Regolamento di applicazione al Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2008 al 31 dicembre 2009, del 15 dicembre 2008
6.4.6.1.7.1 Regolamento di applicazione al Decreto legislativo concernente l’applicazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2008 al 31 dicembre 2009, del 15 dicembre 2008 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della Legge federale del 18 marzo
1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2008 al 31 dicembre 2009, del 15 dicembre 2008,
A. Ammissione ordinaria ed eccezionale
1. Principio
Art. 1
Laddove dovesse apparire giustificata un’ammissione ordinaria ai sensi dell’art. 4 DL oppure eccezionale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a) o b) del DL, l’autorità competente concederà l’autorizzazione a uno dei medici figuranti sulla lista di cui all’art. 9 DL e appartenente alla relativa categoria e specializzazione. In presenza di più candidati sulla lista, il candidato verrà scelto valutando in particolare i seguenti criteri: a) disponibilità a gestire per almeno 10 anni lo studio nella regione in cui sussiste il bisogno; b) disponibilità a esercitare l’attività dello studio medico a tempo pieno, sia da soli che mediante il jobsharing; c) disponibilità a effettuare i servizi di picchetto e guardia e relativa reperibilità, con rinuncia a invocare le clausole di esenzione o di dispensa; d) conoscenza dell’italiano; e) specialità in questione; f) esperienza professionale e sua attualità; g) assenza di provvedimenti disciplinari o penali; h) assenza di procedure di ineconomicità concluse con un rimborso; i) conoscenza del sistema sanitario svizzero, ivi compreso il funzionamento dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie; j) k) l) m) conoscenza di una o preferibilmente due altre lingue nazionali; n) esperienza professionale nel Cantone. L’adempimento dei criteri di cui al cpv. 2 lett. a - e è obbligatorio, mentre il soddisfacimento degli altri criteri costituisce titolo preferenziale.
II. Conoscenze linguistiche
Art. 2
I candidati che non sono di lingua madre italiana devono documentare le conoscenze della lingua italiana di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. d) presentando un certificato che attesti il conseguimento delle competenze linguistiche del livello C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Ne sono esentati i candidati che hanno frequentato le scuole nella Svizzera italiana. La conoscenza delle altre lingue nazionali di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. m) va documentata presentando un certificato che attesti il conseguimento delle competenze linguistiche del livello B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Sono riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti: - per l’italiano: • Società Dante Alighieri, PLIDA C1, • Università per Stranieri di Perugia, CELI 4, • Università per Stranieri di Siena, CILS, livello tre, • Accademia Italiana di Lingua, DALI C1 - per il francese:
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• Alliance française, • TELCWBT (The European Language Certificates - WeiterbildungsTestsysteme Gmbh), - per il tedesco: • Goethe-Institut, • ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), • TELC-WBT. I candidati che non hanno frequentato le scuole nella Svizzera italiana, ma che possono attestare una frequenza scolastica nelle scuole dell’obbligo o in una scuola media superiore di più anni e di almeno 600 ore per l’italiano, rispettivamente di 360 ore per il francese o il tedesco (da documentare) oppure un’attività di tipo clinico di almeno un anno in un Cantone o Stato di lingua francese o tedesca sono esonerati dal presentare i certificati di cui ai cpv. 1 e 2.
III. Procedura
Art. 3
L’autorità competente interpella i medici figuranti sulla lista, sottoponendo loro un questionario quando: - categoria è sceso al di sotto della soglia di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza federale oppure - la copertura sanitaria in parti del Cantone risulta insufficiente oppure - delle cure particolari non siano disponibili a causa della mancanza di specialisti nel Cantone. Essa sottopone i questionari compilati per preavviso all’Ordine dei medici e a santésuisse. Il questionario e i preavvisi di cui sopra vanno ritornati all’autorità competente entro 15 giorni.
B. Gestione comune di uno studio
(Jobsharing)
I. Istanza
Art. 4
I due medici che intendono assumere insieme e ciascuno a tempo parziale la conduzione di uno studio medico nella medesima categoria o specializzazione devono presentare all’autorità competente la relativa istanza, allegando un accordo con il quale attestano di voler esercitare l’attività solo a tempo parziale e a completamento dell’attività parziale esercitata dal collega di studio. Essi devono inoltre impegnarsi a non erogare complessivamente più prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno. In caso di cessione parziale di uno studio medico il cedente deve inoltre dichiarare di accettare la relativa limitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico della LAMal di cui già dispone.
II. Autorizzazione
Art. 5 In caso di conduzione comune di uno studio medico a entrambi i medici verrà concessa un’autorizzazione parziale e condizionata a esercitare a carico della LAMal. Le due autorizzazioni faranno riferimento una all’altra.
III. Estinzione dell’autorizzazione
Art. 6 In caso di scioglimento del contratto di collaborazione o di mancata effettiva conduzione comune dello studio l’autorizzazione a esercitare a carico della LAMal si estingue per entrambi i medici. L’estinzione dell’autorizzazione verrà accertata con decisione formale. In deroga a quanto previsto al cpv. 1 nei casi di precedente cessione parziale dello studio l’autorizzazione del cedente verrà nuovamente estesa a tempo pieno. In alternativa a quanto previsto al cpv. 2 il cedente può anche dichiarare di voler gestire lo studio in comune con un altro medico e in ossequio della procedura prevista all’art. 4.
IV. Revoca
Art. 7 Laddove fosse ripetutamente accertato che i due medici erogano complessivamente più prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno l’autorità competente può procedere alla revoca dell’autorizzazione.
C. Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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Note:
1) Entrata in vigore: 3 luglio 2009 - BU 2009, 306.
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