Legge di applicazione alla legge federale sull’ edilizia di protezione civile e rela... (1.5.4.2)
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Legge di applicazione alla legge federale sull’ edilizia di protezione civile e relativa ordinanza

Legge di applicazione alla legge federale sull’ edilizia di protezione civile e relativa ordinanza (del 7 novembre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 13 aprile 1983 n. 2717 del Consiglio di Stato,

Scopo

Art. 1

edilizia di protezione civile (LEPCi) e della relativa ordinanza (OEPCi).

Consiglio di Stato

Art. 2

1 Il Consiglio di Stato è l’ autorità competente per la sorveglianza sull’ applicazione delle disposizioni federali e cantonali in materia ed è in particolare competente per la concessione dei sussidi di cui all’ art. 10 della presente legge.

Dipartimento

2 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’ esecuzione di tutte le misure assegnate al Cantone dalle disposizioni federali, riservato quanto previsto dalla presente legge.

Obbligo edilizio; Comuni e stabilimenti

Art. 3

1 Le costruzioni necessarie alla protezione civile sono obbligatorie per tutti i Comuni tenuti all’ istituzione di organismi di protezione locali secondo le norme del diritto federale.
2 Il Consiglio di Stato può decretare l’ estensione o l’ esonero totale o parziale dell’ obbligo giusta l’ art. 1 cpv. 2 e 3 LEPCi.

Proprietari d’ immobili

Art. 4

1 I proprietari d’ immobili sono tenuti a sistemare i rifugi conformemente all’ art. 2 cpv. 1 LEPCi.

Edifici privi d’ interrati

2 Il Consiglio di Stato fissa le norme edilizie di protezione civile per gli edifici privi di interrati (art. 2 cpv. 2 LEPCi).

Eccezioni

3 Il Dipartimento esonera dall’ obbligo di costruire rifugi giusta l’ art. 2 cpv. 3 LEPCi quando la loro realizzazione comporta oneri sproporzionati.
4 Se in un Comune, in un Consorzio o in un Ente regionale, o parte di essi vi fosse un numero sufficiente di rifugi tale da offrire alle persone che vi abitano in permanenza un numero sufficiente di posti protetti, il proprietario di nuove costruzioni può essere dispensato dal costruire rifugi.

Controllo

5 I Comuni, i Consorzi o gli Enti regionali sono tenuti a controllare l’ ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione e la manutenzione dei rifugi.

Contributi sostitutivi

Art. 5

1 Nella misura in cui dall’ eccezione prevista dall’ art. 4 cpv. 3 e 4 della presente legge derivino risparmi per i proprietari, il Dipartimento determina il versamento di contributi sostitutivi (art. 2 cpv. 3 LEPCi, art. 6 OEPCi).

Assegnazione e uso dei contributi sostitutivi

2 I contributi sostitutivi sono versati ai Comuni, ai Consorzi o agli Enti regionali nei quali sorge l’ immobile esonerato dall’ obbligo, e sono utilizzati conformemente all’ art. 7 cpv. 1 OEPCi.
3 Se in un Comune, Consorzio o Ente regionale sono già state realizzate ed equipaggiate le prescritte costruzioni pubbliche di protezione, i contributi sostitutivi vengono messi a disposizione per opere di protezione civile dell’ Ente regionale o del Consorzio, rispettivamente di altri Enti regionali o Consorzi.
4 Il Dipartimento pubblica ogni anno sul Foglio ufficiale la tabella delle spese supplettive per i posti protetti (art. 6 cpv. 1 OEPCi).

Esonero

dal pagamento dei contributi sostitutivi (art. 6 cpv. 3 OEPCi).
6 Per la decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori, il Consiglio di Stato stabilisce una tassa dell' importo massimo di fr. 500.--.
1)

Raggruppamento di rifugi

Art. 6

Il Dipartimento, d’ intesa con i Comuni, i Consorzi o gli Enti regionali, può ordinare che i rifugi prescritti dall’ art. 2 cpv. 1 LEPCi siano raggruppati in uno o più rifugi in comune (art. 2 cpv. 4 LEPCi).

Manutenzione

Art. 7

I proprietari delle costruzioni devono mantenerle in buono stato e usarle conformemente all’ art.
9 LEPCi. Il Cantone non partecipa alle spese di manutenzione.

Centri operatori e infrastrutture del servizio sanitario

Art. 8

1 Il Consiglio di Stato allestisce un piano cantonale per la realizzazione di centri operatori e sale di cura protetti, nonché dei posti sanitari e dei posti sanitari di soccorso (art. 3 LEPCI).

Ripartizione delle spese

a) centri operatori

2 La spesa a carico dei Comuni per la realizzazione dei centri operatori protetti è ripartita fra i Comuni dell’ intero settore sanitario coordinato, in base alla popolazione e alla forza finanziaria dei Comuni. La spesa di manutenzione è a carico del proprietario dell’ ospedale che sorge sul centro operatorio protetto.

b) infrastrutture del servizio sanitario

3 Le spese per la realizzazione e la manutenzione dei posti sanitari e dei posti sanitari di soccorso vengono ripartite fra i Comuni dell’ intero settore del servizio sanitario coordinato in base alla popolazione e alla forza finanziaria dei Comuni stessi, oppure secondo le disposizioni contenute nei singoli statuti o convenzioni regionali.

Rifugi pubblici

Art. 9

1 I Comuni devono costruire i rifugi pubblici conformemente agli artt. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1 LEPCi.

Zone

2 Il Dipartimento designa, d’ intesa con i Comuni, le zone in cui questi sono tenuti a provvedere alla costruzione di rifugi pubblici e ne stabilisce le esenzioni (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPCi).

Sussidi cantonali; centri operatori e infrastrutture

per il servizio sanitario Rifugi pubblici

Art. 10

1 ragione della metà, la quota non sussidiata dalla Confederazione, ritenuta una partecipazione massima del
20% .
2 Per l’ attuazione di provvedimenti protettivi di cui all’ art. 6 cpv. 2 LEPCi, il Cantone assegna un sussidio dal 20 al 30% oltre al sussidiamento della Confederazione.

Altre costruzioni

3 Allo scopo di favorire un uso polivalente delle infrastrutture di protezione civile pubbliche il Cantone assegna un sussidio del 20% sull’ investimento per la realizzazione di infrastrutture e servizi indispensabili all’ utilizzazione in tempo di pace.
4 Il sussidio globale a carico del Cantone non deve superare il 24% dell’ importo riconosciuto dalla Confederazione.
5 I sussidi sono versati nella misura consentita dai crediti approvati.
6 Il regolamento di applicazione stabilisce la procedura per le domande di sussidio e per il loro esame.

Surrogazione

Art. 11 Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del responsabile secondo l’ art. 11 della LEPCi.

Ricorsi

Art. 12

1 Contro le decisioni di natura non pecunaria delle autorità comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, conformemente all’ art. 14 cpv. 1 LEPCi.
2 Contro le decisioni di natura non pecunaria del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato, prese in virtù dei cpv. 1 e 2, è dato ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 14 cpv. 2 LEPCi).

Pretese pecunarie

2 Contro le decisioni del Dipartimento circa le pretese pecunarie verso il Cantone è dato ricorso al Consiglio di Stato.
3
...
2)

Norme penali competenze e procedure

Art. 14

1 Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla legge federale, alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni esecutive o a ordinanze particolari è punito secondo l’ art. 16 LEPCi.
2 È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni; l’ ammonimento o la multa sono pronunciati dal Dipartimento competente; la pena dell’ arresto, dall’ autorità giudiziaria.

Regolamento d’ applicazione

Art. 15

Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le norme d’ applicazione alla presente legge.

Abrogazione

Art. 16

La legge cantonale di applicazione della legge federale del 4 ottobre 1963 sull’ edilizia di protezione civile, del 17 ottobre 1966 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 17

Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
3) Pubblicata nel BU 1988 , 359. Note:
1) Cpv. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1°.1.1998 - BU 1997, 398.
2) Cpv. abrogato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 219.
3) Entrata in vigore: 16 dicembre 1988 - BU 1988, 359.
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