Regolamento sulla trasmissione per via elettronica delle dicisioni di assunzione di competenza del Consiglio di Stato
Regolamento sulla trasmissione per via elettronica delle dicisioni di assunzione di competenza del Consiglio di Stato (del 17 novembre 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti l’articolo 11 capoverso 2 e l’articolo 18 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità della trasmissione per via elettronica delle decisioni di conferimento della nomina e dell’incarico nell’ambito di procedimenti di assunzione di personale di competenza del Consiglio di Stato.
Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura Art. 2 Sono utilizzate piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010. Capitolo secondo Notifica delle decisioni
Consenso
Art. 3 1 L’autorità può notificare una decisione per via elettronica alla parte che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione.
2 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
3 Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati.
Modalità
Art. 4 1 Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2 L’autorità può utilizzare anche altri tipi di trasmissione purché questi ultimi permettano in modo appropriato di: a) inequivocabilmente il destinatario; b) inequivocabilmente il momento della notificazione; c) la decisione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.
3 Le decisioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.
4 Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle).
5 Possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle): a) elettroniche delle decisioni; b) emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell’autorità collettiva di decisioni).
Momento della notificazione Art. 5
1 Se l’autorità trasmette la decisione a una casella di posta elettronica, il momento in cui l’invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della notificazione.
2 Se è indirizzata a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, la notificazione è considerata primo tentativo di consegna ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 bis PA. Capitolo terzo Cambio del supporto
Trasmissione successiva di decisione per via elettronica
Art. 6 1 Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta loro successivamente per via
2 L’autorità allega al documento elettronico l’attestazione che esso coincide con la decisione.
Stampa su carta di un atto scritto comunicato in forma elettronica Art. 7
1 L’autorità verifica la firma elettronica in merito: a) del documento; b) del firmatario; c) validità e alla qualità della firma elettronica compresi eventuali attributi importanti d) data e ora della firma, compresa la qualità di tali indicazioni.
2 Alla stampa su carta l’autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l’attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell’atto scritto comunicato in forma elettronica.
3 L’attestazione è datata, firmata e corredata dei dati del firmatario. Capitolo quarto Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022. Pubblicato nel BU 2021 , 340.
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