Legge della scuola
Legge della scuola (LSc) 1 (del 1° febbraio 1990) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato, decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Scuola pubblica
Definizione
Art. 1
1 La scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società.
2 Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.
3 L’insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua. 2
4 Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Finalità
Art. 2 1 La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.
2 In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente: a) la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese; b) il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali c) l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di e ricorrente; d) il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio- e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.
Componenti della scuola Art. 3 3 1 Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.
2 Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell’autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall’autorità tutelare.
3 Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell’informazione e dell’economia.
Ordinamento
Art. 4 1 La scuola è ordinata nei seguenti gradi: a) dell’infanzia; b) elementare; c) media; d) postobbligatorie.
1 Titolo modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
2 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
3 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
2 Gli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell’obbligo. Il primo anno di scuola dell’infanzia è facoltativo. 4
3 Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini: a) medie superiori; b)
5 c) professionali.
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4 La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti. 7
Leggi speciali Art. 5 I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.
Obbligo scolastico e formativo 8 Art. 6 9
1 Tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola. 10
1bis Al termine dell’obbligo scolastico e fino al compimento della maggiore età o al conseguimento di un certificato federale di formazione pratica tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo, ovvero alla frequenza di una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, oppure di un’attività formativa tra quelle previste dal regolamento. 11
1ter Su richiesta motivata, il Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo. Sono riservati gli artt. 58a e 58b. 12
2 Devono essere iscritte alla scuola dell’infanzia tutte le persone che all’apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.
3 In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età.
4 Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.
5 L’obbligo scolastico termina alla fine dell’anno scolastico in cui l’allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell’anno scolastico da tale obbligo può essere concesso dal Dipartimento per seri motivi, in ogni caso non prima del compimento del quindicesimo anno d’età. 13
6 All’adempimento dell’obbligo scolastico l’allievo riceve il certificato di proscioglimento tale obbligo. 14
7 I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico.
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Gratuità
Art. 7 1 La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un’azienda con sede nel Cantone.
16
4
Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2011,
651.
5 Lett. abrogata dall’art. 31 L Alta scuola pedagogica; entrata in vigore il 23.9.2008 - BU 2008, 553;
precedente modifica: BU 2002, 104.
6 Cpv. modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 467.
7 Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU
2007, 708.
8 Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
9 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
10 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
11 Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
12 Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
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Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
14 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
15 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
16 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
1bis Essa è gratuita anche per gli allievi che frequentano la scuola per un anno al massimo nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, sempre che il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner. 17
2 Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari.
3 Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.
4 Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio. 18 Capitolo secondo Autorità scolastiche
Consiglio di Stato Art. 8 19 Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.
Autorità comunali e consortili Art. 9
1 Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con funzione consultiva. 20
2 Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.
Dipartimento competente 21 Art. 10 1 Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all’art. 8, la direzione generale della scuola.
2 Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni: a) lo studio e l’esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità scuola; b) svolgere a tal fine compiti di monitoraggio, tramite rilevamento statistico delle attività
22 c) il coordinamento dell’attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi; d) la vigilanza sulla scuola e sull’insegnamento; e) all’organizzazione amministrativa generale della scuola; f) l’informazione in materia scolastica; g) la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogni qualvolta ritenga opportuno; h) o annulla, su istanza o d’ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai scolastici.
3 A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive. 23
Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa Art. 11 24
1 Per l’adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo.
2 Gli organi scolastici sono:
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Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
18 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448; introdotto dalla L 5.10.1993
- BU 1993, 399.
19 Art. modificato dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
20 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
21 Nota marginale modificata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
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Lett. modificata dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.
23 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
24 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2004,
448; BU 2013, 356.
a) scuole e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori e la cantonale dei direttori degli istituti comunali; b) scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori; c) scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori; d) scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori; e) scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori; f) servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo. 25
3 Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.
4 La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989. Capitolo terzo Insegnamento e disposizioni organizzative
Piani di studio Art. 12 26 Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.
Innovazioni e sperimentazione Art. 13 27 1 La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.
2 I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.
3 Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono: a) di Stato qualora s’imponga la deroga temporanea a disposizioni legali; b) qualora s’imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi i piani di studio e i metodi; c) scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l’obbligo il Dipartimento.
Libri di testo e materiale scolastico Art. 14 Le norme circa i libri e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.
Anno scolastico Art. 15
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1 La durata dell’anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l’apertura dell’anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio settembre e la chiusura verso la metà di giugno.
2 ...
3 Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali, intercantonali oppure da particolari esigenze della formazione professionale.
4 La durata dell’anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.
5 In tutti i gradi di scuola l’insegnamento è distribuito sull’arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi.
6 Tutti gli allievi delle scuole dell’obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio.
7 L’istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.
8 Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell’anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.
9 Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.
10 Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.
Durata dell’ora-lezione
25 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
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Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
27 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
28 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2002,
104; BU 2004, 448; BU 2008, 553; BU 2009, 239; BU 2011, 651.
Art. 15a
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1 Nelle scuole cantonali la durata dell’ora-lezione è di 50 minuti.
2 Il Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.
Comprensori di frequenza Art. 16
30 Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.
Uso di spazi scolastici Art. 17 1 Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di terzi, compatibilmente con l’attività scolastica.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d’uso, ritenuto che l’utilizzazione per attività d’interesse pubblico, di regola, è gratuita.
Collette
Art. 17a 31 Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un’espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche. Capitolo quarto 32 Assicurazione scolastica
Istituzione
Art. 18 33
1 Gli allievi delle scuole pubbliche dell’infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici.
2 La copertura per la responsabilità civile è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.
3 S u specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli a llievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2.
4 Le coperture di cui ai capoversi precedenti comprendono: a) degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro fuori gli edifici scolastici, come pure degli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola; b) civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei precedenti e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle dei capoversi precedenti nei confronti dei terzi.
Prestazioni
Art. 18a 34 1 Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le coperture comprendono: a) di decesso, un’indennità di fr. 10’000.– ; b) caso in cui, a seguito di una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle lavorative della persona si giunga alla determinazione di una invalidità, viene un’indennità massimale di fr. 50’000.–. Fa stato il grado d’invalidità accertato all’infortunio. Il limite di fr. 50’000.– è estendibile dal Consiglio di Stato.
2 La copertura per la responsabilità civile copre le conseguenze di danni materiali e corporali causati da persone e Enti secondo l’art. 18 fino a un massimale di fr. 3’000’000.– per caso. Per i danni materiali è prevista una franchigia stabilita dal Consiglio di Stato per ogni sinistro causato.
Premi
Art. 18b
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1 Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.
2 Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all’art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico.
29 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
30 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
31 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
32 Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
33
Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004,
448.
34 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
35 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
3 L’ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.
Amministrazione e assicurazione Art. 18c 36 1 Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all’amministrazione dell’assicurazione.
2 Esso può stipulare un contratto di assicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004. Capitolo quinto
...
37 Art. 19-22 ... 38 Capitolo sesto 39 Insegnamento religioso e sulle religioni
40
Modalità di insegnamento Art. 23 41 1 L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica (insegnamento religioso confessionale) è impartito alle scuole elementari, durante i primi tre anni di scuola media e alle scuole postobbligatorie a tempo pieno, nel rispetto delle finalità della scuola e dell’art. 15 della Costituzione federale.
2 L’insegnamento neutrale e non confessionale della storia delle religioni è impartito obbligatoriamente durante il quarto anno di scuola media quale disciplina ordinaria.
3 La frequenza dell’insegnamento religioso confessionale da parte degli allievi è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età.
4 Per l’insegnamento religioso confessionale, la designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo e del materiale scolastico, nonché la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche, mentre la vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche. Lo stipendio degli insegnanti delle scuole cantonali è a carico dello Stato.
5 Con riserva del cpv. 4, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano l’organizzazione dell’insegnamento religioso confessionale e lo statuto dei suoi docenti. Capitolo settimo
42 Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia Art. 23a 43 1 Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti delle istituzioni politiche e civili ed educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e professionali sono promossi e assicurati l’insegnamento e lo studio della civica nonché l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia.
2 L’insegnamento della civica, dell’educazione alla cittadinanza e alla democrazia, che avviene con cadenza regolare quale materia a sé stante nella scuola media o nel quadro delle discipline previste dai piani di studio delle scuole postobbligatorie, secondo modalità modulari nelle scuole medie superiori, è obbligatorio e dispone di una dotazione oraria pari ad almeno due ore Alla materia o all’insegnamento viene attribuita una nota distinta, dove ciò non contrasta il diritto federale e intercantonale.
36 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
37 Capitolo abrogato dalla L 23.2.2015; dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
38
Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedenti modifiche: BU 1997,
404; BU 2007, 708; BU 2012, 185.
39 Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
40 Titolo modificato dalla L 29.5.2018; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2018, 335.
41 Art. modificato dalla L 29.5.2018; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2018, 335; precedente modifica: BU 1993,
105.
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Capitolo modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche:
BU 2002, 10; BU 2016, 239.
43 Art. modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche: BU
2002, 10; BU 2016, 239.
3 I piani di studio, le modalità d’insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli gradi e ordini di scuola.
4 Il principio della neutralità dell’insegnamento deve essere garantito. TITOLO II Conduzione degli istituti scolastici
L’istituto scolastico Art. 24 1 L’istituto è l’unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.
2 L’istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.
3 Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all’istituto è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione, all’istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo. 44
4 L’entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.
45
5 Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell’infanzia di uno stesso comune o consorzio o dei comuni convenzionati sono riunite in un solo istituto. 46
6 La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali. 47
7 Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.
Organi di conduzione dell’istituto Art. 25
1 La conduzione dell’istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.
2 Gli organi di conduzione sono i seguenti: a) b) dei docenti.
3 Gli organi di rappresentanza sono i seguenti: a) degli allievi; b) dei genitori; c) d’istituto.
4 Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.
5 Per l’esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.
Consiglio d’istituto Art. 26 48 1 Il consiglio d’istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.
2 Il consiglio d’istituto è composto: a) membri del consiglio di direzione; b) tre rappresentanti del collegio dei docenti; c) tre genitori di allievi minorenni; d) tre allievi; e) rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.
3 Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento. 49
4 Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti: a) i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
44 Entrata in vigore del capoverso, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41; entrata in
vigore limitatamente al monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.
45 Entrata in vigore del capoverso, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41; entrata in
vigore limitatamente al monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.
46
Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
47 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
48 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
49 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
b) il programma generale delle iniziative culturali dell’istituto e della utilizzazione delle scolastiche; c) il proprio parere nelle procedure di consultazione; d) la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni; e) il proprio parere sull’utilizzazione del credito annuale.
Direzione degli istituti Art. 27
1 Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione.
2 Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell’istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.
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3 Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata: a) o più direttori, eventualmente coadiuvato/i dal consiglio di direzione; b) o più direttori, coadiuvato/i da uno o più vicedirettori ed eventualmente dal consiglio di
51
4 I Comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un’unica direzione.
Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali Art. 28 1 Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.
2 Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.
3 Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell’insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.
Compiti del direttore degli istituti cantonali Art. 29 1 Il direttore ha i seguenti compiti specifici: a) l’autorità scolastica nell’istituto e l’istituto di fronte all’autorità scolastica e verso b) il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro; c) opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale impartito nell’istituto;
52 d) il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, sia necessario, sui docenti nominati; e) o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina il docente o l’operatore scolastico nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di
53 f) in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di
2 Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni. 54
3 Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d’impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.
Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili Art. 30 55 1 Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.
2 Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.
3 Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.
50 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica; BU
1993, 41.
51 Cpv. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedenti modifiche: BU
1993, 41; 1996, 261.
52
Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
53 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
54 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
55 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili Art. 31 56 Il direttore ha i seguenti compiti specifici: a) l’autorità di nomina nell’istituto e l’istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso b) il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro; c) tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest’ultimo non esiste; d) opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e all’autorità di nomina e all’ispettorato una relazione annuale sull’insegnamento nell’istituto; e) con l’ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-
57 f) il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, sia necessario, sui docenti nominati; g) o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina e all’ispettorato il docente o l’operatore specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle di applicazione; 58 h) in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di laddove esiste; i) per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di Art. 32 ... 59 Art. 33 ... 60
Consiglio di direzione Art. 34
1 Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l’autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti. 61
2 Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione. 62
3 I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell’anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.
4 I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell’onere d’insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso. 63
5 Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.
Compiti
Art. 35 Il consiglio di direzione: a) l’esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall’autorità e dei criteri definiti dal collegio dei docenti; b) e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite altri organi dell’istituto; c) alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per nelle scuole elementari e dell’infanzia; 64 d) alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui contro le valutazioni scolastiche; 65 e) la gestione amministrativa attribuita dall’autorità scolastica all’istituto;
56 Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
57
Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
58 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
59 Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
60 Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 1993,
41.
61 Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261.
62
Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
63 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
64 Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
65 Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
f) le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali; g) all’intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull’andamento dell’istituto; h) sull’ammissione degli allievi; i) ai docenti le classi e la docenza di classe; l) l’orario settimanale delle lezioni. m) istituti cantonali postobbligatori elabora un programma sul plurilinguismo degli allievi, che essere sottoposto al collegio dei docenti e successivamente approvato dal Dipartimento. 66
Collegio dei docenti Art. 36 67
1 Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché delle figure scolastiche operanti in un istituto. 68
2 Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono da un docente designato dal collegio all’inizio di ogni anno scolastico.
3 Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.
4 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
5 Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.
6 Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.
Compiti
Art. 37 1 Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti: 69 a) i criteri di funzionamento dell’istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, culturali e organizzativi e ne verifica l’applicazione; b) allo studio e all’esame di proposte innovative nell’ambito della politica scolastica c) le sperimentazioni di cui all’art. 13, cpv. 3, lett. c); d) l’uso del credito annuale e del monte ore assegnati all’istituto; e) sulla pianificazione delle attività di formazione continua; 70 f) i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d’istituto; g) e approva la relazione annuale sull’andamento dell’istituto presentata dal consiglio di h) la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.
2 Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell’istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.
3 Il collegio dei docenti negli istituti cantonali postobbligatori si pronuncia sul programma sul plurilinguismo degli allievi. 71
Consiglio di classe e docente di classe Art. 38 1 Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe. 72
2 Esso è presieduto dal docente di classe.
3 I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento. 73
Assemblea degli allievi Art. 39 1 L’assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l’organo rappresentativo degli allievi.
2 Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.
3 Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.
66 Lett. introdotta dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
67 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
68 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
69 Frase modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
70
Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.
71 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
72 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
73 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
Compiti
Art. 40
1 L’assemblea degli allievi: a) all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste degli allievi; b) l’opinione degli allievi nelle consultazioni; c) sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono; d) i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.
Assemblea dei genitori Art. 41 1 L’assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.
2 Essa è istituita in ogni istituto.
Compiti
Art. 42 L’assemblea dei genitori: a) all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste dei genitori; b) l’opinione dei genitori nelle consultazioni; c) sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono; d) i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.
Riunioni di classe Art. 43
1 I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all’anno nell’intento di favorire: a) reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori; 74 b) sui piani di studio e sui metodi d’insegnamento; 75 c) di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all’attività educativa didattica.
2 Per l’esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.
Disposizioni comuni Art. 44 Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni: a) deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di b) possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’avviso di convocazione; c) possono deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, eccezione dell’assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei e dell’assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza; d) sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate il sistema della proporzionale; e) anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto. TITOLO III Il docente: professionalità e stato giuridico Capitolo primo Definizione e abilitazione Art. 45 1 Il docente è incaricato, nello spirito finalità della scuola, dell’istruzione e dell’educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell’istituto in cui opera.
2 Il docente, attraverso un’efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l’acquisizione del sapere e promuoverne l’elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.
74 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
75 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
3 L’insegnamento è una professione fondata sullo studio, sulla ricerca, sulla didattica e sulla trasmissione del sapere, indissolubilmente legata alla costante formazione culturale, scientifica e umana del docente. 76
Libertà d’insegnamento e autonomia didattica Art. 46 1 Al docente sono riconosciute la libertà d’insegnamento e l’autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio. 77
2 Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.
Abilitazione
Art. 47 78 1 L’abilitazione all’insegnamento è il riconoscimento da parte dell’autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.
2 Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l’abilitazione all’insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato. 79
3 L’abilitazione all’insegnamento vale, di regola, per il grado o l’ordine di scuola per il quale è conseguita.
4 È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali.
Docenti in formazione Art. 47a
80
1 Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d’insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all’abilitazione presso il DFA della SUPSI.
2 Nel caso di attribuzione di ore d’insegnamento, queste sono assegnate dall’autorità di nomina nella forma dell’incarico e per tutta la durata dell’abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
3 I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell’art. 8 della medesima legge. Art. 48 ... 81 Art. 49-51 ... 82 Capitolo secondo giuridico
Rapporto d’impiego Art. 52 83 Il rapporto d’impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. TITOLO IV Doveri e diritti dei genitori e degli allievi Capitolo primo Doveri e diritti dei genitori
Doveri dei genitori
76 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.
77
Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
78 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU
2002, 103.
79 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
80 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2013,
259.
81
Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedenti modifiche: BU 2002,
103; BU 2008, 553.
82 Art. abrogati dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.
83 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
Art. 53 1 I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.
2 Per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola, rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione scolastica.
84
Sanzioni
Art. 54 85 1 In caso di inadempienza agli obblighi di cui all’art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell’ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo
1987.
2 In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a fr. 1’000.–
.
3 Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.
Diritti dei genitori Art. 55 86 I genitori hanno il diritto: a) informati sulla situazione scolastica dei propri figli; b) compiutamente informati sull’ordinamento dell’Istituto; c) osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, agli organi dell’Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente; d) istanza d’intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente contro le decisioni o l’operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o scolastici subordinati; e) alla vita dell’Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della legge. Capitolo secondo Doveri e diritti degli allievi
Doveri degli allievi Art. 56 Gli allievi hanno il dovere: a) agli obblighi di frequenza della scuola;
87 b) un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici; c) con impegno alle attività scolastiche.
Sanzioni disciplinari Art. 57 1 Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.
2 L’allievo deve essere preventivamente sentito.
3 Le assenze imputabili all’allievo nelle scuole dell’obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l’intervento del magistrato dei minorenni.
88
Diritti degli allievi Art. 58 89 1 Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.
2 Essi hanno inoltre il diritto: a) informati sulla loro situazione scolastica; b) una valutazione corretta e motivata del loro profitto; c) informazioni su leggi e regolamenti che li concernono; d) informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell’istituto, i quali sono tenuti a direttamente;
84 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
85 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
86
Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
87 Lett. mdificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
88 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
89 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
e) limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d’intervento all’art. 55 lett. d); f) alla vita dell’istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della legge.
Sanzioni disciplinari Art. 58a
90
1 Le sanzioni disciplinari a carico delle persone tenute all’obbligo formativo e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione.
2 La persona deve essere preventivamente sentita.
Doveri e diritti durante l’obbligo formativo Art. 58b 91
1 Alle persone tenute all’obbligo formativo che frequentano una scuola, a tempo pieno o per apprendisti, si applicano gli art. 56-58.
2 Le altre persone tenute all’obbligo formativo: a) adempiere agli impegni presi nel quadro di tale obbligo; b) il diritto di esercitarlo conformemente alle loro caratteristiche individuali, nel rispetto della personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza. c) il diritto di essere informate sulla loro situazione e su leggi e regolamenti che li TITOLO V L’educazione speciale e il sostegno pedagogico Capitolo primo
... 92 Art. 59 ... 93 Art. 60-62 ...
94 Art. 62a ...
95 Capitolo secondo Sostegno pedagogico
Servizi di sostegno pedagogico Art. 63 96
1 Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media. 97
2 I servizi hanno lo scopo di: a) a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di nell’intento di favorire una frequenza scolastica regolare; b) gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e c) nella promozione del benessere a scuola.
3 Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle norme di applicazione. TITOLO VI Gli altri servizi scolastici Capitolo primo
...
98
90 Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
91
Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
92 Capitolo abrogato dalla L 20.6.2013; dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
93 Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007,
708.
94 Art. abrogati dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263.
95 Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 2007,
708.
96 Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579.
97 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
98 Capitolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
Art. 64-65 ... 99 Capitolo secondo Servizi di documentazione e di ricerca
Biblioteche scolastiche Art. 66
100
1 Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi.
2 Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.
3 Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.
Centro cantonale di documentazione Art. 67 1 È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d’insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.
2 Il Consiglio di Stato può aprire sottosedi regionali. Art. 68 ...
101
Rapporti con la RSI Art. 69 102 1 Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, promuove la collaborazione con la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) per quanto concerne la messa a disposizione del settore scolastico di documentazione audiovisiva archiviata presso la RSI.
2 Specifici accordi definiscono di volta in volta i compiti, le rispettive responsabilità e la ripartizione dei costi, nei limiti dei crediti di preventivo. Capitolo terzo Educazione fisica e sport
103
Educazione fisica e sport 104 Art. 70 Il Cantone promuove l’educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale. Capitolo quarto Mobilità e scambi linguistici 105
Servizio mobilità e scambi Art. 71
106
1 È istituito un servizio che promuove la mobilità e gli scambi scolastici individuali di allievi, apprendisti e insegnanti, in particolare allo scopo di migliorare l’apprendimento delle lingue nazionali, nonché gli studi linguistici e i periodi di pratica professionale fuori Cantone, in Svizzera e all’estero.
2 L’organizzazione del servizio e gli strumenti di sostegno agli scambi sono disciplinati dal Consiglio di Stato. Capitolo quinto
99 Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
100 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 1997,
404.
101 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002,
103.
102 Art. modificato dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144; precedente modifica: BU
2004, 448.
103 Titolo modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
104
Nota marginale modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
105 Capitolo modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
106 Art. reintrodotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145; precedente modifica: BU
2004, 246.
Corsi speciali 107
Corsi di lingua italiana e attività d’integrazione Art. 72 108 1 Nelle scuole di ogni ordine e grado sono organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l’insegnamento.
2 Per svolgere i compiti di cui al cpv. 1 vengono assunti dal Consiglio di Stato dei docenti di lingua e integrazione.
3 Il fabbisogno di personale docente, il suo statuto, i comprensori di attività, le modalità organizzative dei corsi e delle attività nonché le questioni finanziarie sono disciplinate dal Consiglio di Stato tramite regolamento.
4 Per gli interventi nelle scuole comunali i comuni pagano le tariffe previste dal regolamento e assicurano la sistemazione logistica e il materiale d’uso; il regolamento prevede i casi in cui il Comune, tramite convenzione pluriennale, può assumere direttamente la competenza di organizzare i corsi e le attività con il sostegno finanziario del Cantone. TITOLO VII
... 109 Art. 73-79 ... 110 TITOLO VIII Finanziamento cantonale delle scuole comunali 111
Tipologia dei contributi Art. 79a 112 1 Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che considera le diverse attività di insegnamento. L’importo di riferimento del contributo è definito annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso: a) le sezioni di scuola dell’infanzia con refezione; b) le sezioni di scuola dell’infanzia senza refezione; c) le sezioni di scuola elementare.
2 Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti di appoggio e dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione continua. L’importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato. 113
3 Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per i congedi di formazione o ricerca dei docenti comunali preavvisati favorevolmente dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce annualmente l’importo.
4 Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti.
Perequazione e versamento dei contributi Art. 79b 114
1 I contributi di cui all’art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell’art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno.
Riduzione lineare Art. 79c 115 I contributi calcolati in base agli art. 79a e 79b sono ridotti linearmente di una quota fissa per tipo di contributo determinata annualmente dal Consiglio di Stato, ritenuto che l’insieme delle quote fisse di riduzione corrisponde ad una percentuale degressiva, che parte dal 22% e scende
107 Capitolo introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
108
Art. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287; precedenti modifiche: BU
1993, 399; BU 2016, 68.
109 Titolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
110 Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
111 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
112 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
113
Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287.
114 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
115 Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349; precedente modifica: BU 2016,
68.
progressivamente fino al 13% del totale del finanziamento cantonale delle scuole comunali prima della riduzione lineare. TITOLO IX 116 Insegnamento privato
Libertà dell’insegnamento privato Art. 80
1 L’insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.
2 Agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento dev’essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua.
117
3 Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricoli formativi in una lingua diversa dall’italiano; la lingua italiana dev’essere comunque insegnata. 118
Scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate
119 Art. 81
1 Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata. 120
2 Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.
Disposizioni comuni:
a) finalità Art. 82 1 Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica. 121
b) autorizzazione
2 L’apertura e l’esercizio di scuole dell’infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.
122
3 L’autorizzazione dev’essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.
c) requisiti
4 Chi intende aprire una scuola dell’infanzia, una scuola elementare o una scuola media private, deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza, accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti, che sono previsti dal regolamento . 123
5 ... 124
6 L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989. 125
Disposizioni speciali per le scuole parificate:
a) requisiti Art. 83 1 I titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento nelle scuole pubbliche.
2 Per quanto riguarda l’idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l’insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.
126
b) vigilanza
116 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
117 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
118 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
119
Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
120 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
121 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
122 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
123 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedente modifica: BU 2010,
513; BU 2011, 651.
124
Cpv. abrogato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
125 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU
2004, 448.
126 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
3 L’insegnamento privato nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato. 127
c) certificato cantonale
4 I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali. Art. 84 ...
128
Disposizioni speciali per le scuole non parificate:
a) vigilanza Art. 85
129
1 Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.
b) passaggio alle scuole dell’obbligo pubbliche 130
2 Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole dell’obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.
131
c) passaggio alle scuole medie superiori
3 Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione. 132
Scuole private medie superiori preparatorie alla maturità
133 Art. 86
1 L’apertura e l’esercizio di una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato; l’esame di maturità si tiene in Svizzera, salvo eccezioni previste dal regolamento per scuole preparatorie che garantiscono un adeguato iter formativo. 134
2 Chi intende aprire una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti, che sono previsti dal regolamento. 135
3 L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989. 136
4 L’autorizzazione è limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti; l’adeguatezza dell’iter formativo è verificata unicamente per le scuole preparatorie alla maturità il cui esame non si tiene in Svizzera.
137
5 Il passaggio di allievi dalle scuole private medie superiori preparatorie alla maturità alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione. 138
Scuole professionali private Art. 87 L’istituzione e l’esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.
Accordi internazionali Art. 87a 139 Sono riservati gli accordi internazionali inerenti all’apertura in Svizzera di scuole private riconosciute da Stati esteri.
127
Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
128 Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 1993,
41.
129 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
130 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
131 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
132
Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
133 Nota marginale modificata dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
134 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
135 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedente modifica: BU 2010,
513.
136 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU
2004, 448.
137 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
138 Cpv. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
139 Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
Art. 88 ...
140
Servizi scolastici Art. 89 Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche: a) scolastico e professionale; b)
141 c) medico scolastico; d) dentistico scolastico. Art. 89a
142
1 Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d’obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico. 143
2 Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio dell’allievo in Ticino al 1° novembre. 144
Insegnamento nelle famiglie Art. 90 145 Per ragioni particolari d’ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare l’insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.
Tasse
Art. 90a 146 1 Per l’istruzione delle pratiche d’autorizzazione previste dal presente titolo, come pure per compiti speciali di visita, di controllo, d’ispezione e di consulenza da parte del Dipartimento, sono percepite tasse e spese.
2 Le tasse devono essere commisurate all’entità e al costo reale della prestazione fornita, ritenuto un minimo di 200 franchi e un massimo di 5’000 franchi.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento l’ammontare e la modalità di pagamento delle singole tasse.
Penalità
Art. 91 147 Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l’insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1’000.– a fr. 10’000.– , secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Resta riservata l’azione penale. TITOLO X 148 Banca dati 149
Sistema d’informazione per la gestione degli allievi e degli istituti Art. 91a
150
1 Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), la quale serve: a) gestione amministrativa e del curricolo formativo degli allievi; b) gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali; c) la disponibilità di attestati e diplomi per un periodo di tempo adeguato;
140 Art. abrogato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
141 Lett. abrogata dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.
142 Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dall’anno scolastico 2002/03 - BU 2002, 222.
143 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
144
Cpv. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 238.
145 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
146 Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
147 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2010,
260.
148 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
149 Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
150 Art. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedenti modifiche: BU
2015, 523; BU 2018, 336.
d) il monitoraggio del sistema formativo per il pilotaggio delle educative; e) accompagnare gli allievi in caso di rientro nel sistema formativo dopo un’interruzione; f) di ricerca e statistica.
2 La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi allo stato di salute, alle decisioni amministrative particolari, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera famigliare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola. Essa non contiene dati di natura penale.
Procedura di richiamo Art. 91b 151 Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere acc essibili i seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone: a) necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai membri di organi e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo; 152 b) necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti; c) necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai singoli servizi
153 d) necessari all’adempimento dei co mpiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai interni ed esterni incaricati di queste incombenze.
Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati Art. 91c 154 1 I dati personali inerenti ad allievi possono essere trasmessi a organi pubblici solo se l’autorità competente è autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili all’organo richiedente per l’adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato. 155
2 La trasmissione a privati di dati personali di allievi, liste di classe comprese, è possibile solo se l’autorità competente è autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato.
156
3 I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla base di convenzioni specifiche.
Conservazione e sicurezza dei dati Art. 91d 157
1 I dati degli allievi sono conservati al massimo per 15 anni a partire dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione sono conservati al massimo per 4 anni dalla conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa. 158
2 Gli attestati scolastici e i titoli sono conservati al massimo per 50 anni a partire dalla fine della carriera scolastica ai fini della richiesta da parte della persona che li ha conseguiti. 159
3 I l dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi informativi contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecit e dei dati.
Diritto suppletivo e norme esecutive Art. 91e 160 1 Per la protez ione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e della presente legge, le norme della legge sulla protezione dei dati del 9 marzo
1987.
2 Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente le categorie di dati personali elaborati, i diritti di acce sso, la procedura di richiamo, la trasmissione di dati a terzi e le misure di sicurezza.
151 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
152
Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
153 Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
154 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
155 Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
156 Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
157 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
158
Cpv. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163.
159 Cpv. reintrodotto dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedente modifica: BU
2018, 336.
160 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
TITOLO XI
161 Contenzioso
Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione
degli istituti Art. 92
162
1 Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. 163
Ricorso contro le decisioni del Dipartimento Art. 93 164
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili Art. 94
1 Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. 165
Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato Art. 95 166 1 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ricorso in materia di assicurazione scolastica Art. 95a 167 Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi dell’assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione di tali decisioni.
Ricorso contro le valutazioni scolastiche Art. 96 168 1 In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d’esame.
2 Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all’ispettorato scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell’istituto scolastico.
3 Contro le decisioni dell’ispettorato scolastico e della direzione dell’istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
4 Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.
5 Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Norme applicabili Art. 97 169 Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il termine di ricorso è di quindici giorni.
Procedura di reclamo
161 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
162
Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
163 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
164 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
165 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
166 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
167 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
168
Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2009,
26.
169 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016; precedente modifica: BU 2009, 26;
BU 2013, 474; BU 2015, 194.
Art. 97a
170
1 Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di reclamo, che è gratuita.
2 Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione all’autorità che l’ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata. TITOLO XII
171 Disposizioni transitorie
Valutazione dell’insegnamento della civica Art. 98 172 A due anni dall’entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 23a della presente legge e alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni, il Consiglio di Stato esegue una valutazione dell’insegnamento della civica e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio. TITOLO XIII 173 Disposizione abrogative e finali
Modifica di leggi esistenti Art. 99 La Legge della scuola del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media del 21 ottobre
1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il decreto legislativo concernente l’istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente l’istituzione di scuole commerciali d’attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell’aviazione civile,
15 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell’abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione Scuola cantonale di segretariato d’albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:
174
Entrata in vigore Art. 100 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. 175 Disposizioni transitorie BU 2011 , 238 (modifica del 22 febbraio 2011) Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell’art. 89a cpv. 2 è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall’art. 34 della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2012 e per gli anni seguenti. BU 2013 , 356 (modifica del 13 agosto 2013) È dato tempo fino al 31 agosto 2015, ai comuni e ai consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione, di adeguarsi. Fino a quella data, per quei comuni e per quei consorzi, rimangono in vigore l’art. 27 cpv. 3 lett. d) e l’art. 33. BU 2020 , 165 (modifica del 9 marzo 2020) La modifica dell’art. 86 cpv. 1 non si applica agli allievi iscritti alle scuole entro il 1° gennaio 2020.
170 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
171 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
172 Art. reintrodotto dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedente modifica: BU
2016, 239.
173
Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
174 Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati.
175 Entrata in vigore: 2 settembre 1991 - BU 1991, 287.
Pubblicata nel BU 1991 , 287.
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