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Decreto esecutivo sui provvedimenti inerenti alle scuole comunali in materia di contenimento del contagio da COVID-19

Decreto esecutivo sui provvedimenti inerenti alle scuole comunali in materia di contenimento del contagio da COVID-19 (del 2 dicembre 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 6, 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp); visto l’articolo 102 dell’ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEp); vista l’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare d el 23 giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare); visto l’articolo 40b della legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan), decreta:

Oggetto

Art. 1
1 Il presente decreto esecutivo stabilisce provvedimenti nel settore scolastico pubblico e privato al fine di combattere l’epidemia di COVID-19.
2 I provvedimenti definiti dal presente decreto esecutivo sono di complemento a quanto previsto dall’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 e dalle altre disposizioni cantonali.
Obbligo della mascherina
a) principio Art. 2
1 Per le classi IV e V delle scuole elementari pubbliche e private parificate, nonché per le classi che accolgono allievi di pari età nelle scuole elementari private non parificate, è decretato l’obbligo per gli allievi di portare una mascherina facciale all’interno degli istituti scolastici, nonché nel corso delle attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola.
2 Se l’insegnamento avviene in pluriclassi frequentate anche da allievi più piccoli di quelli menzionati al capoverso 1, l’obbligo si estende anche agli allievi di III classe.
b) eccezioni Art. 3 1 Con riferimento all’articolo 2, sono esentati dall’obbligo di portare la mascherina facciale gli allievi per i quali i genitori possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, i loro figli non la possono portare.
2 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge federale sulle professioni mediche del 23 giugno 2006 o la legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011.
Atti delegati Art. 4 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport definisce un modello di piano di protezione con le prescrizioni minime che devono essere trasposte nei piani di protezione degli
2 Tali prescrizioni possono riferirsi anche ad ambiti non direttamente connessi con quanto previsto dal presente decreto esecutivo, segnatamente al personale attivo negli istituti scolastici e all’organizzazione delle materie speciali.
Disposizioni penali Art. 5 Le violazioni delle disposizioni del presente decreto esecutivo e degli atti delegati sono perseguibili penalmente secondo l’articolo 83 LEp.
Entrata in vigore e durata Art. 6 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 6 dicembre 2021 e resta in vigore fino al 23 dicembre 2021.
Pubblicato nel BU 2021 , 362.
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