Legge tributaria (640.100)
CH - TI

Legge tributaria

Legge tributaria (LT) 1 del 21 giugno 1994 (stato 1° gennaio 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 13 ottobre 1993 n. 4169 del Consiglio di Stato e il rapporto 26 aprile 1994 n. 4169 R1 della Commissione speciale in materia tributaria, decreta: PARTE PRIMA INTRODUZIONE
Oggetto della legge Art. 1 1 Il Cantone preleva secondo questa legge: a) sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b) sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche; c) alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche; d) sugli utili immobiliari; e) sulle successioni e sulle donazioni.
2 Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione.
Imposta cantonale base e coefficiente di imposta cantonale Art. 1a
2
1 Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull’utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l’imposta cantonale base che fa stato ai fini dell’applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT).
2 L’imposta effettiva richiesta corrisponde all’imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente di imposta cantonale.
3 Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al cpv. 1.
Determinazione del coefficiente di imposta Art. 1b 3
1 Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%.
2 Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell’ambito dell’adozione del preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte dagli articoli 31a cpv. 3, 31b cpv. 5 e 31f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF).
3 La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo. PARTE SECONDA IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE TITOLO I Assoggettamento CAPITOLO I Appartenenza fiscale
Appartenenza personale Art. 2
1 Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.
2 Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
3 La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

1

Titolo modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
2 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.
3 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.
a) 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; b) 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
4 Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
5 ...
4
Appartenenza economica
1. Imprese, stabilimenti d’impresa, fondi e operazioni immobiliari 5 Art. 3 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtu della loro appartenenza economica se: a) titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone; b) stabilimenti d’impresa nel Cantone; c) proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di personali a questi economicamente assimilabili; d) commercio di immobili siti nel Cantone. 6
2 Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
2. Altri elementi imponibili Art. 4 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a) un’attività lucrativa nel Cantone; b) membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, di collaboratore o analoghe rimunerazioni; 7 c) titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel d) pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un di previdenza con sede nel Cantone in virtu di un precedente rapporto di lavoro di diritto e) prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da riconosciute di previdenza individuale vincolata; f) un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l’imposizione dei per il lavoro a bordo di una nave d’alto mare; 8 g) da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone. 9
2 Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
Estensione dell’assoggettamento Art. 5 1 L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.
2 L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4.
3 Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un’impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d’impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell’ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa; in questo caso la
4 Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
5 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529.
6 Lett. reintrodotta dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU
2001, 8.

7

Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
8 Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
9 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
perdita subita dallo stabilimento d’impresa all’estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all’estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l’aliquota d’imposta. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. 10
4 Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta.
5
... 11
Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale Art. 6 1 Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
2 Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta. CAPITOLO II Inizio e fine dell’assoggettamento

Principio

Art. 7 1 L’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili.
2 L’assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l’estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.
3 Nelle relazioni intercantonali resta riservato l’articolo 54.
12 CAPITOLO III Norme speciali concernenti l’imposta sul reddito e sulla sostanza
Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale
13 Art. 8
1 Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.
1bis Il reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica registrata. 14
2 Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l’autorità parentale.
3 Sul reddito d’attività lucrativa dipendente, il figlio è tassato tuttavia unicamente a partire dall’anno in cui compie il 18.mo anno di età.
Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale Art. 9 15
1 Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.
2 Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno
2006 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.
3 ... 16
Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica
10 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
11 Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
12 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
13 Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
14 Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

15

Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,

8.

16 Cpv. abrogato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
Art. 10 Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all’imposta in virtu dell’appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.
Successione fiscale Art. 11 1 Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti ed obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.
2 Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtu del regime dei beni, riceve in più della sua quotaparte legale secondo il diritto svizzero.
2bis Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell’importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata. 17
3 Su richiesta dell’autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune residente in Svizzera. In caso contrario l’autorità fiscale procede alla designazione d’ufficio.
Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale Art. 12 1 I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.
2 La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.
3 Con il contribuente rispondono solidalmente: a) soggetti all’autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell’imposta b) domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati le incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di un socio partecipante a una semplice, segnatamente un consorzio, o partecipante ad altre società di persone, solidalmente con il socio per le imposte dovute dagli altri soci, domiciliati all’estero, a concorrenza della quota dovuta dal loro socio, rispettivamente, sino a concorrenza del netto dello stesso. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la richiesta dalle circostanze;
18 c) e i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del di acquisto, per le imposte dovute da: - un commerciante di immobili senza domicilio fiscale in Svizzera per l’attività di commercio di immobili siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. d); - un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera che funge da intermediario in operazioni immobiliari riguardanti immobili siti nel Cantone (art. 4 cpv. 1 lett. g);
19 d) incaricate della liquidazione d’imprese o stabilimenti d’impresa siti nel Cantone, o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fino a concorrenza del ricavo netto. 20
4 L’amministratore dell’eredità e l’esecutore rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell’imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.
5 In caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi le singole quote d’imposta sono determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimedi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.
Imposizione globale secondo il dispendio
17 Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
18 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

19

Lett. modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001,

8.

20 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
Art. 13
21
1 Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se: a) hanno la cittadinanza svizzera; b) la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente imposte (art. 2); e c) esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.
2 I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.
3 L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a) franchi; b) i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità fiscale; c) gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’articolo 2.
4 L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.
5 O ltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. La s ostanza imponibile ammonta a 5 volte l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve c orrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.
6 L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi seguenti: a) immobiliare situata in Ticino e relativi proventi; b) mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi; c) mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi d) d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi; e) di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f) per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
7 In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.
8 Il Consiglio di Stato adegua l’importo di cui al capoverso 3 lettera a) all’indice nazionale dei prezzi al consumo. CAPITOLO IV Esenzioni

Esenzioni

Art. 14 1 Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono esentate dall’imposta nella misura prevista dal diritto federale. 22
2 In caso di assoggettamento parziale si applica l’articolo 6. TITOLO II Imposta sul reddito CAPITOLO I Redditi imponibili
In generale Art. 15
1 Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.
2 Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.
21 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571.
22 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
3 Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139). 23
Reddito da attività dipendente
1. Principio 24 Art. 16 1 Sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da p artecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro. 25
2 Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 38.
3 Le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.
26
2. Partecipazioni di collaboratore
a) In generale Art. 16a 27 1 Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore: a) i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un’altra società del distribuisce ai collaboratori; b) per l’acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
2 Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.
b) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore Art. 16b 28 1 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell’acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto.
2 Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.
3 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell’esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell’azione al momento dell’esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.
c) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore Art. 16c 29 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.
d) Imposizione proporzionale Art. 16d 30 Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l’intero periodo tra l’acquisto e la nascita del diritto d’esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art.
16b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l’intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.
Reddito da attività indipendente

1. Principio

23 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU
2002, 224.
24 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
25 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
26 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU
2015, 505.
27 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

28

Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
29 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
30 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
Art. 17 1 Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
2 Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l’articolo 17b.
31
3 Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.
4 L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.
2. Fattispecie che giustificano un differimento Art. 17a 32 1 L’affitto di un’azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.
2 Se in caso di divisione ereditaria l’azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l’azienda l’imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sul reddito.
3. Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale Art. 17b 33
1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. 34
2 L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di persone.
Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente Art. 17c 35 Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 67a e 67b.

4. Ristrutturazioni

36 Art. 18 37
1 Le riserve occulte di un’impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l’impresa rimane assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito vengono ripresi: a) di trasferimento di beni a un’altra impresa di persone; b) di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica; c) di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi
70 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.
2 Nell’ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b), le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al
31 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU
2001, 8.

32

Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
33 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84.

34

Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
35 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

36

Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente
modifica: BU 2007, 45.
37 Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle imprese in mano comune.
Reddito da sostanza mobiliare
1. Principio 38 Art. 19 39
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: a) su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento
66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte; 40 b) proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a unico a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) versato al c) le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti valore nominale ecc.). 41 In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale
13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1 bis rimane salvo il capoverso 1 bis ; d) dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti; e) da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario (art. 59 cpv. 2), nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso diretto; f) da beni immateriali.
1bis I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. 42
2 Il ricavo dall’alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.
3 Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4. 43
4 Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. 44
5 Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale: a) dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni carattere di fusione ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera

38

Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
39 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,

8.

40 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
41 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
42 Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.

43

Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009,

84.

44 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
b) esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 70 capoversi 1 b) e 3 o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva; c) di liquidazione della società di capitali o società cooperativa. 45
6 I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale. 46
7 Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell’eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.
47
8 Il capoverso 3 si applica agli apporti e all’aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni per quanto eccedano le riserve rimborsate nell’ambito del suddetto margine di variazione del capitale. 48
2. Casi speciali Art. 19a 49 1 È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera c) anche: a) della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta gli articoli 236 capoverso 1, 237 e 238; b) del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita delle riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune. 50
2 Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a) quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d’acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.
Reddito da sostanza immobiliare Art. 20 1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente: a) dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento; b) locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito; c) da contratti di superficie; d) dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
2 Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. 51
3 La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria. 52

45

Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
46 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
47 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
48 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
49 Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
50 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

51

Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
52 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2009, 84.
4 ...
53
Redditi da fonti previdenziali Art. 21 1 Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2 I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
3 Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.
54
4 E’ riservato l’articolo 23 lettera b).
Altri redditi Art. 22 Sono parimenti imponibili: a) provento sostitutivo di provento da attività lucrativa; b) uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o durevole della salute; c) per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività; d) per il mancato esercizio di un diritto; e) vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’art. 23 lettera e m);
55 f) percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. CAPITOLO II Redditi esenti
Redditi esenti Art. 23 Sono esenti da imposta: a) patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime b) patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, quelle da polizze di libero passaggio; è riservato l’articolo 19 capoverso 1 lettera a); c) in capitale versati dal datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li nel termine di un anno ad un’altra istituzione di previdenza professionale; 56 d) d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di infanzia, gli assegni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di o professionale;
57 e) versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli di cui all’articolo 22 lettera f); f) del servizio militare e civile, nonché l’importo giornaliero per le piccole spese versato servizio civile; 58 f bis ) dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000.-- franchi all’anno per in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri; 59 g) a titolo di riparazione morale; h) ricevuti in virtu della legislazione federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
53 Cpv. annullato dalla sentenza del 4 agosto 2022 del Tribunale federale; in vigore dal 4.8.2022 - BU
2022, 205 e BU 2021, 240.
54 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
55 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
56 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
57 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475; precedente modifica: BU 2004,

484.

58 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
59 Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
i) ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29
2017 (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da lucrativa indipendente; 60 j) vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò linea ammessi secondo la LGD, fino a un milione di franchi; 61 l) ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD; 62 m) vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che l’articolo 1 cpv. 2 lettera d) ed e) LGD non sottostanno a quest’ultima, purché non il limite di 1’000 franchi. 63 n) ricevuti in virtù della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati del 19 giugno 2020 (LPTD). 64 CAPITOLO III Determinazione del reddito netto
Norma generale Art. 24 65 Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32c.
Attività lucrativa dipendente Art. 25
1 Le spese professionali deducibili sono: a) di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’articolo 32, capoverso lettera n);
66 d) 67
2 Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Attività lucrativa indipendente

1. In generale

Art. 26 1 In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.
2 Sono tali segnatamente: a) e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28; b) effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; c) a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa utilizzazione contraria allo scopo; d) su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi
17 capoverso 2;
68 e) di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese riqualificazione; 69 f) finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere
70
3 Non sono deducibili segnatamente: a) di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

60

Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2001, 8.
61 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
62 Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9.
63 Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9.

64

Lett. introdotta dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 335.
65 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2014, 99.
66 Lett. modificata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
67 Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
68 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

69

Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015,

505.

70 Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
b) finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la di reati; c) e le pene pecuniarie; d) pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. 71
4 Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se: a) contrarie all’ordine pubblico svizzero; o b) dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva pretendere per conformarsi alla legge. 72

2. Ammortamenti

Art. 27 1 Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento. 73
2 In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi.
74
2bis Nell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2. 75
3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 30, capoverso 1.

3. Accantonamenti

Art. 28 1 Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a) sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato; b) di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori; c) rischi di perdite imminenti dell’esercizio.
2 Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.
3 Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’art. 22 della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP). 76
4. Sostituzione di beni
77 Art. 29
1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili. 78
2 Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.
3 Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.
5. Deduzione delle perdite Art. 30
79
1 Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 50) sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.
71 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2001, 8.
72 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

73

Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
74 Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU
1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29.
75 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
76 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
77 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

78

Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU
2001, 8.
79 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
2 Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito di un risanamento.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o di uno stabilimento d’impresa all’interno della Svizzera.
Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente Art. 30a 80 Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 73a.
Deduzioni sui proventi della sostanza Art. 31
1 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
2 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. 81
2bis Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente come pure le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale. Essi sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti. 82
3 Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi. 83
4 Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Deduzioni generali 84 Art. 32 1 Sono dedotti dai proventi: a) maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in degli articoli 19, 19a e 20 e di ulteriori 50’000.-- franchi. Non sono deducibili gli interessi mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con
85 b) 8 6 c) versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia; d) premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
87 e) premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge federale sulla professionale e della relativa ordinanza di applicazione; f) e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l’assicurazione la disoccupazione e per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; g) premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una globale di 10’500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5’200.– per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di
80 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

81

Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
82 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
83 Cpv. modificato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
84 Nota marginale modificata dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedente
modifica: BU 2009, 84.
85 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,

8.

86 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
87 Lett. modificata dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste sono aumentate di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e
2’200.– franchi per gli altri contribuenti; 88 h) 89 i) 90 l) per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13
2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono dal contribuente medesimo;
91 m) a concorrenza di un importo di 10'100.-- franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai – iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, – rappresentati in un parlamento cantonale, o – che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento cantonale; 92 n) di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di fino a concorrenza di una somma globale di 10’000 franchi, purché il – abbia conseguito un diploma del secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure – abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II. 93
2 Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7’700.-- franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro. 94
3
... 95
Cura dei figli da terzi 96 Art. 32a 97 Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di 25’000 franchi.
Spese di malattia e infortunio Art. 32b
98 Sono dedotti dai proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32b.
Prestazioni volontarie
88 Lett. modificata dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedenti modifiche: BU
1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12.
89 Lett. abrogata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2001,
8; BU 2006, 295; BU 2009, 84.
90 Lett. abrogata dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedenti modifiche: BU 2001,
8; BU 2006, 295.
91 Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
92 Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
93 Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015,

505.

94 Cpv. modificato dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedenti modifiche: BU
1998, 351; BU 2002, 224 e 311; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12.
95 Cpv. abrogato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012,

215.

96 Nota marginale introdotta dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.

97

Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 408; precedenti modifiche: BU
2014, 99; BU 2018, 475.
98 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.
Art. 32c
99
1 Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno
100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.
2 Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.
Costi e spese non deducibili Art. 33 Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: a) per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private dalla posizione professionale del contribuente; b) 100 c) per l’estinzione di debiti; d) di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali; e) federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, anche le imposte estere analoghe. CAPITOLO IV Deduzioni sociali
Deduzioni sociali Art. 34
101
1 Sono dedotti dal reddito netto: a) ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento contribuente provvede, 11’100.-- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32
1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; 102 b) ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un di almeno 5’700.– franchi, una deduzione per sostentamento da 5’700.– a 11’100.– al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è accordata la deduzione giusta la lettera a); c) ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi sopportati. 103 104
2 Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili: a) i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1: fr. 8000.-- fino ad un di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni franchi di reddito supplementare; b) i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2: fr. 8000.-- fino ad un di 27'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni franchi di reddito supplementare. In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

99

Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 567 e 568.
100 Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
101 Art. modificato dal DE 23.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 12; precedenti modifiche: BU
1995, 411; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763;
BU 2008, 647.
102 Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2013, 220; precedente modifica: BU
2012, 215.
103 Cpv. modificato dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605.
104 Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 195.
3 Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell’assoggettamento.
4 In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell’anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, i 25 di età.
5 I n caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la d eterminazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione. CAPITOLO V Calcolo dell’imposta

Aliquote

Art. 35 105 1 L’imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote: Categorie Aliquotedi ogni categoria % Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria % fino a fr. 12’000 0.163 19.60 0.163 da fr. 12’100 a fr. 16’700 5.321 269.70 1.614 da fr. 16’800 a fr. 20’000 6.050 469.35 2.346 da fr. 20’100 a fr. 25’000 3.990 668.85 2.675 da fr. 25’100 a fr. 28’900 7.626 966.25 3.343 da fr. 29’000 a fr. 38’200 9.621 1’861.00 4.871 da fr. 38’300 a fr. 50’500 10.553 3’159.00 6.255 da fr. 50’600 a fr. 55’800 11.174 3’751.20 6.722 da fr. 55’900 a fr. 70’000 12.000 5’455.20 7.793 da fr. 70’100 a fr. 87’700 11.794 7’542.75 8.600 da fr. 87’800 a fr. 109’300 12.681 10’281.85 9.406 da fr. 109’400 a fr. 218’600 13.302 24’820.95 11.354 da fr. 218’700 a fr. 365’300 14.278 45’766.80 12.528 da fr. 365’400 in avanti 15.076
2 Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l’imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote: Categorie Aliquote di ogni categoria % Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria % fino a fr. 19’600 0.147 28.95 0.147 da fr. 19’700 a fr. 23’800 3.990 196.55 0.825 da fr. 23’900 a fr. 27’000 4.434 338.45 1.253 da fr. 27’100 a fr. 31’800 2.660 466.15 1.465 da fr. 31’900 a fr. 40’600 3.990 817.25 2.012 da fr. 40’700 a fr. 45’900 6.651 1’169.75 2.548 da fr. 46’000 a fr. 58’100 7.981 2’143.45 3.689 da fr. 58’200 a fr. 76’600 10.287 4’046.55 5.282 da fr. 76’700 a fr. 86’700 11.262 5’184.00 5.979 da fr. 86’800 a fr. 117’700 12.859 9’170.30 7.791 da fr. 117’800 a fr. 135’300 12.238 11’324.20 8.369 da fr. 135’400 a fr. 175’800 13.125 16’639.85 9.465 da fr. 175’900 a fr. 218’600 14.011 22’636.55 10.355 da fr. 218’700 a fr. 291’600 14.544 33’253.65 11.403 da fr. 291’700 a fr. 730’700 14.898 98’670.75 13.503 da fr. 730’800 in avanti 15.076
3 I redditi inferiori a 12’000.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a
19’600.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100. – franchi non sono computate.
4 Per l’applicazione delle aliquote dei capoversi 1 e 2 fa stato la situazione personale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 50).

105

Art. modificato dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedenti modifiche: BU
1996, 479; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU
2 008, 647; BU 2009, 12.
5 In deroga al capoverso 4, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l’aliquota del capoverso 2 limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione. Art. 35a ... 106
Casi speciali
1. Vincite da giochi in denaro non esentate 107 Art. 36 108 1 Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’art. 23 lettera j) e m), sono tassate separatamente con un’imposta annua intera.
2 L’imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv.
1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5’000 franchi per vincita.
3 In deroga al cpv. 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all’articolo 23 lettera j) sono dedotte le poste prelevate durante l’anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo
25’000 franchi.
4 Sono applicabili le aliquote dell’art. 35 cpv. 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento.
2. Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti Art. 37 Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.
Procedura di conteggio semplificata Art. 37a 109
1 Per le piccole rimunerazioni ottenute da un’attività lucrativa dipendente, l’imposta è riscossa a un’aliquota del 4,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l’imposta nell’ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero. L’imposta sul reddito risulta così saldata.
2 L’art. 121 cpv. 1 lett. a si applica per analogia.
3 Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.
4 La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all’importo della deduzione Essa trasferisce all’autorità fiscale competente le imposte incassate.
5 Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’art. 121 cpv. 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.
6 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari. 110
Utili di liquidazione Art. 37b
111
1 In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all’articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo
32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l’aliquota dell’articolo 38. Per la determinazione dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota del cento almeno.

106

Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; introdotto dalla L 6.2.2000 –
precedente modifica: BU 2000, 75.
107 Nota marginale modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9;
precedente modifica: BU 2015, 568.
108 Art. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.

109

Art. introdotto dalla L 11.3.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 559.
110 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
111 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
2 Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.
Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative Art. 37c
112
1 I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un’imposta annua intera dell’1 per cento. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.
2 Costituiscono investimenti la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche assoggettate illimitatamente nel Cantone.
3 L’investimento deve essere di almeno 50’000 franchi per periodo fiscale e non può superare l’80% del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un importo complessivo massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa.
4 La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo dell’investimento è imposta ordinariamente con l’aliquota corrispondente al reddito complessivo.
5 Gli articoli 236-238 sono applicabili se nell’anno della concessione della tassazione separata o nei cinque anni successivi avviene: a) distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni, gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc); b) rimborso (anche parziale) dell’investimento; c) cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di o della cooperativa innovativa; d) riduzione di capitale con rimborso agli investitori; e) recesso o un’esclusione dell’investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa.
3. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza Art. 38
1 Le prestazioni in capitale secondo l’articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all’articolo
16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute secondo l’articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con un’imposta annua intera.
2 L’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L’aliquota minima è del 2 per cento. 113
3 Le deduzioni sociali di cui all’articolo 34 non sono ammesse.
4 ...
114 CAPITOLO VI Compensazione degli effetti della progressione a freddo
Compensazione degli effetti della progressione a freddo Art. 39 115
1 Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100.-- franchi superiori o inferiori. È esclusa dall’indicizzazione la deduzione di cui all’articolo 34 capoverso 2.
2 Il Consiglio di Stato decide l’adeguamento quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell’1 per cento dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell’indice al 31 dicembre di un anno prima dell’inizio del periodo fiscale.
3 La prima volta l’adeguamento è eseguito a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base dello stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001. TITOLO III Imposta sulla sostanza CAPITOLO I
112 Art. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
113 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

114

Cpv. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002,

224.

115 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
Oggetto dell’imposta
Oggetto dell’imposta Art. 40 1 L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.
2 La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario. CAPITOLO II Attivi
In generale Art. 41 1 Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
2 La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.
Immobili 116 Art. 42
1 Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione di stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di stima cresciuta in giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato. Sono applicabili per analogia le procedure di revisione (art. 232-234) e di ricupero d’imposta (art. 236-238a). 117
1bis In deroga al capoverso 1, per gli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale secondo il capoverso 1 un supplemento pari al 70% delle relative spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.
118
2 Il concetto di immobile è quello del Codice civile svizzero (art. 655).
3 Le cose ed i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti reali di ogni genere, compresi i diritti acquisiti e concessionati delle acque e delle forze idriche) ne sono considerati parte integrante. Art. 43 ... 119
Beni mobili Art. 44
1 I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. Alla sostanza commerciale imponibile si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all’articolo 17c imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi. 120
2 Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.
Titoli, crediti e partecipazioni a investimenti collettivi di capitale 121 Art. 45 1 I titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 52). 122
2 Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco. 123
3 Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.
124
116 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
117 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU
2009, 84.
118 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

119

Art. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 1995,

167.

120 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009,

84.

121 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
122 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU
2002, 224.
123 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
124 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
4 Nella valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.
Stima delle partecipazioni di collaboratore Art. 45a
125
1 Le partecipazioni di collaboratore di cui all’articolo 16b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.
2 Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 16b capoverso 3 e 16c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.
Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza Art. 46
1 Le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto.
2 Le pretese non ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all’imposta sulla sostanza. CAPITOLO III Passivi

Debiti

Art. 47
1 Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.
2 I debiti derivanti da solidarietà o fideiussione sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente risponde effettivamente. CAPITOLO IV Calcolo dell’imposta
Deduzioni sociali Art. 48 126 Sono dedotti dalla sostanza netta: a) i coniugi viventi in comunione domestica 60'000.-- franchi; b) ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000.-- franchi.

Aliquote

Art. 49 127 1 L’imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote: 128 Categorie Aliquote di ogni categoria ‰ Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰ fino a fr. 1.000 200.00 1.000 da fr. 201’000 a fr. 2.000 360.00 1.285 da fr. 281’000 a fr. 2.500 1’410.00 2.014 da fr. 701’000 a fr. 3.000 3’450.00 2.500 da fr. 1’381’000 In avanti 2.500
2 La sostanza inferiore a 200'000.-- franchi è esente dall’imposta.
3 Le frazioni di sostanza inferiori a 1000.-- franchi non sono computate.
Freno all’imposta sulla sostanza Art. 49a 129
1 Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l’1 per cento della sostanza netta.
2 Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).
3 Lo sgravio è imputato sull’imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d’imposta.
125 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
126 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

127

Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
128 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.
129 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.
TITOLO IV Basi temporali CAPITOLO I Periodo fiscale
Periodo fiscale, anno fiscale Art. 50
130
1 Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.
131
2 Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.
3 Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l’aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota. Restano riservati gli articoli 36 e
38.
4 Il capoverso 3 si applica per analogia anche alle deduzioni.
Determinazione del reddito Art. 51
132
1 Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.
2 Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
3 I contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale e alla fine dell’assoggettamento. La chiusura dei conti può non essere eseguita se l’attività indipendente ha avuto inizio nell’ultimo trimestre del periodo fiscale.
Determinazione della sostanza Art. 52
133
1 La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
2 Con l’accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro valore all’inizio del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
3 Per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente i cui esercizi commerciali non coincidono con l’anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
4 Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevata solo l’imposta corrispondente a questa parte. È riservato l’articolo 54.
5 Se il contribuente eredita sostanza nel corso del periodo fiscale fa per analogia il capoverso
4.
Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento Art. 53 134
1 In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale.
2 In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale.
3 Se uno dei coniugi muore nel corso del periodo fiscale, i due coniugi sono tassati congiuntamente fino al giorno del decesso. Il decesso fa stato quale conclusione dell’assoggettamento di entrambi i coniugi e quale inizio dell’assoggettamento del coniuge superstite.
Modifica dell’assoggettamento Art. 54 135
1 In caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggetta - mento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all’articolo 38 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza.
130 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
131 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
132 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
133 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

134

Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
135 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
136 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
2 L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia. Art. 55-57 ... 137
Periodo fiscale per redditi imposti separatamente Art. 58
138
1 L’imposta annua intera per vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l’art. 36 o per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale il reddito straordinario è stato conseguito. Se sono stati conseguiti diversi redditi straordinari nello stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla totalità dei redditi straordinari imponibili. Per la commisurazione dell’imposta, le vincite secondo l’art. 36 sono considerate separatamente dai proventi secondo l’art. 38. 139
2 L’imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 308a cpv. 2) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale ne sono dati i rispettivi presupposti. 140
3 L’imposta annua intera per gli utili di liquidazione (art. 37b) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale è avvenuta la cessazione definitiva dell’attività indipendente. 141 PARTE TERZA IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE TITOLO I Assoggettamento CAPITOLO I Definizione di persona giuridica
Definizione di persona giuridica Art. 59 1 Sono imponibili come persone giuridiche: a) di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia come pure le società cooperative; b) le fondazioni e le altre persone giuridiche.
2 Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell’articolo 58 LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali. 142
3 Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l’articolo 10, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità. CAPITOLO II Appartenenza fiscale
Appartenenza personale Art. 60 Le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
Appartenenza economica Art. 61 1 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se: a) associate a un’impresa commerciale nel Cantone; b) uno stabilimento d’impresa nel Cantone;
137 Art. abrogati dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
138 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
139 Cpv. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
140 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

141

Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
142 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica:
2001, 8.
c) proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili. d) commercio di immobili siti nel Cantone. 143
2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se: a) titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel b) da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone. 144
3 Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
Estensione dell’assoggettamento Art. 62 1 L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.
2 L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte dell’utile e del capitale per cui sussiste l’obbligo fiscale nel Cantone secondo l’articolo 61.
3 Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Un’impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d’impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d’impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un’ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa. Le perdite su immobili all’estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato esiste uno stabilimento d’impresa. Sono riservate le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione. 145
4 I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all’estero devono pagare l’imposta almeno sull’utile realizzato nel Cantone e sul capitale ivi collocato. 146 CAPITOLO III Inizio e fine dell’assoggettamento
Inizio e fine dell’assoggettamento Art. 63 1 L’assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva nel Cantone o dell’acquisizione di un elemento imponibile nel Cantone.
2 L’assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva fuori Cantone oppure con l’estinzione dell’elemento imponibile nel Cantone.
3 Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica ad un’altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.
Inizio, fine e modifica dell’assoggettamento nelle relazioni intercantonali Art. 63a 147
1 La persona giuridica che trasferisce la sede o l’amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all’imposta in entrambi i Cantoni per l’intero periodo fiscale. L’autorità di tassazione competente ai sensi dell’articolo 184 capoverso 2 è quella del Cantone della sede effettiva alla fine del periodo fiscale.
2 L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell’amministrazione effettiva in virtù dell’appartenenza economica, giusta l’articolo 61, vale per l’intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.
3 L’utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.
143 Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475.
144 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475.
145 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

146

Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
147 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; introdotto dalla L 6.12.2000 –
precedente modifica: BU 2001, 8.
CAPITOLO IV Responsabilità solidale
Responsabilità solidale Art. 64 1 In caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.
2 Se una persona giuridica è assoggettata all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, le persone incaricate: a) scioglimento di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa nel Cantone, o b) o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a concorrenza del ricavo netto. 148
3 Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un’operazione immobiliare riguardante un immobile sito nel Cantone, il compratore o il venditore dell’immobile è solidalmente responsabile, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice (art. 61 cpv. 2 lett. b).
4 Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità.
5 Le persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di una persona giuridica socia di una società semplice, segnatamente di un consorzio, o di un’altra società di persone, rispondono solidalmente, con la persona giuridica, per le imposte dovute dagli altri soci domiciliati all’estero, sino a concorrenza della quota sociale, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze. 149 CAPITOLO V Esenzioni

Esenzioni

Art. 65 Sono esenti dall’imposta: a) e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; b) e i suoi stabilimenti; c) le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto del Cantone. I loro stabilimenti e le loro aziende ad eccezione di quelli che svolgono economiche in concorrenza con i privati. Questi ultimi sono tuttavia esonerati sul capitale; d) di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; e) svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse di contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e eccettuate le società di assicurazione concessionarie; f) giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività g) giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini; h) di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa
148 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
149 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria; i) esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
151 l) collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta alla lettera d) o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione dall’imposta conformemente alla lettera e). 152
Agevolazioni fiscali Art. 65a 153 Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull’innovazione economica e dal relativo Regolamento di applicazione. TITOLO II Imposta sull’utile CAPITOLO I Oggetto dell’imposta

Principio

Art. 66 L’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto.
Determinazione dell’utile netto imponibile
1. In generale 154 Art. 67 1 Costituiscono utile netto imponibile: a) del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente; b) i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale, in particolare: - le spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi; - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale; - i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile; - le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale; c) non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di riservato l’articolo 73; 155 d) sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati. 156
2 Gli utili conseguiti mediante alienazione o rivalutazione di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento.
3 L’utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.
4 Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.
Brevetti e diritti analoghi: definizioni
157
1

150

Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.
151 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
152 Lett. introdotta dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
153 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
154 Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
155 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2001,

8.

156 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
157 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
a) secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»; b) secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954; c) esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).
2 Sono considerati diritti analoghi: a) protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e loro proroga; b) protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992; c) vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del marzo 1975; d) protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000; e) alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 1998; f) esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a) - e).
Brevetti e diritti analoghi: imposizione Art. 67b 158 1 Su richiesta del contribuente, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell’articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile.
2 L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l’uso del marchio.
3 Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.
4 In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, l’autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese.
5 Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta (uscita dal Box) è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull’imposta sull’utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l’articolo 73a, effettuate a carico dell’utile netto ai sensi del capoverso 1. L’importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un’aliquota dello 0.2%. L’ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell’importo ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta.
6 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne: a) dell’utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un’aliquota ridotta, i quozienti Nexus; b) della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si sui medesimi brevetti e diritti analoghi; c) di documentazione; d) e la fine dell’imposizione ad aliquota ridotta; e) fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.
2. Oneri giustificati dall’uso commerciale Art. 68 159 1 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche: a) federali, cantonali e comunali;
160 b) a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni contraria allo scopo; c) volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell’utile a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del

158

Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
159 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
160 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);
161 c bis) caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro nonché a persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni ed esentate imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare deduzione superiore al 20 per che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento netto; 162 d) gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché eccedenze che le società d’assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati; e) di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese riqualificazione; 163 f) finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere
164
2 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono segnatamente: a) di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; b) finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la di reati; c) d) pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. 165
3 Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se: a) contrarie all’ordine pubblico svizzero; o b) dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva pretendere per conformarsi alla legge. 166
3. Operazioni senza influenza sul risultato Art. 69
167 Non costituiscono utile imponibile: a) di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l’aggio e le prestazioni fondo perso; b) della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d’impresa un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile; c) di fondi propri derivante da eredità, legato o donazione.

4. Ristrutturazioni

Art. 70 168
1 Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile vengano ripresi: a) di trasformazione in un’impresa di persone o in un'altra persona giuridica; b) di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la continuino un esercizio o un ramo d'attività; c) di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di aventi carattere di fusione; d) di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa misura almeno il 20 per cento.
161 Lett. modificata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU
2006, 295; BU 2009, 84.

162

Lett. introdotta dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 567.
163 Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU
2015, 505.
164 Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
165 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
166 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

167

Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
168 Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU 2001,

8.

2 In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.
3 Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera d).
169
4 Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori.
5 La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un’altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest’ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.
Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento Art. 70a 170 1 Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all’imposta sull’utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all’utile e alle riserve di un’altra società.
2 Sono considerati inizio dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine di un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell’amministrazione effettiva.
3 Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.
4 Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.
Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento Art. 70b
171
1 In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.
2 Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva.

5. Ammortamenti

Art. 71 1 Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.
172
2 In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi. 173
2bis Nell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2. 174
169 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
170 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
171 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
172 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

173

Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU
1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29 (RL 10.2.1.1.2).
174 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 75 capoverso 1.
4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 77 capoverso 5 lettera b) sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.
175

6. Accantonamenti

Art. 72 1 Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a) sussistenti nel corso dell’esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato; b) di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori; c) rischi di perdite imminenti dell’esercizio. d) mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell’utile imponibile, complessivamente non oltre 1 milione di franchi. 176
2 Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all’utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.
3 Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’art. 22 della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese. 177
7. Sostituzione di beni
178 Art. 73
1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili. 179
1bis In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società e la società di capitali o la società cooperativa l’ha detenuta come tale per almeno un anno. 180
2 Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.
3 Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.
Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo Art. 73a 181 1 Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall’uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.
2 È considerata «ricerca e sviluppo», ai sensi del capoverso 1, la ricerca scientifica e l’innovazione fondata sulla scienza di cui all’articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione del 14 dicembre 2012.
3 La deduzione supplementare, ai sensi del capoverso 1, è ammessa per: a) per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese del contribuente; b) per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.
4 Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.
5 Il contribuente conserva la documentazione afferente la deduzione secondo i capoversi 1-4 e la tiene a disposizione dell’autorità fiscale.
175 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica:
2001, 8.
176 Lett. introdotta dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 73.
177 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
178 Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
179 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU
2001, 8; BU 2007, 45.

180

Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU
2001, 8; BU 2007, 45.
181 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
Limitazione dello sgravio fiscale Art. 73b 182
1 La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a non può eccedere il 70 per cento dell’utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e prima di dette riduzioni.
2 Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.
3 Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto sulle singole riduzioni: a) luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 67b capoversi 1 e 2 sino totale della stessa; b) luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 73a.
8. Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale 183 Art. 74
1 I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.
2 Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente tutte le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.
3 Gli investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2) soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito da possesso fondiario diretto. 184
Utili di persone giuridiche con scopi ideali Art. 74a
185 Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20’000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.
9. Deduzione delle perdite Art. 75
186
1 Dall’utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 100), in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di quegli anni.
2 Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell’articolo 69 lettera a).
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva all’interno della Svizzera. CAPITOLO II Calcolo dell’imposta
Società di capitali e società cooperative

1. In generale

Art. 76 187 1 L’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 5.5 per cento dell’utile netto.
2 In casi particolari di relazioni con l’estero, su richiesta del contribuente, l’aliquota d’imposta può essere aumentata.
2. Riduzione per partecipazioni Art. 77 188
1 L’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la società: a) in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società; b)
182 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
183 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
184 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
185 Art. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
186 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

187

Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 2000,
75; BU 2015, 568.
188 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
c) 189
2 Il ricavo netto da partecipazioni secondo il capoverso 1 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è riservata la prova delle spese amministrative effettive. Sono considerati costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È riservato l’articolo
314a.
3 Non sono ricavo da partecipazioni: a) che rappresentano spese giustificate dall’uso commerciale presso la società di o la società cooperativa che li versa; b) derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.
4 Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell’utile netto imponibile (art. 66 e segg.).
5 Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto: a) misura in cui il provento dell’alienazione è superiore al costo d’investimento; b) alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi. 190
6 Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c’è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi dell’articolo 71 e dei capoversi 1 e 4 del presente articolo.
7 Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti: a) obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11
4 LBCR; e b) di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli
28– 32 LBCR. 191
Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche Art. 78 1 L’imposta sull’utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell’articolo 65 lettera c), è del 4 per cento dell’utile netto. 192
2 L’utile inferiore a 5000.– franchi non è imponibile.
Investimenti collettivi di capitale 193 Art. 79 194 L’imposta sull’utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell’utile netto. TITOLO III Imposta sul capitale CAPITOLO I Oggetto dell’imposta

Principio

189 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
190 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
191 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2019, 428.
192 Cpv. modificato dalla L 24.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 567.

193

Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
194 Art. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213; precedenti modifiche: BU
2001, 8; BU 2009, 84; BU 2015, 568.
Art. 80 195 L’imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.
Società di capitali e società cooperative

1. In generale

Art. 81 196 1 Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l’aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti.
2 ... 197
3 È imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato, compreso il capitale di partecipazione liberato.
2. Capitale proprio occulto Art. 82 198 Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio. Art. 83-84 ... 199
Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche Art. 85 200 Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.
Investimenti collettivi di capitale 201 Art. 86 1 Il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi. 202
2 I debiti in capitale ed interessi, escluse le quote dei soci, sono ammessi nella proporzione esistente fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva. CAPITOLO II Calcolo dell’imposta
Calcolo dell’imposta Art. 87
1 L’imposta sul capitale è del 1,5 per mille del capitale imponibile. 203
1bis L’imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del capitale imponibile. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. 204
195 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
196 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,

8.

197 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
198 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001,

8.

199 Art. abrogati dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
200 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
201 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
202 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU
2009, 84.

203

Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; precedenti modifiche: BU
1996, 479; BU 2000, 75.
204 Cpv. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
1ter Gli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’agevolazione di cui al capoverso 1bis. 205
2 Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a
50’000.-- franchi.
3
... 206
Riduzione per partecipazione Art. 87a 207 L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile se, a lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi qualificati: a) in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra b) in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società; o c) di diritti di partecipazione pari ad un valore venale di almeno un milione di franchi.
Riduzione per diritti ai sensi dell’art. 67a Art. 87b 208 L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell’articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l’articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile.
Computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale Art. 87c 209 Il 16 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale. TITOLO IV Imposta minima CAPITOLO I Oggetto dell’imposta

Principio

Art. 88 Le società di capitali e le società cooperative devono pagare un’imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile.

Eccezioni

Art. 89 210 Possono essere esonerate dal pagamento dell’imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-
238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’esonero. CAPITOLO II Calcolo dell’imposta
Calcolo dell’imposta
205 Cpv. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
206 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2018,

213.

207 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.

208

Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
209 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
210 Art. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
Art. 90 1 L’imposta minima è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti. 211
2 Essa è dovuta in sostituzione delle imposte sull’utile e sul capitale. TITOLO V
...
212 Art. 91-94 ... 213 TITOLO VI Imposta immobiliare CAPITOLO I Oggetto dell’imposta

Principio

Art. 95 214 Le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile. L’imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell’assoggettamento.

Esenzioni

Art. 96 1 Non sono soggetti all’imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale di cui all’articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all’articolo 65 lettera e), alle imprese di trasporto concessionarie di cui all’articolo 65 lettera h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all’articolo 65 lettera l). 215
2 S ono pure esenti gli immobili di stabilimenti e di aziende delle persone giuridiche dell’articolo 65 l ettera c) che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati.
216 CAPITOLO II Calcolo dell’imposta

Principio

Art. 97
217 L’imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

Aliquote

Art. 98 218 L’imposta immobiliare è calcolata con le seguenti aliquote: a) mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche; b) mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a investimenti di capitale; c) CAPITOLO III Riversamento ai comuni
Riversamento ai comuni dell’imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche
211 Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
212 Titolo abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996,
474; BU 2001, 8.

213

Art. abrogati dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996,
474; BU 2001, 8.
214 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
215 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2009, 84.
216 Cpv. introdotto dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1996, 479.

217

Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
218 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2009,

84.

Art. 99 219 Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell’importo dell’imposta immobiliare delle aziende idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all’imposta base loro assegnata. TITOLO VII Basi temporali
Periodo fiscale Art. 100
1 Le imposte sull’utile e sul capitale sono fissate per ogni periodo fiscale.
2 Il periodo fiscale corrisponde all’esercizio commerciale.
3 Ogni anno civile, eccettuato l’anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto profitti e perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento all’estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d’impresa come anche alla fine della liquidazione. 220
Calcolo dell’utile netto Art. 101
1 L’utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale.
1bis Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l’utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.
221
2 In caso di scioglimento di una persona giuridica, di trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, di passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65, nonché di trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all’imposta sono imposte unitamente all’utile netto dell’ultimo esercizio.
222
3
... 223
Determinazione del capitale imponibile Art. 102 1 Il capitale imponibile è calcolato in base al suo stato alla fine periodo fiscale.
1bis Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale. 224
2 Quando l’esercizio commerciale dura meno o più di un anno l’imposta sul capitale è commisurata alla durata dell’esercizio.
Aliquota d’imposta Art. 103 Sono applicabili le aliquote d’imposta vigenti alla fine del periodo fiscale. PARTE QUARTA IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE TITOLO I Persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone CAPITOLO I Assoggettamento all’imposta
Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte Art. 104 225 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.
2 I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all’imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
219 Art. reintrodotto dalla L 26.9.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 345; precedente modifica: BU
2009, 84.
220 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
221 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
222 Cpv. modificato dalla L 4.11.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2001,

8.

223 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

224

Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
225 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2008,

559.

Prestazioni imponibili Art. 105
1 L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.
2 Sono imponibili: a) da attività lucrativa dipendente secondo l’articolo 104 capoverso 1, i proventi accessori i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua sostenute dal datore di lavoro di cui all’articolo 16 capoverso 3; b) compensativi; e c) ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).
226
3 Le prestazioni in natura sono, di regola, valutate secondo le norme dell’assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti. CAPITOLO II Calcolo della trattenuta d’imposta alla fonte
227

Principio

Art. 106 228 1 Le aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.
2 Fatti salvi gli articoli 108 e 109, le ritenute d’imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 109 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria.
3 L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone.
Aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte Art. 107 229 1 Per i contribuenti imposti secondo l’articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta d’imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente): a) dell’imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta; b) categorie di contribuenti (singolarmente): persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella A); coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa (tabella B); coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa (tabella C); persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (tabella D); persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo
37a (tabella E); lavoratori secondo l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un’attività lucrativa al di fuori della Svizzera (tabella F); persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro (tabella G); persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella H); frontalieri secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A (tabella L); frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B (tabella M);
226 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013,

80.

227 Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

228

Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014,

589.

229 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C (tabella N); frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H (tabella P); frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G (tabella Q). c) forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d’assicurazioni (art. 32 cpv. 1 d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).
2 Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 1.
3 P er il calcolo della ritenuta si considerano la tredicesima mensilità, le gratifiche, l’occupazione irregolare, i l lavoro rimunerato su base oraria, il reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o a ccessoria, le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di tariffa, gli a deguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il t ermine dell’impiego.
4 Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all’imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell’aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.
5 Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte.
6 I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un’assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell’aliquota.
7 Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d’imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all’imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4). Capitolo III Tassazione ordinaria ulteriore 230
Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria Art. 108 231
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 104 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se: a) reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o b) di proventi non imponibili alla fonte.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a.
3 È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.
4 Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale.
5 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
6 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta Art. 109
232
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 104 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all’articolo 108 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.
2 La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.
230 Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

231

Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2007,
45; BU 2008, 647; BU 2009, 84; BU 2014, 85.
232 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
3 Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.
4 Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta cantonale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.
5 È applicabile l’articolo 108 capoversi 5 e 6. TITOLO II Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera
233
Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte Art. 110 234 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 105 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.
2 Sono assoggettate all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 104-109 anche le persone domiciliate all’estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d’impresa nel Cantone; ne è eccettuata l’imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d’alto mare.
Calcolo della ritenuta d’imposta per i lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte secondo l’art.

110

Art. 111 235
1 Le aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.
2 Fatto salvo l’articolo 118 e 119, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta cantonale e comunale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.
3 L’imposta comunale per le categorie di contribuenti di cui al capoverso 5 lettera b, numero I, è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone.
4 L’imposta comunale per le categorie di contribuenti di cui al capoverso 5 lettera b, numero II, corrisponde all’ammontare dell’imposta cantonale base (art. 1a).
5 Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d’imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente): a) dell’imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta; b) categorie di contribuenti (singolarmente): contribuente titolare di un permesso di dimora o per dimorante temporaneo con residenza all’estero, di un permesso per frontaliere oppure cittadino svizzero residente all’estero con rientro settimanale: A. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella A); B. coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa (tabella B); C. coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa (tabella C); D. persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (tabella D); E. persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a (tabella E); F. lavoratori frontalieri, secondo l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a
233 Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

234

Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
235 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 1995,

411.

favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un’attività lucrativa al di fuori della Svizzera (tabella F); G. persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro (tabella G); H. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella H); I. frontalieri secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A (tabella L); J. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B (tabella M); K. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C (tabella N); L. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H (tabella P); M. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G (tabella Q). contribuente titolare di un permesso per frontaliere o cittadino svizzero residente all’estero, che rientra giornalmente al proprio domicilio: A. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella R); B. coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa (tabella S); C. coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa (tabella T); D. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella U). c) forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d’assicurazioni (art. 32 cpv. 1 d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).
6 Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 5.
7 Per il calcolo della ritenuta si considerano, la tredicesima mensilità, le gratifiche, l’occupazione irregolare, il lavoro rimunerato su base oraria, il reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di aliquota, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine dell’impiego.
8 Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all’imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell’aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.
9 Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte.
10 I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un’assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell’aliquota.
11 Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d’imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all’imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4).
Artisti, sportivi e conferenzieri
Art. 112
236
1 I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all’estero devono pagare l’imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all’artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività.
2 L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è del: – per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi; – per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1’000 franchi; – per cento per introiti giornalieri di 1’001 franchi e fino a 3’000 franchi; – per cento per introiti giornalieri superiori a 3’000 franchi.
3 Per introiti giornalieri s’intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano: a) per cento dei proventi lordi per gli artisti; b) per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.
4 L’organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell’imposta.
5 Il Consiglio di Stato disciplina l’ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l’imposta alla fonte.

Amministratori

Art. 113 237
1 Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate. Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo.
2 Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d’impresa nel Cantone, devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d’impresa.
3 L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento dei proventi lordi.
Creditori ipotecari Art. 114 238 1 Le persone, domiciliate all’estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, devono l’imposta sugli interessi loro versati.
2 L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 30 per cento dei proventi lordi.
Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico Art. 115 239
1 I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l’imposta su tali prestazioni.
2 L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38.
Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato Art. 116
240
1 Le persone, domiciliate all’estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, devono l’imposta su queste prestazioni.
2 L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilità al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38.
Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore
236 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
237 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
238 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014,

589.

239

Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
240 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013,

80.

Art. 117
241
1 Le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente all’articolo 16d, una quota proporzionale dell’imposta per il vantaggio valutabile in denaro.
2 L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del vantaggio valutabile in denaro.
Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta Art. 118 242 1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 110 possono, entro il
31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se: a) preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile Svizzera; b) situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o c) tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad la doppia imposizione.
2 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
3 I l Consiglio di Stato precisa le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.
Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio Art. 119 243
1 In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente.
2 Il Consiglio di Stato disciplina le condizioni. TITOLO III Obblighi del debitore della prestazione imponibile 244
Obblighi del debitore della prestazione imponibile Art. 120 245
1 Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di: a) l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il o il lavoratore, l’imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le in natura e le mance); b) al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta; c) periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente; d) tramite l’applicativo ufficiale, i conteggi corrispondenti e trasmetterli per via elettronica dell’autorità fiscale competente, nonché consentire a quest’ultima la consultazione tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta; e) la quota proporzionale dell’imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all’estero; datore di lavoro deve la quota proporzionale dell’imposta anche se il vantaggio valutabile in è versato da una società estera del gruppo.
2 Il debitore della prestazione imponibile che omette di inviare i conteggi d’imposta, che presenta i conteggi incompleti o che li inoltra in maniera non conforme, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
3 Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
4 Per i contribuenti di cui all’articolo 104, l’imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il contribuente ha domicilio o dimora fiscali in un altro Cantone.
5 Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli è inoltre l’unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all’autorità fiscale.
6 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 1.5 per cento sulle imposte trattenute, riversate e conteggiate ai sensi del capoverso 1. La provvigione è direttamente
241 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
242 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2001,
8; BU 2002, 224.
243 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2002,

224.

244

Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
245 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2017,

486.

dedotta dall’importo del riversamento e può essere ridotta dall’autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l’autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d’ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c o per l’inoltro non conforme ai sensi del capoverso 1 lettera d.
7 Per le prestazioni in capitale, la provvigione di riscossione è pari all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune. Art. 120a ... 246 Art. 120b ... 247 TITOLO IV Competenza territoriale e relazioni intercantonali e intercomunali 248
Competenza territoriale e relazioni intercantonali Art. 121 249 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come segue: a) i lavoratori di cui all’articolo 104, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il o la dimora fiscali alla scadenza della prestazione imponibile; b) le persone di cui agli articoli 110 e 113-117, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento c) le persone di cui all’articolo 112, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o conferenzieri esercitano la loro attività.
2 Se il lavoratore di cui all’articolo 110 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3 Il debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4 Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: a) i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; b) i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; c) i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
5 Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
6 I Cantoni si prestano gratuitamente amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte.
Competenza territoriale e relazioni intercomunali Art. 122 250
1 Per la tassazione ordinaria ulteriore il contribuente è assoggettato: a) i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera a, nel Comune in cui il contribuente il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; b) i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera b, nel Comune in cui il contribuente l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;

246

Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013,

80.

247 Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013,

80.

248 Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
249 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2006,
295; BU 2013, 80; BU 2014, 85; BU 2015, 33 e 221.
250 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2002,

224.

c) i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera c, nel Comune in cui il contribuente era settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
2 Le competenze delle autorità di tassazione sono regolate dall’articolo 180 capoverso 3.
3 I Comuni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte. PARTE QUINTA IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI Capitolo I Oggetto dell’imposta
Oggetto dell’imposta Art. 123 L’imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di essi, che appartengono alla sostanza privata o aziendale del contribuente. CAPITOLO II Trasferimenti
Trasferimenti imponibili Art. 124 1 E’ imponibile il trasferimento di proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà.
2 Sono in particolare imponibili: a) immobiliari; b) c) delle proprietà collettive; d) a favore di terzi e le alienazioni di diritti di superficie che abbiano il carattere del per sé stante e permanente i cui effetti siano economicamente parificabili a della proprietà; e) di servitù di diritto privato se limitano lo sfruttamento incondizionato o il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno dietro di un’indennità; f) successive di diritti, in particolare le cessioni di diritti di compera; g) a una società; h) di azioni o di quote di società immobiliari o di altre società, se nel patrimonio un valore preponderante i fondi e le partecipazioni a società immobiliari; i) formali
Differimento dell’imposizione Art. 125 1 L’imposizione degli utili immobiliari è differita nei seguenti casi di: a) per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto all’imposta di o donazione; 251 b) fra per pretese riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese sul diritto del divorzio. Il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo
252 c) delle comunioni ereditarie come pure delle altre proprietà collettive, per queste solo quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro; d) particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di particellare nell’ambito di una procedura di espropriazione o di imminente; e) in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione secondo gli
18 e 70. Al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 18 capoverso 2, rispettivamente capoversi 2 e 4 l’imposta sugli utili immobiliari è prelevata a posteriori secondo la procedura cui agli articoli 236-238;
253
251 Lett. modificata dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

252

Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
253 Lett. modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU
2001, 8.
f) secondo gli articoli 29 e 73; g) di un’abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito e esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo destinato entro un termine di due anni all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di sostitutiva adibita al medesimo scopo. 254
2 L’autorità fiscale può chiedere l’iscrizione nel registro fondiario di una menzione indicante l’obbligo per il proprietario del fondo di pagare le imposte sui differimenti pregressi al momento del primo trasferimento imponibile. 255

Esenzioni

Art. 126 Sono esentati dall’imposta sugli utili immobiliari: a) e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; b) e i suoi stabilimenti; c) le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende. Sono per contro imponibili trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati; d) di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all’art. 65 h). Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione con l’attività concessionaria;
256 e) esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi. 257 CAPITOLO III Debitore dell’imposta e garanzia
Debitore dell’imposta e ipoteca legale Art. 127 1 Debitore dell’imposta è l’alienante.
2 Il coniuge e i figli sono imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti.
3 A garanzia del pagamento dell’imposta è data un’ipoteca legale conformemente agli articoli 252-
254. CAPITOLO IV Oggetto dell’imposizione
Utile immobiliare Art. 128 1 L’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento).
2 Per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà è determinante il precedente trasferimento.
3 Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettere a), b), c), e) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato la situazione dell’ultimo trasferimento imponibile.
4 Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettera d) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato l’acquisto dell’immobile la cui tassazione è stata differita.
5 Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettere f) e g) il calcolo dell’utile tiene conto anche dell’utile conseguito con il trasferimento dell’immobile oggetto di tassazione differita. L’acquisto di quest’ultimo immobile fa stato per la durata proprietà.
Valore di investimento Art. 129 1 Il valore di investimento è il valore di acquisto aumentato dei costi di investimento.
2 In caso di proprietà di durata superiore a venti anni l’alienante può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data.
254 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
255 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

256

Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2009, 84.
257 Lett. introdotta dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.
Valore di acquisto Art. 130 Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri.
Valore di alienazione Art. 131 1 Il valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione.
2 Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti tra società e azionisti o persone vicine sono considerati nella determinazione del valore di alienazione.
Momento determinante Art. 132 Quale data di trasferimento della proprietà, rispettivamente di acquisto fa stato l’iscrizione a Registro fondiario; per le contrattazioni non soggette a iscrizione la data della stipulazione.
Indennità di inconvenienza Art. 133 Le indennità di inconvenienza in caso di espropriazione non sono computabili ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari.
Costi di investimento e perdite Art. 134 1 Sono considerati costi d’investimento: – di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali comprovate versate a un mediatore; – che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i costi di costruzione e di miglioria, contributi di miglioria, le tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli art. 93 e della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST); – versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore del fondo alienato, quelle versate per liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al del precedente acquisto.
258
2 Non possono essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o dell’utile imponibili e il valore del lavoro effettuato dal proprietario sul suo proprio immobile quando non è stato assoggettato all’imposta sul reddito o sull’utile.
3 Dal valore di investimento sono dedotti i sussidi versati a fondo perso da enti pubblici, nonché gli indennizzi assicurativi e le prestazioni di terzi che l’alienante non reinveste o non rimborsa.
4 Le perdite e gli utili derivanti da alienazioni di quote di comproprietà o di proprietà per piani di un unico immobile oppure di case a schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare possono essere compensati a condizione che si riferiscano alle alienazioni avvenute entro l’anno dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale. Per la determinazione delle perdite compensabili l’autorità fiscale stabilisce d’ufficio il valore di alienazione quando il prezzo indicato dalle parti è manifestamente inferiore al valore reale. Le perdite compensate non possono fatte valere nell’imposta ordinaria sul reddito e sull’utile.
5 Sulle vendite effettuate entro due anni dall’abitabilità anche parziale dell’immobile l’alienante può chiedere in deduzione le perdite subite nella gestione dell’immobile durante il primo anno di abitabilità anche parziale. In tal caso le perdite non possono essere fatte valere nell’imposta ordinaria sul reddito e sull’utile.
Computo delle perdite aziendali Art. 134a 259
1 In mancanza di altri redditi o utili, le perdite d’esercizio di un periodo fiscale sono computate con gli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale. Se dopo questo primo computo resta un’eccedenza, sono computate le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75.
2 Le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75, sono anzitutto computate sugli utili d’esercizio o altri redditi imponibili ordinariamente e, in secondo luogo, sugli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale.
3 Le perdite ai sensi dei capoversi 1 e 2, computabili sugli utili immobiliari della sostanza aziendale, sono ripartite in proporzione agli utili conseguiti su ciascun immobile venduto nel corso del periodo fiscale.
258 Cpv. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 44.
259 Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529.
4 Le perdite risultanti dopo le compensazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono riportate conformemente agli articoli 30 e 75.
5 Nelle relazioni intercantonali ed internazionali, per la determinazione degli utili e delle perdite d’esercizio ai sensi dei capoversi 1 e 2, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.
Alienazione parziale Art. 135 Nel caso di alienazione parziale con versamento di un’indennità di svalutazione per la parte residua, il relativo valore di investimento è, ai fini dell’imposizione, calcolato proporzionalmente.
Immobili acquistati in epoche diverse Art. 136
1 Se immobili acquistati in epoche diverse sono ceduti per un valore globale, il valore di alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.
2 La durata della proprietà è stabilita per ogni singolo immobile.
Immobili acquistati per un valore globale Art. 137 260 Se un immobile acquistato assieme ad altri per un valore globale è alienato separatamente, il valore di acquisto è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.
Acquisto in procedure esecutive Art. 138 1 Se l’alienante ha acquistato il fondo in una procedura esecutiva in cui era interessato come creditore ipotecario, nel calcolo del valore di investimento si considera l’importo del suo credito rimasto scoperto, oltre agli interessi garantiti dal pegno, a condizione che lo abbia abbandonato nei confronti del debitore.
2 Il capoverso 1 non è applicabile quando la perdita è già stata considerata ai fini dell’imposta sull’utile o sul reddito. CAPITOLO V Calcolo dell’imposta

Aliquote

Art. 139 261 L’aliquota d’imposta corrisponde, se l’alienante è proprietario del fondo: fino a 1 anno 31 per cento da oltre 1 anno e fino a 2 al 30 per cento da oltre 2 anni e fino a 3 al 29 per cento da oltre 3 anni e fino a 4 al 28 per cento da oltre 4 anni e fino a 5 al 27 per cento da oltre 5 anni e fino a 6 al 26 per cento da oltre 6 anni e fino a 7 al 23 per cento da oltre 7 anni e fino a 8 al 20 per cento da oltre 8 anni e fino a 9 al 17 per cento da oltre 9 anni e fino a 10 al 14 per cento da oltre 10 anni e fino a 11 al 11 per cento da oltre 11 anni e fino a 12 al 10 per cento da oltre 12 anni e fino a 13 al 9 per cento da oltre 13 anni e fino a 14 al 8 per cento da oltre 14 anni e fino a 15 al 7 per cento da oltre 15 anni e fino a 20 al 6 per cento da oltre 20 anni e fino a 30 al 5 per cento da oltre 30 anni 4 per cento Art. 140 ... 262 PARTE SESTA IMPOSIZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI TITOLO I Obbligazione tributaria CAPITOLO I
260 Art. modificato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
261 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,

8.

262 Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU 1997,

564.

Oggetti
Imposta sulle successioni Art. 141 Sono sottoposti all’imposta sulle successioni: a) di beni e di diritti per successione legittima; b) di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione; c) in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CCS), la restituzione in caso di ricomparsa (art. 547 CCS); d) derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto acquisite al dell’assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante.
Imposta sulle donazioni

1. In genere

Art. 142 1 All’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente.
2 Sono in particolare donazioni: a) a favore di terze persone (art. 78 LF sul contratto di assicurazione), per della somma percepita dal beneficiario quando l’assicurato è ancora in vita; b) di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi; c) ereditari, anche se soggetti a collazione; d) di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (art. 495 CCS); e) contenute in un contratto misto o simulato; f) e la cessione di diritti a favore di terze persone e la rinuncia ad essi.
3 Non è imponibile la rinuncia al diritto di usufrutto se il nudo proprietario è già stato imposto per questo diritto.
2. Contratti di vitalizio o di rendita vitalizia Art. 143 1 I contratti di vitalizio (art. 521 ss. CO) e di rendita vitalizia (art. 516 ss. CO) sono soggetti all’imposta sulle donazioni nella misura in cui rappresentano una liberalità.
2 Se il contratto comprende beni immobili, la loro valutazione, ai fini dell’accertamento di una eventuale liberalità, avviene sulla base del valore commerciale.
Imposizione degli oneri gravanti la sostanza devoluta

1. Usufrutti

Art. 144 1 Se i beni trasmessi per successione, legato o liberalità sono gravati da usufrutto a titolo gratuito in favore di terze persone, l’usufruttuario deve l’imposta di successione o di donazione, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante: a) metà del valore dei beni gravati, se egli ha meno di 50 anni o se si tratta di una persona b) quarto del valore dei beni gravati, se egli è in età dai 50 ai 69 anni compiuti; c) del valore dei beni gravati, se egli ha più di 69 anni.
2 In caso di usufrutto temporaneo, l’usufruttuario deve l’imposta sul valore capitalizzato del diritto, calcolato in base all’articolo 145 capoverso 1 lettera b).
3 Il nudo proprietario deve l’imposta sulla parte non tassata a carico dell’usufruttuario.
2. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue Art. 145 1 Qualora i beni trasmessi per successione, legato o liberalità siano gravati da una prestazione annua gratuita in favore di terze persone, il beneficiario della prestazione deve l’imposta, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante, sul valore capitalizzato determinato come segue: a) caso di prestazione vitalizia, moltiplicando la stessa: per 17 fino all’età di 39 anni, per 14 da 40 a 49 anni, per 11 da 50 a 59 anni, per 7 da 60 a 69 anni, per 4,5 da 70 a 79 anni, per 2,5 da 80 a 89 anni, per 1,5 a partire dai 90 anni;
b) caso di prestazioni per un periodo limitato, moltiplicando la stessa per il numero delle per le quali fu istituita, ritenuta tuttavia l’imposizione del capitale così ottenuto nella del:
90 per cento se la prestazione ha una durata da 1 a 5 anni,
85 per cento se la prestazione ha una durata da 6 a 10 anni,
80 per cento se la prestazione ha una durata da 11 a 15 anni,
75 per cento se la prestazione ha una durata da 16 a 20 anni. Se la durata supera i 20 anni, la percentuale d’imposizione diminuisce del 5 per cento per ogni periodo di 5 anni.
2 Il debitore della prestazione deve l’imposta sulla parte non tassata a carico del beneficiario della prestazione. 263
3. Oneri gravanti trasmissioni esenti Art. 146 L’usufruttuario e il beneficiario di prestazioni annue, menzionati negli articoli 144 e 145, devono l’imposta anche se l’erede, il legatario o il donatario cui furono trasmessi i beni gravati è esente dall’imposta di successione o di donazione. CAPITOLO II Premesse di luogo e di tempo
Imposta sulle successioni Art. 147 L’obbligazione tributaria nasce quando: a) aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso; b) si è aperta nel Cantone; c) successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure crediti garantiti pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone; d) successione appartengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.
264
Imposta sulle donazioni Art. 148 L’obbligazione tributaria sorge quando: a) ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento b) donati immobili situati nel Cantone; c) con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante d) donati stabilimenti d’impresa nel Cantone. 265 CAPITOLO III Rapporti con altre sovranità fiscali
Successioni aperte nel Cantone Art. 149 Per le successioni aperte nel Cantone, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell’asse ereditario.
Successioni aperte fuori Cantone Art. 150 266
1 Per le successioni aperte in un altro Cantone l’imposta è dovuta sui beni immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 644 CCS).
2 Per le successioni aperte all’estero l’imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e sui beni di uno stabilimento CAPITOLO IV Debitori d’imposta e responsabilità
Debitori d’imposta Art. 151 L’imposta è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità.
263 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

264

Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
265 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
266 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

Responsabilità

Art. 152
1 Gli eredi sono tenuti solidalmente, sino a concorrenza della loro quota ereditaria, al pagamento dell’imposta sulle quote ereditarie, sui legati, sulle rendite e sugli usufrutti.
2 L’esecutore testamentario e l’amministratore della successione rispondono solidalmente con gli eredi e i legatari per le imposte di successione sino a concorrenza dell’attivo netto al giorno del decesso.
3 Per il pagamento dell’imposta sulle donazioni sono responsabili solidalmente il donante e, in caso di donazione concomitante a più persone, sino a concorrenza delle quote ricevute, i donatari.
4 Il debitore di crediti garantiti nel Cantone è responsabile solidalmente nei confronti dello Stato del pagamento dell’imposta dovuta sui suddetti crediti.
5 Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.
Contestazione fra eredi, legatari o donatari Art. 153 1 Lo Stato ha il diritto di percepire l’imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse.
2 In caso di successiva modificazione della posizione dell’erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione delle liberalità. CAPITOLO V Esenzioni
Di soggetti Art. 154 1 Sono esenti dall’imposta di successione e donazione: a) e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; b) e i suoi stabilimenti; c) le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del d) giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini; e) di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale; f) i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi. 267
2 Gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
3 L’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte: a) di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere b) di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere o internazionale.
Di quote Art. 155 1 Sono esenti dall’imposta di donazione: a) usuali e di beneficenza e regali occasionali fino a 10’000.- franchi all’anno per donatario; b) 268 c) 269 d) di debiti nella misura in cui il debitore è insolvibile; e) d’onore conferiti da enti con sede nel Cantone che beneficiano dell’esenzione a norma
154. Il Consiglio di Stato può esentare i premi d’onore conferiti da enti di chiara con sede all’estero.
2 Per le successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 1987 sono esenti da imposta i primi 50’000.- franchi di capitali depositati su libretti o conti di risparmio o di deposito o di stipendio.

267

Lett. modificata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.
268 Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.
269 Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.
3 Allo scopo di rendere fruibile al pubblico beni mobili protetti, il Consiglio di Stato può esentare dall'imposta di successione questi beni, a condizione che i medesimi siano affidati gratuitamente e irrevocabilmente, per un periodo di almeno 20 anni, al Cantone o ad un'istituzione culturale riconosciuta con sede nel Cantone, esonerata dall'imposta di successione ai sensi dell'art. 154, che si impegna ad esporli al pubblico 270 .
4 Sono esenti dall’imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore di società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-
238 sono applicabili se la società di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell’esonero. 271
Accordi di reciprocità Art. 156 Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con gli altri cantoni accordi di reciprocità estendenti l’esenzione a tali cantoni, ai loro comuni e alle opere ed istituzioni di pubblica utilità ivi site. TITOLO II Determinazione della sostanza imponibile CAPITOLO I Momento determinante
Momento determinante Art. 157 Per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità. CAPITOLO II Attivi

Immobili

Art. 158 1 Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al
70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal donante o dal defunto sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi. 272
2 In caso di modifica essenziale e permanente del valore del fondo derivante da un mutamento oggettivo della natura fisica o giuridica dello stesso, l’autorità, gli eredi o il donatario possono chiedere una diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento dell’apertura della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi.
Beni mobili Art. 159
1 I beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale.
2 Le merci sono valutate al prezzo di acquisto o di costo, oppure al prezzo di mercato se questo è inferiore.
3 I semoventi sono valutati alla media tra valore venale e valore di reddito.
4 I titoli sono valutati al valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, al valore commerciale.
5 I diritti e i crediti sono computati al valore nominale; per quelli contestati o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.
6 Le prestazioni da contratti di assicurazione sono imposte per la somma corrisposta, rispettivamente per il valore di riscatto. CAPITOLO III Debiti

270

Cpv. introdotto dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
271 Cpv. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
272 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
Della successione Art. 160
1 Dall’attivo lordo della successione sono deducibili: a) comprovati del defunto, per i quali gli eredi rispondono personalmente; b) funerarie usuali, le spese di esecuzione testamentaria, di pubblicazione testamento di amministrazione giudiziaria; c) d’usufrutto preesistenti.
2 I debiti garantiti da immobili all’estero sono ammessi sino a concorrenza del valore degli immobili stessi.
3 Le prestazioni a titolo di assistenza sono riconosciute come passività della successione se fatte in virtu di un obbligo legale (art. 328 e 329, cpv. 2 CCS).
4 Nel caso di assoggettamento limitato all’imposta di successione, i debiti riconosciuti sono deducibili nella proporzione esistente fra attivo lordo complessivo e attivo lordo nel Cantone.
Della donazione Art. 161
1 Dal valore dei beni ceduti sono deducibili: a) comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se assunti; b) d’usufrutto preesistenti.
2 Non è per contro deducibile il diritto di usufrutto riservato al donante e, congiuntamente, al suo coniuge. TITOLO III Calcolo dell’imposta CAPITOLO I Principio

Principio

Art. 162 L’imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei beni devoluti ad ogni legatario o donatario. CAPITOLO II Aliquote Art. 163 ... 273
Aliquote 274 Art. 164
1 L’imposta sulle successioni e sulle donazioni per i gradi di parentela di cui alla lettera b) è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono: 275 a) d’imposta base in percento del valore imponibile Categorie Aliquote di ogni categoria % Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria Fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria % fino a fr. 10 000.-- 5,95 595.-- 5,950 da fr. 100.-- a fr. 30 000.-- 6,80 1 955.-- 6,516 da fr. 100.-- a fr. 50 000.-- 7,65 3 485.-- 6,970 da fr. 100.-- a fr. 75 000.-- 8,50 5 610.-- 7,480 da fr. 100.-- a fr. 100 000.-- 9,35 7 947.50 7,947 da fr. 100.-- a fr. 150 000.-- 10,20 13 047.50 8,698 da fr. 100.-- a fr. 225 000.-- 11,05 21 335.-- 9,482 da fr. 100.-- a fr. 300 000.-- 12,33 30 582.50 10,194 da fr. 100.-- a fr. 425 000.-- 14,03 48 120.-- 11,322 da fr. 100.-- a fr. 675 000.-- 15,73 87 445.-- 12,954 da fr. 100.-- in avanti 17,85 b) e aliquote massime per i singoli gradi di parentela Grado Coefficiente
1. Fratelli, figliastri 1.0
273 Art. abrogato dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

274

Nota marginale modificata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.
275 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; precedente modifica: BU 2000,

75.

2. Nipoti (figli di fratelli o sorelle), figli di figliastri, zii, patrigno, matrigna 1.3
3. Pronipoti (figli dei figli di fratelli o sorelle) prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri, fratellastri 1.8
4. Parenti di ogni altro grado e non parenti 3.0
2 Le frazioni di sostanza inferiori a 100.-- franchi non sono computate.
3 La parentela va intesa per consanguineità e non per affinità. Gli affini, salvo quelli sopra specificati, devono l’imposta prevista per i parenti di ogni altro grado e i non parenti.
4 ... 276 CAPITOLO III Devoluzioni successive
Devoluzioni successive Art. 165 1 Nel caso in cui lo stesso beneficiario riceva dalla medesima persona ripetute devoluzioni, l’imposta è commisurata all’importo complessivo delle devoluzioni.
2 Dall’imposta così determinata viene tuttavia dedotta l’imposta relativa alle precedenti devoluzioni, ricalcolata con le aliquote applicabili alla devoluzione attuale.
3 Le devoluzioni non imponibili nel Cantone sono considerate unicamente per la determinazione dell’aliquota.
4 I trapassi risalenti ad oltre 10 anni dall’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità oggetto di tassazione non sono computati. CAPITOLO IV Universalità delle sostanze
Universalità delle sostanze Art. 166 Per la determinazione dell’aliquota fa stato l’intera sostanza devoluta ovunque posta. CAPITOLO V Sostituzioni fedecommissarie
Sostituzioni fedecommissarie Art. 167 1 Nelle sostituzioni fedecommissarie, l’imposta dovuta dall’erede istituito è ridotta a un terzo. Qualora si estingua la sostituzione, è dovuta anche la differenza dei due terzi.
2 Se il disponente ha autorizzato l’erede istituito a disporre di tutti i beni soggetti al fedecommesso, è dovuta l’intera imposta.
3 Il sostituito deve al momento della trasmissione l’intera imposta sul valore della sostanza trasmessagli, avuto riguardo alla sua parentela con il disponente. CAPITOLO VI
... 277 Art. 168 ... 278 TITOLO IV Inventario CAPITOLO I Misure cautelative
In genere Art. 169
1 Il Municipio del luogo di decesso, il Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto e dei comuni dove il defunto teneva casa, appartamento o ufficio, provvedono immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione.
2 I municipi nominano a tale scopo, ogni quadriennio, nel loro seno o fuori, un delegato speciale e uno o più supplenti.

276

Cpv. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
277 Capitolo abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.
278 Art. abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.
3 Il delegato ed i supplenti prestano giuramento per il fedele e coscienzioso adempimento del loro mandato davanti al Municipio.
4 Dell’avvenuta nomina e dell’avvenuta prestazione di giuramento va data notifica all’autorità fiscale.
5 Il delegato ed i supplenti sono tenuti al segreto d’ufficio e devono ricusarsi o possono essere ricusati conformemente all’articolo 182.
Apposizione di sigilli Art. 170 1 In ogni caso di decesso i delegati comunali procedono immediatamente all’apposizione dei sigilli ai locali e ai mobili dove si presume possano trovarsi o dove vengono deposti, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti, nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti di credito o presso terzi che ne abbiano custodia.
2 Le chiavi delle casseforti e delle cassette di sicurezza sono prese in consegna dal delegato.
3 Gli istituti di credito e i depositari di qualunque natura sono tenuti a permettere l’apposizione dei sigilli alle casseforti e alle cassette di sicurezza anche in mancanza d’autorizzazione degli eredi o dei mandatari.
4 L’apposizione dei sigilli può essere omessa per le successioni di persone manifestamente sprovviste di sostanza.
5 Dell’avvenuta apposizione dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto sigillo e viene trasmesso immediatamente all’autorità fiscale. CAPITOLO II Inventario

Allestimento

Art. 171 1 L’inventario è allestito al decesso di ogni persona domiciliata, dimorante, residente o comunque imponibile nel Cantone.
2 In caso di assoggettamento all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, l’autorità fiscale può limitare l’inventario ai beni imponibili nel Cantone.
3 La eventuale contestazione della sovranità fiscale del Cantone non sospende l’allestimento dell’inventario.
Autorità delegata all’inventario Art. 172 1 L’inventario è allestito a cura dell’autorità fiscale.
2 Le operazioni di inventario possono essere affidate in tutto o in parte al delegato comunale che dispone delle facoltà concesse all’autorità fiscale cantonale.
3 L’allestimento dell’inventario può essere affidato dall’autorità fiscale agli eredi assegnando loro un congruo termine.
Apertura dell’inventario Art. 173 Le operazioni d’inventario hanno inizio: a) l’autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni e i rappresentanti degli eredi minorenni o interdetti; la non comparsa non la validità degli inventari; b) l’autorità intima agli eredi, o ai loro rappresentanti, l’atto ufficiale per la notifica l’intimazione è ritenuta valida se fatta ad almeno uno eredi.
Levata dei sigilli Art. 174 1 All’inizio delle operazioni di inventario l’autorità provvede alla levata dei sigilli con l’assistenza del delegato comunale che li ha apposti. Se constata una manomissione, ne fa immediato rapporto.
2 I sigilli possono essere riapposti in caso di interruzione delle operazioni di inventario.
Inventario giudiziario Art. 175
1 Qualora l’apposizione dei sigilli e l’inventario siano stati ordinati dall’autorità giudiziaria, l’autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati.
2 sessanta giorni dalla sua chiusura.
Contenuto dell’inventario Art. 176
1 L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge e dei figli minorenni.
2 Nell’inventario saranno pure annotate circostanze importanti per la tassazione.
3 L’inventario è redatto secondo le norme definite dal regolamento.
Chiusura delle operazioni di inventario Art. 177 1 Alla chiusura delle operazioni di inventario gli eredi e gli interessati intervenuti ne certificano, con la loro firma, la completezza, affermando di non conoscere l’esistenza di altri beni della successione, di non averne asportati né visti asportare, di non sapere che ne siano stati asportati o nascosti.
2 In caso di rifiuto ne è fatta menzione motivata nel verbale; all’autorità fiscale è riservata la facoltà di procedere alla determinazione d’ufficio dell’inventario.
Controllo dell’inventario Art. 178 Se l’autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti nell’ultima dichiarazione, rispettivamente nell’ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all’inventario. In tal caso spetta agli eredi rendere verosimile la loro scomparsa. PARTE SETTIMA PROCEDURA TITOLO I Autorità fiscali CAPITOLO I Organizzazione tributaria
Autorità di vigilanza Art. 179 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.
Autorità di applicazione Art. 180 1 L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle ordinanze ed è responsabile della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone.
2 La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge all’autorità fiscale e di tassazione. Essa assicura in particolare un’adeguata informazione ai contribuenti e può emanare delle disposizioni che regolano la trasmissione di dati fiscali in forma cartacea ed elettronica tra autorità fiscali e contribuenti, rispettivamente terzi legittimati, nonché la conservazione e la distruzione di tali dati. 279
3 Il Consiglio di Stato disciplina l’organizzazione della Divisione delle contribuzioni e stabilisce le competenze della stessa e dei suoi Uffici. CAPITOLO II Delegazione tributaria comunale
Delegazione tributaria comunale Art. 181 1 In ogni Comune è costituita una delegazione tributaria composta di un minimo di tre membri, nominati dal Municipio. Un funzionario comunale funge da segretario della delegazione.
2 La delegazione tributaria ha il compito di fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un giusto apprezzamento dell’imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare l’autorità di tassazione nell’esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione nel Comune.
3 I membri della delegazione tributaria e il segretario sono tenuti all’obbligo del segreto conformemente all’articolo 183.
4 La nomina della delegazione tributaria e il periodo di carica sono disciplinati dalla legge organica comunale. TITOLO II Principi generali di procedura CAPITOLO I Doveri delle autorità
279 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.

Ricusazione

Art. 182
1 Chiunque, nell’esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto ad astenersi se: a) un interesse personale nella causa; b) o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei; 280 b bis ) o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte; 281 c) di una parte o ha agito per essa nella medesima causa; d) avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2 Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento competente.
3 Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.
Segreto fiscale Art. 183
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.
2 L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale.
3 L’obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.
Assistenza tra autorità fiscali Art. 184
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono del segreto secondo l’articolo 183.
2 Se risulta dalla dichiarazione di imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione di imposta e la tassazione. 282
Assistenza di altre autorità Art. 185
1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse segnalano spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali.
2 Per adempiere i loro compiti legali, la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 184 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente alle disposizioni della LAVS. 283
3 Sono esonerati dall’obbligo di informare e di comunicare gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge. 284
Trattamento dei dati Art. 185a
285
1 La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.
2 ... 286
3 Alfine di garantire l’assistenza amministrativa di cui agli art. 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
4 Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:
280 Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
281 Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
282 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
283 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

284

Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
285 Art. introdotto dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.
286 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
a) b) civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa; c) giuridici; d) di un ente pubblico. CAPITOLO II Situazione procedurale dei coniugi
Situazione procedurale dei coniugi Art. 186 1 I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente.
2 La dichiarazione d’imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi.
3 I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi agito in tempo utile.
4 Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi. CAPITOLO III Diritti procedurali del contribuente
Esame degli atti Art. 187 1 Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.
2 Egli può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.
3 L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.
4 A domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario.
Ammissione delle prove Art. 188 Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

Notifica

Art. 189 1 Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.
2 Se il contribuente è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone. Le relative spese sono a carico del contribuente.
Rappresentanza contrattuale Art. 190
1 Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.
2 E’ ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura scritta.
3 Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente. Art. 191 ...
287 CAPITOLO IIIA 288 Attestazioni fiscali e copie di documenti 289

Tasse

287

Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
288 Capitolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
289 Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33.
Art. 191a 290 Per ogni attestazione fiscale o per ogni copia di documento è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell’aggravio amministrativo. CAPITOLO IV Termini

Termini

Art. 192
1 I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati.
2 Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
3 Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
4 Un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.
5 La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
291 CAPITOLO V Prescrizione
Prescrizione del diritto di tassare Art. 193 292
1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
2 Per l’imposizione delle successioni e donazioni il diritto di tassare si prescrive in dieci anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.
3 La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa: a) la procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; b) a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; c) a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora in Svizzera.
4 Un nuovo termine di prescrizione decorre con: a) atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al o al corresponsabile dell’imposta; b) riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile c) di una domanda di condono; d) di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale.
5 Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale. Per le imposte di successione e donazione il diritto di tassare si prescrive in quindici anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.
Prescrizione del diritto di riscossione Art. 194 1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.
2 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate dall’articolo 193 capoversi 3 e
4.
3 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. TITOLO III Procedura ordinaria di tassazione CAPITOLO I Obblighi di procedura
Registro dei contribuenti
290 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33; precedente modifica: BU 2014,

85.

291 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
292 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
Art. 195 1 I municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni.
2 Essi comunicano all’autorità fiscale modificazione del registro dei contribuenti. CAPITOLO II Compiti delle autorità di tassazione

Principio

Art. 196 Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Ispezioni e perizie Art. 197
1 L’autorità fiscale, senza obbligo di preavviso, ha facoltà di eseguire o di far eseguire ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti d’affari con terzi. Le indagini possono estendersi a tutte le tassazioni non ancora cresciute in giudicato.
2 Il contribuente è tenuto a fornire gratuitamente i documenti e le informazioni; a richiesta deve esibire una copia firmata dei documenti originali.
3 Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un’altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali. CAPITOLO III Obblighi del contribuente
Dichiarazione d’imposta Art. 198
1 I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
2 Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
2bis In deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare i moduli della dichiarazione d’imposta, in modo completo e veritiero, in formato elettronico. Il modulo relativo al codice a barre deve essere stampato, firmato e inviato all’autorità fiscale, congiuntamente agli allegati prescritti. I capoversi 3-5 si applicano per analogia.
293
3 Il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
4 Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
5 Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Allegati

Art. 199
1 Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: a) di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente; b) sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un altro organo di persona giuridica; c) completi dei titoli, crediti e debiti; d) completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari; e) circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di salario.
2 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: a) annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice obbligazioni, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai e apporti privati del periodo fiscale; 294 b) completi dei titoli, crediti e debiti;

293

Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
294 Lett. modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedente modifica: BU
2019, 428.
c) le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell’amministrazione o di un organo di una persona giuridica; d) della dichiarazione dei salari AVS. 295
Altra collaborazione Art. 200 1 Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.
2 Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari.
3 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all’articolo 199 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili del Codice delle obbligazioni relative alla contabilità commerciale e alla presentazione dei conti. 296
Rappresentanza in Svizzera Art. 200a 297 Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera. CAPITOLO IV Obblighi dei terzi
Obbligo di rilasciare attestazioni Art. 201 1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente: a) di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore; b) e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti; c) sul di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtu di assicurativi; d) gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e loro reddito; e) che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche e prestazioni.
2 Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È riservato l’obbligo al segreto tutelato dalla legge.
Obbligo di informare Art. 202 I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza.
Obbligo di comunicare Art. 203 1 Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale: a) giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell’amministrazione o di altri organi; fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari; b) di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 21 cpv. 2), fatta riserva del capoverso c) semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società; d) di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio
298
2 Le attestazioni di cui al capoverso 1 lettera b) riguardanti prestazioni in capitale fornite a beneficiari che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel
295 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2002, 224.
296 Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221; precedente modifica: BU
2009, 84.
297 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
298 Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
Cantone (art. 104) devono essere presentate all’autorità di tassazione al più tardi 30 giorni prima del versamento.
3 Un doppio dell’attestato deve essere inviato al contribuente.
4 Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) devono presentare all’autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.
299 CAPITOLO V Tassazione

Esecuzione

Art. 204
1 L’autorità di tassazione controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie.
2 Esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Notifica

Art. 205 1 L’autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.
2 Le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate con breve motivazione al contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione.
3 Una copia della decisione di tassazione va al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale. CAPITOLO VI Reclamo

Presupposti

Art. 206 300
1 Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
2 Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.
3 Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Procedura

Art. 207 1 L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione.
2 Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente.

Decisione

Art. 208 1 L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
2 La decisione deve essere motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale.
3 La procedura di reclamo è gratuita. L’articolo 197 capoverso 3 è applicabile per analogia. TITOLO IV Procedura di riscossione dell’imposta alla fonte
Obblighi procedurali Art. 209 Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 196–203 sono applicabili per analogia.
299 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
300 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
Recapito obbligatorio e rappresentanza in Svizzera Art. 209a 301
1 Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.
2 Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 118 devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l’autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l’indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso la ritenuta d’imposta alla fonte sostituisce le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L’articolo 192 capoverso 5 si applica per analogia.

Decisione

Art. 210 302
1 Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se: a) la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 120; o b) ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 120.
2 Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
3 Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.
Pagamento degli arretrati e restituzione Art. 211 1 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente.
2 Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.
3 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l’autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta. 303
Rimedi giuridici Art. 212 Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, l’interessato può presentare reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231. TITOLO V Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione degli utili immobiliari
In generale Art. 213 In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).
Dichiarazione di imposta Art. 214 1 L’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento.
2 Il formulario per la dichiarazione di imposta deve essere richiesto all’autorità di tassazione. È riservato l’articolo 215, capoverso 4.
3 La dichiarazione di imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato dall’autorità di tassazione.
4 I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere un rappresentante in Svizzera. 304
301 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

302

Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
303 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
304 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
5 I membri di una comunione ereditaria, al momento della stipulazione del contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera. 305
Doveri del notaio Art. 215 1 Il notaio è tenuto a richiamare alle parti l’obbligo di indicare nell’atto pubblico il prezzo effettivo informandole sulle conseguenze di indicazioni inveritiere.
2 Esso le informa pure dell’esistenza di un’ipoteca legale a garanzia del pagamento dell’imposta. L’informazione deve essere data conformemente all’articolo 254.
3 Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all’estero sul suo obbligo di eleggere un rappresentante in Svizzera. 306
4 Al momento della firma dell’atto pubblico il notaio è tenuto a consegnare all’alienante il formulario per la dichiarazione di imposta.
5 Se l’alienante è una comunione ereditaria il notaio deve indicare nell’atto pubblico le generalità del rappresentante designato dagli eredi giusta l’art. 214 cpv. 5. 307
Notifica; reclamo e ricorso Art. 216 1 L’autorità notifica la tassazione all’alienante.
2 Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231. Art. 216a ... 308 TITOLO VI Procedura di tassazione rimedi giuridici in materia di imposizione delle successioni e donazioni
In generale Art. 217 In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195-208).
Obbligo di notifica

1. Decessi

Art. 218 1 Il Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune dove il decesso si è verificato devono immediatamente comunicare ogni decesso all’autorità di tassazione.
2 Il decesso di persone domiciliate fuori Cantone, che possiedono elementi imponibili nel Cantone, deve essere immediatamente comunicato all’autorità di tassazione, ma al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria. Obbligati alla comunicazione sono gli eredi, l’esecutore testamentario o l’amministratore giudiziario della successione.

2. Donazioni

Art. 219 1 Le donazioni imponibili devono essere notificate all’autorità di tassazione dal donatario e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria.
2 Alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l’indicazione del loro valore. Deve inoltre essere precisato il grado di parentela fra donante e donatario.
Intimazioni, comunicazioni e convocazioni

1. Successioni

Art. 220 1 Le intimazioni, comunicazioni, convocazioni sono, in ogni stadio della procedura d’inventario e di determinazione dell’imposta e delle penalità, validamente compiute nei confronti di tutti gli eredi e legatari se dirette all’esecutore testamentario o all’amministratore giudiziario della successione. In mancanza di esecutore testamentario o di amministratore giudiziario della successione devono essere fatte ad ogni singolo erede o legatario.
2 L’autorità di tassazione può richiedere, specie in presenza di numerosi eredi nel Cantone o all’estero, la nomina di un rappresentante comune.
305 Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
306 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

307

Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
308 Art. abrogato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012,

475.

3 Se le circostanze lo esigono, l’autorità di tassazione può richiedere alle competenti autorità la nomina di un curatore agli assenti o di un amministratore giudiziario della successione.

2. Donazioni

Art. 221 Le intimazioni, comunicazioni e convocazioni sono, in ogni stadio della procedura di determinazione dell’imposta sulle donazioni, validamente compiute nei confronti dei donatari domiciliati all’estero o di ignota dimora se dirette al donante.
Obblighi procedurali.
Obbligo di collaborazione Art. 222 1 Gli eredi e le altre persone obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario, i loro rappresentanti legali, l’esecutore testamentario nonché l’amministratore giudiziario sono tenuti: a) ogni ragguaglio su tutte le circostanze utili all’accertamento degli elementi imponibili defunto e delle altre persone obbligate alla notifica; b) tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono fornire indicazioni consistenza della sostanza del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica; c) aprire i locali e mobili a disposizione del defunto e delle persone obbligate alla notifica.
2 Gli eredi e le altre persone obbligate alla notifica e i loro rappresentanti legali, se convivevano con il defunto, se custodivano o amministravano beni del defunto, sono inoltre tenuti a lasciare ispezionare anche i loro locali e mobili.
3 Se, dopo la chiusura dell’inventario, un erede, l’esecutore testamentario, il rappresentante legale degli eredi, l’amministratore giudiziario, vengono a conoscenza di beni della successione che non figurano nell’inventario ne devono informare la competente autorità nei dieci giorni successivi al loro ritrovamento.
Informazioni dei notai Art. 223 I notai sono tenuti a trasmettere all’autorità fiscale: a) copia delle disposizioni di ultima volontà, entro 8 giorni dalla loro pubblicazione; b) degli atti di donazione da loro rogati, entro 60 giorni; c) degli inventari compilati ai sensi degli articoli 553 CCS (inventario assicurativo) e 580 e CCS (beneficio d’inventario), entro 60 giorni dalla loro chiusura.
Informazioni di terzi Art. 224
1 I terzi che avevano in custodia o amministravano beni del defunto o delle persone obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario conformemente all’articolo 176, come pure coloro contro i quali il defunto e le altre persone obbligate alla notifica vantavano diritti o pretese valutabili in denaro, sono tenuti a dare agli eredi e alle altre persone menzionate nell’articolo 176 che ne fanno richiesta, ad uso dell’autorità incaricata dell’inventario, informazioni scritte su questi beni, diritti o pretese e sulle disposizioni prese a tale riguardo.
2 Se motivi gravi si oppongono alla rivelazione agli eredi delle disposizioni prese dal defunto, il terzo deve soddisfare al suo obbligo di fornire le informazioni chieste, dandole direttamente all’autorità incaricata dell’inventario.

Notifica

Art. 225 1 Terminata la procedura di accertamento, l’autorità di tassazione effettua la tassazione e l’intimazione agli interessati, conformemente agli articoli 220 e 221.
2 Se la procedura di accertamento non può essere conclusa entro sei mesi dall’apertura della successione o dalla esecuzione della liberalità, l’autorità di tassazione ha la facoltà di procedere ad una tassazione provvisoria parziale con forza esecutiva.
Rimedi giuridici Art. 226 Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227– 231. TITOLO VIA 309 Procedura di esenzione
Tassa e rimedi giuridici
309 Titolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
Art. 226a
310
1 Per ogni decisione o preavviso di esenzione è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
2 Contro la decisione di esenzione è data facoltà di reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231. TITOLO VII Procedura di ricorso

Presupposti

Art. 227 1 Il contribuente può impugnare con ricorso scritto su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso 2. 311
2 Il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità.
3 Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

Procedura

Art. 228
1 Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
2 I ricorsi sono trasmessi all’autorità fiscale che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento di inchiesta.
3 Il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento. 312

Deliberazioni

Art. 229 Le sedute e le deliberazioni non sono pubbliche.

Decisioni

Art. 230 1 La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata.
2 Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
3 La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell’articolo 73 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni. 313
Tassa di giustizia e spese Art. 231 314
1 La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso. 315
2 La tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.
3 Esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
310 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
311 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
312 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
313 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2006, 295.
314 Art. modificato dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 353.
315 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.
4 A garanzia per speciali spese di indagine richieste dal contribuente, può essere chiesto un congruo anticipo. Il mancato versamento dell’anticipo ha per effetto alla richiesta prova.
5 In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili.
6 Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia da un minimo di 100.-- franchi a un massimo di 10'000.-- franchi. TITOLO VIII Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato CAPITOLO I Revisione

Motivi

Art. 232 1 Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio: a) scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c) crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza; d) in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre. 316
2 La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

Termine

Art. 233 317 La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza.
Procedura e decisione Art. 234 1 La revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza.
2 Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo.
3 La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori.
4 Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore. CAPITOLO II Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura
Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura Art. 235
1 Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica.
2 La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza. CAPITOLO III Ricupero d’imposta
Recupero ordinario d’imposta
318 Art. 236
1 L’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è

316

Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
317 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
318 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.
2 Il ricupero d’imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.
3 ...
319

Perenzione

Art. 237 320 1 Il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decade dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.
2 L’apertura del procedimento penale per sottrazione d’imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d’imposta.
3 Il diritto di procedere al ricupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

Procedura

Art. 238 1 L’avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.
1bis Se nessun procedimento penale per sottrazione d’imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell’avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente. 321
2 La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi.
3 Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso.
Procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi Art. 238a 322
1 Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che: a) d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b) aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito e c) seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2 Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.
3 Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d’ufficio.
4 Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d’imposta. TITOLO IX Riscossione e garanzia dell’imposta CAPITOLO I Autorità di riscossione
Autorità di riscossione Art. 239
1 Il Consiglio di Stato stabilisce, in via di regolamento, l’autorità competente in materia di riscossione dell’imposta.
2 Per tutto quanto non disposto nel presente titolo le norme del Codice delle obbligazioni sono applicabili per analogia. CAPITOLO II Scadenza

Scadenza

319 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42; precedente modifica: BU 2001,

41.

320

Art. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
321 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
322 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
Art. 240 1 L’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale può anche prevedere la scadenza di singole rate di acconto. 323
2 L’autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell’imposta di contribuenti per i quali l’anno fiscale non coincide con l’anno civile (art. 100 cpv. 2).
3 Con la notifica della decisione di tassazione scadono: a) annua intera sulle vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l’art.
324 b) sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38); c) dell’imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 308a); 325 d)
326 e) sugli utili immobiliari; f) sulle successioni e sulle donazioni; g) d’imposta (art. 236), come pure le multe (art. da 257 a 265) e le spese (art. 197).
4 La trattenuta dell’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del bonifico, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.
327
5 L’imposta scade in ogni caso: a) in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente la Svizzera prende i provvedimenti alla partenza; b) momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica all’imposta; c) momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un’impresa commerciale a un’impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d’impresa in Svizzera, un fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 3, 4 e 61); d) data dell’apertura del fallimento a carico del contribuente; e) morte del contribuente.
6 Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione. CAPITOLO III Riscossione dell’imposta
Riscossione provvisoria e riscossione definitiva Art. 241 1 L’imposta è riscossa conformemente alla tassazione.
2 L’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto.
2bis L’autorità fiscale ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di imposta che si riferiscono all’anno del divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi registrati, nonché quelle che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza versate dopo la decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge. 328
3 Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.
4 Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un’eccedenza, questa è rimborsata con un interesse rimunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L’autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute. 329
4bis Il contribuente deve fornire, a domanda ed entro i termini stabiliti dall’autorità fiscale, un conto bancario o postale ove quest’ultima possa restituire le eccedenze d’imposta. Se il contribuente non indica, entro i termini stabiliti, alcun conto bancario o postale per le restituzioni, l’autorità di riscossione può accreditare eventuali eccedenze sulla partita fiscale del contribuente. 330
323 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

324

Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
325 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
326 Lett. abrogata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
327 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
328 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

329

Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU
2013, 93; BU 2015, 221.
330 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
5 Contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. 331

Pagamento

Art. 242 1 Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.
2 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato. 332
3 In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
4 Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Interessi di ritardo Art. 243
1 Il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.
2 L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso.
Importi minimi, rinuncia alla riscossione Art. 243a 333 Per motivi di economicità amministrativa le imposte e gli interessi rimunerativi e di ritardo di modesta entità non sono riscosse, rispettivamente conteggiati. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.
Esecuzione forzata Art. 244 1 Se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva.
2 Se l’obbligato non ha domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.
3 Nella procedura di esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell’applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.
Facilitazioni di pagamento Art. 245 1 Qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore l’autorità di riscossione può prorogare la scadenza pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.
2 La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un’adeguata costituzione di garanzie.
3 Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate. CAPITOLO IV Condono dell’imposta
Condono dell’imposta Art. 246
1 Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
2 La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente. L’autorità fiscale può rinunciare al preavviso del Municipio quando il condono ha per oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le imposte ordinarie, nei casi di poco conto.
3 Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli
206 e 227. 334
331 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.

332

Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
333 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
334 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.
4 La domanda di condono o di facilitazioni di pagamento non sospende l’obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell’autorità competente. CAPITOLO V Restituzione dell’imposta
Restituzione dell’imposta non dovuta
335 Art. 247
1 Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.
1bis Per motivi di economicità amministrativa, nella procedura di restituzione dell’imposta alla fonte, l’autorità fiscale non restituisce l’imposta versata in eccedenza di lieve entità. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi. 336
2 Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato.
3 La domanda di restituzione deve essere presentata all’autorità competente entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 206). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento.
4 Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite secondo le modalità di rimborso di cui all’art.
241 cpv. 4 bis. 337
Restituzione in caso di divorzio, separazione legale o di fatto Art. 247a 338 In caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, l’autorità fiscale ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge, le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte non dovute (art. 247), inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza. CAPITOLO VI Garanzie
Costituzione della garanzia Art. 248 1 Se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e indicare l’ammontare da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’articolo 80 della Legge federale sull’esecuzione e il fallimento.
2 Le garanzie vanno prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria.
3 La richiesta di garanzia è notificata al debitore d’imposta e può essere impugnata, entro il termine di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.
4 Il ricorso non sospende l’esecuzione della richiesta di garanzia.

Conseguenze

Art. 249 1 La decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro giusta l’articolo
274 della Legge federale sull’esecuzione e il fallimento. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione.
2 Non è ammessa l’opposizione al decreto di sequestro prevista nell’articolo 278 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. 339
Divieto di disporre dei beni Art. 250 L’autorità fiscale può emanare un divieto di disporre dei beni del defunto fino al momento in cui i debitori dell’imposta hanno fornito sufficienti garanzie per il pagamento delle imposte di successione e donazione.
335 Nota marginale modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
336 Cpv. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.

337

Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
338 Art. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
339 Cpv. modificato dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 479.

Collaborazione

Art. 251
1 L’autorità cantonale e l’autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione.
2 Il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all’imposta comunale.
Ipoteca legale

1. In generale

Art. 252 1 Per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo gli articoli 183 e seguenti LAC. Questa disposizione si applica in particolare alle seguenti imposte: a) sugli utili immobiliari; b) immobiliare cantonale e comunale e ai relativi supplementi; c) sul reddito e sulla sostanza e ai relativi supplementi; d) sull’utile e ai relativi supplementi; e) di successione e donazione. Per le lettere c)-e) l’ipoteca legale è data unicamente per la parte d’imposta che ha una relazione particolare con l’immobile. 340
2 Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario.
3 L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253.
4 ... 341
5...
342
6 È riservato l’articolo 253a. 343
2. Calcolo provvisorio Art. 252a 344
1 L’autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d’ufficio o su richiesta del contribuente per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile secondo l’articolo 252.
2 Dopo l’emissione del calcolo provvisorio, l’autorità fiscale può procedere con l’iscrizione dell’ipoteca legale nel registro fondiario.
3. Procedura 345 Art. 253 1 La pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall’autorità fiscale mediante conteggio. Esso indica il calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure l’oggetto del pegno.
2 La pretesa è notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
3 Con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno.
4 L’autorità fiscale può rinunciare all’ipoteca legale quando l’importo dell’imposta è di poco conto.
4. Obbligo di deposito
1. Obbligo di pagamento del deposito 346 Art. 253a 347 1 Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell’articolo 124, l’alienante deve versare allo Stato o, in caso di atto pubblico, al notaio rogante: a) cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni;
340 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
341 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

342

Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2012, 475, BU 2015, 568.
343 Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.
344 Art. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU
2012, 475.
345 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

346

Nota marginale modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
347 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012,

475.

b) cento del valore se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e oltre 10 anni; c) per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 In alternativa l’alienante può prestare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge sulle banche dell’8 novembre 1934, almeno della durata del deposito. 348
2 Il versamento del deposito o la prestazione della garanzia devono essere effettuati entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà, ritenuto che per i trapassi immobiliari fa stato la comunicazione dell’avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà nel libro mastro del Registro fondiario.
2bis L’alienante che omette di versare il deposito o di prestare una garanzia bancaria irrevocabile è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. 349
2ter Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. 350
3 L’alienante è esonerato dal pagamento del deposito: a) è un soggetto esente dall’imposta sugli utili immobiliari ai sensi dell’articolo 126; b) casi in cui l’imposizione degli utili immobiliari è differita ai sensi dell’articolo 125 lettere a-e; c) di vendite effettuate in applicazione dei disposti di cui alla legge federale dell’11 aprile sulla esecuzione e sul fallimento.
4 Il pagamento integrale del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d’imposta, per tutte le ipoteche legali non iscritte a registro fondiario , comprese quelle che non richiedono l’iscrizione nel registro fondiario. 351
5 Le imposte scadute garantite da ipoteche legali, nella misura in cui sono scoperte, sono compensate con il deposito eccedente. Nel caso di ulteriori eccedenze, l’autorità fiscale ha la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute. 352
6 Sul deposito versato è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.
7 La durata del deposito è legata alla prescrizione dei relativi crediti d’imposta garantiti da ipoteca legale.
2. Obbligo di riversamento del deposito Art. 253b
353
1 In caso di atto pubblico, il notaio rogante deve riversare il deposito entro 10 giorni dalla sua ricezione.
2 Il notaio rogante che omette di riversare il deposito è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
3 Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
4 L’autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze risultanti dal deposito al notaio rogante, salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell’alienante. È riservato l’articolo 253a capoverso 5.
5. Doveri del notaio
354 Art. 254 355 1 Il notaio rogante informa esplicitamente le parti sull’esistenza, la portata e le conseguenze dell’istituto dell’ipoteca legale prevista dagli articoli 127 e 252-253a della legge, nonché dagli articoli 183 e seguenti LAC a garanzia del pagamento dei crediti d’imposta del Cantone e dei Comuni.
2
... 356
2bis Il notaio rogante informa le parti sull’obbligo dell’alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all’articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali, nonché effetti in caso d’inosservanza.
357
348 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
349 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.

350

Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
351 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
352 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
353 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
354 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
355 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

356

Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
357 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2012, 475, BU 2019, 438.
3 Dell’avvenuta informazione nei termini stabiliti dal presente articolo deve essere data conferma nell’atto pubblico.
Cancellazione dal registro di commercio Art. 255 Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l’autorità fiscale abbia comunicato all’ufficio del registro di commercio che l’imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie.
Costituzione di garanzie per l’imposta dovuta in caso di mediazione di fondi Art. 256 Se una persona fisica o giuridica che non ha domicilio né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell’acquisto o nell’alienazione di un fondo situato nel Cantone, l’autorità fiscale competente può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del 3 per cento del prezzo d’acquisto a titolo di garanzia dell’imposta dovuta per l’attività di mediazione. PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI PENALI TITOLO I Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d’imposta CAPITOLO I Obblighi procedurali
Obblighi procedurali Art. 257 1 Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare: a) consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati; b) adempie di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; c) gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario; d) versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a
253b;
358 è punito con la multa.
2 La multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10’000.- franchi al massimo. CAPITOLO II Sottrazione d’imposta
Sottrazione consumata Art. 258 1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa.
2 La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta.
3 Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a) d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b) aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e c) seriamente per pagare l’imposta dovuta. 359
4 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 3. 360
Tentativo di sottrazione Art. 259 1 Chiunque tenta di sottrarre è punito con la multa.
358 Lett. modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU
2012, 475.
359 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
360 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
2 La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d’imposta.
Istigazione, complicità, concorso Art. 260 1 Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta sottratta.
2 La multa è di 10’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000.- franchi al massimo.
3 Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 258 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade. 361
Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario Art. 261
1 Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa. 362
2 La multa è di 10’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000.- franchi al massimo.
3 È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.
4 Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d’inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a) non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e b) aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.
363 Art. 262 ... 364
Responsabilità in caso di rappresentanza legale Art. 263 Se l’infrazione è stata commessa da un rappresentante legale del contribuente, il contribuente è tenuto a pagare soltanto l’importo sottratto e l’interesse di ritardo previsto dall’articolo
236. Il rappresentante legale è colpito personalmente con le multe previste dal presente titolo.
Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione Art. 264 365 I l contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto p er la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l’articolo 260. Il solo fatto di controfirmare l a dichiarazione d’imposta non costituisce infrazione ai sensi dell’articolo 260. CAPITOLO III Persone giuridiche
In generale 366 Art. 265 1 Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d’imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest’ultima.
2 L’articolo 260 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.
3 Restano riservate le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l’articolo 260.
4 I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

Autodenuncia

361 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
362 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
363 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

364

Art. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
365 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
366 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
Art. 265a
367
1 Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a) d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b) giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare sottratta; e c) seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2 L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche: a) una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera; b) una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d’imposta commesse prima della c) persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima o della separazione.
3 L’autodenuncia esente da deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.
4 Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.
5 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
6 Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia. CAPITOLO IV Procedura

Procedura

Art. 266 368 1 Le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’articolo 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
2 Le procedure penali per sottrazione d’imposta sono di competenza dell’autorità fiscale che vi dà avvio mediante comunicazione scritta all’interessato. A quest’ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.
2bis I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati nell’ambito di un procedimento penale per sottrazione d’imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 204 cpv. 2) con inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 206 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.
3 Se la procedura per sottrazione d’imposta non è ancora stata iniziata o conclusa al momento del decesso del contribuente, sarà iniziata o conclusa nei confronti degli eredi.
4 L’autorità competente ai sensi dei cpv. 1 e 2 del presente articolo, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato. Alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
369 CAPITOLO V Prescrizione dell’azione penale
Prescrizione dell’azione penale Art. 267 370
1 L’azione penale si prescrive:
367 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

368

Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
369 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
370 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
a) caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione; b) caso di sottrazione consumata d’imposta: - in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure - in dieci anni dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta o sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d’inventario; c) caso di sottrazione consumata d’imposta sulle successioni e sulle donazioni, in dieci anni fine dell’anno in cui ebbero luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della
2 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dall’autorità competente di prima istanza (art. 266 cpv. 4). CAPITOLO VI Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese
Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese Art. 268 1 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 239, 242-255.
2 La prescrizione è retta dall’articolo 194. TITOLO II Delitti fiscali
Frode fiscale Art. 269
1 Chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.
371
2 E’ riservata la pena per sottrazione d’imposta.
3 In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d’imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4. 372
Appropriazione indebita di imposte alla fonte Art. 270 1 Chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi . 373
2 Se viene commessa un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.
374
3 In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d’imposte alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4. 375

Procedura

371 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU
2007, 20.
372 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
373 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU
2007, 20.
374 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
375 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
Art. 271
376
1 L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269 e 270, denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.
2 I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.
Prescrizione dell’azione penale Art. 272 377 1 L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa.
2 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dall’autorità competente di prima istanza. TITOLO III 378 Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero
Rapporti con il Codice penale svizzero Art. 273
1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero sono applicabili, riservate le prescrizioni contrarie della presente legge.
2 L’articolo 49 del codice penale si applica unicamente alle pene privative di libertà. 379 PARTE NONA IMPOSTE COMUNALI TITOLO I Oggetto
Tipi d’imposta Art. 274
1 I comuni prelevano: a) sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b) sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche; c) immobiliare; d) personale.
2 Essi partecipano all’imposta alla fonte prelevata dal Cantone, ai sensi degli articoli 104-121 sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche, conformemente all’articolo 277 capoverso 3 bis . 380
Norme applicabili Art. 275 In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della presente legge in materia di imposte cantonali. TITOLO II Imposte dirette CAPITOLO I Norma generale
Norma generale Art. 276 1 L’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno.
2 Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base. Resta riservato l’articolo 111 capoverso 4 per l’imposizione alla fonte e l’imposizione ordinaria ulteriore delle categorie di contribuenti di cui all’articolo 111 capoverso 5 lettera b numero II. 381
3 La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall’articolo 162 della legge organica comunale. CAPITOLO II Assoggettamento all’imposta
376 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2010, 260.
377 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
378 Titolo introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
379 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

380

Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
381 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU
1996, 481; BU 1998, 412; BU 2001, 18; BU 2014, 589.
Appartenenza personale e appartenenza economica Art. 277 382
1 Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica. 383
2 Le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune dove hanno la sede o l’amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.
3 Le persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza economica devono l’imposta nei comuni dove sono dati i presupposti di assoggettamento.
3bis Le persone assoggettate all’imposta alla fonte devono l’imposta al Cantone. Questo riversa una quota del gettito dell’imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto, stabilita dal Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di riscossione ai sensi dell’articolo 296 capoverso 5. 384
4 Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L’imposta annua intera dell’articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L’imposta annua intera dell’art. 37c è dovuta nel Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. 385
Inizio e fine dell’assoggettamento Art. 278 386
1 In caso di appartenenza personale per l’inizio e la fine dell’assoggettamento all’imposta comunale valgono per analogia le disposizioni degli articoli 7 e 63.
2 Nelle relazioni intercomunali gli effetti dovuti all’inizio, alla modifica o alla fine dell’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso
1 nonché, per le persone fisiche assoggettate all’imposta secondo l’articolo 104, dagli articoli 121 e
122. 387
3 In caso di appartenenza economica l’assoggettamento all’imposta comunale comincia con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune e cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale tali elementi sono stati estinti. Fanno eccezione gli immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone, per i quali l’assoggettamento nel Comune di situazione dell’immobile cessa con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati alienati. In quest’ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale. Per i frontalieri l’assoggettamento all’imposta comunale comincia dal primo giorno d’inizio dell’attività lucrativa e cessa con la fine dell’esercizio dell’attività lucrativa nel Cantone.
388 CAPITOLO III Riparto intercomunale
Regola generale Art. 279 Se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.
Sostanza immobiliare Art. 280 1 La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono attribuiti al Comune di situazione degli immobili.
2 Al Comune di situazione di immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza, non sono accollati interessi passivi, in quanto attribuibili ad altri comuni del Cantone. In presenza di elementi imponibili sufficienti, tali interessi sono interamente assunti dal Comune di domicilio o di dimora fiscali.
382 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

383

Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
384 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014,

589.

385 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2009, 84: BU 2019, 428.
386 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

387

Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2006,

295.

388 Cpv. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.
Attività lucrativa indipendente Art. 281
1 Il reddito da attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e la relativa sostanza mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.
2 Al Comune di domicilio o dimora fiscali è assegnato in via preliminare il 50 per cento degli elementi di cui al capoverso 1.
3 L’imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5. 389
Persone giuridiche Art. 282
1 L’utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.
2 Al Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20 per cento degli elementi di cui al capoverso 1.
3 L’imposta separata ai sensi dell’articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi dell’articolo 67b capoverso 5. 390
Esclusione dal riparto Art. 283
1 Non si dà luogo al riparto: a) i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi; b) 391 c) la quotaparte d’imposta cantonale base è inferiore a 30.-- franchi; d) di tempestiva rivendicazione.
392
2 La quotaparte d’imposta non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al Comune con la maggior frazione d’imposta.
Aziende speciali Art. 284 393 Il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e la distribuzione di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende comunali, consortili, gli enti pubblici e simili, è retto dalla legge speciale.

Procedura

1. Esecuzione

Art. 285 1 Il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La rivendicazione è tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato.
2 Il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell’autorità di tassazione.
3 Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati.

2. Reclamo

Art. 286
1 Contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica.
2 L’autorità di tassazione trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

3. Ricorso

Art. 287 1 Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.
2 La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.
389 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
390 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

391

Lett. abrogata dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.
392 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
393 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
4 Validità del reclamo e del ricorso Art. 288 I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati rispettati se osservati da un interessato; le decisioni valgono in ogni caso nei confronti di tutti gli interessati.
5 Modifica della tassazione Art. 289 Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell’imposta comunale è modificato in conformità della relativa decisione. TITOLO III Imposta personale
Assoggettamento e importo Art. 290 394
1 L’imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18.mo anno di età.
2 L’imposta personale ammonta a fr. 40.– l’anno.
3 I coniugi devono ciascuno l’intera imposta personale. TITOLO IV Imposta immobiliare CAPITOLO I Assoggettamento all’imposta

Assoggettamento

Art. 291 1 Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile.
395
2 Per i fondi gravati da usufrutto, l’imposta è a carico dell’usufruttuario.

Esenzioni

Art. 292 Non soggiacciono all’imposta immobiliare: a) appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi capitale con possesso fondiario diretto di cui all’articolo 65 lettera l); 396 b) 397 CAPITOLO II Calcolo dell’imposta
In generale Art. 293 398 L’imposta immobiliare è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.
Per i terreni agricoli e forestali Art. 294 399 1 Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali secondo l’articolo 308a e appartenenti a persone fisiche, l’imposta immobiliare è dell’1 per mille del valore di reddito.
2 Le disposizioni dell’articolo 308a capoverso 2 si applicano per analogia all’imposta immobiliare comunale. TITOLO V Procedura e riscossione CAPITOLO I
394 Art. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 72; precedente modifica: BU 2002,

224.

395 Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
396 Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2009, 84.

397

Lett. abrogata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
398 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
399 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
Procedura

Notifica

Art. 295 L’intimazione del calcolo dell’imposta comunale avviene per iscritto e deve indicare almeno l’ammontare dell’imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l’ammontare dell’imposta comunale, l’imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale. CAPITOLO II Riscossione

Autorità

Art. 296 1 I comuni procedono direttamente alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate.
2 Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell’ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta.
3 I comuni curano pure direttamente l’incasso degli importi di loro competenza a titolo di ricupero dell’imposta o di multe.
4 L’autorità cantonale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali. Nelle procedure di riscossione particolarmente complesse il Consiglio di Stato stabilisce la provvigione a favore dell’autorità cantonale. 400
5 Nelle procedure di riscossione dell’imposta alla fonte, l’autorità cantonale trattiene una quota dell’imposta da riversare ai Comuni. Il Consiglio di Stato fissa la quota dell’imposta da trattenere. 401
Scadenza, termini di pagamento Art. 297 La scadenza delle singole rate è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a trenta giorni dalle scadenze.
Facilitazioni di pagamento, condono Art. 298 1 I municipi sono competenti a decidere sulle facilitazioni di pagamento, attenendosi per analogia all’articolo 245.
2 In materia di condono delle imposte comunali, fa stato la decisione presa dall’autorità cantonale in applicazione dell’articolo 246.
Rimedi giuridici Art. 299 1 Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.
2 Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica.
3 Gli errori di calcolo e di scrittura sono rettificati dal Municipio conformemente all’articolo 235. TITOLO VI Disposizione speciale
Risarcimento perdite fiscali Art. 300 I comuni dove hanno sede imprese idroelettriche esenti per legge da imposta ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 della Legge federale 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche e relative modificazioni, ricevono dallo Stato a titolo di risarcimento per perdita di diritti fiscali comunali ed altri un compenso annuo pari all’indennità per perdita d’imposta riconosciuta al Cantone dalla Confederazione in base alla predetta Legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche, secondo le norme del riparto intercomunale. PARTE DECIMA DISPOSIZIONI FINALI TITOLO I Disposizioni transitorie
Coefficiente di imposta cantonale
400 Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
401 Cpv. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.
Art. 300a
402
1 Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all’articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.
2 Per i periodi fiscali a partire dal 2024 compreso la riduzione del coefficiente di imposta cantonale di cui al capoverso 1 può essere prorogata portando il coefficiente al 96 per cento su decisione del Gran Consiglio. CAPITOLO I Imposizione delle persone fisiche Art. 301-302 ... 403
Adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese; retroattività Art. 302a 404 L’articolo 19a capoverso 1 lettera a) si applica anche alla tassazione dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2003 in poi, rispettivamente negli anni di computo 2001 e 2002, non ancora passate in giudicato. Art. 303-308 ... 405
Immobili agricoli Art. 308a 406 1 I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale che, nella tassazione del periodo fiscale 2008, beneficiano della possibilità di essere imposti, per l’intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.-- fr. il mq. mantengono questa agevolazione anche per i periodi fiscali successivi. I fabbricati sono invece imposti conformemente al capoverso
1 dell’articolo 42.
2 Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.-- fr. il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’aliquota dell’1 per mille.
3 La liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate come alienazione. In questi casi l’imposta sulla sostanza è riscossa: a) degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria; b) degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.
4 Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2.-- fr. il mq., il prelevamento posticipato dell’imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore.
5 Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’autorità di tassazione esegue l’iscrizione nel registro fondiario dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’imposta sugli utili immobiliari.
6 Queste agevolazioni sono revocate: a) la stima ufficiale del terreno non supera i 2.-- fr. il mq.; b) per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i 20.-- fr. il mq. Art. 309-309c ...
407
Compensazione degli effetti alla progressione a freddo Art. 309d 408 1 In deroga all’articolo 39 e limitatamente alle deduzioni di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettere a), b) e c), non si fa luogo alla compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2009.
402 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
403 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
404 Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
405 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
406 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

407

Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU 2004,
67; BU 2005, 163; BU 2006, 42; BU 2016, 451.
408 Art. introdotto dalla L 22.9.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 647.
2 Per i periodi fiscali successivi al 2009 l’indice nazionale dei prezzi al consumo che fa stato ai fini dell’adeguamento delle deduzioni di cui al capoverso 1 è di 102.6 punti al 31.12.2007 (scala 2005 = 100 punti).
Imposizione globale secondo il dispendio Art. 309e 409 Per le persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.
Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie Art. 309f 410 In deroga all’articolo 49 cpv. 1, per i periodi fiscali 2018 e 2019 l’imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote: Categorie Aliquote di ogni categoria ‰ Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr. del di ‰ fino a fr. 200’000 1.000 200.00 1.000 da fr. 201’000 a fr. 280’000 2.000 360.00 1.285 da fr. 281’000 a fr. 700’000 2.500 1’410.00 2.014 da fr. 701’000 a fr. 1’400’000 3.000 3’510.00 2.507 da fr. 1’401’000 a fr. 2’800’000 3.250 8’060.00 2.878 da fr. 2’801’000 a fr. 3’480’000 3.500 10’440.00 3.000 da fr. 3’481’000 in avanti 3.000 CAPITOLO II Imposizione delle persone giuridiche Art. 310 ... 411
Immobili agricoli Art. 311 412 I terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale appartenenti ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, che, al momento dell’entrata in vigore della legge, erano tassati per il loro valore di reddito sono, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, assoggettati al disciplinamento dell’articolo 308a capoverso 2. Art. 312-314 ... 413
Partecipazioni esistenti al 31.12.1996 Art. 314a 414
1 Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d’opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all’articolo 77 capoverso
2 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già queste partecipazioni prima del 1° gennaio 1997 e gli utili vengono realizzati prima del 1° gennaio 2007.
2 Per le partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, valgono, quali costi di investimento (art. 71 cpv. 4 e 77 cpv. 5 lett. a), i valori determinanti per l’imposta sull’utile all’inizio dell’esercizio commerciale che termina nel 1997.
3 Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società, la differenza tra il valore determinante per l’imposta sull’utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all’utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta e soggetta a imposizione se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d’imposta
409 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571.
410 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.
411 Art. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

412

Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
413 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
414 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.
4 Se l’esercizio commerciale termina dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge, l’imposta sull’utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.
Imposta sull’utile delle persone giuridiche 415 Art. 314b 416
1 Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l’aliquota dell’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all’articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d’imposta di 1,0 punti percentuali.
2 I supplementi d’imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d’esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.
3 I supplementi d’imposta di cui al capoverso 1 non si applicano ai fini del calcolo dell’imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l’articolo 276 capoverso 2.
4 Ai fini dell’applicazione del capoverso 2, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del conto d’esercizio dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera. 417
5 Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 76 capoverso 1, l’aliquota dell’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all’articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell’utile netto. 418
Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche; supplemento d’imposta Art. 314c 419 1 Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste all’articolo 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue: a) 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche; b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di c)
2 Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’art. 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue: a) 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche; b) 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di c)
2bis Per i periodi fiscali dal 2008 al 2011 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’art. 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al cpv. 2.
2ter Per i periodi fiscali dal 2012 al 2015 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’art. 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al cpv. 2.
2quater Per i periodi dal 2016 al 2019 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’art. 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al cpv. 2.
2quinquies Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’art. 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al cpv. 2. 420
3 I supplementi d’imposta di cui ai cpv. 1 e 2 sono ridotti del 50% nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. I supplementi di cui ai cpv. 1, 2 e 2 bis decadono interamente se il conto d’esercizio a consuntivo, dopo
415 Nota marginale modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
416 Art. introdotto dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 163.
417 Cpv. introdotto dal DL 8.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 20.
418 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

419

Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 572; precedenti modifiche: BU
2005, 163; BU 2006, 20; BU 2008, 111; BU 2012, 56.
420 Cpv. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.
il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, chiude in pareggio o con risultato positivo. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.
4
... 421
5 Ai fini dell’applicazione del capoverso 3, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del conto d’esercizio dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.
Disposizione transitoria a seguito dell’abrogazione degli art. 91-93 Art. 314d
422
1 Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai sensi dell’art. 77. L’aliquota applicabile all’importo da imporre separatamente è del 1 per cento.
2 La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell’entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione e ancora presenti al momento dell’entrata in vigore del capoverso 1, è sciolta d’ufficio senza incidenza sul risultato.
3 L’importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto.
4 Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l’utile netto imponibile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all’articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell’80 per cento. In caso di richiesta di applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione dello sgravio fiscale].
5 In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l’entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d’azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.
6 Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull’utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.
7 In deroga all’articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2 per cento.
Imposta sul capitale delle persone giuridiche Art. 314e 423 Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 87c, il 10 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale. CAPITOLO III Imposizione alla fonte
Allestimento dei conteggi dell’imposta alla fonte e provvigione di riscossione
421 Cpv. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451.

422

Art. reintrodotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 2005,
389; BU 2008, 111; BU 2009, 84; BU 2012, 56; BU 2015, 221; BU 2016, 451.
423 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
Art. 315
424
1 In deroga all’articolo 120 capoverso 1 lettera d, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile può allestire e trasmettere all’autorità fiscale, i conteggi dell’imposta alla fonte in formato cartaceo. Deve consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta.
2 In deroga all’articolo 120 capoverso 6, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile riceve, nel caso di utilizzo dell’applicativo iFonte, una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate e dell’1 per cento negli altri casi. La provvigione è direttamente dedotta dall’importo del riversamento e può essere ridotta dall’autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in l’autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d’ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui all’articolo 120 capoverso 1 lettera c. CAPITOLO IV Imposizione degli utili immobiliari
Utile immobiliare Art. 316 Per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà dei trasferimenti avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge la cui imposizione non è più oggetto di differimento secondo l’articolo 125 fa stato la situazione dell’ultimo trasferimento imponibile. CAPITOLO V Procedura Art. 317-319 ...
425
Disposizione transitoria relativa alla procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi Art. 319a 426 Alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore dell’articolo 238a sono applicabili le disposizioni sul ricupero d’imposta del diritto anteriore. CAPITOLO VI Disposizioni penali
Diritto applicabile Art. 320 Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali e trasferimenti, come pure successioni apertesi e liberalità eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente nella misura in cui la presente legge non è più favorevole al contribuente o all’alienante.

Prescrizione

Art. 321 427 Il nuovo diritto in materia di prescrizione si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso. CAPITOLO VII
... 428 Art. 321a-321i ... 429 TITOLO II Disposizioni esecutive
Applicazione della legge Art. 322 1 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti e i decreti esecutivi di applicazione della legge.
424 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
425 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
426 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
427 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
428 Capitolo abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2002, 224.
429 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2002,

224.

2 Esso definisce le autorità competenti previste dalla legge ed è autorizzato a delegare i propri compiti alle autorità amministrative a lui subordinate.
Collaborazione in materia di imposta federale diretta Art. 323
430
1 Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa d’esenzione dall’obbligo militare o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.
2 La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello funge da commissione cantonale di ricorso ai sensi della legislazione fiscale federale.
431 TITOLO III Diritto previgente

Abrogazioni

Art. 324
1 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge tributaria del 28 settembre 1976, nonché il decreto legislativo del 13 marzo 1979 che deroga ad alcune norme della legge tributaria del 28 settembre 1976, come pure la legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964.
2 Con riserva delle disposizioni transitorie, la legge tributaria del 28 settembre 1976 e la legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 rimangono applicabili alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della presente legge, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in vigore.

Modificazioni

Art. 325 La legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979, legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988, legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957, legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986, legge di sovvenzione cantonale alla costruzione delle ferrovie del 24 gennaio 1902 e legge sul notariato del 23 febbraio
1983 sono modificati come segue: 432 TITOLO IV Entrata in vigore
Entrata in vigore Art. 326 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
2 La presente legge si applica la prima volta all’imposta dovuta per l’anno della sua entrata in vigore, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in vigore. Pubblicata nel BU 1994 , 345.
430 Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 375; precedente modifica: BU 1995,

411.

431 Cpv. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
432 Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati.
Markierungen
Leseansicht