Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
                            Costituzione  della  Repubblica   e   Cantone  Ticino  del   14   dicembre   1997  (stato  1° gennaio  2023)  PREAMBOLO  Il   popolo  ticinese  -  scopo  di  garantire    la  convivenza    pacifica    nel    rispetto    della    dignità    umana,  delle    libertà  e   della   giustizia   sociale;  -  che  questi  ideali  si    realizzano   in    una  comunità  democratica   di    cittadini  che  ricercano   il  comune;  -  al    compito  storico  di interpretare  la    cultura  italiana  nella  Confederazione  elvetica;  -  che  la    responsabilità  nei  confronti   delle  generazioni  future   comporta  un’attività  umana  nei  confronti   della  natura   ed  un  uso  della   conoscenza   umana  rispettoso  dell’uomo  dell’universo;  si    dà   la seguente  COSTITUZIONE  TITOLO   I  Natura   e scopo  del  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cantone  Ticino  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  Ticino  è una  repubblica   democratica  di    cultura  e lingua  italiane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone    è   membro  della  Confederazione    svizzera  e   la  sua  sovranità    è   limitata  soltanto    dalla  Costituzione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sovranità
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  sovranità   del  Cantone  risiede   nell’universalità   dei  cittadini  ed   è   esercitata  nei  modi  stabiliti  dalla  Costituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   voto   del  Cantone  è dato  dal  popolo   con   la    maggioranza  dei  voti  validi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stemma
                            Art.  3  Lo  stemma  del  Cantone  è   il seguente:  “Partito  di    rosso   e   di azzurro”
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  4  1  Il  Cantone  garantisce  e   attua  la  libertà  e   i  diritti  individuali  e   sociali  di  chi  vive   sul   suo  territorio,  promuove  la  cultura,  la  solidarietà    e    il   benessere  economico  e    salvaguarda  la  propria  identità  e   i  valori    ambientali.  Vigila  che  i  trattati    internazionali    conclusi    dalla    Confederazione    e   le  leggi  straniere  da  questi  eventualmente  richiamate   siano  applicati  senza  ledere  i  diritti   individuali  e  sociali  di    chi  vive  sul  suo  territorio  e   nel  pieno  rispetto  del  criterio  di    reciprocità  fra  Stati.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  interessi   comuni   sono   perseguiti   con  la    partecipazione  di tutti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  promuove  le pari  opportunità  per  i  cittadini.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo   Stato  persegue  i  suoi  scopi  nel  rispetto  del  principio  della  sussidiarietà.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Capitale
                            Art.  5  La  capitale  del  Cantone  è   Bellinzona   ove  hanno  sede  il Gran   Consiglio  e il   Consiglio  di  Stato.  TITOLO   II
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Modifica    dell’art.  4  cpv.  1  approvata    con  votazione  popolare  del  25.9.2016:  voti    favorevoli  56'416,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  38'073,  in    vigore  dal  1.4.2018   -  BU  2018,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modifica  dell’art.  4  cpv.    3    approvata  con  votazione  popolare  del  5.6.2011:  voti    favorevoli  40'027,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  13'386,  in    vigore  dal  28.6.2011  -  BU  2011,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Introduzione  dell’art.  4   cpv.  4   approvata  con  votazione  popolare  del  9.2.2020:   voti  favorevoli  41'284,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  36'546,  in    vigore  dal  28.2.2020  -  BU  2020,  63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  fondamentali   e   doveri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tutela  della  dignità  umana  Art.  6  1  Il  diritto   alla   vita  è   inerente  alla   persona   umana  e dev’essere   protetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   dignità  umana  è inviolabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   pena  di    morte,  la    tortura  e   i  trattamenti  inumani  o   degradanti  sono  proibiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Uguaglianza
                            Art.  7  1  Nessuno   deve  subire   svantaggio  o   trarre  privilegio  per  motivi   di origine,  razza,   posizione  sociale,  convinzione  religiosa,  filosofica,  politica   o stato  di    salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Donne  e   uomini  sono  uguali  davanti  alla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  lavoro  di pari  valore  donne  e   uomini  ricevono  retribuzione  uguale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  Costituzione,   nelle  leggi  e   nell’attività  dello   Stato  le    parole   che   si riferiscono  all’uomo  in    genere  intendono  comprendere   sia   le    donne  sia  gli  uomini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  individuali  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ognuno  ha  il   diritto  di esprimere   la    propria   personalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  in    particolare   garantiti:  a)  personale,  l’integrità  fisica   e morale;  b)  di    coscienza  e   di    religione;  c)  d’opinione,  di    informazione  e   di    stampa;  d)  della  sfera  privata   e   dei  dati  personali  e   il   diritto  di    ciascuno  di    consultare  ogni   raccolta  dati  ufficiali  o   privati  che  lo    concernono,  domandarne  la    rettifica   se  errati   e   esigere  di    essere  contro   una  loro  utilizzazione  abusiva;  e)  di    associazione,  di    riunione   e   di    manifestazione  pubblica;  f)  di  sciopero  e   di  serrata  se  si    riferiscono  ai  rapporti  di  lavoro    e  non  contrastano  con  di preservare   la pace  del  lavoro   o di condurre   trattative  di    conciliazione;  g)  di    domicilio;  h)  i)   economica   nei  limiti  dell’interesse  generale;  l)  di    petizione  alle  autorità  e   di    ottenere  risposta  entro  un  termine  ragionevole;  m)  p  urché  conformi  ai  requisiti  fondamentali  previsti  dallo  Stato  in  materia  di  istruzione,  e  di  curarne  l  ’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  diritti  individuali,  salvaguardata  la    loro   essenza,  possono   essere   limitati  per  legge,  nel  rispetto  del  principio  della   proporzionalità,  soltanto  se  un  interesse  pubblico  preponderante  lo esige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’espressione  delle  libertà  ideali   la    censura  preventiva  è vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inviolabilità  della  libertà  personale  Art.  9  1  La  libertà  personale,  il   domicilio  e   la    segretezza  di ogni  comunicazione   sono  inviolabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nessuno  può  essere  fermato,  arrestato,  perquisito,  internato  per  motivi  di  sicurezza  o   limitato  in  qualsiasi  modo   nella  libertà  personale,  se  non   nei   casi  e   nelle   forme  previsti   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chiunque  è   colpito  da  un  provvedimento  privativo   della  libertà  personale  in    base  ad  un’accusa   di  carattere  penale  deve  essere  sentito  da   un  magistrato  entro   il   giorno  successivo   al    provvedimento,  ha  diritto  di    essere  assistito  da  un  legale   e   di    rivolgersi  ad  un  tribunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  dissimulazione  del  proprio  viso  Art.  9a  4  1  Nessuno   può  dissimulare  o nascondere  il   proprio  viso   nelle  vie  pubbliche   e   nei  luoghi  aperti  al    pubblico   (ad   eccezione  dei  luoghi  di    culto)   o destinati  ad   offrire  un   servizio  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nessuno  può   obbligare   una  persona   a dissimulare  il   viso  in ragione  del   suo  sesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   eccezioni  al    primo   capoverso   e le sanzioni   sono  stabilite  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  giuridica  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nessuno   può  essere   sottratto   al giudice   stabilito  dalla  legge.  I  tribunali   d’eccezione  sono  vietati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ognuno  può  agire  in    giudizio  a tutela  dei  propri  diritti;  il diritto  alla  difesa   è   inviolabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ognuno  ha  il  diritto  all’assistenza  giudiziaria,    gratuita  per  i  meno  abbienti,  e    di  ottenere  una  decisione  entro  un  termine  ragionevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Introduzione  dell’art.  9a   con  votazione  popolare  del  22.9.2013:  voti  favorevoli  63'494,  voti  contrari  32'777,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            in  vigore  dal   1.7.2016  -  BU  2016,  193.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II    Cantone    risponde  del  danno  materiale    e   morale    derivante  dall’ingiusta    privazione    della  libertà  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cittadinanza
                            Art.  11  1  La  cittadinanza   comunale  e quella  cantonale  sono  conferite  alle  condizioni  e   nei  modi  fissati  dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’acquisizione  della  cittadinanza  deve  essere  agevolata  in    particolare  per   coloro  che   risiedono  nel  Cantone  dalla   nascita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri
                            Art.  12  Ognuno  è    tenuto  ad  adempiere  ai  doveri  previsti  dalla  Costituzione    e    dalle  leggi,  a  rispettare  i  diritti  degli  altri  e   a   salvaguardare   il  diritto  all’autodeterminazione  delle   generazioni  future.  TITOLO  III  Diritti  e   obiettivi  sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  sociali  Art.  13  1  Ogni  persona  nel  bisogno    ha  diritto  ad  un  alloggio,  ai  mezzi  necessari  per  condurre  un’esistenza  conforme  alle  esigenze  della   dignità   umana  e   alle   cure  mediche  essenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    bambino    ha  il   diritto  di  essere  protetto,  assistito  e  guidato.  Egli    ha  pure    diritto  ad  una  formazione  scolastica   gratuita  che  risponda   alle  sue  attitudini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   persona  ha  diritto  ad  un  salario  minimo  che  le    assicuri  un  tenore  di vita   dignitoso.  Se  un   salario  minimo  non   è   garantito  da  un  contratto  collettivo  di  lavoro  (d’obbligatorietà  generale  o   con   salario  minimo  obbligatorio),  esso  è   stabilito  dal  Consiglio  di  Stato  e  corrisponde  a   una  percentuale    del  salario  mediano  nazionale  per  mansione   e settore  economico  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inclusione  delle  persone  con  disabilità  e   riconoscimento  della   lingua  dei  segni  italiana  Art.  13a  6  1  Il  Cantone  e i  Comuni  tengono   conto  dei  bisogni  specifici   delle   persone  con  disabilità  e  delle  loro  famiglie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  adottano  le    necessarie  misure  per  assicurare  la    loro  autonomia  e   per  favorire  la    loro  inclusione  sociale,  formativa,  professionale,  politica,  sportiva  e   culturale,  come  pure  il  loro   sviluppo   in    seno  alla  famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  rapporto  con  il   Cantone,  con  i  Comuni   e   con  le    altre   corporazioni  e   istituzioni   di    diritto  le  persone   con  disabilità   hanno  il  diritto   di ottenere  informazioni  e   di    comunicare  in    una  forma  adatta  ai  loro  bisogni  e   alle  loro  capacità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   persone  con  disabilità  uditiva,  sordocieche  o   con   disturbi  di    linguaggio  hanno  diritto  a ricorrere  alla  lingua  dei  segni    italiana    nel  rapporto  con  le  amministrazioni  e  con    i  servizi  del  Cantone,  dei  Comuni  e   delle  altre  corporazioni  e   istituzioni  di diritto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   lingua  dei   segni  italiana  è   riconosciuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiettivi  sociali  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  provvede  affinché:  a)  possa  sopperire  ai  suoi  bisogni   con  un  lavoro  svolto   in  condizioni  adeguate   e venga  dalle    conseguenze  della  disoccupazione    che    non  può  essergli  imputata  e    possa  di    vacanze  pagate;  8  b)  mercato  del  lavoro  venga  privilegiato   a pari  qualifiche  professionali  chi   vive   sul   suo   territorio  rapporto  a   chi   proviene  dall’estero   (attuazione   del  principio  di preferenza  agli  Svizzeri);  c)  Stato  estero  ostacoli  l’accesso   di    persone  fisiche  o   giuridiche  svizzere   al suo   mercato  in    modo  contrario  allo  spirito  dei  trattati   internazionali  conclusi  con  la    Confederazione;  d)  possa  trovare  un’abitazione  adeguata  a   condizioni  economicamente  sopportabili;  e)  possano  beneficiare  della   necessaria  sicurezza  economica  prima  e dopo  il   parto;
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Modifica   dell’art.  13  cpv.  3   approvata  con   votazione  popolare  del  14.6.2015:  voti  favorevoli  50'419,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  41'775,  in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2015,  447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Introduzione  dell’art.  13a  approvato  con  votazione  popolare  del  30.10.2022:   voti  favorevoli  65’565,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  10’476,  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   298.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Modifica   dell’art.  14  cpv.  1   approvata  con   votazione  popolare  del  25.9.2016:  voti  favorevoli  56'416,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  38'073,  in    vigore  dal  1.4.2018   -  BU  2018,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Modifica    dell’art.  14  lett.    a   approvata  con  votazione  popolare  del    14.6.2015:    voti  favorevoli  50'419,    voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  41'775,  in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2015,  447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  possano   disporre  di    adeguate  condizioni  di sviluppo  e   le famiglie   vengano   sostenute  dei  loro  compiti;  g)  e   i  bisogni  dei  giovani  siano  presi  in considerazione;  h)  possa  beneficiare  di    un’istruzione  e di una  formazione  adeguata   e possa  perfezionarsi  ai suoi  desideri  e   alle  sue  attitudini;  i)  promossa  l’occupazione  ed  ognuno  possa  scegliere  liberamente  la    sua   professione;  j)  cittadino  del  suo  territorio  venga  licenziato  a seguito  di una  decisione  discriminatoria  di  della  manodopera  indigena  con  quella  straniera    (effetto  di  sostituzione)  oppure  accettare     sensibili  riduzioni  di  salario     a  causa  dell’afflusso  indiscriminato  della  estera  (dumping  salariale);  k)  promossa  una  sana   complementarietà  professionale  tra  lavoratori   svizzeri  e   stranieri;  l)   persona  bisognosa   di aiuto  per  ragioni   di    età,  di    infermità,  di    malattia   o di handicap  possa  le cure  necessarie  e   disporre   di    un  sufficiente   sostegno;  m)    naturale  sia  protetto    dagli  effetti  nocivi  e  pregiudizievoli  e  preservato  per  le  future.  n)  rispettato  il   principio  della   sovranità  alimentare  in  quanto  ad  accessibilità   agli  alimenti  per  dieta  variata,  alla   destinazione  d’uso  sostenibile  del   territorio   e   al diritto  dei  cittadini  di    poter  del  proprio  sistema  alimentare  e   produttivo.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  facilita  l’informazione   e   ne  assicura   il pluralismo  e promuove  l’espressione  artistica   e   la  ricerca  scientifica.  TITOLO  IV  Organismi  sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  pubblici  Art.  15  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  compiti  pubblici  sono  assolti  dal  Cantone,  dai  Comuni  e  da    altre  corporazioni    e  istituzioni  di    diritto  pubblico  nei   modi   stabiliti   dalla   Costituzione  e   dalle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone  promuove  la  collaborazione  e  la  solidarietà  fra  i  Comuni    e    favorisce    uno    sviluppo  equilibrato  fra   le    varie   regioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’assolvimento   dei  compiti  pubblici,   Cantone  e Comuni  forniscono  solidalmente  il  loro   contributo  affinché  alla  popolazione   sia  garantita  la    giusta  dotazione   di    servizi  pubblici,  in particolare  in    materia  di  strutture  scolastiche  e di    prestazioni  sociosanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comune
1. garanzia
                            1.1  autonomia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  autonomia  residua  Art.  16  1  Il  Comune  è un  ente  di diritto  pubblico.  La  sua  esistenza  è garantita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   autonomo  nei  limiti   della  Costituzione   e delle   leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   livello  locale  svolge  i  compiti  pubblici  generali  che  la    legge  non  attribuisce  né   alla   Confederazione  né  al    Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. organizzazione
                            Art.  17  1  Il  Comune   ha  quali  organi  l’Assemblea  comunale  e   il   Municipio;  può  istituire   il Consiglio  comunale  secondo  le    norme  previste  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Assemblea  comunale  è costituita  dagli  aventi  diritto  di voto  in    materia  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio   è   l’organo  che  amministra  e   rappresenta  il   Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   diritto  di    iniziativa  e   di    referendum  è   garantito  dove  esiste   il   Consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. elezione
                            Art.  18  1  I  membri  del   Municipio  e   del  Consiglio  comunale  sono  eletti   con  voto  proporzionale  per  un  periodo   quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   si    compone  di    almeno  tre  membri  compreso   il   Sindaco  che  lo    presiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  intercomunale   e consorzio   di Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Modifica  dell’art.   14  cpv.  1   lett.  n   approvata  con  votazione   popolare  del  13.6.2021:  voti  favorevoli  61'766,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  37'630,  in    vigore  dal  1.10.2021  -  BU  2021,  253.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Modifica  dell’art.   15  cpv.  3   approvata  con  votazione  popolare  del  24.9.2017:   voti  favorevoli  63'991,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  25'959,  in    vigore  dal  1.11.2017  -  BU  2017,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19  1  Per    eseguire  determinate  attività  di  pubblico  interesse,  i  Comuni  possono  riunirsi  in  associazioni  di  diritto  pubblico  dotate  di  personalità  giuridica  oppure  collaborare  sotto  ogni  altra  forma  organizzativa  di    natura  pubblica,   mista  o   privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  costituire  consorzi  di    Comuni  nei   casi  e   nei  limiti   previsti   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consorzio   di  Comuni  è   un  ente  di  diritto  pubblico   costituito   per  l’esercizio  di  attività  di  pubblico  interesse  con   statuto  approvato  dai  Comuni   e   dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fusione  e   divisione   di  Comuni  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni   non  possono  fondersi  con  altri  Comuni  o   dividersi  senza  il   consenso   dei  loro  cittadini  e   l’approvazione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  favorisce  la    fusione  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran  Consiglio  può   decidere  la fusione  e la    separazione  di    Comuni,  alle  condizioni  previste   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   rettifiche  di    confine   e   le    cessioni  di    territorio  di    piccola  entità  sono  convenute   direttamente  dai  Comuni  fatta  salva  la    ratifica   del  Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Distretti
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone     è   diviso  in  otto     distretti:  Mendrisio,  Lugano,  Locarno,     Vallemaggia,  Bellinzona,  Riviera,  Blenio   e Leventina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge   ne  determina  l’estensione  e   i  compiti,  tenendo  conto  del  territorio,  della  popolazione  e   del  decentramento  amministrativo  e   giudiziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Patriziato
                            Art.  22  1  Il  Patriziato  è  un  ente  di  diritto  pubblico,    proprietario  di  beni    di  uso    comune.  Esso    è  autonomo  nei  limiti  fissati   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  favorisce  la    collaborazione   del  Patriziato  con  i  Comuni   e con   altri  enti   per  l’utilizzazione  razionale  dei   beni  patriziali  nell’interesse  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  23  I  Comuni,  i  consorzi  di Comuni,   i  Patriziati  e   gli  altri   enti   di    diritto  pubblico   soggiacciono  alla  vigilanza   del  Cantone.  La   legge  ne   disciplina   le modalità   ed   i limiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunità  religiose  Art.  24  1  La  Chiesa    cattolica  apostolica  romana  e  la  Chiesa  evangelica    riformata  hanno  la  personalità  di diritto  pubblico  e   si    organizzano  liberamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  può  conferire  la personalità  di diritto  pubblico   ad  altre  comunità   religiose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partiti
                            Art.  25  Il   Cantone  riconosce  la funzione  pubblica  dei  partiti  politici   e   ne   favorisce   l’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sindacati  e   organizzazioni  economiche   e professionali  Art.  26  Il   Cantone  riconosce  la    funzione  sociale   dei  sindacati   e delle   organizzazioni  economiche  e  professionali  e   ne  favorisce  l’attività.  TITOLO  V  Diritti  e   doveri   politici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  politici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    organizzazione  ed  esercizio  Art.  27  1  Ogni  svizzero   domiciliato  nel  Cantone  acquista  i diritti  politici  a   diciotto   anni  compiuti,  in  conformità  della  Costituzione   e delle   relative   leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È     escluso  dai  diritti     politici  l’interdetto  per  infermità     o  debolezza  mentali  e  incapace  di  discernimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    diritto  di  voto  Art.  28  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto   di    voto  è   il diritto   di    partecipare  alle  votazioni  ed   elezioni  cantonali  e   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Modifica  dell’art.  20  cpv.   1,    3   e 4   approvata   con  votazione  popolare   del  25.9.2005:  voti  favorevoli  56'691,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  18'688,  in    vigore  dal  4.11.2005  -  BU  2005,  363.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Modifica  dell’art.    28  cpv.    2   approvata  con  votazione  popolare  del  7.3.2010:  voti    favorevoli  47'602,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  33'772,  in    vigore  dal  4.2.2011   -  BU  2011,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  comprende  il   diritto  di  sottoscrivere  le  domande  di  iniziativa,    di  referendum,  di  revoca  del  Consiglio  di    Stato  e di    revoca   del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  di    voto  si    esercita  nel  Comune  di    domicilio,  salvo  eccezioni  stabilite   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. eleggibilità
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  eleggibile  a   membro  di    un’autorità   cantonale  chi  ha   il diritto  di voto  a livello  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   eleggibile  a   membro  di un’autorità   comunale  chi  è   domiciliato   nel  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  motivi  di    esclusione  sono  stabiliti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   legge  stabilisce  entro  quali  termini   l’eletto  non   domiciliato  nel  Cantone   deve  prendervi   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    ineleggibilità  e   destituzione  Art.  29a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  ineleggibile  alla    carica  di  membro    del  Gran  Consiglio,  del  Consiglio  di  Stato  e    di  membro  e   supplente  del  Municipio  il cittadino  condannato  alla  pena  detentiva  o   alla   pena  pecuniaria  per  crimini  o   delitti  contrari  alla  dignità  della   carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chiunque  si    trovi  in    condizioni  di    ineleggibilità  è   destituito  dalla   carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Ticinesi  all’estero  14  Art.  30  La  legge  definisce  i  casi  in    cui  il   cittadino   ticinese  all’estero   acquista  i  diritti  politici  e   ne  stabilisce  l’esercizio.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretezza
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  segreto  del  voto  è   inviolabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  provvede  a   impedire  il controllo   per  garantire  la    libertà  del  cittadino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dovere  di  votare  Art.  32  La  partecipazione   alle   votazioni  e   alle  elezioni  è   un   dovere   civico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dovere  di  accettare   la    carica  Art.  33  1  Ogni  eletto  dal  popolo  ad  una  carica  pubblica  ha   il   dovere  di    accettarla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  può  rendere   obbligatoria  l’accettazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  e agevolazione  del  voto  Art.  34  1  Le  autorità  provvedono  ad  informare   i  cittadini  sugli   oggetti  in    votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esercizio   del   diritto   di voto   deve  essere  agevolato.  TITOLO   V  bis  16  Regime  finanziario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  generali  Art.  34  bis  17  1  La  gestione  finanziaria  dello  Stato  è   retta  dai  principi  della   legalità,  della   parsimonia   e  dell’economicità;  le finanze   devono  essere   equilibrate  a   medio  termine,  tenuto  conto  dell’evoluzione  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  assumere  un  nuovo  compito,  il   Cantone  ne  esamina  la  sopportabilità    finanziaria    e  le  modalità  di    finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   compito  deve  essere  valutato  periodicamente  al  fine  di verificare   se  è ancora   necessario   e  utile  e   se  il carico  finanziario  che  comporta  è   sopportabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Freno  ai    disavanzi:  principi   e misure  di  riequilibrio  finanziario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Introduzione  dell’art.  29a    approvata    con  votazione  popolare    del  9.2.2014:  voti  favorevoli  101'114,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  11'775,  in    vigore  dal  1.3.2015   -  BU  2015,  555.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Modifica   della  nota  marginale  approvata   con  votazione  popolare  del  9.2.2014:  voti  favorevoli  101'114,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  11'775,  in    vigore  dal  1.3.2015   -  BU  2015,  555.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Modifica  dell’art.  30  approvata  con  votazione  popolare   del  10.2.2019:   voti  favorevoli  50'231,  voti  contrari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16'140;  in    vigore  dal  15.3.2019   -  BU  2019,   88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Introduzione   del  titolo  approvata  con  votazione  popolare  del  18.5.2014:  voti  favorevoli  59  '292,   voti   contrari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48'373,  in    vigore  dal  1.7.2014  -  BU  2014,  309.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Introduzione  degli   art.  34  bis  e   34  ter  approvati  con  votazione  popolare  del  18.5.2014:  voti   favorevoli  59'292,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  48'373,  in    vigore  dal  1.7.2014  -  BU  2014,  309.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34  ter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  principio,  il   preventivo   e   il   consuntivo  di    gestione   corrente  devono   essere  presentati  in  equilibrio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tenuto  conto  della    situazione  economica    e    di  eventuali  bisogni  finanziari  eccezionali,  possono  essere  preventivati  dei  disavanzi  entro  i  limiti   definiti   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  limiti   definiti  dalla  legge  vanno  rispettati  attraverso  misure  di    contenimento  della   spesa,  di    aumento  dei  ricavi  o   di    adeguamento   del  coefficiente  d’imposta  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Eventuali  disavanzi  del  conto  di  gestione  corrente  a    consuntivo  sono  compensati  con  avanzi  precedentemente  realizzati;  se  ciò  non  è possibile  devono  essere  recuperati  nei  termini   indicati   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Cantone  adotta  tempestivamente  le  misure    necessarie  a    garantire  il  rispetto  del  principio  dell’equilibrio  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  decidere  l’aumento    del  coefficiente  d’imposta  cantonale  è  necessaria    la  maggioranza  qualificata  di    almeno  2/3  dei  votanti  in    Gran  Consiglio.  TITOLO  VI  Elezioni,  iniziativa   popolare,  referendum  e revoca  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezioni  popolari  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  eletti  dal  popolo   in un  unico  circondario  costituito  dall’intero  Cantone:  a)  b)  Consiglio;  c)  di    Stato;  d)  al    Consiglio   degli  Stati;  e)  al    Consiglio   nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   giudice  di pace  è eletto  dal  popolo  nel  circondario  elettorale  corrispondente  alla  giurisdizione;  è  ineleggibile  il   cittadino  condannato  alla    pena  detentiva  o   alla  pena  pecuniaria  per  crimini  o   delitti  contrari  alla   dignità  della   carica.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  eletti  dal   popolo  nel  Comune:  a)  comunale;  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezioni  di  competenza  del   Gran   Consiglio  Art.  36  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  eletti  dal  Gran  Consiglio:  a)   del  Tribunale  d’appello;  b)  dei   Giudici  dell’istruzione  e   dell’arresto   e i  Giudici  dell’istruzione  e dell’arresto;  c)  generale  e   i  Procuratori   pubblici;  d)  e)  e i  membri  dei  Tribunali   delle  espropriazioni;  f)  dei   minorenni;  g)  di    sua  competenza  del  Consiglio  della   magistratura;  h)  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le funzioni  previste  al cpv.  1,    lett.  da  a)  a   f), l’elezione  avviene   previo  concorso  e dopo  che  una  Commissione  di    esperti  indipendenti,  nominata  dal  Gran  Consiglio,  ha  esaminato   e preavvisato  le  nuove  candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziativa  popolare  legislativa
                        
                        
                    
                    
                    
                1. principio
                            Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Settemila    cittadini  aventi  diritto    di  voto  possono,    in  ogni  tempo,    presentare  al  Gran  Consiglio  una  domanda  di iniziativa  in    materia  legislativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con    la  domanda  di  iniziativa  si    può  proporre  al  Gran    Consiglio  l’accettazione,    l’elaborazione,  la  modificazione  o   l’abrogazione  di    una  legge  o   di    un  decreto  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Introduzione  degli   art.  34  bis  e   34  ter  approvati  con  votazione  popolare  del  18.5.2014:  voti   favorevoli  59'292,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  48'373,  in    vigore  dal  1.7.2014  -  BU  2014,  309.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Modifica   del  sottotitolo  approvata   con  votazione   popolare  del  7.3.2010:  voti  favorevoli  47'602,  voti   contrari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33'772,  in    vigore  dal  4.2.2011  -  BU  2011,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Modifica  dell’art.   35  cpv.  2   approvata  con  votazione  popolare  del  9.2.2014:  voti  favorevoli   101'114,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  11'775,  in    vigore  dal  1.3.2015   -  BU  2015,  555.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Modifica  dell’art.  36  cpv.   1 lett.  h)  approvata  con  votazione  popolare  del   25.9.2005:  voti  favorevoli  59'745,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  14'775,  in    vigore  dal  4.11.2005  -  BU  2005,  363.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    raccolta  delle  firme  deve  avvenire  entro  cento    giorni  dalla  data  di  pubblicazione    nel  Foglio  ufficiale  della   domanda  di    iniziativa.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                2. ricevibilità
                            Art.  38  Se  il numero  di    firme  è   raggiunto,  il  Gran  Consiglio  esamina  preliminarmente  la    ricevibilità  della  domanda  di    iniziativa,  verificandone  la    conformità  al    diritto  superiore,  l’unità  della  forma  e della  materia  e  l’attuabilità  entro  un    anno  dalla    pubblicazione    nel  Foglio  ufficiale  del  risultato  della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    forma  della  domanda  Art.  39  1  La  domanda  di    iniziativa  popolare  può  essere  presentata  in    forma  elaborata  o generica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  secondo  caso,  il   Gran   Consiglio  è   tenuto   a   elaborare  il   progetto  nel  senso  della  domanda.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  In   entrambi  i  casi,   se la    domanda  non  è accolta   dal  Gran  Consiglio,  il   progetto  viene  sottoposto  al  voto   popolare.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran  Consiglio  può  sottoporre   contemporaneamente  un  controprogetto  sulla  stessa  materia.   In  ogni  caso  l’iniziativa  può   essere  ritirata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    procedura  per  il   voto  Art.  40  Se  all’iniziativa  popolare  il   Gran  Consiglio  contrappone  un    proprio  progetto,  i  cittadini  aventi  diritto  di  voto  devono  decidere,  in  un’unica    votazione,  se  preferiscono  l’iniziativa  o  il  controprogetto  rispetto  al    diritto  vigente;  hanno  pure  la    facoltà  di    accettare   o respingere   entrambe  le  proposte  e   di  esprimere  la  loro    preferenza  nel  caso  in  cui  iniziativa  e   controprogetto  vengano  accettati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziativa  legislativa  dei  Comuni  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  quinto  dei  Comuni   può,  in ogni  tempo,  presentare  al Gran  Consiglio  una  domanda  di  iniziativa  in    materia  legislativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la  forma  della    domanda  e   la  procedura  di  voto  valgono  le  disposizioni  relative    all’iniziativa  popolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Referendum  facoltativo  Art.  42  25  Sottostanno    al  voto  popolare  se  richiesto  nei  sessanta    giorni  dalla    pubblicazione    nel  Foglio  ufficiale  da  almeno  settemila  cittadini  aventi   diritto   di    voto  oppure  da  un  quinto  dei  Comuni:  a)  e   i  decreti  legislativi  di    carattere  obbligatorio  generale;  b)  che    comportano    una  spesa  unica    superiore  a    fr.  1’000’000.–    o    una  spesa  annua  a fr. 250’000.–  per  almeno  quattro  anni;  c)  di adesione  a una  convenzione  di diritto  pubblico  di carattere  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Referendum  finanziario   obbligatorio  Art.  42a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Immediatamente  dopo   il voto  finale   su un   atto  comportante   una   spesa  unica   superiore  a  fr.  30’000’000.-  o   una  spesa  annua  superiore  a  fr.  6’000’000.-  per  almeno  quattro  anni,  il   Gran  Consiglio,  con   un  terzo   favorevole  dei  presenti  e   con  un   minimo  di    25   deputati,  vota   la referendabilità  obbligatoria  della  spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  ne  disciplina   le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Clausola  d’urgenza  Art.  43  1  Le  leggi    e  i   decreti    legislativi  di  carattere  obbligatorio  generale,    giudicati  di  natura  urgente,  entrano  immediatamente  in  vigore  se  lo  decide  la  maggioranza  dei  membri    del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Modifica  dell’art.   37  cpv.  3   approvata  con  votazione  popolare  del  10.2.2019:   voti  favorevoli  52'722,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  14'030;  in    vigore  dal  15.3.2019  -  BU  2019,  86.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Modifica  dell’art.   39  cpv.  2   approvata  con  votazione  popolare  del  10.2.2019:   voti  favorevoli  47'630,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  17'297;  in    vigore  dal  1.4.2019   -  BU  2019,  85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Introduzione  dell’art.  39   cpv.  2  bis  approvata   con  votazione  popolare  del  10.2.2019:   voti   favorevoli  47'630,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  17'297;  in    vigore  dal  1.4.2019  -  BU  2019,  85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Modifica  dell’art.  42  approvata  con  votazione  popolare   del  10.2.2019:   voti  favorevoli  52'722,  voti  contrari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14’030;  in    vigore   dal   15.3.2019  -  BU  2019,  86.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Introduzione  dell’art.  42a   approvata  con  votazione  popolare  del  26.9.2021:  voti   favorevoli  39’101,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  54’484,  in    vigore  dal  18.2.2022  -  BU  2022,  40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto    urgente  perde    la  sua  validità  dopo  un  anno  dalla  sua  entrata  in  vigore  e  non    può  essere  rinnovato  in    via  d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  del   Consiglio  di Stato  Art.  44  1  Quindicimila    cittadini  aventi  diritto  di  voto  possono  presentare  al  Gran  Consiglio  la  domanda  di revoca   del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    domanda  di  revoca  non  può  essere  presentata  prima  che  sia    trascorso  un  anno  né  dopo  trascorsi  tre   anni  dall’elezione  integrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   raccolta   delle  firme  deve  avvenire  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di pubblicazione  sul  Foglio  ufficiale  della   domanda  di    revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  del   Municipio  Art.  44a  27  1  I  cittadini  del  Comune  aventi  diritto  di voto  possono  presentare  al Consiglio   di Stato  la  domanda  di revoca   del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda  di    revoca  non  può  essere  depositata  né  nel   primo  né  nell’ultimo   anno  della   legislatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    domanda    di  revoca  del    Municipio  deve  raccogliere    l’adesione  di  almeno  il   30%  dei  cittadini  aventi  diritto  di    voto,  nel  termine  di    sessanta  giorni  dalla  sua  pubblicazione  all’albo   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  di  applicazione  Art.  45  28  La  legge  stabilisce  le  norme  di  applicazione  in  materia  di  votazioni    ed  elezioni,  di  iniziativa,  di    referendum,   di    revoca  del  Consiglio  di    Stato  e di    revoca  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Votazione
                            Art.  46  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  votazioni    in  materia  di  iniziativa,  di  referendum    e   di  revoca    del  Consiglio  di  Stato  devono  aver  luogo  entro   sessanta  giorni   dalla  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  del  risultato   della  domanda,  rispettivamente   dalla  conclusione  delle  deliberazioni  del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   votazione  popolare  deve   aver   luogo  in    ogni  caso  al    più  tardi  entro  due  anni   dalla  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  del  risultato  della  domanda   di    iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    votazione  in  materia  di  revoca  del  Municipio  deve  avere  luogo  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  all’albo  comunale  del  risultato  della   domanda.  TITOLO   VII  Relazioni   con   la Confederazione,  i  Cantoni  e i Paesi  limitrofi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Relazioni  con   la Confederazione  e   i  Cantoni  Art.  47  1  Il  Cantone  partecipa  con   impegno  solidale  alla   realizzazione  degli  interessi  comuni   della  Confederazione  e   dei  Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   questo  fine  il   Consiglio   di    Stato  cura   le    relazioni  con  i  deputati  ticinesi   alle  Camere  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deputati  al    Consiglio  degli  Stati  Art.  48  1  I  deputati  al    Consiglio  degli  Stati  sono  eletti  ogni  quattro  anni  contemporaneamente  ai  deputati  al    Consiglio  nazionale,  con  la    maggioranza  assoluta  al    primo   turno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   ineleggibile   il   cittadino  condannato  alla  pena  detentiva  o   alla   pena  pecuniaria  per  crimini  o   delitti  contrari  alla   dignità  della   carica.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cooperazione  transfrontaliera  e   principio  dello  standard  minimo  31  Art.  49  1  Il  Cantone  agevola  e   promuove  la    cooperazione  transfrontaliera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Introduzione  dell’art.  44a  approvata    con  votazione  del  7.3.2010:  voti  favorevoli  47'602,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  33'772,  in    vigore  dal  4.2.2011   -  BU  2011,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Modifica  dell’art.  45  approvata  con  votazione  popolare  del  7.3.2010:   voti  favorevoli  47'602,  voti  contrari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33'772,  in    vigore  dal  4.2.2011  -  BU  2011,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Introduzione   dell’art.  46  cpv.  3   approvata  con  votazione   popolare   del  7.3.2010:  voti  favorevoli  47'602,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  33'772,  in    vigore  dal  4.2.2011   -  BU  2011,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Introduzione  dell’art.  48  cpv.  2   approvata  con  votazione  popolare  del  9.2.2014:  voti  favorevoli  101'114,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  11'775,  in    vigore  dal  1.3.2015  -  BU  2015,  555.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Modifica   della  nota  marginale  approvata   con  votazione  popolare  del  25.9.2016:   voti   favorevoli   56'416,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  38'073,  in    vigore  dal  1.4.2018   -  BU  2018,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  lo  Stato  estero  limiti  con  regolamenti  interni    o  sistemi  di  attuazione  disincentivanti  l’esecuzione  al  suo  interno  dei  trattati    internazionali    conclusi  con  la  Confederazione,  il   Cantone  applicherà  i  medesimi  standard  minimi  nel  rispetto  del  criterio  di    reciprocità   nell’attuazione.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mandato  alle  autorità  e   lotta  contro  il dumping  salariale  33  Art.  50  1  Nelle  relazioni    con    la  Confederazione,  con  gli  altri    Cantoni    e   con  i  Paesi    limitrofi,  le  autorità  devono  promuovere  e  tutelare  l’identità,  l’autonomia,  gli  obiettivi    sociali  e  l’interesse  economico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  relazioni   con   i  Paesi   limitrofi   le autorità  modulano  il mercato  del  lavoro  in base  alle  necessità  di  chi  vive  sul    territorio  del  Cantone,    promuovendo    la  sana  complementarietà  professionale  tra  lavoratori  svizzeri  e  stranieri,  evitando  la  sostituzione  della  manodopera  indigena    con    quella  straniera  (effetto  di sostituzione)  e   la    corsa  al ribasso  dei  salari  (dumping  salariale).  34  TITOLO   VIII  Autorità  A.  Norme  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Separazione  dei  poteri  Art.  51  L’autorità  in quanto  non   riservata  al  popolo   è   esercitata  dai  tre  poteri,  tra  loro   distinti  e  separati,  il   Legislativo,  l’Esecutivo,   il   Giudiziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elezioni
                            Art.  52  L’elezione  del  Gran  Consiglio  e   del  Consiglio  di  Stato  ha    luogo    contemporaneamente  ogni  quattro  anni,  nel  mese  di    aprile,   nel  giorno  stabilito   dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  53  La  legge   regola   l’organizzazione  dei  tre  poteri  e   i  rapporti  tra  Gran  Consiglio  e   Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
                            Art.  54  1  Nessuno    può    essere  contemporaneamente    Consigliere  di  Stato,  deputato  al  Gran  Consiglio,  magistrato  dell’ordine  giudiziario   cantonale  o   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Consiglieri   di    Stato  e   i  magistrati  dell’ordine  giudiziario  non  possono  essere   contemporaneamente  membri  del   Consiglio  degli  Stati  o   del  Consiglio  nazionale,  né   membri   di un   Municipio.   I Consiglieri  di  Stato  non  possono  inoltre  essere  membri  di un  Consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    carica    di  deputato    al  Gran  Consiglio    è  incompatibile    con    un  impiego  pubblico  salariato  cantonale;  la    legge  regola  le eccezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   legge  regola  le incompatibilità  per  parentela,  mandato   o   professione  per  i  membri  delle  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esclusione  e   ricusa  Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  membro  di  autorità  deve    astenersi    dal    suo  ufficio    qualora    l’indipendenza  o  l’imparzialità  sia  compromessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  regola  i  motivi   di    esclusione  e   di    ricusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
                            Art.  56  Ogni  autorità    informa  adeguatamente  sulla    propria  attività.  Non  devono    essere  lesi  interessi  pubblici  o   privati  preponderanti.  B.  Potere   legislativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gran  Consiglio  Art.  57  1  Il  Gran  Consiglio   di novanta  membri  è   l’autorità  legislativa  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Modifica  dell’art.   49  cpv.  2   approvata  con  votazione  popolare  del  25.9.2016:   voti  favorevoli  56'416,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  38'073,  in    vigore  dal  1.4.2018   -  BU  2018,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Modifica   della  nota  marginale  approvata   con  votazione  popolare  del  25.9.2016:   voti   favorevoli   56'416,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  38'073,  in    vigore  dal  1.4.2018   -  BU  2018,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Modifica  dell’art.   50  cpv.  2   approvata  con  votazione  popolare  del  25.9.2016:   voti  favorevoli  56'416,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  38'073,  in    vigore  dal  1.4.2018   -  BU  2018,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Modifica  dell’art.   54  cpv.  1   approvata  con  votazione  popolare  del  23.9.2012:   voti  favorevoli  56'830,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  22'474,  in    vigore  dal  1.1.2013   -  BU  2012,  487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  esercita  l’alta  vigilanza  sul  Consiglio  di  Stato    e    sui  tribunali    ed    esercita    gli  attributi  della  sovranità  che   la    Costituzione  non  riserva  esplicitamente   ad   altra  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elezione
                            Art.  58  1  Il  Gran  Consiglio  è   eletto  in un  unico  circondario  con  il  sistema   proporzionale   con   facoltà  ai  partiti  di    garantire  la rappresentanza   regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  ne  disciplina   le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  59  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran  Consiglio:  a)  la    sua  organizzazione  e   le    modalità  per  le discussioni  e le    decisioni;  b)  i  poteri  dei  suoi  membri;  c)  modifica  o respinge  i  progetti  di legge  e   di    decreto  legislativo;  d)  il   prelevamento  delle  imposte  e   le    spese;  e)  i  programmi   attribuitigli  per  legge,  esamina  quelli  elaborati   dal  Consiglio  di Stato  e ne  l’attuazione;  f)  su proposta  del  Consiglio  di Stato,  il bilancio  preventivo  delle  entrate  e delle  spese  Cantone;  g)  ogni  anno  l’amministrazione  e   i  conti  del  Cantone  su  rapporto  del  Consiglio  di    Stato   e  approva;  h)  fa  render  conto  dal  Consiglio  di  Stato  dell’esecuzione  delle  leggi,  dei  decreti    e  dei  i)  o ratifica   l’alienazione  e   la    concessione  dei  beni  cantonali,  in    quanto  la legge   non  le  al Consiglio  di Stato;  l)  la    retribuzione   ai magistrati   e ai dipendenti;  m)  alle  nomine   che  gli  sono  attribuite  dalla   Costituzione  e dalle  leggi;  n)  dalla  carica    il   membro  del  Gran  Consiglio  o   del  Consiglio  di  Stato  che  si    trova    in  di    ineleggibilità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  o)  il   diritto   di    amnistia  e   di    grazia;  p)  i  compiti  giurisdizionali  attribuitigli   dalla  legge;  q)  le convenzioni  di    diritto  pubblico  di carattere  legislativo  e   quelle   che  comportano  una  soggetta   a   referendum;  r)  i  diritti  di    iniziativa  e   referendum  che  la    Costituzione  federale  attribuisce  al    Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   ciascun  membro   del  Gran  Consiglio   spetta  il diritto   di iniziativa  in  materia  di revisione  parziale  della  Costituzione  e in    materia  legislativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sedute
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran    Consiglio    è  convocato  dal  Consiglio  di  Stato  in  seduta  costitutiva  entro  trenta  giorni  dalla  data   dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente  convoca  il   Gran  Consiglio  quando  lo    richiede  il   regolare  svolgimento   delle  funzioni   e  quando  lo    domandano  il   Consiglio  di    Stato   o   almeno  trenta  deputati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presidenza
                            Art.  61  Il   Gran  Consiglio  nomina  nel  mese  di    maggio   il   presidente,  che  sta  in    carica  un   anno  e  non  è   immediatamente  rieleggibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran  Consiglio  può  discutere   e   decidere   solo   se  è presente   la    maggioranza   assoluta  dei  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  decidere    la  destituzione  di  un  membro  del  Consiglio  di  Stato    è   necessaria    la  maggioranza  assoluta  dei  membri   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
                            Art.  63  Le  sedute  del  Gran  Consiglio   sono  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Seconda  deliberazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Modifica  dell’art.  59  cpv.   1   lett.  r)   approvata  con  votazione  popolare   del  25.9.2005:  voti   favorevoli  58'456,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  15'731,  in    vigore  dal  4.11.2005  -  BU  2005,  363.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Modifica  dell’art.  59  cpv.   1 lett.  n)  approvata  con  votazione  popolare  del   9.2.2014:   voti  favorevoli  101'114,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  11'775,  in    vigore  dal  1.3.2015  -  BU  2015,  555.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  64  1  Se  il   Consiglio   di Stato  non  ha  dato  l’adesione   alla  legge  o   al decreto  legislativo,  il   Gran  Consiglio  procede   ad   una   seconda  deliberazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di Stato  ha  la facoltà  di    presentare  le    sue   osservazioni  entro  un   termine  massimo  di    tre  mesi.  C.  Potere  esecutivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  65  1  Il  Consiglio  di Stato   di    cinque  membri  è l’autorità  governativa  ed   esecutiva  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  dirige  collegialmente  gli  affari  cantonali  in    base  alle  competenze  previste  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elezione
                            Art.  66  1  Il  Consiglio  di    Stato  è   eletto  in    un  unico  circondario  con  il   sistema  proporzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   ripartizione  dei  seggi  fra  i  gruppi  si    effettua   in base  al    quoziente  risultante  dalla  divisione  della  somma  dei  voti   validi  ottenuti   dai  singoli  gruppi  per  il numero  dei  seggi  da   assegnare  aumentato  di  uno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ad  ogni   gruppo  sono  assegnati  tanti  seggi   quante  volte   il   quoziente  è   contenuto  nel  totale   dei  suoi  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  seggi  restanti   sono  ripartiti   dividendo  il  numero   dei  voti  ottenuti  da  ogni  gruppo  per   quello  dei  seggi  già  assegnatigli  aumentato   di    uno,  ritenuto:  a)   al gruppo  che   ottiene   il   maggior  quoziente   è assegnato  un  ulteriore  seggio;  b)   l’operazione  va ripetuta  fino  alla   ripartizione  di    tutti  i seggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   legge  regola   le    modalità   dell’elezione  nel  caso  di    una  vacanza  durante  il periodo   amministrativo,  in  particolare  se  un  gruppo  non  propone  il   subentrante  quando  la    lista   dei  candidati  è esaurita.  Art.  67  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                Sedute
                            Art.  68  Le  sedute  del  Consiglio  di    Stato   non  sono  pubbliche,   salvo  i  casi  previsti   dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina    annualmente    tra    i   suoi  membri    un  presidente    e  un  vicepresidente  non  immediatamente  rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  decisione  del  Consiglio  di  Stato    occorre  la  maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri;  per  ogni  revoca,   sospensione  o modifica  di atti   individuali  e   concreti  occorre  il   voto  concorde  di almeno  quattro  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Consiglieri   di    Stato  non   possono   astenersi  dal  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  organizza  ed  esercita  l’attività  per  mezzo  dei  Dipartimenti   e delle   altre  istanze  subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   legge  regola  il   diritto  di ricorso   contro  le    decisioni  del  Consiglio   di    Stato,   dei  Dipartimenti  e   delle  altre  istanze  subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  70  Il   Consiglio  di Stato,   riservati  i  diritti  del  popolo   e   del  Gran  Consiglio:  a)  l’attività  del  Cantone   e provvede  a   realizzarne  i programmi;  b)  l’esecuzione   delle  leggi  federali  e   cantonali  e   delle  decisioni   del  Gran  Consiglio;  emana  le  norme  mediante  decreti   esecutivi,   regolamenti,  risoluzioni   o altre  disposizioni;  c)  le  finanze  ed  i   beni  del  Cantone  e    presenta  annualmente  i   conti  consuntivi    e  d)  l’amministrazione   cantonale  e ne  fa    rapporto  ogni  anno  al    Gran  Consiglio;  e)  i  dipendenti  e le persone  incaricate   di    una  funzione  pubblica  cantonale,  salvo  diversa  della  Costituzione  o della   legge;  f)  sulle  autorità  dei   Comuni  e   degli   altri  enti  pubblici  e ne   coordina  l’attività  nei  limiti  fissati  legge;  g)  l’ordine  pubblico;  h)  il   Cantone  nei  confronti  della    Confederazione,  degli    altri    Cantoni    e  di  ogni  altra
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Abrogazione  dell’art.  67  approvata  con  votazione  popolare    del  9.2.2014:    voti    favorevoli  101'114,  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  11'775,  in    vigore  dal  1.3.2015   -  BU  2015,  555.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)    alle  consultazioni  promosse    dalla    Confederazione  e    può  sottoporre  gli  oggetti    di  importanza  al    Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  legislativa  Art.  71  1  Il  Consiglio   di    Stato  ha  l’iniziativa  per   modificare  la    Costituzione  e per  presentare  progetti  di  legge  e   di    decreto  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  avvalersi  di periti  o   speciali   commissioni   e consultare  i  Comuni,  i partiti  politici   ed  altre  organizzazioni.  Chiunque   può  inoltrare  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    facoltà  del    Consiglio    di  Stato  di  ritirare    un    suo  progetto  prima  della    definitiva  accettazione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presenza  in  Gran   Consiglio  Art.  72  Il   Consiglio   di Stato  assiste  al    completo  o   per   delegazione  alle  sedute   del  Gran  Consiglio.  D.  Potere  giudiziario
                        
                        
                    
                    
                    
                Tribunali
                            Art.  73  1  I  tribunali  esercitano  il potere   giudiziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  decidono  in    modo  indipendente  e   sono  vincolati   dalla   legge;  essi  non   possono  applicare  norme  cantonali  che  fossero  contrarie  al    diritto  federale  o   alla  Costituzione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Giurisdizione
                            Art.  74  I  tribunali   hanno   giurisdizione  in  materia  civile,  penale  e amministrativa.  A un  tribunale  possono  essere  affidate  più  giurisdizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tribunali  civili  Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  giurisdizione  civile  è   esercitata:  a)   Giudici  di    pace;  b)   Pretori;  c)   Tribunale  d’appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    controversie  di  diritto    commerciale,  del  lavoro    e    di  locazione  possono    dalla    legge  essere  attribuite  ad  altri  tribunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tribunali  penali  Art.  76  1  La  giurisdizione  penale  è   esercitata:  a)   Tribunale  penale  di    prima  istanza;  b)   Tribunale  penale  di    seconda  istanza;  c)   Magistrato  dei   minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  disciplina   la    partecipazione  dei  giurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   legge  può   attribuire   a   magistrati  giudiziari  ed  altre  autorità  giudiziarie  competenze  per  decisioni  di  prima   istanza  e ad   autorità  amministrative  competenze  in    materia  di multe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tribunali  amministrativi  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  giurisdizione  amministrativa  è   esercitata:  a)   Tribunale  amministrativo;  b)   Tribunale  delle  assicurazioni;  c)   Tribunale  fiscale;  d)   Tribunale  delle  espropriazioni;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni  di    prima   istanza   possono   essere  affidate   ad  autorità  amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   legge  stabilisce  l’autorità   che  decide  i  conflitti  di    competenza  in    materia  di    diritto  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inchieste  giudiziarie   e   pubblica  accusa  Art.  78  La  legge  affida  a   magistrati  il  compito  di    esperire  l’inchiesta  giudiziaria   e di    rappresentare  la  pubblica  accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  della   magistratura
                        
                        
                    
                    
                    
                39
                            Abrogazione  dell’art.  77  lett.  e)  approvata  con  votazione  popolare  del  25.9.2005:  voti   favorevoli  59'767,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voti  contrari  14'452,  in    vigore  dal  14.7.2006  -  BU  2006,  215.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  79  1  La   sui  magistrati  è   esercitata   dal  Consiglio  della  magistratura   che  ne  riferisce  al  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si  compone    di  sette  membri:    quattro  eletti  dal  Gran    Consiglio  e  tre  dall’assemblea  dei  magistrati  a   tempo  pieno,  secondo  le    modalità  stabilite   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  e   requisiti  Art.  80  La  legge  stabilisce   l’organizzazione  giudiziaria,  le  competenze,  le procedure,   i  requisiti  di  formazione  professionale  e   l’età  massima  per  i  magistrati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodo  di nomina  ed   elezione  Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  periodo  di    nomina  dei  magistrati  è   di    dieci   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  giudici  di    pace  sono   eletti   con  il sistema   maggioritario   nei  circondari  uninominali  e   con  il sistema  proporzionale  negli  altri  casi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   legge  regola  le nomine   di    competenza   del   Gran  Consiglio.  TITOLO  IX  Revisione  della   Costituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Costituzione  può  essere  modificata  in    ogni   tempo  totalmente  o parzialmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  progetti  di revisione   totale  proposti  dal  Consiglio  di    Stato  e   dal  Gran   Consiglio  possono  contenere  su  singoli   oggetti  al massimo  due  varianti.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   revisione  della  Costituzione   deve   essere  approvata  in votazione  popolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revisione  totale:
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Proposta
                            Art.  83  1  La  revisione  totale  della  Costituzione  può   essere  proposta:  a)   Consiglio  di    Stato;  b)   Gran  Consiglio,  con   il voto  della   maggioranza  dei  suoi  membri;  c)   almeno  diecimila  cittadini  aventi   diritto   di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    raccolta  delle  firme  deve  avvenire  entro  cento    giorni  dalla  data  di  pubblicazione    nel  Foglio  ufficiale  della   domanda  di    iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Procedura
                            Art.  84  43  1  Quando  la    proposta  è di    iniziativa  popolare  o   del  Gran  Consiglio  i  cittadini  aventi  diritto  di  voto   devono  preliminarmente  decidere,  in un’unica   votazione,  se vogliono  la revisione  totale  e   se  il  progetto  deve  essere  elaborato  dal  Gran  Consiglio  oppure  dalla  Costituente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iniziativa  popolare  per  la revisione  totale  può  essere  ritirata  sino  allo   svolgimento  della   votazione  preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Costituente  viene   eletta  entro   sei  mesi  nei  modi   stabiliti  per  la    nomina  del  Gran  Consiglio,  con  uguale  numero  di deputati,  e   resta  in    carica  al massimo  cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Consiglio  di    Stato  e   Gran  Consiglio  applicano  la    procedura  prevista   per  la legislazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revisione  parziale
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Proposta
                            44  Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  revisione   parziale  della  Costituzione  per   iniziativa  del  Consiglio  di    Stato  o del  Gran  Consiglio  avviene  secondo  la    procedura   prevista   per   la    legislazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    revisione  parziale  della  Costituzione  può  essere  chiesta  da  almeno  diecimila  cittadini    aventi  diritto  di    voto,  secondo  la procedura  stabilita   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  La    norma    transitoria  relativa    a    questo  articolo,  approvata  con    votazione  popolare    del  1.6.2008:  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            favorevoli  68'127,  voti   contrari  23'108,   è   decaduta  il   1.1.2011  - BU  2008,  327.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Modifica  dell’art.   82  cpv.  2   approvata  con  votazione  popolare  del  10.2.2019:   voti  favorevoli  57'531,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  8’145   in    vigore  dal  15.3.2019  -  BU  2019,  87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Modifica  dell’art.   83  cpv.  2   approvata  con  votazione  popolare  del  10.2.2019:   voti  favorevoli  52'722,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  14'030;  in    vigore  dal  15.3.2019  -  BU  2019,  86.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Modifica  dell’art.   84  cpv.  3   approvata  con  votazione  popolare  del  25.9.2005:   voti  favorevoli  59'151,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  14'847,  in    vigore  dal  4.11.2005  -  BU  2005,  363.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Modifica   della  nota  marginale  approvata   con  votazione  popolare  del  10.2.2019:   voti   favorevoli   52'722,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  14'030;  in    vigore  dal  15.3.2019  -  BU  2019,  86.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    revisione    parziale  deve  limitarsi    ad  un  campo  normativo  unitario;  può  comprendere  più  disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    raccolta  delle  firme  deve  avvenire  entro  cento    giorni  dalla  data  di  pubblicazione    nel  Foglio  ufficiale  della   domanda  di    iniziativa.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Ricevibilità
                            Art.  86  Se  il numero  di    firme  è   raggiunto,  il  Gran  Consiglio  esamina  preliminarmente  la    ricevibilità  della  domanda  di    iniziativa,  verificandone  la    conformità  al    diritto  superiore,  l’unità  della  forma  e della  materia  e  l’attuabilità  entro  un    anno  dalla    pubblicazione    nel  Foglio  ufficiale  del  risultato  della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Forma  della  iniziativa  popolare  Art.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di    iniziativa  popolare  può  essere  presentata  in    forma  elaborata  o generica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  primo  caso,  la  domanda  viene  sottoposta  al  voto  popolare;  il  Gran  Consiglio  può  sottoporre  contemporaneamente  un   controprogetto   sulla  stessa  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  secondo  caso,  il   Gran   Consiglio  è   tenuto   a   elaborare,  nel  senso  della  domanda,  il   progetto  da  sottoporre  al    voto  popolare;  esso  può  sottoporre  un  controprogetto  sulla   stessa  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’iniziativa  per  la    revisione  parziale  può  essere  ritirata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Procedura  con  controprogetto  Art.  88  Se  all’iniziativa    popolare  per  la  revisione  parziale  il   Gran  Consiglio    contrappone    un  proprio  progetto,  i   cittadini    aventi  diritto  di  voto  devono  decidere,  in  un’unica  votazione,  se  preferiscono  l’iniziativa   o   il controprogetto  rispetto  al    diritto  vigente;  hanno  pure  la facoltà  di accettare  o  respingere  entrambe  le  proposte  e   di  esprimere    la  loro  preferenza  nel  caso    in  cui    iniziativa  e  controprogetto  vengano  accettati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
                            Art.  89  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  di  totale,   l’autorità  designata  deve  allestire   il   progetto  entro  cinque  anni  dalla  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  dei  risultati  della  votazione  preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  revisione  parziale,  il  Gran  Consiglio  deve  concludere  le  deliberazioni  entro  18  mesi  dalla  pubblicazione  nel    Foglio  ufficiale  del  risultato  della  domanda  d’iniziativa  popolare  o    dalla  presentazione  del  messaggio  relativo   del  Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Votazione
                            Art.  90  1  La  votazione    preliminare  sull’iniziativa  per  la  revisione    totale    della    Costituzione  deve  aver  luogo  entro  sessanta   giorni   dalla  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  del  risultato   della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    altre  votazioni  in  materia  di  iniziativa    costituzionale    devono    aver  luogo  entro  sessanta  giorni  dalla  conclusione  delle  deliberazioni  del  Gran  Consiglio  o della  Costituente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   votazione  sull’iniziativa   per  la    revisione   parziale   deve   aver  luogo   in ogni  caso  al    più  tardi  entro  due  anni  dalla  pubblicazione   nel   Foglio   ufficiale  del  risultato   della  domanda.  TITOLO  X  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Costituzione  entra  in  vigore    il    primo  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  dell’approvazione  del  popolo.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Da  questa  data  la    Costituzione  della  Repubblica   e Cantone  del  Ticino  del  4   luglio  1830,   riordinata  il  29  ottobre   1967,  è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Modifica  dell’art.   85  cpv.  4   approvata  con  votazione  popolare  del  10.2.2019:   voti  favorevoli  52'722,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  14'030;  in    vigore  dal  15.3.2019  -  BU  2019,  86.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Modifica  dell’art.   89  cpv.  2   approvata  con  votazione  popolare  del  25.9.2005:   voti  favorevoli  59'453,   voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrari  14'419,  in    vigore  dal  4.11.2005  -  BU  2005,  363.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  La   Segreteria  del  Gran  Consiglio,  visto  il   regolamento  sulle  deleghe  del  24   agosto   1994;   visto  l’esito  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            votazione  popolare  del   14  dicembre  1997,  ordina:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            il   testo  della  nuova  Costituzione  cantonale  è pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del  Cantone  Ticino  ed  entra  in    vigore  il   1°  gennaio  1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  del  diritto   attuale  Art.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto    in  vigore  mantiene  la  propria    validità.  Le  norme  materialmente  contrarie  alla  Costituzione  decadono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   norme  adottate  secondo  una  procedura  non   più  prevista  dalla  Costituzione  rimangono  in vigore.  La  loro  modificazione  soggiace  alla  nuova  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nuovo  diritto  Art.  93  1  L’adeguamento  del  diritto  alla  Costituzione  avviene  nel  termine  di  cinque  anni  dall’entrata  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   un  anno  dall’entrata  in    vigore   della  Costituzione   il  Consiglio  di Stato  informa  il  Gran  Consiglio  con  un   rapporto  sulle  necessarie   modifiche   legislative.   Il   Gran  Consiglio  lo    discute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziative  popolari  e   referendum  facoltativi  Art.  94  Iniziative    depositate  e   referendum  promossi  contro  leggi  e   decreti    legislativi  approvati  prima  dell’entrata  in    vigore  della  Costituzione  sono  regolati  dal  vecchio  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  e magistrati  Art.  95  48  Il  vecchio  diritto    regola  la  durata  in  carica  di  autorità  e  magistrati  nonché  la  loro  sostituzione  fino  alla  scadenza  del   periodo   di    elezione   o   di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria   dell’art.  9a  Art.  96  49  L’art.  9a  entra  in vigore  contemporaneamente  alla   nuova  legge   di applicazione.  Approvata  con  votazione    popolare  cantonale  del  14.12.1997:  voti  favorevoli  40'455,  voti  contrari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10'984.  Entrata  in vigore:  1°  gennaio   1998.  Pubblicata  nel   BU  1997  ,  575.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  La    norma    transitoria  relativa    a    questo  articolo,  approvata  con    votazione  popolare    del  1.6.2008:  voti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            favorevoli  68'127,  voti   contrari  23'108,   è   decaduta  il   1.1.2011  - BU  2008,  327.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Introduzione  dell’art.  96  con   votazione  popolare   del  22.9.2013:  voti  favorevoli  63'494,  voti  contrari  32'777,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            in  vigore  dal   1.7.2016  -  BU  2016,  193.