Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sul contributo alle famiglie
Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sul contributo alle famiglie (del 7 luglio 2017) LA DIVISIONE DELL’AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE visti gli articoli 47 e 48a del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 (di seguito RLFam), visto l’art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre
1954, emana le seguenti direttive:
1. Aliquota di sussidiamento e salari del personale educativo 1
1.1 L’aliquota di sussidiamento è pari al 40%; sono riconosciuti ai fini del sussidio i salari annui effettivamente versati al personale educativo fino a concorrenza massima delle seguenti classi di stipendio compreso l’adeguamento al rincaro deciso annualmente dal Consiglio di Stato: Mansione Classe Stipendio Classe massima riconosciuta per il responsabile del centro (stipendio annuo lordo)
26 Classe massima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)
24 Classe massima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)
16 Stage di orientamento professionale prima di frequentare una scuola sociosanitaria – Importo concordato dalle istituzioni max. fr. 1’016.– per i primi 3 mesi (stipendio mensile netto) – Fr. 1’351.– dopo i primi 3 mesi Stage di formazione presso una scuola sociosanitaria durante e dopo la formazione (stipendio mensile netto) – Fr. 1’329.– Stage di formazione di operatore socioassistenziale OSA presso la SSPSS (stipendio mensile lordo) – Terzo e quarto anno fr.
400.– Tirocinio apprendista operatore socioassistenziale (stipendio mensile lordo) – Primo anno fr. 1’372.– Secondo anno fr. 1’472.– Terzo anno fr. 1’572.– Per il computo dei salari riconosciuti dall’ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 3 «Lista del personale» se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d’esercizio.
1.2 L’aliquota di sussidiamento è aumentata di 3 punti percentuali (vedi art. 45 cpv. 2 RLFam) e ammonta quindi complessivamente al 43% se sono soddisfatti i seguenti requisiti supplementari per quanto concerne le retribuzioni minime: Mansione Classe Stipendio Classe minima riconosciuta per il responsabile del centro (stipendio annuo lordo)
16 Classe minima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)
13 Classe minima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)
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Per la compilazione del preventivo 2018 fa ancora stato la scala stipendi valida fino al 31 dicembre
2017; a partire dal preventivo 2019 si applica la scala stipendi in vigore dal 1° gennaio 2019.
Per il computo dei salari riconosciuti dall’ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 3 «Lista del personale» se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d’esercizio.
2. Oneri sociali del personale educativo Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per il personale educativo autorizzato per coprire l’orario giornaliero d’apertura in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del 2,5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.
3. Costi di formazione, aggiornamento, supervisione Sono riconosciuti fr. 1’000.– annui massimi per ogni unità di lavoro sussidiata. Quali spese di formazione vengono riconosciute le spese inerenti a corsi, giornate formative, progetti di formazione mirata per équipe, supervisioni del personale educativo e ausiliario.
4. Costi per acquisti di materiale didattico Sono riconosciuti fr. 150.- annui massimi per ogni posto autorizzato.
5. Contributo alle famiglie Il contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa o durante l’assolvimento di una formazione ammonta al 20% della retta; il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1’200.– mensili. Le modalità di calcolo vengono definite dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). 2 I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.
6. Abrogazione Le direttive sui costi massimi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche del 19 settembre 2013 sono abrogate.
7. Entrata in vigore Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° settembre 2017, ad eccezione del punto 1.2 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Divisione dell’azione sociale e delle famiglie Il Direttore: Renato Bernasconi L’Aggiunto di Direzione e Capo staff: Roberto Sandrinelli Pubblicate nel BU 2017 , 200.
2 Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione
dell’anno della retta del centro, la retta è fatturata interamente e l’eventuale deduzione applicata
retroattivamente dal centro sino alla data a partire dalla quale è stato riconosciuto il diritto del sussidio e
quindi versata all’UFaG nel conteggio successivo.
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