Legge sul turismo
Legge sul turismo (LTur) (del 25 giugno 2014) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 3 giugno 2014 n. 6897 della Commissione della gestione e delle finanze, decreta: TITOLO I Disposizioni generali
Scopo
Art. 1 1 La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone e soddisfare al meglio i bisogni del turista.
2 Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi sia nella loro promozione.
3 Lo Stato e le organizzazioni competenti si coordinano nell’applicazione della legge per promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione, assistenza e offerta turistica.
Competenze
Art. 2 L’applicazione della legge è di competenza: a) Consiglio di Stato; b) Organizzazioni turistiche regionali (OTR); c) turistica ticinese (ATT), su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR. TITOLO II Capitolo primo Organizzazione A. Organizzazioni turistiche regionali (OTR)
In generale Art. 3 1 Le OTR sono corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.
2 Il territorio delle OTR corrisponde alle regioni attorno ai quattro agglomerati individuati dal Piano Direttore.
3 I Comuni sono soci di diritto dell’OTR della propria regione.
4 Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti. Ai Comuni si applica l’art. 24.
5 Ogni modifica allo Statuto delle OTR deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Stato.
Organi
Art. 4 1 Gli organi delle OTR sono: a) generale; b) di amministrazione; c) d) esterno di revisione.
2 Le OTR possono dotarsi di ulteriori organi, secondo i propri statuti.
Rappresentanza
Art. 5 1 Nell’assemblea ogni socio ha diritto a un voto.
2 La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto, oltre che delle competenze specifiche delle persone proposte, di un’equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico.
3 I consiglieri di amministrazione delle OTR possono rimanere in carica per un periodo massimo di
12 anni.
Funzionamento
Art. 6 1 Le OTR registrano la contabilità seguendo il piano contabile definito dal Consiglio di Stato.
2 Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi le OTR affidano un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all’indirizzo del consiglio d’amministrazione. I contenuti minimi del rapporto sono stabiliti dal Consiglio di Stato.
3 I rapporti di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro discussione in assemblea.
4 Nelle OTR i rapporti d’impiego sono regolati dal diritto privato.
5 Per il resto, il funzionamento e le competenze delle OTR sono stabiliti nei rispettivi statuti.
6 Nell’assunzione del personale le OTR, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.
1 B. Agenzia turistica ticinese (ATT)
In generale Art. 7 1 L’ATT è una società anonima ai sensi dell’art. 620 del Codice delle obbligazioni.
2 Il capitale azionario è così suddiviso: ogni OTR detiene il 15% delle azioni, il Cantone detiene il
25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione detengono complessivamente il 15% delle azioni.
3 Le associazioni di categoria azioniste dell’ATT sono elencate nel regolamento.
4 Le azioni sono nominative e non cedibili. Sono cedibili solo le azioni in possesso delle associazioni di categoria, previo esplicito accordo del Consiglio di Stato.
Organi
Art. 8 Gli organi dell’ATT sono: a) generale; b) di amministrazione; c) d) esterno di revisione.
Funzionamento
Art. 9 1 L’ATT è sottoposta alla revisione limitata ai sensi del Codice delle obbligazioni.
2 Nell’assemblea ogni azione corrisponde a un voto.
3 Nell’assunzione del personale l’ATT, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.
2
Consiglio d’amministrazione Art. 10 1 I membri del consiglio di amministrazione devono disporre di competenze specifiche.
2 Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri.
3 Le quattro OTR hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.
4 Le associazioni di categoria di cui all’art. 7 cpv. 3 hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.
5 La rappresentanza del Cantone è regolata ai sensi dell’art. 762 del Codice delle obbligazioni.
6 I consiglieri di amministrazione dell’ATT possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni. C. Commissioni permanenti
1
Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 119.
2 Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 119.
Commissione marketing Art. 11
1 L’ATT costituisce e gestisce una commissione marketing, con lo scopo di elaborare la strategia e il programma cantonale di marketing e di assicurare un ottimale coordinamento.
2 La commissione è composta dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell’ATT.
Altre commissioni permanenti Art. 12 Gli statuti dell’ATT e delle OTR possono prevedere ulteriori commissioni. Capitolo secondo Compiti e competenze
Stato
Art. 13 Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti: a) la politica turistica cantonale e seguirne regolarmente lo sviluppo; b) la politica turistica con le altre politiche settoriali cantonali; c) al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a l’attività dell’ATT e del credito quadro per la concessione di misure in favore degli e delle attività turistiche; 3 d) ed erogare annualmente il contributo all’ATT in base al piano strategico e finanziario aggiornato annualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 15; e) i criteri per l’elaborazione dei piani strategici e dei piani contabili; f) le richieste di sussidio e concedere gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge; g) le tasse per il turismo di cui agli art. 21 cpv. 4, 23 cpv. 3, 23 cpv. 4, 24 cpv. 3 di regola il quadriennio; h) e adeguare, su richiesta dell’ATT, la percentuale di prelevamento della tassa di a favore del fondo di funzionamento; i) il riversamento alle OTR della tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza j) il riversamento all’ATT della quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del dicembre 1998 e art. 12 della legge di applicazione della legge federale sul commercio e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio k) e sostenere, in collaborazione con le OTR, la sensibilizzazione della popolazione sull’importanza del turismo; l) la ricerca nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio del turismo; m) sull’applicazione della presente legge.
Organizzazioni turistiche regionali (OTR) Art. 14 1 Le OTR si occupano dell’animazione, dell’assistenza e dell’informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppano e coordinano i prodotti turistici e ne curano il marketing.
2 Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti: a) la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e b) un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, annualmente; c) e istituire centri di competenza per i campi d’attività strategici e l’elaborazione dei prodotti turistici; d) lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d’interesse turistico nel loro e) i marchi turistici locali e regionali; f) e produrre l’informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali; g) gli uffici e gli sportelli d’informazione; h) e gestire le informazioni sull’offerta turistica nel proprio comprensorio; i) la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
3 Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.
j) l’aliquota per gli importi annuali fissi secondo l’offerta turistica esistente nel di cui all’art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui
24 cpv. 4; k) incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull’alloggio e contributo comunale; l) il riversamento all’ATT del 20% della tassa di promozione; m) il coordinamento con le altre OTR.
3 Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all’ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.
4 Le OTR collaborano e curano i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure - in quanto opportuno - con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.
Agenzia turistica ticinese (ATT) Art. 15 1 L’ATT elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.
2 Essa ha in particolare i seguenti compiti: a) un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente; b) attività di marketing e coordinare quelle delle OTR; c) e realizzare progetti turistici strategici cantonali; d) analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi analisi dell’osservatorio del turismo; e) il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le f) e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR; g) e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato; h) i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali; i) le OTR e assisterle, se richiesto, nell’elaborazione e nello sviluppo dei prodotti strategici e/o sovraregionali; l) accordi con terzi, fintanto che essi siano nell’interesse delle OTR e/o dell’ATT o che rendano necessari per l’attuazione della presente legge; 4 m) e gestire la piattaforma online per la registrazione e il rilascio di un numero per i datori di alloggio definiti dall’art. 21 cpv. 4 con lo scopo di avere una completa degli alloggi messi a disposizione del mercato turistico cantonale. 5
3 La piattaforma online dell’ATT di cui al cpv. 2 lett. m centralizza le informazioni ed è in parte alimentata dalla banca dati SEPU (strutture soggette alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010).
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4 L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare dei dati raccolti nella piattaforma online alle seguenti autorità: – cantonale tramite accesso alla piattaforma online, allo scopo di avere una panoramica anche degli alloggi non sottoposti alla Lear; – ticinesi, allo scopo di confermare l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso sul loro territorio; – allo scopo di controllare la regolare notifica dei pernottamenti e del pagamento delle tasse
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5 I dati delle strutture non più attive vengono conservati al massimo 5 anni, riservata la legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).
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6 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente: a) dei dati personali elaborati; b) di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia destinatari; c) di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati; d) di sicurezza. 9
4 Lett. introdotta dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
5 Lett. introdotta dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
6 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
7 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
8
Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
9 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
Capitolo terzo Finanziamento
OTR
Art. 16 Le OTR sono finanziate: a) la tassa di soggiorno; b) l’80% della tassa di promozione; c) i contributi comunali per il turismo; d) le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari; e) il contributo annuo dello Stato giusta l’art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri del 9 febbraio 1994; f) i proventi commerciali e delle partecipazioni a società; g) la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie; h) il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.
ATT
Art. 17 L’ATT è finanziata: a) il credito quadro cantonale, stanziato in base al piano strategico e finanziario quadriennale; b) la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, pari al 0.9% del prodotto lordo; c) il 20% della tassa di promozione riversata dalle OTR; d) eventuali ulteriori riversamenti da parte delle OTR; e) mandati specifici e fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie; f) i proventi commerciali e delle partecipazioni a società.
Fondo di funzionamento Art. 18
1 Le OTR costituiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere le OTR che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti di animazione, assistenza, informazione, sviluppo e coordinamento dei prodotti turistici, debitamente comprovati nei piani strategici e finanziari regionali.
2 Il fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno.
3 Il fondo è gestito dall’ATT, che valuta annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo.
4 Le OTR possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della strategia turistica regionale e cantonale.
5 L’eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra le OTR, in funzione del loro contributo al fondo. Capitolo quarto Tasse per il turismo
In generale Art. 19 1 Sull’insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse: a) di soggiorno; b) di promozione; c) comunale per il turismo.
2 Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l’elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.
Notifica dei pernottamenti Art. 20 1 I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.
2 Le modalità di trasmissione dei dati così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico sono stabilite dal regolamento.
3 I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.
Tassa di soggiorno Art. 21 1 La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell’assistenza al turista, dell’informazione e dell’animazione.
2 L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento. 10
3 Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d’alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.
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4 Quali stabilimenti d’alloggio s’intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all’alloggio ripetuto di ospiti. 12
5 I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell’incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l’ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. l). 13
6 I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr.
15.- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. Agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall’ultima strada carrozzabile si applica l’aliquota minima di fr. 15.- per posto letto. 14
7 Sono pure tenuti al pagamento dell’importo annuale fisso gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi. 15
Numero identificativo Art. 21a
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1 Ogni datore di alloggio, così come definito nell’art. 21 cpv. 4, per poter esercitare la propria attività, deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo per il tramite dell’apposita piattaforma online dell’ATT. Ai datori di alloggio che sottostanno alla Lear e che al momento dell’introduzione della presente legge sono già correttamente iscritti all’interno della banca dati SEPU viene assegnato automaticamente il numero identificativo.
2 Agli alloggi che non sottostanno alla Lear viene rilasciato il numero identificativo immediatamente al termine dell’invio e della compilazione del formulario digitale creato dall’ATT, a condizione che i datori di questi alloggi inseriscano in modo completo i dati richiesti relativi alla struttura ricettiva.
3 I comuni, per il tramite della piattaforma online dell’ATT, sono tenuti a confermare, entro 6 mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio, che non sottostanno alla Lear. In casi particolari può essere concessa una deroga relativa alla tempistica di conferma.
4 I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all’interno dell’annuncio. Nessun annuncio online e offline può essere pubblicato senza numero identificativo. In caso di abuso è applicabile l’art. 36.
5 I datori di alloggio ritenuti non idonei ai sensi dell’art. 21a cpv. 3 o che non si sono registrati definitivamente, non possono in nessun modo locare turisticamente la loro struttura, sia per il tramite di piattaforme online che per il tramite di altri canali. Le OTR devono segnalare i casi di contravvenzione.
Esenzioni
Art. 22
1 Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno: a) di età inferiore ai 14 anni, esclusi i soggetti tassati a forfait; b) e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della scolastica e professionale e della legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre c) di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della sociale e sanitaria;
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Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
11 Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
12 Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
13 Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
14 Cpv. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 200; precedente modifica: BU
2021, 398.
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Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
16 Art. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
d) dell’esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio
2 Le OTR, sentita l’ATT, possono inoltre accordare l’esenzione in casi eccezionali.
Tassa di promozione Art. 23 1 La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico.
2 Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza
3 L’importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.– al massimo per pernottamento assoggettato alla tassa di soggiorno.
4 L’importo della tassa per gli esercizi di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.
Contributo comunale Art. 24 1 Il contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività delle OTR.
2 Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e agli importi annuali fissi incassati sul territorio del comune durante l’anno che precede la tassazione.
3 L’aliquota sui pernottamenti è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.20 al massimo per pernottamento, differenziato in funzione della categoria di alloggio.
4 L’aliquota sugli importi annuali fissi varia, a dipendenza dell’offerta turistica esistente e della categoria di alloggio, da un minimo del 5% fino a un massimo del 30% dell’importo incassato dalle OTR nel Comune.
5 Il contributo comunale minimo deve comunque essere di fr. 200. – all’anno.
Tassazione d’ufficio Art. 25
1 Le OTR possono tassare d’ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.
2 La tassazione d’ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe. TITOLO III Misure cantonali 17
In generale Art. 26 1 Lo Stato può adottare misure che consistono nell’aggiudicazione di commesse pubbliche e nella concessione di sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici e che, di norma, abbiano dimensioni e carattere strategici e/o sovraregionali, destinati a migliorare l’offerta turistica e a facilitare la sua gestione. 18
2 Le misure sono finanziate mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.
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3 La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.
4 Possono essere concesse misure fino a un massimo di un milione di franchi per progetto.
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Categorie di progetti Art. 27 21 Gli investimenti e le attività oggetto di misure si suddividono principalmente nelle seguenti categorie: a) strutturali; b) iniziative, attività e progetti speciali; c) interdipartimentali, intercantonali e federali; d) contratti e mandati; e) di membro ad associazioni nazionali a sostegno del turismo.
Percentuale del sussidio Art. 28 1 Il sussidio per progetti di cui all’art 27, lett. a non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.
17 Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.
18 Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.
19 Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.
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Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.
21 Art. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319 e 333.
2 Il sussidio per progetti di cui all’art 27, lett. b e c non può superare il 90% del costo preventivato del progetto.
3 Il Consiglio di Stato può finanziare fino al 100% specifici contratti o mandati a favore del turismo cantonale, di cui all’art. 27 lett. d. 22
Forma del sussidio Art. 29 Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme: a) a fondo perso; b) agevolati.
Criteri di decisione Art. 30
1 Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione: a) del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale; b) del progetto per il turismo ticinese; c) finanziaria del progetto; d) di finanziamento; e) finanziaria.
2 I criteri sono di regola cumulativi. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.
Mutuo agevolato Art. 31
1 Il mutuo agevolato può essere senza interesse o con un interesse moderato.
2 La durata massima del mutuo è di 30 anni.
3 Se necessario, il Consiglio di Stato può concedere l’esenzione al rimborso durante i primi 5 anni.
4 I rapporti giuridici relativi ai mutui concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.
Autorità competenti Art. 32 23 Le misure vengono concesse dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.
Obbligo di informazione Art. 33 Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve fornire all’autorità ogni informazione relativa all’oggetto dell’aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.
Restituzione
Art. 34 1 Se un oggetto sussidiato secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.
2 L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni dalla data dell’assegnazione del sussidio.
3 A garanzia dell’obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell’art.
836 del Codice civile svizzero, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario e che prende il primo rango libero con diritto di subingresso .
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Diritto suppletorio Art. 35 Per il resto sono applicabili le di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. TITOLO IV Capitolo primo Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto
Contravvenzioni
Art. 36 Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10’000. –, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
22 Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319 e 333.
23 Art. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.
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Cpv. modificato dalla L 21.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 97; precedente modifica: BU
2018, 319.
Esecuzione forzata Art. 37 La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.
Rimedi di diritto Art. 38
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1 Contro le decisioni di tassazione è dato reclamo entro 30 giorni all’organo che ha emanato la decisione. La procedura di reclamo è gratuita.
2 Contro le decisioni di tassazione su reclamo e le altre decisioni di diritto amministrativo è dato ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile. Capitolo secondo Disposizioni transitorie e finali
Costituzione ATT Art. 39 La data e le modalità di costituzione dell’ATT sono fissati dal Consiglio di Stato.
Contratti e rapporti d’impiego Art. 40 1 Il Consiglio di Stato, sentito l’ETT, fissa la data dello scioglimento dell’ente.
2 Allo scioglimento dell’ETT, il Cantone riprende gli attivi e i passivi dell’ETT, fatti salvi i rapporti di cui ai cpv. 3 e 4.
3 L’ATT subentra, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti dall’ETT per le attività previste dalla legge.
4 L’ATT, entro i limiti imposti dalle necessità aziendali, s’impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego con i dipendenti dell’ETT.
Abrogazione
Art. 41 La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è abrogata.
Audit
Art. 42 Al termine del primo anno completo di attività la nuova organizzazione turistica cantonale sarà sottoposta ad audit esterno.
Entrata in vigore Art. 43
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 26 Disposizione transitoria della modifica del 15 marzo 2021 dell’art. 21a
27 I datori di alloggio non assoggettati alla Lear che, al momento dell’entrata in vigore della modifica già locano turisticamente le loro strutture ricettive, hanno un anno di tempo per ottenere il numero identificativo. Pubblicata nel BU 2014 , 431.
25 Art. modificato dalla L 21.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 97.
26
Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 431.
27 Disposizione transitoria introdotta dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.
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