Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (101.000)
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Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (stato 1° gennaio 2023) PREAMBOLO Il popolo ticinese - scopo di garantire la convivenza pacifica nel rispetto della dignità umana, delle libertà e della giustizia sociale; - che questi ideali si realizzano in una comunità democratica di cittadini che ricercano il comune; - al compito storico di interpretare la cultura italiana nella Confederazione elvetica; - che la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un’attività umana nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell’uomo dell’universo; si dà la seguente COSTITUZIONE TITOLO I Natura e scopo del Cantone
Cantone Ticino Art. 1
1 Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.
2 Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione federale.

Sovranità

Art. 2
1 La sovranità del Cantone risiede nell’universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.
2 Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.

Stemma

Art. 3 Lo stemma del Cantone è il seguente: “Partito di rosso e di azzurro”

Scopo

Art. 4 1 Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati. 1
2 Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.
3 Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini. 2
4 Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà. 3

Capitale

Art. 5 La capitale del Cantone è Bellinzona ove hanno sede il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato. TITOLO II
1 Modifica dell’art. 4 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
2 Modifica dell’art. 4 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 5.6.2011: voti favorevoli 40'027, voti
contrari 13'386, in vigore dal 28.6.2011 - BU 2011, 345.

3

Introduzione dell’art. 4 cpv. 4 approvata con votazione popolare del 9.2.2020: voti favorevoli 41'284, voti
contrari 36'546, in vigore dal 28.2.2020 - BU 2020, 63.
Diritti fondamentali e doveri
Tutela della dignità umana Art. 6 1 Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e dev’essere protetto.
2 La dignità umana è inviolabile.
3 La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono proibiti.

Uguaglianza

Art. 7 1 Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.
2 Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.
3 Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.
4 Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.
Diritti individuali Art. 8
1 Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.
2 Sono in particolare garantiti: a) personale, l’integrità fisica e morale; b) di coscienza e di religione; c) d’opinione, di informazione e di stampa; d) della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere contro una loro utilizzazione abusiva; e) di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica; f) di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione; g) di domicilio; h) i) economica nei limiti dell’interesse generale; l) di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole; m) p urché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l ’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.
3 I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige.
4 Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.
Inviolabilità della libertà personale Art. 9 1 La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione sono inviolabili.
2 Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
3 Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un’accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale.
Divieto di dissimulazione del proprio viso Art. 9a 4 1 Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.
2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso.
3 Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge.
Protezione giuridica Art. 10
1 Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d’eccezione sono vietati.
2 Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile.
3 Ognuno ha il diritto all’assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

4

Introduzione dell’art. 9a con votazione popolare del 22.9.2013: voti favorevoli 63'494, voti contrari 32'777,
in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 193.
4 II Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall’ingiusta privazione della libertà personale.

Cittadinanza

Art. 11 1 La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge.
2 L’acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita.

Doveri

Art. 12 Ognuno è tenuto ad adempiere ai doveri previsti dalla Costituzione e dalle leggi, a rispettare i diritti degli altri e a salvaguardare il diritto all’autodeterminazione delle generazioni future. TITOLO III Diritti e obiettivi sociali
Diritti sociali Art. 13 1 Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.
2 Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.
3 Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d’obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.
5
Inclusione delle persone con disabilità e riconoscimento della lingua dei segni italiana Art. 13a 6 1 Il Cantone e i Comuni tengono conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
2 Essi adottano le necessarie misure per assicurare la loro autonomia e per favorire la loro inclusione sociale, formativa, professionale, politica, sportiva e culturale, come pure il loro sviluppo in seno alla famiglia.
3 Nel rapporto con il Cantone, con i Comuni e con le altre corporazioni e istituzioni di diritto le persone con disabilità hanno il diritto di ottenere informazioni e di comunicare in una forma adatta ai loro bisogni e alle loro capacità.
4 Le persone con disabilità uditiva, sordocieche o con disturbi di linguaggio hanno diritto a ricorrere alla lingua dei segni italiana nel rapporto con le amministrazioni e con i servizi del Cantone, dei Comuni e delle altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico.
5 La lingua dei segni italiana è riconosciuta.
Obiettivi sociali Art. 14
7
1 Il Cantone provvede affinché: a) possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa di vacanze pagate; 8 b) mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio rapporto a chi proviene dall’estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri); c) Stato estero ostacoli l’accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione; d) possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili; e) possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;

5

Modifica dell’art. 13 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 14.6.2015: voti favorevoli 50'419, voti
contrari 41'775, in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 447.
6 Introduzione dell’art. 13a approvato con votazione popolare del 30.10.2022: voti favorevoli 65’565, voti
contrari 10’476, in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 298.
7 Modifica dell’art. 14 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.

8

Modifica dell’art. 14 lett. a approvata con votazione popolare del 14.6.2015: voti favorevoli 50'419, voti
contrari 41'775, in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 447.
f) possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute dei loro compiti; g) e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione; h) possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi ai suoi desideri e alle sue attitudini; i) promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione; j) cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell’afflusso indiscriminato della estera (dumping salariale); k) promossa una sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri; l) persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno; m) naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le future. n) rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per dieta variata, alla destinazione d’uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter del proprio sistema alimentare e produttivo. 9
2 Il Cantone facilita l’informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l’espressione artistica e la ricerca scientifica. TITOLO IV Organismi sociali
Compiti pubblici Art. 15 10
1 I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2 Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni.
3 Nell’assolvimento dei compiti pubblici, Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi pubblici, in particolare in materia di strutture scolastiche e di prestazioni sociosanitarie.

Comune

1. garanzia

1.1 autonomia
1.2 autonomia residua Art. 16 1 Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita.
2 Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi.
3 A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone.

2. organizzazione

Art. 17 1 Il Comune ha quali organi l’Assemblea comunale e il Municipio; può istituire il Consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge.
2 L’Assemblea comunale è costituita dagli aventi diritto di voto in materia comunale.
3 Il Municipio è l’organo che amministra e rappresenta il Comune.
4 Il diritto di iniziativa e di referendum è garantito dove esiste il Consiglio comunale.

3. elezione

Art. 18 1 I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale.
2 Il Municipio si compone di almeno tre membri compreso il Sindaco che lo presiede.
Collaborazione intercomunale e consorzio di Comuni
9 Modifica dell’art. 14 cpv. 1 lett. n approvata con votazione popolare del 13.6.2021: voti favorevoli 61'766,
voti contrari 37'630, in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 253.

10

Modifica dell’art. 15 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 24.9.2017: voti favorevoli 63'991, voti
contrari 25'959, in vigore dal 1.11.2017 - BU 2017, 341.
Art. 19 1 Per eseguire determinate attività di pubblico interesse, i Comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata.
2 Il Consiglio di Stato può costituire consorzi di Comuni nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
3 Il consorzio di Comuni è un ente di diritto pubblico costituito per l’esercizio di attività di pubblico interesse con statuto approvato dai Comuni e dal Consiglio di Stato.
Fusione e divisione di Comuni Art. 20
11
1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l’approvazione del Gran Consiglio.
2 Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.
3 Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni, alle condizioni previste dalla legge.
4 Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.

Distretti

Art. 21
1 Il Cantone è diviso in otto distretti: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.
2 La legge ne determina l’estensione e i compiti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del decentramento amministrativo e giudiziario.

Patriziato

Art. 22 1 Il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune. Esso è autonomo nei limiti fissati dalla legge.
2 Il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l’utilizzazione razionale dei beni patriziali nell’interesse comune.

Vigilanza

Art. 23 I Comuni, i consorzi di Comuni, i Patriziati e gli altri enti di diritto pubblico soggiacciono alla vigilanza del Cantone. La legge ne disciplina le modalità ed i limiti.
Comunità religiose Art. 24 1 La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.
2 La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Partiti

Art. 25 Il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l’attività.
Sindacati e organizzazioni economiche e professionali Art. 26 Il Cantone riconosce la funzione sociale dei sindacati e delle organizzazioni economiche e professionali e ne favorisce l’attività. TITOLO V Diritti e doveri politici
Diritti politici
1. organizzazione ed esercizio Art. 27 1 Ogni svizzero domiciliato nel Cantone acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.
2 È escluso dai diritti politici l’interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.
2. diritto di voto Art. 28 12
1 Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali.
11 Modifica dell’art. 20 cpv. 1, 3 e 4 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 56'691,
voti contrari 18'688, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.

12

Modifica dell’art. 28 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti
contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.
2 Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.
3 Il diritto di voto si esercita nel Comune di domicilio, salvo eccezioni stabilite dalla legge.

3. eleggibilità

Art. 29
1 È eleggibile a membro di un’autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.
2 È eleggibile a membro di un’autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.
3 I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.
4 La legge stabilisce entro quali termini l’eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.
4. ineleggibilità e destituzione Art. 29a
13
1 È ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2 Chiunque si trovi in condizioni di ineleggibilità è destituito dalla carica.
5. Ticinesi all’estero 14 Art. 30 La legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all’estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l’esercizio. 15

Segretezza

Art. 31
1 Il segreto del voto è inviolabile.
2 La legge provvede a impedire il controllo per garantire la libertà del cittadino.
Dovere di votare Art. 32 La partecipazione alle votazioni e alle elezioni è un dovere civico.
Dovere di accettare la carica Art. 33 1 Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha il dovere di accettarla.
2 La legge può rendere obbligatoria l’accettazione.
Informazione e agevolazione del voto Art. 34 1 Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.
2 L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato. TITOLO V bis 16 Regime finanziario
Principi generali Art. 34 bis 17 1 La gestione finanziaria dello Stato è retta dai principi della legalità, della parsimonia e dell’economicità; le finanze devono essere equilibrate a medio termine, tenuto conto dell’evoluzione economica.
2 Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone ne esamina la sopportabilità finanziaria e le modalità di finanziamento.
3 Ogni compito deve essere valutato periodicamente al fine di verificare se è ancora necessario e utile e se il carico finanziario che comporta è sopportabile.
Freno ai disavanzi: principi e misure di riequilibrio finanziario
13 Introduzione dell’art. 29a approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti
contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.
14 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti
contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.
15 Modifica dell’art. 30 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 50'231, voti contrari
16'140; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 88.
16 Introduzione del titolo approvata con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59 '292, voti contrari
48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309.

17

Introduzione degli art. 34 bis e 34 ter approvati con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59'292,
voti contrari 48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309.
Art. 34 ter
18
1 Di principio, il preventivo e il consuntivo di gestione corrente devono essere presentati in equilibrio.
2 Tenuto conto della situazione economica e di eventuali bisogni finanziari eccezionali, possono essere preventivati dei disavanzi entro i limiti definiti dalla legge.
3 I limiti definiti dalla legge vanno rispettati attraverso misure di contenimento della spesa, di aumento dei ricavi o di adeguamento del coefficiente d’imposta cantonale.
4 Eventuali disavanzi del conto di gestione corrente a consuntivo sono compensati con avanzi precedentemente realizzati; se ciò non è possibile devono essere recuperati nei termini indicati dalla legge.
5 Il Cantone adotta tempestivamente le misure necessarie a garantire il rispetto del principio dell’equilibrio finanziario.
6 Per decidere l’aumento del coefficiente d’imposta cantonale è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti in Gran Consiglio. TITOLO VI Elezioni, iniziativa popolare, referendum e revoca 19
Elezioni popolari Art. 35
1 Sono eletti dal popolo in un unico circondario costituito dall’intero Cantone: a) b) Consiglio; c) di Stato; d) al Consiglio degli Stati; e) al Consiglio nazionale.
2 Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione; è ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. 20
3 Sono eletti dal popolo nel Comune: a) comunale; b) c)
Elezioni di competenza del Gran Consiglio Art. 36 21
1 Sono eletti dal Gran Consiglio: a) del Tribunale d’appello; b) dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto; c) generale e i Procuratori pubblici; d) e) e i membri dei Tribunali delle espropriazioni; f) dei minorenni; g) di sua competenza del Consiglio della magistratura; h) cantonali.
2 Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.
Iniziativa popolare legislativa

1. principio

Art. 37
1 Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.
2 Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l’accettazione, l’elaborazione, la modificazione o l’abrogazione di una legge o di un decreto legislativo.

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Introduzione degli art. 34 bis e 34 ter approvati con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59'292,
voti contrari 48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309.
19 Modifica del sottotitolo approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari
33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.
20 Modifica dell’art. 35 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti
contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.

21

Modifica dell’art. 36 cpv. 1 lett. h) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'745,
voti contrari 14'775, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.
3 La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa. 22

2. ricevibilità

Art. 38 Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
3. forma della domanda Art. 39 1 La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.
2 Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda. 23
2bis In entrambi i casi, se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare. 24
3 Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l’iniziativa può essere ritirata.
4. procedura per il voto Art. 40 Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
Iniziativa legislativa dei Comuni Art. 41
1 Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.
2 Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all’iniziativa popolare.
Referendum facoltativo Art. 42 25 Sottostanno al voto popolare se richiesto nei sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni: a) e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale; b) che comportano una spesa unica superiore a fr. 1’000’000.– o una spesa annua a fr. 250’000.– per almeno quattro anni; c) di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.
Referendum finanziario obbligatorio Art. 42a
26
1 Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa.
2 La legge ne disciplina le modalità.
Clausola d’urgenza Art. 43 1 Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
22 Modifica dell’art. 37 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti
contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
23 Modifica dell’art. 39 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti
contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.
24 Introduzione dell’art. 39 cpv. 2 bis approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630,
voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.
25 Modifica dell’art. 42 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari
14’030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.

26

Introduzione dell’art. 42a approvata con votazione popolare del 26.9.2021: voti favorevoli 39’101, voti
contrari 54’484, in vigore dal 18.2.2022 - BU 2022, 40.
2 L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.
Revoca del Consiglio di Stato Art. 44 1 Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.
2 La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall’elezione integrale.
3 La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.
Revoca del Municipio Art. 44a 27 1 I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.
2 La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell’ultimo anno della legislatura.
3 La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l’adesione di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’albo comunale.
Norme di applicazione Art. 45 28 La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

Votazione

Art. 46 29
1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2 La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3 La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo comunale del risultato della domanda. TITOLO VII Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi
Relazioni con la Confederazione e i Cantoni Art. 47 1 Il Cantone partecipa con impegno solidale alla realizzazione degli interessi comuni della Confederazione e dei Cantoni.
2 A questo fine il Consiglio di Stato cura le relazioni con i deputati ticinesi alle Camere federali.
Deputati al Consiglio degli Stati Art. 48 1 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno.
2 È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. 30
Cooperazione transfrontaliera e principio dello standard minimo 31 Art. 49 1 Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.
27 Introduzione dell’art. 44a approvata con votazione del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti
contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.

28

Modifica dell’art. 45 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari
33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.
29 Introduzione dell’art. 46 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti
contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.
30 Introduzione dell’art. 48 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114,
voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.

31

Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
2 Qualora lo Stato estero limiti con regolamenti interni o sistemi di attuazione disincentivanti l’esecuzione al suo interno dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione, il Cantone applicherà i medesimi standard minimi nel rispetto del criterio di reciprocità nell’attuazione. 32
Mandato alle autorità e lotta contro il dumping salariale 33 Art. 50 1 Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l’identità, l’autonomia, gli obiettivi sociali e l’interesse economico del Cantone.
2 Nelle relazioni con i Paesi limitrofi le autorità modulano il mercato del lavoro in base alle necessità di chi vive sul territorio del Cantone, promuovendo la sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri, evitando la sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) e la corsa al ribasso dei salari (dumping salariale). 34 TITOLO VIII Autorità A. Norme comuni
Separazione dei poteri Art. 51 L’autorità in quanto non riservata al popolo è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e separati, il Legislativo, l’Esecutivo, il Giudiziario.

Elezioni

Art. 52 L’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni quattro anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.

Organizzazione

Art. 53 La legge regola l’organizzazione dei tre poteri e i rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.

Incompatibilità

Art. 54 1 Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario cantonale o federale.
35
2 I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.
3 La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.
4 La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.
Esclusione e ricusa Art. 55
1 Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l’indipendenza o l’imparzialità sia compromessa.
2 La legge regola i motivi di esclusione e di ricusa.

Informazione

Art. 56 Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti. B. Potere legislativo
Gran Consiglio Art. 57 1 Il Gran Consiglio di novanta membri è l’autorità legislativa del Cantone.

32

Modifica dell’art. 49 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
33 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
34 Modifica dell’art. 50 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.

35

Modifica dell’art. 54 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 23.9.2012: voti favorevoli 56'830, voti
contrari 22'474, in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 487.
2 Esso esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

Elezione

Art. 58 1 Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale.
2 La legge ne disciplina le modalità.

Competenze

Art. 59 36
1 Il Gran Consiglio: a) la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni; b) i poteri dei suoi membri; c) modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo; d) il prelevamento delle imposte e le spese; e) i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne l’attuazione; f) su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese Cantone; g) ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e approva; h) fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei i) o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le al Consiglio di Stato; l) la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti; m) alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi; n) dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in di ineleggibilità;
37 o) il diritto di amnistia e di grazia; p) i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge; q) le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una soggetta a referendum; r) i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2 A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.

Sedute

Art. 60
1 Il Gran Consiglio è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla data dell’elezione.
2 Il presidente convoca il Gran Consiglio quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno trenta deputati.

Presidenza

Art. 61 Il Gran Consiglio nomina nel mese di maggio il presidente, che sta in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.

Deliberazioni

Art. 62
1 Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2 Per decidere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Pubblicità

Art. 63 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
Seconda deliberazione
36 Modifica dell’art. 59 cpv. 1 lett. r) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 58'456,
voti contrari 15'731, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.

37

Modifica dell’art. 59 cpv. 1 lett. n) approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114,
voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.
Art. 64 1 Se il Consiglio di Stato non ha dato l’adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione.
2 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi. C. Potere esecutivo
Consiglio di Stato Art. 65 1 Il Consiglio di Stato di cinque membri è l’autorità governativa ed esecutiva del Cantone.
2 Esso dirige collegialmente gli affari cantonali in base alle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

Elezione

Art. 66 1 Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale.
2 La ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno.
3 Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.
4 I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto: a) al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio; b) l’operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.
5 La legge regola le modalità dell’elezione nel caso di una vacanza durante il periodo amministrativo, in particolare se un gruppo non propone il subentrante quando la lista dei candidati è esaurita. Art. 67 ...
38

Sedute

Art. 68 Le sedute del Consiglio di Stato non sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

Organizzazione

Art. 69
1 Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente non immediatamente rieleggibili.
2 Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.
3 I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto.
4 Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.
5 La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

Competenze

Art. 70 Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: a) l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; b) l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; c) le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e d) l’amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; e) i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa della Costituzione o della legge; f) sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati legge; g) l’ordine pubblico; h) il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra

38

Abrogazione dell’art. 67 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti
contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.
i) alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di importanza al Gran Consiglio.
Attività legislativa Art. 71 1 Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti di legge e di decreto legislativo.
2 Esso può avvalersi di periti o speciali commissioni e consultare i Comuni, i partiti politici ed altre organizzazioni. Chiunque può inoltrare osservazioni.
3 È facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un suo progetto prima della definitiva accettazione del Gran Consiglio.
Presenza in Gran Consiglio Art. 72 Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio. D. Potere giudiziario

Tribunali

Art. 73 1 I tribunali esercitano il potere giudiziario.
2 Essi decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.

Giurisdizione

Art. 74 I tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.
Tribunali civili Art. 75
1 La giurisdizione civile è esercitata: a) Giudici di pace; b) Pretori; c) Tribunale d’appello.
2 Le controversie di diritto commerciale, del lavoro e di locazione possono dalla legge essere attribuite ad altri tribunali.
Tribunali penali Art. 76 1 La giurisdizione penale è esercitata: a) Tribunale penale di prima istanza; b) Tribunale penale di seconda istanza; c) Magistrato dei minorenni.
2 La legge disciplina la partecipazione dei giurati.
3 La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.
Tribunali amministrativi Art. 77
1 La giurisdizione amministrativa è esercitata: a) Tribunale amministrativo; b) Tribunale delle assicurazioni; c) Tribunale fiscale; d) Tribunale delle espropriazioni; e)
39
2 Le decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.
3 La legge stabilisce l’autorità che decide i conflitti di competenza in materia di diritto amministrativo.
Inchieste giudiziarie e pubblica accusa Art. 78 La legge affida a magistrati il compito di esperire l’inchiesta giudiziaria e di rappresentare la pubblica accusa.
Consiglio della magistratura

39

Abrogazione dell’art. 77 lett. e) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'767,
voti contrari 14'452, in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 215.
Art. 79 1 La sui magistrati è esercitata dal Consiglio della magistratura che ne riferisce al Gran Consiglio.
2 Esso si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall’assemblea dei magistrati a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Organizzazione e requisiti Art. 80 La legge stabilisce l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età massima per i magistrati.
Periodo di nomina ed elezione Art. 81
40
1 Il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni.
2 I giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei circondari uninominali e con il sistema proporzionale negli altri casi.
3 La legge regola le nomine di competenza del Gran Consiglio. TITOLO IX Revisione della Costituzione

Principio

Art. 82
1 La Costituzione può essere modificata in ogni tempo totalmente o parzialmente.
2 I progetti di revisione totale proposti dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio possono contenere su singoli oggetti al massimo due varianti. 41
3 Ogni revisione della Costituzione deve essere approvata in votazione popolare.
Revisione totale:

1. Proposta

Art. 83 1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta: a) Consiglio di Stato; b) Gran Consiglio, con il voto della maggioranza dei suoi membri; c) almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto.
2 La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.
42

2. Procedura

Art. 84 43 1 Quando la proposta è di iniziativa popolare o del Gran Consiglio i cittadini aventi diritto di voto devono preliminarmente decidere, in un’unica votazione, se vogliono la revisione totale e se il progetto deve essere elaborato dal Gran Consiglio oppure dalla Costituente.
2 L’iniziativa popolare per la revisione totale può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.
3 La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni.
4 Consiglio di Stato e Gran Consiglio applicano la procedura prevista per la legislazione cantonale.
Revisione parziale

1. Proposta

44 Art. 85
1 La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale.
2 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge.
40 La norma transitoria relativa a questo articolo, approvata con votazione popolare del 1.6.2008: voti
favorevoli 68'127, voti contrari 23'108, è decaduta il 1.1.2011 - BU 2008, 327.

41

Modifica dell’art. 82 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 57'531, voti
contrari 8’145 in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 87.
42 Modifica dell’art. 83 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti
contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
43 Modifica dell’art. 84 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'151, voti
contrari 14'847, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.

44

Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti
contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
3 La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più disposizioni.
4 La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa. 45

3. Ricevibilità

Art. 86 Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
4. Forma della iniziativa popolare Art. 87
1 La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.
2 Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia.
3 Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia.
4 L’iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata.
5. Procedura con controprogetto Art. 88 Se all’iniziativa popolare per la revisione parziale il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

Termini

Art. 89 46
1 Nel caso di totale, l’autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare.
2 Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d’iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

Votazione

Art. 90 1 La votazione preliminare sull’iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
2 Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente.
3 La votazione sull’iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. TITOLO X Norme transitorie e finali
Entrata in vigore Art. 91
1 La Costituzione entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’approvazione del popolo. 47
2 Da questa data la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830, riordinata il 29 ottobre 1967, è abrogata.
45 Modifica dell’art. 85 cpv. 4 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti
contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
46 Modifica dell’art. 89 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'453, voti
contrari 14'419, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.
47 La Segreteria del Gran Consiglio, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994; visto l’esito della
votazione popolare del 14 dicembre 1997, ordina:
il testo della nuova Costituzione cantonale è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Validità del diritto attuale Art. 92
1 Il diritto in vigore mantiene la propria validità. Le norme materialmente contrarie alla Costituzione decadono.
2 Le norme adottate secondo una procedura non più prevista dalla Costituzione rimangono in vigore. La loro modificazione soggiace alla nuova procedura.
Nuovo diritto Art. 93 1 L’adeguamento del diritto alla Costituzione avviene nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore.
2 Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio con un rapporto sulle necessarie modifiche legislative. Il Gran Consiglio lo discute.
Iniziative popolari e referendum facoltativi Art. 94 Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati prima dell’entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto.
Autorità e magistrati Art. 95 48 Il vecchio diritto regola la durata in carica di autorità e magistrati nonché la loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di elezione o di nomina.
Disposizione transitoria dell’art. 9a Art. 96 49 L’art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione. Approvata con votazione popolare cantonale del 14.12.1997: voti favorevoli 40'455, voti contrari
10'984. Entrata in vigore: 1° gennaio 1998. Pubblicata nel BU 1997 , 575.
48 La norma transitoria relativa a questo articolo, approvata con votazione popolare del 1.6.2008: voti
favorevoli 68'127, voti contrari 23'108, è decaduta il 1.1.2011 - BU 2008, 327.

49

Introduzione dell’art. 96 con votazione popolare del 22.9.2013: voti favorevoli 63'494, voti contrari 32'777,
in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 193.
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