Regolamento sulla viticoltura (916.150)
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Regolamento sulla viticoltura

Regolamento sulla viticoltura dell’8 luglio 2015 (stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002; vista l’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino),
1 decreta: TITOLO I Competenza e definizioni
Campo di applicazione Art. 1
1 Il presente regolamento disciplina l’esecuzione della legge sull’agricoltura del 3 dicembre
2002 in materia viti-vinicola.
2 Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.

Competenze

Art. 2 1 L’esecuzione del presente regolamento e della legislazione federale e cantonale in materia viti-vinicola è affidata alla Sezione dell’agricoltura (in seguito Sezione) del Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento) in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.
2 Se non specificato diversamente, l’Interprofessione della vite e del vino ticinese (in seguito IVVT) è competente per il disciplinamento, la gestione e il controllo dell’utilizzo delle Denominazioni di Origine Controllata (in seguito DOC); lo statuto è approvato dal Dipartimento.
3 Se non specificato diversamente, l’Associazione VITI è competente per la gestione e l’assegnazione delle marche di garanzia «VITI», «Grappa controllata - Ticino» e «Acquavite d’uva controllata - Ticino»; lo statuto è approvato dal Dipartimento.
4 A complemento del presente regolamento, l’IVVT, oltre alle misure previste dalle norme federali e cantonali, può prevedere altre misure volte a garantire l’uso, la gestione e il controllo ottimali delle DOC, in particolare può: a) direttive; b) obblighi, restrizioni o vincoli sulle forme di produzione, smercio e annuncio; c) normative per l’uso di denominazioni e indicazioni geografiche particolari, termini o laudativi; d) controlli e analisi; e) registri di produttori, fruitori, imbottigliatori e commercianti.

Definizioni

Art. 3 1 Per viticoltore si intende il gestore dei vigneti ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998.
2 Sono considerate superfici viticole ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza sul vino anche le superfici coltivate tradizionalmente in modo estensivo che raggiungono una densità di impianto di almeno 1’000 ceppi per ettaro. TITOLO II Impianto vigneti e catasto viticolo Capitolo primo Impianto vigneti
Nuovo impianto Art. 4 Per nuovo impianto, oltre a quanto previsto dall’ordinanza sul vino, si intende: a) di superfici vitate esistenti;
1 Ingresso modificato dal R 24.6.2020; in vigore dal 26.6.2020 - BU 2020, 213.
b) o la ricostituzione di vigneti non iscritti nel catasto viticolo di cui all’art. 10 del regolamento.
Vigneti per il fabbisogno personale Art. 5 1 Chi intende piantare un vigneto il cui prodotto è destinato unicamente all’uso famigliare nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 dell’ordinanza sul vino, è tenuto ad annunciare l’inizio dei lavori alla Sezione con almeno 30 giorni di anticipo.
2 L’annuncio alla Sezione non esonera gli interessati dal richiedere se del caso le necessarie licenze edilizie.
Autorizzazioni d’impianto Art. 6
1 Ad eccezione dei vigneti realizzati in base all’art. 5, l’impianto di nuovi vigneti necessita di un’autorizzazione, indipendentemente da una realizzazione a tappe o immediata.
2 La richiesta per l’autorizzazione di impianto per nuovi vigneti è da inoltrare in forma scritta alla Sezione prima dell’inizio previsto dei lavori, munita di: a) del promotore e del proprietario del fondo; b) e descrizione del fondo; c) di localizzazione; d) dell’area che si intende vitare con indicazione dei confini del vigneto e l’orientamento dei e) del sistema di allevamento; f) del numero totale previsto di ceppi per varietà; g) sull’utilizzazione prevista dell’uva per varietà.
3 La richiesta di cui al cpv. 2 va inoltrata alla Sezione, di regola per il tramite delle autorità comunali nell’ambito di una procedura di richiesta di licenza edilizia.
Ricostituzioni di vigneti Art. 7 1 Le ricostituzioni di vigneti soggetti all’iscrizione nel catasto viticolo (in seguito catasto), intese come sostituzioni parziali o totali di ceppi esistenti o il loro sovrainnesto, sono notificate nei modi e nei termini annuali definiti dalla Sezione.
2 Le notifiche di ricostituzione di cui al cpv. 1 non esonerano dalla notifica o dall’ottenimento delle autorizzazioni di competenza di altre autorità.
Inizio dei lavori Art. 8 1 L’inizio dei lavori non può avvenire prima della crescita in giudicato dell’autorizzazione.
2 L’autorizzazione ha la medesima durata di validità della corrispondente licenza edilizia.
3 L’autorizzazione d’impianto rilasciata dalla Sezione, rispettivamente la notifica a quest’ultima, non esonera il promotore dell’impianto o della ricostituzione dalla notifica o dall’ottenimento delle autorizzazioni di competenza di altre autorità.
Ammissione alla produzione commerciale di vino Art. 9 L’uva prodotta sui vigneti piantati ai sensi dell’art. 5 può essere destinata alla produzione di vino commerciale solo previa autorizzazione della Sezione sulla base dei disposti dell’art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza sul vino. Capitolo secondo Catasto viticolo
Catasto viticolo Art. 10
1 La Sezione tiene il catasto nel quale, oltre ai dati previsti dalla legislazione federale, può rilevare: a) di ceppi per varietà e classe di età; b) di allevamento; c) di impianto o ricostituzione; d) prevista delle uve; e) necessarie al rilascio dei certificati di produzione.
2 Il gestore o il proprietario annunciano alla Sezione per l’iscrizione nel catasto le superfici vitate a partire da 100 ceppi o 200 m 2 , quelle con dimensioni inferiori le cui uve o i relativi derivati sono commercializzati o elaborati presso terzi, o per le quali vengono chiesti i pagamenti diretti.
3 Annualmente, entro il termine fissato dalla Sezione, il gestore, rispettivamente il proprietario, sono tenuti a comunicare in forma scritta alla Sezione le informazioni che comportano una modifica dei dati
registrati a catasto. Modifiche intervenute dopo tale termine e che comportano correzioni dei dati necessari al rilascio dei certificati di produzione vanno comunicate immediatamente.
4 Chi pianta, ricostituisce o sovrainnesta ceppi di vite tiene a disposizione dell’autorità, per almeno sei anni, la documentazione che riguarda queste operazioni, nonché la documentazione riguardante l’origine del materiale vegetale utilizzato, segnatamente: a) e indirizzo presso chi è stato acquistato il materiale vegetale; b) delle barbatelle per varietà, relativo clone e nome del portainnesto; c) copia del passaporto fitosanitario; d) trattamenti termici a cui è stato sottoposto il materiale vegetale; e) dei fondi dov’è stato messo a dimora il materiale vegetale e corrispondente numero e varietà; f) precedente l’impianto. TITOLO III Produzione Capitolo primo Norme generali
Limitazione della produzione Art. 11
1 Sentita l’IVVT, la Sezione può fissare limiti di produzione inferiori (rese massime per unità di superficie) a quelli previsti dal diritto federale per le uve DOC.
2 I limiti di produzione si riferiscono alla superficie occupata dal vigneto e alla varietà; in caso di vigneti estensivi è ammesso un computo massimo
2 /ceppo per le forme di allevamento su filare e di 4 m 2 /ceppo per quelle a pergola.
3 Per il computo pieno possono venire prese in considerazione unicamente viti con un’età minima di 3 anni; per viti di 2 anni viene computato solo il 50% dei limiti di produzione fissati.
4 In caso di sovrainnesto, nel primo anno non viene concesso nessun diritto di produzione.
5 Sentita l’IVVT, la Sezione fissa il metodo di computo delle superfici computabili, le quali non possono estendersi su altre colture o elementi non più attribuibili alla superficie vitata del fondo interessato e non possono superare i seguenti limiti: a) su ogni lato del vigneto o sui lati dei filari isolati o molto estensivi e b) m per le capezzagne, ritenuto che la superficie così computata non costituisca più del 10% superficie vitata.
Certificato di produzione Art. 12
1 Sulla base del catasto, la Sezione rilascia i certificati di produzione.
2 Di principio, per produttore, vigneto, varietà e destinatario è rilasciato un certificato di produzione se vi è uva destinata alla produzione di vino commerciale o vinificazione ad uso proprio presso terzi.
3 Nessuna fornitura e elaborazione d’uva può avvenire senza che una copia del certificato di produzione sia stata depositata in precedenza presso chi ritira o trasforma le uve.
Controllo della vendemmia Art. 13 1 Chi compera o elabora uve allestisce immediatamente alla ricezione un «attestato di controllo» per ogni partita di uva.
2 Il tenore in zucchero e il peso dell’uva intera vanno determinati immediatamente alla ricezione prima di una qualsiasi elaborazione, compresi trattamenti volti a concentrare il tenore in zucchero o a ridurre il peso dell’uva.
3 Il viticoltore è tenuto a notificare immediatamente e in forma scritta alla Sezione, conformemente al cpv. 4, tutti i dati relativi alle partite di uva elaborate o cedute per essere elaborate al di fuori del territorio del Cantone Ticino o della Mesolcina.
4 In conformità a quanto indicato nel certificato di produzione, oltre a quanto previsto dall’ordinanza sul vino, l’attestato di controllo riporta i seguenti dati: a) del certificato di produzione; b) e domicilio del viticoltore, nonché corrispondente numero se richiesto nei moduli; c) del vinificatore (persona o ditta che trasforma l’uva) rispettivamente anche il nome della o ditta per la quale l’uva viene elaborata; d) di provenienza dell’uva e numero della/e particella/e; e) di vinificazione separata per la produzione di vini DOC, le indicazioni geografiche di di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a), b) e c) devono essere indicate se usate in etichetta; f) dell’uva; g) naturale in zucchero in % Brix con una sola cifra decimale arrotondata al numero pari più
h) netto in kg dell’uva intera da elaborare, senza decimali; i) relative alla presenza di uve di altre varietà, al declassamento volontario delle uve allo stato non ottimale delle stesse; j) e data del controllo; k) ai moduli cartacei messi a disposizione dalla Sezione si richiede pure: il tipo di elaborazione se diversa dalla produzione di vino a scopo commerciale; la firma della persona responsabile incaricata dal vinificatore; eventualmente la firma del viticoltore o di un suo rappresentante.
5 I dati degli attestati di controllo devono giungere alla Sezione: a) 4 giorni dall’emissione se emessi sui moduli cartacei messi a disposizione della Sezione; b) se registrati nel sistema elettronico implementato dalla Sezione; c) a fine vendemmia, ma in ogni caso non oltre il 30 ottobre, se trasmessi in modo sotto forma di pacchetti di dati secondo le direttive della Sezione e previa della stessa.
6 In caso di trasmissione elettronica dei dati, le copie cartacee non devono essere spedite alla Sezione ma conservate dagli interessati.
7 Il cpv. 1 non si applica alle uve provenienti dai vigneti di cui all’art. 5, a condizione che l’elaborazione avvenga in locali o stabilimenti in cui non è elaborata o conservata altra uva o vino.
8 I dati riguardanti uve non ancora tassate e provenienti da perimetri esterni a quelli definiti dall’art. 22 vanno trasmessi direttamente alle autorità definite dai cantoni di produzione delle uve, nei modi e tempi da esse stabiliti, con copia alla Sezione.
Dichiarazione della vendemmia Art. 14 1 I vinificatori inviano alla Sezione entro 10 giorni dall’ultima elaborazione delle uve, ma al più tardi entro fine ottobre, una dichiarazione della vendemmia sulla base degli attestati di controllo emessi.
2 Nella dichiarazione della vendemmia sono indicati i quantitativi (kg) e la media ponderata del tenore naturale in zucchero delle uve trattate, suddivisi per: a) b) (categoria); c) vinificati separatamente in funzione dell’utilizzo di indicazione geografiche di cui all’art. con l’indicazione delle medesime; d) di elaborazione (vinificazione in bianco di uve rosse, succo d’uva, grappa, acquavite, uva da uva tassata e poi rivenduta rispettivamente uva acquistata già tassata da terzi); e) (uso proprio, vendita, vinificazione per conto terzi); f) di eventuali quantitativi da elaborare ma non ancora raccolti con i dettagli del fondo (comune, numero mappale, varietà, numero certificato di produzione, data indicativa raccolto).
Controllo ufficiale Art. 15 La Sezione vigila sulla corretta esecuzione dei controlli in base al rischio e verifica per campionatura la compilazione degli attestati di controllo.
Conseguenze dell’inosservanza Art. 16 1 Per il superamento dei limiti di produzione fissati in virtù del presente regolamento fanno stato le norme di declassamento previste dalle disposizioni federali e cantonali.
2 La consegna di miscele di uve implica il declassamento di tutta la partita. Nel caso di varietà sottoposte a limiti di produzione, tutte le uve dei vigneti e delle varietà in questione possono essere declassate ad una categoria inferiore, sempreché siano adempite le condizioni della categoria inferiore.
3 Per consegne a più vinificatori il declassamento avviene in proporzione ai quantitativi consegnati.
4 Laddove, sulla base dei dati inoltrati, si rileva un superamento dei limiti di produzione, la Sezione ordina il declassamento delle partite di uva in questione e informa i vinificatori.
Commercio di uve e derivati Art. 17
1 L’uva oggetto di transazioni e trasferimenti è accompagnata dalla relativa copia dell’attestato di controllo.
2 L’uva e i suoi sottoprodotti provenienti da vigneti di cui all’art. 5 e da vigneti piantati senza autorizzazione o illecitamente non possono essere messi in commercio.
3 Il prodotto ottenuto da uva trasformata senza l’emissione e trasmissione tempestiva del relativo attestato di controllo della vendemmia è da ritenersi come privo di tracciabilità ai sensi della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 20 giugno 2014. 2

Documentazione

Art. 18 Chi produce e commercia prodotti viti-vinicoli tiene una documentazione chiara e ordinata sulle quantità di uva, vino, grappa e acquavite prodotti e acquistati, nonché sulla loro origine e destinazione. Capitolo secondo Vini DOC - Condizioni di produzione, termini e loro uso
Uso di termini DOC Art. 19 Qualsiasi riferimento a aree geografiche e indicazioni geografiche di località o quelle riferite a parti del Cantone sono riservate ai vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all’art. 21 dell’ordinanza sul vino.
Denominazione di origine controllata Art. 20
1 I termini DOC possono essere utilizzati solo nei seguenti modi: a) con indicazione del vitigno riservata ai vini da monovitigni, ritenuto che la varietà indicata presente nella misura di almeno il 90%; b) - Bianco - Rosato del Ticino» riservate ai vini ottenuti dalla vinificazione di una di uve dello stesso colore. Oltre ad un vitigno preponderante, possono essere indicati gli altri vitigni a condizione che quest’ultimi siano presenti in quantità superiori al 10% della Non è consentita l’indicazione di un solo vitigno.
2 L’indicazione «Denominazione di Origine Controllata» è obbligatoria e deve figurare in modo completo ed esteso sull’etichetta principale, e seguire immediatamente la denominazione Ticino, Rosso - Bianco - Rosato del Ticino.
Requisiti vini DOC Art. 21 1 Sono DOC solo i vini per i quali gli attestati di controllo e le dichiarazioni della vendemmia sono stati allestiti e trasmessi alle autorità competenti nei modi e nei tempi fissati.
2 Indicazioni geografiche di località di cui all’art. 29 non possono essere usate in etichetta se non menzionate nella dichiarazione della vendemmia con i relativi quantitativi di uva elaborata.
Delimitazione delle zone di produzione Art. 22 1 Sono vini a denominazione di origine controllata quelli vinificati nel Cantone Ticino, ottenuti da uve prodotte sui territori del Cantone Ticino e della Mesolcina.
2 Sono pure vini a denominazione di origine controllata quelli ottenuti da uve prodotte sui territori del Cantone Ticino e della Mesolcina e vinificati in Mesolcina, a condizione che: a) rispettate le norme previste dal presente regolamento e dal regolamento sull’agricoltura; b) interessati si sottopongano ai controlli dell’organo federale di controllo del commercio vino di cui all’art. 36 dell’ordinanza sul vino, dal momento in cui viene iniziata la produzione di vini DOC e fintanto che ve ne sono in giacenza.
3 Per vinificazione di cui ai cpv. 1 e 2 si intendono i processi che vanno dalla pigiatura alle fermentazioni, siano esse la sola fermentazione alcolica che la fermentazione alcolica completata con quella malolattica.
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Vitigni

Art. 23 4 Sono vini DOC solo quelli prodotti con uve dei seguenti vitigni: a) le uve rosse: la Bondola, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Carminoir, il Diolinoir, il la Galotta, il Gamaret, il Garanoir, il Marselan, il Merlot, il Petit Verdot, il Pinot Nero e la b) le uve bianche: lo Chardonnay, lo Chasselas, il Doral, lo Johanniter, il Kerner, il Müller il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, il Sauvignon Bianco, il Sauvignon Grigio, il Semillon e il
Metodi di coltivazione
2 Cpv. modificato dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.

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Cpv. introdotto dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 213.
4 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 213.
Art. 24 I procedimenti di coltura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità e tipicità. Sono pertanto considerati idonei quelli raccomandati dalle stazioni federali di ricerche agronomiche (Agroscope) e dagli organismi incaricati della consulenza viticola, segnatamente Agridea e l’Ufficio della consulenza agricola della Sezione dell’agricoltura.
Tenori naturali minimi in zucchero Art. 25 Le uve destinate alla produzione di vini DOC devono avere i seguenti tenori naturali minimi in zucchero: – Merlot e Bondola 17,6% Brix (72.3° Oe) – uve rosse 18,0% Brix (74.1° Oe) – Chasselas 15,8% Brix (64.5° Oe) – uve bianche 16,0% Brix (65.4° Oe)
Rese massime per unità di superficie Art. 26 Le rese massime per unità di superficie (limiti di produzione) per le uve destinate alla produzione di vini DOC sono fissate in conformità all’art. 11.
Tecniche di vinificazione Art. 27
1 I procedimenti di vinificazione sono disciplinati dalle disposizioni dell’ordinanza del DFI sulle bevande del 16 dicembre 2016 e dal Codice delle buone pratiche enologiche svizzere. 5
2 L’aumento del tenore alcolico è ammesso fino a un arricchimento massimo di 2,5% vol., purché non venga superato il tenore alcolico totale di 15% vol.
3 I vini rossi DOC Ticino possono essere tagliati al 10% con vini di uguale colore e categoria; il taglio con vini provenienti da fuori cantone non è ammesso. I vini bianchi DOC Ticino possono essere tagliati al 10% con vini dello stesso colore e categoria. I vini rosati DOC Ticino possono essere tagliati al 10% con vini bianchi della stessa categoria; il taglio con vini provenienti da fuori cantone non è ammesso. L’aumento di volume, entro il limite massimo dell’8%, ottenuto con arricchimento mediante l’aggiunta di mosto d’uva concentrato (rettificato o non rettificato) è computato nel limite di taglio. 6
4 L’uso dei trucioli, delle doghe (staves) e dei bastoncini (sticks) di rovere destinati all’aromatizzazione dei vini non è ammessa. 7
5 I vini DOC, oltre ai vitigni citati all’art. 23, possono contenere fino ad un 10% di qualsiasi vitigno a condizione che: a) figuri nella «Lista internazionale delle varietà di vite» pubblicata dall’Organizzazione della Vigna e del Vino (OIV); b) coltivazione in Ticino o Mesolcina sia notificata da almeno 3 anni nell’ambito dei dati del catasto; c) le gradazioni minime previste per le altre uve rosse e le altre uve bianche di cui all’art. d) i limiti di produzione, tolleranza esclusa, richiesti per la produzione di vini DOC; e) uso a tale scopo sia stato notificato nelle dichiarazioni della vendemmia; e f) figurino nell’allegato n. 1 al presente regolamento.
6 I vitigni complementari di cui al cpv. 5 non possono essere indicati sulle etichette.
7 I vini spumanti possono essere vini DOC unicamente qualora la fase di spumantizzazione sia eseguita all’interno delle zone di produzione di cui all’art. 22. 8
8 L’edulcorazione dei vini DOC è autorizzata fino ad un massimo di 8 g/l. di zucchero, unicamente con mosto d’uva concentrato e mosto d’uva concentrato e rettificato. 9
9 I vini dolci naturali ottenuti con l’appassimento in vigna, con l’appassimento in cassetta, la crioestrazione o bloccando la fermentazione possono essere DOC. 10

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Cpv. modificato dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.
6 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 252; precedenti modifiche: BU
2020, 213; BU 2021, 310 e 416.
7 Cpv. modificato dal R 13.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 382.
8 Cpv. modificato dal R 13.11.2019; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2019, 382 ; precedente modifica: BU 2017,

213.

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Cpv. introdotto dal R 13.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 382.
10 Cpv. introdotto dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.
10 I vini liquorosi detti anche fortificati, ottenuti con aggiunta di alcool, acquavite di vino, grappa o mosto concentrato, possono essere DOC. L’alcool utilizzato per bloccare la fermentazione deve essere unicamente di provenienza svizzera. 11
Analisi e esame organolettico Art. 28 1 L’esame organolettico dei vini è effettuato dall’IVVT.
2 I produttori sono tenuti a mettere a disposizione gratuitamente campioni di vini DOC per le analisi e l’esame organolettico.
3 L’IVVT procede per sondaggio all’esame organolettico e ordina, se del caso, le analisi dei vini DOC. Di regola i vini di ogni azienda o ragione sociale sono sottoposti a degustazione a intervalli da due a tre anni.
4 Sulla base dell’esame organolettico e delle analisi l’IVVT revoca il diritto all’uso della DOC per i vini non conformi ai criteri richiesti. Per i vini prodotti in Mesolcina, trasmette la proposta di revoca alle competenti autorità del Cantone dei Grigioni affinché queste emanino la relativa decisione.
5 I lotti di vino che non superano le prove di degustazione saranno segnalati al Dipartimento e al Laboratorio cantonale, rispettivamente alle competenti autorità del Cantone dei Grigioni per i vini prodotti in Mesolcina.
6 La mancata messa a disposizione dei campioni di vino DOC entro i termini imposti, può comportare la revoca immediata del diritto all’uso della DOC per i vini in causa.
Indicazione geografica di località Art. 29 1 Le denominazioni di cui all’art. 20 possono essere completate con indicazioni geografiche di località più circoscritte, solo se documentate, quali: a) di cantone, il distretto, il comune, la frazione e i nomi iscritti a Registro fondiario (RF); b) l’azienda, la fattoria e termini analoghi; c) nei limiti previsti dall’art. 32; d) geografiche non chiaramente definite o circoscritte, le quali devono differenziarsi dai dei perimetri di cui alle lett. a) e b).
2 Per le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. a) fanno stato i perimetri ufficiali riconosciuti o per i fondi i corrispondenti nomi iscritti a RF.
3 Le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. b) e d) che richiamano elementi o luoghi non chiaramente definiti o circoscritti, possono essere citate sull’etichetta solo se i vini sono ottenuti da uve che provengono dalle loro immediate vicinanze o dalle relative pendici in caso di colli, cime, monti e simili.
4 I nomi dei perimetri per i quali esistono nomi identici di altri perimetri devono essere completati dal nome del Comune in cui si trovano.
5 Le frazioni ufficiali, i nomi iscritti a RF e quelli dei perimetri di cui al cpv. 1 lett. b) e c) possono essere usati solo se indicati nei certificati di produzione e negli attestati di controllo della vendemmia.
6 Se il nome o la ragione sociale comprendono, in tutto o in parte, termini riservati ai vini DOC che possono creare confusione con essi, è fatto obbligo per l’indicazione dei primi di utilizzare caratteri di colore e dimensioni costanti non superiori a 4 mm di altezza per 2 mm di larghezza.
7 Per i vini DOC messi in commercio in bottiglie da litro, da 0,2 e 0,5 litri del tipo borgognona non sono autorizzate le indicazioni geografiche di località previste dal cpv. 1.
8 Le etichette dei vini che fanno uso delle denominazioni di cui all’art. 20, prodotti al di fuori dal territorio del Cantone Ticino con meno del 90% di uve ticinesi, non possono essere completate con altre indicazioni o riferimenti geografici.
9 Le indicazioni geografiche di località, i termini laudativi e le specificazioni quali superiore, crus, grand crus e simili sono riservate ai vini DOC. 12
Registro delle indicazioni geografiche di località Art. 30
1 L’IVVT tiene il registro delle indicazioni geografiche di località, nel quale devono essere iscritte le indicazioni di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) e c).
2 L’IVVT iscrive, rispettivamente modifica o revoca, i perimetri nel registro.
3 L’istituzione dei perimetri e la loro modifica devono fare l’oggetto di pubblicazione nel Foglio Ufficiale.
4 Chi ha interessi legittimi da difendere può opporsi contro tale istituzione, inoltrando le proprie osservazioni motivate all’IVVT, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.
5 L’IVVT comunica alla Sezione ogni modifica del registro non appena cresciuta in giudicato.
Iscrizione nel Registro delle indicazioni geografiche di località

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Cpv. introdotto dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.
12 Cpv. modificato dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.
Art. 31 1 I perimetri di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) e c) possono essere iscritti nel Registro solo se la superficie vitata totale relativa alle indicazioni è superiore a 0,5 ha.
2 I viticoltori e vinificatori interessati possono chiedere l’inclusione dei perimetri indicando il nome del perimetro e definendo, tramite un piano catastale e i relativi dati, la zona interessata.
3 I nomi dei perimetri così definiti possono essere usati unicamente per i vini ottenuti da uve prodotte all’interno degli stessi.
4 Non sono ammessi nomi di fantasia che richiamano quelli di perimetri ufficiali, né il termine per luoghi che non hanno relazione storica e/o geografica con un simile manufatto.
5 I perimetri delle indicazioni di località indicati all’art. 29 cpv. 1 lett. b) che fanno riferimento a un termine geografico possono includere anche particelle non contigue, purché siano incluse nella zona geografica menzionata.
6 Quanto previsto al cpv. 5 non è ammesso per il termine «Castello», il cui perimetro deve essere chiuso.
7 I perimetri delle indicazioni di località indicati all’art. 29 cpv. 1 lett. b) senza riferimento a un termine geografico devono avere caratteristiche uniformi e costituire un’unità omogenea.
8 Al richiedente l’IVVT fattura una tassa fissa di fr. 250.– più i relativi costi di pubblicazione.
Specificazione «Castello » Art. 32 Il termine «Castello» può essere usato solo per i vini ottenuti da uve prodotte su fondi il cui nome locale iscritto a registro fondiario contempla tale termine da almeno 20 anni o se iscritti con tale termine in un perimetro di cui all’art. 30.
Specificazione «Riserva » Art. 33 1 I vini DOC possono portare in etichetta la specificazione «Riserva» solo se rispettano i criteri fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza sul vino relativo ai «Termini vinicoli specifici».
2 La specificazione «Riserva» può essere completata con indicazioni geografiche di località di cui all’articolo 29, la ragione sociale del produttore, o marchi individuali o collettivi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3 I vini con la specificazione «Riserva» devono portare l’indicazione dell’annata ed essere commercializzati in bottiglie chiuse con tappo di sughero o in altri materiali alternativi approvati dall’IVVT.
4 I vinificatori interessati ad usufruire della specificazione «Riserva» devono inoltrare all’IVVT una notifica scritta dell’utilizzazione, allegando un esemplare dell’etichetta con la quale intendono mettere in commercio il vino.
Controllo delle etichette Art. 34 1 Le etichette dei vini DOC devono essere sottoposte al controllo dell’IVVT, la quale può esigere dall’imbottigliatore la prova dell’esattezza delle menzioni utilizzate per designare il vino.
2 Per consentire il controllo, il fruitore della DOC dovrà presentare un esemplare di etichetta originale, accompagnato dall’apposito modulo.
3 Restano riservate le competenze fissate dalla legislazione federale in materia.
Registro degli imbottigliatori e commercianti Art. 35
1 L’indicazione del nome o della ragione sociale dell’imbottigliatore è obbligatoria e deve figurare per esteso sull’etichetta principale. Essa può essere sostituita da un codice costituito da un numero preceduto dalle lettere RI se l’etichetta reca il nome o la ragione sociale del commerciante autorizzato dall’IVVT.
2 L’imbottigliatore è la persona che effettua o fa effettuare per proprio conto l’imbottigliamento di un vino DOC che ha vinificato o acquistato.
3 Il commerciante è la persona che non possiede le installazioni per vinificare ed imbottigliare e che acquista e rivende unicamente vino DOC confezionato nell’imballaggio definitivo. Per indicare il proprio nome o la ragione sociale sull’etichetta deve richiedere l’autorizzazione all’IVVT che rilascerà un attestato da esibire all’imbottigliatore prima dell’acquisto.
4 L’IVVT tiene il registro degli imbottigliatori con i rispettivi numeri di codice e il registro dei commercianti.
5 Chiunque esegue la vinificazione, l’imbottigliamento o l’etichettatura di vini che usano un termine di cui all’art. 20 per conto di terzi, è tenuto a notificarlo all’IVVT.
Vendita di vini sfusi Art. 36 Per poter garantire la corretta applicazione delle presenti norme, chi vende fuori dal perimetro delle zone di produzione di cui all’art. 22, vino DOC sfuso o in bottiglie non etichettate, è
tenuto a ad assicurarsi che l’acquirente sia iscritto al registro degli imbottigliatori e commercianti come previsto dall’art. 35.

Controllo

Art. 37 1 L’IVVT esercita i controlli che gli sono attribuiti dal regolamento sull’agricoltura e nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento e segnala eventuali irregolarità al Laboratorio cantonale o alle competenti autorità del Cantone dei Grigioni, al Controllo svizzero del commercio dei vini e alla Sezione dell’agricoltura, per i provvedimenti di loro competenza.
2 Su richiesta, i vinificatori che fanno uso delle DOC di cui all’art. 20 devono garantire libero accesso ai locali di vinificazione e stoccaggio, nonché fornire tutta la documentazione riguardante questi vini agli organi di controllo dell’IVVT. Capitolo terzo Vini ad Indicazione Geografica Tipica - IGT
Denominazione tradizionale «Nostrano » Art. 38 Per la produzione di vino con indicazione geografica tipica e denominazione tradizionale propria «Nostrano», possono essere usate tutte le varietà a condizione che siano state registrate nel catasto come varietà coltivate in Ticino o Mesolcina da almeno 3 anni (sovrainnesti compresi), ad eccezione di quelle citate nell’allegato 1 del presente regolamento, che non possono essere usate. TITOLO IV Gestione e trasmissione dei dati
Gestione e trasmissione dei dati Art. 39 Per determinate categorie di dati e cerchie di interessati la Sezione può esigere che i dati di cui agli art. 10, 13 e 14 vengano gestiti e/o inviati tramite sistemi elettronici prestabiliti. TITOLO V Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo primo Protezione giuridica

Ricorso

Art. 40 Contro le decisioni che toccano produzioni o produttori mesolcinesi sono applicabili i rimedi di diritto previsti dalla legislazione del Cantone dei Grigioni. Capitolo secondo Misure amministrative
Sanzioni e misure amministrative Art. 41 Chi contravviene al presente regolamento e alle relative norme e prescrizioni d’applicazione è punibile conformemente ai disposti previsti dalle norme federali e cantonali.
Vigneti impiantati illecitamente Art. 42 La Sezione ordina l’estirpazione delle viti piantate illecitamente e, in casi di inottemperanza dell’ordine entro 12 mesi dalla sua notificazione, applica l’esecuzione forzata mediante esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato, ai sensi dell’art. 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). Capitolo terzo Disposizioni penali

Contravvenzioni

Art. 43 Le multe per le contravvenzioni al presente regolamento sono inflitte dalla Sezione. TITOLO VI Disposizioni finali Capitolo primo Esecuzione

Collaborazione

Art. 44 1 I municipi, le cancellerie comunali, gli enti, le associazioni di categoria e gli uffici dell’Amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con la Sezione.
2 La Sezione può delegare le rilevazioni di dati sul settore viti-vinicolo giusta l’art. 10 ai Comuni o a altri enti, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
3 La Sezione è autorizzata a trasmettere all’IVVT e all’Organo di controllo di cui all’art. 36 dell’ordinanza sul vino i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti.
Obbligo di informare Art. 45 Viticoltori, vinificatori e commercianti di uva e di prodotti vitivinicoli sono tenuti a fornire alle autorità e agli organi competenti all’applicazione del regolamento tutte le informazioni necessarie, a presentare i documenti giustificativi e a permettere l’accesso agli edifici e alle superfici e l’esame dei libri contabili e della corrispondenza come pure il prelievo di campioni.
Direttive e istruzioni Art. 46 1 Le autorità e gli organi competenti all’applicazione del presente regolamento emanano regolamenti, direttive o istruzioni e conducono rilevamenti relativi ai compiti di loro competenza.
2 I regolamenti, le direttive e le istruzioni emanate da enti e associazioni dei produttori o di categoria entrano in vigore con l’approvazione del Dipartimento. Capitolo secondo Tasse
In generale Art. 47 1 L’iscrizione nel catasto di vigneti piantati prima del 1999 e annunciati dopo il 10 maggio
1999 per l’iscrizione nel previgente registro dei vigneti, rispettivamente nel catasto viticolo attuale, è soggetta a una tassa minima di fr. 50.– e massima di fr. 100. –, da anticipare dal richiedente.
2 Richieste di modifiche dei dati iscritti a catasto o di certificati di produzione, inoltrate dopo i termini, sono soggette a una tassa di fr. 50.–, da anticipare dal richiedente.
3 Modifiche nel catasto non annunciate entro i termini prescritti ed effettuate d’ufficio sono soggette a una tassa di fr. 50.– .
Tasse DOC Art. 48 1 L’uso delle DOC è soggetto al pagamento delle tasse fissate dall’IVVT.
2 Per le seguenti attività, le tasse di cui al cpv. 1 non possono superare: a) l’esame delle etichette b) vino analizzato c) vino analizzato in sede di contestazione 1500.– d) per altri lavori, esclusi gli onorari di terzi al costo effettivo; e) di uva vinificata DOC per anno, tassa base per la gestione e i controlli
3 A nche chi produce vini DOC nella zona di produzione di cui all’art. 22 cpv. 2 è tenuto a: a) le tasse per l’uso delle DOC come previsto dal cpv. 2; e b) per la loro produzione di vino «DOC Ticino» alle misure di solidarietà di cui del regolamento sull’agricoltura.
4 Le decisioni e fatture dell’IVVT emanate per l’esecuzione di compiti attribuiti dal presente regolamento, indicano i termini di ricorso.
Termini DOC Art. 49 Il termine DOC «Rosso - Bianco - Rosato Ticinese» può essere usato fino ad esaurimento delle etichette disponibili, ma non oltre alla produzione dell’annata 2016.

Abrogazione

Art. 50 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi
23 novembre 2004; b) 2, 3, da 46 a 64, 108 cpv. 4, 109, 120 cpv. 3, 4 e 5, 121, 125 del regolamento del 23 dicembre 2003.
Entrata in vigore
Art. 51 Questo regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.
13 Pubblicato nel BU 2015 , 410. Allegato 1 I seguenti vitigni non possono essere usati per il taglio di cui all’art. 27 cpv. 5: Categoria e Vitigno
2B BIANCHE EUROPEE NON DEFINITE IIA
2B BIANCHE EUROPEE NON DEFINITE IIB
2B BIANCHE IBRIDI / PD (AMERICANE)
2B LILLA
2B MOSCATO BRISTALER
2B NOAH
2R ALPHONSE LAVALLE
2R BACO NOIR
2R CHANCELLOR
2R CLINTON
2R DE CHAUNAC (SEIBEL 9549)
2R ESTHER
2R ISABELLA
2R KATAWBA
2R LEON MILLOT
2R MAGLIASINA
2R MOSCATO BLU O MOSCATO GARNIER
2R ROSSE EUROPEE NON DEFINITE IIA
2R ROSSE EUROPEE NON DEFINITE IIB
2R ROSSE IBRIDI / PD (AMERICANE)
2R SEIBEL
2R SEIBEL 5455 (PLANTET)
3B BIANCA DA TERZA
3R ROSSA DA TERZA
13 Entrata in vigore: 10 luglio 2015 - BU 2015, 410.
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