Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (143.100)
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Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione

Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI) 1 (dell’8 giugno 1998) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - le convenzioni ed i trattati internazionali, la legge federale sugli stranieri e la loro del 16 dicembre 2005 (LStrl), la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) nonché relative ordinanze e decreti; - il messaggio 28 maggio 1997 no. 4649 del Consiglio di Stato; - il rapporto 12 maggio 1998 no. 4649 R della Commissione della legislazione, 2 decreta: TITOLO I Disposizioni generali
Campo di applicazione Art. 1 3 1 La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di persone straniere e la loro integrazione.
2 Essa si applica a tutte le persone straniere e ai terzi, nonché ai datori di lavoro che impiegano persone straniere non domiciliate.
3 Rimangono riservate le normative speciali inerenti alle misure coercitive in materia di persone straniere. TITOLO II Autorità e competenze
a) Consiglio di Stato Art. 2 Il Consiglio di Stato: a) un rapporto adeguato fra l’effettivo della popolazione svizzera e quella straniera nel Cantone così come l’equilibrio ottimale nell’impiego; b) le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della legge, nonché quelle complementari alle normative federali in materia di persone c) le procedure ed i criteri per le decisioni sulle istanze volte all’ottenimento di di soggiorno o di lavoro; d) l’integrazione delle persone straniere e ne disciplina i progetti e il loro finanziamento;
4 e) con facoltà di delega ai Comuni, le regolamentazioni demandate dal diritto federale per raccolta e la gestione dei dati; f) la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e quelle comunali; g) le tasse; h) l’autorità cantonale competente per svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi. 5
b) Comuni Art. 3 1 Le autorità comunali collaborano con quelle cantonali per l’applicazione delle normative sulle persone straniere e la loro integrazione. 6
2 persone straniere.
1 Titolo modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138; precedente modifica: BU
2019, 379.
2 Ingresso modificato dalla L 24.6.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 379.
3 Art. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138.
4 Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138.

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Lett. introdotta dalla L 10.3.2008; in vigore dal 2.5.2008 - BU 2008, 222.
6 Cpv. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138.
c) Organi consultivi Art. 4
1 Il Consiglio di Stato può istituire commissioni consultive.
2 Il regolamento ne stabilisce la composizione ed i compiti. TITOLO III Informazioni
Dalle autorità Art. 5 1 Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata dell’autorità, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per la corretta applicazione della presente legge e delle normative concernenti le persone straniere.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio all’autorità amministrativa competente tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte dell’autorità amministrativa per violazione delle disposizioni concernenti le persone straniere.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano all’autorità, una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti di accusa e le misure penali concernenti le persone straniere.
4 Se la persona straniera regolarmente e reiteratamente citata non si presenta senza giustificazione sufficiente, l’autorità può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia.
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Dalle persone interessate Art. 6 L’autorità può richiedere alla persona straniera ed al datore di lavoro informazioni necessarie circa la residenza o il permesso di lavoro. TITOLO IV Tasse

Tasse

Art. 7 1 Per le decisioni in materia di persone straniere viene prelevata una tassa massima di fr.
250.--.
2 Sono tenuti al pagamento delle tasse, in via solidale con la persona straniera, anche altri richiedenti quali il datore di lavoro.
3 Le tasse possono essere ridotte o condonate alle persone senza mezzi o di modeste risorse, agli enti di diritto pubblico, per le domande con fini culturali o di pubblica utilità e in casi particolari previsti dal diritto federale.
Altre spese Art. 8 1 Le spese per apposite perizie, traduzioni, informazioni all’estero, ordinate per motivi giustificati, nonché altri esborsi necessari, in relazione al trattamento di una domanda, sono a carico della persona straniera, del datore di lavoro o dell’istante.
2 Per prestazioni richieste d’urgenza o fuori orario il Consiglio di Stato può prevedere una soprattassa del 50%. TITOLO IV BIS Integrazione 8

Finanziamento

Art. 8a
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1 Per conseguire e realizzare gli obiettivi definiti nel programma d’integrazione cantonale, il Consiglio di Stato assicura il coordinamento degli strumenti e delle risorse disponibili e vigila sul corretto utilizzo di quest’ultime da parte dei beneficiari.
2 Esso può sussidiare progetti volti all’integrazione degli stranieri entro un massimo del 50% del costo stabilito a preventivo.
3 Nell’ambito del programma d’integrazione cantonale, l’erogazione dei contributi finanziari deve tener conto in particolare: a) possibilità di coordinamento e di integrazione territoriale con unità e servizi gestiti o dallo Stato; b) mezzi finanziari a disposizione.
7 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 482.

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Titolo introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138.
9 Art. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138.
4 Il Consiglio di Stato definisce i criteri di erogazione dei sussidi. TITOLO V Rimedi di diritto
Rimedi giuridici Art. 9 10
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). 11 Art. 10 ... 12
Garanzie per spese processuali Art. 11
1 L’autorità di ricorso può ordinare al ricorrente il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con la comminatoria che il mancato versamento della somma richiesta entro il termine assegnato comporta lo stralcio della procedura.
2 L’autorità di ricorso può prescindere dalla richiesta di anticipo se sussistono motivi particolari. TITOLO VI Sanzioni

Infrazioni

Art. 12
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1 Il Ministero pubblico è l’autorità competente per il perseguimento ed il giudizio delle infrazioni previste dalla legislazione in materia di stranieri.
2 Nella misura in cui risulta che l’infrazione è punibile con una multa non superiore a fr. 10’000.-- il perseguimento penale è demandato all’autorità amministrativa sulla base della procedura contravvenzionale.
3 Il Consiglio di Stato determina l’autorità amministrativa competente per l’esecuzione dei controlli e il perseguimento della violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStrI). 14
Datore di lavoro Art. 13
1 Il datore di lavoro risponde con la persona straniera, in solido, per le spese di assistenza, di rimpatrio, legate agli oneri sociali o per eventuali cure cagionate da persone straniere occupate senza permesso.
2 Lo Stato ha diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro per le prestazioni anticipate a terzi. TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali
Norma transitoria Art. 14 La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.
Disposizione abrogativa Art. 15 La presente legge abroga la legge transitoria di applicazione dell’art. 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997.
Entrata in vigore Art. 16 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

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Art. modificato L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470; precedente modifica: BU 2002,

130.

11 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138.
12 Art. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470; precedenti modifiche: BU 2002,
130; BU 2008, 222; BU 2009, 20.
13 Art. modificato L 10.3.2008; in vigore dal 2.5.2008 - BU 2008, 222; precedente modifica: BU 2004,

482.

14 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 379.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.
15 Pubblicata nel BU 1998 , 265.
15 Entrata in vigore: 1° settembre 1998 - BU 1998, 267.
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