Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi
Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi (del 3 novembre 2003) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato; - il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione, - il rapporto aggiuntivo 15 ottobre 2003 n. 5331 R agg. della Commissione della decreta: Capitolo I Disposizioni generali
Campo d’applicazione Art. 1 La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo II Competenze e collaborazione
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato Art. 2 Il Consiglio di Stato designa il dipartimento 1 competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.
b) Municipi Art. 3
1 I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.
2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.
c) Associazioni Art. 4 Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità. Capitolo III Informazioni
Informazioni dalle autorità Art. 5 1 Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo IV Sanzioni e rimedi di diritto
Infrazioni
1 Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle
istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225;
BU 2014, 455; BU 2017, 440.
Art. 6 1 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr.
2
2 Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
Rimedi di diritto Art. 7 3
1 Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo V Disposizioni transitorie e finali
Norma transitoria Art. 8 La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore Art. 9 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. 4 Pubblicata nel BU 2003 , 439.
2 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
3
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
4 Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.
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