Decreto di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
10.1.2.1 Decreto di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (del 5 aprile 1957) IL CONSIGLIO DI STATO visto l’ art. 20 della Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LCCL),
1) Art. 1 Il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro, e l’ eventuale abrogazione dell’ obbligatorietà generale, sono pronunciati dal Consiglio di Stato. La nomina di periti indipendenti è pure di competenza del Consiglio di Stato. Art. 2
2) economico e del lavoro è competente per: a) l’ istruzione delle domande; b) la sorveglianza sulle casse di compensazione ed altre istituzioni, come all’ art. 5 cpv. 2 LCCL; c) d) la determinazione delle spese e la ripartizione fra le associazioni interessate. Art. 3 Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Esso abroga quello del 29 dicembre 1942 sullo stesso oggetto. Pubblicato nel BU 1957 , 51. Note:
1) RS 221.215.311
2) modifica: BU 1995, 94.
3) Entrata in vigore: 9 aprile 1957.
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