Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica a domicilio e presso datori di lavoro
Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica a domicilio e presso datori di lavoro (del 19 giugno 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 3’000’000 di franchi destinato a incentivare l’acquisto di veicoli elettrici e lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di lavoro del 13 marzo 2019; – la legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len); – il Piano energetico cantonale, piano d’azione 2013, del 5 novembre 2014; – il Piano di risanamento dell’aria 2017 del 30 maggio 2018, decreta: Capitolo primo Generalità
Scopo
Art. 1 Il presente decreto fissa la ripartizione del credito quadro e regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi cantonali per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e l’installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio e presso datori di lavoro.
Ripartizione del credito quadro Art. 2 1 Per i provvedimenti di cui all’art. 1 l’importo disponibile di 3’000’000 di franchi è così ripartito: – per l’acquisto di automobili totalmente elettriche 2,6 Mio – per l’installazione di stazioni di ricarica per 0,4 Mio elettriche a domicilio e presso datori di lavoro Capitolo secondo Autorità competenti e procedura
Autorità competenti Art. 3 1 Le decisioni di concessione degli incentivi competono alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).
2 Nell’applicazione del presente decreto la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.
3 Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo dati statistici sugli oggetti incentivati ai sensi del presente decreto.
Procedura
Art. 4
1 Le richieste d’incentivo per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro devono essere presentate alla SPAAS mediante l’apposito modulo compilabile al sito internet www.ti.ch/incentivi.
2 informazioni e dalla documentazione richiesta, sono determinate dalla data del timbro postale.
3 La SPAAS può in ogni tempo richiedere informazioni supplementari. Capitolo terzo Condizioni e ammontare degli incentivi
Acquisto di automobili totalmente elettriche
1 Art. modificato dal DE 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
Art. 5 1 Per l’acquisto di automobili totalmente elettriche è concesso un incentivo forfettario di
2’000 franchi. Per automobile fa stato la denominazione ufficiale del genere di veicolo indicato al punto 19 della licenza di circolazione.
2 L’erogazione dell’incentivo di cui al cpv. 1 è vincolata all’acquisto dell’automobile presso concessionari ufficiali con sede in Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede in Ticino.
3 L’erogazione dell’incentivo di cui al cpv. 1 è subordinata alla disponibilità del credito quadro di cui all’art. 2.
4 L’incentivo di cui al cpv. 1 è concesso unicamente se l’importatore ufficiale di marca applica un ulteriore premio di 2’000 franchi sul prezzo ufficiale svizzero di listino, IVA inclusa.
5 Il premio di cui al cpv. 4 deve essere in aggiunta altro premio che l’importatore ufficiale di marca conceda nel resto della Svizzera.
6 L’incentivo di cui al cpv. 1 è concesso unicamente alla prima immatricolazione in Ticino di un’automobile mai immatricolata in precedenza, né in un altro Cantone né all’estero.
7 I n deroga al cpv. 6 la SPAAS si riserva la facoltà di concedere l’incentivo di cui al cpv. 1 per richieste inerenti automobili di dimostrazione di concessionari ufficiali con sede in Ticino.
8 L’incentivo di cui al cpv. 1 è negato per immatricolazioni con targhe turistiche o di tipo «Z» (automobili non sdoganate).
9 Le richieste d’incentivo di cui al cpv. 1 da parte di persone giuridiche possono essere accolte solo se la loro sede sociale è in Ticino e l’automobile è immatricolata con targhe ticinesi.
10 Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d’incentivo ai sensi del presente articolo.
11 L’ottenimento dell’incentivo vincola il richiedente a mantenere l’automobile immatricolata a suo nome per un periodo di almeno 6 mesi.
12 I Comuni sono esclusi dall’incentivo ai sensi del presente articolo.
13 La richiesta d’incentivo va inoltrata alla SPAAS tramite l’apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo l’immatricolazione dell’automobile, allegando copia della licenza di circolazione e della fattura indicante l’avvenuto premio di 2’000 franchi sul prezzo ufficiale svizzero di listino ai sensi del cpv. 4.
Stazioni di ricarica per automobili elettriche Art. 6 1 Per l’installazione in Ticino di una stazione di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro è concesso un incentivo forfettario di 500 franchi. 2
2 L’erogazione dell’incentivo di cui al cpv. 1 è subordinata alla disponibilità del credito quadro di cui all’art. 2.
3 L’incentivo di cui al cpv. 1 è concesso a datori di lavoro solo se la stazione di ricarica elettrica è destinata ad uso del personale impiegato.
4 La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.
5 La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1.
6 L’allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d’arte da un installatore elettricista autorizzato.
7 I Comuni sono esclusi dall’incentivo ai sensi del presente articolo.
8 La richiesta d’incentivo va inoltrata alla SPAAS tramite l’apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo la data della fattura dell’installazione o della stipulazione del contratto di noleggio della stazione di ricarica fissa, allegandone i giustificativi. Capitolo quarto Disposizioni finali
Norma transitoria Art. 7 1 Richieste di incentivo per automobili totalmente elettriche acquistate prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere accettate unicamente se sono rispettati i termini di cui all’art. 5 cpv. 13.
2 Richieste di incentivo per stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro installate prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere accettate unicamente se sono rispettati i termini di cui all’art. 6 cpv. 8.
Entrata in vigore
2 Cpv. modificato dal DE 10.3.2021; in vigore dal 12.3.2021 - BU 2021, 88.
Art. 8 1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 3
2 Esso decade con l’esaurimento del credito. Pubblicato nel BU 2019 , 237.
3 Entrata in vigore: 25 giugno 2019 - BU 2019, 237.
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