Regolamento sulla vigilanza aziendale (5.2.1.1.3)
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Regolamento sulla vigilanza aziendale

sulla vigilanza aziendale (del 1° ottobre 1985) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamata la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978
1) formazione professionale del 24 maggio 1984 e il Regolamento d’ applicazione dell’ 8 gennaio 1985;

Campo d’ applicazione e scopo

Art. 1

La vigilanza di cui all’ art. 31 della Legge cantonale sulla formazione professionale è istituita in tutte le professioni per verificare la formazione nell’ azienda di tirocinio.

Incaricati della vigilanza

Art. 2

1 Gli ispettori della Sezione per la formazione professionale (in seguito Sezione) sono scelti dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso o per chiamata.
2 In casi particolari la Sezione può affidare l’ incarico di eseguire ispezioni aziendali a esperti indipendenti designati dal Consiglio di Stato.

Compiti degli incaricati

Art. 3

1 L’ ispettore della Sezione: a) visita l’ azienda di tirocinio di ogni apprendista nella professione assegnatagli, almeno una volta all’ anno; b) si accerta dell’ idoneità dell’ azienda per l’ istruzione nella professione; c) d) controlla l’ esistenza, la conoscenza e il rispetto del regolamento di tirocinio e della guida metodica; e) esamina il libro di lavoro nelle professioni in cui il regolamento di tirocinio lo prescrive e dà le istruzioni necessarie per la sua tenuta; f) g) è a disposizione di tutte le istanze (apprendista, autorità parentale, datore di lavoro, maestro di tirocinio, direzione e docenti delle scuole professionali) per tutti i problemi inerenti la formazione; h) esegue le visite per accertare l’ idoneità dell’ azienda che intende formare apprendisti per la prima volta.
2 L’ esperto chiamato a eseguire un’ ispezione ha compiti fissati di volta in volta dalla Sezione.

Tipo e annuncio della visita

Art. 4

1 Le visite sono: a) programmate direttamente dall’ incaricato; b) effettuate su richiesta dell’ Ufficio Ispettorato del tirocinio, del maestro di tirocinio, dell’ apprendista o del suo rappresentante legale; c) ordinate dall’ Ufficio Ispettorato del tirocinio in seguito a rapporti negativi della scuola professionale o dei corsi d’ introduzione.
2 Di regola le visite sono preannunciate direttamente dall’ incaricato. In casi particolari, sempre ordinati dalla Sezione, la visita può essere eseguita senza preavviso.

Modalità della visita

Art. 5

L’ incaricato: a) condotta, assiduità, diligenza, progressi nell’ apprendimento della professione; b) discute con l’ apprendista, di regola in un colloquio personale, sui diversi aspetti della formazione: scelta della professione, insegnamento ricevuto, conoscenze del regolamento di tirocinio, condizioni di lavoro; c) convoca, se necessario, anche il rappresentante legale dell’ apprendista ed eventualmente i docenti della scuola professionale.

Rapporto

devono figurare le osservazioni del maestro di tirocinio, dell’ apprendista e del suo rappresentante legale, nonché eventuali proposte.
2 La Sezione comunica il risultato della visita alle parti interessate: maestro di tirocinio, rappresentante legale dell’ apprendista, scuola professionale.

Rapporti dei corsi d’ introduzione

Art. 7

L’ incaricato della vigilanza riceve, per gli apprendisti della professione assegnatagli, una copia dei rapporti sui risultati conseguiti durante i corsi d’ introduzione.

Riunioni

Art. 8

comune.

Entrata in vigore

Art. 9

2) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985. Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1985 , 361. Note:
1) RS 412.10
2) Art. modificato dal DE 16.12.1986; in vigore dal 1°.9.1986 - BU 1986, 341.
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