Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni
Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni (RSS) (del 10 novembre 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS); vista l’ordinanza federale concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS); vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb); visto il regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF), decreta:
Scopo e campo di applicazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle disposizioni della sezione 4 dell’ordinanza federale concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS), concernente le manifestazioni con stimoli sonori. Esso si applica alle manifestazioni che si svolgono all’interno di edifici oppure all’aperto, in cui il pubblico è esposto a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica.
Definizioni
Art. 2 1 Per manifestazione ai sensi del presente regolamento si intende ogni evento aperto al pubblico, ricorrente o occasionale, durante il quale il pubblico è esposto a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, che: a) in locali notturni, discoteche o piano bar, ai sensi della legislazione in materia di esercizi o nelle sale cinematografiche; b) all’interno di edifici o di costruzioni fisse o mobili (esercizi pubblici, sale da concerti, tendoni, ecc.) oppure all’aperto.
2 È considerato organizzatore ai sensi del presente regolamento: a) le manifestazioni di cui al capoverso 1 lettera a il gerente del locale e/o il beneficiario di un speciale rilasciato in virtù della legislazione in materia di esercizi pubblici o il titolare sala cinematografica; b) le altre manifestazioni (cpv. 1 lett. b) colui che richiede all’autorità competente per la manifestazione.
Obbligo di notifica per gli stimoli sonori Art. 3 1 Nell’ambito della regolare richiesta di autorizzazione per le manifestazioni al Municipio, conformemente all’articolo 7 del regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF), l’organizzatore deve inoltre notificare l’eventuale esposizione ad un livello sonoro medio superiore a 93dB(A).
2 Il Municipio trasmette alla Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo, per preavviso, le notifiche relative alle manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
Valutazione e controlli Art. 4
1 La Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo: a) le notifiche di svolgimento delle manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a producono stimoli sonori e formula un preavviso al Municipio; b) la conformità dei requisiti tecnici dei dispositivi elettronici, utilizzati per il controllo o la delle emissioni foniche, alle prescrizioni dell’articolo 21 e dell’allegato 4 numero O-LRNIS; c) le misurazioni e i controlli; d) ordinare l’installazione di un dispositivo elettronico di controllo o di limitazione del livello e) eseguire e controlli anche per altre manifestazioni (art. 2 cpv. 1 lett. b); f) consulenza ai Comuni e agli organizzatori.
2 Il Municipio: a) le manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, verifica e attesta la conformità misure adottate dall’organizzatore con le prescrizioni dell’O-LRNIS, nell’ambito del rilascio per la manifestazione; b) le misurazioni e i controlli; c) ordinare l’installazione di un dispositivo elettronico di controllo o di limitazione del livello
Inosservanza delle disposizioni Art. 5 In caso di inosservanza dell’O-LRNIS e del presente regolamento, come pure dell’autorizzazione di cui all’articolo 3: a) competente giusta l’articolo 4 adotta i provvedimenti necessari a ripristinare il rispetto condizioni di cui agli articoli 19 e 20 e allegato 4 numero 2, 3 e 4 O-LRNIS, con facoltà, casi gravi, di ordinare la cessazione della manifestazione; b) caso di esercizi pubblici, segnala inoltre la violazione all’autorità competente per il rilascio per la conduzione dell’esercizio pubblico; c) riservata la procedura di contravvenzione giusta l’articolo 7.
Vigilanza
Art. 6 Il Dipartimento del territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme della sezione 4 O-LRNIS e del presente regolamento e coordina i rapporti con l’autorità federale.
Contravvenzioni
Art. 7 Nei casi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, le contravvenzioni giusta l’articolo 13 della legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS) sono perseguite dalla Divisione dell’ambiente giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Negli altri casi le contravvenzioni sono perseguite dal Municipio.
Abrogazione
Art. 8 Il regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 10 novembre
2009 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 9 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.
1 Pubblicato nel BU 2021 , 326.
1 Entrata in vigore: 12 novembre 2021 - BU 2021, 326.
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