Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sul contributo alle famiglie
                            Direttive  sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle  famiglie diurne e sul contributo alle famiglie  (del 7 luglio 2017)  LA DIVISIONE DELL’AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE  visti gli articoli 38 e 39a del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005,  emana le seguenti direttive:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Aliquota di sussidiamento e salari delle famiglie diurne  L’aliquota  di  sussidiamento  è  pari  al  43%;  sono  riconosciuti  ai  fini  del  sussidio  i  salari  orari  effettivamente versati alle famiglie diurne come indicato nella tabella.  Mansione  Stipendio  Salario orario mamme diurne  Fr. 5.50  Contributo vacanze  8.33% salario orario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Oneri sociali  Sono  riconosciuti  gli  oneri  sociali  effettivamente  versati  per  le  mamme  diurne  in  base  alle  disposizioni  legali  in  vigore,  fino  al  massimo  degli  oneri  riconosciuti  dal  Cantone  per  i  suoi  dipendenti.   Se   debitamente   comprovate,   vengono   inoltre   riconosciute   eventuali   spese   di  assicurazione  per  perdita  di  guadagno  in  caso  di  malattia  e/o  maternità  sino  ad  un  massimo  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Contributo alle famiglie  Il  contributo  volto  a  contenere  l’onere  finanziario  (retta)  a  carico  dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  o  durante  l’assolvimento  di  una  formazione  ammonta  al  20%  della  retta;  il  costo  massimo  riconosciuto  per  la  retta  ammonta  a  fr.  1200.–  mensili.  Le  modalità  di  calcolo  vengono  definite  dall’Ufficio  del  sostegno  a  enti  e  attività  per  le  famiglie e i giovani. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto  alla  riduzione  dei  premi  dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  secondo  la  legge   di   applicazione   della   legge   federale   sull’assicurazione   malattie   del   26   giugno   1997  (LCAMal).  1   I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Entrata in vigore  Le  presenti  direttive  sono  pubblicate  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entrano  in  vigore  il  1°  settembre 2017, ad eccezione del punto 1 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.  Divisione dell’azione sociale e delle famiglie  Il Direttore: Renato Bernasconi  L’Aggiunto di Direzione e Capo staff: Roberto Sandrinelli  Pubblicate nel BU  2017  , 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Qualora  la  decisione  di  riduzione  del  premio  non  fosse  ancora  disponibile  alla  prima  fatturazione