Regolamento della scuola media (412.110)
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Regolamento della scuola media

Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018 (stato 10 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – sulla scuola media del 21 ottobre 1974; – della scuola del 1° febbraio 1990; – della legge della scuola del 19 maggio 1992, decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Direzione generale dell’insegnamento

Principio

Art. 1 1 La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni: a) all’insegnamento nella scuola media; b) sull’insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico; c) ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove e innovazioni; d) il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali; e) proposte per la formazione di base e continua dei docenti; f) al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d’impiego. Capitolo secondo Collegio dei direttori
Istituzione e composizione Art. 2 1 È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate.

Regolamento della scuola media

Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018 (stato 10 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – sulla scuola media del 21 ottobre 1974; – della scuola del 1° febbraio 1990; – della legge della scuola del 19 maggio 1992, decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Direzione generale dell’insegnamento

Principio

Art. 1 1 La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni: a) all’insegnamento nella scuola media; b) sull’insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico; c) ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove e innovazioni; d) il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali; e) proposte per la formazione di base e continua dei docenti; f) al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d’impiego. Capitolo secondo Collegio dei direttori
Istituzione e composizione Art. 2 1 È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate.

Regolamento della scuola media

Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018 (stato 10 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – sulla scuola media del 21 ottobre 1974; – della scuola del 1° febbraio 1990; – della legge della scuola del 19 maggio 1992, decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Direzione generale dell’insegnamento

Principio

Art. 1 1 La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni: a) all’insegnamento nella scuola media; b) sull’insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico; c) ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove e innovazioni; d) il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali; e) proposte per la formazione di base e continua dei docenti; f) al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d’impiego. Capitolo secondo Collegio dei direttori
Istituzione e composizione Art. 2 1 È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate.

Regolamento della scuola media

Regolamento della scuola media (del maggio 2018) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – sulla scuola media del 21 ottobre 1974; – della scuola del 1° febbraio 1990; – della legge della scuola del 19 maggio 1992, decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Direzione generale dell’insegnamento

Principio

Art. 1 1 La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni: a) all’insegnamento nella scuola media; b) sull’insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico; c) ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove e innovazioni; d) il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali; e) proposte per la formazione di base e continua dei docenti; f) al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d’impiego. Capitolo secondo Collegio dei direttori
Istituzione e composizione Art. 2 1 È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate.
2 L’attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.

Compiti

Art. 3

Regolamento della scuola media

Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018 (stato 10 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – sulla scuola media del 21 ottobre 1974; – della scuola del 1° febbraio 1990; – della legge della scuola del 19 maggio 1992, decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Direzione generale dell’insegnamento

Principio

Art. 1 1 La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni: a) all’insegnamento nella scuola media; b) sull’insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico; c) ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove e innovazioni; d) il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali; e) proposte per la formazione di base e continua dei docenti; f) al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d’impiego. Capitolo secondo Collegio dei direttori
Istituzione e composizione Art. 2 1 È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate.
2 L’attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.

Compiti

Art. 3
1 Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2 In particolare il collegio: a) alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e b) o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio Stato e del Dipartimento; c) l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti; d) al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le per l’assunzione nelle scuole medie; e) al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso; f) le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti; g) i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
3 I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.
Presidenza e segreteria Art. 4
1 Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali.
2 Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.
3 Al segretario compete la redazione del verbale.
2 L’attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.

Compiti

Art. 3
1 Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2 In particolare il collegio: a) alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e b) o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio Stato e del Dipartimento; c) l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti; d) al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le per l’assunzione nelle scuole medie; e) al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso; f) le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti; g) i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
3 I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.
Presidenza e segreteria Art. 4
1 Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali.
2 Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.
3 Al segretario compete la redazione del verbale.
2 L’attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.

Compiti

Art. 3
1 Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2 In particolare il collegio: a) alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e b) o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio Stato e del Dipartimento; c) l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti; d) al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le per l’assunzione nelle scuole medie; e) al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso; f) le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti; g) i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
3 I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.
Presidenza e segreteria Art. 4
1 Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali.
2 Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.
3 Al segretario compete la redazione del verbale.
1 Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2 In particolare il collegio: a) alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e b) o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio Stato e del Dipartimento; c) l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti; d) al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le per l’assunzione nelle scuole medie; e) al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso; f) le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti; g) i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
3 I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.
Presidenza e segreteria Art. 4
1 Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali.
2 Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.
3 Al segretario compete la redazione del verbale.
2 L’attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.

Compiti

Art. 3
1 Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2 In particolare il collegio: a) alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e b) o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio Stato e del Dipartimento; c) l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti; d) al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le per l’assunzione nelle scuole medie; e) al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso; f) le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti; g) i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
3 I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.
Presidenza e segreteria Art. 4
1 Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali.
2 Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.
3 Al segretario compete la redazione del verbale.
4 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.

Convocazione

Art. 5 Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.

Partecipazione

Art. 6 1 La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2 Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.
Decisioni e verbale Art. 7 1 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta. Capitolo terzo Esperti di materia

Designazione

Art. 8 1 Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia. Un esperto può assumere l’incarico per più istituti.
2 Gli esperti di materia devono avere una formazione accademica specifica di disciplina e preferibilmente un’esperienza d’insegnamento nella scuola media.
3 La Sezione stabilisce i comprensori delle scuole medie assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono le scuole medie private parificate.
4 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.

Convocazione

Art. 5 Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.

Partecipazione

Art. 6 1 La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2 Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.
Decisioni e verbale Art. 7 1 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta. Capitolo terzo Esperti di materia

Designazione

Art. 8 1 Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia. Un esperto può assumere l’incarico per più istituti.
2 Gli esperti di materia devono avere una formazione accademica specifica di disciplina e preferibilmente un’esperienza d’insegnamento nella scuola media.
3 La Sezione stabilisce i comprensori delle scuole medie assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono le scuole medie private parificate.
4 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.

Convocazione

Art. 5 Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.

Partecipazione

Art. 6 1 La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2 Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.
Decisioni e verbale Art. 7 1 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta. Capitolo terzo Esperti di materia

Designazione

Art. 8 1 Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia. Un esperto può assumere l’incarico per più istituti.
2 Gli esperti di materia devono avere una formazione accademica specifica di disciplina e preferibilmente un’esperienza d’insegnamento nella scuola media.
3 La Sezione stabilisce i comprensori delle scuole medie assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono le scuole medie private parificate.
4 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.

Convocazione

Art. 5 Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.

Partecipazione

Art. 6 1 La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2 Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.
Decisioni e verbale Art. 7 1 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta. Capitolo terzo Esperti di materia

Designazione

Art. 8 1 Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia. Un esperto può assumere l’incarico per più istituti.
2 Gli esperti di materia devono avere una formazione accademica specifica di disciplina e preferibilmente un’esperienza d’insegnamento nella scuola media.
3 La Sezione stabilisce i comprensori delle scuole medie assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono le scuole medie private parificate.
4 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.

Convocazione

Art. 5 Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.

Partecipazione

Art. 6 1 La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2 Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.
Decisioni e verbale Art. 7 1 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta. Capitolo terzo Esperti di materia

Designazione

Art. 8 1 Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia. Un esperto può assumere l’incarico per più istituti.
2 Gli esperti di materia devono avere una formazione accademica specifica di disciplina e preferibilmente un’esperienza d’insegnamento nella scuola media.
3 La Sezione stabilisce i comprensori delle scuole medie assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono le scuole medie private parificate.
4 Gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta l’assegnazione della sede di servizio corrisponde al luogo in cui il docente esperto di materia svolge il maggior numero di ore-lezione; se l’attività prevalente è quella di esperto, essa è fissata di regola in un istituto di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito.
Funzioni e compiti Art. 9 1 Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni: a) e vigilanza scientifica e didattica dei docenti; b) e valutazione dell’insegnamento disciplinare sul piano cantonale, anche in ai piani di studio della scuola obbligatoria e delle scuole postobbligatorie; c) dell’innovazione quanto ai piani ai metodi e ai mezzi didattici; d) e promozione degli aspetti culturali e didattici della disciplina nonché degli trasversali e di formazione generale dei piani di studio e dell’insegnamento, anche iniziative di formazione continua.
2 Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia: a) regolarmente l’attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente; b) incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e il coordinamento dell’attività didattica; c) le direzioni di istituto per affrontare i problemi relativi alla disciplina nei diversi istituti; d) alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui la direzione scientifica;
4 Gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta l’assegnazione della sede di servizio corrisponde al luogo in cui il docente esperto di materia svolge il maggior numero di ore-lezione; se l’attività prevalente è quella di esperto, essa è fissata di regola in un istituto di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito.
Funzioni e compiti Art. 9 1 Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni: a) e vigilanza scientifica e didattica dei docenti; b) e valutazione dell’insegnamento disciplinare sul piano cantonale, anche in ai piani di studio della scuola obbligatoria e delle scuole postobbligatorie; c) dell’innovazione quanto ai piani ai metodi e ai mezzi didattici; d) e promozione degli aspetti culturali e didattici della disciplina nonché degli trasversali e di formazione generale dei piani di studio e dell’insegnamento, anche iniziative di formazione continua.
2 Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia: a) regolarmente l’attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente; b) incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e il coordinamento dell’attività didattica; c) le direzioni di istituto per affrontare i problemi relativi alla disciplina nei diversi istituti; d) alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui la direzione scientifica;
4 Gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta l’assegnazione della sede di servizio corrisponde al luogo in cui il docente esperto di materia svolge il maggior numero di ore-lezione; se l’attività prevalente è quella di esperto, essa è fissata di regola in un istituto di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito.
Funzioni e compiti Art. 9 1 Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni: a) e vigilanza scientifica e didattica dei docenti; b) e valutazione dell’insegnamento disciplinare sul piano cantonale, anche in ai piani di studio della scuola obbligatoria e delle scuole postobbligatorie; c) dell’innovazione quanto ai piani ai metodi e ai mezzi didattici; d) e promozione degli aspetti culturali e didattici della disciplina nonché degli trasversali e di formazione generale dei piani di studio e dell’insegnamento, anche iniziative di formazione continua.
2 Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia: a) regolarmente l’attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente; b) incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e il coordinamento dell’attività didattica; c) le direzioni di istituto per affrontare i problemi relativi alla disciplina nei diversi istituti; d) alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui la direzione scientifica;
4 Gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta l’assegnazione della sede di servizio corrisponde al luogo in cui il docente esperto di materia svolge il maggior numero di ore-lezione; se l’attività prevalente è quella di esperto, essa è fissata di regola in un istituto di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito.
Funzioni e compiti Art. 9 1 Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni: a) e vigilanza scientifica e didattica dei docenti; b) e valutazione dell’insegnamento disciplinare sul piano cantonale, anche in ai piani di studio della scuola obbligatoria e delle scuole postobbligatorie; c) dell’innovazione quanto ai piani ai metodi e ai mezzi didattici; d) e promozione degli aspetti culturali e didattici della disciplina nonché degli trasversali e di formazione generale dei piani di studio e dell’insegnamento, anche iniziative di formazione continua.
2 Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia: a) regolarmente l’attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente; b) incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e il coordinamento dell’attività didattica; c) le direzioni di istituto per affrontare i problemi relativi alla disciplina nei diversi istituti; d) alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui la direzione scientifica;
4 Gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta l’assegnazione della sede di servizio corrisponde al luogo in cui il docente esperto di materia svolge il maggior numero di ore-lezione; se l’attività prevalente è quella di esperto, essa è fissata di regola in un istituto di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito.
Funzioni e compiti Art. 9 1 Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni: a) e vigilanza scientifica e didattica dei docenti; b) e valutazione dell’insegnamento disciplinare sul piano cantonale, anche in ai piani di studio della scuola obbligatoria e delle scuole postobbligatorie; c) dell’innovazione quanto ai piani ai metodi e ai mezzi didattici; d) e promozione degli aspetti culturali e didattici della disciplina nonché degli trasversali e di formazione generale dei piani di studio e dell’insegnamento, anche iniziative di formazione continua.
2 Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia: a) regolarmente l’attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente; b) incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e il coordinamento dell’attività didattica; c) le direzioni di istituto per affrontare i problemi relativi alla disciplina nei diversi istituti; d) alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui la direzione scientifica;
e) a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull’evoluzione scientifica didattica della propria disciplina; f) d’intesa con il direttore alla fine dell’anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; giudizio sui docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in g) redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di o dalla Sezione; h) parte delle commissioni preposte alle prove d’assunzione per l’insegnamento; i) contatti con gli esperti della stessa materia di altri istituti; j) alla fine di ogni anno scolastico, un rapporto sullo stato dell’insegnamento nella disciplina; k) essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

Rapporti

Art. 10 I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione tramite le direzioni di istituto, le quali ne trasmettono copia agli interessati.
Durata della carica Art. 11 L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
Collegio degli esperti e gruppi disciplinari Art. 12
1 Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.
2 Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari.
3 Il collegio e i gruppi disciplinari sono diretti, d’intesa con la Sezione, dall’ufficio presidenziale del collegio, composto dal presidente, dal segretario e da quattro membri scelti dal collegio. La durata delle cariche è al massimo di quattro anni.
Funzioni e compiti Art. 13
e) a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull’evoluzione scientifica didattica della propria disciplina; f) d’intesa con il direttore alla fine dell’anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; giudizio sui docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in g) redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di o dalla Sezione; h) parte delle commissioni preposte alle prove d’assunzione per l’insegnamento; i) contatti con gli esperti della stessa materia di altri istituti; j) alla fine di ogni anno scolastico, un rapporto sullo stato dell’insegnamento nella disciplina; k) essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

Rapporti

Art. 10 I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione tramite le direzioni di istituto, le quali ne trasmettono copia agli interessati.
Durata della carica Art. 11 L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
Collegio degli esperti e gruppi disciplinari Art. 12
1 Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.
2 Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari.
3 Il collegio e i gruppi disciplinari sono diretti, d’intesa con la Sezione, dall’ufficio presidenziale del collegio, composto dal presidente, dal segretario e da quattro membri scelti dal collegio. La durata delle cariche è al massimo di quattro anni.
Funzioni e compiti Art. 13
e) a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull’evoluzione scientifica didattica della propria disciplina; f) d’intesa con il direttore alla fine dell’anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; giudizio sui docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in g) redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di o dalla Sezione; h) parte delle commissioni preposte alle prove d’assunzione per l’insegnamento; i) contatti con gli esperti della stessa materia di altri istituti; j) alla fine di ogni anno scolastico, un rapporto sullo stato dell’insegnamento nella disciplina; k) essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

Rapporti

Art. 10 I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione tramite le direzioni di istituto, le quali ne trasmettono copia agli interessati.
Durata della carica Art. 11 L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
Collegio degli esperti e gruppi disciplinari Art. 12
1 Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.
2 Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari.
3 Il collegio e i gruppi disciplinari sono diretti, d’intesa con la Sezione, dall’ufficio presidenziale del collegio, composto dal presidente, dal segretario e da quattro membri scelti dal collegio. La durata delle cariche è al massimo di quattro anni.
Funzioni e compiti Art. 13
e) a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull’evoluzione scientifica didattica della propria disciplina; f) d’intesa con il direttore alla fine dell’anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; giudizio sui docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in g) redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di o dalla Sezione; h) parte delle commissioni preposte alle prove d’assunzione per l’insegnamento; i) contatti con gli esperti della stessa materia di altri istituti; j) alla fine di ogni anno scolastico, un rapporto sullo stato dell’insegnamento nella disciplina; k) essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

Rapporti

Art. 10 I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione tramite le direzioni di istituto, le quali ne trasmettono copia agli interessati.
Durata della carica Art. 11 L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
Collegio degli esperti e gruppi disciplinari Art. 12
1 Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.
2 Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari.
3 Il collegio e i gruppi disciplinari sono diretti, d’intesa con la Sezione, dall’ufficio presidenziale del collegio, composto dal presidente, dal segretario e da quattro membri scelti dal collegio. La durata delle cariche è al massimo di quattro anni.
Funzioni e compiti Art. 13
e) a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull’evoluzione scientifica didattica della propria disciplina; f) d’intesa con il direttore alla fine dell’anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; giudizio sui docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in g) redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di o dalla Sezione; h) parte delle commissioni preposte alle prove d’assunzione per l’insegnamento; i) contatti con gli esperti della stessa materia di altri istituti; j) alla fine di ogni anno scolastico, un rapporto sullo stato dell’insegnamento nella disciplina; k) essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

Rapporti

Art. 10 I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione tramite le direzioni di istituto, le quali ne trasmettono copia agli interessati.
Durata della carica Art. 11 L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
Collegio degli esperti e gruppi disciplinari Art. 12
1 Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.
2 Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari.
3 Il collegio e i gruppi disciplinari sono diretti, d’intesa con la Sezione, dall’ufficio presidenziale del collegio, composto dal presidente, dal segretario e da quattro membri scelti dal collegio. La durata delle cariche è al massimo di quattro anni.
Funzioni e compiti Art. 13
1 Il collegio degli esperti tratta i problemi globali dell’insegnamento e quelli connessi alla funzione di esperto di materia. In particolare esso: a) complessivamente l’insegnamento impartito nella scuola media; b) o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento; c) i criteri di coordinamento tra le varie discipline.
2 I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina su piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Sezione.
3 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Collegio dei capigruppo

Composizione

Art. 14
1 I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.
2 Il collegio: a) la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e misure per la sua prevenzione e il suo contenimento; b) il funzionamento corretto e unitario del servizio; c) i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi; d) consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione; e) riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno della scuola dell’infanzia ed elementare.
3 La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art.
5-7 sono applicabili per analogia. TITOLO II Delle sedi
Istituti e comprensori
1 Il collegio degli esperti tratta i problemi globali dell’insegnamento e quelli connessi alla funzione di esperto di materia. In particolare esso: a) complessivamente l’insegnamento impartito nella scuola media; b) o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento; c) i criteri di coordinamento tra le varie discipline.
2 I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina su piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Sezione.
3 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Collegio dei capigruppo

Composizione

Art. 14
1 I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.
2 Il collegio: a) la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e misure per la sua prevenzione e il suo contenimento; b) il funzionamento corretto e unitario del servizio; c) i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi; d) consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione; e) riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno della scuola dell’infanzia ed elementare.
3 La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art.
5-7 sono applicabili per analogia. TITOLO II Delle sedi
Istituti e comprensori
1 Il collegio degli esperti tratta i problemi globali dell’insegnamento e quelli connessi alla funzione di esperto di materia. In particolare esso: a) complessivamente l’insegnamento impartito nella scuola media; b) o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento; c) i criteri di coordinamento tra le varie discipline.
2 I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina su piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Sezione.
3 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Collegio dei capigruppo

Composizione

Art. 14
1 I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.
2 Il collegio: a) la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e misure per la sua prevenzione e il suo contenimento; b) il funzionamento corretto e unitario del servizio; c) i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi; d) consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione; e) riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno della scuola dell’infanzia ed elementare.
3 La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art.
5-7 sono applicabili per analogia. TITOLO II Delle sedi
Istituti e comprensori
1 Il collegio degli esperti tratta i problemi globali dell’insegnamento e quelli connessi alla funzione di esperto di materia. In particolare esso: a) complessivamente l’insegnamento impartito nella scuola media; b) o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento; c) i criteri di coordinamento tra le varie discipline.
2 I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina su piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Sezione.
3 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Collegio dei capigruppo

Composizione

Art. 14
1 I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.
2 Il collegio: a) la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e misure per la sua prevenzione e il suo contenimento; b) il funzionamento corretto e unitario del servizio; c) i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi; d) consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione; e) riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno della scuola dell’infanzia ed elementare.
3 La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art.
5-7 sono applicabili per analogia. TITOLO II Delle sedi
Istituti e comprensori
1 Il collegio degli esperti tratta i problemi globali dell’insegnamento e quelli connessi alla funzione di esperto di materia. In particolare esso: a) complessivamente l’insegnamento impartito nella scuola media; b) o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento; c) i criteri di coordinamento tra le varie discipline.
2 I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina su piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Sezione.
3 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Collegio dei capigruppo

Composizione

Art. 14
1 I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.
2 Il collegio: a) la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e misure per la sua prevenzione e il suo contenimento; b) il funzionamento corretto e unitario del servizio; c) i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi; d) consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione; e) riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno della scuola dell’infanzia ed elementare.
3 La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art.
5-7 sono applicabili per analogia. TITOLO II Delle sedi
Istituti e comprensori
Art. 15 1 L’istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l’aggregazione di istituti esistenti
2 Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.
3 Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È riservata la frequenza di sezioni per sportivi/artisti o delle scuole medie private. 1
4 Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
Commissione scolastica intercomunale Art. 16 1 La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.
2 Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.
3 La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.
4 O gni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente a lmeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta a lmeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
5 Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione. TITOLO III Degli allievi Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Diritti

Art. 15 1 L’istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l’aggregazione di istituti esistenti
2 Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.
3 Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È riservata la frequenza di sezioni per sportivi/artisti o delle scuole medie private. 1
4 Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
Commissione scolastica intercomunale Art. 16 1 La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.
2 Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.
3 La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.
4 O gni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente a lmeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta a lmeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
5 Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione. TITOLO III Degli allievi Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Diritti

Art. 15 1 L’istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l’aggregazione di istituti esistenti
2 Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.
3 Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È riservata la frequenza di sezioni per sportivi/artisti o delle scuole medie private. 1
4 Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
Commissione scolastica intercomunale Art. 16 1 La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.
2 Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.
3 La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.
4 O gni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente a lmeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta a lmeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
5 Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione. TITOLO III Degli allievi Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Diritti

Art. 15 1 L’istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l’aggregazione di istituti esistenti
2 Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.
3 Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È riservata la frequenza di sezioni per sportivi/artisti o delle scuole medie private. 1
4 Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
Commissione scolastica intercomunale Art. 16 1 La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.
2 Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.
3 La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.
4 O gni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente a lmeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta a lmeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
5 Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione. TITOLO III Degli allievi Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Diritti

Art. 15 1 L’istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l’aggregazione di istituti esistenti
2 Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.
3 Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È riservata la frequenza di sezioni per sportivi/artisti o delle scuole medie private. 1
4 Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
Commissione scolastica intercomunale Art. 16 1 La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.
2 Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.
3 La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.
4 O gni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente a lmeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta a lmeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
5 Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione. TITOLO III Degli allievi Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Diritti

Art. 17 1 Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare: a) di pensiero riflessivo, critico e creativo; b) di comunicazione e di collaborazione nell’indispensabile esperienza educativa della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell’intera comunità scolastica; c) adeguate strategie di apprendimento.
2 L’allievo ha il diritto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3 Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

Doveri

Art. 18 1 L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.
2 I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.

Iscrizione

Art. 19
1 L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno.
Art. 17 1 Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare: a) di pensiero riflessivo, critico e creativo; b) di comunicazione e di collaborazione nell’indispensabile esperienza educativa della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell’intera comunità scolastica; c) adeguate strategie di apprendimento.
2 L’allievo ha il diritto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3 Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

Doveri

Art. 18 1 L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.
2 I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.

Iscrizione

Art. 19
1 L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno.
Art. 17 1 Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare: a) di pensiero riflessivo, critico e creativo; b) di comunicazione e di collaborazione nell’indispensabile esperienza educativa della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell’intera comunità scolastica; c) adeguate strategie di apprendimento.
2 L’allievo ha il diritto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3 Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

Doveri

Art. 18 1 L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.
2 I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.

Iscrizione

Art. 19
1 L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno.
Art. 17 1 Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare: a) di pensiero riflessivo, critico e creativo; b) di comunicazione e di collaborazione nell’indispensabile esperienza educativa della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell’intera comunità scolastica; c) adeguate strategie di apprendimento.
2 L’allievo ha il diritto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3 Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

Doveri

Art. 18 1 L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.
2 I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.

Iscrizione

Art. 19
1 L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno.
Art. 17 1 Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare: a) di pensiero riflessivo, critico e creativo; b) di comunicazione e di collaborazione nell’indispensabile esperienza educativa della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell’intera comunità scolastica; c) adeguate strategie di apprendimento.
2 L’allievo ha il diritto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3 Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

Doveri

Art. 18 1 L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.
2 I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.

Iscrizione

Art. 19
1 L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno.
2 Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.
3 Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.
4 Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo.
1 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.
5 Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.
6 Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
Obbligo di frequenza Art. 20 L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l’insegnamento decise dalla scuola.

Assenze

Art. 21 1 Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.
2 Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.
3 Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.
4 Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo.
1 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.
5 Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.
6 Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
Obbligo di frequenza Art. 20 L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l’insegnamento decise dalla scuola.

Assenze

Art. 21 1 Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.
2 Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.
3 Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.
4 Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo.
1 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.
5 Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.
6 Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
Obbligo di frequenza Art. 20 L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l’insegnamento decise dalla scuola.

Assenze

Art. 21 1 Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.
2 Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.
3 Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.
4 Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo.
1 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.
5 Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.
6 Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
Obbligo di frequenza Art. 20 L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l’insegnamento decise dalla scuola.

Assenze

Art. 21 1 Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.
2 Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.
3 Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.
4 Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo.
1 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.
5 Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.
6 Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
Obbligo di frequenza Art. 20 L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l’insegnamento decise dalla scuola.

Assenze

Art. 21 1 Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.
2 Le assenze a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
4 In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge.
5 La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che: a) le assenze devono essere registrate; b) semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.
6 Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine anno scolastico. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari
Procedura prima della sanzione Art. 22
1 Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.
2 Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della direzione di istituto.

Sanzioni

2 Le assenze a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
4 In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge.
5 La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che: a) le assenze devono essere registrate; b) semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.
6 Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine anno scolastico. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari
Procedura prima della sanzione Art. 22
1 Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.
2 Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della direzione di istituto.

Sanzioni

2 Le assenze a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
4 In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge.
5 La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che: a) le assenze devono essere registrate; b) semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.
6 Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine anno scolastico. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari
Procedura prima della sanzione Art. 22
1 Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.
2 Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della direzione di istituto.

Sanzioni

2 Le assenze a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
4 In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge.
5 La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che: a) le assenze devono essere registrate; b) semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.
6 Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine anno scolastico. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari
Procedura prima della sanzione Art. 22
1 Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.
2 Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della direzione di istituto.

Sanzioni

2 Le assenze a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
4 In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge.
5 La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che: a) le assenze devono essere registrate; b) semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.
6 Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine anno scolastico. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari
Procedura prima della sanzione Art. 22
1 Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.
2 Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della direzione di istituto.

Sanzioni

Art. 23 1 Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) b) di svolgere delle attività a scuola fuori orario; c) da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola; d) dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività alternative.
2 Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.
3 In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.
4 La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse so no a nnotate nel registro della scuola.
6 L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di Capitolo terzo Trasporto e refezione scolastici
Trasporto scolastico
2 Art. 24
Art. 23 1 Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) b) di svolgere delle attività a scuola fuori orario; c) da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola; d) dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività alternative.
2 Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.
3 In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.
4 La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse so no a nnotate nel registro della scuola.
6 L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di Capitolo terzo Trasporto e refezione scolastici
Trasporto scolastico
2 Art. 24
Art. 23 1 Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) b) di svolgere delle attività a scuola fuori orario; c) da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola; d) dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività alternative.
2 Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.
3 In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.
4 La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse so no a nnotate nel registro della scuola.
6 L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di Capitolo terzo Trasporto e refezione scolastici
Trasporto scolastico
2 Art. 24
Art. 23 1 Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) b) di svolgere delle attività a scuola fuori orario; c) da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola; d) dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività alternative.
2 Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.
3 In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.
4 La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse so no a nnotate nel registro della scuola.
6 L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di Capitolo terzo Trasporto e refezione scolastici
Trasporto scolastico
2 Art. 24
Art. 23 1 Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) b) di svolgere delle attività a scuola fuori orario; c) da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola; d) dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività alternative.
2 Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.
3 In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.
4 La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse so no a nnotate nel registro della scuola.
6 L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di Capitolo terzo Trasporto e refezione scolastici
Trasporto scolastico
2 Art. 24
1 Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non risiedono nel comprensorio ordinario della scuola. 3
2 Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.
3 La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all’incasso.
4
Refezione scolastica Art. 25 1 La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è assicurata: a) ristorante scolastico dell’istituto frequentato; b) altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l’istituzione del scolastico.
2 Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l’eccedenza è a carico dello Stato.
3 La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti o i sorveglianti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017. 5
Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni Art. 26 L’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a trasporti e refezione scolastici. Capitolo quarto 6 Doposcuola

Istituzione

1 Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non risiedono nel comprensorio ordinario della scuola. 3
2 Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.
3 La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all’incasso.
4
Refezione scolastica Art. 25 1 La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è assicurata: a) ristorante scolastico dell’istituto frequentato; b) altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l’istituzione del scolastico.
2 Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l’eccedenza è a carico dello Stato.
3 La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti o i sorveglianti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017. 5
Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni Art. 26 L’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a trasporti e refezione scolastici. Capitolo quarto 6 Doposcuola

Istituzione

1 Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non risiedono nel comprensorio ordinario della scuola. 3
2 Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.
3 La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all’incasso.
4
Refezione scolastica Art. 25 1 La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è assicurata: a) ristorante scolastico dell’istituto frequentato; b) altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l’istituzione del scolastico.
2 Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l’eccedenza è a carico dello Stato.
3 La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti o i sorveglianti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017. 5
Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni Art. 26 L’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a trasporti e refezione scolastici. Capitolo quarto 6 Doposcuola

Istituzione

1 Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non risiedono nel comprensorio ordinario della scuola. 3
2 Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.
3 La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all’incasso.
4
Refezione scolastica Art. 25 1 La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è assicurata: a) ristorante scolastico dell’istituto frequentato; b) altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l’istituzione del scolastico.
2 Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l’eccedenza è a carico dello Stato.
3 La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti o i sorveglianti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017. 5
Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni Art. 26 L’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a trasporti e refezione scolastici. Capitolo quarto 6 Doposcuola

Istituzione

1 Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non risiedono nel comprensorio ordinario della scuola. 3
2 Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.
3 La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all’incasso.
4
Refezione scolastica Art. 25 1 La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è assicurata: a) ristorante scolastico dell’istituto frequentato; b) altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l’istituzione del scolastico.
2 Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l’eccedenza è a carico dello Stato.
3 La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti o i sorveglianti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017. 5
Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni Art. 26 L’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a trasporti e refezione scolastici. Capitolo quarto 6 Doposcuola

Istituzione

Art. 26a 7 1 Ogni istituto di scuola media organizza il doposcuola.
2 Il doposcuola è organizzato in ore esterne all’orario scolastico frequentate di regola da almeno 10 allievi e può essere di tipo scolastico (recupero, studio assistito ecc.) o ricreativo (artistico, sportivo ecc.).
3 Il Cantone garantisce almeno due ore di doposcuola per 20 settimane all’anno per sede scolastica e per classe, sempre che sia rispettato il parametro minimo di frequenza di cui al cpv. 2 e che almeno la metà delle ore siano di doposcuola scolastico.

Compensi

Art. 26b 8 Gli animatori del doposcuola vengono remunerati in ragione di 50 franchi all’ora.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 26c
9 La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata a 3 franchi all’ora.

2

Nota marginale modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280; precedente modifica:
BU 2019, 150.
3 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150.
5 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 230.
6 Capitolo introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.

7

Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
8 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
9 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
TITOLO IV Funzionamento dell’istituto scolastico Capitolo primo Obiettivi fondamentali
Art. 26a 7 1 Ogni istituto di scuola media organizza il doposcuola.
2 Il doposcuola è organizzato in ore esterne all’orario scolastico frequentate di regola da almeno 10 allievi e può essere di tipo scolastico (recupero, studio assistito ecc.) o ricreativo (artistico, sportivo ecc.).
3 Il Cantone garantisce almeno due ore di doposcuola per 20 settimane all’anno per sede scolastica e per classe, sempre che sia rispettato il parametro minimo di frequenza di cui al cpv. 2 e che almeno la metà delle ore siano di doposcuola scolastico.

Compensi

Art. 26b 8 Gli animatori del doposcuola vengono remunerati in ragione di 50 franchi all’ora.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 26c
9 La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata a 3 franchi all’ora.

2

Nota marginale modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280; precedente modifica:
BU 2019, 150.
3 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150.
5 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 230.
6 Capitolo introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.

7

Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
8 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
9 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
TITOLO IV Funzionamento dell’istituto scolastico Capitolo primo Obiettivi fondamentali
Art. 26a 7 1 Ogni istituto di scuola media organizza il doposcuola.
2 Il doposcuola è organizzato in ore esterne all’orario scolastico frequentate di regola da almeno 10 allievi e può essere di tipo scolastico (recupero, studio assistito ecc.) o ricreativo (artistico, sportivo ecc.).
3 Il Cantone garantisce almeno due ore di doposcuola per 20 settimane all’anno per sede scolastica e per classe, sempre che sia rispettato il parametro minimo di frequenza di cui al cpv. 2 e che almeno la metà delle ore siano di doposcuola scolastico.

Compensi

Art. 26b 8 Gli animatori del doposcuola vengono remunerati in ragione di 50 franchi all’ora.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 26c
9 La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata a 3 franchi all’ora.

2

Nota marginale modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280; precedente modifica:
BU 2019, 150.
3 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150.
5 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 230.
6 Capitolo introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.

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Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
8 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
9 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
TITOLO IV Funzionamento dell’istituto scolastico Capitolo primo Obiettivi fondamentali
Art. 26a 7 1 Ogni istituto di scuola media organizza il doposcuola.
2 Il doposcuola è organizzato in ore esterne all’orario scolastico frequentate di regola da almeno 10 allievi e può essere di tipo scolastico (recupero, studio assistito ecc.) o ricreativo (artistico, sportivo ecc.).
3 Il Cantone garantisce almeno due ore di doposcuola per 20 settimane all’anno per sede scolastica e per classe, sempre che sia rispettato il parametro minimo di frequenza di cui al cpv. 2 e che almeno la metà delle ore siano di doposcuola scolastico.

Compensi

Art. 26b 8 Gli animatori del doposcuola vengono remunerati in ragione di 50 franchi all’ora.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 26c
9 La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata a 3 franchi all’ora.

2

Nota marginale modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280; precedente modifica:
BU 2019, 150.
3 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150.
5 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 230.
6 Capitolo introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.

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Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
8 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
9 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
TITOLO IV Funzionamento dell’istituto scolastico Capitolo primo Obiettivi fondamentali
Art. 26a 7 1 Ogni istituto di scuola media organizza il doposcuola.
2 Il doposcuola è organizzato in ore esterne all’orario scolastico frequentate di regola da almeno 10 allievi e può essere di tipo scolastico (recupero, studio assistito ecc.) o ricreativo (artistico, sportivo ecc.).
3 Il Cantone garantisce almeno due ore di doposcuola per 20 settimane all’anno per sede scolastica e per classe, sempre che sia rispettato il parametro minimo di frequenza di cui al cpv. 2 e che almeno la metà delle ore siano di doposcuola scolastico.

Compensi

Art. 26b 8 Gli animatori del doposcuola vengono remunerati in ragione di 50 franchi all’ora.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 26c
9 La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata a 3 franchi all’ora.

2

Nota marginale modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280; precedente modifica:
BU 2019, 150.
3 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150.
5 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 230.
6 Capitolo introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.

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Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
8 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
9 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
TITOLO IV Funzionamento dell’istituto scolastico Capitolo primo Obiettivi fondamentali
Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali Art. 27 1 Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all’art. 17.
2 In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché: a) d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti; b) di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni; c) promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di d) garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.
Progetto educativo Art. 28
1 La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di studio.
2 Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.
Autovalutazione dell’istituto Art. 29 1 Periodicamente, d’intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di autovalutazione generale dell’istituto in cui figurano l’analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.
2 Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all’assistenza di specialisti.
Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali Art. 27 1 Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all’art. 17.
2 In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché: a) d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti; b) di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni; c) promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di d) garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.
Progetto educativo Art. 28
1 La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di studio.
2 Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.
Autovalutazione dell’istituto Art. 29 1 Periodicamente, d’intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di autovalutazione generale dell’istituto in cui figurano l’analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.
2 Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all’assistenza di specialisti.
Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali Art. 27 1 Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all’art. 17.
2 In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché: a) d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti; b) di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni; c) promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di d) garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.
Progetto educativo Art. 28
1 La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di studio.
2 Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.
Autovalutazione dell’istituto Art. 29 1 Periodicamente, d’intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di autovalutazione generale dell’istituto in cui figurano l’analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.
2 Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all’assistenza di specialisti.
Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali Art. 27 1 Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all’art. 17.
2 In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché: a) d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti; b) di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni; c) promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di d) garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.
Progetto educativo Art. 28
1 La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di studio.
2 Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.
Autovalutazione dell’istituto Art. 29 1 Periodicamente, d’intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di autovalutazione generale dell’istituto in cui figurano l’analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.
2 Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all’assistenza di specialisti.
Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali Art. 27 1 Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all’art. 17.
2 In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché: a) d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti; b) di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni; c) promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di d) garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.
Progetto educativo Art. 28
1 La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di studio.
2 Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.
Autovalutazione dell’istituto Art. 29 1 Periodicamente, d’intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di autovalutazione generale dell’istituto in cui figurano l’analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.
2 Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all’assistenza di specialisti.
3 Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull’andamento dell’anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.
Attività collegiali Art. 30 Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell’orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell’istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni della direzione di istituto.
Consiglio permanente del disadattamento Art. 31 1 In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento.
2 Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, dall’educatore regionale.
3 Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.
Coinvolgimento di allievi e genitori Art. 32 1 Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull’insegnamento e sulla vita della classe e dell’istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto.
2 Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d’istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell’istituto.
Assemblea degli allievi Art. 33 1 Le modalità di costituzione dell’assemblea degli allievi sono definite dal regolamento interno di istituto.
3 Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull’andamento dell’anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.
Attività collegiali Art. 30 Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell’orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell’istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni della direzione di istituto.
Consiglio permanente del disadattamento Art. 31 1 In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento.
2 Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, dall’educatore regionale.
3 Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.
Coinvolgimento di allievi e genitori Art. 32 1 Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull’insegnamento e sulla vita della classe e dell’istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto.
2 Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d’istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell’istituto.
Assemblea degli allievi Art. 33 1 Le modalità di costituzione dell’assemblea degli allievi sono definite dal regolamento interno di istituto.
3 Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull’andamento dell’anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.
Attività collegiali Art. 30 Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell’orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell’istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni della direzione di istituto.
Consiglio permanente del disadattamento Art. 31 1 In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento.
2 Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, dall’educatore regionale.
3 Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.
Coinvolgimento di allievi e genitori Art. 32 1 Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull’insegnamento e sulla vita della classe e dell’istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto.
2 Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d’istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell’istituto.
Assemblea degli allievi Art. 33 1 Le modalità di costituzione dell’assemblea degli allievi sono definite dal regolamento interno di istituto.
3 Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull’andamento dell’anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.
Attività collegiali Art. 30 Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell’orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell’istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni della direzione di istituto.
Consiglio permanente del disadattamento Art. 31 1 In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento.
2 Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, dall’educatore regionale.
3 Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.
Coinvolgimento di allievi e genitori Art. 32 1 Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull’insegnamento e sulla vita della classe e dell’istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto.
2 Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d’istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell’istituto.
Assemblea degli allievi Art. 33 1 Le modalità di costituzione dell’assemblea degli allievi sono definite dal regolamento interno di istituto.
3 Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull’andamento dell’anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.
Attività collegiali Art. 30 Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell’orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell’istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni della direzione di istituto.
Consiglio permanente del disadattamento Art. 31 1 In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento.
2 Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, dall’educatore regionale.
3 Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.
Coinvolgimento di allievi e genitori Art. 32 1 Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull’insegnamento e sulla vita della classe e dell’istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto.
2 Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d’istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell’istituto.
Assemblea degli allievi Art. 33 1 Le modalità di costituzione dell’assemblea degli allievi sono definite dal regolamento interno di istituto.
2 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l’informazione agli allievi e li aiuta a costituire l’assemblea e a farla funzionare.
3 Un apposito albo è messo a disposizione dell’assemblea e dei singoli allievi.
Riunione dei genitori per classe
1 almeno una volta all’anno. 10
2 Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull’insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi. Capitolo secondo Organizzazione della scuola
Anno scolastico e durata delle ore-lezione Art. 35
1 L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.
2 Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione.
3 La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.
Composizione delle sezioni Art. 36 1 Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi seguenti:
11 N. allievi N. sezioni fino a 22 1 da 23 a 44 2 da 45 a 66 3 da 67 a 88 4 da 89 a 110 5 da 111 a 132 6 da 133 a 154 7 da 155 a 176 8 da 177 a 198 9
2 Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una variazione marcata degli effettivi.
3 I parametri per la composizione delle classi possono variare in caso di sezioni per sportivi/artisti o inclusive. 12
2 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l’informazione agli allievi e li aiuta a costituire l’assemblea e a farla funzionare.
3 Un apposito albo è messo a disposizione dell’assemblea e dei singoli allievi.
Riunione dei genitori per classe
1 almeno una volta all’anno. 10
2 Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull’insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi. Capitolo secondo Organizzazione della scuola
Anno scolastico e durata delle ore-lezione Art. 35
1 L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.
2 Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione.
3 La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.
Composizione delle sezioni Art. 36 1 Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi seguenti:
11 N. allievi N. sezioni fino a 22 1 da 23 a 44 2 da 45 a 66 3 da 67 a 88 4 da 89 a 110 5 da 111 a 132 6 da 133 a 154 7 da 155 a 176 8 da 177 a 198 9
2 Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una variazione marcata degli effettivi.
3 I parametri per la composizione delle classi possono variare in caso di sezioni per sportivi/artisti o inclusive. 12
2 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l’informazione agli allievi e li aiuta a costituire l’assemblea e a farla funzionare.
3 Un apposito albo è messo a disposizione dell’assemblea e dei singoli allievi.
Riunione dei genitori per classe
1 almeno una volta all’anno. 10
2 Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull’insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi. Capitolo secondo Organizzazione della scuola
Anno scolastico e durata delle ore-lezione Art. 35
1 L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.
2 Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione.
3 La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.
Composizione delle sezioni Art. 36 1 Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi seguenti:
11 N. allievi N. sezioni fino a 22 1 da 23 a 44 2 da 45 a 66 3 da 67 a 88 4 da 89 a 110 5 da 111 a 132 6 da 133 a 154 7 da 155 a 176 8 da 177 a 198 9
2 Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una variazione marcata degli effettivi.
3 I parametri per la composizione delle classi possono variare in caso di sezioni per sportivi/artisti o inclusive. 12
2 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l’informazione agli allievi e li aiuta a costituire l’assemblea e a farla funzionare.
3 Un apposito albo è messo a disposizione dell’assemblea e dei singoli allievi.
Riunione dei genitori per classe
1 almeno una volta all’anno. 10
2 Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull’insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi. Capitolo secondo Organizzazione della scuola
Anno scolastico e durata delle ore-lezione Art. 35
1 L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.
2 Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione.
3 La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.
Composizione delle sezioni Art. 36 1 Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi seguenti:
11 N. allievi N. sezioni fino a 22 1 da 23 a 44 2 da 45 a 66 3 da 67 a 88 4 da 89 a 110 5 da 111 a 132 6 da 133 a 154 7 da 155 a 176 8 da 177 a 198 9
2 Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una variazione marcata degli effettivi.
3 I parametri per la composizione delle classi possono variare in caso di sezioni per sportivi/artisti o inclusive. 12
2 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l’informazione agli allievi e li aiuta a costituire l’assemblea e a farla funzionare.
3 Un apposito albo è messo a disposizione dell’assemblea e dei singoli allievi.
Riunione dei genitori per classe
1 almeno una volta all’anno. 10
2 Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull’insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi. Capitolo secondo Organizzazione della scuola
Anno scolastico e durata delle ore-lezione Art. 35
1 L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.
2 Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione.
3 La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.
Composizione delle sezioni Art. 36 1 Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi seguenti:
11 N. allievi N. sezioni fino a 22 1 da 23 a 44 2 da 45 a 66 3 da 67 a 88 4 da 89 a 110 5 da 111 a 132 6 da 133 a 154 7 da 155 a 176 8 da 177 a 198 9
2 Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una variazione marcata degli effettivi.
3 I parametri per la composizione delle classi possono variare in caso di sezioni per sportivi/artisti o inclusive. 12
Sezioni particolari Art. 36a 13 1 Per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni per sportivi/artisti) presso alcune sedi di scuola media; i criteri di ammissione a queste sezioni particolari sono definiti dal Dipartimento e la loro composizione può anche comprendere allievi ordinari.
2 Per favorire l’inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni inclusive) presso alcune sedi di scuola media.
Costituzione dei gruppi d’insegnamento Art. 37
1 Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale. 14
2 L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo. 15
3 L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.
10 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
11 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
12 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
13 Art. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

14

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

Sezioni particolari Art. 36a 13 1 Per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni per sportivi/artisti) presso alcune sedi di scuola media; i criteri di ammissione a queste sezioni particolari sono definiti dal Dipartimento e la loro composizione può anche comprendere allievi ordinari.
2 Per favorire l’inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni inclusive) presso alcune sedi di scuola media.
Costituzione dei gruppi d’insegnamento Art. 37
1 Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale. 14
2 L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo. 15
3 L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.
10 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
11 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
12 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
13 Art. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

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Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

Sezioni particolari Art. 36a 13 1 Per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni per sportivi/artisti) presso alcune sedi di scuola media; i criteri di ammissione a queste sezioni particolari sono definiti dal Dipartimento e la loro composizione può anche comprendere allievi ordinari.
2 Per favorire l’inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni inclusive) presso alcune sedi di scuola media.
Costituzione dei gruppi d’insegnamento Art. 37
1 Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale. 14
2 L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo. 15
3 L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.
10 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
11 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
12 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
13 Art. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

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Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

Sezioni particolari Art. 36a 13 1 Per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni per sportivi/artisti) presso alcune sedi di scuola media; i criteri di ammissione a queste sezioni particolari sono definiti dal Dipartimento e la loro composizione può anche comprendere allievi ordinari.
2 Per favorire l’inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni inclusive) presso alcune sedi di scuola media.
Costituzione dei gruppi d’insegnamento Art. 37
1 Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale. 14
2 L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo. 15
3 L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.
10 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
11 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
12 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
13 Art. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

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Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

Sezioni particolari Art. 36a 13 1 Per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni per sportivi/artisti) presso alcune sedi di scuola media; i criteri di ammissione a queste sezioni particolari sono definiti dal Dipartimento e la loro composizione può anche comprendere allievi ordinari.
2 Per favorire l’inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni inclusive) presso alcune sedi di scuola media.
Costituzione dei gruppi d’insegnamento Art. 37
1 Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale. 14
2 L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo. 15
3 L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.
10 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
11 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
12 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
13 Art. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

14

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

15 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:
16 b) i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali; c) i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo; d) i corsi opzionali di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo; 18 e) i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per
5 Per i corsi opzionali della IV classe, ad esclusione di latino e francese, ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella: N. sezioni Totale ore-lezione
2 10
3 14
4 20
5 24
6 28
7 34
8 38
Orario settimanale Art. 38
1 Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello cantonale. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
2 Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche; se nell’istituto sono presenti classi per sportivi/artisti, la direzione di istituto provvede per esse ad una speciale distribuzione settimanale delle lezioni e delle discipline. 19
3 Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
15 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:
16 b) i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali; c) i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo; d) i corsi opzionali di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo; 18 e) i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per
5 Per i corsi opzionali della IV classe, ad esclusione di latino e francese, ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella: N. sezioni Totale ore-lezione
2 10
3 14
4 20
5 24
6 28
7 34
8 38
Orario settimanale Art. 38
1 Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello cantonale. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
2 Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche; se nell’istituto sono presenti classi per sportivi/artisti, la direzione di istituto provvede per esse ad una speciale distribuzione settimanale delle lezioni e delle discipline. 19
3 Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
15 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:
16 b) i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali; c) i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo; d) i corsi opzionali di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo; 18 e) i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per
5 Per i corsi opzionali della IV classe, ad esclusione di latino e francese, ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella: N. sezioni Totale ore-lezione
2 10
3 14
4 20
5 24
6 28
7 34
8 38
Orario settimanale Art. 38
1 Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello cantonale. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
2 Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche; se nell’istituto sono presenti classi per sportivi/artisti, la direzione di istituto provvede per esse ad una speciale distribuzione settimanale delle lezioni e delle discipline. 19
3 Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
15 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:
16 b) i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali; c) i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo; d) i corsi opzionali di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo; 18 e) i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per
5 Per i corsi opzionali della IV classe, ad esclusione di latino e francese, ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella: N. sezioni Totale ore-lezione
2 10
3 14
4 20
5 24
6 28
7 34
8 38
Orario settimanale Art. 38
1 Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello cantonale. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
2 Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche; se nell’istituto sono presenti classi per sportivi/artisti, la direzione di istituto provvede per esse ad una speciale distribuzione settimanale delle lezioni e delle discipline. 19
3 Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
15 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
4 Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:
16 b) i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali; c) i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo; d) i corsi opzionali di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo; 18 e) i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per
5 Per i corsi opzionali della IV classe, ad esclusione di latino e francese, ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella: N. sezioni Totale ore-lezione
2 10
3 14
4 20
5 24
6 28
7 34
8 38
Orario settimanale Art. 38
1 Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello cantonale. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
2 Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche; se nell’istituto sono presenti classi per sportivi/artisti, la direzione di istituto provvede per esse ad una speciale distribuzione settimanale delle lezioni e delle discipline. 19
3 Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
4 La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività di istituto, sentito il collegio dei docenti.
5 Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano settimanale, la direzione di istituto può modificare i parametri degli art. 37 e 39 adottando compensazioni senza aggravio finanziario.
Sgravi orari Art. 39 Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali: 21 a) per sezione per la funzione di docente di classe; b) fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di e di infrastrutture didattiche; c) per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa ricorso alle risorse digitali per l’apprendimento e per la conduzione di due corsi di informatica; d) ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle e) per la presenza di sottosedi. f) ore lezione per la gestione da parte di un docente delle attrezzature e del materiale per fisica. 22 Capitolo terzo Attività didattica e valutazione
16 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
17 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
18 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
19 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

20

Cpv. introdotto dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
21 Frase modificata dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
22 Lett. introdotta dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 30.
4 La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività di istituto, sentito il collegio dei docenti.
5 Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano settimanale, la direzione di istituto può modificare i parametri degli art. 37 e 39 adottando compensazioni senza aggravio finanziario.
Sgravi orari Art. 39 Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali: 21 a) per sezione per la funzione di docente di classe; b) fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di e di infrastrutture didattiche; c) per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa ricorso alle risorse digitali per l’apprendimento e per la conduzione di due corsi di informatica; d) ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle e) per la presenza di sottosedi. f) ore lezione per la gestione da parte di un docente delle attrezzature e del materiale per fisica. 22 Capitolo terzo Attività didattica e valutazione
16 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
17 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
18 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
19 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

20

Cpv. introdotto dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
21 Frase modificata dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
22 Lett. introdotta dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 30.
4 La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività di istituto, sentito il collegio dei docenti.
5 Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano settimanale, la direzione di istituto può modificare i parametri degli art. 37 e 39 adottando compensazioni senza aggravio finanziario.
Sgravi orari Art. 39 Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali: 21 a) per sezione per la funzione di docente di classe; b) fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di e di infrastrutture didattiche; c) per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa ricorso alle risorse digitali per l’apprendimento e per la conduzione di due corsi di informatica; d) ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle e) per la presenza di sottosedi. f) ore lezione per la gestione da parte di un docente delle attrezzature e del materiale per fisica. 22 Capitolo terzo Attività didattica e valutazione
16 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
17 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
18 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
19 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

20

Cpv. introdotto dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
21 Frase modificata dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
22 Lett. introdotta dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 30.
4 La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività di istituto, sentito il collegio dei docenti.
5 Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano settimanale, la direzione di istituto può modificare i parametri degli art. 37 e 39 adottando compensazioni senza aggravio finanziario.
Sgravi orari Art. 39 Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali: 21 a) per sezione per la funzione di docente di classe; b) fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di e di infrastrutture didattiche; c) per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa ricorso alle risorse digitali per l’apprendimento e per la conduzione di due corsi di informatica; d) ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle e) per la presenza di sottosedi. f) ore lezione per la gestione da parte di un docente delle attrezzature e del materiale per fisica. 22 Capitolo terzo Attività didattica e valutazione
16 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
17 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
18 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
19 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

20

Cpv. introdotto dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
21 Frase modificata dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
22 Lett. introdotta dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 30.
4 La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività di istituto, sentito il collegio dei docenti.
5 Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano settimanale, la direzione di istituto può modificare i parametri degli art. 37 e 39 adottando compensazioni senza aggravio finanziario.
Sgravi orari Art. 39 Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali: 21 a) per sezione per la funzione di docente di classe; b) fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di e di infrastrutture didattiche; c) per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa ricorso alle risorse digitali per l’apprendimento e per la conduzione di due corsi di informatica; d) ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle e) per la presenza di sottosedi. f) ore lezione per la gestione da parte di un docente delle attrezzature e del materiale per fisica. 22 Capitolo terzo Attività didattica e valutazione
16 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
17 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
18 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
19 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

20

Cpv. introdotto dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
21 Frase modificata dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
22 Lett. introdotta dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 30.
Programmazione dell’insegnamento Art. 40
1 Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la situazione iniziale della classe.
2 I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l’inizio dell’anno scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per l’elaborazione dei piani di lavoro.
3 In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro.
4 Nei primi tre anni d’insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro all’esperto di materia e alla direzione di istituto.
Sostegno dei docenti Art. 41
1 Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.
Programmazione dell’insegnamento Art. 40
1 Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la situazione iniziale della classe.
2 I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l’inizio dell’anno scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per l’elaborazione dei piani di lavoro.
3 In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro.
4 Nei primi tre anni d’insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro all’esperto di materia e alla direzione di istituto.
Sostegno dei docenti Art. 41
1 Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.
Programmazione dell’insegnamento Art. 40
1 Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la situazione iniziale della classe.
2 I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l’inizio dell’anno scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per l’elaborazione dei piani di lavoro.
3 In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro.
4 Nei primi tre anni d’insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro all’esperto di materia e alla direzione di istituto.
Sostegno dei docenti Art. 41
1 Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.
Programmazione dell’insegnamento Art. 40
1 Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la situazione iniziale della classe.
2 I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l’inizio dell’anno scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per l’elaborazione dei piani di lavoro.
3 In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro.
4 Nei primi tre anni d’insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro all’esperto di materia e alla direzione di istituto.
Sostegno dei docenti Art. 41
1 Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.
Programmazione dell’insegnamento Art. 40
1 Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la situazione iniziale della classe.
2 I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l’inizio dell’anno scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per l’elaborazione dei piani di lavoro.
3 In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro.
4 Nei primi tre anni d’insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro all’esperto di materia e alla direzione di istituto.
Sostegno dei docenti Art. 41
1 Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.
2 Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.
3 N ei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le i nadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al D ipartimento i necessari provvedimenti.
Coordinamento dell’insegnamento Art. 42 1 Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi.
2 I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
Valutazione degli allievi Art. 43
1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
2 Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.
3 N ei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le i nadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al D ipartimento i necessari provvedimenti.
Coordinamento dell’insegnamento Art. 42 1 Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi.
2 I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
Valutazione degli allievi Art. 43
1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
2 Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.
3 N ei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le i nadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al D ipartimento i necessari provvedimenti.
Coordinamento dell’insegnamento Art. 42 1 Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi.
2 I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
Valutazione degli allievi Art. 43
1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
2 Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.
3 N ei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le i nadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al D ipartimento i necessari provvedimenti.
Coordinamento dell’insegnamento Art. 42 1 Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi.
2 I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
Valutazione degli allievi Art. 43
1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
2 Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.
3 N ei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le i nadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al D ipartimento i necessari provvedimenti.
Coordinamento dell’insegnamento Art. 42 1 Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi.
2 I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
Valutazione degli allievi Art. 43
1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
4 Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti.
5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7 Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.
Valutazione certificativa Art. 44 1 Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.
2 Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. Duplicati sono
4 Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti.
5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7 Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.
Valutazione certificativa Art. 44 1 Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.
2 Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. Duplicati sono
4 Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti.
5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7 Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.
Valutazione certificativa Art. 44 1 Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.
2 Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. Duplicati sono
4 Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti.
5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7 Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.
Valutazione certificativa Art. 44 1 Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.
2 Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. Duplicati sono
4 Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti.
5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7 Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.
Valutazione certificativa Art. 44 1 Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.
2 Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. Duplicati sono
3 Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.
4 Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.
Prove cantonali Art. 45 1 La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.
2 Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.
3 La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.
4 I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.
3 Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.
4 Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.
Prove cantonali Art. 45 1 La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.
2 Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.
3 La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.
4 I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.
3 Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.
4 Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.
Prove cantonali Art. 45 1 La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.
2 Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.
3 La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.
4 I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.
3 Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.
4 Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.
Prove cantonali Art. 45 1 La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.
2 Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.
3 La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.
4 I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.
3 Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.
4 Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.
Prove cantonali Art. 45 1 La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.
2 Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.
3 La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.
4 I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.
5 La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto prove programmate a livello nazionale o internazionale. TITOLO V Organizzazione degli studi Capitolo primo In generale
Piano settimanale delle lezioni Art. 46 1 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito nell’allegato.
2 Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un’ora settimanale in meno nel ciclo d’osservazione e un’ora in più nel ciclo d’orientamento, purché non comporti spese supplementari. In questo caso un’ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e una dalla II alla IV classe.
3 Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari speciali che includano iniziative di appoggio all’insegnamento quali: a) di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo; b) culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede; c) di insegnamento fondati su progetti pluri o interdisciplinari; d) di animazione quali spettacoli, giornate d’istituto, proposte culturali, interventi nel ecc.
4 La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un’attività didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.
5 La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto prove programmate a livello nazionale o internazionale. TITOLO V Organizzazione degli studi Capitolo primo In generale
Piano settimanale delle lezioni Art. 46 1 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito nell’allegato.
2 Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un’ora settimanale in meno nel ciclo d’osservazione e un’ora in più nel ciclo d’orientamento, purché non comporti spese supplementari. In questo caso un’ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e una dalla II alla IV classe.
3 Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari speciali che includano iniziative di appoggio all’insegnamento quali: a) di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo; b) culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede; c) di insegnamento fondati su progetti pluri o interdisciplinari; d) di animazione quali spettacoli, giornate d’istituto, proposte culturali, interventi nel ecc.
4 La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un’attività didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.
5 La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto prove programmate a livello nazionale o internazionale. TITOLO V Organizzazione degli studi Capitolo primo In generale
Piano settimanale delle lezioni Art. 46 1 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito nell’allegato.
2 Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un’ora settimanale in meno nel ciclo d’osservazione e un’ora in più nel ciclo d’orientamento, purché non comporti spese supplementari. In questo caso un’ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e una dalla II alla IV classe.
3 Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari speciali che includano iniziative di appoggio all’insegnamento quali: a) di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo; b) culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede; c) di insegnamento fondati su progetti pluri o interdisciplinari; d) di animazione quali spettacoli, giornate d’istituto, proposte culturali, interventi nel ecc.
4 La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un’attività didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.
5 La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto prove programmate a livello nazionale o internazionale. TITOLO V Organizzazione degli studi Capitolo primo In generale
Piano settimanale delle lezioni Art. 46 1 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito nell’allegato.
2 Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un’ora settimanale in meno nel ciclo d’osservazione e un’ora in più nel ciclo d’orientamento, purché non comporti spese supplementari. In questo caso un’ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e una dalla II alla IV classe.
3 Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari speciali che includano iniziative di appoggio all’insegnamento quali: a) di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo; b) culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede; c) di insegnamento fondati su progetti pluri o interdisciplinari; d) di animazione quali spettacoli, giornate d’istituto, proposte culturali, interventi nel ecc.
4 La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un’attività didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.
5 La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto prove programmate a livello nazionale o internazionale. TITOLO V Organizzazione degli studi Capitolo primo In generale
Piano settimanale delle lezioni Art. 46 1 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito nell’allegato.
2 Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un’ora settimanale in meno nel ciclo d’osservazione e un’ora in più nel ciclo d’orientamento, purché non comporti spese supplementari. In questo caso un’ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e una dalla II alla IV classe.
3 Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari speciali che includano iniziative di appoggio all’insegnamento quali: a) di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo; b) culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede; c) di insegnamento fondati su progetti pluri o interdisciplinari; d) di animazione quali spettacoli, giornate d’istituto, proposte culturali, interventi nel ecc.
4 La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un’attività didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.
Attività scolastiche a domicilio Art. 47 1 Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.
2 Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all’approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.
3 Nell’attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.
4 Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.
Ora di classe
Art. 48 1 L’ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base
2 Nell’ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell’istituto, temi di interesse degli allievi, temi d’attualità e l’informazione scolastica e professionale.
Corsi differenziati nel ciclo d’orientamento Art. 49
1 Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52 i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.
2 Nella classe III sono offerti in forma di opzione: a) francese di 2 ore, un’ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o a educazione visiva, un’ora fuori orario; b) di latino di 2 ore, un’ora sovrapposta a italiano e un’ora fuori orario.
Attività scolastiche a domicilio Art. 47 1 Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.
2 Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all’approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.
3 Nell’attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.
4 Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.
Ora di classe
Art. 48 1 L’ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base
2 Nell’ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell’istituto, temi di interesse degli allievi, temi d’attualità e l’informazione scolastica e professionale.
Corsi differenziati nel ciclo d’orientamento Art. 49
1 Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52 i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.
2 Nella classe III sono offerti in forma di opzione: a) francese di 2 ore, un’ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o a educazione visiva, un’ora fuori orario; b) di latino di 2 ore, un’ora sovrapposta a italiano e un’ora fuori orario.
Attività scolastiche a domicilio Art. 47 1 Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.
2 Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all’approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.
3 Nell’attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.
4 Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.
Ora di classe
Art. 48 1 L’ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base
2 Nell’ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell’istituto, temi di interesse degli allievi, temi d’attualità e l’informazione scolastica e professionale.
Corsi differenziati nel ciclo d’orientamento Art. 49
1 Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52 i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.
2 Nella classe III sono offerti in forma di opzione: a) francese di 2 ore, un’ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o a educazione visiva, un’ora fuori orario; b) di latino di 2 ore, un’ora sovrapposta a italiano e un’ora fuori orario.
Attività scolastiche a domicilio Art. 47 1 Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.
2 Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all’approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.
3 Nell’attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.
4 Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.
Ora di classe
Art. 48 1 L’ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base
2 Nell’ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell’istituto, temi di interesse degli allievi, temi d’attualità e l’informazione scolastica e professionale.
Corsi differenziati nel ciclo d’orientamento Art. 49
1 Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52 i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.
2 Nella classe III sono offerti in forma di opzione: a) francese di 2 ore, un’ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o a educazione visiva, un’ora fuori orario; b) di latino di 2 ore, un’ora sovrapposta a italiano e un’ora fuori orario.
Attività scolastiche a domicilio Art. 47 1 Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.
2 Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all’approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.
3 Nell’attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.
4 Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.
Ora di classe
Art. 48 1 L’ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base
2 Nell’ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell’istituto, temi di interesse degli allievi, temi d’attualità e l’informazione scolastica e professionale.
Corsi differenziati nel ciclo d’orientamento Art. 49
1 Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52 i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.
2 Nella classe III sono offerti in forma di opzione: a) francese di 2 ore, un’ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o a educazione visiva, un’ora fuori orario; b) di latino di 2 ore, un’ora sovrapposta a italiano e un’ora fuori orario.
3 Nella classe IV sono offerti in forma di opzioni: a) di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione o tecniche e costruzioni; b) d’orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche artigianali; c) di francese di 2 ore sovrapposto all’opzione di orientamento; d) di latino di 4 ore, 1 ora sovrapposta a italiano (classe intera), 1 ora sovrapposta a fisica e 2 ore fuori orario.
Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III classe Art. 50 1 L’iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della II classe previa informazione dei genitori e degli allievi.
2 Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3.
3 Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota
4,5 nelle rispettive discipline.
4 L’iscrizione al corso opzionale di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della seconda media.
5 Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie, salvo quelle oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a), alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5. 23
Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV classe Art. 51
3 Nella classe IV sono offerti in forma di opzioni: a) di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione o tecniche e costruzioni; b) d’orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche artigianali; c) di francese di 2 ore sovrapposto all’opzione di orientamento; d) di latino di 4 ore, 1 ora sovrapposta a italiano (classe intera), 1 ora sovrapposta a fisica e 2 ore fuori orario.
Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III classe Art. 50 1 L’iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della II classe previa informazione dei genitori e degli allievi.
2 Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3.
3 Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota
4,5 nelle rispettive discipline.
4 L’iscrizione al corso opzionale di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della seconda media.
5 Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie, salvo quelle oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a), alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5. 23
Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV classe Art. 51
3 Nella classe IV sono offerti in forma di opzioni: a) di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione o tecniche e costruzioni; b) d’orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche artigianali; c) di francese di 2 ore sovrapposto all’opzione di orientamento; d) di latino di 4 ore, 1 ora sovrapposta a italiano (classe intera), 1 ora sovrapposta a fisica e 2 ore fuori orario.
Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III classe Art. 50 1 L’iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della II classe previa informazione dei genitori e degli allievi.
2 Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3.
3 Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota
4,5 nelle rispettive discipline.
4 L’iscrizione al corso opzionale di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della seconda media.
5 Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie, salvo quelle oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a), alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5. 23
Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV classe Art. 51
3 Nella classe IV sono offerti in forma di opzioni: a) di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione o tecniche e costruzioni; b) d’orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche artigianali; c) di francese di 2 ore sovrapposto all’opzione di orientamento; d) di latino di 4 ore, 1 ora sovrapposta a italiano (classe intera), 1 ora sovrapposta a fisica e 2 ore fuori orario.
Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III classe Art. 50 1 L’iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della II classe previa informazione dei genitori e degli allievi.
2 Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3.
3 Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota
4,5 nelle rispettive discipline.
4 L’iscrizione al corso opzionale di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della seconda media.
5 Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie, salvo quelle oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a), alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5. 23
Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV classe Art. 51
3 Nella classe IV sono offerti in forma di opzioni: a) di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione o tecniche e costruzioni; b) d’orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche artigianali; c) di francese di 2 ore sovrapposto all’opzione di orientamento; d) di latino di 4 ore, 1 ora sovrapposta a italiano (classe intera), 1 ora sovrapposta a fisica e 2 ore fuori orario.
Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III classe Art. 50 1 L’iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della II classe previa informazione dei genitori e degli allievi.
2 Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3.
3 Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota
4,5 nelle rispettive discipline.
4 L’iscrizione al corso opzionale di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della seconda media.
5 Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie, salvo quelle oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a), alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5. 23
Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV classe Art. 51
1 L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l’iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza.
2 Il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1 sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell’impegno, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione. 24
3 I l consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire p er una sola disciplina e che è escluso in caso di applicazione del cpv. 2, a condizione che la nota ottenuta nel corso base corrispondente alla fine della III non sia inferiore a 4,5.
25
Cambiamento di curricolo Art. 52 1 Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.
2 Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è vincolante per l’intero anno scolastico.
Casi di adattamento del curricolo Art. 53
1 Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo scolastico per gli allievi:

23

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
24 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
25 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
1 L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l’iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza.
2 Il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1 sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell’impegno, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione. 24
3 I l consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire p er una sola disciplina e che è escluso in caso di applicazione del cpv. 2, a condizione che la nota ottenuta nel corso base corrispondente alla fine della III non sia inferiore a 4,5.
25
Cambiamento di curricolo Art. 52 1 Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.
2 Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è vincolante per l’intero anno scolastico.
Casi di adattamento del curricolo Art. 53
1 Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo scolastico per gli allievi:

23

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
24 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
25 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
1 L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l’iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza.
2 Il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1 sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell’impegno, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione. 24
3 I l consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire p er una sola disciplina e che è escluso in caso di applicazione del cpv. 2, a condizione che la nota ottenuta nel corso base corrispondente alla fine della III non sia inferiore a 4,5.
25
Cambiamento di curricolo Art. 52 1 Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.
2 Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è vincolante per l’intero anno scolastico.
Casi di adattamento del curricolo Art. 53
1 Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo scolastico per gli allievi:

23

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
24 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
25 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
1 L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l’iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza.
2 Il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1 sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell’impegno, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione. 24
3 I l consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire p er una sola disciplina e che è escluso in caso di applicazione del cpv. 2, a condizione che la nota ottenuta nel corso base corrispondente alla fine della III non sia inferiore a 4,5.
25
Cambiamento di curricolo Art. 52 1 Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.
2 Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è vincolante per l’intero anno scolastico.
Casi di adattamento del curricolo Art. 53
1 Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo scolastico per gli allievi:

23

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
24 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
25 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
1 L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l’iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza.
2 Il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1 sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell’impegno, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione. 24
3 I l consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire p er una sola disciplina e che è escluso in caso di applicazione del cpv. 2, a condizione che la nota ottenuta nel corso base corrispondente alla fine della III non sia inferiore a 4,5.
25
Cambiamento di curricolo Art. 52 1 Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.
2 Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è vincolante per l’intero anno scolastico.
Casi di adattamento del curricolo Art. 53
1 Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo scolastico per gli allievi:

23

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
24 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
25 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
a) problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici; b) una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero; c) elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento; d) un alto potenziale cognitivo.
1bis Gli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e possono comprendere l’esonero da una o più discipline.
26
2 Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal regolamento dei corsi di lingua italiana attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. 27 Capitolo secondo Materiale e attrezzature
Materiale individuale e libri di testo Art. 54 1 Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto dall’elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione.
2 La Sezione emana l’elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti di materia e dei docenti; l’elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.
3 La Sezione può autorizzare l’utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell’elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.
4 Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.
Attrezzature e materiali didattici Art. 55
1 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l’elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all’istituto.
a) problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici; b) una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero; c) elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento; d) un alto potenziale cognitivo.
1bis Gli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e possono comprendere l’esonero da una o più discipline.
26
2 Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal regolamento dei corsi di lingua italiana attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. 27 Capitolo secondo Materiale e attrezzature
Materiale individuale e libri di testo Art. 54 1 Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto dall’elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione.
2 La Sezione emana l’elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti di materia e dei docenti; l’elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.
3 La Sezione può autorizzare l’utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell’elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.
4 Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.
Attrezzature e materiali didattici Art. 55
1 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l’elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all’istituto.
a) problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici; b) una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero; c) elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento; d) un alto potenziale cognitivo.
1bis Gli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e possono comprendere l’esonero da una o più discipline.
26
2 Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal regolamento dei corsi di lingua italiana attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. 27 Capitolo secondo Materiale e attrezzature
Materiale individuale e libri di testo Art. 54 1 Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto dall’elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione.
2 La Sezione emana l’elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti di materia e dei docenti; l’elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.
3 La Sezione può autorizzare l’utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell’elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.
4 Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.
Attrezzature e materiali didattici Art. 55
1 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l’elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all’istituto.
a) problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici; b) una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero; c) elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento; d) un alto potenziale cognitivo.
1bis Gli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e possono comprendere l’esonero da una o più discipline.
26
2 Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività d’integrazione del 31 maggio 1994. Capitolo secondo Materiale e attrezzature
Materiale individuale e libri di testo Art. 54 1 Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto dall’elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione.
2 La Sezione emana l’elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti di materia e dei docenti; l’elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.
3 La Sezione può autorizzare l’utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell’elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.
4 Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.
Attrezzature e materiali didattici Art. 55
1 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l’elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all’istituto.
a) problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici; b) una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero; c) elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento; d) un alto potenziale cognitivo.
1bis Gli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e possono comprendere l’esonero da una o più discipline.
26
2 Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal regolamento dei corsi di lingua italiana attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. 27 Capitolo secondo Materiale e attrezzature
Materiale individuale e libri di testo Art. 54 1 Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto dall’elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione.
2 La Sezione emana l’elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti di materia e dei docenti; l’elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.
3 La Sezione può autorizzare l’utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell’elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.
4 Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.
Attrezzature e materiali didattici Art. 55
1 La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l’elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all’istituto.
2 Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi. Capitolo terzo Servizio di sostegno pedagogico e interventi particolari

Scopo

Art. 56
1 Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.
3 Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori.
Gruppi regionali Art. 57 1 Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.
2 Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.
Risorse di istituto Art. 58
1 Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente delle seguenti risorse: a) a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni; b) unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 c) a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18 d) unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23 e) a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26 f) unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26
26 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
2 Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi. Capitolo terzo Servizio di sostegno pedagogico e interventi particolari

Scopo

Art. 56
1 Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.
3 Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori.
Gruppi regionali Art. 57 1 Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.
2 Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.
Risorse di istituto Art. 58
1 Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente delle seguenti risorse: a) a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni; b) unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 c) a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18 d) unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23 e) a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26 f) unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26
26 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
2 Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi. Capitolo terzo Servizio di sostegno pedagogico e interventi particolari

Scopo

Art. 56
1 Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.
3 Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori.
Gruppi regionali Art. 57 1 Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.
2 Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.
Risorse di istituto Art. 58
1 Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente delle seguenti risorse: a) a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni; b) unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 c) a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18 d) unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23 e) a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26 f) unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26
26 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
2 Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi. Capitolo terzo Servizio di sostegno pedagogico e interventi particolari

Scopo

Art. 56
1 Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.
3 Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori.
Gruppi regionali Art. 57 1 Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.
2 Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.
Risorse di istituto Art. 58
1 Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente delle seguenti risorse: a) a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni; b) unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 c) a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18 d) unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23 e) a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26 f) unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26
26 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
2 Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi. Capitolo terzo Servizio di sostegno pedagogico e interventi particolari

Scopo

Art. 56
1 Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.
3 Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori.
Gruppi regionali Art. 57 1 Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.
2 Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.
Risorse di istituto Art. 58
1 Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente delle seguenti risorse: a) a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni; b) unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 c) a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18 d) unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23 e) a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26 f) unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26
26 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
27 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
2 In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione disaccordo la decisione spetta alla Sezione.
3 Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 64.

Il capogruppo

Art. 59 1 Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico: a) e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale; b) i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività; c) con le direzioni d’istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento d) le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.
2 L’onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.
Il docente di sostegno pedagogico Art. 60 1 Il docente di sostegno pedagogico: a) opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative b) le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e alla vita scolastica; c) alle attività del servizio.
2 L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico.
27 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
2 In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione disaccordo la decisione spetta alla Sezione.
3 Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 64.

Il capogruppo

Art. 59 1 Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico: a) e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale; b) i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività; c) con le direzioni d’istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento d) le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.
2 L’onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.
Il docente di sostegno pedagogico Art. 60 1 Il docente di sostegno pedagogico: a) opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative b) le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e alla vita scolastica; c) alle attività del servizio.
2 L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico.
27 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
2 In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione disaccordo la decisione spetta alla Sezione.
3 Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 64.

Il capogruppo

Art. 59 1 Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico: a) e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale; b) i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività; c) con le direzioni d’istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento d) le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.
2 L’onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.
Il docente di sostegno pedagogico Art. 60 1 Il docente di sostegno pedagogico: a) opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative b) le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e alla vita scolastica; c) alle attività del servizio.
2 L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico.
2 In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione disaccordo la decisione spetta alla Sezione.
3 Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 64.

Il capogruppo

Art. 59 1 Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico: a) e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale; b) i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività; c) con le direzioni d’istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento d) le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.
2 L’onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.
Il docente di sostegno pedagogico Art. 60 1 Il docente di sostegno pedagogico: a) opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative b) le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e alla vita scolastica; c) alle attività del servizio.
2 L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico.
27 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
2 In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione disaccordo la decisione spetta alla Sezione.
3 Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 64.

Il capogruppo

Art. 59 1 Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico: a) e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale; b) i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività; c) con le direzioni d’istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento d) le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.
2 L’onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.
Il docente di sostegno pedagogico Art. 60 1 Il docente di sostegno pedagogico: a) opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative b) le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e alla vita scolastica; c) alle attività del servizio.
2 L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico.
3 Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all’istituto.
4 L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento.
5 L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.
Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare Art. 61 1 Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare: a) con il consiglio di classe, assicura le misure formative per gli allievi che di una differenziazione curricolare;
28 b) un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il di sostegno pedagogico; c) agli allievi attività tecnico-pratiche, creative o manuali, finalizzate al rafforzamento loro competenze scolastiche fondamentali e allo sviluppo delle competenze trasversali e loro potenzialità; 29 d) la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con scolastico e professionale; e) alle attività del servizio.
3 Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all’istituto.
4 L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento.
5 L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.
Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare Art. 61 1 Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare: a) con il consiglio di classe, assicura le misure formative per gli allievi che di una differenziazione curricolare;
28 b) un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il di sostegno pedagogico; c) agli allievi attività tecnico-pratiche, creative o manuali, finalizzate al rafforzamento loro competenze scolastiche fondamentali e allo sviluppo delle competenze trasversali e loro potenzialità; 29 d) la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con scolastico e professionale; e) alle attività del servizio.
3 Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all’istituto.
4 L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento.
5 L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.
Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare Art. 61 1 Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare: a) con il consiglio di classe, assicura le misure formative per gli allievi che di una differenziazione curricolare;
28 b) un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il di sostegno pedagogico; c) agli allievi attività tecnico-pratiche, creative o manuali, finalizzate al rafforzamento loro competenze scolastiche fondamentali e allo sviluppo delle competenze trasversali e loro potenzialità; 29 d) la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con scolastico e professionale; e) alle attività del servizio.
3 Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all’istituto.
4 L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento.
5 L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.
Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare Art. 61 1 Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare: a) con il consiglio di classe, assicura le misure formative per gli allievi che di una differenziazione curricolare;
27 b) un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il di sostegno pedagogico; c) agli allievi attività tecnico-pratiche, creative o manuali, finalizzate al rafforzamento loro competenze scolastiche fondamentali e allo sviluppo delle competenze trasversali e loro potenzialità; 28 d) la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con scolastico e professionale; e) alle attività del servizio.
3 Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all’istituto.
4 L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento.
5 L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.
Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare Art. 61 1 Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare: a) con il consiglio di classe, assicura le misure formative per gli allievi che di una differenziazione curricolare;
28 b) un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il di sostegno pedagogico; c) agli allievi attività tecnico-pratiche, creative o manuali, finalizzate al rafforzamento loro competenze scolastiche fondamentali e allo sviluppo delle competenze trasversali e loro potenzialità; 29 d) la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con scolastico e professionale; e) alle attività del servizio.
2 L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
28 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
29 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
L’educatore regionale
1 a) nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del b) le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del c) alle attività del servizio.
2 L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale ai singoli istituti scolastici.
3 L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Il logopedista

Art. 63
2 L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
28 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
29 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
L’educatore regionale
1 a) nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del b) le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del c) alle attività del servizio.
2 L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale ai singoli istituti scolastici.
3 L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Il logopedista

Art. 63
2 L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
28 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
29 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
L’educatore regionale
1 a) nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del b) le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del c) alle attività del servizio.
2 L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale ai singoli istituti scolastici.
3 L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Il logopedista

Art. 63
2 L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
27 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
28 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
L’educatore regionale
1 a) nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del b) le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del c) alle attività del servizio.
2 L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale ai singoli istituti scolastici.
3 L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Il logopedista

Art. 63
2 L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
28 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
29 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
L’educatore regionale
1 a) nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del b) le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del c) alle attività del servizio.
2 L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale ai singoli istituti scolastici.
3 L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Il logopedista

Art. 63
1 Il logopedista: a) valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura; b) consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico; c) informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative.
2 L’onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
Situazioni particolari Art. 64 1 Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, altre figure professionali sulla base di un progetto d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere l’attribuzione di risorse supplementari.
2 Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
3 Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro; per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. 30
Organizzazione della differenziazione curricolare Art. 65
31
1 Il logopedista: a) valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura; b) consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico; c) informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative.
2 L’onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
Situazioni particolari Art. 64 1 Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, altre figure professionali sulla base di un progetto d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere l’attribuzione di risorse supplementari.
2 Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
3 Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro; per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. 30
Organizzazione della differenziazione curricolare Art. 65
31
1 Il logopedista: a) valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura; b) consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico; c) informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative.
2 L’onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
Situazioni particolari Art. 64 1 Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, altre figure professionali sulla base di un progetto d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere l’attribuzione di risorse supplementari.
2 Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
3 Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro; per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. 30
Organizzazione della differenziazione curricolare Art. 65
31
1 Il logopedista: a) valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura; b) consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico; c) informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative.
2 L’onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
Situazioni particolari Art. 64 1 Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, altre figure professionali sulla base di un progetto d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere l’attribuzione di risorse supplementari.
2 Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
3 Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro; per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività d’integrazione del 31 maggio 1994.
Organizzazione della differenziazione curricolare Art. 65
29
1 Il logopedista: a) valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura; b) consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico; c) informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative.
2 L’onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
Situazioni particolari Art. 64 1 Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, altre figure professionali sulla base di un progetto d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere l’attribuzione di risorse supplementari.
2 Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
3 Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro; per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. 30
Organizzazione della differenziazione curricolare Art. 65
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1 Nei casi di adattamento del curricolo scolastico di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. b) e c), è possibile far capo alla differenziazione curricolare organizzata da docenti o operatori della differenziazione curricolare.
2 La differenziazione curricolare può sostituire interamente o parzialmente una o più discipline d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali, di regola contempla quanto definito all’art. 61 cpv. 1 lett. c) e d), è riservata agli allievi con più di 13 anni ed è oggetto di una nota alla fine dell’anno scolastico. Capitolo quarto Passaggio di classe e licenza
Passaggio da una classe all’altra Art. 66 1 Di regola l’allievo è promosso alla classe successiva. In ogni modo è promosso l’allievo che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2; le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate. Il consiglio di classe, sentiti l’allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una solo quando cumulativamente:
32

30

Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
31 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
32 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
a) siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento b) risulti la soluzione più appropriata per permettere all’allievo di riprendere un corso studi regolare.
1 Nei casi di adattamento del curricolo scolastico di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. b) e c), è possibile far capo alla differenziazione curricolare organizzata da docenti o operatori della differenziazione curricolare.
2 La differenziazione curricolare può sostituire interamente o parzialmente una o più discipline d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali, di regola contempla quanto definito all’art. 61 cpv. 1 lett. c) e d), è riservata agli allievi con più di 13 anni ed è oggetto di una nota alla fine dell’anno scolastico. Capitolo quarto Passaggio di classe e licenza
Passaggio da una classe all’altra Art. 66 1 Di regola l’allievo è promosso alla classe successiva. In ogni modo è promosso l’allievo che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2; le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate. Il consiglio di classe, sentiti l’allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una solo quando cumulativamente:
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30

Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
31 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
32 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
a) siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento b) risulti la soluzione più appropriata per permettere all’allievo di riprendere un corso studi regolare.
1 Nei casi di adattamento del curricolo scolastico di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. b) e c), è possibile far capo alla differenziazione curricolare organizzata da docenti o operatori della differenziazione curricolare.
2 La differenziazione curricolare può sostituire interamente o parzialmente una o più discipline d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali, di regola contempla quanto definito all’art. 61 cpv. 1 lett. c) e d), è riservata agli allievi con più di 13 anni ed è oggetto di una nota alla fine dell’anno scolastico. Capitolo quarto Passaggio di classe e licenza
Passaggio da una classe all’altra Art. 66 1 Di regola l’allievo è promosso alla classe successiva. In ogni modo è promosso l’allievo che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2; le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate. Il consiglio di classe, sentiti l’allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una solo quando cumulativamente:
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Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
31 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
32 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
a) siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento b) risulti la soluzione più appropriata per permettere all’allievo di riprendere un corso studi regolare.
1 Nei casi di adattamento del curricolo scolastico di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. b) e c), è possibile far capo alla differenziazione curricolare organizzata da docenti o operatori della differenziazione curricolare.
2 La differenziazione curricolare può sostituire interamente o parzialmente una o più discipline d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali, di regola contempla quanto definito all’art. 61 cpv. 1 lett. c) e d), è riservata agli allievi con più di 13 anni ed è oggetto di una nota alla fine dell’anno scolastico. Capitolo quarto Passaggio di classe e licenza
Passaggio da una classe all’altra Art. 66 1 Di regola l’allievo è promosso alla classe successiva. In ogni modo è promosso l’allievo che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2; le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate. Il consiglio di classe, sentiti l’allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una solo quando cumulativamente:
30 a) siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento
29 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
30 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
b) risulti la soluzione più appropriata per permettere all’allievo di riprendere un corso studi regolare.
1 Nei casi di adattamento del curricolo scolastico di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. b) e c), è possibile far capo alla differenziazione curricolare organizzata da docenti o operatori della differenziazione curricolare.
2 La differenziazione curricolare può sostituire interamente o parzialmente una o più discipline d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali, di regola contempla quanto definito all’art. 61 cpv. 1 lett. c) e d), è riservata agli allievi con più di 13 anni ed è oggetto di una nota alla fine dell’anno scolastico. Capitolo quarto Passaggio di classe e licenza
Passaggio da una classe all’altra Art. 66 1 Di regola l’allievo è promosso alla classe successiva. In ogni modo è promosso l’allievo che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2; le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate. Il consiglio di classe, sentiti l’allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una solo quando cumulativamente:
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30

Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
31 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
32 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
a) siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento b) risulti la soluzione più appropriata per permettere all’allievo di riprendere un corso studi regolare.
2 La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi dell’allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l’operatore della differenziazione curricolare, l’educatore, il docenti di lingua e integrazione che hanno seguito con regolarità l’allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto.
3 Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide.
4 L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d’iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori.
5 L’allievo promosso alla IV classe senza insufficienze e con corsi base può ripetere la stessa classe frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei genitori.
33
6
... 34
Licenza di scuola media Art. 67
1 La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
2 La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi dell’allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l’operatore della differenziazione curricolare, l’educatore, il docenti di lingua e integrazione che hanno seguito con regolarità l’allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto.
3 Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide.
4 L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d’iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori.
5 L’allievo promosso alla IV classe senza insufficienze e con corsi base può ripetere la stessa classe frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei genitori.
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Licenza di scuola media Art. 67
1 La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
2 La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi dell’allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l’operatore della differenziazione curricolare, l’educatore, il docenti di lingua e integrazione che hanno seguito con regolarità l’allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto.
3 Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide.
4 L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d’iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori.
5 L’allievo promosso alla IV classe senza insufficienze e con corsi base può ripetere la stessa classe frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei genitori.
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Licenza di scuola media Art. 67
1 La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
2 La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi dell’allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l’operatore della differenziazione curricolare, l’educatore, il docenti di lingua e integrazione che hanno seguito con regolarità l’allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto.
3 Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide.
4 L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d’iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori.
5 L’allievo promosso alla IV classe senza insufficienze e con corsi base può ripetere la stessa classe frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei genitori. 31
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Licenza di scuola media Art. 67 1 La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
2 La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi dell’allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l’operatore della differenziazione curricolare, l’educatore, il docenti di lingua e integrazione che hanno seguito con regolarità l’allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto.
3 Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide.
4 L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d’iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori.
5 L’allievo promosso alla IV classe senza insufficienze e con corsi base può ripetere la stessa classe frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei genitori.
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Licenza di scuola media Art. 67
1 La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
2 La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.
3 Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo.
4 Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero o sostituzione vale quanto segue: a) oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di di cui al cpv. 1; b) la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65, i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della sostituzione si considera la nota 3; c) licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione (sostituita con la differenziazione curricolare). 35
2 La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.
3 Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo.
4 Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero o sostituzione vale quanto segue: a) oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di di cui al cpv. 1; b) la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65, i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della sostituzione si considera la nota 3; c) licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione (sostituita con la differenziazione curricolare). 35
2 La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.
3 Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo.
4 Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero o sostituzione vale quanto segue: a) oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di di cui al cpv. 1; b) la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65, i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della sostituzione si considera la nota 3; c) licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione (sostituita con la differenziazione curricolare). 35
2 La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.
3 Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo.
4 Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero o sostituzione vale quanto segue: a) oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di di cui al cpv. 1; b) la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65, i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della sostituzione si considera la nota 3; c) licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione (sostituita con la differenziazione curricolare).
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2 La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.
3 Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo.
4 Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero o sostituzione vale quanto segue: a) oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di di cui al cpv. 1; b) la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65, i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della sostituzione si considera la nota 3; c) licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione (sostituita con la differenziazione curricolare). 35
5 L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto. 36
Proscioglimento dall’obbligo scolastico Art. 67a
37
1 L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di proscioglimento è iscritto nella licenza.
2 Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al termine dell’anno scolastico.
33 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

34 Cpv. abrogato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

35

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169.
36 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
37 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
3 In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza. Capitolo quinto Licenza di scuola media per privatisti
5 L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto. 36
Proscioglimento dall’obbligo scolastico Art. 67a
37
1 L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di proscioglimento è iscritto nella licenza.
2 Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al termine dell’anno scolastico.
33 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

34 Cpv. abrogato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

35

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169.
36 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
37 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
3 In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza. Capitolo quinto Licenza di scuola media per privatisti
5 L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto. 36
Proscioglimento dall’obbligo scolastico Art. 67a
37
1 L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di proscioglimento è iscritto nella licenza.
2 Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al termine dell’anno scolastico.
33 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

34 Cpv. abrogato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

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Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169.
36 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
37 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
3 In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza. Capitolo quinto Licenza di scuola media per privatisti
5 L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto.
34
Proscioglimento dall’obbligo scolastico Art. 67a 35 1 L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di proscioglimento è iscritto nella licenza.
2 Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al termine dell’anno scolastico.
3 In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento problematico e risultati scolastici non soddisfacenti, al compimento dei 15 anni la prosecuzione della frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi
31 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

32 Cpv. abrogato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

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Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169.
34 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
35 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza. Capitolo quinto Licenza di scuola media per privatisti
5 L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto. 36
Proscioglimento dall’obbligo scolastico Art. 67a
37
1 L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di proscioglimento è iscritto nella licenza.
2 Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al termine dell’anno scolastico.
33 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,

265.

34 Cpv. abrogato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

35

Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169.
36 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
37 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
3 In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza. Capitolo quinto Licenza di scuola media per privatisti
Condizioni di ammissione Art. 68 1 Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso dell’attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto almeno 15 anni.
2 In ogni caso non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico e di quello precedente.
3 Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell’esame; gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.
4 È richiesta una tassa d’esame di 50 franchi. 38
Discipline d’esame Art. 69 L’esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese (orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).
Organizzazione degli esami Art. 70 1 Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame.
2 Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.
3 Gli esperti di materia esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione.
Condizioni per l’ottenimento della licenza Art. 71
1 Per l’ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.
Condizioni di ammissione Art. 68 1 Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso dell’attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto almeno 15 anni.
2 In ogni caso non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico e di quello precedente.
3 Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell’esame; gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.
4 È richiesta una tassa d’esame di 50 franchi. 38
Discipline d’esame Art. 69 L’esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese (orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).
Organizzazione degli esami Art. 70 1 Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame.
2 Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.
3 Gli esperti di materia esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione.
Condizioni per l’ottenimento della licenza Art. 71
1 Per l’ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.
Condizioni di ammissione Art. 68 1 Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso dell’attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto almeno 15 anni.
2 In ogni caso non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico e di quello precedente.
3 Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell’esame; gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.
4 È richiesta una tassa d’esame di 50 franchi. 38
Discipline d’esame Art. 69 L’esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese (orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).
Organizzazione degli esami Art. 70 1 Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame.
2 Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.
3 Gli esperti di materia esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione.
Condizioni per l’ottenimento della licenza Art. 71
1 Per l’ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.
Condizioni di ammissione Art. 68 1 Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso dell’attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto almeno 15 anni.
2 In ogni caso non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico e di quello precedente.
3 Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell’esame; gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.
4 È richiesta una tassa d’esame di 50 franchi. 36
Discipline d’esame Art. 69 L’esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese (orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).
Organizzazione degli esami Art. 70
1 Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame.
2 Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.
3 Gli esperti di materia esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione.
Condizioni per l’ottenimento della licenza Art. 71 1 Per l’ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.
Condizioni di ammissione Art. 68 1 Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso dell’attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto almeno 15 anni.
2 In ogni caso non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico e di quello precedente.
3 Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell’esame; gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.
4 È richiesta una tassa d’esame di 50 franchi. 38
Discipline d’esame Art. 69 L’esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese (orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).
Organizzazione degli esami Art. 70 1 Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame.
2 Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.
3 Gli esperti di materia esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione.
Condizioni per l’ottenimento della licenza Art. 71
1 Per l’ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.
2 La commissione d’esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due.
3 Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta. Capitolo sesto Attestati
Attestati ordinari Art. 72 1 Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. 39
2 Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento.
3 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Attestato di licenza da privatista Art. 73
1 I candidati che soddisfano le condizioni di cui all’art. 71 ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza di scuola media per privatisti.
38 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
39 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
2 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro TITOLO VI Passaggio alle scuole postobbligatorie

Principio

2 La commissione d’esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due.
3 Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta. Capitolo sesto Attestati
Attestati ordinari Art. 72 1 Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. 39
2 Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento.
3 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Attestato di licenza da privatista Art. 73
1 I candidati che soddisfano le condizioni di cui all’art. 71 ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza di scuola media per privatisti.
38 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
39 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
2 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro TITOLO VI Passaggio alle scuole postobbligatorie

Principio

2 La commissione d’esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due.
3 Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta. Capitolo sesto Attestati
Attestati ordinari Art. 72 1 Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. 39
2 Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento.
3 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Attestato di licenza da privatista Art. 73
1 I candidati che soddisfano le condizioni di cui all’art. 71 ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza di scuola media per privatisti.
38 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
39 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
2 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro TITOLO VI Passaggio alle scuole postobbligatorie

Principio

2 La commissione d’esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due.
3 Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta. Capitolo sesto Attestati
Attestati ordinari Art. 72
1 Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. 37
2 Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento.
3 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Attestato di licenza da privatista Art. 73 1 I candidati che soddisfano le condizioni di cui all’art. 71 ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza di scuola media per privatisti.
2 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
36 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
37 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
TITOLO VI Passaggio alle scuole postobbligatorie

Principio

2 La commissione d’esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due.
3 Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta. Capitolo sesto Attestati
Attestati ordinari Art. 72 1 Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. 39
2 Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento.
3 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Attestato di licenza da privatista Art. 73
1 I candidati che soddisfano le condizioni di cui all’art. 71 ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza di scuola media per privatisti.
38 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
39 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
2 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro TITOLO VI Passaggio alle scuole postobbligatorie

Principio

Art. 74 Le condizioni per l’ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei rispettivi regolamenti. Art. 75 ... 40 TITOLO VII Disposizioni finali
Ricerca e valutazione Art. 76 1 La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e professionale.
2 La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

Abrogazione

Art. 77 Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 78 1 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018.
2 La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e per le rimanenti classi nell’anno scolastico successivo.
3 I laboratori di italiano e matematica in I classe di cui al piano settimanale allegato entrano in vigore nell’anno scolastico 2020/2021; i laboratori di matematica e tedesco in II classe entrano in vigore nell’anno scolastico successivo. 41 Pubblicato nel BU 2018 , 222. Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 2021 42
1 I limiti numerici dell’art. 36 cpv. 1 entrano in vigore per le classi I nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi II nell’anno scolastico 2022/2023.
Art. 74 Le condizioni per l’ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei rispettivi regolamenti. Art. 75 ... 40 TITOLO VII Disposizioni finali
Ricerca e valutazione Art. 76 1 La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e professionale.
2 La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

Abrogazione

Art. 77 Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 78 1 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018.
2 La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e per le rimanenti classi nell’anno scolastico successivo.
3 I laboratori di italiano e matematica in I classe di cui al piano settimanale allegato entrano in vigore nell’anno scolastico 2020/2021; i laboratori di matematica e tedesco in II classe entrano in vigore nell’anno scolastico successivo. 41 Pubblicato nel BU 2018 , 222. Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 2021 42
1 I limiti numerici dell’art. 36 cpv. 1 entrano in vigore per le classi I nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi II nell’anno scolastico 2022/2023.
Art. 74 Le condizioni per l’ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei rispettivi regolamenti. Art. 75 ... 40 TITOLO VII Disposizioni finali
Ricerca e valutazione Art. 76 1 La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e professionale.
2 La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

Abrogazione

Art. 77 Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 78 1 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018.
2 La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e per le rimanenti classi nell’anno scolastico successivo.
3 I laboratori di italiano e matematica in I classe di cui al piano settimanale allegato entrano in vigore nell’anno scolastico 2020/2021; i laboratori di matematica e tedesco in II classe entrano in vigore nell’anno scolastico successivo. 41 Pubblicato nel BU 2018 , 222. Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 2021 42
1 I limiti numerici dell’art. 36 cpv. 1 entrano in vigore per le classi I nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi II nell’anno scolastico 2022/2023.
Art. 74 Le condizioni per l’ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei rispettivi regolamenti. Art. 75 ...
38 TITOLO VII Disposizioni finali
Ricerca e valutazione Art. 76 1 La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e professionale.
2 La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

Abrogazione

Art. 77 Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 78
1 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018.
2 La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e per le rimanenti classi nell’anno scolastico successivo.
3 I laboratori di italiano e matematica in I classe di cui al piano settimanale allegato entrano in vigore nell’anno scolastico 2020/2021; i laboratori di matematica e tedesco in II classe entrano in vigore nell’anno scolastico successivo. 39 Pubblicato nel BU 2018 , 222. Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 2021 40
1 I limiti numerici dell’art. 36 cpv. 1 entrano in vigore per le classi I nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi II nell’anno scolastico 2022/2023.
Art. 74 Le condizioni per l’ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei rispettivi regolamenti. Art. 75 ... 40 TITOLO VII Disposizioni finali
Ricerca e valutazione Art. 76 1 La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e professionale.
2 La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

Abrogazione

Art. 77 Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 78 1 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018.
2 La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e per le rimanenti classi nell’anno scolastico successivo.
3 I laboratori di italiano e matematica in I classe di cui al piano settimanale allegato entrano in vigore nell’anno scolastico 2020/2021; i laboratori di matematica e tedesco in II classe entrano in vigore nell’anno scolastico successivo. 41 Pubblicato nel BU 2018 , 222. Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 2021 42
1 I limiti numerici dell’art. 36 cpv. 1 entrano in vigore per le classi I nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi II nell’anno scolastico 2022/2023.
2 Il limite di 22 allievi di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a), b) e d) entra in vigore per le classi III nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi IV nell’anno scolastico 2022/2023, a dipendenza della disponibilità di docenti e di situazioni logistiche particolari. Allegato 43 Scuola media - Piano settimanale Discipline Classi I II III IV Italiano 6 F
5 6 6 F Matematica 5 F 5 F 5 5 Francese 4 3 – –
40 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
41 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

42

Disposizione transitoria introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
43 Allegato modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117; precedente modifica: BU
2019, 249.
Tedesco – 3 F
3 3 Inglese – – 2,5 3 Storia B 2 2 2 1,5 Ed. civica, alla cittadinanza e alla democrazia B C C
0,5 D
0,5 D Geografia 2 2 2 2 Scienze naturali 3 2 4 E 3 F Ed. visiva 2 2 2 – Ed. musicale 2 2 1 – Ed. alle arti plastiche 2 2 – – Ed. fisica 3 3 3 3 Istruzione religiosa 1 1 1 Storia delle religioni 1 Ora di classe 1 A
2 Il limite di 22 allievi di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a), b) e d) entra in vigore per le classi III nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi IV nell’anno scolastico 2022/2023, a dipendenza della disponibilità di docenti e di situazioni logistiche particolari. Allegato 43 Scuola media - Piano settimanale Discipline Classi I II III IV Italiano 6 F
5 6 6 F Matematica 5 F 5 F 5 5 Francese 4 3 – –
40 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
41 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

42

Disposizione transitoria introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
43 Allegato modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117; precedente modifica: BU
2019, 249.
Tedesco – 3 F
3 3 Inglese – – 2,5 3 Storia B 2 2 2 1,5 Ed. civica, alla cittadinanza e alla democrazia B C C
0,5 D
0,5 D Geografia 2 2 2 2 Scienze naturali 3 2 4 E 3 F Ed. visiva 2 2 2 – Ed. musicale 2 2 1 – Ed. alle arti plastiche 2 2 – – Ed. fisica 3 3 3 3 Istruzione religiosa 1 1 1 Storia delle religioni 1 Ora di classe 1 A
2 Il limite di 22 allievi di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a), b) e d) entra in vigore per le classi III nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi IV nell’anno scolastico 2022/2023, a dipendenza della disponibilità di docenti e di situazioni logistiche particolari. Allegato 43 Scuola media - Piano settimanale Discipline Classi I II III IV Italiano 6 F
5 6 6 F Matematica 5 F 5 F 5 5 Francese 4 3 – –
40 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
41 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

42

Disposizione transitoria introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
43 Allegato modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117; precedente modifica: BU
2019, 249.
Tedesco – 3 F
3 3 Inglese – – 2,5 3 Storia B 2 2 2 1,5 Ed. civica, alla cittadinanza e alla democrazia B C C
0,5 D
0,5 D Geografia 2 2 2 2 Scienze naturali 3 2 4 E 3 F Ed. visiva 2 2 2 – Ed. musicale 2 2 1 – Ed. alle arti plastiche 2 2 – – Ed. fisica 3 3 3 3 Istruzione religiosa 1 1 1 Storia delle religioni 1 Ora di classe 1 A
2 Il limite di 22 allievi di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a), b) e d) entra in vigore per le classi III nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi IV nell’anno scolastico 2022/2023, a dipendenza della disponibilità di docenti e di situazioni logistiche particolari. Allegato 41 Scuola media - Piano settimanale Discipline Classi I II III IV Italiano 6 F 5 6 6 F Matematica 5 F
5 F
5 5 Francese 4 3 – – Tedesco – 3 F 3 3 Inglese – – 2,5 3 Storia B 2 2 2 1,5
38 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
39 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

40

Disposizione transitoria introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
41 Allegato modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117; precedente modifica: BU
2019, 249.
Ed. civica, alla cittadinanza e alla democrazia B C C
0,5 D
0,5 D Geografia 2 2 2 2 Scienze naturali 3 2 4 E 3 F Ed. visiva 2 2 2 – Ed. musicale 2 2 1 – Ed. alle arti plastiche 2 2 – – Ed. fisica 3 3 3 3 Istruzione religiosa 1 1 1 Storia delle religioni 1 Ora di classe 1 A
2 Il limite di 22 allievi di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a), b) e d) entra in vigore per le classi III nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi IV nell’anno scolastico 2022/2023, a dipendenza della disponibilità di docenti e di situazioni logistiche particolari. Allegato 43 Scuola media - Piano settimanale Discipline Classi I II III IV Italiano 6 F
5 6 6 F Matematica 5 F 5 F 5 5 Francese 4 3 – –
40 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
41 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

42

Disposizione transitoria introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
43 Allegato modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117; precedente modifica: BU
2019, 249.
Tedesco – 3 F
3 3 Inglese – – 2,5 3 Storia B 2 2 2 1,5 Ed. civica, alla cittadinanza e alla democrazia B C C
0,5 D
0,5 D Geografia 2 2 2 2 Scienze naturali 3 2 4 E 3 F Ed. visiva 2 2 2 – Ed. musicale 2 2 1 – Ed. alle arti plastiche 2 2 – – Ed. fisica 3 3 3 3 Istruzione religiosa 1 1 1 Storia delle religioni 1 Ora di classe 1 A
1 1 1 Opzione d’orientamento – – – 2 Opzione capacità espressive e tecniche – – – 2 Opzione latino – – 2 4 Opzione francese – – 2 2 Totale 33 33 33 33 A. gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell’istituto scolastico. B. della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è dal medesimo docente. C. di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 di cui all’art. 46 cpv. 3. D. si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. E. il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei e il rigoverno. F. 2 di laboratorio.
1 1 1 Opzione d’orientamento – – – 2 Opzione capacità espressive e tecniche – – – 2 Opzione latino – – 2 4 Opzione francese – – 2 2 Totale 33 33 33 33 A. gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell’istituto scolastico. B. della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è dal medesimo docente. C. di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 di cui all’art. 46 cpv. 3. D. si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. E. il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei e il rigoverno. F. 2 di laboratorio.
1 1 1 Opzione d’orientamento – – – 2 Opzione capacità espressive e tecniche – – – 2 Opzione latino – – 2 4 Opzione francese – – 2 2 Totale 33 33 33 33 A. gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell’istituto scolastico. B. della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è dal medesimo docente. C. di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 di cui all’art. 46 cpv. 3. D. si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. E. il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei e il rigoverno. F. 2 di laboratorio.
1 1 1 Opzione d’orientamento – – – 2 Opzione capacità espressive e tecniche – – – 2 Opzione latino – – 2 4 Opzione francese – – 2 2 Totale 33 33 33 33 A. gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell’istituto scolastico. B. della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è dal medesimo docente. C. di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 di cui all’art. 46 cpv. 3. D. si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. E. il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei e il rigoverno. F. 2 di laboratorio.
1 1 1 Opzione d’orientamento – – – 2 Opzione capacità espressive e tecniche – – – 2 Opzione latino – – 2 4 Opzione francese – – 2 2 Totale 33 33 33 33 A. gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell’istituto scolastico. B. della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è dal medesimo docente. C. di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 di cui all’art. 46 cpv. 3. D. si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. E. il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei e il rigoverno. F. 2 di laboratorio.
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