dell’esame Art. 16
1 Ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale sono considerate: a) nelle discipline dell’ambito fondamentale; b) nelle discipline dell’ambito specifico; c) nelle discipline dell’ambito complementare; d) ottenuta nell’approccio interdisciplinare.
2 Le condizioni per la promozione di cui all’art. 6 cpv. 1 si applicano per analogia.
Ripetizione degli esami Art. 17 1 Se non è superato, l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
2 La ripetizione verte solo sulle discipline nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.
3 Nelle discipline dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico in cui l’esame è ripetuto la nota d’esame fa stato e non è tenuto conto della nota finale della disciplina.
4 In caso di ripetizione, è sostenuto un esame anche nelle discipline dell’ambito complementare. Solo la nota d’esame fa stato.
5 Se la nota dell’approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti: a) didattico interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato; b) finale della disciplina è insufficiente, si deve sostenere un esame orale sull’approccio
6 Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame vengono frequentate le lezioni per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della disciplina.
7 L’autorità cantonale decide la data di ripetizione dell’esame.
Passaggio dai corsi della maturità professionale alla formazione di base senza maturità

professionale

Art. 18 1 La persona in formazione che passa dai corsi della maturità professionale a quelli di cultura generale prima dell’ultimo anno di formazione professionale di base deve assolvere l’intera procedura di qualificazione. La nota scolastica concerne il periodo durante il quale sono stati seguiti corsi di cultura generale presso la scuola professionale.
2 Se il passaggio avviene durante l’ultimo anno di formazione, la nota del lavoro interdisciplinare conta come nota del lavoro di approfondimento. Se manca tale valutazione, la nota finale di cultura generale corrisponde a quella ottenuta nell’esame finale. Non viene attribuita alcuna nota scolastica.
3 Chi ha frequentato il corso di maturità professionale e sostenuto l’esame finale è dispensato dalla disciplina «cultura generale» e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica.
4 Chi non ha superato l’esame di maturità professionale al termine di un ciclo di formazione seguito durante la formazione professionale di base consegue l’attestato federale di capacità, purché le condizioni per il suo ottenimento siano soddisfatte.
5 La Divisione disciplina la portata e lo svolgimento degli esami sostitutivi necessari e emana disposizioni sulle situazioni particolari. Capitolo sesto Organi della maturità professionale
Commissione cantonale di maturità professionale Art. 19
1 Il Dipartimento designa come organo consultivo una Commissione cantonale di maturità professionale, alla quale compete l’esame di tutte le questioni connesse con la maturità professionale.
2 La Commissione si compone di un membro della direzione della Divisione, direttori delle sezioni della formazione, di un rappresentante dei tre collegi dei direttori e del coordinatore cantonale della maturità professionale. 2
3 La Commissione può avvalersi di altre collaborazioni, in particolare degli esperti di materia e dei rappresentanti cantonali in seno alla Commissione federale di maturità professionale; essa si riunisce periodicamente con i direttori di istituto della maturità professionale.
4 In aggiunta alla Commissione possono essere istituiti altri organismi di coordinamento settoriali, segnatamente con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana o con altre scuole o enti che organizzano formazioni di grado terziario non universitario. Capitolo settimo Norme finali

Reclamo

Art. 20 3 In materia di valutazione dei periodi di formazione o d’esame è ammesso il reclamo alla direzione di istituto nel termine di 15 giorni.
Norma transitoria Art. 21 4 Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza delle lezioni nel corso del secondo semestre a causa della pandemia a) tutte le norme del presente regolamento in contrasto con l’ordinanza COVID-19 esami di maturità professionale del 29 aprile 2020 fa stato quest’ultima; b) alle ripetizioni degli esami di cui all’art. 17 è sospeso; c) del Dipartimento sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito della COVID-19 disciplinano ulteriori dettagli.
Abrogazione ed entrata in vigore Art. 22
1 È abrogato il Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2015. Pubblicato nel BU 2015 , 396, 426.
2 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

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Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
4 Art. modificato dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 176.
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