Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura... (6.4.5.5.4)
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Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio --> 6.1.1.1.12 / 872.120

6.4.5.5.4 Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio (del 22 maggio 2007) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - richiamati gli articoli 79, 80 cpv. 2, 81 e 82 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

Principio

Art. 1

L’esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio necessita di un’autorizzazione.

Competenze

a) Consiglio di Stato

Art. 2

Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell’autorizzazione.

b) Dipartimento

Art. 3 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) è competente per l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.

c) Medico cantonale

Art. 4

Il Medico cantonale esercita la vigilanza sui servizi di assistenza e cura a domicilio. Esso si avvale della collaborazione dei pertinenti servizi del Dipartimento, in particolare dell’Ufficio di sanità.

Concessione e revoca dell’autorizzazione

Art. 5

L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità (art. 7 e 8) sono soddisfatti. L’autorizzazione è revocata se i requisiti di qualità non sono soddisfatti, in particolare se i provvedimenti ordinati dal Medico cantonale non sono adottati.

Requisiti di qualità

a) scopo

Art. 6

I requisiti essenziali di qualità hanno lo scopo di assicurare la sicurezza dell’utente di assistenza e cura a domicilio.

b) requisiti strutturali

Art. 7

Il servizio deve disporre dei seguenti requisiti di struttura: a) un direttore sanitario e uno amministrativo; b) una sede professionale stabile e adeguata allo scopo; c) d) un documento che esplicita rispettivamente: - - - - - - - - glucosometri, ecc.) e la conformità della loro manutenzione con l’Ordinanza federale sui dispositivi medici, - - La funzione di direttore sanitario - così come quella di direttore amministrativo - possono essere assunte contemporaneamente ad altre funzioni operative.
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c) requisiti procedurali

Art. 8

Il servizio deve disporre dei seguenti requisiti di procedura: a) il personale eroga prestazioni sanitarie nei limiti delle proprie conoscenze e competenze, acquisite mediante formazione comprovata da diploma o certificato (art. 64 della legge); b) il servizio rispetta le disposizioni sulle qualifiche minime del direttore sanitario nonché del personale curante a dipendenza delle prestazioni erogate, emanate dal Medico cantonale; c) la prima valutazione a domicilio dei bisogni del paziente è effettuata da un infermiere per mezzo di uno strumento conforme agli standard attuali; d) l’infermiere responsabile del caso stende il piano di cura nel rispetto dei principi di libertà, dignità e integrità del paziente, nonché secondo i criteri di efficacia e di economicità (art. 5 della legge); e) gli operatori coinvolti nella cura allestiscono una cartella sanitaria (insieme della documentazione socio- sanitaria prodotta) per ogni utente, che riporta obbligatoriamente: - - - - - - - f) le norme di igiene ambientale e personale vengono esplicitate e continuamente aggiornate; g) il servizio elabora un piano per la medicina del personale atto a prevenire la trasmissione di malattie tra il personale curante e gli utenti, conforme alle direttive del Medico cantonale; h) il servizio predispone le misure necessarie per il rispetto della protezione della sfera personale del paziente nonché per la protezione dei dati; i) legislazione federale e cantonale.

Istanza di autorizzazione

Art. 9

Consiglio di Stato per il tramite dell’Ufficio di sanità. L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: a) gli statuti dell’ente giuridico gestore, b) l’estratto del Registro di commercio, c)

Verifica dei requisiti

Art. 10

Nell’ambito dell’istruzione dell’istanza di autorizzazione la verifica dei requisiti avviene mediante ispezione da parte del Medico cantonale. Successivamente ogni servizio di assistenza e cura a domicilio produce annualmente un’autodichiarazione di conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. Restano riservate ispezioni di verifica, anche senza preavviso, da parte del Medico cantonale.

Disposizioni transitorie

Art. 11

I servizi di cura e assistenza a domicilio che dispongono di un «nulla osta» del Cantone al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a fornire tali prestazioni se presentano l’istanza di autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Se questi servizi non adempiono tutti i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, il Consiglio di Stato può rilasciare un’autorizzazione provvisoria della durata massima di un anno allo scopo di consentire loro di provvedere agli adeguamenti indicati.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1) Pubblicato nel BU 2007 , 415. Note:
1) Entrata in vigore: 25 maggio 2007 - BU 2007, 415.
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