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Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero 1 (del 24 settembre 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008,
2 decreta: Capitolo primo Autorità competenti
Dipartimento finanze e economia Art. 1 Sono incaricati dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di legge sui lavoratori distaccati e legge contro il lavoro nero il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL).
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro Art. 2 L’USML è competente per: a) dei diversi organi di controllo; b) delle segnalazioni e l’attribuzione di compiti d’accertamento all’UIL; c) di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati (art. 6 LDist), i prestatori di indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile; d) di sanzioni per violazioni dell’obbligo di notifica di cui alla lettera c) e per dell’art. 12 cpv. 1 lett. c) LDist, limitatamente ai casi di mancato pagamento della sanzione amministrativa passata in giudicato a seguito di infrazioni all’art. 6
3 e) d’esclusione dagli appalti pubblici e di riduzione degli aiuti finanziari (art. 13 LLN); f) dei compiti attribuiti al segretariato permanente della Commissione tripartita (art. LLDist-LLN ); g) preparatori e la redazione dei contratti di lavoro normali ai sensi dell’art. 360a CO; h) la formazione e l’organizzazione dello scambio di dati con enti o strutture di in particolare con l’Osservatorio del mercato del lavoro; i) dei rapporti di attività; j) le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale non riserva ad altre autorità.
Ufficio dell’ispettorato del lavoro Art. 3 L’UIL è competente per: a) previsti dalla legislazione federale; b) delle sanzioni previste dagli art. 9 e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN;
4 c) degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale (art. 12
1 Titolo modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.
2 Ingresso modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.

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Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.
4 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.
d) che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO e le dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro; 5 e) delle decisioni di cui all’art. 1b cpv. 2 LDist; 6 f) di emolumenti giusta l’art. 16 LLN. 7 Capitolo secondo Commissione tripartita

Composizione

Art. 4 1 La commissione tripartita è composta da 9 membri: 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza del Cantone. 8
2 I membri sono nominati dal Consiglio di Stato su proposta delle parti rappresentate.

Presidenza

Art. 5
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1 La presidenza è decisa dalla commissione.
2 La presidenza ruota, di principio, a turno per la durata di due anni tra le parti rappresentate. Sono possibili ulteriori periodi di mandato.

Funzionamento

Art. 6
1 La commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno, segnatamente riguardo alle convocazioni, alle deliberazioni, alla redazione dei verbali, alla costituzione di gruppi di lavoro e ai contatti con enti e servizi.
2 Essa adotta a tale proposito un regolamento che viene approvato dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Organizzazione e procedura

Funzionamento

Art. 7 1 Le autorità e le organizzazioni tenute a collaborare nell’esecuzione della LDist (art. 8) e della LLN (art. 11 e 12) trasmettono per iscritto all’USML le informazioni necessarie.
2 L’USML trasmette alle autorità competenti nei singoli settori le informazioni di loro pertinenza.
Elaborazione dei dati Art. 8
1 Gli organi d’esecuzione elaborano i dati di cui all’art. 7 conformemente alla legislazione federale e secondo le istruzioni dell’USML.
2 Gli elenchi dei datori di lavoro sanzionati in virtù della LDist e/o della LLN sono resi accessibili al pubblico tramite procedura di richiamo sul sito dell’amministrazione cantonale.
Emolumenti e tasse di decisione Art. 9 1 Per i controlli che permettono di constatare un’infrazione alla LDist e alla LLN è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150 franchi. 10
2 Le decisioni relative alle sanzioni amministrative e alle contravvenzioni di cui agli art. 2 lett. d-e e 3 lett. b sono assoggettate a una tassa di giustizia da 20 a 2000 franchi.
Indennità degli interlocutori sociali Art. 10 Il Consiglio di Stato può sottoscrivere con gli interlocutori sociali che hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui distaccati, in aggiunta all’esecuzione abituale dei CCL dichiarati di forza obbligatoria a livello cantonale, una convenzione che stabilisce l’ammontare dell’indennità e il numero di controlli da effettuare nello specifico settore. Capitolo quarto

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Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU
2011, 371.
6 Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU
2011, 371; BU 2014, 500.
7 Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440.
8 Cpv. modificato dal R 16.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 46.

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Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 385.
10 Cpv. modificato dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124.
Disposizioni finali
Disposizione finale Art. 11 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
11 Pubblicato nel BU 2008 , 560.
11 Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 560.
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