Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria profession... (421.100)
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Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca

Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca 1 (del 3 ottobre 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4308 del Consiglio di Stato e il rapporto 30 agosto 1995 n. 4308 R della Commissione speciale «Università», decreta: TITOLO I
2 Università e Scuola universitaria professionale
Natura e scopo Art. 1
3
1 L’Università della Svizzera italiana (di seguito USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sono enti autonomi di diritto pubblico, con personalità propria e sede a Lugano. Se necessario il Consiglio di Stato definisce sedi provvisorie. 4
2 L’USI e la SUPSI perseguono l’inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica universitaria federale e intercantonale e della ricerca in ottemperanza alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (di seguito legge federale). 5
3 In particolare l’USI provvede all’insegnamento e alla ricerca nei campi dove possono essere conseguiti: a) qualità scientifica di rilevanza internazionale; b) sviluppo conforme alle risorse disponibili e alla domanda.
4 In particolare la SUPSI pone attenzione ai bisogni locali nei seguenti settori: a) di base e la formazione continua; b) applicata; c) ed il trasferimento tecnologico.
4bis Nell’adempimento del loro mandato l’USI e la SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna.
5 L’USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell’efficienza.
6 La lingua ufficiale e d’insegnamento dell’USI e della SUPSI è l’italiano; il Consiglio di Stato può autorizzare insegnamenti in altre lingue. 6
Rapporti con il Cantone Art. 2 7
1 Il Cantone finanzia l’USI e la SUPSI tramite: a) dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni, nella misura in cui l’USI la SUPSI non possano percepirli direttamente; b) importo per ogni studente ticinese, come ai criteri previsti dagli accordi intercantonali sul delle università e delle scuole universitarie professionali; c) integrativi annui di gestione (contributo di gestione), fondati su un contratto di che consideri le specificità di ogni settore; d) agli investimenti;
1 Titolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU
1997, 223.
2 Titolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU
1997, 223.
3 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2006,
14; BU 2009, 201; BU 2010, 279; BU 2013, 198; BU 2015, 90.
4 Cpv. modificato dalla L 20.2.2013; in vigore dal 16.4.2013 - BU 2013, 198.
5 Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90; precedente modifica: BU 2009,

201.

6

Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 148.
7 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002,
247; BU 2009, 201.
e) di prestazioni supplementari e distinti per istituti o dipartimenti specifici.
2
3 L’USI e la SUPSI sono esenti da imposte cantonali e comunali.
4 È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei consigli dell’USI e della SUPSI.
5 Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall’applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.
Competenze delle autorità cantonali Art. 3 8
1 Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: a) la creazione o la soppressione di facoltà dell’USI e di settori di studio della SUPSI; b) ogni quattro anni la pianificazione della politica universitaria cantonale, con il rispettivo finanziario quadriennale, e viene informato tempestivamente sugli orientamenti sulla creazione di istituti, sull’affiliazione e sull’associazione di istituti di terzi; la concerne anche il sostegno di istituti di ricerca ai sensi dell’art. 16 della presente c) annualmente, in sede di preventivo, il contributo di gestione per l’anno considerato; d) annualmente la politica universitaria dell’anno accademico trascorso sulla base di un presentato dal Consiglio di Stato entro la metà di settembre di ogni anno, che in particolare il rapporto di verifica dei contratti di prestazioni e i rapporti dell’USI e SUPSI sull’anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio; e) f) i contributi agli investimenti.
2 Il Consiglio di Stato: a) con l’USI e con la SUPSI i contratti di prestazioni contenenti gli obiettivi prioritari, che al messaggio di pianificazione della politica universitaria cantonale, e propone al Gran i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale; 9 b) i membri del Consiglio dell’USI e del Consiglio della SUPSI; c) imporre a USI e SUPSI gli accordi necessari a contenere gli oneri finanziari per lo Stato, in materia di infrastrutture logistiche e didattiche, organizzazione e servizi; d) l’USI e la SUPSI davanti al Gran Consiglio, come pure davanti agli organismi o intercantonali; e) annualmente l’utilizzo dei contributi di gestione, la conformità con la pianificazione e il raggiungimento o meno degli obiettivi dei contratti di prestazioni.
3 I conti dell’USI e della SUPSI sono revisionati dagli organismi di controllo dell’Amministrazione cantonale.
Commissione di controllo
a) alta vigilanza e composizione Art. 3a 10 1 Il Gran Consiglio per il tramite della Commissione esercita l’alta vigilanza su USI e SUPSI, nel rispetto dei principi dell’autonomia e della libertà accademica.
2 La Commissione di controllo è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale scolastica per la durata della legislatura.
3 I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale scolastica.
b) competenze Art. 3b 11 1 La Commissione di controllo: a) esprime sulla pianificazione della politica universitaria cantonale e sul rispettivo impegno quadriennale, prendendo in special modo visione dei contratti di prestazioni; b) esprime sul grado di raggiungimento degli obiettivi della politica universitaria cantonale, in particolare il rispetto dei contratti di prestazioni.
2 A tale proposito, la Commissione di controllo allestisce rapporti specifici all’attenzione della Commissione speciale scolastica.
8 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002,
247; BU 2006, 14; BU 2006, 134; BU 2009, 201; BU 2010, 279; BU 2014, 107.

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Lett. modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 59.
10 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 59.
11 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 59.
3 Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza ogni tempo dal Consiglio di Stato, dall’Amministrazione e dai competenti organi di USI e SUPSI le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l’assolvimento dei suoi compiti.
Libertà di insegnamento e di ricerca 12 Art. 4 È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.
Diritti di partecipazione Art. 4a 13 1 Sono garantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione dell’USI e della SUPSI.
2 Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartengono al corpo accademico e degli studenti.
Facoltà e titoli di studio Art. 5
14
1 L’USI è strutturata in facoltà, la SUPSI in dipartimenti.
2 Facoltà dell’USI e dipartimenti della SUPSI godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi consigli nel rispetto delle direttive federali o intercantonali.
Organi dell’USI e della SUPSI Art. 6 15 1 Gli organi dell’USI sono il Consiglio dell’USI, il Rettorato ed il Senato accademico. 16
2 Gli organi della SUPSI sono il Consiglio della SUPSI e i consigli di dipartimento.
3 Altri organi possono essere previsti dagli statuti dell’USI e della SUPSI. Art. 7 ... 17
Consiglio dell’USI e Consiglio della SUPSI Art. 8 18
1 Il Consiglio dell’USI è l’organo superiore dell’USI e provvede: a) adottare lo statuto, i regolamenti interni generali e delle facoltà, le pianificazioni e le modalità controllo della qualità dell’insegnamento e della ricerca; b) con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e a ripartire le risorse tra facoltà; c) le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica, e a nominare i
19 d) annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto svolta.
2 Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal Senato accademico. Il rettore dell’USI partecipa alle sue sedute e i decani delle facoltà sono sentiti su questioni che concernono la loro attività. 20
3 Il Consiglio della SUPSI è l’organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell’USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal corpo accademico. Il direttore della SUPSI e i direttori di dipartimento sono sentiti senza diritto di voto su questioni che concernono la loro attività.
3bis I membri nominati dal Consiglio di Stato dei consigli dell’USI e della SUPSI possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.
12 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.
13 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.
14 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2006,

14.

15

Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002,
247; BU 2006, 14.
16 Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.
17 Art. abrogato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107; precedenti modifiche: BU 2006,
14; BU 2009, 27; BU 2013, 474.
18 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002,
247; BU 2006, 14; BU 2013, 13.
19 Lett. modificata dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.
20 Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.
4 I membri designati dal Consiglio di Stato non possono svolgere attività presso l’USI o la SUPSI.
5 Ogni consiglio adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.
Consigli di facoltà o di dipartimento Art. 9
21
1 Gli statuti dell’USI e della SUPSI definiscono la composizione e le competenze dei rispettivi consigli di facoltà o di dipartimento.
2 I consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l’effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. A tale scopo essi sono composti di rappresentanti di queste componenti eletti dai rispettivi corpi.
Rapporti con docenti, ricercatori e dipendenti Art. 10 22 1 I rapporti dell’USI, della SUPSI e degli istituti loro affiliati con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle obbligazioni. È garantita la libertà accademica.
2 Le condizioni di lavoro del personale sono regolate in contratti collettivi di lavoro. Se sono oggetto di regolamenti aziendali interni, le condizioni di lavoro dei professori, dei dirigenti e del corpo intermedio (assistenti, dottorandi, post-doc, ricercatori) sono sottratte a tale obbligo.
3 I contratti collettivi di lavoro citati al cpv. 2 devono regolare: a) il contenuto e la fine del rapporto di lavoro; b) e i doveri delle parti; c) minimi e massimi, nonché i principi dell’evoluzione dei salari e delle carriere.
4 Per le controversie relative ai contratti collettivi di lavoro vengono istituite: a) Commissione paritetica; b) Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e segg. Codice di diritto processuale civile svizzero. I contratti collettivi di lavoro regolano composizione e procedure.

Assunzioni

Art. 10a 23
1 Le assunzioni da parte dell’USI, della SUPSI e d’istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme dei regolamenti interni elaborati dagli enti universitari.
2 Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.
3 Nell’assunzione del personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario, l’Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 24
Rapporti con studenti e utenti Art. 11
25
1 I rapporti dell’USI e della SUPSI con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti da appositi regolamenti interni.
2 L’USI e la SUPSI possono prelevare tasse di frequenza o per l’uso di infrastrutture.
3 L’ammissione di utenti può essere limitata: a) effetto dei titoli di studio richiesti, conformemente all’articolo 5 cpv. 2, nel rispetto di leggi e internazionali e intercantonali; b) tenere conto della capienza di strutture e sussidi didattici, oltre la quale sarebbe la qualità dell’insegnamento; c) mantenere ragionevoli proporzioni tra utenti di diversa provenienza.
Condizioni particolari per studi sanitari
21 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002,
247; BU 2006, 14.
22 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2006,

14.

23

Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.
24 Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 137.
25 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.
Art. 11a
26
1 Gli studenti dei corsi di laurea triennali (bachelor) in cure infermieristiche, in ergoterapia retribuzione stabilita dal Consiglio di Stato per gli studenti delle Scuole sanitarie e sociali gestite dalla Divisione della formazione professionale del Cantone.
2 Gli aspetti amministrativi legati al versamento delle indennità sono assicurati dai servizi competenti dell’Amministrazione cantonale.
Affiliazione di istituzioni create da terzi
27
a) Affiliazione Art. 12 28
1 Facoltà, dipartimenti o istituti retti e finanziati da terzi possono essere affiliati all’USI o alla SUPSI se: a) i principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale; b) perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti.
2 L’affiliazione comporta l’obbligo di sottostare alle strategia e alle regole generali dell’USI o della SUPSI, fatta salva l’autonomia amministrativa.
3 L’USI o la SUPSI rappresentano l’ente affiliato per il finanziamento del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni, questo riguarda il riversamento di: a) cantonali previsti per gli studenti ticinesi; b) della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza; c) contributi cantonali concessi nell’ambito del Contratto di prestazioni o decisi dal Gran
4 L’affiliazione compete: a) Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali; b) dell’USI e della SUPSI, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi.
b) Associazione
5 Istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica, retti e finanziati da terzi, possono essere associati all’USI o alla SUPSI se soddisfano ai principi generali della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale, senza che siano necessariamente adempiute le condizioni per l’affiliazione o senza che la stessa sia stata richiesta.
29
6 L’associazione non comporta l’obbligo di sottostare alle strategie dell’USI o della SUPSI. In ogni caso è fatta salva l’autonomia amministrativa. 30
7 L’associazione compete al Consiglio dell’USI e della SUPSI, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato. Il Regolamento stabilisce i dettagli. 31
Elementi costitutivi Art. 13 32
1 L’USI è costituita: 33 a) di architettura; b) Facoltà di scienze economiche; c) Facoltà di comunicazione, cultura e società; 34 d) Facoltà di scienze informatiche e dall’affiliato Istituto Ricerche Solari; 35 e) Facoltà di scienze biomediche e dagli affiliati Istituto di ricerca in biomedicina e Istituto di ricerca. 36
26 Art. reintrodotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 115; precedenti modifiche: BU
2014, 107; BU 2016, 251.
27 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente
modifica: BU 2015, 9.
28 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2006,

14.

29 Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

30

Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.
31 Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.
32 Art. modificato dalla L 7.10.2003; in vigore dal 5.12.2003 - BU 2003, 400; precedente modifica: BU
2002, 501.
33 Frase introduttiva modificata dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.
34 Lett. modificata dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.

35

Lett. modificata dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 147.
36 Cpv. modificato dalla L 10.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 484; precedenti modifiche: BU
2010, 208; BU 2015, 9.
2 La SUPSI è costituita di dipartimenti con cicli di studio nei settori:
37 b) dell’elettronica e delle tecnologie di produzione; c) applicata; d) e) lavoro sociale; f) teatro;
38 g) musica;
39 h) formazioni sanitarie; 40 i) formazione dei docenti (Alta scuola pedagogica). 41
3 Per il settore della formazione dei docenti, i rapporti con le scuole del territorio e con gli uffici scolastici sono retti da un’apposita Convenzione stipulata fra il Dipartimento competente e la SUPSI. La Convenzione stabilisce le modalità di cooperazione negli ambiti seguenti: a) delle pratiche professionali e della parte applicativa della formazione; b) a dati, classi e docenti per la ricerca; c) della formazione continua e aggiornamento per i docenti delle scuole; d) fra domanda e offerta per le abilitazioni all’insegnamento in materie specifiche.
Protezione della denominazione Art. 14 43 1 Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni «Università della Svizzera italiana» e «Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana».
2 È necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» ed altri nomi derivati o affini da parte di altri enti residenti nel Cantone. Le definizioni di denominazioni derivate e affini in lingua italiana e in altre lingue, come pure la procedura d’autorizzazione, sono stabilite dal regolamento d’applicazione.
3
...
4 ...
5 L’autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento su proposta dell’Agenzia svizzera di accreditamento o di un’altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta. 44
6 Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un’autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l’autorità di accreditamento sia in materia. Ulteriori criteri per l’ottenimento, l’utilizzo e i limiti di rinnovo dell’autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d’applicazione. 45
7 La scuola autorizzata in via provvisoria o definitiva è tenuta a informare compiutamente i terzi sull’effettivo valore dell’autorizzazione alla denominazione universitaria. Il Consiglio di Stato adotta i necessari provvedimenti in caso d’inadempienza, fino alla revoca dell’autorizzazione.
8 Il Cantone pubblica un elenco aggiornato e completo delle scuole residenti sul territorio che erogano titoli accademici, specificandone lo status di accreditamento.
9 ...
46
10 In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L’azione penale compete al Ministero pubblico. 47
Proprietà intellettuale
37 Cpv. introdotto dalla lett. a) alla lett. e) dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
38 Lett. introdotta dalla L 21.3.2006; in vigore dal 12.5.2006 - BU 2006, 161.
39 Lett. introdotta dalla L 21.3.2006; in vigore dal 12.5.2006 - BU 2006, 162.
40 Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 297 e 309.

41

Lett. introdotta dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 201.
42 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU
2009, 201.
43 Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107; precedenti modifiche: BU
2002, 247; BU 2006, 14; BU 2009, 27.
44 Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

45

Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.
46 Cpv. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.
47 Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.
Art. 14a
48
1 L’USI e la SUPSI sono titolari dei diritti di proprietà intellettuali di tutte le creazioni
2 L’USI e la SUPSI prendono provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, segnatamente per la loro commercializzazione. Se vi rinunciano il diritto ritorna all’inventore.
3 L’inventore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca.
4 Se l’USI o la SUPSI rinunciano a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e l’inventore la assume in proprio, l’università beneficia in modo appropriato delle entrate generate.
5 Il regolamento d’applicazione, sentiti gli enti universitari e i rappresentanti degli inventori, definisce i dettagli. Art. 15 ... 49 TITOLO II 50 Istituti di ricerca
Istituti di ricerca 51 Art. 16 52 1 Nell’ambito della politica universitaria il Cantone promuove la ricerca scientifica in discipline non presenti all’USI o alla SUPSI sostenendo istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica.
2 La qualità scientifica è data per acquisita se l’istituto: a) in base alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione del dicembre 2012; b) una convenzione di collaborazione istituzionale con un’università istituzionalmente e riceve da essa in questo ambito contributi finanziari; c) approvare in maniera regolare il finanziamento di progetti da parte di enti nazionali o preposti al sostegno della ricerca. 53
3 Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazioni.
4 Il regolamento d’applicazione definisce i dettagli.
5 È applicabile per analogia l’art. 10a cpv. 3. 54
Valorizzazione dei risultati della ricerca Art. 17
55 Il Cantone può vincolare il proprio contributo alla condizione che: a) intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici trasferiti all’istituto per il quale il beneficiario lavora; b) prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati e faccia partecipi in equo gli inventori ai redditi che ne derivano. TITOLO III
56 Contestazioni
Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo Art. 18
57
1 È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo: a) tutte le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del
48 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2006,

14.

49 Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14 e 134.
50 Titolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU
1997, 223.
51 Nota marginale modificata dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente
modifica: BU 1997, 223.

52

Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 1997,
223; BU 2002, 247; BU 2006, 14; BU 2015, 90.
53 Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.
54 Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 137.
55 Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997,
223; BU 2002, 247.

56

Titolo introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.
57 Art. reintrodotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU
1997, 223; BU 2002, 247; BU 2006, 14; BU 2006, 134.
b) le decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti, ivi comprese sull’ammissione agli studi e le immatricolazioni, emanate in ultima istanza secondo gli o i regolamenti interni dagli organi o dalle autorità dell’USI e della SUPSI.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
3 In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione impugnata e i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie. Art. 19 ... 58 Art. 20 ... 59 Art. 21 ... 60 Art. 22-25 ...
61 Art. 26 ... 62 Art. 26a ... 63
Norma transitoria riguardante la modifica dell'art. 14 Art. 26b
64
1 Le autorizzazioni alla denominazione universitaria già concesse in base alle precedenti normative a scuole non ancora accreditate dalle autorità nazionali o intercantonali competenti decadono automaticamente dopo 3 mesi dall’entrata in vigore del nuovo art. 14.
2 Alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore del medesimo articolo si applica il nuovo diritto. Art. 26c ... 65
Entrata in vigore Art. 27 66 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 67 Pubblicata nel BU 1995 , 545.
58 Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997,
223; BU 2002, 247.

59

Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; introdotto dalla L 11.3.1997: BU
1997, 223.
60 Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997,
223; BU 2002, 247.
61 Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; introdotto dalla L 11.3.1997: BU
1997, 223.

62

Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997,
223; BU 1999, 299; BU 2002, 247.
63 Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2009,

201.

64 Art. introdotto dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107.
65 Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2014,

107.

66 Art. modificato dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 223.
67 Entrata in vigore: 10 novembre 1995 - BU 1995, 545.
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