Regolamento sulla sorveglianza elettronica in ambito civile (211.120)
CH - TI

Regolamento sulla sorveglianza elettronica in ambito civile

Regolamento sulla sorveglianza elettronica in ambito civile (del 17 novembre 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – l’articolo 28c del Codice civile svizzero; – l’articolo 52 capoverso 2 del titolo finale del Codice civile svizzero, decreta:

Oggetto

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’esecuzione della sorveglianza elettronica in ambito civile tramite un dispositivo elettronico, fissato sull’autore, che consente di rilevare in continuo il luogo in cui si trova.
Campo d’applicazione Art. 2 Il regolamento si applica alle persone e alle autorità coinvolte nell’esecuzione della misura di sorveglianza elettronica in ambito civile.
Autorità competenti Art. 3 Le autorità competenti per l’esecuzione della misura di sorveglianza elettronica in ambito civile sono il Dipartimento delle istituzioni, la Divisione della giustizia e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
a) Dipartimento delle istituzioni Art. 4 Il Dipartimento delle istituzioni: a) contratti di fornitura e di prestazione; b) di affidare a enti pubblici o privati compiti relativi all’esecuzione; c) direttive di esecuzione; d) progetti di implementazione della sorveglianza attiva.
b) Divisione della giustizia Art. 5 La Divisione della giustizia: a) sull’operato dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa; b) con gli altri Cantoni, come pure con enti pubblici e privati, per l’esecuzione della elettronica; c) i dati annuali di attività concernente l’esecuzione della sorveglianza elettronica.
c) Ufficio dell’assistenza riabilitativa Art. 6 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa: a) dal giudice la conferma di notifica della decisione relativa all’impiego della sorveglianza b) contatto con l’autore e in caso di irreperibilità informa il giudice senza indugio; c) applica e rimuove il dispositivo elettronico sull’autore, fornendo le necessarie d) il giudice del giorno di inizio della sorveglianza; e) l’esecuzione in maniera passiva (differita); f) il giudice senza indugio in caso di violazione del divieto di manipolazione del dispositivo e di ogni altra circostanza rilevante; g) al giudice e all’autorità giudiziaria i dati raccolti dal dispositivo elettronico e le di supporto necessarie; h) i dati raccolti dal dispositivo elettronico entro il termine di 12 mesi dall’avvio della i) le spese di partecipazione a carico dell’autore.
Conservazione dei dati Art. 7 Il Centro sistemi informativi garantisce la consulenza e la supervisione sugli aspetti tecnici relativi alla conservazione dei dati gestiti dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
Esecuzione della sorveglianza elettronica Art. 8 La sorveglianza elettronica viene eseguita mediante l’utilizzo di un dispositivo elettronico.
Manipolazione del dispositivo Art. 9 1 Qualsiasi manipolazione del dispositivo è vietata.
2 Eventuali danni causati volontariamente o per grave negligenza devono essere risarciti dall’autore.
Partecipazione alle spese Art. 10 1 Il giudice determina le spese di locazione giornaliere del dispositivo elettronico, tenendo conto della situazione economica dell’autore.
2 Il costo minimo giornaliero di locazione è di 15 franchi.
3 Per quanto non recuperabili dall’autore o da chi è tenuto al suo sostentamento, le spese sono anticipate dallo Stato.
4 Gli anticipi effettuati dallo Stato nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso l’autore, tenuto conto della sua situazione economica.
Protezione dei dati Art. 11 I dati registrati durante la sorveglianza elettronica non possono essere usati per alcun altro scopo che non sia quello di controllare il rispetto dei divieti imposti dal giudice.
Entrata in vigore Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022. Pubblicato nel BU 2021 , 338.
Markierungen
Leseansicht