Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia (856.130)
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Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia

Decreto esecutivo concer nente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008, decreta:
Importo massimo annuo dell'assegno integrativo Art. 1 Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali: a) il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi; b) il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi; c) ogni ulteriore figlio 3'180 franchi.
Entrata in vigore Art. 2
1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024. Pubblicato nel BU 2022 , 333.
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