Regolamento concernente l’esercizio di un’attività sanitaria da parte degli operator... (813.120)
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Regolamento concernente l’esercizio di un’attività sanitaria da parte degli operatori sanitari

Regolamento concernente l’esercizio di un’attività sanitaria da parte degli operatori sanitari (del 11 2018) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati l’art. 53 e seguenti della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria), decreta:
Campo d’attività Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie di cui all’art. 54 e seguenti della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria) ed eventuali limiti di competenza.
2 Le professioni di estetista, optometrista, ottico, podologo, psicologo attivo in ambito sanitario e terapista complementare cantonale sono inoltre disciplinate dagli specifici regolamenti.
Diplomi riconosciuti
(art. 56 lett. a e 58 cpv. 2 legge sanitaria) Art. 2
1 Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio di una delle seguenti professioni presuppone un diploma previsto dalla legislazione federale in materia: a) b) c) d) e) f) g) 1
2 Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma previsto dalla legislazione federale in materia per le seguenti professioni: a) b) c) d) e) f) 2
3 Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per le seguenti professioni: a) b)
4 Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma di livello terziario ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o un diploma estero equivalente e riconosciuto dalla relativa autorità per le seguenti professioni: a) b) c) d) dentale

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Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
2 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
e) medicale f) per animali g) con diploma federale h) complementare con diploma federale 3
5 Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma di livello secondario ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale riconosciuta dalla SEFRI o un diploma estero equivalente e riconosciuto per la professione di odontotecnico.
Periodo di pratica di due anni
(art. 56 cpv. 1 lett. d legge sanitaria) Art. 3 4 Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale quale igienista dentale presuppone inoltre un periodo di pratica di due anni alle dipendenze di un’igienista dentale autorizzata, di un medico dentista autorizzato, di una clinica dentaria universitaria o di una clinica dentaria diretta da un medico dentista autorizzato.
Padronanza della lingua italiana
(art. 56 cpv. 2 lett. a legge sanitaria) Art. 4
5 La padronanza della lingua italiana richiesta per il rilascio delle autorizzazioni disciplinate dalla legge federale sulle professioni sanitarie del 30 settembre 2016 e dalla legge sanitaria va attestata mediante: a) di cui all’art. 2 rilasciato da un istituto con sede in una regione di lingua ufficiale b) di maturità di una scuola secondaria superiore di lingua italiana; c) attestato almeno di livello B2 rilasciato conformemente al portafoglio europeo delle lingue; d) comprovata esperienza professionale nella lingua italiana nella professione in questione, per la durata di tre anni sull’arco degli ultimi dieci anni.
Operatori in formazione
(art. 58a legge sanitaria)
a) Operatori ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 lett. a legge sanitaria Art. 5
1 Gli operatori sanitari in formazione (perfezionamento) di cui all’art. 54 cpv. 1 lett. a della legge sanitaria necessitano, ad eccezione dell’osteopata, di un’autorizzazione formale dell’Ufficio di sanità, a meno che si tratti di studenti universitari non ancora in possesso del diploma universitario. 6
2 L’autorizzazione viene concessa su istanza del formatore/datore di lavoro nella misura in cui questi è riconosciuto dalle rispettive istanze quale luogo di formazione e nei limiti stabiliti dalle corrispondenti disposizioni o direttive in materia di formazione.
3 Il formando deve essere in possesso dei seguenti diplomi: a) diploma federale o riconosciuto; b) diploma federale; c) attestazione del superamento della prima parte dell’esame federale; d) 7
b) Naturopati e terapisti complementari con diploma federale Art. 6 8
1 Lo svolgimento del periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato nell’ambito del formativo per ottenere il diploma federale di naturopata e il diploma federale di terapista complem entare è possibile una volta ottenuto il certificato settoriale della corrispondente organizzazione del mondo del lavoro.
2 I periodi di pratica in vista dell’ottenimento del certificato settoriale e di pratica professionale sotto supervisione/mentorato nell’ambito del percorso formativo per ottenere il diploma federale di naturopata e il diploma federale di terapista complementare possono essere svolti alle dipendenze di una struttura o servizio sanitari autorizzati o di una delle seguenti figure professionali autorizzate all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità: a) con diploma federale; b) complementare con diploma federale;
3 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
4 Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
5 Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
6 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.

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Lett. abrogata dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
8 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.
c) complementare autorizzato dal ai sensi dell’art. 63 e segg. della legge d) altro operatore sanitario autorizzato al libero esercizio dal Cantone.
3 La verifica dei requisiti di cui al cpv. 1 incombe al datore di lavoro.
Limiti di competenza Art. 7
1 Ogni operatore sanitario è tenuto a rispettare i limiti di competenza di cui all’art. 64 della legge sanitaria e gli altri limiti contenuti nella legge.
2 L’igienista dentale sottostà in particolare alle seguenti limitazioni: a) può utilizzare apparecchiature radiografiche né effettuare un’anestesia; b) può eseguire terapie parodontologiche in presenza di parodontiti gravi; c) quanto riguarda i pazienti a rischio deve concordare il trattamento con il dentista.
3 La levatrice sottostà inoltre ai limiti di cui all’art. 63e della legge sanitaria.
4 Il naturopata e il terapista complementare con diploma federale sottostanno agli obblighi e limiti di cui all’art. 63b della legge sanitaria, ritenuto che il naturopata con diploma federale in medicina tradizionale cinese MTC è autorizzato d’ufficio ad eseguire le punzioni richieste dall’agopuntura.
Disposizione transitoria relativa ai terapisti complementari Art. 7a 9 A coloro che hanno sostenuto con successo, prima del 1° settembre 2018, l’esame cantonale per l’ottenimento dell’autorizzazione di esercizio quale terapista complementare di cui all’art. 63a della legge e a coloro che il 1° settembre 2018 erano validamente iscritti a un percorso formativo «tronco comune» riconosciuto dall’Organizzazione del mondo del Lavoro terapia complementare (OmL TC) si applica il diritto previgente la modifica dell’11 dicembre 2017 della legge.
Entrata in vigore Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2018. Pubblicato nel BU 2018 , 284.
9 Art. introdotto dal R 20.2.2019; in vigore dal 22.2.2019 - BU 2019, 56.
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