Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13’000’000 di franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023
Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13’000’000 di franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023 (dell’11 dicembre 2019) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato, – il rapporto 26 novembre 2019 n. 7725R della Commissione economia e lavoro, decreta: Art. 1 Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito di 13 milioni di franchi destinato a misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023. Art. 2 Il credito di cui all’art. 1 è destinato al finanziamento di misure cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie: a) locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell’ambito dei o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni b) regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della politica regionale per il periodo 2020-2023, considerando in particolare l’obiettivo «Regioni c) di impianti di risalita invernali minori per le stagioni invernali dal 2021/22 al (Impianti Sciistici Alpe di Neggia, Sci Club Lavizzara/Mogno, Sport Club Pizzo di Peccia, Sciovia Luina SA, Sci Club Prato Leventina, Bedrina Sport SA Dalpe, Cioss Prato, Sci Club Monte Lema/Sciovia Bedea-Novaggio). 1 Art. 3 1 I progetti di cui all’art. 2 lett. a) e lett. c) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo in linea con quanto previsto dalla convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo. 2
2 Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2020-2023, 1’500’000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo cantonale per il sostegno di progetti di cui all’art. 2 lett a). Nel caso di esaurimento dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all’art. 2 lett. a) del presente decreto, possono essere attribuiti ulteriori 500’000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo a favore di progetti nelle proprie regioni periferiche.
2bis Il Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo un contributo massimo di complessivi 226’000 franchi per il sostegno di progetti di cui all’art. 2 lett. c).
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3 Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo.
4 Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull’utilizzo della dotazione finanziaria nell’ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2020-2023 con il Cantone Ticino. Art. 4 1 Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023 di cui all’art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio: a) a tassi d’interesse agevolati o senza interesse; b) perso.
2 Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli: a) di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% complessivo;
1 Lett. introdotta dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.
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Cpv. modificato dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.
3 Cpv. introdotto dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.
b) dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non superare il 50% dell’importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi intercomunali, i fondi dell’aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure così come fondi cantonali, nei quali confluisce l’utile netto delle lotterie e delle sportive, destinati a scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, e sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino un massimo del 65% dell’importo computabile; c) l’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio, è possibile sussidi a fondo perso fino al 90% dell’importo computabile.
3 Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.
4 Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio.
5 Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all’art. 2 lett. b).
6 Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.
7 Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Art. 5 Il credito di cui all’art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione dell’economia. Art. 6 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
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2 Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023. Pubblicato nel BU 2020 , 52.
4 Entrata in vigore: 21 febbraio 2020 - BU 2020, 52.
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