Decreto legislativo concernente l’introduzione di misure di incentivo alla rivitaliz... (901.400)
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Decreto legislativo concernente l’introduzione di misure di incentivo alla rivitalizzazione di edifici dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche e approvazione di un credito quadro complessivo di 10’000’000 di franchi per il periodo 2020-2024

1 Decreto legislativo concernente l’introduzione di misure di incentivo alla rivitalizzazione di edifici dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche e approvazione di un credito quadro complessivo di 10’000’000 di franchi per il periodo 2020-2024 (del 20 gennaio 2020) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – visto il messaggio 13 marzo 2019 n. 7634 del Consiglio di Stato; – visto il rapporto 17 dicembre 2019 n. 7634R della Commissione gestione e finanze, decreta: Art. 1 Per il periodo 2020-2024 è stanziato un credito quadro di 10’000’000 di franchi da destinare alla concessione di sussidi cantonali per progetti di recupero e rivitalizzazione di immobili dismessi ubicati prevalentemente in regioni periferiche promossi da comuni, gruppi di comuni o altri enti di diritto pubblico, oppure da partenariati pubblico-privati con una partecipazione pubblica a livello finanziario e decisionale. Art. 2
1 Per poter beneficiare del contributo, l’immobile oggetto della richiesta dovrà presentare le seguenti caratteristiche: a) deve essere già inattivo da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (fa stato la statistica dell’Ufficio stime); b) la sua valenza strategica è comprovata a livello regionale (fa stato la decisione del Consiglio direttivo del relativo Ente regionale per lo sviluppo); c) ha ospitato nel tempo una documentata attività economica.
2 Se l’immobile è di proprietà privata, questo deve soddisfare le seguenti caratteristiche addizionali: a) l’offerta dell’immobile non trova corrispondenza nella domanda sul libero mercato (costituiscono carattere probatorio il numero di contatti infruttuosi del proprietario con eventuali investitori, a fronte di un prezzo adeguato alle caratteristiche dell’oggetto comprovato da una perizia indipendente); b) non è stato interessato da modifiche del Piano regolatore o insediamenti contigui intercorsi negli ultimi 5 anni che ne abbiano aumentato direttamente o indirettamente il valore; c) al momento della richiesta di sussidi ai sensi del presente decreto legislativo, è stato costituito un gruppo promotore ai sensi dell’art. 1. Art. 3 1 Per ogni progetto possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio: a) mutuo a tasso d’interesse agevolato o senza interesse, b) contributo a fondo perso.
2 Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli: a) non sono ammessi contenuti puramente commerciali o residenziali; b) i promotori di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento complessivo; c) il cumulo dei mutui e dei sussidi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non può superare il 50% dell’importo computabile; stanziare sussidi a fondo perso fino al 50% dell’importo computabile.
3 I promotori sono chiamati a interessarsi degli aiuti della Confederazione per questo tipo di operazione e a documentare le risposte ottenute.
4 Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

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5 Il Consiglio di Stato, su proposta degli Enti regionali per lo sviluppo e sentito il Gruppo strategico per la politica regionale, decide la concessione dei sussidi per il sostegno all’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio.
6 Il Gran Consiglio decide la concessione dei sussidi per il sostegno ai progetti di realizzazione.
7 Il Consiglio di Stato, qualora dovesse constatare la prevalenza dell’interesse privato su quello pubblico, può in ogni momento revocare la decisione di sostegno di cui al cpv. 5 e cpv. 6 ed esigere la restituzione dei sussidi già erogati.
8 Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001 (LCPubb). Art. 4 I crediti di cui all’art. 1 sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione dell’economia. Art. 5 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. 1
2 Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2024. Pubblicato nel BU 2020 , 109.
1 Entrata in vigore: 27 marzo 2020 - BU 2020, 109.
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