Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute
                            Direttive  sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute  (del 2 maggio 2017)  IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ  s t a b i l i s c e   q u a n t o   s e g u e :
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Ponderazione
                            Con riferimento all’art. 6 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza  del  17  dicembre  1973  e  conformemente  a  quanto  stabilito  dall’art. 3  cpv. 4  del  regolamento  d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle  colonie di vacanza del 22 maggio 1974, è fissata la seguente ponderazione dei criteri di cui all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 del regolamento citato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1° Criterio - Durata del turno di colonia  –  colonie dai 14 ai 17 giorni  4  –  colonie dai 18 giorni  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2° Criterio - Fascia d’età preponderante degli ospiti del turno di colonia  –  inferiore ai 6 anni  4  –  dai 6 anni  5  –  dai 12 anni  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3° Criterio - Numero di ospiti del turno di colonia  –  fino a 40 ospiti  4  –  oltre i 40 ospiti  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4° Criterio - Struttura logistica  –  ente promotore proprietario di  un immobile per colonie di  vacanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  –  ente promotore non  proprietario di un immobile per  colonie di vacanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5° Criterio - Promovimento  Turni di colonia riconosciuti:  –  uno  2  –  due  4  –  più di due  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6° Criterio - Luogo in cui si svolge il turno di colonia  –  nel Cantone Ticino e al mare  6  –  fuori Cantone Ticino  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7° Criterio - Anni di servizio della colonia (esercizi riconosciuti):  Anni di esercizio riconosciuti:  –  da 0 a 4 anni  2  –  da 5 a 10 anni  4  –  oltre i 10 anni  6  È fissata la seguente scala di commisurazione dei contributi fissi:  Punteggio  fino a 27  28 - 32  33 - 37  38 - 42  Sussidio giornaliero  in franchi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.10  8.50  9.90  11.50
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Numero minimo di personale, rapporto numerico
personale/minori e formazione
                            Con riferimento all’art. 5 cpv. 1 e all’art. 7 del regolamento d’applicazione della legge concernente  il  promovimento,  il  coordinamento  ed  il  sussidiamento  delle  colonie  di  vacanza  del  22  maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1974 è stabilito quanto segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                A) Numero minimo di personale
                            Tipo di colonia per fascia d’età preponderante  Numero minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Colonie con bambini in età prescolastica  1 monitore ogni 8 bambini, minimo 2 monitori  Colonie con bambini in età scolastica fino a 11 anni  1 monitore ogni 10 bambini, minimo 2 monitori  Colonie per adolescenti da 12 anni  1 monitore ogni 8 ragazzi, minimo 2 monitori  Campi scout per bambini in età scolastica e ragazzi  1 monitore ogni 12 partecipanti, minimo 2 monitori  Colonie per partecipanti bisognosi di particolare  cura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 monitore per ogni partecipante bisognoso di particolare  cura, minimo 2 monitori. Per eventuali partecipanti  normodotati fa stato quanto sopra  I monitori devono essere maggiorenni.  Il  responsabile  o  direttore  della  colonia  può  essere  computato  come  monitore  per  le  colonie  che  accolgono fino a 40 ospiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                B) Formazione
                            1.  sanitario oppure  di almeno 8 giorni.  Oltre a ciò il responsabile o direttore deve disporre di almeno un anno di esperienza come  monitore  in  colonia  o  scuola  montana  e  deve  aver  fatto  dei  corsi  di  aggiornamento  negli  ultimi due anni.  Eventuali deroghe possono essere concesse su richiesta a persone con un’esperienza di  almeno 5 anni nel settore delle colonie residenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  sanitario  e  avere  partecipato  ad  almeno  un  incontro  preparatorio  organizzativo  della  colonia in questione oppure  di  almeno  8  giorni  e  aver  partecipato  ad  almeno  un  incontro  preparatorio  organizzativo  della colonia in questione oppure  colonia in questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  colonia e  (cfr.  opuscolo  «La  responsabilità  giuridica  -  civile  contrattuale  e  penale  degli  adulti  che  lavorano  con  i  minori  al  di  fuori  del  contesto  familiare»  commissionato  dall’Ufficio  del  sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, Bellinzona).
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Monitori in formazione
                            Con  riferimento  agli  articoli  2  cpv.  1  lett.  b  e  8  della  legge  sul  promovimento  e  il  coordinamento  delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 e conformemente a quanto previsto dagli articoli 3  cpv.  2  e  5  cpv.  1  del  regolamento  d’applicazione  della  legge  concernente  il  promovimento,  il  coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974 è stabilito quanto  segue:  I monitori in formazione sono giovani d’età compresa fra i 16 e i 17 anni. Gli enti organizzatori che  accolgono  i  monitori  in  formazione  devono  impegnarsi  ad  assicurare  a  questi  giovani  un  ruolo  attivo  nell’ambito  dell’attività  della  colonia  e  si  assumono  la  responsabilità  della  loro  formazione.  Le giornate di presenza dei monitori in formazione possono essere riconosciute con un contributo  fisso giornaliero pari al contributo fisso giornaliero stabilito per il turno di colonia in questione; per  le colonie di vacanza che si rivolgono a partecipanti bisognosi di cure il contributo fisso giornaliero  equivale  all’importo  corrispondente  al  punteggio  massimo  possibile  ai  sensi  dell’art.  3  cpv.  3  del  regolamento citato.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Entrata in vigore
                            Le  presenti  direttive  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entrano  in  vigore  il  1°  gennaio 2018.  Pubblicato nel BU  2017  , 182.