Decreto di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
                            10.1.2.1  Decreto di applicazione  della Legge federale sul conferimento del carattere  obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro  (del 5 aprile 1957)  IL CONSIGLIO DI STATO  visto  l’  art.  20  della  Legge  federale  del  28  settembre  1956  concernente  il  conferimento  del  carattere  obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LCCL),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Art. 1  Il  conferimento  del  carattere  obbligatorio  generale  a  contratti  collettivi  di  lavoro,  e  l’  eventuale  abrogazione  dell’  obbligatorietà  generale,  sono  pronunciati  dal  Consiglio  di  Stato.  La  nomina  di  periti  indipendenti è pure di competenza del Consiglio di Stato.  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  economico e del lavoro è competente per:  a)  l’ istruzione delle domande;  b)  la sorveglianza sulle casse di compensazione ed altre istituzioni, come all’ art. 5 cpv. 2 LCCL;  c)  d)  la determinazione delle spese e la ripartizione fra le associazioni interessate.  Art. 3  Il presente decreto entra in vigore  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli  atti esecutivi. Esso abroga quello del 29 dicembre 1942 sullo stesso oggetto.  Pubblicato nel BU  1957  , 51.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 221.215.311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  modifica: BU 1995, 94.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Entrata in vigore: 9 aprile 1957.